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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/02/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1365/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1365/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZOTTA Parte_1 C.F._1
VALERIA, elettivamente domiciliata in VIA DELLA ZECCA 1 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. MAZZOTTA VALERIA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASELGRANDI CP_1 C.F._2
FULVIA ( ), elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ C.F._3
N. 28 MODENA presso il difensore avv. CASELGRANDI FULVIA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM - intervenuto
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, anche in via istruttoria per tutti i motivi esposti
-Previa revoca dell'affidamento al Servizio Sociale, disporre l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, e diritto/dovere del padre Per_1 di frequentarlo secondo le seguenti modalità: weekend alternati a partire dal venerdì dopo la scuola (dal venerdì mattina alle 10,00 nel periodo estivo e di sospensione scolastica) con rientro dalla madre entro le ore 20,30 della domenica (le ore
22,00 nel periodo estivo e in coincidenza con festività). Tutti i mercoledì dall'uscita da scuola (dalle ore 10,00 del mattino nei periodi estivo e di sospensione scolastica) con accompagnamento a scuola il
pagina 1 di 13 giovedì mattina (o presso la casa materna il giovedì alle ore 12,00 durante i periodi di sospensione scolastica) nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con il padre e accompagnamento Per_1
a scuola il venerdì mattina (o presso la casa materna il venerdì alle ore 12,00 durante i periodi di sospensione scolastica) nelle settimane in cui è previsto il fine settimana con la madre.
Durante le vacanze natalizie disporre la permanenza ad anni alterni presso il padre e presso la madre dal termine dell'orario scolastico, il 23 dicembre, fino al 30 dicembre alle ore 18,00 e dal 30 dicembre alle ore 18,00 fino al 6 gennaio alle ore 18,00. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre il periodo compreso tra il mercoledì antecedente la Pasqua (dall'uscita da scuola) e la domenica di Pasqua, fino alle ore 18,00 e il successivo intervallo compreso tra le ore 18,00 della domenica di Pasqua e il mercoledì successivo, con il rientro a scuola.
Per le vacanze estive, 3 settimane preferibilmente non consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 15 maggio di ogni anno. I genitori alterneranno tra loro i ponti e le altre festività nel corso dell'anno oltre che il pranzo o la cena nel giorno del compleanno del minore
-Assegnare al Servizio Sociale territorialmente competente il mandato di vigilanza supporto e assistenza al nucleo familiare per il termine di un anno, compreso il compito di supportare la coppia nel percorso sulla genitorialità nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità, e il minore nel Per_1 percorso psicopedagogico già in essere
-assegnare alla sig.ra la casa coniugale, sita in Bologna via Sacco e Vanzetti 13, in Parte_1 quanto collocataria del figlio minore
-Disporre a carico del sig. quale contributo per il mantenimento del figlio, un assegno CP_1 mensile dell'importo di 500 euro, ovvero della minore o maggior somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna.
-Disporre che l'Assegno Unico (AUU) sia diviso tra i genitori al 50%
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre a rimborso delle spese generali, tenuto conto anche della soccombenza del sig. nei sub procedimenti promossi in corso di causa ex art. 709 CP_1 ter c.p.c.”
Per parte resistente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza presidenziale e dell'ordinanza del Giudice Relatore del 14.8.2023, dato atto della pronuncia di separazione intervenuta con sentenza parziale n. 3152/2022 pubblicata il 20.12.2022, passata in giudicato - dichiarare l'addebito della separazione in capo alla sig.ra Parte_1
- affidare il minore (nato l'[...]) in forma condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per quanto attiene le decisioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quanto attiene le questioni di straordinaria amministrazione, revocando quindi l'affidamento ai Servizi Sociali e incaricando questi ultimi di continuare a monitorare e vigilare la situazione del minore;
- stabilire che manterrà la residenza anagrafica presso la madre in Bologna, via Sacco e Per_1
Vanzetti n. 13, e che stia con i genitori per tempi paritetici e precisamente prevedere:
➢ quanto al calendario ordinario che stia con ciascuno dei genitori a settimane alterne dal Per_1 venerdì pomeriggio fino al venerdì mattina successivo, con facoltà che il minore ceni per una sera con il genitore cui per quella settimana non è affidato, ovvero, in subordine, qualora si ritenga maggiormente tutelante per il bambino, che stia con i genitori secondo il seguente calendario: Per_1 nella prima settimana dal lunedì dall'uscita della scuola al mercoledì mattina quando verrà riportato a scuola, con il padre;
dal mercoledì dall'uscita della scuola al venerdì mattina quando verrà riaccompagnato a scuola, con la madre;
dal venerdì dall'uscita dalla scuola al lunedì mattina con il pagina 2 di 13 padre; nella seconda settimana l'alternanza verrà invertita e così: dal lunedì dall'uscita della scuola al mercoledì mattina quando verrà riportato a scuola, con la madre;
dal mercoledì dall'uscita della scuola al venerdì mattina quando verrà riaccompagnato a scuola, con il padre;
dal venerdì dall'uscita dalla scuola al lunedì mattina con la madre.
➢ quanto al calendario relativo ai periodi di vacanza scolastica e festivi del minore, stabilire che questi stia con ciascun genitore durante le vacanze natalizie per sette giorni consecutivi compreso ad anni alterni i giorni della Vigilia e di Natale o il 31.12 e Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali compreso ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
durante il periodo estivo con i genitori per periodi di quattro settimane ciascuno, anche consecutive;
fatti sempre salvi i diversi accordi dei genitori e la possibilità per ciascun genitore di vedere il figlio mentre è con l'altro, sempre previo accordo tra le parti e con preavviso di almeno un giorno per consentire al genitore che in quel momento ha il minore con sé di organizzarsi;
- autorizzare sin da ora che il sig. possa, anche in assenza del consenso materno, mantenere CP_1 l'iscrizione di allo Sci Club Corno Sky Team, nonché proseguire con il percorso psicologico Per_1 presso la dott.ssa Persona_2
- disporre che i genitori provvedano direttamente al mantenimento del figlio quando ne hanno la cura
e la custodia e dire quindi che nulla è dovuto a titolo di integrazione del contributo al mantenimento della prole, in considerazione del collocamento paritetico del minore ed in considerazione dell'analogia sostanziale fra le capacità contributive delle parti ovvero, in subordine, qualora si ritenga sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno perequativo a carico del padre, stabilire che il sig. versi alla sig.ra a titolo di integrazione al contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della prole, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), rivalutabili annualmente, confermando su questo punto l'ordinanza presidenziale;
- in ogni caso, dirsi tenuti i genitori a concorrere nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il minore, secondo lo schema e le modalità di cui al protocollo del
Tribunale di Bologna;
- dare atto che non vi è domanda di riconoscimento di assegno maritale tra i coniugi e dire in ogni caso che nulla è dovuto a tale titolo, non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto;
- respingere le domande tutte svolte da parte avversa in quanto infondate in fatto ed in diritto ed indimostrate. Con vittoria delle spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09-02-2022 esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1 27-10-2012 con dall'unione nasceva il figlio in data 11-06-2014. Negli anni CP_1 Per_1 immediatamente successivi, era subentrata, tuttavia, una crisi della coppia in ragione delle asserite assenze del marito dalla casa familiare per motivi professionali.
La vita del sig. si sarebbe, infatti, svolta, prevalentemente presso una frazione di LI in CP_1
Belvedere (BO), mentre la moglie avrebbe trascorso la settimana prevalentemente presso la propria abitazione di Bologna insieme al figlio Per_1
La crisi si sarebbe protratta fino al settembre del 2021 quando, con la scoperta da parte del sig. CP_1 di una relazione extraconiugale della moglie, sarebbe insorto un clima di alta conflittualità fra coniugi, anche in ragione di un comportamento asseritamente manipolatorio da parte del marito.
La ricorrente domandava, dunque, all'intestato Tribunale pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito nei confronti del marito;
disporsi l'affidamento del minore secondo le modalità risultati Per_1 da CTU sulle capacità genitoriali e l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Chiedeva, Parte_1 inoltre, fissarsi a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, la somma CP_1
pagina 3 di 13 pari a 700 euro mensili ovvero la somma ritenuta di giustizia, oltre al 70 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna attualmente vigente.
Si costituiva in data 18-07-2022 contestando quando dedotto dalla ricorrente e asserendo CP_1 di essere sempre stato presente nella vita familiare del minore e coinvolto nel progetto matrimoniale.
Deduceva, inoltre, che la moglie avesse assunto dei comportamenti aggressivi, sia fisici che verbali, dopo la nascita del figlio e che conducesse una vita sociale intensa al di fuori del nucleo Per_1 familiare. Nel novembre del 2021 il resistente avrebbe appreso, a seguito di indagini condotte da un'agenzia investigativa, l'esistenza di una relazione extraconiugale della moglie e comunicava, pertanto, alla ricorrente l'intenzione di separarsi. Allontanatosi dalla casa coniugale, prendeva, poi, in locazione un appartamento sito a Bologna per poter frequentare il figlio Per_1
Chiedeva, dunque, che all'esito dell'assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla moglie, in ragione comportamenti da lei posti in essere in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
disporsi CTU sul nucleo familiare, l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre. Domandava, altresì, la fissazione di un calendario di frequentazione del minore da parte della madre con previsione di fine settimana alternati e pernottamenti infrasettimanali, nonché la regolamentazione delle vacanze. Chiedeva, poi, nulla disporsi in ordine alla casa coniugale, già in disponibilità esclusiva della ricorrente proprietaria dell'immobile.
In relazione al contributo al mantenimento del minore, chiedeva disporsi il mantenimento diretto del figlio nonché la suddivisione fra i genitori delle spese straordinarie nella misura del 50%. Per_1
Domandava, infine, darsi atto del difetto dei requisiti per la corresponsione di un assegno di mantenimento per la moglie, anche in ragione dell'assenza di relativa domanda.
In data 21-07-2022 veniva celebrata l'udienza presidenziale, nell'ambito della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione fra i coniugi, che dava esito negativo.
Con ordinanza in data 29-07-2022, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, alla quale assegnava la casa familiare. Regolamentava, poi, la frequentazione padre - figlio durante il periodo di frequenza scolastica, con previsione di fine settimana alternati ed un pernottamento infrasettimanale nella giornata di mercoledì, nonché durante le vacanze estive, natalizie e pasquali.
Poneva, infine, a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma pari a 300,00 euro mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Infine, ritenuto necessario espletare CTU avente ad oggetto la capacità genitoriale di ciascuno dei genitori, nominava consulente la dott.ssa . Persona_3
Con sentenza parziale n. 3152/2022 pubblicata in data 20-12-2022 veniva pronunciata la separazione personale fra i coniugi a fronte dell'intollerabilità della convivenza in ragione sia del fallimento del tentativo di conciliazione in sede di udienza presidenziale, che dell'irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Con separata ordinanza veniva, poi, rimessa la causa in istruttoria quanto a tutte le ulteriori domande proposte, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
In data 26-06-2023 veniva depositata la relazione del consulente nominato, il quale, evidenziando un clima di alta conflittualità familiare, suggeriva la sospensione temporanea dell'affido condiviso del pagina 4 di 13 minore e l'affido dello stesso, in via temporanea, al Servizio Sociale, pur individuando la madre come genitore più idoneo e più sintonizzato sui bisogni del figlio.
Veniva, poi, incardinato un sub procedimento ex art. 709 ter c.p.c. avente ad oggetto la regolamentazione delle vacanze estive dell'anno 2023.
In data 13-08-2023 il Giudice, preso atto di quanto riportato dal ctu, a parziale modifica della ordinanza presidenziale, disponeva l'affido del minore al Servizio Sociale, con mandato di sostegno alla genitorialità e di vigilanza sul percorso psicoterapeutico del minore e trasmissione da parte del Servizio di relazioni trimestrali. Disponeva, altresì, il collocamento prevalente del minore presso la madre e confermava le statuizioni economiche già stabilite con ordinanza in data 29-07-2022.
Con successivo ricorso ex art. 709 ter c.p.c. il resistente, domandava, poi di procedere all'ascolto del minore (nato il giorno 11-6-2014). Tuttavia, il Giudice rigettava l'istanza in ragione Per_1 dell'insufficiente grado di maturità del minore, con riferimento alla specifica questione oggetto dell'ascolto, nonché in ragione del fatto che erano già state svolte audizioni da parte di soggetti qualificati.
Assunte le prove orali precedentemente ammesse, veniva, poi, acquisita relazione del Servizio Sociale, favorevole alla reintegrazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti. Fatte precisare le conclusioni, in data 12-09-2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente dato atto che, per effetto della sentenza parziale n. 3152/2022 pubblicata in data
20-12-2022, è intervenuta la separazione personale fra i coniugi. In questa sede vanno dunque prese in esame ulteriori domande svolte dalle parti aventi ad oggetto l'addebito della separazione, l'affido e il collocamento del minore, l'assegnazione della casa familiare, nonché la regolamentazione dei rapporti coi genitori e la disciplina dei rapporti economici.
Con riferimento alle domande di addebito della separazione svolte dalle parti, la ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha rinunciato alla domanda formulata nel proprio atto introduttivo nei confronti del marito. Resta, pertanto, da esaminare la domanda riconvenzionale svolta dal sig. CP_1
Il resistente ha asserito che la moglie si sarebbe allontanata dal marito già da diversi anni, rifiutando ogni possibile contatto intimo e perpetrando comportamenti denigratori nei confronti di quest'ultimo.
Fin dalla primavera del 2021, poi, la sig. avrebbe cominciato a condurre una vita sociale Parte_1 lontano dalla famiglia, delegando ogni compito di cura del minore al padre. Tali comportamenti si sarebbero protratti anche durante l'estate dello stesso anno. Nei mesi di ottobre-novembre 2021, poi, il sig. avrebbe accertato, tramite l'Agenzia Investigativa Europol, che la moglie avrebbe CP_1 intrattenuto una relazione con il sig. , tradendo reiteratamente e platealmente il Persona_4 marito in violazione del dovere di fedeltà coniugale. Alla richiesta di un confronto con la moglie, quest'ultima lo avrebbe aggredito fisicamente, costringendolo a recarsi al pronto soccorso di Porretta Terme.
La ricorrente, sul punto, ha replicato di essersi allontanata dal marito, trascorsi i primi anni di matrimonio, a causa dell'assenza di quest'ultimo dalla vita familiare per ragioni lavorative. Nel mese di settembre 2021, tuttavia, la crisi matrimoniale già in atto produceva una frattura irrimediabile, poiché il resistente avrebbe accusato la moglie di essere affetta da patologie psichiatriche e di fare abuso di sostanze alcoliche.
In data 26-03-2024 la sig. è stata sottoposta ad interrogatorio formale, nel corso del quale ha Parte_1 dichiarato di aver trascorso la giornata del 27-10-2021 insieme al sig. , di avere fatto Per_4 un'escursione con lui e di essersi successivamente recati insieme presso un locale. Dichiarava, poi, di aver pernottato presso l'abitazione del sig. una notte alla fine del mese di ottobre 2021. Per_4
pagina 5 di 13 Ha negato, tuttavia, di aver aggredito il marito, sostenendo in ogni caso che la coppia stesse già discutendo della separazione da molti mesi.
Il sig. ha contestato tale assunto negando che vi fosse già stato un confronto circa la CP_1 separazione, sebbene nei propri scritti difensivi riporti che nell'estate 2021 aveva Parte_1 lasciato il minore affidato al padre per l'intero periodo per dedicarsi a interessi personali e Per_1 svaghi.
In relazione alle circostanze relative alla crisi coniugale sono state assunte anche prove testimoniali.
La sig.ra sorella del resistente, ha dichiarato di aver notato un cambiamento Persona_5 nell'equilibrio della coppia nel mese di agosto 2021, poiché la sig.ra non si sarebbe più recata Parte_1 con la famiglia a LI in Belvedere nel corso del fine settimana;
inoltre, il fratello le avrebbe riferito di voler procedere con la separazione una volta scoperta la relazione extraconiugale della moglie.
Dalle dichiarazioni rese da altri testi, in rapporti di amicizia con la ricorrente, è emerso che la sig.ra lamentasse da tempo la mancanza del marito e l'assenza di condivisione e di rapporti intimi Parte_1 successivi al concepimento del figlio, già dal 2014-2015.
Il contenuto della relazione investigativa prodotta dal sig. e avente ad oggetto la relazione CP_1 extraconiugale della ricorrente è stata, poi, confermata anche dallo stesso investigatore privato, la cui testimonianza è stata assunta all'udienza del 28-11-2023. Quest'ultimo ha dichiarato di avere visto nel novembre 2021 la sig.ra e il sig. scambiarsi effusioni tipiche di una coppia Parte_1 Persona_4 e di aver visto la ricorrente fermarsi a pernottare presso l'abitazione del . Per_4
Ciò premesso, in tema di addebito della separazione, la Suprema Corte ha affermato anche recentemente che “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/2020), mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass., 7- 08-2024, n. 22291).
Ancora, sul punto è stato rilevato che “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19/02/2018 n. 3923 Cass. 08/06/2023 n. 16169 del 2023)” (Cass., 18-12-2023 n. 35296/2023).
Si osserva che nel caso di specie la relazione extraconiugale intrapresa dalla ricorrente con il sig. , risalente al mese di ottobre 2021 risulta confermata dalla stessa in sede di Per_4 Parte_1 interrogatorio formale. La scoperta della relazione da parte del marito nell'autunno del 2021 ha, poi, condotto il sig. a comunicare alla moglie l'intenzione di separarsi, come emerge dalla CP_1 comunicazione in data 17-11-2021 prodotta sub doc. 4.
Quanto alla crisi coniugale, sul punto specifico la giurisprudenza di legittimità ha sancito che “la regola generale secondo cui l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la convivenza grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge (Cass. 16691/2020, Cass. 14840/2006, Cass. 12383/2005) rimane superata quando si constati la mancanza di un nesso causale fra infedeltà e crisi coniugale, in maniera tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza
pagina 6 di 13 meramente formale.” In tal caso, infatti “trovano applicazione le comuni regole in tema di onere della prova dettate dall'art. 2697 c.c., per cui chi eccepisce l'inefficacia delle condotte poste a fondamento della domanda (e dunque dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 3923/2018, Cass. 2059/2012).” (Cass., 21-07-2021, n. 20866).
Nel caso di specie è emerso dalle stesse dichiarazioni delle parti, nonché dalle risultanze probatorie, una distanza fra i coniugi che si era creata da alcuni anni. Dunque, in un'epoca precedente rispetto alla violazione dei doveri matrimoniali da parte della ricorrente, vi era già una situazione caratterizzata dall'assenza di una comunanza di vita e di interessi fra i coniugi. È, infatti, lo stesso a dichiarare che durante il matrimonio erano venute meno l'intimità e le CP_1 attenzioni fra coniugi: nello specifico, la ricorrente, lavorando a Bologna, raggiungeva la famiglia a LI in Belvedere per qualche serata infrasettimanale ed alcune volte per il week-end; tuttavia, i rapporti interpersonali della sig.ra erano connotati da una certa autonomia delle Parte_1 frequentazioni e dello stile di vita rispetto al marito. Secondo quanto asserito dal resistente, poi, dalla primavera del 2021 la sig.ra avrebbe anche cominciato a prendere parte a feste e serate con Parte_1 amici, trascorrendo lontano dal marito tutto il periodo estivo dello stesso anno. La stessa sig.ra ha dichiarato in sede di interrogatorio formale che la coppia era in crisi da Parte_1 tempo, fin dagli anni immediatamente successivi alla nascita del figlio.
In base al complesso degli elementi appena evidenziati, non può, dunque, dirsi che l'infedeltà abbia avuto efficacia causale in relazione alla rottura del rapporto matrimoniale. Tale ricostruzione è, infatti, fondata sia sulle deposizioni dei testi, sia sulle stesse allegazioni delle parti. Va osservato anche che il fatto che i coniugi non riuscissero a relazionarsi anche sul piano intimo, ormai da anni, depone per l'assenza di nesso di causalità fra gli episodi di infedeltà verificatisi nell'autunno del 2021 e intollerabilità della prosecuzione del rapporto. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che le problematiche sorte da tempo all'interno di una coppia anche sul piano intimo depongono per una situazione di assenza di consortium vitae e rapporti interpersonali non connotati dall'affectio coniugalis (Cass., 21-07-2021, n. 20866). L'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'infedeltà risulta, dunque, provata sia in base alle risultanze istruttorie che alle stesse dichiarazioni delle parti.
Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda di addebito della separazione nei confronti della sig.ra formulata dal sig. non appare fondata e va, dunque, rigettata. Parte_1 CP_1
Con riferimento alle condizioni di affido e collocamento del minore si osserva che l'elevata conflittualità fra coniugi, emersa all'udienza presidenziale, ha reso necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali.
La consulente nominata, dott.ssa , rilevata la inconciliabilità delle posizioni dei due Persona_3 genitori, aveva suggerito la sospensione temporanea dell'affido condiviso con intervento del Servizio Sociale e collocamento del minore comunque presso la madre, che era apparsa come il genitore più sintonizzato sui bisogni del figlio.
Preso atto della ctu espletata, in data 13-08-2022, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, veniva, dunque, disposto l'affido del minore ai Servizi Sociali con mandato di sostegno alla Per_1 genitorialità, vigilanza sul percorso psicoterapeutico e sullo svolgimento di attività sportive del minore.
Veniva, altresì, disposto il collocamento presso la madre.
La relazione di aggiornamento trasmessa dal Servizio Sociale in data 5-09-2024 aveva evidenziato una maggior predisposizione dei genitori nel raggiungere decisioni comuni, valutando positivamente la pagina 7 di 13 reintegrazione nell'esercizio della responsabilità genitoriale, con vigilanza e monitoraggio a garanzia del percorso di sostegno psicologico intrapreso dal minore, della sua socializzazione e organizzazione dei tempi.
Si ritiene, pertanto, che possa essere reintegrata la responsabilità genitoriale, disponendo l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori. È opportuno, tuttavia, mantenere la vigilanza del Servizio
Sociale per il periodo di un anno nell'ambito del percorso alla genitorialità di entrambi i genitori, al fine di superare le criticità emerse e pervenire a decisioni concordi nell'interesse del minore, del percorso psicoterapeutico e al fine di assicurare la partecipazione di ad attività sportive e Per_1 ricreative di gruppo.
Appare opportuno mantenere il collocamento prevalente del minore presso la madre, poiché secondo quanto già emerso anche in sede di CTU, la sig.ra appare percepire in maniera più efficace le Parte_1 condizioni psicologiche del bambino e i suoi bisogni evolutivi. La casa familiare, già di proprietà della sig.ra andrà conseguentemente assegnata a quest'ultima. Parte_1
Quanto all'articolazione del calendario di frequentazione paterna, il sig. potrà tenere con sé il CP_1 figlio a weekend alternati a partire dal venerdì dopo la scuola (dal venerdì mattina alle 10,00 nei Per_1 periodi estivo e di sospensione scolastica) con rientro dalla madre entro le ore 20,30 della domenica (le ore 22,00 nel periodo estivo e in coincidenza con festività); tutti i mercoledì dall'uscita da scuola (dalle ore 10,00 del mattino nei periodi estivi e di sospensione scolastica) con accompagnamento a scuola il giovedì mattina (o presso la casa materna il giovedì alle ore 12,00 durante i periodi di sospensione scolastica) nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con il padre e accompagnamento a Per_1 scuola il venerdì mattina (o presso la casa materna il venerdì alle ore 12,00 durante i periodi di sospensione scolastica) nelle settimane in cui è previsto il fine settimana con la madre.
Il minore trascorrerà le vacanze natalizie ad anni alterni presso ciascun genitore dal termine dell'orario scolastico, il 23 dicembre, fino al 30 dicembre alle ore 18,00 e dal 30 dicembre alle ore 18,00 fino al 6 gennaio alle ore 18,00, in continuità con l'alternanza prevista per gli anni precedenti.
Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, trascorrerà rispettivamente con il padre e con la Per_1 madre il periodo compreso tra il mercoledì antecedente la Pasqua (dall'uscita da scuola) e la domenica di Pasqua, fino alle ore 18,00 e il successivo intervallo compreso tra le ore 18,00 della domenica di
Pasqua e il mercoledì successivo, con il rientro a scuola, con alternanza in continuità con gli anni precedenti. Durante le vacanze estive, trascorrerà 3 settimane, preferibilmente non consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 15 maggio di ogni anno, con alternanza tra i genitori in relazione ai ponti e alle altre festività previste nel corso dell'anno.
Il giorno del proprio compleanno trascorrerà ad anni alterni il pranzo o la cena con ciascun Per_1 genitore. Il minore trascorrerà i giorni infrasettimanali a Bologna;
il trasferimento nella residenza paterna di montagna sarà limitato, nei periodi ordinari, al fine settimana di pertinenza del genitore.
Con riferimento alle richieste di contributo al mantenimento del minore avanzate dalla ricorrente, si osserva quanto segue in relazione alla situazione reddituale delle parti.
La sig.ra ricopre un ruolo amministrativo all'interno di una fondazione, con contratto di Parte_1 lavoro dipendente a tempo indeterminato.
In base alla documentazione fiscale prodotta (Mod.730/2022, Mod. 730/2023, Mod. 730/2024) negli ultimi tre anni ha percepito un reddito medio mensile netto pari a circa 2.170 euro. È proprietaria dell'immobile in cui abita a Bologna con il figlio.
Il sig. è un pilota dell'Arma dei Carabinieri in aspettativa, poiché è consigliere comunale e CP_1 assessore presso il Comune di LI in Belvedere, cariche per le quali ha percepito un compenso annuale medio pari a circa 3.000 euro nell'ultimo triennio. pagina 8 di 13 Dalla documentazione fiscale depositata relativa agli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023 emerge che il resistente abbia percepito un netto mensile medio rispettivamente pari a 2.212 euro, 2.300 euro e 2.282 euro, attestandosi la media degli ultimi 3 anni intorno a 2.165 euro.
È direttore generale dell'Associazione Italiana dei Produttori Idroelettrici - Assoidroelettrica, carica per la quale il Presidente dell'associazione ha dichiarato che il Sig. non percepisce alcun CP_1 compenso, ma meri rimborsi spese per trasferte e costi sostenuti nell'ambito delle attività di tutela dei produttori idroelettrici.
Risulta, altresì, titolare di 48 immobili (in parte locati) siti nel Comune di LI in Belvedere, di cui
8 fabbricati e 40 terreni, la maggior parte dei quali risultano essere in comproprietà con la sorella
[...]
e/o con la Per_5 Parte_2
Detiene, inoltre, partecipazioni pari al 40% della società facente capo alla famiglia Parte_2
che opera nel campo delle energie rinnovabili con sede legale a Porretta Terme. Il sig. CP_1 CP_1 in sede di udienza presidenziale ha dichiarato di aver percepito nel corso degli ultimi tre/quattro anni dividendi per una somma complessiva pari a 10.000 euro lordi. Inoltre, la sig.ra Persona_6
(madre del sig. - socio nella misura del 20% della e amministratore unico della CP_1 Parte_2 società - ha dichiarato che la società, a causa della crisi del settore idroelettrico, non è nelle condizioni di distribuire dividendi;
che non sono quasi mai stati comunque erogati ai soci anche nel passato tranne in una circostanza, in cui è avvenuta la corresponsione per alcune migliaia di euro.
In relazione alle circostanze sopra riportate, si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità, nell'ambito dell'accertamento della capacità reddituale e patrimoniale di un soggetto, ai fini della determinazione degli assegni dovuti a titolo di contributo per il mantenimento del figlio “assumono rilievo, oltre al tenore di vita mantenuto dai coniugi nel corso della convivenza, non solo il reddito dell'obbligato, ma anche altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti, quali la titolarità di un consistente patrimonio, immobiliare o anche mobiliare, ed il possesso di beni, eventualmente anche di proprietà di terzi, ma dei quali esse possano disporre continuativamente, e che appaiano idonei a permettere alle stesse la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso” e che, ancora, “è necessario attribuire rilevanza alla titolarità di immobili e partecipazioni in società “trattandosi comunque di cespiti che, seppure non produttivi di reddito, risultavano comunque suscettibili di valutazione economica.”(Cass., 14-01-2022, n.1129).
Con riferimento alla qualità di socio e alla percezione degli utili, è stato ancora osservato che la distinta soggettività giuridica della società “rispetto alla persona fisica che ne detiene le quota non ostacola l'imputazione degli utili non distribuiti delle società a reddito del ricorrente tenuto conto che
l'accertamento del giudice, non meramente formalistico, mira a quantificare le somme effettivamente disponibili dalle parti.” (Cass., 24-02-2022, n. 6103).
Il resistente è, dunque, titolare di un importante patrimonio immobiliare dal quale trae canoni di locazione e detiene partecipazioni nella società di famiglia che lo rendono potenzialmente percettore di utili. Nella valutazione complessiva della posizione economica del sig. andranno, dunque, CP_1 valorizzati anche tali elementi, poiché si tratta di sostanze potenzialmente nella disponibilità del resistente.
Quanto agli esborsi che sostiene, quest'ultimo risulta cointestatario con la madre di contratto di locazione di un immobile sito in Bologna - che secondo quanto asserito dal resistente, sarebbe stato scelto per stare più vicino al figlio - con canone di locazione pari a 900 euro mensili. Tale cifra, tuttavia, risulta che venga integralmente corrisposta al locatore dai genitori del sig. come si CP_1 evince dal doc. 43 prodotto dal resistente.
pagina 9 di 13 Il sig. ha poi, acquistato, un immobile sito a Porretta Terme (BO) nell'anno 2010, accendendo CP_1 un mutuo fondiario quindicinale con importo capitale pari a 120.000 euro e rata mensile pari a 900 euro.
Tuttavia, la coppia si era poi stabilita unicamente tra Bologna - ove già si trovava l'abitazione di proprietà della sig.ra - e LI in Belvedere. Come asserito dallo stesso resistente, infatti, i Parte_1 coniugi, dopo la nascita del minore hanno vissuto a Bologna durante la settimana, mentre a Per_7
(frazione di LI in Belvedere) trascorrevano i fine settimana e il periodo delle vacanze.
La vita della famiglia, fino all'insorgere della crisi nel 2021, si è, dunque, svolta fin da subito in abitazioni diverse dall'immobile di Porretta Terme, il cui acquisto è da ritenersi, pertanto, una libera scelta del resistente svincolata da una reale necessità familiare.
Il resistente ha, poi, contratto nell'anno 2018 anche un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura con importo capitale pari a 34.000 euro e ammortamento progressivo mediante versamento di 60 rate mensili fino al 2023.
Alla luce del complesso dei dati sopra riportati, si ritiene verosimile che il resistente disponga di una capacità economica maggiore di quella risultante dalla dichiarazione dei redditi, che risulta inattendibile se comparata anche con gli impegni finanziari che egli ha assunto negli anni. Infatti, se si tiene conto delle voci di spesa che deve sostenere, del mutuo contratto per l'acquisto della casa di Porretta Terme, del finanziamento per l'autovettura, nonché della recente locazione dell'immobile sito a Bologna, il sig. avrebbe un saldo mensile negativo e non avrebbe potuto fare fronte a CP_1 nessuno di tali impegni economici.
Per quanto concerne le attuali esigenze del minore, si osserva che all'epoca Parte_3 dell'ordinanza presidenziale aveva 8 anni, mentre ora ha 10 anni e alla fine dell'anno in corso comincerà a frequentare le scuole medie. Le sue esigenze sono, dunque, aumentate e richiedono sostanze economiche maggiori rispetto agli anni precedenti.
Pertanto, in base alle necessità attuali del minore, alle risorse economiche di entrambi i genitori e ai tempi di permanenza del minore presso ciascuno di essi, si ritiene congruo che il sig. versi alla CP_1 ricorrente collocataria, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio una somma pari a 400 Per_1 euro che il resistente dovrà corrispondere mensilmente alla sig.ra Le spese straordinarie così Parte_1 come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Bologna attualmente vigente, vanno poste nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, come già stabilito in sede di ordinanza presidenziale in data 29-
07-2022.
Nulla va disposto in merito all'assegno di mantenimento nei confronti della sig.ra poiché non Parte_1
è stata formulata alcuna domanda in tal senso da parte della ricorrente.
In relazione all'assegno unico e universale per i figli a carico, istituito dal d.lgs. 29 dicembre 2021,
n. 230, esso spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie, andrà, dunque, andrà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%.
Si dà, infine, atto che entrambi i genitori hanno aderito al percorso proposto dal Servizio Sociale come da specifico mandato ricevuto, volto a favorire la socializzazione del minore con i pari, in particolare alla frequenza di un corso di atletica, a Bologna, complementare all'attività sciistica, già svolta dal minore a LI in Belvedere;
inoltre il bambino sta proseguendo col percorso di sostegno psicoterapeutico.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della prevalente soccombenza del resistente (tenuto conto anche della soccombenza del sig. nei sub procedimenti promossi in corso di causa), CP_1 concorrono giusti motivi per condannare lo stesso a rifondere alla ricorrente le spese processuali nella misura di ¾ , dichiarandole compensate tra le parti per il restante ¼ ; si liquidano in dispositivo in base pagina 10 di 13 ai valori medi per ciascuna fase, atteso che l'istruttoria ha avuto ad oggetto sia l'espletamento della ctu, che l'assunzione di prove orali, ritenendo tali importi comprensivi anche delle spese dei procedimenti incidentali, dal momento che non hanno comportato un significativo aumento dell'attività giudiziale svolta.
Le spese di ctu, tuttavia, vanno compensate integralmente, trattandosi di adempimento da svolgere, in ogni caso, a tutela dell'interesse del minore e che ha evidenziato criticità in relazione a entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Respinge la domanda di addebito della separazione proposta dal marito nei confronti della moglie;
2. dispone l'affido condiviso del minore nato l'[...], a [...] i genitori;
Parte_3 le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé;
3. costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4. assegna al Servizio Sociale territorialmente competente il seguente mandato di vigilanza e supporto al nucleo familiare per il periodo di un anno:
- garantire un percorso di sostegno alla genitorialità ad ambedue i genitori separatamente, ai fini del superamento delle specifiche difficoltà rispettivamente del padre e della madre
- aiutare i genitori a pervenire a decisioni concordi relativamente alla salute, all'educazione e all'istruzione di e, in caso di persistente disaccordo, suggerire le scelte ritenute più Per_1 favorevoli nell'ottica del benessere del bambino nei domini sopra indicati, tenendo conto delle condizioni psicologiche e dei rischi evolutivi del minore evinti dalla valutazione espletata nell'ambito della CTU
- vigilare sul sostegno garantito da ambedue i genitori al percorso psicoterapeutico di e Per_1 sulla continuità dell'adesione alle sedute psicoterapeutiche
- assicurare a la partecipazione ad opportunità sportive e ricreative di gruppo e vigilare Per_1 sulla frequentazione dei pari, da ritenere parte integrante dell'intervento in favore del sano sviluppo psicoemotivo di Per_1
5. dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre
6. assegna alla ricorrente la casa coniugale già di sua proprietà sita in Bologna, in via Sacco e
Vanzetti 13, nonché i mobili in essa contenuti, affinché vi abiti insieme al minore
[...]
Pt_3
7. dispone che il padre possa vedere e tenere con il figlio, salvo diversi accordi di volta in volta presi fra i genitori a weekend alternati a partire dal venerdì dopo la scuola (dal venerdì mattina alle 10,00 nei periodi estivi e di sospensione scolastica) con rientro dalla madre entro le ore
20,30 della domenica (le ore 22,00 nel periodo estivo e in coincidenza con festività); tutti i mercoledì dall'uscita da scuola (dalle ore 10,00 del mattino nei periodi estivi e di sospensione scolastica) con accompagnamento a scuola il giovedì mattina (o presso la casa materna il giovedì alle ore 12,00 durante i periodi di sospensione scolastica) nelle settimane in cui Per_1 trascorrerà il fine settimana con il padre e accompagnamento a scuola il venerdì mattina (o pagina 11 di 13 presso la casa materna il venerdì alle ore 12,00 durante i periodi di sospensione scolastica) nelle settimane in cui è previsto il fine settimana con la madre;
durante le vacanze natalizie permanenza ad anni alterni presso il padre e presso la madre dal termine dell'orario scolastico, il 23 dicembre, fino al 30 dicembre alle ore 18,00 e dal 30 dicembre alle ore 18,00 fino al 6 gennaio alle ore 18,00, in continuità con l'alternanza prevista per gli anni precedenti;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, potrebbe trascorrere rispettivamente con il padre e con Per_1 la madre il periodo compreso tra il mercoledì antecedente la Pasqua (dall'uscita da scuola) e la domenica di Pasqua, fino alle ore 18,00 e il successivo intervallo compreso tra le ore 18,00 della domenica di Pasqua e il mercoledì successivo, con il rientro a scuola, con alternanza in continuità con gli anni precedenti. Durante le vacanze estive, trascorrerà 3 settimane, preferibilmente non consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il 15 maggio di ogni anno, con alternanza tra i genitori in relazione ai ponti e alle altre festività previste nel corso dell'anno; il giorno del proprio compleanno trascorrerà ad anni alterni il pranzo o la cena Per_1 con ciascun genitore. Il minore trascorrerà i giorni infrasettimanali a Bologna;
il trasferimento nella residenza paterna di montagna sarà limitato, nei periodi ordinari, al fine settimana di pertinenza del genitore;
8. fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale, pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire, dalla pubblicazione del presente provvedimento, al mantenimento ordinario del figlio, versando entro il giorno 5 di ogni mese alla madre collocataria la somma pari a 400 euro mensili, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT; pone a carico di ciascun genitore le spese straordinarie per il minore nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
Campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità. Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata pagina 12 di 13 documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
9. dà atto che l'assegno unico, stante l'affido condiviso, è percepito nella misura del 50% da ciascuna delle parti;
10. condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente ¾ delle spese di lite, che in tale proporzione liquida in 75 euro per spese, 5.712 euro per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge;
dichiarandole compensate fra le parti per il restante ¼.
11. compensa integralmente le spese di ctu.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 14-01-2024.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1365/2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZOTTA Parte_1 C.F._1
VALERIA, elettivamente domiciliata in VIA DELLA ZECCA 1 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. MAZZOTTA VALERIA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CASELGRANDI CP_1 C.F._2
FULVIA ( ), elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ C.F._3
N. 28 MODENA presso il difensore avv. CASELGRANDI FULVIA
RESISTENTE
Con l'intervento del PM - intervenuto
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, anche in via istruttoria per tutti i motivi esposti
-Previa revoca dell'affidamento al Servizio Sociale, disporre l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, e diritto/dovere del padre Per_1 di frequentarlo secondo le seguenti modalità: weekend alternati a partire dal venerdì dopo la scuola (dal venerdì mattina alle 10,00 nel periodo estivo e di sospensione scolastica) con rientro dalla madre entro le ore 20,30 della domenica (le ore
22,00 nel periodo estivo e in coincidenza con festività). Tutti i mercoledì dall'uscita da scuola (dalle ore 10,00 del mattino nei periodi estivo e di sospensione scolastica) con accompagnamento a scuola il
pagina 1 di 13 giovedì mattina (o presso la casa materna il giovedì alle ore 12,00 durante i periodi di sospensione scolastica) nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con il padre e accompagnamento Per_1
a scuola il venerdì mattina (o presso la casa materna il venerdì alle ore 12,00 durante i periodi di sospensione scolastica) nelle settimane in cui è previsto il fine settimana con la madre.
Durante le vacanze natalizie disporre la permanenza ad anni alterni presso il padre e presso la madre dal termine dell'orario scolastico, il 23 dicembre, fino al 30 dicembre alle ore 18,00 e dal 30 dicembre alle ore 18,00 fino al 6 gennaio alle ore 18,00. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà alternativamente con il padre e con la madre il periodo compreso tra il mercoledì antecedente la Pasqua (dall'uscita da scuola) e la domenica di Pasqua, fino alle ore 18,00 e il successivo intervallo compreso tra le ore 18,00 della domenica di Pasqua e il mercoledì successivo, con il rientro a scuola.
Per le vacanze estive, 3 settimane preferibilmente non consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 15 maggio di ogni anno. I genitori alterneranno tra loro i ponti e le altre festività nel corso dell'anno oltre che il pranzo o la cena nel giorno del compleanno del minore
-Assegnare al Servizio Sociale territorialmente competente il mandato di vigilanza supporto e assistenza al nucleo familiare per il termine di un anno, compreso il compito di supportare la coppia nel percorso sulla genitorialità nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità, e il minore nel Per_1 percorso psicopedagogico già in essere
-assegnare alla sig.ra la casa coniugale, sita in Bologna via Sacco e Vanzetti 13, in Parte_1 quanto collocataria del figlio minore
-Disporre a carico del sig. quale contributo per il mantenimento del figlio, un assegno CP_1 mensile dell'importo di 500 euro, ovvero della minore o maggior somma ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna.
-Disporre che l'Assegno Unico (AUU) sia diviso tra i genitori al 50%
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre a rimborso delle spese generali, tenuto conto anche della soccombenza del sig. nei sub procedimenti promossi in corso di causa ex art. 709 CP_1 ter c.p.c.”
Per parte resistente come da note scritte di trattazione per l'udienza di precisazione delle conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa revoca e/o modifica dell'ordinanza presidenziale e dell'ordinanza del Giudice Relatore del 14.8.2023, dato atto della pronuncia di separazione intervenuta con sentenza parziale n. 3152/2022 pubblicata il 20.12.2022, passata in giudicato - dichiarare l'addebito della separazione in capo alla sig.ra Parte_1
- affidare il minore (nato l'[...]) in forma condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per quanto attiene le decisioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quanto attiene le questioni di straordinaria amministrazione, revocando quindi l'affidamento ai Servizi Sociali e incaricando questi ultimi di continuare a monitorare e vigilare la situazione del minore;
- stabilire che manterrà la residenza anagrafica presso la madre in Bologna, via Sacco e Per_1
Vanzetti n. 13, e che stia con i genitori per tempi paritetici e precisamente prevedere:
➢ quanto al calendario ordinario che stia con ciascuno dei genitori a settimane alterne dal Per_1 venerdì pomeriggio fino al venerdì mattina successivo, con facoltà che il minore ceni per una sera con il genitore cui per quella settimana non è affidato, ovvero, in subordine, qualora si ritenga maggiormente tutelante per il bambino, che stia con i genitori secondo il seguente calendario: Per_1 nella prima settimana dal lunedì dall'uscita della scuola al mercoledì mattina quando verrà riportato a scuola, con il padre;
dal mercoledì dall'uscita della scuola al venerdì mattina quando verrà riaccompagnato a scuola, con la madre;
dal venerdì dall'uscita dalla scuola al lunedì mattina con il pagina 2 di 13 padre; nella seconda settimana l'alternanza verrà invertita e così: dal lunedì dall'uscita della scuola al mercoledì mattina quando verrà riportato a scuola, con la madre;
dal mercoledì dall'uscita della scuola al venerdì mattina quando verrà riaccompagnato a scuola, con il padre;
dal venerdì dall'uscita dalla scuola al lunedì mattina con la madre.
➢ quanto al calendario relativo ai periodi di vacanza scolastica e festivi del minore, stabilire che questi stia con ciascun genitore durante le vacanze natalizie per sette giorni consecutivi compreso ad anni alterni i giorni della Vigilia e di Natale o il 31.12 e Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali compreso ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
durante il periodo estivo con i genitori per periodi di quattro settimane ciascuno, anche consecutive;
fatti sempre salvi i diversi accordi dei genitori e la possibilità per ciascun genitore di vedere il figlio mentre è con l'altro, sempre previo accordo tra le parti e con preavviso di almeno un giorno per consentire al genitore che in quel momento ha il minore con sé di organizzarsi;
- autorizzare sin da ora che il sig. possa, anche in assenza del consenso materno, mantenere CP_1 l'iscrizione di allo Sci Club Corno Sky Team, nonché proseguire con il percorso psicologico Per_1 presso la dott.ssa Persona_2
- disporre che i genitori provvedano direttamente al mantenimento del figlio quando ne hanno la cura
e la custodia e dire quindi che nulla è dovuto a titolo di integrazione del contributo al mantenimento della prole, in considerazione del collocamento paritetico del minore ed in considerazione dell'analogia sostanziale fra le capacità contributive delle parti ovvero, in subordine, qualora si ritenga sussistano i presupposti per il riconoscimento di un assegno perequativo a carico del padre, stabilire che il sig. versi alla sig.ra a titolo di integrazione al contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della prole, la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), rivalutabili annualmente, confermando su questo punto l'ordinanza presidenziale;
- in ogni caso, dirsi tenuti i genitori a concorrere nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il minore, secondo lo schema e le modalità di cui al protocollo del
Tribunale di Bologna;
- dare atto che non vi è domanda di riconoscimento di assegno maritale tra i coniugi e dire in ogni caso che nulla è dovuto a tale titolo, non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto;
- respingere le domande tutte svolte da parte avversa in quanto infondate in fatto ed in diritto ed indimostrate. Con vittoria delle spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09-02-2022 esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1 27-10-2012 con dall'unione nasceva il figlio in data 11-06-2014. Negli anni CP_1 Per_1 immediatamente successivi, era subentrata, tuttavia, una crisi della coppia in ragione delle asserite assenze del marito dalla casa familiare per motivi professionali.
La vita del sig. si sarebbe, infatti, svolta, prevalentemente presso una frazione di LI in CP_1
Belvedere (BO), mentre la moglie avrebbe trascorso la settimana prevalentemente presso la propria abitazione di Bologna insieme al figlio Per_1
La crisi si sarebbe protratta fino al settembre del 2021 quando, con la scoperta da parte del sig. CP_1 di una relazione extraconiugale della moglie, sarebbe insorto un clima di alta conflittualità fra coniugi, anche in ragione di un comportamento asseritamente manipolatorio da parte del marito.
La ricorrente domandava, dunque, all'intestato Tribunale pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito nei confronti del marito;
disporsi l'affidamento del minore secondo le modalità risultati Per_1 da CTU sulle capacità genitoriali e l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Chiedeva, Parte_1 inoltre, fissarsi a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, la somma CP_1
pagina 3 di 13 pari a 700 euro mensili ovvero la somma ritenuta di giustizia, oltre al 70 % delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna attualmente vigente.
Si costituiva in data 18-07-2022 contestando quando dedotto dalla ricorrente e asserendo CP_1 di essere sempre stato presente nella vita familiare del minore e coinvolto nel progetto matrimoniale.
Deduceva, inoltre, che la moglie avesse assunto dei comportamenti aggressivi, sia fisici che verbali, dopo la nascita del figlio e che conducesse una vita sociale intensa al di fuori del nucleo Per_1 familiare. Nel novembre del 2021 il resistente avrebbe appreso, a seguito di indagini condotte da un'agenzia investigativa, l'esistenza di una relazione extraconiugale della moglie e comunicava, pertanto, alla ricorrente l'intenzione di separarsi. Allontanatosi dalla casa coniugale, prendeva, poi, in locazione un appartamento sito a Bologna per poter frequentare il figlio Per_1
Chiedeva, dunque, che all'esito dell'assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti fosse pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla moglie, in ragione comportamenti da lei posti in essere in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
disporsi CTU sul nucleo familiare, l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre. Domandava, altresì, la fissazione di un calendario di frequentazione del minore da parte della madre con previsione di fine settimana alternati e pernottamenti infrasettimanali, nonché la regolamentazione delle vacanze. Chiedeva, poi, nulla disporsi in ordine alla casa coniugale, già in disponibilità esclusiva della ricorrente proprietaria dell'immobile.
In relazione al contributo al mantenimento del minore, chiedeva disporsi il mantenimento diretto del figlio nonché la suddivisione fra i genitori delle spese straordinarie nella misura del 50%. Per_1
Domandava, infine, darsi atto del difetto dei requisiti per la corresponsione di un assegno di mantenimento per la moglie, anche in ragione dell'assenza di relativa domanda.
In data 21-07-2022 veniva celebrata l'udienza presidenziale, nell'ambito della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione fra i coniugi, che dava esito negativo.
Con ordinanza in data 29-07-2022, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, alla quale assegnava la casa familiare. Regolamentava, poi, la frequentazione padre - figlio durante il periodo di frequenza scolastica, con previsione di fine settimana alternati ed un pernottamento infrasettimanale nella giornata di mercoledì, nonché durante le vacanze estive, natalizie e pasquali.
Poneva, infine, a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma pari a 300,00 euro mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Infine, ritenuto necessario espletare CTU avente ad oggetto la capacità genitoriale di ciascuno dei genitori, nominava consulente la dott.ssa . Persona_3
Con sentenza parziale n. 3152/2022 pubblicata in data 20-12-2022 veniva pronunciata la separazione personale fra i coniugi a fronte dell'intollerabilità della convivenza in ragione sia del fallimento del tentativo di conciliazione in sede di udienza presidenziale, che dell'irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Con separata ordinanza veniva, poi, rimessa la causa in istruttoria quanto a tutte le ulteriori domande proposte, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
In data 26-06-2023 veniva depositata la relazione del consulente nominato, il quale, evidenziando un clima di alta conflittualità familiare, suggeriva la sospensione temporanea dell'affido condiviso del pagina 4 di 13 minore e l'affido dello stesso, in via temporanea, al Servizio Sociale, pur individuando la madre come genitore più idoneo e più sintonizzato sui bisogni del figlio.
Veniva, poi, incardinato un sub procedimento ex art. 709 ter c.p.c. avente ad oggetto la regolamentazione delle vacanze estive dell'anno 2023.
In data 13-08-2023 il Giudice, preso atto di quanto riportato dal ctu, a parziale modifica della ordinanza presidenziale, disponeva l'affido del minore al Servizio Sociale, con mandato di sostegno alla genitorialità e di vigilanza sul percorso psicoterapeutico del minore e trasmissione da parte del Servizio di relazioni trimestrali. Disponeva, altresì, il collocamento prevalente del minore presso la madre e confermava le statuizioni economiche già stabilite con ordinanza in data 29-07-2022.
Con successivo ricorso ex art. 709 ter c.p.c. il resistente, domandava, poi di procedere all'ascolto del minore (nato il giorno 11-6-2014). Tuttavia, il Giudice rigettava l'istanza in ragione Per_1 dell'insufficiente grado di maturità del minore, con riferimento alla specifica questione oggetto dell'ascolto, nonché in ragione del fatto che erano già state svolte audizioni da parte di soggetti qualificati.
Assunte le prove orali precedentemente ammesse, veniva, poi, acquisita relazione del Servizio Sociale, favorevole alla reintegrazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti. Fatte precisare le conclusioni, in data 12-09-2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente dato atto che, per effetto della sentenza parziale n. 3152/2022 pubblicata in data
20-12-2022, è intervenuta la separazione personale fra i coniugi. In questa sede vanno dunque prese in esame ulteriori domande svolte dalle parti aventi ad oggetto l'addebito della separazione, l'affido e il collocamento del minore, l'assegnazione della casa familiare, nonché la regolamentazione dei rapporti coi genitori e la disciplina dei rapporti economici.
Con riferimento alle domande di addebito della separazione svolte dalle parti, la ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha rinunciato alla domanda formulata nel proprio atto introduttivo nei confronti del marito. Resta, pertanto, da esaminare la domanda riconvenzionale svolta dal sig. CP_1
Il resistente ha asserito che la moglie si sarebbe allontanata dal marito già da diversi anni, rifiutando ogni possibile contatto intimo e perpetrando comportamenti denigratori nei confronti di quest'ultimo.
Fin dalla primavera del 2021, poi, la sig. avrebbe cominciato a condurre una vita sociale Parte_1 lontano dalla famiglia, delegando ogni compito di cura del minore al padre. Tali comportamenti si sarebbero protratti anche durante l'estate dello stesso anno. Nei mesi di ottobre-novembre 2021, poi, il sig. avrebbe accertato, tramite l'Agenzia Investigativa Europol, che la moglie avrebbe CP_1 intrattenuto una relazione con il sig. , tradendo reiteratamente e platealmente il Persona_4 marito in violazione del dovere di fedeltà coniugale. Alla richiesta di un confronto con la moglie, quest'ultima lo avrebbe aggredito fisicamente, costringendolo a recarsi al pronto soccorso di Porretta Terme.
La ricorrente, sul punto, ha replicato di essersi allontanata dal marito, trascorsi i primi anni di matrimonio, a causa dell'assenza di quest'ultimo dalla vita familiare per ragioni lavorative. Nel mese di settembre 2021, tuttavia, la crisi matrimoniale già in atto produceva una frattura irrimediabile, poiché il resistente avrebbe accusato la moglie di essere affetta da patologie psichiatriche e di fare abuso di sostanze alcoliche.
In data 26-03-2024 la sig. è stata sottoposta ad interrogatorio formale, nel corso del quale ha Parte_1 dichiarato di aver trascorso la giornata del 27-10-2021 insieme al sig. , di avere fatto Per_4 un'escursione con lui e di essersi successivamente recati insieme presso un locale. Dichiarava, poi, di aver pernottato presso l'abitazione del sig. una notte alla fine del mese di ottobre 2021. Per_4
pagina 5 di 13 Ha negato, tuttavia, di aver aggredito il marito, sostenendo in ogni caso che la coppia stesse già discutendo della separazione da molti mesi.
Il sig. ha contestato tale assunto negando che vi fosse già stato un confronto circa la CP_1 separazione, sebbene nei propri scritti difensivi riporti che nell'estate 2021 aveva Parte_1 lasciato il minore affidato al padre per l'intero periodo per dedicarsi a interessi personali e Per_1 svaghi.
In relazione alle circostanze relative alla crisi coniugale sono state assunte anche prove testimoniali.
La sig.ra sorella del resistente, ha dichiarato di aver notato un cambiamento Persona_5 nell'equilibrio della coppia nel mese di agosto 2021, poiché la sig.ra non si sarebbe più recata Parte_1 con la famiglia a LI in Belvedere nel corso del fine settimana;
inoltre, il fratello le avrebbe riferito di voler procedere con la separazione una volta scoperta la relazione extraconiugale della moglie.
Dalle dichiarazioni rese da altri testi, in rapporti di amicizia con la ricorrente, è emerso che la sig.ra lamentasse da tempo la mancanza del marito e l'assenza di condivisione e di rapporti intimi Parte_1 successivi al concepimento del figlio, già dal 2014-2015.
Il contenuto della relazione investigativa prodotta dal sig. e avente ad oggetto la relazione CP_1 extraconiugale della ricorrente è stata, poi, confermata anche dallo stesso investigatore privato, la cui testimonianza è stata assunta all'udienza del 28-11-2023. Quest'ultimo ha dichiarato di avere visto nel novembre 2021 la sig.ra e il sig. scambiarsi effusioni tipiche di una coppia Parte_1 Persona_4 e di aver visto la ricorrente fermarsi a pernottare presso l'abitazione del . Per_4
Ciò premesso, in tema di addebito della separazione, la Suprema Corte ha affermato anche recentemente che “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/2020), mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass., 7- 08-2024, n. 22291).
Ancora, sul punto è stato rilevato che “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19/02/2018 n. 3923 Cass. 08/06/2023 n. 16169 del 2023)” (Cass., 18-12-2023 n. 35296/2023).
Si osserva che nel caso di specie la relazione extraconiugale intrapresa dalla ricorrente con il sig. , risalente al mese di ottobre 2021 risulta confermata dalla stessa in sede di Per_4 Parte_1 interrogatorio formale. La scoperta della relazione da parte del marito nell'autunno del 2021 ha, poi, condotto il sig. a comunicare alla moglie l'intenzione di separarsi, come emerge dalla CP_1 comunicazione in data 17-11-2021 prodotta sub doc. 4.
Quanto alla crisi coniugale, sul punto specifico la giurisprudenza di legittimità ha sancito che “la regola generale secondo cui l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la convivenza grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge (Cass. 16691/2020, Cass. 14840/2006, Cass. 12383/2005) rimane superata quando si constati la mancanza di un nesso causale fra infedeltà e crisi coniugale, in maniera tale che risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza
pagina 6 di 13 meramente formale.” In tal caso, infatti “trovano applicazione le comuni regole in tema di onere della prova dettate dall'art. 2697 c.c., per cui chi eccepisce l'inefficacia delle condotte poste a fondamento della domanda (e dunque dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 3923/2018, Cass. 2059/2012).” (Cass., 21-07-2021, n. 20866).
Nel caso di specie è emerso dalle stesse dichiarazioni delle parti, nonché dalle risultanze probatorie, una distanza fra i coniugi che si era creata da alcuni anni. Dunque, in un'epoca precedente rispetto alla violazione dei doveri matrimoniali da parte della ricorrente, vi era già una situazione caratterizzata dall'assenza di una comunanza di vita e di interessi fra i coniugi. È, infatti, lo stesso a dichiarare che durante il matrimonio erano venute meno l'intimità e le CP_1 attenzioni fra coniugi: nello specifico, la ricorrente, lavorando a Bologna, raggiungeva la famiglia a LI in Belvedere per qualche serata infrasettimanale ed alcune volte per il week-end; tuttavia, i rapporti interpersonali della sig.ra erano connotati da una certa autonomia delle Parte_1 frequentazioni e dello stile di vita rispetto al marito. Secondo quanto asserito dal resistente, poi, dalla primavera del 2021 la sig.ra avrebbe anche cominciato a prendere parte a feste e serate con Parte_1 amici, trascorrendo lontano dal marito tutto il periodo estivo dello stesso anno. La stessa sig.ra ha dichiarato in sede di interrogatorio formale che la coppia era in crisi da Parte_1 tempo, fin dagli anni immediatamente successivi alla nascita del figlio.
In base al complesso degli elementi appena evidenziati, non può, dunque, dirsi che l'infedeltà abbia avuto efficacia causale in relazione alla rottura del rapporto matrimoniale. Tale ricostruzione è, infatti, fondata sia sulle deposizioni dei testi, sia sulle stesse allegazioni delle parti. Va osservato anche che il fatto che i coniugi non riuscissero a relazionarsi anche sul piano intimo, ormai da anni, depone per l'assenza di nesso di causalità fra gli episodi di infedeltà verificatisi nell'autunno del 2021 e intollerabilità della prosecuzione del rapporto. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che le problematiche sorte da tempo all'interno di una coppia anche sul piano intimo depongono per una situazione di assenza di consortium vitae e rapporti interpersonali non connotati dall'affectio coniugalis (Cass., 21-07-2021, n. 20866). L'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'infedeltà risulta, dunque, provata sia in base alle risultanze istruttorie che alle stesse dichiarazioni delle parti.
Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda di addebito della separazione nei confronti della sig.ra formulata dal sig. non appare fondata e va, dunque, rigettata. Parte_1 CP_1
Con riferimento alle condizioni di affido e collocamento del minore si osserva che l'elevata conflittualità fra coniugi, emersa all'udienza presidenziale, ha reso necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali.
La consulente nominata, dott.ssa , rilevata la inconciliabilità delle posizioni dei due Persona_3 genitori, aveva suggerito la sospensione temporanea dell'affido condiviso con intervento del Servizio Sociale e collocamento del minore comunque presso la madre, che era apparsa come il genitore più sintonizzato sui bisogni del figlio.
Preso atto della ctu espletata, in data 13-08-2022, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, veniva, dunque, disposto l'affido del minore ai Servizi Sociali con mandato di sostegno alla Per_1 genitorialità, vigilanza sul percorso psicoterapeutico e sullo svolgimento di attività sportive del minore.
Veniva, altresì, disposto il collocamento presso la madre.
La relazione di aggiornamento trasmessa dal Servizio Sociale in data 5-09-2024 aveva evidenziato una maggior predisposizione dei genitori nel raggiungere decisioni comuni, valutando positivamente la pagina 7 di 13 reintegrazione nell'esercizio della responsabilità genitoriale, con vigilanza e monitoraggio a garanzia del percorso di sostegno psicologico intrapreso dal minore, della sua socializzazione e organizzazione dei tempi.
Si ritiene, pertanto, che possa essere reintegrata la responsabilità genitoriale, disponendo l'affido condiviso del minore a entrambi i genitori. È opportuno, tuttavia, mantenere la vigilanza del Servizio
Sociale per il periodo di un anno nell'ambito del percorso alla genitorialità di entrambi i genitori, al fine di superare le criticità emerse e pervenire a decisioni concordi nell'interesse del minore, del percorso psicoterapeutico e al fine di assicurare la partecipazione di ad attività sportive e Per_1 ricreative di gruppo.
Appare opportuno mantenere il collocamento prevalente del minore presso la madre, poiché secondo quanto già emerso anche in sede di CTU, la sig.ra appare percepire in maniera più efficace le Parte_1 condizioni psicologiche del bambino e i suoi bisogni evolutivi. La casa familiare, già di proprietà della sig.ra andrà conseguentemente assegnata a quest'ultima. Parte_1
Quanto all'articolazione del calendario di frequentazione paterna, il sig. potrà tenere con sé il CP_1 figlio a weekend alternati a partire dal venerdì dopo la scuola (dal venerdì mattina alle 10,00 nei Per_1 periodi estivo e di sospensione scolastica) con rientro dalla madre entro le ore 20,30 della domenica (le ore 22,00 nel periodo estivo e in coincidenza con festività); tutti i mercoledì dall'uscita da scuola (dalle ore 10,00 del mattino nei periodi estivi e di sospensione scolastica) con accompagnamento a scuola il giovedì mattina (o presso la casa materna il giovedì alle ore 12,00 durante i periodi di sospensione scolastica) nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con il padre e accompagnamento a Per_1 scuola il venerdì mattina (o presso la casa materna il venerdì alle ore 12,00 durante i periodi di sospensione scolastica) nelle settimane in cui è previsto il fine settimana con la madre.
Il minore trascorrerà le vacanze natalizie ad anni alterni presso ciascun genitore dal termine dell'orario scolastico, il 23 dicembre, fino al 30 dicembre alle ore 18,00 e dal 30 dicembre alle ore 18,00 fino al 6 gennaio alle ore 18,00, in continuità con l'alternanza prevista per gli anni precedenti.
Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, trascorrerà rispettivamente con il padre e con la Per_1 madre il periodo compreso tra il mercoledì antecedente la Pasqua (dall'uscita da scuola) e la domenica di Pasqua, fino alle ore 18,00 e il successivo intervallo compreso tra le ore 18,00 della domenica di
Pasqua e il mercoledì successivo, con il rientro a scuola, con alternanza in continuità con gli anni precedenti. Durante le vacanze estive, trascorrerà 3 settimane, preferibilmente non consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 15 maggio di ogni anno, con alternanza tra i genitori in relazione ai ponti e alle altre festività previste nel corso dell'anno.
Il giorno del proprio compleanno trascorrerà ad anni alterni il pranzo o la cena con ciascun Per_1 genitore. Il minore trascorrerà i giorni infrasettimanali a Bologna;
il trasferimento nella residenza paterna di montagna sarà limitato, nei periodi ordinari, al fine settimana di pertinenza del genitore.
Con riferimento alle richieste di contributo al mantenimento del minore avanzate dalla ricorrente, si osserva quanto segue in relazione alla situazione reddituale delle parti.
La sig.ra ricopre un ruolo amministrativo all'interno di una fondazione, con contratto di Parte_1 lavoro dipendente a tempo indeterminato.
In base alla documentazione fiscale prodotta (Mod.730/2022, Mod. 730/2023, Mod. 730/2024) negli ultimi tre anni ha percepito un reddito medio mensile netto pari a circa 2.170 euro. È proprietaria dell'immobile in cui abita a Bologna con il figlio.
Il sig. è un pilota dell'Arma dei Carabinieri in aspettativa, poiché è consigliere comunale e CP_1 assessore presso il Comune di LI in Belvedere, cariche per le quali ha percepito un compenso annuale medio pari a circa 3.000 euro nell'ultimo triennio. pagina 8 di 13 Dalla documentazione fiscale depositata relativa agli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023 emerge che il resistente abbia percepito un netto mensile medio rispettivamente pari a 2.212 euro, 2.300 euro e 2.282 euro, attestandosi la media degli ultimi 3 anni intorno a 2.165 euro.
È direttore generale dell'Associazione Italiana dei Produttori Idroelettrici - Assoidroelettrica, carica per la quale il Presidente dell'associazione ha dichiarato che il Sig. non percepisce alcun CP_1 compenso, ma meri rimborsi spese per trasferte e costi sostenuti nell'ambito delle attività di tutela dei produttori idroelettrici.
Risulta, altresì, titolare di 48 immobili (in parte locati) siti nel Comune di LI in Belvedere, di cui
8 fabbricati e 40 terreni, la maggior parte dei quali risultano essere in comproprietà con la sorella
[...]
e/o con la Per_5 Parte_2
Detiene, inoltre, partecipazioni pari al 40% della società facente capo alla famiglia Parte_2
che opera nel campo delle energie rinnovabili con sede legale a Porretta Terme. Il sig. CP_1 CP_1 in sede di udienza presidenziale ha dichiarato di aver percepito nel corso degli ultimi tre/quattro anni dividendi per una somma complessiva pari a 10.000 euro lordi. Inoltre, la sig.ra Persona_6
(madre del sig. - socio nella misura del 20% della e amministratore unico della CP_1 Parte_2 società - ha dichiarato che la società, a causa della crisi del settore idroelettrico, non è nelle condizioni di distribuire dividendi;
che non sono quasi mai stati comunque erogati ai soci anche nel passato tranne in una circostanza, in cui è avvenuta la corresponsione per alcune migliaia di euro.
In relazione alle circostanze sopra riportate, si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità, nell'ambito dell'accertamento della capacità reddituale e patrimoniale di un soggetto, ai fini della determinazione degli assegni dovuti a titolo di contributo per il mantenimento del figlio “assumono rilievo, oltre al tenore di vita mantenuto dai coniugi nel corso della convivenza, non solo il reddito dell'obbligato, ma anche altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, potenzialmente incidenti sulle condizioni delle parti, quali la titolarità di un consistente patrimonio, immobiliare o anche mobiliare, ed il possesso di beni, eventualmente anche di proprietà di terzi, ma dei quali esse possano disporre continuativamente, e che appaiano idonei a permettere alle stesse la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso” e che, ancora, “è necessario attribuire rilevanza alla titolarità di immobili e partecipazioni in società “trattandosi comunque di cespiti che, seppure non produttivi di reddito, risultavano comunque suscettibili di valutazione economica.”(Cass., 14-01-2022, n.1129).
Con riferimento alla qualità di socio e alla percezione degli utili, è stato ancora osservato che la distinta soggettività giuridica della società “rispetto alla persona fisica che ne detiene le quota non ostacola l'imputazione degli utili non distribuiti delle società a reddito del ricorrente tenuto conto che
l'accertamento del giudice, non meramente formalistico, mira a quantificare le somme effettivamente disponibili dalle parti.” (Cass., 24-02-2022, n. 6103).
Il resistente è, dunque, titolare di un importante patrimonio immobiliare dal quale trae canoni di locazione e detiene partecipazioni nella società di famiglia che lo rendono potenzialmente percettore di utili. Nella valutazione complessiva della posizione economica del sig. andranno, dunque, CP_1 valorizzati anche tali elementi, poiché si tratta di sostanze potenzialmente nella disponibilità del resistente.
Quanto agli esborsi che sostiene, quest'ultimo risulta cointestatario con la madre di contratto di locazione di un immobile sito in Bologna - che secondo quanto asserito dal resistente, sarebbe stato scelto per stare più vicino al figlio - con canone di locazione pari a 900 euro mensili. Tale cifra, tuttavia, risulta che venga integralmente corrisposta al locatore dai genitori del sig. come si CP_1 evince dal doc. 43 prodotto dal resistente.
pagina 9 di 13 Il sig. ha poi, acquistato, un immobile sito a Porretta Terme (BO) nell'anno 2010, accendendo CP_1 un mutuo fondiario quindicinale con importo capitale pari a 120.000 euro e rata mensile pari a 900 euro.
Tuttavia, la coppia si era poi stabilita unicamente tra Bologna - ove già si trovava l'abitazione di proprietà della sig.ra - e LI in Belvedere. Come asserito dallo stesso resistente, infatti, i Parte_1 coniugi, dopo la nascita del minore hanno vissuto a Bologna durante la settimana, mentre a Per_7
(frazione di LI in Belvedere) trascorrevano i fine settimana e il periodo delle vacanze.
La vita della famiglia, fino all'insorgere della crisi nel 2021, si è, dunque, svolta fin da subito in abitazioni diverse dall'immobile di Porretta Terme, il cui acquisto è da ritenersi, pertanto, una libera scelta del resistente svincolata da una reale necessità familiare.
Il resistente ha, poi, contratto nell'anno 2018 anche un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura con importo capitale pari a 34.000 euro e ammortamento progressivo mediante versamento di 60 rate mensili fino al 2023.
Alla luce del complesso dei dati sopra riportati, si ritiene verosimile che il resistente disponga di una capacità economica maggiore di quella risultante dalla dichiarazione dei redditi, che risulta inattendibile se comparata anche con gli impegni finanziari che egli ha assunto negli anni. Infatti, se si tiene conto delle voci di spesa che deve sostenere, del mutuo contratto per l'acquisto della casa di Porretta Terme, del finanziamento per l'autovettura, nonché della recente locazione dell'immobile sito a Bologna, il sig. avrebbe un saldo mensile negativo e non avrebbe potuto fare fronte a CP_1 nessuno di tali impegni economici.
Per quanto concerne le attuali esigenze del minore, si osserva che all'epoca Parte_3 dell'ordinanza presidenziale aveva 8 anni, mentre ora ha 10 anni e alla fine dell'anno in corso comincerà a frequentare le scuole medie. Le sue esigenze sono, dunque, aumentate e richiedono sostanze economiche maggiori rispetto agli anni precedenti.
Pertanto, in base alle necessità attuali del minore, alle risorse economiche di entrambi i genitori e ai tempi di permanenza del minore presso ciascuno di essi, si ritiene congruo che il sig. versi alla CP_1 ricorrente collocataria, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio una somma pari a 400 Per_1 euro che il resistente dovrà corrispondere mensilmente alla sig.ra Le spese straordinarie così Parte_1 come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Bologna attualmente vigente, vanno poste nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, come già stabilito in sede di ordinanza presidenziale in data 29-
07-2022.
Nulla va disposto in merito all'assegno di mantenimento nei confronti della sig.ra poiché non Parte_1
è stata formulata alcuna domanda in tal senso da parte della ricorrente.
In relazione all'assegno unico e universale per i figli a carico, istituito dal d.lgs. 29 dicembre 2021,
n. 230, esso spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Nel caso di specie, andrà, dunque, andrà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%.
Si dà, infine, atto che entrambi i genitori hanno aderito al percorso proposto dal Servizio Sociale come da specifico mandato ricevuto, volto a favorire la socializzazione del minore con i pari, in particolare alla frequenza di un corso di atletica, a Bologna, complementare all'attività sciistica, già svolta dal minore a LI in Belvedere;
inoltre il bambino sta proseguendo col percorso di sostegno psicoterapeutico.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della prevalente soccombenza del resistente (tenuto conto anche della soccombenza del sig. nei sub procedimenti promossi in corso di causa), CP_1 concorrono giusti motivi per condannare lo stesso a rifondere alla ricorrente le spese processuali nella misura di ¾ , dichiarandole compensate tra le parti per il restante ¼ ; si liquidano in dispositivo in base pagina 10 di 13 ai valori medi per ciascuna fase, atteso che l'istruttoria ha avuto ad oggetto sia l'espletamento della ctu, che l'assunzione di prove orali, ritenendo tali importi comprensivi anche delle spese dei procedimenti incidentali, dal momento che non hanno comportato un significativo aumento dell'attività giudiziale svolta.
Le spese di ctu, tuttavia, vanno compensate integralmente, trattandosi di adempimento da svolgere, in ogni caso, a tutela dell'interesse del minore e che ha evidenziato criticità in relazione a entrambe le figure genitoriali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Respinge la domanda di addebito della separazione proposta dal marito nei confronti della moglie;
2. dispone l'affido condiviso del minore nato l'[...], a [...] i genitori;
Parte_3 le decisioni di maggiore interesse per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé;
3. costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4. assegna al Servizio Sociale territorialmente competente il seguente mandato di vigilanza e supporto al nucleo familiare per il periodo di un anno:
- garantire un percorso di sostegno alla genitorialità ad ambedue i genitori separatamente, ai fini del superamento delle specifiche difficoltà rispettivamente del padre e della madre
- aiutare i genitori a pervenire a decisioni concordi relativamente alla salute, all'educazione e all'istruzione di e, in caso di persistente disaccordo, suggerire le scelte ritenute più Per_1 favorevoli nell'ottica del benessere del bambino nei domini sopra indicati, tenendo conto delle condizioni psicologiche e dei rischi evolutivi del minore evinti dalla valutazione espletata nell'ambito della CTU
- vigilare sul sostegno garantito da ambedue i genitori al percorso psicoterapeutico di e Per_1 sulla continuità dell'adesione alle sedute psicoterapeutiche
- assicurare a la partecipazione ad opportunità sportive e ricreative di gruppo e vigilare Per_1 sulla frequentazione dei pari, da ritenere parte integrante dell'intervento in favore del sano sviluppo psicoemotivo di Per_1
5. dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre
6. assegna alla ricorrente la casa coniugale già di sua proprietà sita in Bologna, in via Sacco e
Vanzetti 13, nonché i mobili in essa contenuti, affinché vi abiti insieme al minore
[...]
Pt_3
7. dispone che il padre possa vedere e tenere con il figlio, salvo diversi accordi di volta in volta presi fra i genitori a weekend alternati a partire dal venerdì dopo la scuola (dal venerdì mattina alle 10,00 nei periodi estivi e di sospensione scolastica) con rientro dalla madre entro le ore
20,30 della domenica (le ore 22,00 nel periodo estivo e in coincidenza con festività); tutti i mercoledì dall'uscita da scuola (dalle ore 10,00 del mattino nei periodi estivi e di sospensione scolastica) con accompagnamento a scuola il giovedì mattina (o presso la casa materna il giovedì alle ore 12,00 durante i periodi di sospensione scolastica) nelle settimane in cui Per_1 trascorrerà il fine settimana con il padre e accompagnamento a scuola il venerdì mattina (o pagina 11 di 13 presso la casa materna il venerdì alle ore 12,00 durante i periodi di sospensione scolastica) nelle settimane in cui è previsto il fine settimana con la madre;
durante le vacanze natalizie permanenza ad anni alterni presso il padre e presso la madre dal termine dell'orario scolastico, il 23 dicembre, fino al 30 dicembre alle ore 18,00 e dal 30 dicembre alle ore 18,00 fino al 6 gennaio alle ore 18,00, in continuità con l'alternanza prevista per gli anni precedenti;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, potrebbe trascorrere rispettivamente con il padre e con Per_1 la madre il periodo compreso tra il mercoledì antecedente la Pasqua (dall'uscita da scuola) e la domenica di Pasqua, fino alle ore 18,00 e il successivo intervallo compreso tra le ore 18,00 della domenica di Pasqua e il mercoledì successivo, con il rientro a scuola, con alternanza in continuità con gli anni precedenti. Durante le vacanze estive, trascorrerà 3 settimane, preferibilmente non consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il 15 maggio di ogni anno, con alternanza tra i genitori in relazione ai ponti e alle altre festività previste nel corso dell'anno; il giorno del proprio compleanno trascorrerà ad anni alterni il pranzo o la cena Per_1 con ciascun genitore. Il minore trascorrerà i giorni infrasettimanali a Bologna;
il trasferimento nella residenza paterna di montagna sarà limitato, nei periodi ordinari, al fine settimana di pertinenza del genitore;
8. fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza presidenziale, pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire, dalla pubblicazione del presente provvedimento, al mantenimento ordinario del figlio, versando entro il giorno 5 di ogni mese alla madre collocataria la somma pari a 400 euro mensili, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT; pone a carico di ciascun genitore le spese straordinarie per il minore nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
Campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità. Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata pagina 12 di 13 documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie;
9. dà atto che l'assegno unico, stante l'affido condiviso, è percepito nella misura del 50% da ciascuna delle parti;
10. condanna parte resistente a rifondere alla ricorrente ¾ delle spese di lite, che in tale proporzione liquida in 75 euro per spese, 5.712 euro per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge;
dichiarandole compensate fra le parti per il restante ¼.
11. compensa integralmente le spese di ctu.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 14-01-2024.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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