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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/04/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con verbale di udienza del 15/01/2025, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28/03/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4480 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Francesco
Arrotta, elettivamente domiciliato in Pollena Trocchia (NA), al Viale Delle Rose, n. 30, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: - P.I.: ), in persona dell'Amministratore CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Delegato, ing. (C.F. ), con sede legale in Controparte_2 C.F._2
Monza, alla Via Gerolamo Borgazzi, n. 27, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Giorgio Scherini, elettivamente domiciliato in Milano, alla
Via Borghetto, n. 3, presso lo studio del difensore;
1 PEC: Email_2
E
(C.F.: - P.I.: Controparte_3 P.IVA_3
), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e P.IVA_4
Amministratore Delegato, dott. (C.F.: ), con sede Controparte_4 C.F._3
legale in Monza, alla Via Gerolamo Borgazzi, n. 27, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, dall'avv. LA AR, elettivamente domiciliato in
Salerno, alla Piazza R. Casalbore, n. 25, presso lo studio del difensore;
PEC: .salerno.it; Email_3 CP_5
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 01/10/2020, agiva dinanzi al Tribunale Parte_1
di Salerno – Sezione Lavoro al fine di vedere riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per l'intera durata del rapporto lavorativo alle dipendenze delle società
resistenti e, per l'effetto, la corresponsione delle differenze retributive maturate.
Nel dettaglio, il ricorrente deduceva in via di fatto:
- di aver lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della dal CP_1
04/10/1985 al 02/10/2017, mediante contratti e/o incarichi di lavoro autonomo di comodato e/o subtrasporto, stipulati con e anche mediante Controparte_3
contratti di noleggio e/o integrazioni stipulati con la (prima , CP_1 Parte_2
con il sig. , Presidente del Consiglio Controparte_2
Amministrazione della e Consigliere Delegato del C.T.S. CP_1 Controparte_3
e con altri consiglieri, sig. presenti sia in sia
[...] Controparte_4 CP_1
2 in senza alcuna regolarizzazione normativa, Controparte_3
economica, contributiva, assistenziale e previdenziale di lavoratore subordinato;
- di svolgere la ttività di produzione, distribuzione, vendita e commercio dei gas CP_1
tecnici, gas medicinali, gas dispositivi medici, gas additivi alimentari, gas puri e altri gas e miscele in genere e il attività di autotrasporto di Controparte_3
merci per conto terzi sia con propri mezzi che con l'utilizzo e coordinamento di mezzi di terzi;
- di aver svolto le mansioni di trasportatore di bombole di gas sino al 1990 e dal 1990 sino al 2017 di merci pericolose, quali ossigeno liquido a bassissima temperatura (196 gradi)
altamente infiammabile, alla guida di motrici di portata complessiva pari a 80 quintali sino al
1990 e dal 1990 sino al 2017 di autoarticolati e di trattore stradale di sua proprietà, di portata complessiva pari a 440 quintali, e semirimorchio cisterna di proprietà di
[...]
(di proprietà del ricorrente solo nel periodo 1996/97); Controparte_3
- che nel corso del rapporto di lavoro era sempre stato addetto agli stabilimenti di produzione della ove veniva prodotto l'ossigeno, l'azoto, l'idrogeno, l'argon e l'anidrite CP_1
carbonica, fatto salvo il periodo dal 04/10/1985 agli inizi del 1990, allorquando era stato addetto allo stabilimento della in Marcianise (CE), ove veniva svolta Parte_2
l'attività di trasferimento in bombole del gas;
- che sino al 1990 aveva lavorato dalle ore 06.00 alle ore 20.00 per 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì e dal 1990 sino al 2017 dalle ore 22.00 (nel periodo invernale da ottobre a marzo) e dalle ore 24.00 (nel periodo estivo da aprile a settembre) della domenica, fino al termine del divieto di circolazione dei mezzi pesanti, e alternativamente fino alle ore 06.00
del lunedì, recandosi alla guida dell'autoarticolato presso gli stabilimenti di produzione della
, in Salerno, ovvero in trasferta presso gli stabilimenti di Piombino, di Verona o di CP_1
Mantova;
- che per l'intero periodo lavorativo, precisamente dal 1990 sino al 2017, le società resistenti,
settimanalmente, ogni venerdì, impartivano le disposizioni di servizio e i programmi di
3 lavoro, spesso modificati nel corso della settimana per volontà ed esigenze delle stesse,
mentre sino al 1990 le disposizioni venivano impartite quotidianamente e verbalmente;
- che, nel corso del predetto intero periodo lavorativo, quotidianamente, dopo il carico dell'ossigeno presso gli stabilimenti della dopo aver atteso il più delle volte altri CP_1
carichi per circa 3/4 ore, partiva per effettuare il trasporto e la consegna presso i clienti della società, per poi rientrare presso i predetti stabilimenti ricaricando per il viaggio del giorno successivo o direttamente presso la propria abitazione sempre alle ore 20.00/21.00;
- che spesso i viaggi proseguivano anche per tre giorni di seguito, durante i quali il ricorrente dormiva nell'autoarticolato e la metteva a disposizione del medesimo le docce CP_1
collocate nei suoi stabilimenti;
- che aveva svolto tale orario per 7 giorni settimanali, dal lunedì alla domenica, fatto salvo il periodo sino al 1990, quando il lavoro si svolgeva dalle ore 06.00 alle ore 20.00 per 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì;
- che dal 04/10/1985 al 02/10/2017 aveva assicurato la reperibilità 24 ore su 24 giornaliere per tutta la settimana per qualsiasi esigenza lavorativa e aziendale;
- che dal 1990 fino all'ottobre del 2017 aveva preso in dotazione dalle resistenti un computer portatile e si era munito di un telefono veicolare per le esigenze lavorative e aziendali delle medesime;
- che dal 04/10/1985 al 02/10/2017 aveva svolto le mansioni descritte effettuando i viaggi dagli stabilimenti della al Centro e al Sud Italia, compresa la Sicilia, svolgendo CP_1
le mansioni indicate e lavorando per gli orari ed i giorni specificati, come programmato e disposto dalla tramite i funzionari e , CP_1 Controparte_6 Controparte_7
attraverso la consegna dei programmi di lavoro, con dettagliate istruzioni e direttive circa le modalità di esecuzione del lavoro, anche previa obbligatoria frequentazione di corsi di formazione disposti dalle resistenti;
4 - che, nel corso dell'intero periodo lavorativo, aveva svolto le sue mansioni indossando sempre la divisa con marchio della e soggiacendo al potere organizzativo, di CP_1
controllo e disciplinare della medesima, esercitato tramite i predetti funzionari, i quali assumevano le decisioni in ordine alle funzioni da svolgere ed alle operazioni da compiere,
all'orario di lavoro da osservare, al periodo feriale o ai permessi;
- che il rapporto di lavoro era stato formalizzato con contratti di noleggio del 10/02/1987,
contratti di subtrasporto del 28-31/07/2008, del 12/08/2013, 22/10/2013 e del 09/09/2015 –
19/10/2015, e/o mediante lettera di incarico, comodato del 28/02/1997 e integrazione del
24/05/1999 e da altri contratti non in possesso del ricorrente, in quanto non consegnati al medesimo, con apertura di attività di impresa individuale del 04/10/1985 e attribuzione di
P.I. del 01/01/1992, richieste espressamente dalla per lo P.IVA_5 CP_1
svolgimento del lavoro, con intestazione degli automezzi al ricorrente, contrassegnati da marchio e semirimorchi intestati al CP_1 Controparte_3
- che nel corso del predetto intero periodo lavorativo il pagamento del corrispettivo economico in favore del ricorrente veniva effettuato per i primi 5 anni dalla Parte_2
e successivamente dal previa emissione di Controparte_3
fatture predisposte dai funzionari e , dipendenti della Controparte_6 Controparte_7
CP_1
- che per tutta la durata del rapporto lavorativo aveva percepito quanto riportato nei conteggi allegati al ricorso, mediante pagamento di un fisso e di una percentuale mensile in rapporto ai chilometri percorsi con rilascio di fatture e aveva goduto di una e/o due settimane di ferie,
compatibilmente con le esigenze aziendali;
- che il rapporto di lavoro si era risolto improvvisamente il 02/10/2017, senza alcuna comunicazione scritta, né preavviso;
- che in data 22-27/09/2017 aveva chiesto alla e al CP_1 Controparte_3 [...]
il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Controparte_3
5 e le relative competenze normative ed economiche, costituendo in mora le resistenti ed interrompendo la prescrizione dei diritti invocati, senza ricevere un positivo riscontro, se non un integrale disconoscimento di ogni pretesa sia da parte della che del C.T.S. CP_1
Controparte_3
- che il 24/11/2017 impugnava e contestava tramite raccomandata la risoluzione del rapporto di lavoro.
In punto di diritto eccepiva la nullità e/o la simulazione dei contratti di noleggio, di comodato,
di subtrasporto, degli incarichi e delle integrazioni tra le parti, in quanto contrari alle norme imperative, dovendo essere assoggettato il rapporto alla disciplina del lavoro subordinato.
Rimarcava la sussistenza dei requisiti del rapporto di lavoro subordinato a far data dal
04/10/1985 al 02/10/2017, quali la sottoposizione del lavoratore al potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, l'osservanza di un orario di lavoro costante, la corresponsione della retribuzione a scadenze prestabilite, l'obbligo di giustificare assenze o ritardi e l'assenza di una struttura imprenditoriale in capo al lavoratore.
Rivendicava, pertanto, il suo diritto ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time di 39 ore settimanali e le competenze normative ed economiche previste dal C.C.N.L. Trasporto Merci del 01/08/2013 e dei contratti previgenti del 94/98, del 13/06/2000 e del 09/11/2006, nonché la tredicesima e la quattordicesima mensilità, l'indennità ferie non godute, la riduzione orario di lavoro, le ex festività, l'indennità sostitutiva del preavviso, il trattamento di fine rapporto e, comunque,
una retribuzione proporzionata e sufficiente alla qualità del lavoro svolto, specificata nei conteggi allegati.
Alla luce delle suddette argomentazioni chiedeva al G.d.L. di:
<< a) accertare e dichiarare la nullità e/o simulazione del contratto di noleggio del
10/02/1987, del contratto di subtrasporto del 28-31/07/2008; del contratto di subtrasporto
del 12/08/2013 – 22/10/2013; del contratto di subtrasporto del 09/09/2015 – 19/10/2015;
6 dell'incarico e comodato del 28/02/1997 e integrazione del 24/05/1999, nonché di tutti i
contratti di lavoro non subordinato, di noleggio e/o comodato e/o subtrasporto e/o incarichi
e/o integrazioni stipulati tra il ricorrente e e/o Controparte_3 Controparte_3 [...]
nel periodo dal 04/10/1985 al 02/10/2017; CP_1
b) accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato full-time, dal 04/10/1985 al 02/10/2017, tra il ricorrente e ovvero CP_1
in via subordinata tra il ricorrente e Controparte_3
c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 3S livello del CCNL il
CCNL Trasporto Merci, e, previo accertamento dell'orario di lavoro effettivamente svolto, e
delle somme spettanti al ricorrente, per le mansioni effettivamente svolte e per la quantità e
quantità delle prestazioni fornite e dell'inquadramento rivendicato, anche a titolo di
risarcimento danni, e, comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente
atto, integrati dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti trascritti, con riferimento al
rapporto di lavoro tra le parti dal 04/10/1985 al 02/10/2017, condannare in via solidale
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e CP_1 Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ovvero
[...] CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ovvero in via subordinata
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore. Controparte_3
a pagare in favore del ricorrente la complessiva di € 260.507,15
(duecentosessantamilacinquecentosette/15) o altra somma maggiore o minore che il
Giudicante vorrà in via risarcitoria o equitativa determinare, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c.;
d) condannare le resistenti al pagamento dei compensi e delle spese di giudizio con
attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
e) dichiarare come per legge la emananda sentenza provvisoriamente esecutiva>>.
7 2. Instaurato regolarmente il contraddittorio si costituivano con due distinte memorie del medesimo tenore la e il che, in via CP_1 Controparte_3
preliminare, eccepivano il difetto di competenza per materia del Giudice del Lavoro, in quanto il ricorrente era titolare di una impresa individuale che si avvaleva di proprio personale dipendente, quindi, competente era il Giudice Ordinario e, in particolare, il
Tribunale di Monza, così come contrattualmente convenuto dalle parti.
Nel merito, poi, insistevano per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In punto di fatto, rappresentavano che:
- il ricorrente nel 1983 aveva costituito l'impresa individuale , avente ad Parte_1
oggetto l'esercizio di attività di trasporto di merci su strada per conto terzi, con mezzi di propria proprietà sin dal 1985, di cui curava a proprie spese la manutenzione e provvedeva all'adempimento dei relativi obblighi di legge;
- l'impresa nel corso degli anni di durata del rapporto aveva assunto 4 autisti, i sig.ri
, , e , ed era seguita Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
per la sua gestione fiscale dallo studio , emettendo fatture per i viaggi effettuati sin dal Pt_3
1990 nei confronti della del Parte_2 CP_3
- la ditta e l'azienda erano state successivamente trasferite dal ricorrente alla CP_8
con atto di compravendita del 28 novembre 2018;
- dal 1990 al 2017 il committente era il CP_3
In punto di diritto, nel contestare tutto quanto indicato in ricorso, evidenziavano l'insussistenza di accordi scritti o taciti tra la il ricorrente, il quale si era limitato CP_1
a trasportare beni prodotti da quest'ultima tramite il C.T.S., in forza di accordi scritti le cui concrete modalità di esecuzione denotavano pacificamente l'assenza di ogni vincolo di subordinazione e, conseguentemente, l'insussistenza di ogni pretesa di riconoscimento in tal senso.
8 In particolare, il ricorrente, che, come emergeva dalla documentazione prodotta, nel corso degli anni era stato proprietario di motrici, semirimorchi ed infine di un autocarro trasporto merci, aveva eseguito numerose prestazioni di trasporto merci, in forza di contratti di sub trasporto stipulati in forma scritta, in virtù dei quali il sub vettore (impresa ) si Parte_1
impegnava ad eseguire con mezzi propri (trattori e/o motrici) il trasporto di gas criogenici liquefatti appartenenti alla classe ADR 2 mediante l'impiego di cisterne criogeniche,
assumendosi tutta la responsabilità del servizio prestato.
E così l'ultimo contratto di subtrasporto stipulato tra il ricorrente e C.T.S. nel 2013, solo modificato nel 2015, si risolveva per naturale scadenza il 31/08/2017.
Rappresentavano, altresì, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,
quest'ultimo non aveva obbligo di osservare alcun orario di lavoro, come reso evidente dal fatto che i contratti stipulati tra il C.T.S. e l'impresa non prevedono disposizioni sull'orario di lavoro ma, al contrario, prevedono l'assunzione del rischio inerente l'attività e la gestione in autonomia della stessa, oltre all'obbligo di porre in essere adeguate coperture assicurative.
Pertanto, il era libero di organizzare la propria giornata lavorativa in piena Parte_1
autonomia, fatte salve le finestre temporali per le attività di carico e scarico da eseguirsi
Contr presso gli stabilimenti di produzione della in aderenza agli usi e alle consuetudini per le attività di consegna in orario diurno.
Le società resistenti deducevano l'insussistenza dei presupposti del lavoro subordinato,
considerato che l'intero arco temporale del rapporto di lavoro era caratterizzato dalla pacifica assunzione del tipico rischio d'impresa ex art. 2082 e ss. c.c. da parte dell'imprenditore individuale, sig. . Parte_1
Ciò emergeva dal fatto che il ricorrente aveva sempre utilizzato automezzi di sua proprietà
o comunque nella sua disponibilità, assumendo obblighi e costi incompatibili con la natura
Contr subordinata del rapporto con la
9 Contr Circa la lettera della del 13 febbraio 2009, evidenziavano che le disposizioni di servizio sulla distribuzione di ossigeno medicale – disposizioni che la società resistente girava a
C.T.S. e quest'ultimo ai trasportatori – riflettevano le tassative indicazioni dell'Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA), secondo cui le forniture del gas ossigeno dovevano obbligatoriamente seguire il seguente ordine: ospedali, officine farmaceutiche, cliente industriale, il tutto nel rispetto del Decreto del Ministero della Salute del 29 febbraio 2008 e delle linee guida attuative.
L'inesistenza del vincolo di subordinazione emergeva ancora più chiaramente dalla variabilità del corrispettivo fatturato dal ricorrente, segno inequivocabile di assenza di un
Contr orario di lavoro fisso e predeterminato dalla e da bensì dimostrazione della CP_3
autonomia imprenditoriale contrattualmente pattuita e concretamente beneficiata dal trasportatore, che nel corso del rapporto si era avvalso della collaborazione di propri autisti/dipendenti, i sig.ri , , e , oltre al fatto che il ricorrente Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
poteva assumere altri trasporti diversi da quelli commissionati da e che nessuna CP_3
disposizione in merito ad assenze, permessi e ferie veniva data dalle resistenti.
La natura imprenditoriale dell'attività del ricorrente era documentalmente provata, altresì,
dalla cessione della medesima a terzi, come risultava dalla visura camerale prodotta.
Non avendo, dunque, il ricorrente fornito alcuna dimostrazione circa la sussistenza della subordinazione, il rapporto doveva essere qualificato alla luce dei contratti stipulati, nel rispetto del nomen iuris, delle clausole contrattuali, della natura dell'attività dedotta e della sua estrinsecazione, dovendosi considerare assorbite tutte le ulteriori domande relativamente all'inquadramento nel livello, alle differenze retributive e alla indennità,
comunque infondate.
Le società resistenti, in ogni caso, contestavano i conteggi prodotti dal ricorrente, in quanto non contemplavano il compenso percepito dall'autotrasportatore sulla base delle fatture emesse dalla sua impresa, compenso superiore di ben quattro volte la retribuzione di un
10 rapporto di lavoro subordinato disciplinato dal C.C.N.L. invocato, dovendosi, dunque, il corrispettivo convenuto tra le parti intendere interamente compensativo dell'opera prestata.
Eccepivano, infine, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro anteriori al
2012 ed evidenziavano la condotta abusiva del ricorrente, il quale aveva agito in giudizio del tutto pretestuosamente, anche in spregio dei generali principi di buona fede e correttezza nella sottoscrizione del contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro, insistendo per la condanna del medesimo al pagamento di una somma equitativamente determinata per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Sulla base di quanto argomentato, concludevano chiedendo al Tribunale:
<In via preliminare:
Accertare e dichiarare la propria incompetenza per materia e, per l'effetto, accertare e
dichiarare la competenza per materia del giudice ordinario, ossia del Tribunale di Monza.
In via principale:
- Rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, secondo la prospettazione di cui
alla presente memoria difensiva rilevata altresì la prescrizione eccepita.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.>>.
3. Con ordinanza del 20/04/2024 veniva ammesso l'interrogatorio formale del ricorrente e le prove testimoniali richieste dalle parti;
dopodiché, espletato negativamente il tentativo di conciliazione, si procedeva agli incombenti istruttori ammessi, con l'interrogatorio del ricorrente e l'esame dei testi , , e Controparte_7 Controparte_6 Testimone_1
. Controparte_9
4. Conclusa l'istruttoria, si perveniva, dunque, previo scambio di note illustrative autorizzate,
all'udienza di discussione del 25/03/2025 che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
11 Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi in via preliminare alle richieste istruttorie non recepite dal giudice e,
comunque, alle conclusioni formulate nei rispettivi atti difensivi.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre in primo luogo affermare l'infondatezza dell'eccezione di parte convenuta concernente l'asserita estraneità della presente controversia alle materie di pertinenza del
Giudice del lavoro, posto che, dovendo ai fini della determinazione della competenza per materia aversi riguardo agli ordinari criteri di identificazione dell'azione, cioè al petitum ed alla causa petendi, non vi è dubbio che, essendo la domanda di parte attrice volta ad ottenere l'affermazione della natura subordinata – diversamente dal nomen iuris utilizzato dalle parti – del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e le società convenute, si tratti di controversia pienamente rientrante nel novero delle cause di competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 413 c.p.c., indipendentemente da ogni valutazione che sarà resa in prosieguo in ordine alla fondatezza della domanda attorea.
2. Passando, dunque, al merito del giudizio, conviene innanzitutto dare succintamente conto delle risultanze delle prove orali raccolte nel corso dell'istruttoria, le quali hanno ricostruito nel modo che segue le connotazioni del rapporto dedotto in ricorso.
2.1. Il ricorrente , sentito in sede di interrogatorio formale, ha precisato Parte_1
che quando si verificava un'emergenza gli veniva assegnato un orario specifico o gli veniva chiesto di recarsi dal cliente quanto prima possibile e che effettuava le consegne in base ad un programma non predisposto da lui che gli veniva consegnato il venerdì per la settimana
Contr successiva da uno dei dipendenti della o il o lo , addetti alla CP_6 CP_7
logistica.
12 Ha confermato, inoltre, il capo n. 5 delle memorie delle parti resistenti solo con riferimento agli anni più recenti, mentre in passato, allorché vi era minore attenzione al rispetto dei tempi di riposo degli autisti, talvolta detti programmi non consentivano un'integrale fruizione dei tempi di riposo ed anche il rispetto dei divieti di circolazione;
nel periodo in cui aveva lavorato lungo la tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria allorché vi erano i lavori di adeguamento della stessa, spesso aveva subito sanzioni per superamento dei tempi di guida dovuti al fatto che era rimasto fermo in code sull'autostrada, che aveva pagato interamente da solo.
Contr Ha confermato la circostanza di cui al punto n. 8 della memoria della e n. 13 della memoria CTS, precisando, in merito all'assunzione dei dipendenti , Persona_1
, e , che era lui a pagarli, ma essi Persona_2 Persona_3 Persona_4
Contr prendevano le direttive direttamente dai responsabili della
Ha precisato, inoltre, che gli capitava di essere impegnato anche per tre giorni consecutivi,
senza giorno di riposo successivo, salvo il fine settimana;
di aver sempre dato la disponibilità
anche per i fine settimana, mentre per i giorni di divieto di circolazione erano le ditte datrici che non gli consentivano di partire salvo che non si munisse di un permesso speciale;
che le ditte gli avevano chiesto anche di viaggiare in periodi di sciopero dei trasportatori,
dicendogli che se qualcuno gli avesse danneggiato il camion loro lo avrebbero rimborsato;
che nel corso degli anni erano stati cambiati ben tre elaboratori e prima di disporre di essi gli venivano consegnati dei bollettari numerati da compilare a mano;
che era obbligato ad effettuare i trasporti che gli venivano richiesti, avendo viaggiato anche in occasione di lutti personali e con la febbre;
che solo negli ultimi quattro o cinque anni era stata introdotta la regola che potevano per iscritto e con una settimana di preavviso chiedere un giorno di ferie;
Contr che pochi dei clienti della avevano periodi di chiusura, sicché in alcuni anni era stato difficile persino ottenere una settimana o quindici giorni di ferie.
2.2. Il teste , lavoratore dipendente della dal 15/03/1989, Controparte_6 CP_1
13 con mansioni di responsabile della logistica area Centro Sud, ha dichiarato di aver assunto
Contr nel 1990 l'incarico di responsabile della logistica per la e di aver conosciuto in tale anno il ricorrente, il quale già collaborava precedentemente con la società con la sua ditta individuale.
Ha specificato, altresì, che tutti i trasportatori che lavoravano per consegnare i prodotti della
Contr erano titolari di imprese autonome, in forma individuale o societaria, in particolare, la
Contr si avvaleva, per le consegne ai clienti, di una società del suo stesso gruppo, cioè la che in concreto stipulava dei rapporti contrattuali con i trasportatori, i quali, incluso il CP_3
, erano proprietari dei trattori stradali, mentre la era proprietaria delle Parte_1 CP_3
cisterne che venivano agganciate al trattore, date in comodato d'uso ai trasportatori.
Contr Ha affermato di essere dipendente della – del cui gruppo faceva parte la munita CP_3
delle autorizzazioni di legge per effettuare il trasporto dei prodotti (essenzialmente gas criogenici in forma liquida) – e di organizzare, in particolare, le consegne da effettuare presso i clienti, nonché di comunicare alle ditte di trasporto, di solito il venerdì, il programma di massima delle consegne della settimana seguente. Detto programma era un canovaccio di massima in quanto, poi, le singole consegne venivano dettagliate giorno per giorno a seconda delle esigenze dei clienti ed in base alla concreta fattibilità delle stesse per le ditte di trasporto, ciò al fine di consentire il rispetto da parte di queste ultime dei tempi di riposo,
delle ore di guida, etc.
Le ditte di trasporto erano tenute, in base ai contratti da esse stipulati, al rispetto degli impegni assunti, anche se, laddove esse manifestassero problemi o difficoltà ad effettuare talune delle consegne previste nell'ambito delle programmazioni settimanali, la CP_3
riorganizzava i programmi in modo da venire incontro alle esigenze della ditta di trasporto.
I titolari delle ditte di trasporto, ivi compreso il per il periodo in cui aveva lavorato, Parte_1
non avevano, e tuttora non hanno, un vincolo di rispetto di un determinato orario di lavoro,
pur essendo tenuti a rispettare le modalità di esecuzione delle consegne loro affidate, nel
14 senso che dovevano rispettare i tempi di autorizzazione agli ingressi da parte dei clienti,
posto che diversamente non avrebbero potuto scaricare.
Le ditte di trasporto erano libere di effettuare il carico presso lo stabilimento nell'orario che ritenevano opportuno, parametrandosi in relazione al luogo di consegna ed agli orari in cui era possibile effettuarle presso i clienti;
la predisposizione dei programmi non implicava un impegno fisso in termini di durata dei trasporti e di giorni di esecuzione degli stessi per le singole ditte incaricate, ma la programmazione veniva strutturata in relazione alle esigenze dei clienti;
tendenzialmente, comunque, i trasporti venivano concentrati nei cinque giorni feriali della settimana;
vi erano poi clienti che necessitavano di consegne anche nei fine settimana ma in questi casi si avvalevano di imprese munite dell'autorizzazione ad operare anche nei giorni festivi;
non vi era un obbligo di reperibilità 24 ore su 24 a carico dei trasportatori.
Tra i clienti riforniti dal vi erano quelli indicati al capo 11) del ricorso;
i trasportatori Parte_1
Contr che operavano, e che operano ancora per la compreso il , erano dotati di Parte_1
Contr abbigliamento specifico recante il marchio della si trattava di indumenti c.d. trivalenti,
costituenti DPI, il cui uso veniva imposto per ragioni di sicurezza e protezione dei trasportatori, essendo in grado di evitare bruciature ed altri possibili infortuni;
né il dichiarante né il suo collega erano muniti del potere di comminare sanzioni CP_7
disciplinari nei confronti delle ditte di trasporto;
se si verificavano problemi con queste ultime essi venivano risolti con modalità diverse, ad esempio mediante una supplementare attività
di formazione dei trasportatori oppure, in caso di danni cagionati da questi ultimi, attivando
Contr le polizze assicurative che la stipulava proprio per tali evenienze;
i trasportatori erano
Contr imprese esterne, legate da contratti di trasporto o similari;
potevano lavorare per la e
Contr la solo imprese di trasporto iscritte all'albo dei trasportatori ed aventi la licenza per conto terzi, con l'esclusione quindi delle persone fisiche prive di tali requisiti;
il pagamento dei trasporti avveniva sulla base dei corrispettivi pattuiti nei contratti, previa emissione da
15 parte delle ditte di trasporto di fatture mensili;
in alcuni contratti di trasporto, ivi compresi quelli del , oltre ad una parte legata alla distanza chilometrica dei viaggi effettuati, Parte_1
vi era una parte di compenso fissa;
stante il tipo di rapporto esistente con le ditte trasportatrici non competeva alla società riconoscere ai trasportatori le ferie ed i giorni di riposo;
allorché le ditte di trasporto avevano difficoltà per l'effettuazione di qualche viaggio,
lo comunicavano e loro provvedevano ad assegnare il viaggio ad altra ditta, senza che venissero adottati provvedimenti;
nei periodi natalizi, pasquali ed estivi le esigenze della clientela si riducevano, sicché il numero di viaggi per ciascuna ditta in tali periodi si riduceva
Contr corrispondentemente;
la aveva circa 600 dipendenti in Italia.
Non sapeva se il avesse percepito qualcosa alla conclusione del rapporto Parte_1
Contr contrattuale con la;
la ditta non aveva mai avuto le autorizzazioni per Parte_1
circolare nei giorni di divieto, sicché non consegnava di domenica, ma solo alcuni sabati
Contr sino all'orario consentito;
essa, inoltre, non aveva vincolo di esclusiva con la nel senso che poteva liberamente accettare commesse anche da ditte diverse;
l'acquisto dei trattori
Contr Contr da parte delle ditte di trasporto avveniva in autonomia e né la né la intervenivano in qualsiasi forma in tali operazioni di acquisto.
2.3. ha dichiarato di essere stato lavoratore dipendente della Controparte_7 CP_1
dal mese di giugno 1982, fino al mese di novembre 2020, prima come conduttore di impianti e da ultimo con mansioni di impiegato, e di aver conosciuto nel corso del rapporto di lavoro
Contr il ricorrente che lavorava per la con il veicolo di sua proprietà e trasportava ossigeno con l'autocisterna.
Contr In particolare, per i primi 22 anni in cui il dichiarante aveva lavorato per la occupandosi della gestione degli impianti, aveva visto il effettuare il carico dell'ossigeno, nel Parte_1
senso che il teste o il collega che lavorava con lui gli aprivano il cancello e il si Parte_1
metteva sulla pesa ed effettuava il carico.
Relativamente a detto periodo il aveva sempre caricato ossigeno con Parte_1
16 l'autocisterna e, se ben ricordava, per un periodo aveva dei lavoratori dipendenti, nel senso che non caricava lui personalmente ma i dipendenti della sua ditta.
Successivamente, per i 16 anni in cui il teste si era occupato della logistica, lo stesso teneva i contatti con il comunicandogli quali fossero le consegne da effettuare relative Parte_1
al trasporto di ossigeno;
in particolare, stilava settimanalmente un programma per ciascuno
Contr degli autisti che lavorava con la CTS per la che consegnava il venerdì sera a ciascuno di essi.
Il programma era organizzato in base agli orari di guida consentiti dalla legge per gli autisti,
sicché il dichiarante abbinava trasferte più lunghe ad altre più corte a seconda delle ore di guida necessarie per raggiungere le destinazioni di consegna.
Di fatto il in detto periodo lavorava tutti i giorni ma poteva scegliere in autonomia Parte_1
l'orario in cui effettuare il carico, essendo rilevante per l'azienda la puntualità nella consegna;
gli autisti erano più liberi nella scelta del momento in cui partire, sempre nell'ambito del programma di consegne a ciascuno assegnato;
nei limiti del possibile al momento della programmazione settimanale si cercava di tenere conto delle esigenze rappresentate dagli autisti, sicché, se essi necessitavano di qualche ora di tempo in più o di qualche giorno di astensione dal lavoro per qualsiasi causa, si cercava di organizzare il turno in modo tale da venire incontro a tali esigenze;
in senso stretto essi non erano tenuti per forza ad accettare le consegne, ma era loro interesse accettare i lavori che gli venivano commissionati;
per quel che gli risultava l'impresa non comminava sanzioni agli autisti inadempienti, anche se non gli era mai capitato che qualcuno si fosse rifiutato di effettuare un carico;
quando qualcuno aveva un problema improvviso lo comunicava e loro cercavano di trovare il modo più funzionale per affidare lo stesso percorso ad un altro autista;
il programma che consegnava agli autisti conteneva solo l'indicazione dei clienti ove
Contr effettuare le consegne giorno per giorno;
la aveva prevalentemente clienti con rapporti di fornitura continuativi in relazione ai quali la consegna avveniva in maniera stabile sempre
17 negli stessi giorni;
ad essi si aggiungevano dei clienti che chiamavano volta per volta i quali,
però, avevano l'obbligo di avvisare almeno 48 ore prima in modo da organizzare la consegna avvalendosi degli autisti che in quella settimana già si trovavano in zona;
le consegne, per taluni clienti, dovevano avvenire anche di sabato e domenica ed in questi
Contr casi la si avvaleva di autisti muniti delle autorizzazioni a circolare anche nei giorni di divieto;
al in passato era stato chiesto di effettuare consegne anche di sabato e, Parte_1
tuttavia, in questi casi gli venivano assegnati clienti ubicati in luoghi non lontani dal posto in cui parcheggiava il veicolo, sicché egli riusciva a consegnare e a tornare a casa prima dell'orario di inizio del divieto di circolazione;
di solito le consegne avvenivano o la mattina tra le 8.00 e le 12.00 o il pomeriggio tra le 13.00-14.00 e le 17.00-18.00, tranne il caso particolare relativo ai giorni di divieto di transito;
capitava circa una volta al mese o anche qualcosa in meno che al venisse chiesto di effettuare consegne di sabato. Parte_1
Nei primi anni in cui si era occupato della logistica, se ben ricordava, il aveva Parte_1
suoi dipendenti che caricavano per suo conto, mentre negli ultimi anni lavorava da solo.
Detti dipendenti svolgevano un periodo di affiancamento al di circa quindici giorni Parte_1
Contr per familiarizzare con le manovre e con le attrezzature, dopodiché la li qualificava come autisti addetti allo scarico del gas criogenico ed a quel punto si interfacciava direttamente con gli stessi per l'affidamento delle consegne.
Essi viaggiavano con il trattore del e costui non effettuava più personalmente Parte_1
carichi in quel periodo;
il programma delle consegne veniva trasmesso per conoscenza anche al;
le variazioni del programma settimanale non erano molto frequenti, Parte_1
posto che erano limitate ai casi dei clienti con forniture non stabili, sicché capitava di solito all'incirca una volta al mese a ciascun autista di essere contattato per l'effettuazione di tali consegne supplementari;
gli autisti erano tenuti, comunque, a rendersi reperibili 24 ore su
24 per l'eventuale necessità di effettuazione di qualche consegna urgente presso gli ospedali, posto che poteva capitare che tali strutture sanitarie restassero improvvisamente
18 senza ossigeno per perdite o guasti e, quindi, bisognava rifornirle immediatamente;
gli autisti
Contr erano tenuti ad indossare una divisa fornita dalla con il marchio di quest'ultima; si trattava di una camicia o, in inverno, di un giubbotto ignifughi, di scarpe antinfortunistiche e
Contr di un pantalone trivalente;
la società che si occupava dei trasporti per la era la CTS;
Contr pur essendo egli dipendente della operava in sinergia con la CTS, la quale espletava
Contr l'attività di trasporto del prodotto per conto della durante i mesi estivi di luglio, agosto e settembre e nel periodo natalizio vi erano diversi clienti che chiudevano gli stabilimenti,
sicché anche le consegne si riducevano, per tale ragione chiedevano alle ditte degli autisti,
ivi compresi i c.d. “padroncini”, se volevano prendersi qualche settimana di pausa e taluni aderivano mentre altri preferivano continuare a lavorare.
Non sapeva nulla circa le ragioni dell'interruzione del rapporto di lavoro tra il e la Parte_1
Contr Contr ; sapeva che la aveva diversi stabilimenti di produzione ed in ciascuno di essi lavoravano circa 15-20 persone a cui si aggiungevano i dipendenti della sede amministrativa di Monza;
il trattore con cui operava il era di sua proprietà, mentre il rimorchio Parte_1
Contr con la cisterna era di proprietà della;
quando il andava a caricare, la cisterna Parte_1
era già collegata al trattore, nel senso che era affidata a lui la custodia della cisterna;
gli autisti potevano andare a caricare quando lo ritenevano opportuno in relazione ai viaggi che
Contr dovevano effettuare, quindi c'era una certa elasticità negli orari di carico;
la non aveva mai affidato alla ditta del viaggi che implicavano una permanenza fuori sede per Parte_1
più di due giorni;
il tragitto più impegnativo in termini di tempo era quello per la Sicilia, il quale richiedeva due giorni completi;
di solito dopo un viaggio di tal genere all'autista veniva affidato un viaggio breve a Caserta, Napoli o Capua;
agli autisti era fornito dalla CTS un tablet con abbinata una piccola stampante sul quale essi trovavano tutti i viaggi inseriti telematicamente e, in tal modo, potevano provvedere ad effettuare il carico dell'ossigeno e a stampare i documenti di viaggio e di consegna;
ogni ditta doveva avere un consulente per la sicurezza e, quindi, sicuramente lo aveva anche il . Parte_1
19 Della gestione del trattore sotto il profilo amministrativo e della manutenzione se ne occupava in via esclusiva il;
per quanto riguardava la cisterna, invece, la CTS Parte_1
indicava agli autisti dove e quando recarsi per effettuare la revisione presso centri
Contr specializzati;
di ciò si occupava l'autista e non il personale della;
gli autisti non potevano lavorare per ditte diverse dalla CTS/SOL.
2.4. Il teste ha dichiarato di essere stato lavoratore dipendente prima della Testimone_1
dal 1982 al 1996 e poi della dal 1996 al 2020, con mansioni di CP_1 CP_3
autotrasportatore e di aver smesso di lavorare avendo subito un infortunio sul lavoro che lo aveva reso invalido.
Conosceva il ricorrente in quanto anch'egli aveva lavorato come trasportatore prima alla
Contr e poi alla CTS.
Il loro lavoro consisteva nell'effettuazione di trasporto su gomma di ossigeno liquido,
partendo di regola dalla piattaforma di Salerno per recarsi presso i luoghi di consegna che erano diversi in tutto il Centro Sud, anche se in prevalenza si recava ad Ancona oppure in
Sicilia o in Puglia;
i percorsi del normalmente non coincidevano con i suoi, salvo Parte_1
che dovessero effettuare delle consegne di maggiore entità di ossigeno per cui erano necessari due veicoli per la stessa consegna;
ciascuno dei trasportatori aveva un trattore di
Contr proprietà esclusiva e di regola utilizzava sempre la stessa cisterna, di proprietà della
Contr sino a quando lavoravano con la effettuavano il trasporto di bombole di ossigeno, in quanto i veicoli erano più piccoli e non si poteva agganciare una cisterna;
anche in tale periodo, tuttavia, i camion erano di loro proprietà; la situazione si era modificata quando
Contr cominciarono a lavorare con la allorché iniziarono ad utilizzare i trattori con le cisterne a rimorchio;
per il trasporto dell'ossigeno, altamente infiammabile, era necessario il
Contr possesso di un patentino ADR che veniva rilasciato dalla Motorizzazione Civile;
la era
Contr un'impesa che effettuava la produzione di ossigeno mentre la si occupava
Contr Contr esclusivamente del trasporto dei prodotti della in precedenza la curava
20 direttamente anche la fase di distribuzione e consegna dei suoi prodotti mentre con la
Contr costituzione della CTS la fase della consegna veniva affidata a quest'ultima società; la oltre allo stabilimento di carico di Salerno aveva uno stabilimento a Piombino, che poi fu chiuso, e, successivamente, intorno al 2011-2012 la società aprì un altro stabilimento a
Mantova.
I trasportatori avevano un programma di consegne su base settimanale predisposto dalla
Contr società e poi dal CTS, che prevedeva per tutti gli autisti l'effettuazione di consegne tutti i giorni feriali e, inoltre, anche in almeno due sabati al mese.
Talvolta occorreva rifornire qualche cliente anche per la domenica ed in quel caso, onde evitare di viaggiare nel giorno della domenica, poiché era vietato, partiva nella notte tra il sabato e la domenica, intorno a mezzanotte, per tornare a Salerno entro le 7.00 della domenica;
i trasportatori non avevano un preciso orario di partenza e di rientro e, tuttavia,
al fine di poter effettuare le consegne e rientrare in tempo utile presso il luogo di carico, di fatto erano obbligati a partire la mattina presto, verso le 4.00 o le 5.00, non appena finite le ore obbligatorie di pausa;
l'orario di rientro era sempre variabile, nel senso che si poteva rientrare verso le 15.00 così come verso le 20.00, o più tardi, a seconda del tragitto e delle condizioni della strada;
una volta terminate le consegne e rientrati alla base, il veicolo,
comprensivo di cisterna e trattore, veniva custodito da ciascuno degli autisti;
capitava spesso che i viaggi che gli venivano assegnati non gli consentivano di rientrare a casa la sera sicché in queste circostanze dormivano all'interno dei camion;
ciò accadeva in media almeno per due o tre notti alla settimana e valeva anche per il , in quanto i viaggi Parte_1
Contr che gli venivano assegnati erano simili per tutti gli autisti;
a volte capitava che la o la
Contr
decidevano di cambiare il percorso durante i viaggi, allorché ad esempio vi era un cliente che chiedeva una consegna urgente e uno degli autisti si trovava in quella zona,
sicché invece che effettuare la consegna presso il cliente indicato nel programma settimanale si recavano presso il cliente che aveva fatto all'azienda una richiesta urgente;
21 da quando avevano iniziato a lavorare per la CTS l'azienda gli aveva fornito un tablet ed una stampante portatile in quanto tali strumenti erano funzionali alla predisposizione delle bolle di consegna presso i clienti, da preparare necessariamente dopo lo scarico in quanto solo in quel momento si poteva conoscere il quantitativo esatto di prodotto consegnato;
in precedenza tali bolle venivano preparate manualmente e comunque allorché la consegna era di bombole si sapeva già a monte il quantitativo che sarebbe stato consegnato;
il referente, sin da quando avevano cominciato a lavorare facendo base al centro automezzi di Salerno, era il sig. , o in sua assenza il sig. , i quali Controparte_6 Controparte_7
gli consegnavano i programmi settimanali ed ai quali facevano riferimento in caso di
Contr problemi relativi alle consegne;
quando aveva iniziato a lavorare per la aveva già
esperienza nel settore sicché non aveva dovuto fare formazione specifica;
in ogni caso da quando avevano cominciato a lavorare a Salerno periodicamente facevano dei corsi di aggiornamento, in particolare, quando vi erano delle modifiche nei programmi dei tablet in loro dotazione;
venivano pagati in base ai chilometri percorsi ed alle consegne effettuate senza previsione di un minimo fisso;
inoltre essendo contrattualizzati come “padroncini” non avevano le ferie in misura predeterminata e pagate come i lavoratori dipendenti;
in agosto ad esempio prendeva una settimana di pausa dal lavoro che non gli veniva pagata;
se aveva bisogno di un giorno di permesso lo comunicava preventivamente al e in quel CP_6
giorno non gli venivano assegnate consegne e, di conseguenza, non riceveva compensi in quella giornata;
di regola onde non far diminuire troppo i compensi mensili, non potevano permettersi più di una settimana di ferie;
a fine mese emettevano fattura relativamente ai loro compensi.
Il teste ha dichiarato di non essere a conoscenza direttamente delle vicende che avevano determinato l'interruzione del rapporto di lavoro tra il e la CTS;
né di sapere Parte_1
Contr Contr quanti dipendenti avessero la e la;
sapeva che i “padroncini” che lavoravano a
Salerno erano sette o otto anche se nel tempo il numero era cambiato.
22 Contr Contr Nel corso del suo rapporto con la e poi con la aveva cambiato, di volta in volta acquistandone uno nuovo e vendendo il precedente, cinque trattori e precedentemente aveva acquistato e poi venduto due camion;
nel rispetto delle previsioni di legge aveva nominato un consulente per il trasporto di merci pericolose, scelto in autonomia, così come aveva fatto anche il , trattandosi di adempimento obbligatorio;
aveva avuto un Parte_1
solo dipendente quando era stato male;
conosceva i sig.ri , Persona_1 Per_2
, e , i quali gli risultava fossero dipendenti del
[...] Persona_3 Persona_4
, non contestualmente ma per periodi diversi;
sia lui che il lavoravano Parte_1 Parte_1
Contr Contr solo per la CTS e precedentemente per la sia quando lavoravano per la che quando erano passati alla CTS, avevano in dotazione una divisa composta di maglietta,
Contr pantalone e giubbino marchiati con il logo prima della e poi della CTS;
le scarpe in
Contr principio gli erano state fornite dalla e poi successivamente le avevano comprate;
si trattava, a partire da un determinato momento in poi, di indumenti ignifughi appositi,
necessari per accedere ai luoghi di scarico.
2.5. ha riferito di essere stato lavoratore dipendente della Controparte_9 CP_1
dal 1980 fino al 31.12.2018, con mansione di Direttore del settore impianti area Est-Europa,
con sede di lavoro presso lo stabilimento di Salerno di cui aveva la direzione.
Era a conoscenza del fatto che gli autotrasportatori lavoravano in base ad un programma settimanale predisposto dal responsabile del centro automezzi o servizio di logistica di stabilimento, il quale redigeva tali programmi tenendo conto delle distanze, dei consumi, dei tempi di guida prevedibili, in modo da rispettare la normativa e i divieti di circolazione, etc.
Gli autotrasportatori erano liberi di caricare presso lo stabilimento quando lo ritenevano opportuno, essendo esso aperto tutto il giorno, tenendo conto del luogo e della fascia oraria in cui era possibile effettuare la consegna e, comunque, del complessivo programma affidato.
Considerato il suo ruolo, veniva investito delle problematiche relative alla gestione del
23 rapporto con gli autotrasportatori solo allorché si verificavano dei problemi particolari o delle occorrenze anomale, sicché non aveva memoria né del tipo di percorso che veniva affidato al , né se egli fosse o meno disponibile a dare pronta reperibilità in caso di Parte_1
urgenze, in ogni caso ove vi fossero stati problemi con il ne sarebbe venuto a Parte_1
conoscenza.
Quando vi era da effettuare qualche consegna urgente nei giorni festivi o comunque in quelli di divieto di circolazione, il centro automezzi acquisiva la disponibilità di uno dei trasportatori e otteneva i relativi permessi di circolazione dalla prefettura;
i trattori stradali con i quali venivano effettuate le consegne erano di proprietà dei trasportatori mentre le
Contr Contr cisterne erano di proprietà della o della;
ai trasportatori venivano consegnati un
Contr tablet ed una stampante di proprietà della per la compilazione delle bolle di consegna e dei DDT, contenenti dei software apposti per la compilazione di tali documenti, al fine di evitare errori o compilazioni scorrette dei documenti da parte dei traportatori.
I trasportatori ai sensi di legge erano obbligati a munirsi di un consulente per la sicurezza,
stante il tipo di trasporti che effettuavano, e ognuno sceglieva in autonomia;
non era a conoscenza diretta del tipo di contratto che stipulavano i trasportatori con l'azienda, in ogni caso i trasportatori non erano assoggettati ad un potere disciplinare dell'azienda, né
chiedevano ferie o permessi all'azienda; i programmi venivano redatti in modo tale da consentire ai trasportatori, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, di fruire di periodi di riposo in occasione delle ferie estive o natalizie;
i pagamenti ai trasportatori venivano effettuati previa presentazione di fattura a cadenze periodiche;
inizialmente era previsto un compenso fisso, oltre ad una quota variabile, ma col tempo tale elemento del compenso era stato eliminato e sostituito con un compenso interamente parametrato sul monte chilometri e sul numero di consegne;
alcuni trasportatori avevano dei conducenti dipendenti;
anche il , se ben ricordava, ne aveva avuti, non più di uno per volta;
tali persone Parte_1
Contr per poter lavorare per i trasporti della dovevano essere muniti di patente apposita e di
24 Contr certificazione CFP;
inoltre la e la CTS chiedevano che il trasportatore gli facesse fare un periodo di affiancamento con altro conducente esperto per verificarne l'affidabilità, come previsto dalla normativa internazionale;
dopo di ciò il conducente poteva lavorare nell'ambito delle commesse della;
in linea teorica ciascun trasportatore, nei tempi liberi dagli Pt_4
impegni con la , poteva svolgere anche altri trasporti col suo trattore, sebbene non Pt_4
sapeva se ciò avvenisse o meno;
nel caso in cui l'azienda fosse insoddisfatta della condotta di uno dei trasportatori di regola, alla successiva scadenza contrattuale, non rinnovava il contratto, ciò era avvenuto anche per il , sebbene non fosse a conoscenza dei Parte_1
motivi alla base di tale decisione.
3. Alla luce delle risultanze testimoniali riassunte al paragrafo che precede e di quelle documentali acquisite, l'assunto centrale della prospettazione di parte ricorrente va giudicato non debitamente dimostrato.
E, infatti, gli elementi di giudizio acquisiti non dimostrano adeguatamente, ad avviso dello scrivente, che il rapporto intercorso nel corso degli anni tra e le società Parte_1
e contrattualizzato per determinati periodi come contratto di noleggio CP_1 CP_3
e per altri come subtrasporto, abbia avuto connotazioni tali da poterlo far qualificare, in difformità dal nomen iuris che le parti hanno di tempo in tempo prescelto come contratto di lavoro subordinato, anziché come prestazione di natura autonoma.
3.1. In punto di diritto va rammentato che, ai fini della prova della subordinazione,
tradizionalmente si afferma che non può quasi mai parlarsi di prova diretta, poiché nemmeno le testimonianze, per quanto precise e dettagliate, possono assurgere a tale dignità,
essendo del tutto evidente che non possa chiedersi al teste se un determinato lavoratore sia stato o meno assoggettato al vincolo della subordinazione, perché ciò equivarrebbe a chiedergli di esprimere una dichiarazione di giudizio e non di scienza.
Pertanto, quando il carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato – vale a dire il vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore
25 di lavoro – non sia agevolmente apprezzabile in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto esaminato, occorre verificare se nell'impianto probatorio delineatosi siano individuabili altri criteri complementari e sussidiari (come quelli della collaborazione sistematica e non occasionale, dell'osservanza di un orario predeterminato, del versamento,
a cadenza fisse, di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, dell'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pure minima struttura imprenditoriale e di rischio economico), i quali,
benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, possano, tuttavia, essere globalmente valutati, anche se con cautela, quali indizi della natura subordinata del rapporto
(cfr., ex multis, da ultimo, Cass. Civ., Sez. Lav., 16 maggio 2013, n. 11930; Cass. 19 gennaio
2013, n. 1227; più di recente v. Cass. civ., Sez. lavoro, 16/11/2018, n. 29646 per cui: <Ai
fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo,
occorre avere riguardo al concreto atteggiarsi del potere direttivo del datore di lavoro, il
quale, affinché assurga ad indice rivelatore della subordinazione, non può manifestarsi in
direttive di carattere generale - le quali sono compatibili con il semplice coordinamento
sussistente anche nel rapporto libero professionale -, ma deve esplicarsi in ordini specifici,
reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita
nell'organizzazione aziendale>>).
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, rimarcato che, ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, non si può comunque prescindere dalla volontà delle parti contraenti e sotto questo profilo va tenuto presente il nomen iuris utilizzato, anche se esso non ha mai un rilievo assorbente, in quanto deve tenersi conto, sul piano dell'interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto (v., sul punto, Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 35687 del
19/11/2021, secondo la quale: <Ai fini della qualificazione del contratto di lavoro come
autonomo o subordinato, il "nomen iuris" attribuito dalle parti al rapporto, pur non rivestendo
26 valore assorbente, assume particolare rilievo in tutte quelle fattispecie in cui i caratteri
differenziali tra due o più figure negoziali appaiono non agevolmente tracciabili, non
potendosi negare che, quando la volontà negoziale si è espressa in modo libero (in ragione
della situazione in cui versano le parti al momento della dichiarazione), nonché in forma
articolata, sì da concretizzarsi in un documento, ricco di clausole aventi ad oggetto le
modalità dei rispettivi diritti ed obblighi, il giudice deve accertare in maniera rigorosa se tutto
quanto dichiarato nel documento si sia tradotto nella realtà fattuale attraverso un coerente
comportamento delle parti stesse>>; v. anche, in precedenza, Cass. Civ., Sez. Lav., 8
giugno 2012, n. 9347; 17 giugno 2009, n. 14054; 22 aprile 2008, n. 10345; 7 dicembre 2007,
n. 25666; 18 aprile 2007, n. 9264; ed, altresì, Cass. civ., Sez. lavoro, 16/11/2018, n. 2964,
secondo cui: <La qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo, data dalle parti,
non può assumere valore dirimente di fronte ad elementi fattuali (quali la previsione di un
compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni,
nonché il collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le
esigenze aziendali) che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto.
Il potere gerarchico e direttivo, tuttavia, non può esplicarsi in semplici direttive di carattere
generale, ma deve manifestarsi con ordini specifici reiterati ed intrinsecamente inerenti alla
prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice
coordinamento, ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore
nell'organizzazione aziendale>>).
Qualora la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di
27 erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro (così, tra le tante, Cass. n. 24561 del 2013, sulla scorta di Cass. nn.
9251 del 2010, 8569 del 2004; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. nn. 22289 del
2014 e 23846 del 2017)
Grava, tuttavia, sul lavoratore, il quale intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'onere di fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata, sicchè, qualora vi sia una situazione di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto (cfr., in termini, Cass. Civ., Sez. Lav., 8 febbraio 2010,
n. 2728; 28 settembre 2006, n. 21028).
Con specifico riferimento, poi, alla distinzione tra l'autista dipendente di un'impresa di trasporti, che è un prestatore d'opera subordinato, e il cosiddetto padroncino, il quale, di regola, è invece vincolato all'impresa da un rapporto associativo o da un contratto derivato di subtrasporto, la Suprema Corte ha, in un risalente precedente, evidenziato come l'elemento distintivo possa essere dato dalla mancanza, in relazione alla prestazione di quest'ultimo, sebbene caratterizzata da una certa continuità e dall'esigenza di osservare talune direttive del committente, dell'inserimento organico della sua attività nella gestione dell'impresa e dell'assunzione totale del rischio da parte del titolare di questa (Cass. civile sez. III, 26/11/1980, n. 6271).
3.2. Ebbene, facendo applicazione dei criteri ermeneutici testè sunteggiati, nel caso di specie non può non rilevarsi che né il carattere della subordinazione, né il concorso degli enunciati elementi sintomatici siano emersi con nitidezza relativamente all'attività lavorativa posta in essere dal ricorrente. Al contrario, sono stati accertati dei dati di fatto che militano
28 assai più fondatamente nel senso della natura autonoma del rapporto e della corrispondenza tra la qualificazione contrattuale prescelta dalle parti e l'effettività modalità
di esplicazione della relazione lavorativa in questione.
Occorre partire dalla considerazione che nel caso in esame, tenuto conto del tipo di prestazione oggetto dei contratti intercorsi tra il ricorrente e la cioè l'esecuzione CP_3
in via continuativa, con trattori di proprietà del ricorrente cui venivano agganciate cisterne di proprietà della committente, di trasporti di gas peculiari, da eseguirsi con modalità e cautele specifiche (oltre che assecondando le modalità di ricezione dei vari destinatari), appare un dato sostanzialmente neutro, di sicuro non univocamente indicativo del carattere della subordinazione, quello dell'esistenza di un potere di coordinamento in capo al committente e della previa fissazione da parte di quest'ultimo di una serie di direttive attinenti all'espletamento dei trasporti, come l'indicazione settimana per settimana della sequenza di consegne della settimana entrante, la previsione dell'obbligo di osservare determinate modalità orarie di carico e consegna del prodotto, l'obbligo di rispettare determinati canoni di abbigliamento, il mantenimento di un controllo da parte della ditta committente sulla corretta esecuzione delle consegne e simili. E' evidente che si tratti di elementi di valore semantico ambivalente, i quali, nel contesto del tipo di relazione lavorativa in esame, ben possono dirsi compatibili anche con la natura autonoma del rapporto – declinata, come nella fattispecie, nel senso di una collaborazione durevole e continuativa – che non colorano la relazione con tratti incompatibili con quelli evincibili dai contratti scritti versati in atti.
A ciò si aggiunga che, per quanto riferito dai testi sentiti, il ricorrente non aveva l'obbligo di rispettare un preciso orario di lavoro, ma poteva scegliere lui l'ora in cui recarsi a caricare
Contr presso i depositi della sebbene, ovviamente, dovesse parametrare l'orario di carico in relazione al tempo di percorrenza ipotizzabile per la consegna e l'orario entro il quale andava eseguito lo scarico della merce.
Non era prevista, poi, in base a quanto si evince dalle fatture in atti, una misura fissa mensile
29 della retribuzione, ma i corrispettivi percepiti dal ricorrente variavano in base al numero e alla distanza chilometrica delle consegne operate.
Non risulta che la CTS avesse potere disciplinare nei confronti del ricorrente, né costui dipendeva dalla ditta committente per la fruizione di ferie o permessi, posto che era stabilito solo un onere di comunicazione alla committente della mancata disponibilità all'esecuzione di viaggi in un determinato periodo, o della sopravvenuta impossibilità di esecuzione di alcuni di quelli già commissionati, al fine di consentire alla CTS di affidare dette consegne a diverso trasportatore.
L'attività resa dal ricorrente, inoltre, non si caratterizzava come componente ineliminabile e funzionalmente organica all'attività di impresa della , posto che, come detto, Parte_5
il era solo uno dei trasportatori di cui si avvaleva la società e in sua assenza i Parte_1
viaggi venivano affidati ad altro trasportatore.
L'equivocità dei dati che avrebbero dovuto militare nel senso della subordinazione si accompagna, poi, ad una serie di elementi fattuali che sono orientati in senso diametralmente opposto, deponendo in modo assai più incisivo per la natura autonoma del rapporto negoziale e la genuinità della connotazione imprenditoriale dell'attività resa dal ricorrente.
E, invero, in primo luogo, il ricorrente risulta essere stato iscritto al registro delle imprese,
come impresa individuale, a partire dal 1983 e sino al 2018. Detta attività imprenditoriale,
poi, risulta essere stata ceduta del ricorrente ad una società, la a novembre CP_8
2018, il che appare difficilmente compatibile con la connotazione del rapporto in termini di subordinazione, atteso che, in quest'ultimo caso, non si vede il ricorrente cosa avrebbe potuto concretamente cedere (se non vi fosse stato un complesso di beni organizzato funzionale all'esercizio dell'impresa non si sarebbe potuta operare alcuna cessione).
In secondo luogo, i mezzi strumentali per l'esercizio dell'impresa, cioè specificamente i trattori stradali nel corso del tempo utilizzati dal , erano di sua proprietà e non di Parte_1
30 proprietà dell'impresa; il che ne rendeva astrattamente possibile l'impiego di essi per l'esecuzione di trasporti per committenti diversi dalla CTS.
L'impresa del ricorrente, poi, risulta aver avuto, nel corso del tempo, alcuni dipendenti, nei confronti dei quali evidentemente il ha svolto potere direttivo e gestionale dei Parte_1
relativi rapporti lavorativi;
il che è parimenti un dato sostanzialmente incompatibile con un
Contr rapporto di subordinazione del con la , atteso che in questo caso mai Parte_1
l'azienda datrice avrebbe potuto consentire al proprio dipendente di farsi sostituire da altra persona.
Il risulta, infine, aver designato in autonomia il proprio consulente per il trasporto Parte_1
di merci pericolose;
cosa che difficilmente avrebbe potuto fare ove egli fosse stato un dipendente della CTS, poiché la società avrebbe richiesto la designazione di consulente di fiducia della stessa impresa datrice.
In definitiva, a fronte dei suddetti indici, il solo utilizzo del logo della società
sull'abbigliamento tecnico il cui uso veniva richiesto dalla committente e l'impiego di mezzi atti a contabilizzare le consegne, non sono elementi sufficienti a dimostrare la subordinazione, poiché ampiamente compatibili con la natura autonoma della prestazione e spiegabili per i motivi addotti dalle parti resistenti (necessario impiego di abbigliamento con particolari caratteristiche ignifughe e necessità di monitoraggio digitale delle consegne).
Ne consegue, in conclusione, che la domanda del ricorrente, volta innanzitutto al riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le società convenute,
va rigettata nella sua interezza per la mancata dimostrazione di congrui elementi indicativi della non rispondenza al vero della qualificazione della relazione lavorativa prescelta nei contratti di noleggio, comodato e subtrasporto intercorsi tra le parti.
4. Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, e stante anche il mancato recepimento da parte del ricorrente di una proposta conciliativa giudiziale che alla prova dei fatti sarebbe stata per lui oggettivamente vantaggiosa, vanno poste a carico di
31 parte ricorrente, nella misura determinata, per ciascuna delle società convenute, in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022.
Non sussistono i presupposti, invece, per la chiesta pronuncia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4480 del ruolo generale lavoro dell'anno 2020, promosso da Parte_1
nei confronti dei e in persona dei rispettivi ll.rr. p.t., così
[...] CP_1 CP_3
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida, per ciascuna delle parti convenute, in € 6.800,00 per compensi, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Salerno, 18.4.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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