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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/10/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 537/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Revocazione della ha pronunciato la seguente sentenza ex artt. 395 e
S E N T E N Z A ss. c.p.c. nella causa civile n. 537/2022 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del giorno 11.12.2024, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), quale legale Parte_5 C.F._5
rappresentante del figlio minore (C.F: Persona_1
) tutti rappresentati e difesi dall'avv. Simone Magri del C.F._6 pagina 1 di 25 foro di MA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in MA alla via Grazioli n. 10, in forza di deleghe stese a margine dell'atto di citazione ex art. 398 c.p.c.;
Attori in revocazione
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._7 CP_2
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._8 Controparte_3
, (C.F. C.F._9 Controparte_4
), (C.F. C.F._10 Controparte_5
, rappresentati e difesi dagli avv. Dionigi CA e C.F._11
IC CA del foro di MA ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in MA via P. Amedeo n. 22, in forza di allegate alla comparsa di costituzione e di risposta;
Convenuti in revocazione
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), con sede in Controparte_6 P.IVA_1
Bologna, in persona del procuratore speciale dott. , rappresentata e CP_7
difesa dall'avv. Riccardo Caniato del foro di Ferrara, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta in revocazione
In punto: Revocazione avverso la sentenza emessa da questa Corte n.
962/2021 pubblicata in data 2.08.2021 pagina 2 di 25 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Ogni contraria o diversa istanza eccezione o deduzione disattesa:
In via principale:
I) Revocarsi la sentenza N 962/2021 della Corte d'Appello di Brescia depositata il 2.8.2021 a mente dell'art. 395 n. 1 e 3 cpc e conseguentemente:
Accogliersi l'appello avverso la sentenza N. 115/2019 del Tribunale di MA
proposto da nella parte in cui detta compagnia chiede che venga Controparte_6
accertata l'esistenza di soggetti che rivestono la qualità di eredi della defunta e rigettarsi detto appello per il resto. Persona_2
In via di appello incidentale:
I) In riforma dell'impugnata sentenza N. 115/2019 del Tribunale di MA,
condannarsi e gli altri eredi della defunta Controparte_2 Persona_2
ed , in via solidale, a pagare ai conchiudenti le Controparte_6
seguenti somme:
- a la ulteriore somma di € 783.325,97 già detratto l'acconto Parte_1
provvisionale di € 90.000 disposto l'11.7.2017 (€ 873.325,97 – € 90.000 = €
783.325,97), o quella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi ex art. 1284 commi I e IV c.c.;
- a e € 130.000 ciascuno, o quelle diverse Parte_2 Parte_3
somme maggiori o minori che verranno ritenute di giustizia, oltre rivalutazione pagina 3 di 25 monetaria ed interessi maturati e maturandi ex art. 1284 commi I e IV c.c.;
- a € 70.000 o quella diversa somma maggiore o minore che verrà Parte_4
ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi ex art. 1284 commi I e IV c.c.; ;
- a quale genitore esercente la potestà sul minore € Parte_5 Persona_1
185.875,20 o quella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi ex art. 1284 commi I e IV c.c.
II) Determinarsi le spese del giudizio di primo grado poste a carico di CP_6
ed a favore dei conchiudenti in misura di € 114.853,20 oltre rimborso
[...]
forfettario 15% e spese esenti, c.p.a. ed i.v.a. e comunque non inferiore ad €
64.899,12 pari ai valori medi tariffari, oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc.
III) Condannarsi e gli altri eredi della defunta Controparte_2 Per_3
ex art. 96 comma I c.p.c. al risarcimento del danno cagionato e
[...]
cagionando agli esponenti in misura € 42.036,65 o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
IV) Condannarsi e gli altri eredi della defunta Controparte_2 Per_3
a pagare ex art. 96 comma III cpc, a titolo di risarcimento del danno le
[...]
somme che saranno ritenute di giustizia per tutti i disagi e danni psicologici nonché per il ritardo nella liquidazione che il colpevole comportamento dei predetti ha cagionato ai concludenti.
pagina 4 di 25 V) Con il favore delle spese di assistenza legale del presente procedimento da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
In via subordinata istruttoria: nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenga valido ed efficace il disconoscimento effettuato dai convenuti Controparte_8
con le note di trattazione scritta depositate il 25.9.2024, gli esponenti dichiarano che intendono utilizzare i documenti esibiti da e chiedono Controparte_9
l'assegnazione di termine per richiedere la verificazione di essi.
Per parte convenuta Persona_2 CP_2
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dei motivi III-IV-V-VI, nonché
dell'appello incidentale per le ragioni dedotte
Nel merito: rigettarsi nel miglior modo le domande avversarie per i motivi dedotti.
In ogni caso: spese e competenze in ogni caso interamente rifuse per tutti i gradi del giudizio, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Per parte convenuta CP_6
Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:
In via principale: revocare ex art. 395 n. 1 e 3 c.p.c. la sentenza n. 962/2021
pronunciata dalla Corte D'Appello di Brescia e depositata in data 02.08.2021 e conseguentemente
Previa rinnovazione dell'istruttoria processuale, con accoglimento di tutte le istanze formulate nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 depositata nel pagina 5 di 25 primo grado di giudizio e non ammesse, da intendersi qui integralmente trascritte, nonché con accoglimento della richiesta di ordine di esibizione a
[...]
della documentazione integrale relativa all'estinzione del conto corrente CP_9
postale n. 1015003260 intestato a in totale riforma della Persona_2
sentenza di primo grado n. 115/2019, in accoglimento dei motivi di appello proposti.
In via principale di merito:
- accertare la dinamica e le cause dell'evento lesivo occorso al Sig. Parte_1
in data 21.08.2012;
- dichiarare che ha determinato in via esclusiva con la propria Parte_1
condotta colposa l'evento lesivo, e per l'effetto respingere tutte le domande risarcitorie avanzate da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e nell'interesse del figlio minore .
[...] Parte_5 Persona_1
In via subordinata: accertare che ha concorso con la propria Parte_1
condotta colposa a cagionare il danno e/o ad aggravarne le conseguenze ai sensi dell'art. 1227 primo e secondo comma c.c., rideterminandone la misura in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello.
Accertare e quantificare i danni subiti dallo stesso e dai prossimi congiunti, quali dirette conseguenze dell'evento lesivo del 21.08.2012, escluse le voci di danno non consequenziali al sinistro o non provate.
Quantificare l'importo del risarcimento riducendolo in proporzione al concorso colposo di come rideterminato in accoglimento dei motivi di Parte_1
pagina 6 di 25 appello.
In via riconvenzionale e di rivalsa: nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità di nel cagionare il sinistro del 21.08.2012, Persona_2
accertare che la stessa si poneva alla guida della vettura assicurata in stato di ebbrezza alcolica, con titolo di abilitazione alla guida sospeso, nonché in violazione delle vigenti disposizioni in materia di trasporto dei passeggeri, o comunque agendo con dolo, e conseguentemente
- accertare e dichiarare la sussistenza di una (o più) ipotesi di esclusione della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 2 delle CGA di polizza,
Accertare e dichiarare la qualità di eredi di in capo a Persona_2
, , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, rigettando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva Controparte_5
dagli stessi sollevata, e per l'effetto
Condannare gli eredi di , Parte_6 CP_2
, e in via di rivalsa
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
ai sensi del comma secondo dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, a rifondere ad la somma di € 3.440,00 corrisposta ad Controparte_6 CP_10
e per il risarcimento del danno materiale all'immobile di loro proprietà, CP_11
oltre interessi legali a decorrere dal 13.11.2012, e condannare gli eredi di
, , Parte_6 Controparte_2 Controparte_3
e in via di rivalsa ai sensi del comma Controparte_4 Controparte_5
secondo dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, a tenere indenne CP_6
pagina 7 di 25 dalle conseguenze della condanna al pagamento di somme in favore di CP_6
, , e Parte_1 CP_12 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nell'interesse del figlio minore;
Persona_1
Condannare gli eredi di , Parte_6 CP_2
, e in via di rivalsa
[...] Controparte_3 Controparte_4 Parte_7
ai sensi del comma secondo dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, a tenere indenne dalle richieste di rimborso svolte nei suoi confronti Controparte_6
CP_1 dall' in conseguenza del sinistro per cui è causa.
In punto di spese:
Con vittoria delle spese di lite, competenze, onorari ed accessori, comprese le spese generali, di entrambi i gradi di giudizio, e in via meramente subordinata,
previo accoglimento del sesto motivo di appello, con riduzione delle spese di lite del primo grado poste a carico di Controparte_6
In ogni caso con condanna dei Sig.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...
, e quale esercente la potestà sul figlio minore Parte_4 Parte_5
alla restituzione in favore di di tutte le somme Persona_1 Controparte_6
eventualmente anticipate in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, e riconosciute come non dovute.
In ogni caso con condanna dei Sig.ri , , Controparte_1 Controparte_2
, e al risarcimento dei Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
danni da responsabilità aggravata in favore di ex Controparte_6
art. 96, comma primo o, quantomeno, comma terzo, c.p.c., da liquidarsi in via pagina 8 di 25 equitativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ex art. 398 c.p.c. notificata in data 6.05.2022, Parte_1
, , e nella qualità Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
di esercente la potestà genitoriale del minore convenivano in Persona_1
giudizio innanzi a questa Corte , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, e , nella qualità di eredi di
[...] Controparte_4 Controparte_5 Per_2
, nonché chiedendo che venisse revocata
[...] Controparte_6
ex art. 395 c.p.c. la sentenza emessa inter partes da questa Corte n. 962/2021 del
2.08.2021 in forza della quale era stato accertato che , Controparte_1
, , e non Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
erano eredi di e per l'effetto era stata dichiarata la nullità Persona_2
della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio con la rimessione al primo giudice e la condanna degli appellanti (principali ed incidentali) a rifondere le spese del grado ai citati soggetti.
In fatto, giova premettere che, con citazione notificata nel dicembre 2015,
, e nella qualità di Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
madre di convenivano in giudizio Persona_1 Controparte_6
nonché , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , eredi di al fine di ottenere il
[...] Controparte_5 Persona_4
risarcimento del danno, quantificato per il primo in € 996.047,53, per Pt_2
e in € 130.000 e per nella qualità di
[...] Parte_3 Parte_5
pagina 9 di 25 genitore di in € 196.794, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in Persona_1
relazione al sinistro stradale che aveva visto coinvolto in data Parte_1
21.08.2012.
A supporto, gli attori esponevano:
- che, in data 21.08.2012 alle ore 0.50, si trovava coricato in Parte_1
posizione prona sul tetto dell'autovettura Mitsubishi tg. DH163JY di proprietà di allorquando quest'ultima si era messa alla guida e Persona_4
improvvisamente era partita ad elevata velocità;
- che era rivolto con il capo verso la parte anteriore della vettura e Parte_1
si teneva aggrappato alle portiere anteriori, ma la macchina era andata a collidere contro il muretto della recinzione della sul lato sinistro di via Parte_8
Virgilio di San Giorgio di MA;
- che nell'immediatezza dei fatti erano intervenuti gli agenti della Questura;
- che il teste oculare aveva riferito di aver visto due giovani a Testimone_1
bordo di un'autovettura di colore nero litigare per chi dovesse guidare, che detta autovettura era andata a sbattere contro un muretto e di aver visto sul tetto della stessa macchina un ragazzo che si teneva con le mani agli sportelli anteriori;
- che gli agenti avevano identificato la ragazza conducente dell'autovettura di color nero in , barcollante e in stato confusionale, con volto e Persona_4
abiti sporchi di sangue e, in corrispondenza del civico 38, su segnalazione di altro passante, era stato trovato nato il [...] in [...] coma. Parte_1
Gli attori proseguivano allegando che era stato trasportato al P.S. Parte_1
pagina 10 di 25 dell'Ospedale di MA e poi trasferito presso il reparto rianimazione degli
Spedali Civili di Brescia ove era stato ricoverato con la diagnosi di “Trauma
cranico grave. Frattura mano sinistra.”
Lo stesso giorno era sottoposto ad intervento chirurgico di Parte_1
craniotomia ed evacuazione dell'ematoma cerebrale e nel reparto ortopedia gli erano stati praticati interventi di riduzione e di sintesi del terzo metacarpo e di chirurgia plastica per la ricostruzione cutanea.
Seguiva la descrizione dell'iter clinico e all'esito l'attore allegava Parte_1
di aver subito in conseguenza del sinistro lesioni permanenti del 60% con riduzione della capacità lavorativa al 50%, come da relazione a firma del dott.
, e un danno patrimoniale conseguente alla perdita della Persona_5
capacità lavorativa di € 315.867,03 - da cui una complessiva debenza di €
996.047,53.
Gli altri attori, nella veste di prossimi congiunti dell'infortunato, agivano per ottenere il ristoro dei danni non patrimoniali derivanti dall'intensa e permanente sofferenza patita in conseguenza della grave menomazione riportata dall'infortunato e del radicale cambiamento delle loro abitudini di vita. I genitori chiedevano per sé € 130.000 ciascuno e per conto del figlio Parte_5
minore nato dalla relazione con € 196.794 o la diversa somma Parte_1
ritenuta di giustizia.
Si costituiva che resisteva;
contestava la dinamica Controparte_6
ed esponeva che dalle indagini svolte attraverso CIB s.r.l. erano emersi elementi pagina 11 di 25 anomali e contraddittori in quanto l'assicurata aveva negato di essere alla guida del veicolo e era stato rinvenuto in stato di abuso etilico;
la Parte_1
compagnia assicuratrice contestava il quantum e, in via riconvenzionale,
proponeva domanda di rivalsa nei confronti degli eredi dell'assicurata.
Sul punto, la convenuta, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese attoree, eccepiva che, a mente dell'art. 2 delle condizioni generali di contratto, la copertura assicurativa non era operante nel caso in cui il conducente non fosse abilitato alla guida e che nei predetti casi la compagnia avrebbe esercitato l'azione di rivalsa per le somme eventualmente sborsate in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dall'art. 144 del codice delle assicurazioni.
Si costituivano e , genitori di Controparte_1 Controparte_2 Per_4
, nonché i fratelli unilaterali e che in
[...] Controparte_3 Controparte_4
primis contestavano la dinamica dei fatti, allegavano di aver rinunciato all'eredità della congiunta, deceduta qualche mese dopo dal fatto per cause naturali, sicché in via preliminare contestavano la loro legittimazione passiva.
Con separata comparsa si costituiva , altra sorella unilaterale, Controparte_5
ed anche questa convenuta contestava la dinamica e rappresentava di aver rinunciato all'eredità presso la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata italiana di
Copenaghen con atto datato 11.03.2016 rep. N. 20/2016.
Istruita la lite con testi e consulenza medico legale, concessa una provvisionale di € 90.000 a , il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, Parte_1
pagina 12 di 25 ricostruiva la dinamica del fatto e attribuiva la concorrente responsabilità
dell'accaduto a , nella misura del 20% e a per Parte_1 Persona_4
l'80%; sulla scorta della consulenza medico legale attribuiva all'infortunato €
459.012,34 per il danno biologico permanente, accertato nella misura del 56%, €
21.827,10 per il danno non patrimoniale temporaneo con una personalizzazione del 20%; riconosceva il danno da invalidità lavorativa specifica in € 90.560,
nonostante la mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi, sicché tenuto conto del concorso di colpa e dell'acconto, riconosceva a a titolo Parte_1
di danno la complessiva somma di € 488.651,63.
Per Ai genitori di erano riconosciuti € 64.000 ciascuno e al figlio Parte_1
€ 72.000 e alla sorella € 9.600. Pt_4
Circa la rivalsa, il Tribunale rigettava la domanda svolta dalla Compagnia
assicuratrice assumendo che gli eredi di avevano validamente Persona_4
rinunciato all'eredità.
impugnava la sentenza del Tribunale di MA Controparte_6
n. 115/2019 del 12.02.2019, non notificata, a cui resistevano , Controparte_1
, , e;
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
resistevano anche , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio Parte_5
che proponevano appello incidentale. Persona_1
Con il primo motivo l'appellante principale Controparte_6
censurava l'erronea ricostruzione del sinistro. La compagnia assicuratrice pagina 13 di 25 allegava che nella sentenza non si era fatto cenno al violento litigio che vi era stato tra e all'epoca fidanzati, e che era Parte_1 Persona_4
possibile ricostruire in modo diverso i fatti di causa.
Con il secondo motivo parte appellante censurava la decisione di attribuire alla sua assicurata la prevalente responsabilità dell'accaduto in quanto la condotta assolutamente illogica ed imprevedibile di era stata tale da Parte_1
interrompere il nesso causale.
Con il terzo motivo parte appellante lamentava l'eccessiva quantificazione del danno sia con riguardo alla componente di personalizzazione del danno sia con riguardo al danno riflesso attribuito ai prossimi congiunti dell'infortunato.
Con il quarto motivo parte appellante censurava la decisione del giudice di prime cure per non aver ammesso le prove richieste.
Con il quinto motivo parte appellante censurava la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva rigettato la domanda di rivalsa. A suo dire, il giudice di prime cure aveva travisato i fatti laddove aveva asserito che non vi era la prova del possesso dei beni ereditari e che gli eredi avessero compiuto atti di gestione del patrimonio della defunta, tra cui in primis la demolizione dell'autovettura della giovane e lo scritto in cui , padre di , si era Controparte_1 Per_4
riconosciuto erede.
Con il sesto motivo, parte appellante censurava il regime di liquidazione delle spese per non aver tenuto in debita considerazione il concorso di colpa.
, e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 Pt_5
pagina 14 di 25 resistevano a cinque dei sei motivi di appello principale (escluso il CP_4
quinto) e a loro volta proponevano cinque motivi di appello incidentale.
Con il primo motivo di appello incidentale, lamentavano l'errata condanna degli attori in primo grado al pagamento delle spese di lite in favore dei congiunti di osservando che i deducenti, dopo aver appreso della morte Persona_4
della proprietaria del veicolo, erano stati obbligati ex lege a esperire la mediazione e, all'uopo, avevano inoltrato il prescritto invito a cui il padre aveva risposto negativamente non negando la qualità di coerede e dunque nulla lasciava presagire la successiva rinuncia all'eredità; proseguivano esponendo che a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva il giudice aveva riservato al merito ogni valutazione, mentre se il decidente avesse affrontato la questione tempestivamente dette parti non avrebbero sostenuto le spese dell'intero giudizio.
Con il secondo motivo, gli appellanti incidentali lamentavano che il Tribunale di
MA aveva errato a condannare in via solidale tutti gli esponenti in misura paritaria.
Con il terzo motivo gli appellanti incidentali lamentavano che erroneamente il primo giudice aveva escluso la qualità di erede in capo alla Controparte_1
luce del contenuto della lettera del 28.07.2015.
Con il quarto motivo di appello incidentale censuravano la decisione del giudice di attribuire un concorso di colpa a nella misura del 20%. Parte_1
Con il quinto motivo di appello incidentale, gli appellati incidentali lamentavano pagina 15 di 25 l'errata liquidazione del danno da incapacità lavorativa specifica in favore di per non aver il giudice applicato l'art. 115 c.p.c. con riferimento Parte_1
all'allegazione dell'infortunato di aver patito un mancato guadagno e per aver il giudicante applicato un parametro obsoleto di liquidazione in luogo del triplo della pensione sociale.
Alla luce di questo quadro impugnatorio, questa Corte, in ordine logico procedeva ad esaminare il quinto motivo di appello principale e il terzo motivo di appello incidentale al fine di verificare l'integrità del contraddittorio della sentenza di primo grado, atteso che tutti i prossimi congiunti di Per_2
avevano rinunciato all'eredità prima della loro costituzione in giudizio.
[...]
A giudizio della Corte, non vi erano elementi da cui poter desumere che alcuno dei prossimi congiunti avesse accettato l'eredità di e così Persona_2
argomentava:
“ In fatto, è documentato che, con atto a ministero notaio di MA in data Per_6
26.02.2016, , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_3
, rispettivamente genitori e fratelli di rinunciavano
[...] Persona_4
all'eredità della congiunta, deceduta in data 11.11.2013 senza lasciare testamento;
che
con atto del 3.04.2016 rinunciava all'eredità anche per conto del Controparte_4
figlio minore nato il [...] e che , sorella unilaterale, Persona_7 Controparte_5
rinunciava all'eredità di innanzi al Commissario aggiunto della Ambasciata Per_4
d'Italia in Danimarca.
Pacifico che detti di rinuncia siano avvenuti dopo la notifica dell'atto introduttivo e
prima della costituzione in giudizio, tanto che nelle comparse era eccepita la carenza di pagina 16 di 25 legittimazione passiva per effetto della rinuncia, occorrendo ora indagare se detta
rinuncia a distanza di anni dalla morte della congiunta sia valida ed efficace.
Come noto, infatti, l'atto di accettazione di eredità, in applicazione del principio semel heres semper heres è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della
qualità di erede, la quale permane non solo quanto l'accettante intenda revocare l'atto
di accettazione in precedenza in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un
atto successivo di rinuncia all'eredità. La regola della retroattività della rinuncia va
riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data
della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare
l'eredità e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione
(cfr. tra le molte la recente Cass. 23.07.2020 n. 15663).
Il Tribunale adito, nella impugnata sentenza, asseriva che dagli atti non risultava che la
proprietaria del veicolo abitasse con i genitori in quanto dai certificati di residenza
emergevano residenze diverse e che non vi era prova alcuna che i genitori fossero nel
possesso dei beni ereditari;
che del tutto irrilevante era stata la demolizione
dell'autovettura in quanto atto di natura amministrativa non implicante la volontà di
accettare l'eredità e che irrilevante era il contenuto della lettera a firma CP_1
del 28.07.2015 concernete il rifiuto di aderire alla negoziazione assistita.
[...]
Dette argomentazioni sono pertinenti e condivisibili.
L'accettazione tacita di eredità piò desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività
personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile
con la sua volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla
qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione
tacita quelli di natura conservativa e che il chiamato può compiere anche prima
pagina 17 di 25 dell'accettazione ex art. 460 c.c.
Per tali motivi, la vendita di un bene ereditario, la proposizione di un'azione giudiziale
in veste di erede, la riscossione di un credito, una transazione ecc. costituiscono atti che
implicano l'assunzione ella qualità di erede, di contro la semplice denuncia di
successione, la richiesta di registrazione del testamento, l'opposizione al rilascio dei
beni ereditari non costituiscono condotte implicanti la accettazione tacita.
Con lettera del 28.07.2015 (doc. 7) l'avv. Marco Lovatti per conto degli eredi di
rigettava la richiesta di adesione alla negoziazione assistita Persona_4
allegando una diversa dinamica del sinistro e detta missiva era sottoscritta solo da
. Controparte_1
A parere di questa Corte, detta missiva predisposta dal legale al fine specifico di non
aderire alla negoziazione assistita non implica una accettazione tacita di eredità in
quanto manca il secondo presupposto indicato dall'art. 476 c.c. ossia il compimento di
un atto da parte del chiamato che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di
erede. La mancata adesione alla negoziazione assistita può dipendere da molteplici
fattori, tra cui appunto anche la volontà di non accettare l'eredità, ed anzi l'adesione
alla negoziazione avrebbe presumibilmente comportato accettazione tacita.
In ordine alla demolizione di un'autovettura incidentata valgono le considerazioni
svolte dal primo giudice circa l'irrilevanza di un simile atto ai fini che qui interessano.
Con riguardo al possesso dei beni ereditari, l'art. 485 c.c. delinea una fattispecie
complessa a mente della quale occorre che il chiamato sia nel possesso dei beni
ereditari, abbia la consapevolezza di possedere beni facenti parte di un'eredità
devoluta e non rediga l'inventario entro tre mesi.
Nel caso concreto, oltre al dato che la de cuius viveva formalmente in altro luogo, non
pagina 18 di 25 è dato sapere quali beni fossero di proprietà di che poi i genitori e i Persona_4
fratelli abbiano posseduto. Anche a voler ipotizzare la convivenza resta il dato
fondamentale che non è dato sapere quali siano o possano essere i beni ereditari che i
suoi genitori e/o fratelli abbiano posseduto e detenuto con la consapevolezza richiesta
omettendo di redigere l'inventario.
Parte appellante lamenta che il giudice di prime cure non avrebbe ammesso le prove
volte dimostrare atti dispositivi sul conto corrente della de cuius e sul trattamento di
fine rapporto. Tale parte nel processo di primo grado ha articolato nella memoria ex
art. 183 n. 2 comma 6 c.p.c. cinque capitoli di prova: i capitoli 2 e 5 sono stati ammessi
e i testi escussi nulla hanno saputo riferire sia in ordine alla consegna della macchina
sia in ordine all'estinzione di un conto corrente (imprecisato il numero e la banca); il
capitolo 1 ha per oggetto la data di decesso di ed è pacifico;
il Persona_4
capitolo 3 ha per oggetto la circostanza che la defunta lavorasse e che avesse percepito
stipendio e t.f.r. dal 2006 al 2011 presso un bar e poi come commessa in un
supermercato di e trattasi di circostanze assolutamente irrilevanti ai fini che Parte_9
qui interessano. Del pari inammissibili per genericità gli ordini di esibizione ex art. 210
c.p.c. laddove si chiede ai genitori di esibire la documentazione inerente al conto
corrente intestato alla figlia: si tratta di un ordine generico, esplorativo e soprattutto
non vi è alcuna prova che detta documentazione esista e che sia in possesso dei
potenziali destinatari dell'ordine.
Accertato pertanto che , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e non sono eredi di , osserva Controparte_4 Controparte_5 Persona_4
questa Corte che il contraddittorio non era integro difettando la presenza del
responsabile civile, ossia il proprietario del veicolo. …”
pagina 19 di 25 Attesa l'incompletezza del contraddittorio, la sentenza del Tribunale di MA
era dichiarata nulla e le parti venivano rimesse innanzi al giudice di prime cure.
e provvedevano quindi a chiedere al Tribunale di Parte_1 Parte_2
MA la nomina di un curatore speciale dell'eredità giacente di Per_2
ex art. 528 c.c., nominato nella persona dell'avv. Luca Lasagna, e quindi
[...]
a riassumere il processo innanzi al Tribunale in ossequio a quanto disposto dalla sentenza n. 962/2021 di questa Corte.
Il curatore dell'eredità giacente nella sua comparsa del 24.01.2022 rappresentava di aver svolto attività prodromica alla redazione dell'inventario apprendendo che alla data del decesso di , avvenuto il giorno 11.11.2013, la de cuius era Per_2
titolare del rapporto di conto postale n. 1015003260 acceso presso l'ufficio postale di via Virgilio in MA estinto dagli eredi in data 7.06.2014 e che aveva rilasciato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di Controparte_2
notorietà indicando quali eredi legittimi i genitori e i fratelli o sorelle unilaterali.
Alla luce di questa produzione, parte attrice in revocazione assumeva che ricorreva l'ipotesi di cui al n. 1 dell'art. 395 c.p.c. in quanto i chiamati all'eredità di avevano callidamente taciuto l'avvenuta Persona_2
accettazione dell'eredità e/o ex art. 395 n. 3 c.p.c. per via dell'avvenuta scoperta di documento decisivo che non avrebbero potuto produrre nel primo giudizio.
, , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
resistevano, mentre si associava Controparte_5 Controparte_6
alla istanza di revocazione della sentenza n. 962/2021 di questa Corte, ma nel pagina 20 di 25 merito riproponeva le doglianze già svolte nell'originario atto di appello.
Questa Corte, rimessa la causa sul ruolo istruttorio, disponeva che il CP_14
inoltrasse copia autentica della “Dichiarazione sostituiva dell'atto di
[...]
notorietà” firmata da in data 21.05.2014 e che Controparte_2 Controparte_9
indicasse i soggetti che avevano provveduto ad estinguere il conto corrente
[...]
postale n. 1015003260 (incassando il saldo) in essere presso l'Ufficio postale di
MA via Virgilio n. 4 intestato a nata a [...] il Persona_2
2.04.1987 e deceduta a MA in data 11.11.2013
Espletato l'incombente, le parti rassegnavano le loro conclusioni all'udienza del giorno 11.12.2024 e quindi rimessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. previgente per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis va esaminata la domanda di revocazione avanzata da da Parte_1
da , e da , rappresentato Parte_1 Parte_3 Parte_4 Persona_1
dalla madre domanda a cui si è associata Parte_5 [...]
Controparte_6
La domanda di revocazione della sentenza n. 962/2021 di questa Corte emessa in data 2.08.2021 è fondata ex art. 395 n. 3 c.p.c.
Come sopra evidenziato, dopo la sentenza con cui questa Corte aveva ravvisato l'incompletezza del contraddittorio avendo tutti gli eredi di Persona_4
rinunciato all'eredità e per l'effetto aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, veniva nominato il curatore dell'eredità giacente di CP_1
pagina 21 di 25 nella persona dell'avv. Luca Lasagna, il quale, nell'esecuzione del suo Per_2
mandato, rappresentava al Tribunale di MA che , madre Controparte_2
di , in data 21.05.2014 aveva sottoscritto l'atto di notorietà in cui aveva Per_2
indicato gli altri coeredi della figlia e tanto al fine di procedere alla chiusura del conto corrente postale n. 1015003260 acceso presso l'Ufficio Postale di
MA via Virgilio n. 4 intestato alla figlia deceduta portante un saldo attivo di
€ 748,212.
A seguito di richiesta di chiarimenti disposti dalla Corte, l'ufficio postale evidenziava che aveva chiesto la chiusura del predetto conto Controparte_2
postale e l'emissione di un assegno da inoltrare in MA alla via Lombardia
n. 17/a; a sua volta l'ufficio postale emetteva l'assegno di € 732 intestato genericamente agli eredi di che veniva incassato da Persona_4 CP_1
.
[...]
Alla luce di questa documentazione sopravvenuta, che non poteva essere conosciuta dagli attori in revocazione, per fatto imputabile alla controparte,
emerge che i genitori di hanno posto in essere condotte che Persona_4
presuppongono l'assunzione della qualifica di erede. Procedere alla richiesta di chiusura di un conto di spettanza della figlia deceduta per all'incasso del saldo attivo rappresentano condotte che in nodo inequivoco presuppongono la volontà
di accettare l'eredità e che il soggetto agente non avrebbe diritto di fare. se non nella qualità di erede.
A prescindere pertanto dal generico disconoscimento operato da CP_2
pagina 22 di 25 – ma si noti che l'atto di notorietà è stato autenticato da un pubblico CP_2
ufficiale e dunque sarebbe stata necessaria la proposizione di una querela di falso, resta incontestato che la madre di ha chiesto la chiusura Persona_4
del conto corrente postale intestato alla figlia e l'emissione dell'assegno portante il suo saldo attivo e che ne ha curato l'incasso. Controparte_1
La circostanza poi che la dichiarazione sostituiva di notorietà sia stata prodotta in copia dipende dal fatto che, come spiegato dal l'ente si Controparte_14
limita ad autenticare la firma per gli scopi voluti dal richiedente al quale poi consegna il documento in originale che l'interessato deposita preso l'ufficio o ente destinatario della richiesta. Nel caso concreto, è evidente che CP_2
ha consegnato l'originale dell'atto di notorietà all'Ufficio postale che,
[...]
prima di procedere alla chiusura del conto e alla liquidazione dell'attivo, ha preteso di conoscere il nominativo degli eredi della correntista deceduta, come accade anche nella prassi bancaria.
Per , e (fratello e sorelle Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
di ) non esiste la prova del compimento di atti implicanti l'accettazione Per_3
dell'eredità della sorella, sicché, per queste parti, resta ferma la loro carenza di legittimazione passiva, già dichiarata dal primo giudice.
Ne consegue che la sentenza di appello emessa inter partes n. 962/2021 da questa Corte pubblicata in data 2.08.2021 con cui veniva accertato che
, , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
non erano eredi di e quindi dichiarata la Controparte_5 Persona_3
pagina 23 di 25 nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio vada revocata. Di conseguenza viene caducato anche il capo condannatorio con parte appellante e gli appellanti incidentali erano condannati a rifondere ai menzionati – le spese di lite del grado di appello, liquidate CP_1 CP_2
in complessivi € 18.000 oltre accessori di legge.
Tanto premesso, la Corte deve quindi procedere all'esame dei motivi di gravame. Tuttavia, per poter esaminare i motivi di gravame sia dell'appello principale di che di quello incidentale di Controparte_6 Pt_1
è assolutamente necessario disporre dei documenti di causa del processo di
[...]
primo grado iscritto al N. 5066/2015 R.G. e dei relativi verbali che, nonostante i diversi tentativi di estrazione, da cui il lasso temporale trascorso dall'udienza di precisazione delle conclusioni, non sono visibili nel processo civile telematico.
La causa va pertanto rimessa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione ex art. 398 c.p.c. avanzata da da da , da e da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentato da genitore esercente la potestà genitoriale Persona_1 Parte_5
della sentenza n. 962/2021 del 2.08.2021, così provvede:
[...]
- revoca la sentenza n. 962/2021 emessa inter partes da questa Corte pubblicata in data 2.08.2021;
- dispone la prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
pagina 24 di 25 - riserva al merito ogni decisione in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24.09.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 25 di 25
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Revocazione della ha pronunciato la seguente sentenza ex artt. 395 e
S E N T E N Z A ss. c.p.c. nella causa civile n. 537/2022 R.G. posta in decisione all'udienza
collegiale del giorno 11.12.2024, promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), quale legale Parte_5 C.F._5
rappresentante del figlio minore (C.F: Persona_1
) tutti rappresentati e difesi dall'avv. Simone Magri del C.F._6 pagina 1 di 25 foro di MA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in MA alla via Grazioli n. 10, in forza di deleghe stese a margine dell'atto di citazione ex art. 398 c.p.c.;
Attori in revocazione
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._7 CP_2
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._8 Controparte_3
, (C.F. C.F._9 Controparte_4
), (C.F. C.F._10 Controparte_5
, rappresentati e difesi dagli avv. Dionigi CA e C.F._11
IC CA del foro di MA ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in MA via P. Amedeo n. 22, in forza di allegate alla comparsa di costituzione e di risposta;
Convenuti in revocazione
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), con sede in Controparte_6 P.IVA_1
Bologna, in persona del procuratore speciale dott. , rappresentata e CP_7
difesa dall'avv. Riccardo Caniato del foro di Ferrara, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta in revocazione
In punto: Revocazione avverso la sentenza emessa da questa Corte n.
962/2021 pubblicata in data 2.08.2021 pagina 2 di 25 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Ogni contraria o diversa istanza eccezione o deduzione disattesa:
In via principale:
I) Revocarsi la sentenza N 962/2021 della Corte d'Appello di Brescia depositata il 2.8.2021 a mente dell'art. 395 n. 1 e 3 cpc e conseguentemente:
Accogliersi l'appello avverso la sentenza N. 115/2019 del Tribunale di MA
proposto da nella parte in cui detta compagnia chiede che venga Controparte_6
accertata l'esistenza di soggetti che rivestono la qualità di eredi della defunta e rigettarsi detto appello per il resto. Persona_2
In via di appello incidentale:
I) In riforma dell'impugnata sentenza N. 115/2019 del Tribunale di MA,
condannarsi e gli altri eredi della defunta Controparte_2 Persona_2
ed , in via solidale, a pagare ai conchiudenti le Controparte_6
seguenti somme:
- a la ulteriore somma di € 783.325,97 già detratto l'acconto Parte_1
provvisionale di € 90.000 disposto l'11.7.2017 (€ 873.325,97 – € 90.000 = €
783.325,97), o quella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi ex art. 1284 commi I e IV c.c.;
- a e € 130.000 ciascuno, o quelle diverse Parte_2 Parte_3
somme maggiori o minori che verranno ritenute di giustizia, oltre rivalutazione pagina 3 di 25 monetaria ed interessi maturati e maturandi ex art. 1284 commi I e IV c.c.;
- a € 70.000 o quella diversa somma maggiore o minore che verrà Parte_4
ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi ex art. 1284 commi I e IV c.c.; ;
- a quale genitore esercente la potestà sul minore € Parte_5 Persona_1
185.875,20 o quella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi ex art. 1284 commi I e IV c.c.
II) Determinarsi le spese del giudizio di primo grado poste a carico di CP_6
ed a favore dei conchiudenti in misura di € 114.853,20 oltre rimborso
[...]
forfettario 15% e spese esenti, c.p.a. ed i.v.a. e comunque non inferiore ad €
64.899,12 pari ai valori medi tariffari, oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 cpc.
III) Condannarsi e gli altri eredi della defunta Controparte_2 Per_3
ex art. 96 comma I c.p.c. al risarcimento del danno cagionato e
[...]
cagionando agli esponenti in misura € 42.036,65 o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
IV) Condannarsi e gli altri eredi della defunta Controparte_2 Per_3
a pagare ex art. 96 comma III cpc, a titolo di risarcimento del danno le
[...]
somme che saranno ritenute di giustizia per tutti i disagi e danni psicologici nonché per il ritardo nella liquidazione che il colpevole comportamento dei predetti ha cagionato ai concludenti.
pagina 4 di 25 V) Con il favore delle spese di assistenza legale del presente procedimento da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
In via subordinata istruttoria: nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenga valido ed efficace il disconoscimento effettuato dai convenuti Controparte_8
con le note di trattazione scritta depositate il 25.9.2024, gli esponenti dichiarano che intendono utilizzare i documenti esibiti da e chiedono Controparte_9
l'assegnazione di termine per richiedere la verificazione di essi.
Per parte convenuta Persona_2 CP_2
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dei motivi III-IV-V-VI, nonché
dell'appello incidentale per le ragioni dedotte
Nel merito: rigettarsi nel miglior modo le domande avversarie per i motivi dedotti.
In ogni caso: spese e competenze in ogni caso interamente rifuse per tutti i gradi del giudizio, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Per parte convenuta CP_6
Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis:
In via principale: revocare ex art. 395 n. 1 e 3 c.p.c. la sentenza n. 962/2021
pronunciata dalla Corte D'Appello di Brescia e depositata in data 02.08.2021 e conseguentemente
Previa rinnovazione dell'istruttoria processuale, con accoglimento di tutte le istanze formulate nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 depositata nel pagina 5 di 25 primo grado di giudizio e non ammesse, da intendersi qui integralmente trascritte, nonché con accoglimento della richiesta di ordine di esibizione a
[...]
della documentazione integrale relativa all'estinzione del conto corrente CP_9
postale n. 1015003260 intestato a in totale riforma della Persona_2
sentenza di primo grado n. 115/2019, in accoglimento dei motivi di appello proposti.
In via principale di merito:
- accertare la dinamica e le cause dell'evento lesivo occorso al Sig. Parte_1
in data 21.08.2012;
- dichiarare che ha determinato in via esclusiva con la propria Parte_1
condotta colposa l'evento lesivo, e per l'effetto respingere tutte le domande risarcitorie avanzate da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e nell'interesse del figlio minore .
[...] Parte_5 Persona_1
In via subordinata: accertare che ha concorso con la propria Parte_1
condotta colposa a cagionare il danno e/o ad aggravarne le conseguenze ai sensi dell'art. 1227 primo e secondo comma c.c., rideterminandone la misura in accoglimento del primo e del secondo motivo di appello.
Accertare e quantificare i danni subiti dallo stesso e dai prossimi congiunti, quali dirette conseguenze dell'evento lesivo del 21.08.2012, escluse le voci di danno non consequenziali al sinistro o non provate.
Quantificare l'importo del risarcimento riducendolo in proporzione al concorso colposo di come rideterminato in accoglimento dei motivi di Parte_1
pagina 6 di 25 appello.
In via riconvenzionale e di rivalsa: nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità di nel cagionare il sinistro del 21.08.2012, Persona_2
accertare che la stessa si poneva alla guida della vettura assicurata in stato di ebbrezza alcolica, con titolo di abilitazione alla guida sospeso, nonché in violazione delle vigenti disposizioni in materia di trasporto dei passeggeri, o comunque agendo con dolo, e conseguentemente
- accertare e dichiarare la sussistenza di una (o più) ipotesi di esclusione della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 2 delle CGA di polizza,
Accertare e dichiarare la qualità di eredi di in capo a Persona_2
, , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, rigettando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva Controparte_5
dagli stessi sollevata, e per l'effetto
Condannare gli eredi di , Parte_6 CP_2
, e in via di rivalsa
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
ai sensi del comma secondo dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, a rifondere ad la somma di € 3.440,00 corrisposta ad Controparte_6 CP_10
e per il risarcimento del danno materiale all'immobile di loro proprietà, CP_11
oltre interessi legali a decorrere dal 13.11.2012, e condannare gli eredi di
, , Parte_6 Controparte_2 Controparte_3
e in via di rivalsa ai sensi del comma Controparte_4 Controparte_5
secondo dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, a tenere indenne CP_6
pagina 7 di 25 dalle conseguenze della condanna al pagamento di somme in favore di CP_6
, , e Parte_1 CP_12 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nell'interesse del figlio minore;
Persona_1
Condannare gli eredi di , Parte_6 CP_2
, e in via di rivalsa
[...] Controparte_3 Controparte_4 Parte_7
ai sensi del comma secondo dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, a tenere indenne dalle richieste di rimborso svolte nei suoi confronti Controparte_6
CP_1 dall' in conseguenza del sinistro per cui è causa.
In punto di spese:
Con vittoria delle spese di lite, competenze, onorari ed accessori, comprese le spese generali, di entrambi i gradi di giudizio, e in via meramente subordinata,
previo accoglimento del sesto motivo di appello, con riduzione delle spese di lite del primo grado poste a carico di Controparte_6
In ogni caso con condanna dei Sig.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...
, e quale esercente la potestà sul figlio minore Parte_4 Parte_5
alla restituzione in favore di di tutte le somme Persona_1 Controparte_6
eventualmente anticipate in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, e riconosciute come non dovute.
In ogni caso con condanna dei Sig.ri , , Controparte_1 Controparte_2
, e al risarcimento dei Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
danni da responsabilità aggravata in favore di ex Controparte_6
art. 96, comma primo o, quantomeno, comma terzo, c.p.c., da liquidarsi in via pagina 8 di 25 equitativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ex art. 398 c.p.c. notificata in data 6.05.2022, Parte_1
, , e nella qualità Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
di esercente la potestà genitoriale del minore convenivano in Persona_1
giudizio innanzi a questa Corte , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, e , nella qualità di eredi di
[...] Controparte_4 Controparte_5 Per_2
, nonché chiedendo che venisse revocata
[...] Controparte_6
ex art. 395 c.p.c. la sentenza emessa inter partes da questa Corte n. 962/2021 del
2.08.2021 in forza della quale era stato accertato che , Controparte_1
, , e non Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
erano eredi di e per l'effetto era stata dichiarata la nullità Persona_2
della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio con la rimessione al primo giudice e la condanna degli appellanti (principali ed incidentali) a rifondere le spese del grado ai citati soggetti.
In fatto, giova premettere che, con citazione notificata nel dicembre 2015,
, e nella qualità di Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
madre di convenivano in giudizio Persona_1 Controparte_6
nonché , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , eredi di al fine di ottenere il
[...] Controparte_5 Persona_4
risarcimento del danno, quantificato per il primo in € 996.047,53, per Pt_2
e in € 130.000 e per nella qualità di
[...] Parte_3 Parte_5
pagina 9 di 25 genitore di in € 196.794, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in Persona_1
relazione al sinistro stradale che aveva visto coinvolto in data Parte_1
21.08.2012.
A supporto, gli attori esponevano:
- che, in data 21.08.2012 alle ore 0.50, si trovava coricato in Parte_1
posizione prona sul tetto dell'autovettura Mitsubishi tg. DH163JY di proprietà di allorquando quest'ultima si era messa alla guida e Persona_4
improvvisamente era partita ad elevata velocità;
- che era rivolto con il capo verso la parte anteriore della vettura e Parte_1
si teneva aggrappato alle portiere anteriori, ma la macchina era andata a collidere contro il muretto della recinzione della sul lato sinistro di via Parte_8
Virgilio di San Giorgio di MA;
- che nell'immediatezza dei fatti erano intervenuti gli agenti della Questura;
- che il teste oculare aveva riferito di aver visto due giovani a Testimone_1
bordo di un'autovettura di colore nero litigare per chi dovesse guidare, che detta autovettura era andata a sbattere contro un muretto e di aver visto sul tetto della stessa macchina un ragazzo che si teneva con le mani agli sportelli anteriori;
- che gli agenti avevano identificato la ragazza conducente dell'autovettura di color nero in , barcollante e in stato confusionale, con volto e Persona_4
abiti sporchi di sangue e, in corrispondenza del civico 38, su segnalazione di altro passante, era stato trovato nato il [...] in [...] coma. Parte_1
Gli attori proseguivano allegando che era stato trasportato al P.S. Parte_1
pagina 10 di 25 dell'Ospedale di MA e poi trasferito presso il reparto rianimazione degli
Spedali Civili di Brescia ove era stato ricoverato con la diagnosi di “Trauma
cranico grave. Frattura mano sinistra.”
Lo stesso giorno era sottoposto ad intervento chirurgico di Parte_1
craniotomia ed evacuazione dell'ematoma cerebrale e nel reparto ortopedia gli erano stati praticati interventi di riduzione e di sintesi del terzo metacarpo e di chirurgia plastica per la ricostruzione cutanea.
Seguiva la descrizione dell'iter clinico e all'esito l'attore allegava Parte_1
di aver subito in conseguenza del sinistro lesioni permanenti del 60% con riduzione della capacità lavorativa al 50%, come da relazione a firma del dott.
, e un danno patrimoniale conseguente alla perdita della Persona_5
capacità lavorativa di € 315.867,03 - da cui una complessiva debenza di €
996.047,53.
Gli altri attori, nella veste di prossimi congiunti dell'infortunato, agivano per ottenere il ristoro dei danni non patrimoniali derivanti dall'intensa e permanente sofferenza patita in conseguenza della grave menomazione riportata dall'infortunato e del radicale cambiamento delle loro abitudini di vita. I genitori chiedevano per sé € 130.000 ciascuno e per conto del figlio Parte_5
minore nato dalla relazione con € 196.794 o la diversa somma Parte_1
ritenuta di giustizia.
Si costituiva che resisteva;
contestava la dinamica Controparte_6
ed esponeva che dalle indagini svolte attraverso CIB s.r.l. erano emersi elementi pagina 11 di 25 anomali e contraddittori in quanto l'assicurata aveva negato di essere alla guida del veicolo e era stato rinvenuto in stato di abuso etilico;
la Parte_1
compagnia assicuratrice contestava il quantum e, in via riconvenzionale,
proponeva domanda di rivalsa nei confronti degli eredi dell'assicurata.
Sul punto, la convenuta, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese attoree, eccepiva che, a mente dell'art. 2 delle condizioni generali di contratto, la copertura assicurativa non era operante nel caso in cui il conducente non fosse abilitato alla guida e che nei predetti casi la compagnia avrebbe esercitato l'azione di rivalsa per le somme eventualmente sborsate in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dall'art. 144 del codice delle assicurazioni.
Si costituivano e , genitori di Controparte_1 Controparte_2 Per_4
, nonché i fratelli unilaterali e che in
[...] Controparte_3 Controparte_4
primis contestavano la dinamica dei fatti, allegavano di aver rinunciato all'eredità della congiunta, deceduta qualche mese dopo dal fatto per cause naturali, sicché in via preliminare contestavano la loro legittimazione passiva.
Con separata comparsa si costituiva , altra sorella unilaterale, Controparte_5
ed anche questa convenuta contestava la dinamica e rappresentava di aver rinunciato all'eredità presso la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata italiana di
Copenaghen con atto datato 11.03.2016 rep. N. 20/2016.
Istruita la lite con testi e consulenza medico legale, concessa una provvisionale di € 90.000 a , il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, Parte_1
pagina 12 di 25 ricostruiva la dinamica del fatto e attribuiva la concorrente responsabilità
dell'accaduto a , nella misura del 20% e a per Parte_1 Persona_4
l'80%; sulla scorta della consulenza medico legale attribuiva all'infortunato €
459.012,34 per il danno biologico permanente, accertato nella misura del 56%, €
21.827,10 per il danno non patrimoniale temporaneo con una personalizzazione del 20%; riconosceva il danno da invalidità lavorativa specifica in € 90.560,
nonostante la mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi, sicché tenuto conto del concorso di colpa e dell'acconto, riconosceva a a titolo Parte_1
di danno la complessiva somma di € 488.651,63.
Per Ai genitori di erano riconosciuti € 64.000 ciascuno e al figlio Parte_1
€ 72.000 e alla sorella € 9.600. Pt_4
Circa la rivalsa, il Tribunale rigettava la domanda svolta dalla Compagnia
assicuratrice assumendo che gli eredi di avevano validamente Persona_4
rinunciato all'eredità.
impugnava la sentenza del Tribunale di MA Controparte_6
n. 115/2019 del 12.02.2019, non notificata, a cui resistevano , Controparte_1
, , e;
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
resistevano anche , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio Parte_5
che proponevano appello incidentale. Persona_1
Con il primo motivo l'appellante principale Controparte_6
censurava l'erronea ricostruzione del sinistro. La compagnia assicuratrice pagina 13 di 25 allegava che nella sentenza non si era fatto cenno al violento litigio che vi era stato tra e all'epoca fidanzati, e che era Parte_1 Persona_4
possibile ricostruire in modo diverso i fatti di causa.
Con il secondo motivo parte appellante censurava la decisione di attribuire alla sua assicurata la prevalente responsabilità dell'accaduto in quanto la condotta assolutamente illogica ed imprevedibile di era stata tale da Parte_1
interrompere il nesso causale.
Con il terzo motivo parte appellante lamentava l'eccessiva quantificazione del danno sia con riguardo alla componente di personalizzazione del danno sia con riguardo al danno riflesso attribuito ai prossimi congiunti dell'infortunato.
Con il quarto motivo parte appellante censurava la decisione del giudice di prime cure per non aver ammesso le prove richieste.
Con il quinto motivo parte appellante censurava la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva rigettato la domanda di rivalsa. A suo dire, il giudice di prime cure aveva travisato i fatti laddove aveva asserito che non vi era la prova del possesso dei beni ereditari e che gli eredi avessero compiuto atti di gestione del patrimonio della defunta, tra cui in primis la demolizione dell'autovettura della giovane e lo scritto in cui , padre di , si era Controparte_1 Per_4
riconosciuto erede.
Con il sesto motivo, parte appellante censurava il regime di liquidazione delle spese per non aver tenuto in debita considerazione il concorso di colpa.
, e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 Pt_5
pagina 14 di 25 resistevano a cinque dei sei motivi di appello principale (escluso il CP_4
quinto) e a loro volta proponevano cinque motivi di appello incidentale.
Con il primo motivo di appello incidentale, lamentavano l'errata condanna degli attori in primo grado al pagamento delle spese di lite in favore dei congiunti di osservando che i deducenti, dopo aver appreso della morte Persona_4
della proprietaria del veicolo, erano stati obbligati ex lege a esperire la mediazione e, all'uopo, avevano inoltrato il prescritto invito a cui il padre aveva risposto negativamente non negando la qualità di coerede e dunque nulla lasciava presagire la successiva rinuncia all'eredità; proseguivano esponendo che a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva il giudice aveva riservato al merito ogni valutazione, mentre se il decidente avesse affrontato la questione tempestivamente dette parti non avrebbero sostenuto le spese dell'intero giudizio.
Con il secondo motivo, gli appellanti incidentali lamentavano che il Tribunale di
MA aveva errato a condannare in via solidale tutti gli esponenti in misura paritaria.
Con il terzo motivo gli appellanti incidentali lamentavano che erroneamente il primo giudice aveva escluso la qualità di erede in capo alla Controparte_1
luce del contenuto della lettera del 28.07.2015.
Con il quarto motivo di appello incidentale censuravano la decisione del giudice di attribuire un concorso di colpa a nella misura del 20%. Parte_1
Con il quinto motivo di appello incidentale, gli appellati incidentali lamentavano pagina 15 di 25 l'errata liquidazione del danno da incapacità lavorativa specifica in favore di per non aver il giudice applicato l'art. 115 c.p.c. con riferimento Parte_1
all'allegazione dell'infortunato di aver patito un mancato guadagno e per aver il giudicante applicato un parametro obsoleto di liquidazione in luogo del triplo della pensione sociale.
Alla luce di questo quadro impugnatorio, questa Corte, in ordine logico procedeva ad esaminare il quinto motivo di appello principale e il terzo motivo di appello incidentale al fine di verificare l'integrità del contraddittorio della sentenza di primo grado, atteso che tutti i prossimi congiunti di Per_2
avevano rinunciato all'eredità prima della loro costituzione in giudizio.
[...]
A giudizio della Corte, non vi erano elementi da cui poter desumere che alcuno dei prossimi congiunti avesse accettato l'eredità di e così Persona_2
argomentava:
“ In fatto, è documentato che, con atto a ministero notaio di MA in data Per_6
26.02.2016, , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 CP_3
, rispettivamente genitori e fratelli di rinunciavano
[...] Persona_4
all'eredità della congiunta, deceduta in data 11.11.2013 senza lasciare testamento;
che
con atto del 3.04.2016 rinunciava all'eredità anche per conto del Controparte_4
figlio minore nato il [...] e che , sorella unilaterale, Persona_7 Controparte_5
rinunciava all'eredità di innanzi al Commissario aggiunto della Ambasciata Per_4
d'Italia in Danimarca.
Pacifico che detti di rinuncia siano avvenuti dopo la notifica dell'atto introduttivo e
prima della costituzione in giudizio, tanto che nelle comparse era eccepita la carenza di pagina 16 di 25 legittimazione passiva per effetto della rinuncia, occorrendo ora indagare se detta
rinuncia a distanza di anni dalla morte della congiunta sia valida ed efficace.
Come noto, infatti, l'atto di accettazione di eredità, in applicazione del principio semel heres semper heres è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della
qualità di erede, la quale permane non solo quanto l'accettante intenda revocare l'atto
di accettazione in precedenza in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un
atto successivo di rinuncia all'eredità. La regola della retroattività della rinuncia va
riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data
della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare
l'eredità e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione
(cfr. tra le molte la recente Cass. 23.07.2020 n. 15663).
Il Tribunale adito, nella impugnata sentenza, asseriva che dagli atti non risultava che la
proprietaria del veicolo abitasse con i genitori in quanto dai certificati di residenza
emergevano residenze diverse e che non vi era prova alcuna che i genitori fossero nel
possesso dei beni ereditari;
che del tutto irrilevante era stata la demolizione
dell'autovettura in quanto atto di natura amministrativa non implicante la volontà di
accettare l'eredità e che irrilevante era il contenuto della lettera a firma CP_1
del 28.07.2015 concernete il rifiuto di aderire alla negoziazione assistita.
[...]
Dette argomentazioni sono pertinenti e condivisibili.
L'accettazione tacita di eredità piò desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività
personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile
con la sua volontà di rinunciare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla
qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione
tacita quelli di natura conservativa e che il chiamato può compiere anche prima
pagina 17 di 25 dell'accettazione ex art. 460 c.c.
Per tali motivi, la vendita di un bene ereditario, la proposizione di un'azione giudiziale
in veste di erede, la riscossione di un credito, una transazione ecc. costituiscono atti che
implicano l'assunzione ella qualità di erede, di contro la semplice denuncia di
successione, la richiesta di registrazione del testamento, l'opposizione al rilascio dei
beni ereditari non costituiscono condotte implicanti la accettazione tacita.
Con lettera del 28.07.2015 (doc. 7) l'avv. Marco Lovatti per conto degli eredi di
rigettava la richiesta di adesione alla negoziazione assistita Persona_4
allegando una diversa dinamica del sinistro e detta missiva era sottoscritta solo da
. Controparte_1
A parere di questa Corte, detta missiva predisposta dal legale al fine specifico di non
aderire alla negoziazione assistita non implica una accettazione tacita di eredità in
quanto manca il secondo presupposto indicato dall'art. 476 c.c. ossia il compimento di
un atto da parte del chiamato che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di
erede. La mancata adesione alla negoziazione assistita può dipendere da molteplici
fattori, tra cui appunto anche la volontà di non accettare l'eredità, ed anzi l'adesione
alla negoziazione avrebbe presumibilmente comportato accettazione tacita.
In ordine alla demolizione di un'autovettura incidentata valgono le considerazioni
svolte dal primo giudice circa l'irrilevanza di un simile atto ai fini che qui interessano.
Con riguardo al possesso dei beni ereditari, l'art. 485 c.c. delinea una fattispecie
complessa a mente della quale occorre che il chiamato sia nel possesso dei beni
ereditari, abbia la consapevolezza di possedere beni facenti parte di un'eredità
devoluta e non rediga l'inventario entro tre mesi.
Nel caso concreto, oltre al dato che la de cuius viveva formalmente in altro luogo, non
pagina 18 di 25 è dato sapere quali beni fossero di proprietà di che poi i genitori e i Persona_4
fratelli abbiano posseduto. Anche a voler ipotizzare la convivenza resta il dato
fondamentale che non è dato sapere quali siano o possano essere i beni ereditari che i
suoi genitori e/o fratelli abbiano posseduto e detenuto con la consapevolezza richiesta
omettendo di redigere l'inventario.
Parte appellante lamenta che il giudice di prime cure non avrebbe ammesso le prove
volte dimostrare atti dispositivi sul conto corrente della de cuius e sul trattamento di
fine rapporto. Tale parte nel processo di primo grado ha articolato nella memoria ex
art. 183 n. 2 comma 6 c.p.c. cinque capitoli di prova: i capitoli 2 e 5 sono stati ammessi
e i testi escussi nulla hanno saputo riferire sia in ordine alla consegna della macchina
sia in ordine all'estinzione di un conto corrente (imprecisato il numero e la banca); il
capitolo 1 ha per oggetto la data di decesso di ed è pacifico;
il Persona_4
capitolo 3 ha per oggetto la circostanza che la defunta lavorasse e che avesse percepito
stipendio e t.f.r. dal 2006 al 2011 presso un bar e poi come commessa in un
supermercato di e trattasi di circostanze assolutamente irrilevanti ai fini che Parte_9
qui interessano. Del pari inammissibili per genericità gli ordini di esibizione ex art. 210
c.p.c. laddove si chiede ai genitori di esibire la documentazione inerente al conto
corrente intestato alla figlia: si tratta di un ordine generico, esplorativo e soprattutto
non vi è alcuna prova che detta documentazione esista e che sia in possesso dei
potenziali destinatari dell'ordine.
Accertato pertanto che , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e non sono eredi di , osserva Controparte_4 Controparte_5 Persona_4
questa Corte che il contraddittorio non era integro difettando la presenza del
responsabile civile, ossia il proprietario del veicolo. …”
pagina 19 di 25 Attesa l'incompletezza del contraddittorio, la sentenza del Tribunale di MA
era dichiarata nulla e le parti venivano rimesse innanzi al giudice di prime cure.
e provvedevano quindi a chiedere al Tribunale di Parte_1 Parte_2
MA la nomina di un curatore speciale dell'eredità giacente di Per_2
ex art. 528 c.c., nominato nella persona dell'avv. Luca Lasagna, e quindi
[...]
a riassumere il processo innanzi al Tribunale in ossequio a quanto disposto dalla sentenza n. 962/2021 di questa Corte.
Il curatore dell'eredità giacente nella sua comparsa del 24.01.2022 rappresentava di aver svolto attività prodromica alla redazione dell'inventario apprendendo che alla data del decesso di , avvenuto il giorno 11.11.2013, la de cuius era Per_2
titolare del rapporto di conto postale n. 1015003260 acceso presso l'ufficio postale di via Virgilio in MA estinto dagli eredi in data 7.06.2014 e che aveva rilasciato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di Controparte_2
notorietà indicando quali eredi legittimi i genitori e i fratelli o sorelle unilaterali.
Alla luce di questa produzione, parte attrice in revocazione assumeva che ricorreva l'ipotesi di cui al n. 1 dell'art. 395 c.p.c. in quanto i chiamati all'eredità di avevano callidamente taciuto l'avvenuta Persona_2
accettazione dell'eredità e/o ex art. 395 n. 3 c.p.c. per via dell'avvenuta scoperta di documento decisivo che non avrebbero potuto produrre nel primo giudizio.
, , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
resistevano, mentre si associava Controparte_5 Controparte_6
alla istanza di revocazione della sentenza n. 962/2021 di questa Corte, ma nel pagina 20 di 25 merito riproponeva le doglianze già svolte nell'originario atto di appello.
Questa Corte, rimessa la causa sul ruolo istruttorio, disponeva che il CP_14
inoltrasse copia autentica della “Dichiarazione sostituiva dell'atto di
[...]
notorietà” firmata da in data 21.05.2014 e che Controparte_2 Controparte_9
indicasse i soggetti che avevano provveduto ad estinguere il conto corrente
[...]
postale n. 1015003260 (incassando il saldo) in essere presso l'Ufficio postale di
MA via Virgilio n. 4 intestato a nata a [...] il Persona_2
2.04.1987 e deceduta a MA in data 11.11.2013
Espletato l'incombente, le parti rassegnavano le loro conclusioni all'udienza del giorno 11.12.2024 e quindi rimessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. previgente per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis va esaminata la domanda di revocazione avanzata da da Parte_1
da , e da , rappresentato Parte_1 Parte_3 Parte_4 Persona_1
dalla madre domanda a cui si è associata Parte_5 [...]
Controparte_6
La domanda di revocazione della sentenza n. 962/2021 di questa Corte emessa in data 2.08.2021 è fondata ex art. 395 n. 3 c.p.c.
Come sopra evidenziato, dopo la sentenza con cui questa Corte aveva ravvisato l'incompletezza del contraddittorio avendo tutti gli eredi di Persona_4
rinunciato all'eredità e per l'effetto aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, veniva nominato il curatore dell'eredità giacente di CP_1
pagina 21 di 25 nella persona dell'avv. Luca Lasagna, il quale, nell'esecuzione del suo Per_2
mandato, rappresentava al Tribunale di MA che , madre Controparte_2
di , in data 21.05.2014 aveva sottoscritto l'atto di notorietà in cui aveva Per_2
indicato gli altri coeredi della figlia e tanto al fine di procedere alla chiusura del conto corrente postale n. 1015003260 acceso presso l'Ufficio Postale di
MA via Virgilio n. 4 intestato alla figlia deceduta portante un saldo attivo di
€ 748,212.
A seguito di richiesta di chiarimenti disposti dalla Corte, l'ufficio postale evidenziava che aveva chiesto la chiusura del predetto conto Controparte_2
postale e l'emissione di un assegno da inoltrare in MA alla via Lombardia
n. 17/a; a sua volta l'ufficio postale emetteva l'assegno di € 732 intestato genericamente agli eredi di che veniva incassato da Persona_4 CP_1
.
[...]
Alla luce di questa documentazione sopravvenuta, che non poteva essere conosciuta dagli attori in revocazione, per fatto imputabile alla controparte,
emerge che i genitori di hanno posto in essere condotte che Persona_4
presuppongono l'assunzione della qualifica di erede. Procedere alla richiesta di chiusura di un conto di spettanza della figlia deceduta per all'incasso del saldo attivo rappresentano condotte che in nodo inequivoco presuppongono la volontà
di accettare l'eredità e che il soggetto agente non avrebbe diritto di fare. se non nella qualità di erede.
A prescindere pertanto dal generico disconoscimento operato da CP_2
pagina 22 di 25 – ma si noti che l'atto di notorietà è stato autenticato da un pubblico CP_2
ufficiale e dunque sarebbe stata necessaria la proposizione di una querela di falso, resta incontestato che la madre di ha chiesto la chiusura Persona_4
del conto corrente postale intestato alla figlia e l'emissione dell'assegno portante il suo saldo attivo e che ne ha curato l'incasso. Controparte_1
La circostanza poi che la dichiarazione sostituiva di notorietà sia stata prodotta in copia dipende dal fatto che, come spiegato dal l'ente si Controparte_14
limita ad autenticare la firma per gli scopi voluti dal richiedente al quale poi consegna il documento in originale che l'interessato deposita preso l'ufficio o ente destinatario della richiesta. Nel caso concreto, è evidente che CP_2
ha consegnato l'originale dell'atto di notorietà all'Ufficio postale che,
[...]
prima di procedere alla chiusura del conto e alla liquidazione dell'attivo, ha preteso di conoscere il nominativo degli eredi della correntista deceduta, come accade anche nella prassi bancaria.
Per , e (fratello e sorelle Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
di ) non esiste la prova del compimento di atti implicanti l'accettazione Per_3
dell'eredità della sorella, sicché, per queste parti, resta ferma la loro carenza di legittimazione passiva, già dichiarata dal primo giudice.
Ne consegue che la sentenza di appello emessa inter partes n. 962/2021 da questa Corte pubblicata in data 2.08.2021 con cui veniva accertato che
, , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
non erano eredi di e quindi dichiarata la Controparte_5 Persona_3
pagina 23 di 25 nullità della sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio vada revocata. Di conseguenza viene caducato anche il capo condannatorio con parte appellante e gli appellanti incidentali erano condannati a rifondere ai menzionati – le spese di lite del grado di appello, liquidate CP_1 CP_2
in complessivi € 18.000 oltre accessori di legge.
Tanto premesso, la Corte deve quindi procedere all'esame dei motivi di gravame. Tuttavia, per poter esaminare i motivi di gravame sia dell'appello principale di che di quello incidentale di Controparte_6 Pt_1
è assolutamente necessario disporre dei documenti di causa del processo di
[...]
primo grado iscritto al N. 5066/2015 R.G. e dei relativi verbali che, nonostante i diversi tentativi di estrazione, da cui il lasso temporale trascorso dall'udienza di precisazione delle conclusioni, non sono visibili nel processo civile telematico.
La causa va pertanto rimessa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione ex art. 398 c.p.c. avanzata da da da , da e da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentato da genitore esercente la potestà genitoriale Persona_1 Parte_5
della sentenza n. 962/2021 del 2.08.2021, così provvede:
[...]
- revoca la sentenza n. 962/2021 emessa inter partes da questa Corte pubblicata in data 2.08.2021;
- dispone la prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
pagina 24 di 25 - riserva al merito ogni decisione in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24.09.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 25 di 25