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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/09/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3664/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3664/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTIANI Parte_1 C.F._1 RENZO e dell'avv. SIBANI GIANLUCA ( ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2 AMENDOLA 2 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. CRISTIANI RENZO
IN PERS. DELLA GENITRICE (C.F. Parte_2 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CRISTIANI RENZO e dell'avv. SIBANI C.F._3 GIANLUCA ( ), elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. C.F._2 CRISTIANI RENZO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CRISTIANI Parte_3 C.F._4 RENZO e dell'avv. SIBANI GIANLUCA ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CRISTIANI RENZO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSO PATRIZIA RITA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in AVVOCATURA REGIONALE-VIA AMENDOLA, 3- Email_1 40128 BOLOGNA presso il difensore avv. GRASSO PATRIZIA RITA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16-10-2024, , in proprio e quale Parte_1 genitore esercente la potestà sul minore , e Parte_2 Parte_2 Pt_3
, tutti nella loro veste di eredi del defunto , convenivano in
[...] Persona_1 giudizio l' dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica in CP_1 funzione di Giudice del Lavoro. Affermavano che aveva lavorato dal 1981 al 1985 come bracciante Persona_1 agricolo, alle dipendenze della ditta Motta e Bosco, occupandosi della conduzione di trattori e dell'irrorazione di prodotti fitosanitari, senza l'utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria. Proseguivano affermando che lo stesso , dal 1989 al 1995, aveva lavorato Persona_1 come autotrasportatore alle dipendenze di varie ditte di Trasporti, quali CO spa, UR OL e GL srl, svolgendo attività di conducente di mezzi pesanti ed addetto al carico e scarico merci, con una grave esposizione ad emissione di motori Diesel. Affermavano ancora che dal 1996 al 2021, aveva lavorato alle Persona_1 dipendenze della , con mansioni di conducente di mezzi pesanti ed addetto CP_2 allo scarico di sostanze nocive, come indicate, con esposizione alle stesse. Proseguivano affermando che in data 05-03-2021, al defunto era stato Persona_1 diagnosticato un adenocarcinoma polmonare, che ne aveva provocato il decesso in data 05-07-2021. Affermavano la sussistenza di nesso di causalità tra la malattia ed il conseguente decesso di , e l'esposizione professionale alle sostanze nocive sopra riportato, con Persona_1 conseguente diritto dei ricorrenti a percepire dall'Istituto convenuto la Rendita ai Superstiti di cui all'art. 85 DPR N°1124/1965 ed il c.d. Assegno Funerario. Precisavano che l' aveva ritenuto non provato il nesso di causalità tra la malattia che CP_1 aveva causato il decesso di e le mansioni svolte, e chiedevano che il Persona_1
Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse l'origine professionale della malattia contratta da , che ne aveva causato Persona_1 il decesso, e condannasse l' convenuto a corrispondere ai ricorrenti la Rendita ai CP_3
Superstiti di cui all'art. 85 DPR N°1124/1965 ed il c.d. Assegno Funerario. Il tutto con interessi legali dalla mora al saldo e con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' affermando l'infondatezza delle domande dei ricorrenti, CP_1 per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare negava la sussistenza di prova storico fattuale dell'esposizione del signor alla denunciata inalazione delle sostanze patogene indicate. Persona_1
Chiedeva pertanto la reiezione delle domande svolte dai ricorrenti, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 24-01-2025, 06-03-2025, 10-03-2025, 19-09-2025. Veniva sentito come teste . Tes_1
Veniva espletata CTU medico legale. pagina 2 di 4 Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta, osserva il Tribunale che dalla testimonianza di Tes_1
è emerso che da circa 15 anni, tutti mezzi pesanti sono dotati di strumenti di sicurezza sugli scarichi di combustione , tali da evitare l'inalazione di sostanze tossiche dal tubo di scappamento, ma che andando indietro nel tempo di più di 15 anni, tali dispositivi non esistevano, e gli scarichi dei motori diesel dei mezzi pesanti, contenevano le sostanze tossiche di cui alla relazione ed alla relazione integrativa del Servizio sanitario CP_4
Nazionale , depositate in atti. Dalla CTU medico legale svolta nel processo, è poi emerso che la malattia definita come
“Adenocarcinoma Polmonare diagnosticata al ricorrente in data 05-007-2021, è con qualificata probabilità di origine professionale, e rientra tra le malattie tabellate ex art. 2 e 131 del Testo Unico Infortuni, attendibilmente correlata alle emissioni di motori diesel. Tale malattia è stata causa prima ed ultima della morte del signor Per_1
”.
[...]
La consulenza tecnica è apparsa immune da vizi logici ed adeguatamente motivata, anche con riferimento alle osservazioni critiche del CTP dell CP_1
Pertanto viene dichiarato che la Patologia denunciata da in data 05-07- Persona_1
2021, che lo ha condotto a morte, è una patologia professionale tabellata. Per l'effetto, viene dichiarato che la coniuge superstite signora ed i Parte_1
IG e hanno diritto di percepire la rendita di cui all'art. 85 Parte_3 Pt_2
Dpr N°1124/1965 ed il c.d. Assegno Funerario, nella misura di legge e l viene CP_1 condannato al pagamento di quanto in oggetto, dal giorno successivo alla morte di
, con interessi legali dalla mora al saldo. Persona_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 7.000,00 per compensi professionali ed Euro 43,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ai Procuratori Antistatari. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che la Patologia denunciata da in data 05-07-2021, che lo ha condotto alla Persona_1 morte, è una patologia professionale tabellata. Dichiara che la coniuge superstite ed i IG e Parte_1 Parte_3
hanno diritto a percepire la rendita di cui all'art. 85 Dpr N°1124/1965 ed il c.d. Pt_2
, nella misura di legge e condanna l' al pagamento di quanto Controparte_5 CP_1
pagina 3 di 4 sopra, dal giorno successivo a quello della morte di , con interessi legali Persona_1 dalla mora al saldo. Condanna l alla rifusione delle spese processuali del giudizio, a favore dei CP_1 ricorrenti, liquidate in Euro 7.000,00 per compensi professionali ed Euro 43,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ai Procuratori Antistatari. Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.
Bologna 22-09-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3664/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISTIANI Parte_1 C.F._1 RENZO e dell'avv. SIBANI GIANLUCA ( ), elettivamente domiciliato in VIA C.F._2 AMENDOLA 2 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. CRISTIANI RENZO
IN PERS. DELLA GENITRICE (C.F. Parte_2 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CRISTIANI RENZO e dell'avv. SIBANI C.F._3 GIANLUCA ( ), elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. C.F._2 CRISTIANI RENZO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CRISTIANI Parte_3 C.F._4 RENZO e dell'avv. SIBANI GIANLUCA ( ) Indirizzo Telematico, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CRISTIANI RENZO
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRASSO PATRIZIA RITA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in AVVOCATURA REGIONALE-VIA AMENDOLA, 3- Email_1 40128 BOLOGNA presso il difensore avv. GRASSO PATRIZIA RITA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16-10-2024, , in proprio e quale Parte_1 genitore esercente la potestà sul minore , e Parte_2 Parte_2 Pt_3
, tutti nella loro veste di eredi del defunto , convenivano in
[...] Persona_1 giudizio l' dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica in CP_1 funzione di Giudice del Lavoro. Affermavano che aveva lavorato dal 1981 al 1985 come bracciante Persona_1 agricolo, alle dipendenze della ditta Motta e Bosco, occupandosi della conduzione di trattori e dell'irrorazione di prodotti fitosanitari, senza l'utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria. Proseguivano affermando che lo stesso , dal 1989 al 1995, aveva lavorato Persona_1 come autotrasportatore alle dipendenze di varie ditte di Trasporti, quali CO spa, UR OL e GL srl, svolgendo attività di conducente di mezzi pesanti ed addetto al carico e scarico merci, con una grave esposizione ad emissione di motori Diesel. Affermavano ancora che dal 1996 al 2021, aveva lavorato alle Persona_1 dipendenze della , con mansioni di conducente di mezzi pesanti ed addetto CP_2 allo scarico di sostanze nocive, come indicate, con esposizione alle stesse. Proseguivano affermando che in data 05-03-2021, al defunto era stato Persona_1 diagnosticato un adenocarcinoma polmonare, che ne aveva provocato il decesso in data 05-07-2021. Affermavano la sussistenza di nesso di causalità tra la malattia ed il conseguente decesso di , e l'esposizione professionale alle sostanze nocive sopra riportato, con Persona_1 conseguente diritto dei ricorrenti a percepire dall'Istituto convenuto la Rendita ai Superstiti di cui all'art. 85 DPR N°1124/1965 ed il c.d. Assegno Funerario. Precisavano che l' aveva ritenuto non provato il nesso di causalità tra la malattia che CP_1 aveva causato il decesso di e le mansioni svolte, e chiedevano che il Persona_1
Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse l'origine professionale della malattia contratta da , che ne aveva causato Persona_1 il decesso, e condannasse l' convenuto a corrispondere ai ricorrenti la Rendita ai CP_3
Superstiti di cui all'art. 85 DPR N°1124/1965 ed il c.d. Assegno Funerario. Il tutto con interessi legali dalla mora al saldo e con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' affermando l'infondatezza delle domande dei ricorrenti, CP_1 per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. In particolare negava la sussistenza di prova storico fattuale dell'esposizione del signor alla denunciata inalazione delle sostanze patogene indicate. Persona_1
Chiedeva pertanto la reiezione delle domande svolte dai ricorrenti, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 24-01-2025, 06-03-2025, 10-03-2025, 19-09-2025. Veniva sentito come teste . Tes_1
Veniva espletata CTU medico legale. pagina 2 di 4 Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta, osserva il Tribunale che dalla testimonianza di Tes_1
è emerso che da circa 15 anni, tutti mezzi pesanti sono dotati di strumenti di sicurezza sugli scarichi di combustione , tali da evitare l'inalazione di sostanze tossiche dal tubo di scappamento, ma che andando indietro nel tempo di più di 15 anni, tali dispositivi non esistevano, e gli scarichi dei motori diesel dei mezzi pesanti, contenevano le sostanze tossiche di cui alla relazione ed alla relazione integrativa del Servizio sanitario CP_4
Nazionale , depositate in atti. Dalla CTU medico legale svolta nel processo, è poi emerso che la malattia definita come
“Adenocarcinoma Polmonare diagnosticata al ricorrente in data 05-007-2021, è con qualificata probabilità di origine professionale, e rientra tra le malattie tabellate ex art. 2 e 131 del Testo Unico Infortuni, attendibilmente correlata alle emissioni di motori diesel. Tale malattia è stata causa prima ed ultima della morte del signor Per_1
”.
[...]
La consulenza tecnica è apparsa immune da vizi logici ed adeguatamente motivata, anche con riferimento alle osservazioni critiche del CTP dell CP_1
Pertanto viene dichiarato che la Patologia denunciata da in data 05-07- Persona_1
2021, che lo ha condotto a morte, è una patologia professionale tabellata. Per l'effetto, viene dichiarato che la coniuge superstite signora ed i Parte_1
IG e hanno diritto di percepire la rendita di cui all'art. 85 Parte_3 Pt_2
Dpr N°1124/1965 ed il c.d. Assegno Funerario, nella misura di legge e l viene CP_1 condannato al pagamento di quanto in oggetto, dal giorno successivo alla morte di
, con interessi legali dalla mora al saldo. Persona_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 7.000,00 per compensi professionali ed Euro 43,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ai Procuratori Antistatari. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che la Patologia denunciata da in data 05-07-2021, che lo ha condotto alla Persona_1 morte, è una patologia professionale tabellata. Dichiara che la coniuge superstite ed i IG e Parte_1 Parte_3
hanno diritto a percepire la rendita di cui all'art. 85 Dpr N°1124/1965 ed il c.d. Pt_2
, nella misura di legge e condanna l' al pagamento di quanto Controparte_5 CP_1
pagina 3 di 4 sopra, dal giorno successivo a quello della morte di , con interessi legali Persona_1 dalla mora al saldo. Condanna l alla rifusione delle spese processuali del giudizio, a favore dei CP_1 ricorrenti, liquidate in Euro 7.000,00 per compensi professionali ed Euro 43,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ai Procuratori Antistatari. Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.
Bologna 22-09-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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