CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 554/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4248/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030567548000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030567548000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030567548000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato ed assistito dall'avvocato Difensore_1, ricorreva nei confronti della IA delle AT (in appresso, per brevità, ADER), chiedendo l'annullamento della intimazione di pagamento n. 29620249030567548000, notificatagli in data 28.08.2024, con la quale era stata chiesta l'esazione della somma di euro 1.039,51 a titolo di omesso versamento di “bolli auto” relativi agli anni 2013,
2014 e 2015.
Puntualizzava che il carico portato dalla impugnata intimazione derivava da tre cartelle di pagamento – non allegate e mai notificate al ricorrente – che si indicano di seguito:
1) n. 29620170029584414000 presuntivamente notificata il 07.11.2017 e relativa a bollo auto per l'anno 2013;
2) n. 29620180001810549000 asseritamente notificata il 06.03.2018 in relazione a bollo auto per l'anno 2014;
3) n. 29620210068506454000 presumibilmente notificata il 17.11.2022 relativamente al bollo auto anno 2015.
Eccepiva, oltre al vizio procedimentale derivato dalla omessa notifica degli atti presupposto, la prescrizione delle pretese fiscali per decorrenza del termine triennale, secondo il contribuente maturatasi ben prima della data di notifica della intimazione per cui è processo (28.04.2004) e, precisamente:
1) il carico fiscale della cartella n. 29620170029584414000 - bollo auto anno 2013 - sarebbe divenuto inesigibile a far data dal 01.01.2017, di guisa che la notifica dell'atto impoesattivo (07.11.2017) era avvenuta a credito prescritto;
in ogni caso, la pretesa fiscale sarebbe divenuta inesigibile, per decorso del relativo termine triennale, in data 01.01.2020;
2) il carico fiscale della cartella n. 29620180001810549000 - bollo auto anno 2014 – sarebbe divenuto inesigibile a far data dal 02.01.2018, sì che l'atto impoesattivo sarebbe intervenuto a credito prescritto;
anche in tale ipotesi, secondo il ricorrente, anche la cartella de qua aveva esaurito il proprio effetto interruttivo in data 31.12.2021, ben prima della notifica dell'intimazione;
3) infine, il carico fiscale della cartella n. 29620210068506454000 - bollo auto anno 2015 - si sarebbe prescritto in data 01.01.2019, con conseguente inutilitas della notifica , in data 17.11.2022, del successivo atto impoesattivo e, di seguito, anche della notifica dell'impugnata intimazione.
Eccepiva, altresì, la illegittimità della intimazione medesima per omessa indicazione della Autorità competente a ricevere il relativo ricorso e contestava l'omessa esplicazione dei criteri utilizzati per il calcolo degli interessi.
Si costituiva l'ADER rilevando, in primo luogo che, come da produzione contestualmente ammannita, il contribuente, pur avendo ricevuto rituale notifica degli atti presupposto alla impugnata intimazione, non li aveva impugnati, in tal modo determinandosi il consolidamento della pretesa fiscale e la conseguente decadenza, per il contribuente, della facoltà di sollevare quelle censure che avrebbe potuto e dovuto formulare all'atto della ricezione delle cartelle suddette.
Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva per i motivi di ricorso relativi a condotte poste in essere dall'Ente impositore.
Contestava l'intervenuta prescrizione della tassa, stante anche l'applicabilità alle vicende in esame della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, attraverso la quale si è disposta la sospensione dei termini di prescrizione dei tributi (cfr. art. 68 DL n. 18/2020 e succ. mod.). Infine, rilevava:
- Che l'atto di intimazione di pagamento era stato redatto su modello ministeriale e che lo stesso richiamava espressamente gli atti presupposto portanti il carico tributario, a sua volta conosciuti dal ricorrente;
- Che gli interessi, regolati ex lege, erano stati determinati in continuum con quanto disposto nei provvedimenti impoesattivi.
In data odierna la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Impugna Ricorrente_1 la intimazione di pagamento n. 29620249030567548000, notificatagli in data 28.08.2024, con la quale era stata chiesta l'esazione del carico fiscale portato dalle tre, sottoindicate cartelle di pagamento:
1) n. 29620170029584414000, presuntivamente notificata il 07.11.2017 e relativa a bollo auto per l'anno
2013;
2) n. 29620180001810549000, asseritamente notificata il 06.03.2018 in relazione a bollo auto per l'anno
2014;
3) n. 29620210068506454000, presumibilmente notificata il 17.11.2022 relativamente al bollo auto anno
2015.
Deduce il nominato ricorrente che detti atti impoesattivi non gli erano mai stati notificati, da tanto derivandone la illegittimità della pretesa fiscale sia per vizio del procedimento impositivo, sia per l'intervenuta prescrizione (triennale) della tassa.
Eccepisce, altresì, il difetto di motivazione del provvedimento impositivo, la omessa indicazione delle modalità di proposizione del ricorso e, in via gradata, la illegittima della pretesa, limitatamente agli interessi, per omessa esplicazione delle modalità di computo degli stessi.
Ora, premesso che, attraverso la proposizione del ricorso per cui è processo risultano sanati i lamentati vizi di “comunicazione”, per quanto consta alla stregua della produzione documentale in atti, tutte e tre le cartelle presupposto della impugnata intimazione sono state regolarmente notificate al Ric._1 mediate PEC - rispettivamente il 07.11.2017, il 06.03.2018 ed il 17.11.2022 – e non sono state impugnate dal contribuente.
Da tanto deriva:
- Il consolidamento del debito fiscale, non più contestabile se non per vizi propri dell'atto susseguente e\o per vizi sopravvenuti alla notifica degli atti impoesattivi (quale la prescrizione maturatasi eventualmente tra notifica dell'atto presupposto – le cartelle di pagamento - e notifica dell'atto susseguente – l'intimazione di pagamento -);
- La decorrente, ex novo, dei termini di prescrizione della pretesa fiscale (nella specie, pari a tre anni),
a partire - indipendentemente da precedenti decadenze che dovevano esser fatte valere mediante impugnazione degli atti impoesattivi - dal momento della notifica di questi ultimi;
- La infondatezza delle eccezioni relative al dedotto vizio procedimentale e\o al difetto di motivazione, dovendo riconoscersi la legittima facoltà per l'Ente impositore\riscossore di far semplice richiamo ad atti conosciuti dal contribuente (a maggior ragione se a questi noti e non impugnati).
Per quel che poi rileva ai fini della decisione che ci occupa, va ricordato che, con la cd. legislazione emergenziale, adottata per far fronte alla pandemia da COVID\19, è stata disposta la “sospensione”, per un totale di due anni, dei termini di prescrizione dei tributi.
Trattandosi, tuttavia, di “sospensione” e non di “interruzione”, l'effetto che ne deriva non è la decorrenza ex novo dei termini di prescrizione, sebbene la momentanea sospensione degli stessi, che andranno a decorrere per il residuo alla scadenza del biennio (salvo l'emanazione, nelle more, di nuovo atto impositivo).
Ebbene, la pretesa fiscale portata dalla cartella n. 29620170029584414000 - notificata al Ric._1 il 07.11.2017 e relativa a bollo auto per l'anno 2013 – avrebbe interrotto i termini di prescrizione della tassa sino al 7.11.20: se non che, tra il 7.11.2017 ed il 07.11.2020 i termini suddetti sono stati “sospesi” per anni due a partire da 8 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia”, e sino all'8 marzo 2022.
Ne consegue che:
- dalla data della notifica al Ricorrente_1 della cartella di pagamento (07.11.2017) alla data di entrata in vigore della disposizione che ha sospeso, per due anni, i termini di prescrizione degli accertamenti fiscali
(08.03.2020) erano già trascorsi due anni e quattro mesi;
- al termine del biennio nel quale la prescrizione era stata sospesa (08.03.2022) residuavano, dunque, ulteriori otto mesi entro i quali l'Ente riscossore, a pena di decadenza dalla potestà impositiva, avrebbe dovuto notificare a controparte ulteriore atto interruttivo (quindi, entro il 08.11.2022);
- pertanto, la notifica della intimazione n. 29620249030567548000 (28.08.2024) – tempestivamente impugnata - è intervenuta quando già la pretesa fiscale non era più utilmente azionabile.
Va, dunque, disposto l'annullamento, pro parte, della suddetta intimazione.
2) la cartella n. 29620180001810549000, sempre relativa a tasse automobilistiche, è stata notificata al
Ric._1 il 06.03.2018 e da questi non è stata impugnata, di guisa che il termine triennale per la riscossione della tassa e\o per l'utile notifica di nuovo atto interruttivo andava a scadere il 06.03.2021; tuttavia, come già sopra osservato, i termini di prescrizione sono stati sospesi per due anni a partire dall'8 marzo 2020 e, quindi, sino all'8 marzo 2022; calcolando, dunque, che dallo 06.03.2028 all'8 marzo 2020 erano già trascorsi due anni e due giorni, all'8 marzo 2022 – cioè alla ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione della tassa - residuavano all'Agente della riscossione ulteriori 11 mesi e 28 giorni per emettere validamente nuovo atto interruttivo (che, pertanto, andava emesso entro il 08.03.2023).
Anche in questo caso, dunque, l'intimazione di pagamento impugnata, siccome notificata il 28.08.24, non
è idonea ad impedire la prescrizione della pretesa fiscale.
3) A diverse conclusioni si deve pervenire per il carico fiscale portato dalla cartella n.
29620210068506454000, anch'essa relativa all'omesso pagamento di tasse automobilistiche.
Invero, è rimasto documentalmente dimostrato che Ricorrente_1, pur avendo ricevuto rituale notifica del predetto atto impoesattivo in data 17.11.2022, non ha proposto impugnazione.
Ebbene, il descritto comportamento del contribuente ha determinato, da un lato, il consolidamento del debito fiscale (sicchè restano irrilevanti eventuali vizi del procedimento impositivo\riscossivo maturati prima di tale data, inclusa la ipotetica prescrizione della tassa); e, dall'altro, ha determinato la interruzione della prescrizione per un ulteriore triennio e, quindi, al 17.11.2025, data nuovamente ed efficacemente interrotta medio tempore dall'intimazione per cui è processo, notificata al Ricorrente_1 il 28.08.2024.
Sul punto, pertanto, il ricorso va rigettato, precisandosi ulteriormente che gli interessi applicati sono quelli determinati ex lege e, in particolare, costituiscono la “prosecuzione” del medesimo regime accessorio e sanzionatorio adottato nella sottesa cartella, costituente atto presupposto non impugnato neppure sotto detto profilo.
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite ed alla peculiarità delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva ed annulla pro parte l'atto impugnato. Spese compensate. Così deciso in Palermo il 16.01.2026. Il giudice monocratico Francesco Paolo Pitarresi
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4248/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030567548000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030567548000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249030567548000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato ed assistito dall'avvocato Difensore_1, ricorreva nei confronti della IA delle AT (in appresso, per brevità, ADER), chiedendo l'annullamento della intimazione di pagamento n. 29620249030567548000, notificatagli in data 28.08.2024, con la quale era stata chiesta l'esazione della somma di euro 1.039,51 a titolo di omesso versamento di “bolli auto” relativi agli anni 2013,
2014 e 2015.
Puntualizzava che il carico portato dalla impugnata intimazione derivava da tre cartelle di pagamento – non allegate e mai notificate al ricorrente – che si indicano di seguito:
1) n. 29620170029584414000 presuntivamente notificata il 07.11.2017 e relativa a bollo auto per l'anno 2013;
2) n. 29620180001810549000 asseritamente notificata il 06.03.2018 in relazione a bollo auto per l'anno 2014;
3) n. 29620210068506454000 presumibilmente notificata il 17.11.2022 relativamente al bollo auto anno 2015.
Eccepiva, oltre al vizio procedimentale derivato dalla omessa notifica degli atti presupposto, la prescrizione delle pretese fiscali per decorrenza del termine triennale, secondo il contribuente maturatasi ben prima della data di notifica della intimazione per cui è processo (28.04.2004) e, precisamente:
1) il carico fiscale della cartella n. 29620170029584414000 - bollo auto anno 2013 - sarebbe divenuto inesigibile a far data dal 01.01.2017, di guisa che la notifica dell'atto impoesattivo (07.11.2017) era avvenuta a credito prescritto;
in ogni caso, la pretesa fiscale sarebbe divenuta inesigibile, per decorso del relativo termine triennale, in data 01.01.2020;
2) il carico fiscale della cartella n. 29620180001810549000 - bollo auto anno 2014 – sarebbe divenuto inesigibile a far data dal 02.01.2018, sì che l'atto impoesattivo sarebbe intervenuto a credito prescritto;
anche in tale ipotesi, secondo il ricorrente, anche la cartella de qua aveva esaurito il proprio effetto interruttivo in data 31.12.2021, ben prima della notifica dell'intimazione;
3) infine, il carico fiscale della cartella n. 29620210068506454000 - bollo auto anno 2015 - si sarebbe prescritto in data 01.01.2019, con conseguente inutilitas della notifica , in data 17.11.2022, del successivo atto impoesattivo e, di seguito, anche della notifica dell'impugnata intimazione.
Eccepiva, altresì, la illegittimità della intimazione medesima per omessa indicazione della Autorità competente a ricevere il relativo ricorso e contestava l'omessa esplicazione dei criteri utilizzati per il calcolo degli interessi.
Si costituiva l'ADER rilevando, in primo luogo che, come da produzione contestualmente ammannita, il contribuente, pur avendo ricevuto rituale notifica degli atti presupposto alla impugnata intimazione, non li aveva impugnati, in tal modo determinandosi il consolidamento della pretesa fiscale e la conseguente decadenza, per il contribuente, della facoltà di sollevare quelle censure che avrebbe potuto e dovuto formulare all'atto della ricezione delle cartelle suddette.
Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva per i motivi di ricorso relativi a condotte poste in essere dall'Ente impositore.
Contestava l'intervenuta prescrizione della tassa, stante anche l'applicabilità alle vicende in esame della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, attraverso la quale si è disposta la sospensione dei termini di prescrizione dei tributi (cfr. art. 68 DL n. 18/2020 e succ. mod.). Infine, rilevava:
- Che l'atto di intimazione di pagamento era stato redatto su modello ministeriale e che lo stesso richiamava espressamente gli atti presupposto portanti il carico tributario, a sua volta conosciuti dal ricorrente;
- Che gli interessi, regolati ex lege, erano stati determinati in continuum con quanto disposto nei provvedimenti impoesattivi.
In data odierna la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Impugna Ricorrente_1 la intimazione di pagamento n. 29620249030567548000, notificatagli in data 28.08.2024, con la quale era stata chiesta l'esazione del carico fiscale portato dalle tre, sottoindicate cartelle di pagamento:
1) n. 29620170029584414000, presuntivamente notificata il 07.11.2017 e relativa a bollo auto per l'anno
2013;
2) n. 29620180001810549000, asseritamente notificata il 06.03.2018 in relazione a bollo auto per l'anno
2014;
3) n. 29620210068506454000, presumibilmente notificata il 17.11.2022 relativamente al bollo auto anno
2015.
Deduce il nominato ricorrente che detti atti impoesattivi non gli erano mai stati notificati, da tanto derivandone la illegittimità della pretesa fiscale sia per vizio del procedimento impositivo, sia per l'intervenuta prescrizione (triennale) della tassa.
Eccepisce, altresì, il difetto di motivazione del provvedimento impositivo, la omessa indicazione delle modalità di proposizione del ricorso e, in via gradata, la illegittima della pretesa, limitatamente agli interessi, per omessa esplicazione delle modalità di computo degli stessi.
Ora, premesso che, attraverso la proposizione del ricorso per cui è processo risultano sanati i lamentati vizi di “comunicazione”, per quanto consta alla stregua della produzione documentale in atti, tutte e tre le cartelle presupposto della impugnata intimazione sono state regolarmente notificate al Ric._1 mediate PEC - rispettivamente il 07.11.2017, il 06.03.2018 ed il 17.11.2022 – e non sono state impugnate dal contribuente.
Da tanto deriva:
- Il consolidamento del debito fiscale, non più contestabile se non per vizi propri dell'atto susseguente e\o per vizi sopravvenuti alla notifica degli atti impoesattivi (quale la prescrizione maturatasi eventualmente tra notifica dell'atto presupposto – le cartelle di pagamento - e notifica dell'atto susseguente – l'intimazione di pagamento -);
- La decorrente, ex novo, dei termini di prescrizione della pretesa fiscale (nella specie, pari a tre anni),
a partire - indipendentemente da precedenti decadenze che dovevano esser fatte valere mediante impugnazione degli atti impoesattivi - dal momento della notifica di questi ultimi;
- La infondatezza delle eccezioni relative al dedotto vizio procedimentale e\o al difetto di motivazione, dovendo riconoscersi la legittima facoltà per l'Ente impositore\riscossore di far semplice richiamo ad atti conosciuti dal contribuente (a maggior ragione se a questi noti e non impugnati).
Per quel che poi rileva ai fini della decisione che ci occupa, va ricordato che, con la cd. legislazione emergenziale, adottata per far fronte alla pandemia da COVID\19, è stata disposta la “sospensione”, per un totale di due anni, dei termini di prescrizione dei tributi.
Trattandosi, tuttavia, di “sospensione” e non di “interruzione”, l'effetto che ne deriva non è la decorrenza ex novo dei termini di prescrizione, sebbene la momentanea sospensione degli stessi, che andranno a decorrere per il residuo alla scadenza del biennio (salvo l'emanazione, nelle more, di nuovo atto impositivo).
Ebbene, la pretesa fiscale portata dalla cartella n. 29620170029584414000 - notificata al Ric._1 il 07.11.2017 e relativa a bollo auto per l'anno 2013 – avrebbe interrotto i termini di prescrizione della tassa sino al 7.11.20: se non che, tra il 7.11.2017 ed il 07.11.2020 i termini suddetti sono stati “sospesi” per anni due a partire da 8 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia”, e sino all'8 marzo 2022.
Ne consegue che:
- dalla data della notifica al Ricorrente_1 della cartella di pagamento (07.11.2017) alla data di entrata in vigore della disposizione che ha sospeso, per due anni, i termini di prescrizione degli accertamenti fiscali
(08.03.2020) erano già trascorsi due anni e quattro mesi;
- al termine del biennio nel quale la prescrizione era stata sospesa (08.03.2022) residuavano, dunque, ulteriori otto mesi entro i quali l'Ente riscossore, a pena di decadenza dalla potestà impositiva, avrebbe dovuto notificare a controparte ulteriore atto interruttivo (quindi, entro il 08.11.2022);
- pertanto, la notifica della intimazione n. 29620249030567548000 (28.08.2024) – tempestivamente impugnata - è intervenuta quando già la pretesa fiscale non era più utilmente azionabile.
Va, dunque, disposto l'annullamento, pro parte, della suddetta intimazione.
2) la cartella n. 29620180001810549000, sempre relativa a tasse automobilistiche, è stata notificata al
Ric._1 il 06.03.2018 e da questi non è stata impugnata, di guisa che il termine triennale per la riscossione della tassa e\o per l'utile notifica di nuovo atto interruttivo andava a scadere il 06.03.2021; tuttavia, come già sopra osservato, i termini di prescrizione sono stati sospesi per due anni a partire dall'8 marzo 2020 e, quindi, sino all'8 marzo 2022; calcolando, dunque, che dallo 06.03.2028 all'8 marzo 2020 erano già trascorsi due anni e due giorni, all'8 marzo 2022 – cioè alla ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione della tassa - residuavano all'Agente della riscossione ulteriori 11 mesi e 28 giorni per emettere validamente nuovo atto interruttivo (che, pertanto, andava emesso entro il 08.03.2023).
Anche in questo caso, dunque, l'intimazione di pagamento impugnata, siccome notificata il 28.08.24, non
è idonea ad impedire la prescrizione della pretesa fiscale.
3) A diverse conclusioni si deve pervenire per il carico fiscale portato dalla cartella n.
29620210068506454000, anch'essa relativa all'omesso pagamento di tasse automobilistiche.
Invero, è rimasto documentalmente dimostrato che Ricorrente_1, pur avendo ricevuto rituale notifica del predetto atto impoesattivo in data 17.11.2022, non ha proposto impugnazione.
Ebbene, il descritto comportamento del contribuente ha determinato, da un lato, il consolidamento del debito fiscale (sicchè restano irrilevanti eventuali vizi del procedimento impositivo\riscossivo maturati prima di tale data, inclusa la ipotetica prescrizione della tassa); e, dall'altro, ha determinato la interruzione della prescrizione per un ulteriore triennio e, quindi, al 17.11.2025, data nuovamente ed efficacemente interrotta medio tempore dall'intimazione per cui è processo, notificata al Ricorrente_1 il 28.08.2024.
Sul punto, pertanto, il ricorso va rigettato, precisandosi ulteriormente che gli interessi applicati sono quelli determinati ex lege e, in particolare, costituiscono la “prosecuzione” del medesimo regime accessorio e sanzionatorio adottato nella sottesa cartella, costituente atto presupposto non impugnato neppure sotto detto profilo.
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite ed alla peculiarità delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva ed annulla pro parte l'atto impugnato. Spese compensate. Così deciso in Palermo il 16.01.2026. Il giudice monocratico Francesco Paolo Pitarresi