Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2272/2019, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
IN UO ([...]), rapp.tato e difeso dall'avv.
Francesco Senese ([...]), come da procura in calce all'atto di appello, con il quale elett.te dom.lia in Ischia alla via Michele Mazzella n° 60.
APPELLANTE
E
TA AR AZ ([...]), rapp.tata e difesa dall'avv.
Elena AR Nonno ([...]) e dall'avv. Salvatore Serpico
([...]), come da procura a margine della comparsa di costituzione in appello, con i quali elett.te dom.lia in Forio (NA), alla via Casa
Patalano n. 5.
APPELLATA
E
UO EM ([...]), rapp.tata e difesa dagli avv.ti
AR Pisaniello ([...]) ed Elisa Pepe ([...]),
Pag. 1 a 11
Amato di Montecassino n. 7.
APPELLATA
E
UO AR
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni
Per l'appellante: 1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei convenuti signori NO NC, IL e AR.
2) In caso contrario: rinnovare l'intera istruttoria con l'assunzione dei mezzi di prova richiesti innanzi al G.M. e non ammessi, con la necessaria integrazione della
C.T.U. per i motivi esposti.
3) rigettare integralmente la domanda avanzata dagli appellati poiché infondata in fatto e diritto e, comunque, sfornita di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto.
4) Porre le spese della C.T.U. a carico della parte appellata.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per l'appellata LD AR GR: Rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal sig. NO NC, confermando integralmente la sentenza n. 109/2018, resa dal Tribunale civile di
Napoli, sez. distaccata di Ischia e depositata in data 14.12.2018, oggetto di gravame;
- Rigettare la richiesta di parte appellante di rinnovazione della intera istruttoria
e rigettare la richiesta di rinnovazione e/o integrazione della C.T.U.;
- Con vittoria di spese, compensi del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa, con attribuzione ai sottoscritti difensori antistatari.
Pag. 2 a 11 Per l'appellata NO IL: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione della convenuta per i motivi dedotti in atto di citazione dall'appellante NO NC;
Voglia altresì l'adita Corte, nell'ipotesi di conferma della sentenza impugnata, ritenere la comparente non responsabile dei danni arrecati alla sig.ra LD
AR GR per i motivi dedotti innanzi e per la dichiarata disponibilità a conciliare la lite.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CAP come per legge con attribuzione al procuratore per anticipo fattone.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. AR GR LD convenne in giudizio i germani NC NO,
IL NO e AR NO, proprietari dell'immobile confinante al suo, chiedendo, previo accertamento della loro responsabilità per i danni da infiltrazioni d'acqua subiti dal proprio immobile, la loro condanna all'esecuzione delle opere necessarie per il ripristino e messa in sicurezza, anche dal pericolo di crollo, del proprio fabbricato, nonché all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione definitiva dei problemi infiltrativi lamentati, oltre al risarcimento del danno, costituito dagli esborsi già sostenuti per la messa in sicurezza dell'immobile, nonché dal suo deprezzamento e dalla sospensione dell'attività commerciale di pizzeria, cui l'immobile era adibito, resasi necessaria a causa delle infiltrazioni.
1.2. Costituitosi, NC NO, alla prima udienza del 04.02.2015, contestò i fatti e disconobbe i documenti prodotti dall'attrice, impugnò l'atto di citazione, evidenziando la strumentalità, infondatezza e temerarietà delle affermazioni in esso contenute, ed eccepì la propria carenza di legittimazione passiva, in ordine ai lavori relativi al lucernaio (da lui ritenuto causa delle infiltrazioni), evincibile dall'atto di divisione per Notar Albore del 1984, depositato in atti.
Pag. 3 a 11
1.3. NO AR e NO IL, ritualmente citate, rimasero contumaci.
1.4. Il Tribunale, disattesa l'istanza di interrogatorio formale dell'attrice, ammise C.T.U. ed, all'esito, decise la causa all'udienza del 14.12.2018 con motivazione contestuale, ex art. 281 sexies c.p.c.
In sintesi, il Tribunale ritenne: che l'obbligo di manutenzione del lucernaio (al quale NC NO aveva attribuito la causa delle infiltrazioni) gravasse sui convenuti, non essendosi tale obbligo traferito in capo ad essa AR GR
LD, in seguito all'acquisto per donazione del proprio cespite;
che la causa delle infiltrazioni era da imputare non al lucernaio, ma alle pessime condizioni in cui versava l'immobile dei convenuti, come aveva accertato la CTU e la precedente ATP. Pertanto dichiarò che i convenuti erano responsabili dell'evento dannoso e li condannò, in solido, “alla esecuzione degli interventi necessari per la totale inibizione ed eliminazione delle lamentate infiltrazioni
d'acqua ed umidità, quali individuate dal CTU nella ATP”; nonché “al risarcimento dei danni patiti dagli attori, qui quantificati, in coerenza alla CTU, in euro 8.574,00 oltre iva (quest'ultima voce se, e nei limiti, del documentato assolvimento di tale imposta), oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo” .
§.
2. La sentenza n. 109/2018 del Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Ischia, pubblicata il 14.12.2018, è stata impugnata da NO NC.
2.1. L'appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata, lamentando che il primo giudice aveva omesso la narrazione e descrizione dei fatti di causa;
aveva omesso ogni riferimento alla documentazione prodotta, alle richieste delle parti, ai chiarimenti richiesti al CTU ed alla documentazione notarile prodotta (che l'appellante ritiene dirimente) e non aveva indicato le norme di diritto applicate.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta un vizio di ultrapetizione, in quanto ritiene che il tribunale aveva pronunciato una Pag. 4 a 11 condanna al risarcimento dei danni per lavori edili, precedentemente eseguiti dalla TA, per porre rimedio alle infiltrazioni, in assenza di domanda e di prova, in quanto l'attrice aveva domandato solo il danno da deprezzamento del proprio immobile o della sospensione dell'attività di pizzeria ed, in ogni caso, non aveva dato la prova degli esborsi sostenuti.
2.3. L'appellante lamenta poi l'omessa pronuncia in ordine alle contestazioni da lui mosse alla CTU, per non avere il perito d'ufficio individuato da quale punto dell'immobile di proprietà dei convenuti provenissero le infiltrazioni. Inoltre il
CTU non aveva esaminato le ipotesi delle possibili cause alternative delle infiltrazioni, indicate dal proprio CTP, né aveva dato risposta alle eccezioni di difetto di legittimazione passiva sollevato dai convenuti, in relazione alla proprietà del lucernaio, da cui provenivano le infiltrazioni.
2.4. Infine, l'appellante lamenta l'erronea condanna al risarcimento, in mancanza di prova, da parte di AR GR LD, di avere eseguito lavori di ripristino, attesa l'inidoneità a tal fine delle fatture prodotte, in mancanza di prova dell'effettivo pagamento.
2.5. Costituitasi, AR GR LD ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e nel merito ne ha chiesto il rigetto.
Sostiene che l'immobile di cui era proprietaria era oggetto di infiltrazioni sin dal 2006, quando le era stato donato, e che tali infiltrazioni si erano aggravate nel corso degli anni, come avevano più volte segnalato i conduttori dell'immobile, che gestivano la pizzeria, a causa delle pessime condizioni in cui versava l'immobile dei germani NO, come accertato sin dal 2012, nell'ambito di altro procedimento per ATP (R.G. 33082/2012) e senza che mai i germani NO avessero messo in atto un intervento risolutorio.
2.6. Si è costituita anche NO IL, deducendo di essere rimasta contumace per la convinzione che il fratello NC, che da sempre si era occupato dell'immobile di cui erano comproprietari con la sorella AR, avesse
Pag. 5 a 11 transatto la lite;
che era sua volontà definire bonariamente la vicenda, avendo proposto vari accordi transattivi sempre rifiutati.
2.7. NO AR, benché ritualmente citata, è rimasta contumace.
2.8. Con nota del 07.11.2019, l'appellante ha depositato atto di querela di falso avverso la fattura n. 3 del 12.02.2007, emessa dalla SI Costruzioni Srl
e prodotta da AR GR TA a riprova del pagamento dei lavori eseguiti presso il proprio immobile.
§.
3. La Corte, all'udienza del 16.01.2025, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (30+20).
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
3.1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata.
L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con sufficiente chiarezza le specifiche critiche mosse al provvedimento impugnato;
risultano, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
Un. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018, Cass. n.27391/2018, Cass. Sez. Un. n.
12587/2018), ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere quale sia il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che «il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione
(senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non Pag. 6 a 11 equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (cfr. Cass. n. 7675/2019). Non è necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr Cass. n.
24262/2020).
3.2. Sempre in via preliminare, con riguardo alla querela di falso, proposta da
NC NO, mediante deposito di nota telematica in data 07.11.2019, va anzitutto rilevato l'irritualità della modalità di proposizione della stessa, non essendo stata formulata con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza, tenutasi il successivo 10.01.2020. In ogni caso poiché per le ragioni che si diranno, il documento querelato non è rilevante ai fini della decisione, la proposizione della querela di falso non può essere autorizzata (cfr. art. 222
c.p.c.).
3.3. Ciò premesso, nel merito, quanto alla censura di nullità della sentenza di primo grado, va osservato che la stessa effettivamente si presenta manchevole della descrizione in fatto della vicenda, nonché della ricostruzione giuridica;
difatti, anche graficamente, sembra manchevole di alcune pagine. Tale lacuna tuttavia, ad avviso della Corte, non è idonea a determinare la nullità della sentenza. L'assenza della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, infatti, come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte
“configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione” (cfr. Cass.
29721/2019).
Nel caso in esame, dalla lettura della decisione, si evince chiaramente che il primo giudice ha escluso che il lucernaio fosse la causa delle infiltrazioni e, conseguentemente, ha ritenuto irrilevante l'indagine sulla proprietà dello stesso e dei conseguenti obblighi di manutenzione, sebbene abbia incidentalmente affermato che non poteva ritenersi che detti obblighi Pag. 7 a 11 gravassero su AR GR LD. Il Tribunale ha infatti ritenuto che la causa delle infiltrazioni, sulla scorta delle risultanze della CTU, fosse da attribuirsi alle pessime condizioni di manutenzione del fabbricato di proprietà dei germani
NO e, pertanto, li ha condannati al ristoro dei danni, evidentemente ravvisando in capo ad essi una responsabilità extracontrattuale.
In ogni caso, anche se lacunosa sul punto, la decisione impugnata può essere integrata dal giudice dell'appello, con l'indicazione delle norme violate.
Il titolo della responsabilità degli autori dell'evento dannoso va individuato, infatti, nell'art. 2051 c.c., quali danni cagionati dall'immobile di proprietà dei germani NO, di cui essi avevano, in quanto proprietari, la custodia, come indicato unanimemente dalla giurisprudenza di legittimità, in ipotesi similari.
Il percorso argomentativo utilizzato dal primo giudice è dunque ben individuabile nei punti salienti e consente agevolmente di essere compreso ai fini dell'impugnazione, tanto che l'appellante NO NC è stato in grado di censurare adeguatamente e compiutamente la decisione. Pertanto, non può essere pronunciata la nullità della sentenza impugnata.
3.2. Insussistente è il denunciato vizio di ultrapetizione con riguardo all'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni per la riparazione dei danni conseguenti alle infiltrazioni. AR GR LD, infatti, oltre al danno per il deprezzamento del proprio immobile, nell'atto introduttivo del giudizio, aveva chiesto anche che i convenuti fossero condannati, in solido, al pagamento delle spese già sostenute da essa attrice, per la messa in sicurezza del proprio immobile (cfr. punto 3 delle conclusioni dell'atto di citazione).
Sicché correttamente il primo giudice ha accolto tale domanda, condannando i convenuti alle spese per il ripristino dell'immobile.
3.3. Quanto alla censura di omessa pronuncia in merito alle osservazioni, sollevate dal CTP di parte appellante alla CTU, formulata con il secondo motivo di gravame, va premesso quanto segue.
Pag. 8 a 11 L'ATP aveva accertato che l'immobile di proprietà dei germani NO era
“un fabbricato in pessime condizioni di manutenzione e con seri problemi di dissesto statico, ed un così ampio numero di anomalie da rendere difficile individuare una unica causa delle infiltrazioni lamentate dal ricorrente”, tanto che il consulente lo definisce un rudere. Il perito nel rispondere al quesito relativo alla causa delle infiltrazioni nella proprietà dell'attrice ha affermato che “Non è stato possibile stabilire se vi sia o meno un' impermeabilizzazione nella superficie oggi scoperta per il crollo del tetto in quanto quasi completamente coperta da macerie. Soltanto la prima zona in cui smonta la scala, anteriormente al varco di accesso dell'ambiente “coperto”, pare rivestita da una sorta di guaina. E' bene ricordare che i solai sono crollati e precipitati al piano terra, determinando un accumulo di macerie che costituisce un habitat ideale per la proliferazione di ratti, insetti ed altri animali ……. Verificando la corrispondenza verticale tra le zone nel locale deteriorate dalle infiltrazioni e i presumibili ponti di origine al piano primo, la zona incriminata è proprio l'ultima menzionata, ovvero la zona scoperta che precede l'unico ambiente coperto al primo piano.”
Quindi il perito conclude affermando che le cause delle infiltrazioni “Sono ascrivibili alle pessime condizioni del fabbricato di proprietà dei convenuti soprattutto per la mancanza quasi totale di copertura degli ambienti, per assenza di impermeabilizzazione adeguata delle superfici esposte agli agenti atmosferici
e per la totale mancanza di regimazione delle acque ricadenti sul fabbricato” aggiungendo che “L'intervento per eliminare le cause non può privilegiare un aspetto (ad esempio la impermeabilizzazione) rispetto ad un altro (la posa in opera di copertura e regimazione delle acque piovane) ma deve comprendere una serie di opere tutte fondamentali e tra loro complementari e consequenziali.”
Il CTU nominato in primo grado ha recepito in toto l'esito dell'ATP, quanto all'individuazione delle cause delle infiltrazioni, e sulla base del computo metrico redatto dal consulente nominato nel procedimento di ATP, tenuto Pag. 9 a 11 conto delle osservazioni mosse dal CTP del convenuto NC NO, ha stimato il valore dei danni patiti da AR GR TA in complessivi €
8.574,00.
Dunque, diversamente da quanto lamentato dall'appellante, il CTU non ha affatto tenuto presente la fattura prodotta, al fine di quantificare i danni patiti da AR GR TA, ma ha considerato il computo metrico stilato dal perito in sede di procedimento per ATP del 23.10.2013, in relazione alle lavorazioni che si rendevano necessarie, per l'eliminazione dei danni da infiltrazione che egli aveva riscontrato e descritto nel proprio elaborato peritale.
Da ciò discende l'irrilevanza della fattura oggetto di querela di falso ai fini della decisione.
3.4. Quanto alla lamentata necessità di prova del pagamento dei lavori di ripristino, si osserva, al contrario, che questa non è necessaria, atteso che per ottenere il ristoro dei danni, che siano stati accertati e quantificati, non è necessario che questi siano stati anche previamente eliminati ed il relativo importo sia stato anche saldato dal danneggiato. Piuttosto il ristoro del danno
è proprio finalizzato a consentire al danneggiato di dotarsi dei mezzi necessari per poi provvedere alla eliminazione dei danni patiti. Ciò in quanto i danni sono in generale risarcibili, se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo o nella fattura per le riparazioni (cfr. Cass. 17760/24 in tema di sinistro stradale).
§.
4. In definitiva l'appello va rigettato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sulla base delle tabelle dm 147/2022, nei valori tra i minimi e medi, in ragione del valore della controversia, vanno liquidate in favore della sola
TA AR GR, non essendo stata svolta nessuna domanda nei confronti di NO IL e poste a carico dell'appellante soccombente, dandosi atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per Pag. 10 a 11 il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da NO NC avverso la sentenza n. 109/2018 del Tribunale di Napoli, sez. distaccata di Ischia, pubblicata il 14.12.2018, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna NC NO al pagamento, in favore di TA AR
GR, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione ai procuratori antistatari.
3. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 12.03.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
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