Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 20 e 17 degli accordi stessi.
Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 20 e 17 degli accordi stessi.