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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 1° luglio 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2990 Registro Generale Lavoro dell'anno 2021
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella De Camelis, Parte_1
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATA INCINDETALE
E
, in persona del Sindaco e legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi, APPELLATA PRINCIPALE – APPELLANTE INCINDETALE
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 3169/2021 dell'1.4.2021
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 10.1.2019, la docente ha convenuto in giudizio Parte_1 al fine di sentir “Accertare e dichiarare che persiste il diritto della ricorrente, quale CP_1 insegnante di religione cattolica nelle scuole pubbliche paritarie dell'infanzia di in CP_1 applicazione dell'articolo 309 del D. lgvo 297/1994, al conferimento di incarico annuale di dodici mesi automaticamente rinnovabile nella permanenza dei requisiti prescritti per l'insegnamento.
Disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1339 codice civile, l'automatica sostituzione, nell'ultimo contratto a tempo determinato sottoscritto inter partes in data 24.11.2015, della clausola relativa al termine iniziale e finale di durata del contratto annuale con la clausola relativa al termine di 12 mesi e del rinnovo automatico nella permanenza dei requisiti prescritti per l'insegnamento di cui all'articolo 309 del D. lgvo 297/1994.
Condannare in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, a CP_1 titolo di risarcimento danni, delle differenze retributive, contributive e di TFR tra quanto percepito dalla ricorrente per i mesi che ha lavorato dall'anno scolastico 2001 ad oggi e quanto la medesima avrebbe percepito se le avesse conferito, per ogni anno nel quale ha insegnato, CP_1 incarichi di dodici mesi automaticamente rinnovati, e quindi all'importo, come risulta dal conteggio allegato, di € 51.687,46 o altro importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre interessi e retribuzioni maturate fino al soddisfo.
Condannare in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle CP_1 ulteriori differenze retributive, contributive tra quanto percepito dalla ricorrente per i mesi che ha lavorato dall'anno scolastico 2001 ad oggi e quanto la medesima avrebbe percepito se fosse stata dipendente di ruolo a tempo indeterminato e quindi all'importo, come risulta dai conteggi allegati, di € 10.843,86 o altro importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre interessi fino al soddisfo.
Condannare al risarcimento dei danni indicati nel IV motivo del presente CP_1 ricorso da liquidare in via equitativa nella misura ritenuta di giustizia.
Condannare a riconoscere ad ogni effetto di legge, di contratto collettivo ed CP_1 aziendale l'anzianità di servizio della ricorrente a decorrere dal 2001 stanti i ripetuti contratti annuali a tempo determinato succedutisi da tale data senza sostanziale soluzione di continuità”, con vittoria di spese di lite.
A tal fine, ha dedotto di aver sottoscritto plurimi contratti a tempo determinato per lo svolgimento di attività di docente di religione ininterrottamente dall'a.s. 2001/2002 all'a.s.
2016/2017; che, tuttavia, tutti tali contratti sarebbero stati stipulati da per periodi CP_1 inferiori ai 12 mesi, senza rinnovo automatico, contrariamente a quanto previsto dalla normativa applicabile;
che, pertanto, tale modus operandi della parte datoriale le avrebbe impedito di partecipare alle selezioni interne bandite da nonché di maturare l'anzianità di servizio CP_1 corrispondente agli anni di lavoro espletati e di percepire il dovuto trattamento economico sia per i periodi non lavorati che per i periodi lavorati. si è costituita chiedendo il rigetto parziale del ricorso, con riconoscimento in CP_1 favore della ricorrente di una somma inferiore a quella richiesta, eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti.
Nel corso del giudizio, all'esito di plurimi rinvii, con note di trattazione scritta CP_1 depositate il 19.3.2021, ha eccepito, con riguardo all'aliunde perceptum, che la ricorrente aveva ricevuto negli anni in questione la somma complessiva di € 21.907,41 a titolo di indennità di disoccupazione, da detrarsi dal quantum dovutole a titolo di risarcimento, pena un'inammissibile locupletazione.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma, accogliendo l'avversa eccezione di aliunde perceptum e solo in parte il ricorso, ha “dichiara[to] il diritto di parte ricorrente alla durata annuale dell'incarico a termine avente ad oggetto l'insegnamento della religione cattolica e per l'effetto [ha] condanna[to] parte resistente al versamento di € 15.009,37 a titolo di risarcimento dei danni ed €
7.097,38 a titolo di differenze retributive, oltre accessori come per legge, ed al riconoscimento di un'anzianità di servizio pari a 15 anni scolastici”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendone la riforma sotto il profilo Pt_1 del quantum debeatur per ingiusta detrazione dell'aliunde perceptum dalle somme riconosciutele a titolo di risarcimento danni ed insistendo per il riconoscimento dell'anzianità di servizio, domanda su cui il giudice di prime cure avrebbe omesso ogni pronuncia. si è costituita spiegando appello incidentale al fine di sentir dichiarare la nullità CP_1 della sentenza impugnata per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , stante CP_2 la domanda in primo grado spiegata dalla ricorrente per la corresponsione anche di differenze contributive. Ha inoltre insistito sulla correttezza della detrazione della NASPI quale aliunde perceptum, producendo altresì a riprova dell'assunto attestazione dell'Agenzia delle Entrate del
19.3.2021, e ha rilevato che il Tribunale non sarebbe incorso in vizio di omessa pronuncia, avendo invece statuito anche sulla domanda di riconoscimento dell'anzianità di servizio.
All'udienza del 1° luglio 2025, la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura del dispositivo.
2. Ebbene, in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale, giacché
– pur depositato tempestivamente – non risulta essere stato notificato alla controparte, in violazione di quanto disposto dall'art. 436, co. 3 c.p.c.
Non ritiene il Collegio in ogni caso che, nella fattispecie, sia necessaria alcuna integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_2
Ed invero, deve rilevarsi che il Tribunale ha condannato “al versamento di € CP_1
15.009,37 a titolo di risarcimento dei danni ed € 7.097,38 a titolo di differenze retributive oltre accessori come per legge”, senza riconoscere differenze contributive in favore della lavoratrice.
Parte appellante, inoltre, per quanto qui interessa, ha impugnato il solo capo della sentenza relativo alla liquidazione del risarcimento, senza censurare né il capo relativo alle differenze retributive, né tantomeno l'omessa pronuncia sulle differenze contributive. Di tal ché, sui capi non impugnati, è ormai sceso il giudicato, senza che sia necessaria alcuna integrazione del contraddittorio.
Con riguardo, infine, alla domanda di risarcimento danni ed alla detrazione della NASPI a titolo di aliunde perceptum, oggetto del presente grado di giudizio, condivide il Collegio quanto osservato da questa Corte con sentenza n. 1527/2023, ovverosia che “La condanna risarcitoria al pagamento delle differenze retributive è stata correttamente pronunciata al lordo degli oneri fiscali
e contributivi. Ciò in quanto, come costantemente affermato dalla Cassazione, “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di questi ultimi inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive”; da ciò discende che il coinvolgimento dell' – così come del Fisco - sia, in questa fase, del tutto CP_2 superfluo, poiché relativo ai distinti rapporti contributivi e d'imposta, sui quali “il giudice chiamato all'accertamento e alla liquidazione predetti non ha il potere di interferire, rientrando il relativo accertamento nella giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie” (Cass. n.6337 del
18/04/2003). Né vi sono in ricorso altre domande (comunque non oggetto di appello) che richiedano la partecipazione al giudizio dell' In relazione alla compensazione con la NASPI, poi, si tratta CP_2 di una eccezione formulata in corso di giudizio dalla datrice di lavoro, che avrebbe, semmai, nella ricorrenza (da dubitarsi) dei relativi presupposti, essa stessa dovuto provvedere a chiedere di estendere il contraddittorio all'Ente competente. Pertanto non si ravvisa alcun profilo di nullità della sentenza per difetto di contraddittorio necessario”.
3. Passando dunque all'esame dell'appello principale, in ordine all'eccezione di aliunde perceptum, parte appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente detratto l'ammontare della NASPI dal risarcimento dovutole, benché nel giudizio di primo grado avesse CP_1 omesso di sollevare tempestivamente la relativa eccezione nonché di produrre documentazione a dimostrazione dell'avvenuta percezione dell'indennità di disoccupazione, documentazione che l'appellata avrebbe invece inammissibilmente prodotto solo nel presente grado d'appello.
Nel merito, la eccepisce, in ogni caso, che “sono detraibili dal risarcimento del Pt_1 danno, quale aliunde perceptum, solo I REDDITI maturati dal lavoratore nel periodo in cui ha perso il posto di lavoro. E, di certo, l'indennità di disoccupazione non costituisce reddito perché trattasi di una mera indennità, volta a tutelare il lavoratore dallo stato di involontaria disoccupazione”
3.1. Ebbene, secondo consolidata giurisprudenza, l'eccezione di aliunde perceptum è eccezione in senso lato e, in quanto tale, “ad essa si applica la regola generale secondo cui il rilievo
d'ufficio delle eccezioni in senso lato non solo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ma è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (Cass. SU 7 maggio 2013, n. 10531; Cass. SU 27 luglio 2005, n.
15661)” (Cass. n. 23430/2017).
Cionondimeno, pur essendo l'eccezione di per sé ammissibile, ritiene il Collegio che in ogni caso essa sia infondata nel merito e che la NASPI non sia, nel caso di specie, detraibile dal risarcimento del danno riconosciuto in favore della lavoratrice per le retribuzioni non percepite nei periodi non lavorati a causa dei contratti a termine di durata inferiore ai 12 mesi ingiustamente stipulati da CP_1
Ed invero, come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione, “non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'istituto previdenziale” (cfr. Cass. n. 6369/2020, Cass. 9724/2017,
Cass. 7794/2017, Cass. 14135/2018), essendo al contrario detraibili dal risarcimento del danno, quale aliunde perceptum, solo i redditi maturati aliunde dal lavoratore nel periodo in cui illegittimamente, essendo venuto meno o non essendo stato ricostituito il rapporto di lavoro, egli è stato liberato dall'obbligo di prestare la sua attività lavorativa.
Il fatto costitutivo del diritto alla NASPI è, infatti, da rinvenirsi nello stato di disoccupazione involontaria derivato dalla scadenza del termine illegittimamente apposto al rapporto di lavoro e dal connesso effetto estintivo del rapporto stesso, di tal ché le somme percepite non possono configurarsi come un effettivo e definitivo incremento patrimoniale in favore del lavoratore, in quanto tale detraibile dall'ammontare del risarcimento del danno dovutogli dal datore di lavoro.
Sono dunque diversi la natura giuridica e il fondamento causale del reddito, da un lato, e delle indennità di disoccupazione, dall'altro.
Quanto alla presunta ingiusta locupletazione a favore della lavoratrice, paventata da
[...]
, deve quindi ribadirsi che la NASPI è ripetibile, ricorrendone i presupposti di legge, e non è CP_1 pertanto acquisita dalla lavoratrice in via definitiva. Al contrario, laddove – in ragione della NASPI ricevuta dalla – non corrispondesse alla lavoratrice l'integrale risarcimento Pt_1 CP_1 del danno, sarebbe proprio la parte datoriale a beneficiare di una ingiusta locupletazione attraverso una sostanziale traslazione a carico dell' di una parte degli oneri economici che dovrebbero CP_2 invece gravare sul datore di lavoro, quale responsabile dell'illecito civile perpetrato.
Ne discende, con riguardo al caso di specie, che alla va corrisposta, a titolo di Pt_1 risarcimento del danno derivatole dalla mancata percezione delle retribuzioni per i periodi non lavorati, la somma complessiva di € 36.916,78 – non altrimenti contestata da parte appellata – senza detrazione di quanto percepito a titolo di NASPI.
La sentenza impugnata va dunque in tal senso riformata.
4. Con ulteriore motivo di impugnazione, l'appellante principale lamenta poi che il Tribunale avrebbe omesso ogni pronuncia in merito all'anzianità di servizio e chiede dunque riconoscersi
“l'anzianità di servizio della ricorrente a decorrere dal 02.11.2001, o da altra data ritenuta di giustizia, stanti i ripetuti contratti annuali a tempo determinato succedutisi da tale data senza sostanziale soluzione di continuità”.
Ebbene, rileva il Collegio che il giudice di prime cure, pur non avendo statuito alcunché in proposito nella motivazione della sentenza, ha tuttavia condannato – in dispositivo – CP_1 al “riconoscimento di un'anzianità di servizio pari a 15 anni scolastici”, di tal ché non ricorre nella specie il vizio di omessa pronuncia.
Purtuttavia, come da domanda della lavoratrice, ed alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità già richiamata dalla stessa sentenza impugnata, l'anzianità di servizio deve essere riconosciuta in favore della più correttamente a decorrere dall'inizio del primo contratto di Pt_1 lavoro a termine, ovverosia dalla data non contestata del 2.11.2001.
5. In conclusione, dichiarato inammissibile l'appello incidentale e accolto l'appello principale, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata, con condanna di alla refusione CP_1 in favore della lavoratrice delle spese di lite del doppio grado, da liquidarsi come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, con distrazione.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto:
1. dichiara inammissibile l'appello incidentale;
2. condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 36.916,78
a titolo di risarcimento danni, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle spettanze al soddisfo;
3. condanna l'appellata al riconoscimento in favore dell'appellante di un'anzianità di servizio decorrente dal 2.11.2001;
4. condanna l'appellata alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio grado, che liquida in € 5.000,00 per il primo grado ed in € 5.000,00 per il secondo grado a titolo di compensi, oltre rimborso del contributo unificato, ove versato, ed oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 1.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi