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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/06/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. RG 399/2024 Ruolo Generale Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa come da mandato agli atti dall'Avv. Alessandro Parte_1
Raccamadoro Ramelli del foro di Fermo
APPELLANTE
E
- in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dagli
Avv.ti Guglielmo Corsalini e Paola D'Ilio
APPELLATO
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, agiva Parte_1 per il riconoscimento ex T.U. n. 1124/1965 dell'origine professionale della malattia denunciata all' - lombosciatalgia ricorrente - onde ottenere l'indennizzo per danno biologico permanente CP_1 ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.Lgs. 38/00.
Costituitosi in giudizio, l' contestava la fondatezza della domanda, della quale chiedeva CP_1
il rigetto.
Con sentenza del 3 novembre 2024 il Tribunale adito rigettava la domanda.
A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale, sulla scorta della espletata CTU, riteneva non raggiunta la prova circa l'origine professionale della malattia denunciata dalla ricorrente, in quanto la stessa andava qualificata come temporaneo difetto clinico, nei termini di una occasionale sindrome miotensiva lombare acuta in assenza di oggettivi difetti neurologici periferici radicolari, giunta a rapida e completa remissione e mai più clinicamente ripresentatasi.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 5 dicembre 2024 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando l'incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie da parte del giudicante, il quale, rifacendosi acriticamente alle riduttive valutazioni del ctu, non aveva riconosciuto la compatibilità della riscontrata condizione patologica con l'attività lavorativa svolta da essa ricorrente ed emersa attraverso l'espletata prova testimoniale, ed in particolare con l'esposizione a movimentazione manuale di carichi per il sollevamento di pesi superiori a 15 kg, quindi aveva errato nel far assurgere a criterio di esclusione del requisito sanitario la mera qualificazione diversa della patologia accertata, rispetto a quella oggetto della previa procedura amministrativa, laddove per costante Giurisprudenza di legittimità la diversa definizione non era di ostacolo al riconoscimento della malattia professionale, allorquando vi era sostanziale comunanza nel quadro della sintomatologia allegata. L'appellante ha insistito, pertanto, affinché, in riforma dell'impugnata sentenza, venisse accolta la propria domanda, con vittoria di spese del doppio grado.
L' ha contestato la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto. CP_1
All'esito dell'udienza fissata per la discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Ai fini della decisione, appare esauriente e persuasiva la consulenza tecnica di ufficio espletata nel primo grado, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
Ed infatti, il ctu nominato in quella sede non intravede ostacoli all'indagine medico-legale connessi a problematiche di tipo classificatorio della patologia denunciata, bensì rileva che il quadro clinico della ricorrente, dichiaratasi affetta da lombosciatalgia ricorrente, non è supportato da sufficienti riscontri diagnostici, posto che l'istanza di riconoscimento della malattia professionale è sostenuta esclusivamente dalla certificazione del dr. del 19.9.18, redatta Per_1
in assenza di qualsiasi dato anamnestico e/o semeiologico e/o strumentale per immagine e/o neurofisiologico a supporto ed a motivazione della diagnosi formulata;
viceversa, una condizione di vero e proprio deficit all'apparato lombare è esplicitamente esclusa sulla base del dato semeiologico fornito dal dr. in data 7.11.18; nessuna ulteriore certificazione di patologia Per_2
lombare - lombosciatalgica è stata rinvenuta in atti.
Il CTU, pertanto, ritiene di poter affermare che la denunciata lombosciatalgia ricorrente in realtà si sia sostanziata – a prescindere da ogni qualificazione formale – in un temporaneo difetto clinico, ossia in un'occasionale sindrome miotensiva lombare acuta, in assenza di oggettivi difetti neurologici periferici radicolari, e che la stessa sia giunta a rapida e completa remissione, né si sia più clinicamente ripresentata.
Quanto al parere espresso dal ctp dr. nel senso della sussistenza a carico Per_3 dell'appellante di spondilodiscopatie lombari, il CTU evidenzia che lo stesso trova unico riscontro nella RMN colonna lombo-sacrale del 30.4.19, la quale attesta la presenza di diffuse note degenerative lombari sia discali che interapofisarie, chiaramente preesistenti alla data di presentazione della istanza;
che tali fenomeni degenerativi, tuttavia, non possono da soli costituire aspetti clinici lombari deficitari, ben potendo gli istessi avere un decorso asintomatico.
In altri termini, il CTU evidenzia, mediante corrette riflessioni basate sull'esperienza e scienza medica, che l'effettiva esistenza di una lombosciatalgia ricorrente non possa senz'altro dedursi dalla mera presenza di spondilodiscopatie lombari, difettando l'accertamento di esistenza di specifiche cause - ernie discali, stenosi spinali, ecc. – idonee a determinare la costante compressione delle radici nervose, quindi a provocare ciclicamente l'infiammazione del nervo sciatico e, con essa, a realizzare un vero e proprio deficit funzionale del rachide lombare.
Non è, dunque, pertinente al caso di specie la Giurisprudenza invocata dall'appellante, poiché in questa sede non si controverte della possibilità di diversamente qualificare un quadro patologico effettivamente riscontrato, bensì dell'esistenza stessa di una “malattia”, tale non potendosi definire la mera presenza diffusa di spondilodiscopatie asintomatiche, che non hanno sinora mostrato segni e sintomatologia tali da costituire limitazioni funzionali e deficit del tratto del rachide lombare.
Alla stregua delle surriferite considerazioni, ed in assenza di elementi in atti di specifica valenza, idonei a smentire le conclusioni del consulente nominato nel precedente grado, il Collegio ritiene superfluo qualsiasi altro approfondimento istruttorio e ritiene di poter confermare la sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni di legge per tenere esente l'appellante dal pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara l'appellante non tenuta al pagamento delle spese del grado;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 5 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. RG 399/2024 Ruolo Generale Lavoro
TRA
, rappresentata e difesa come da mandato agli atti dall'Avv. Alessandro Parte_1
Raccamadoro Ramelli del foro di Fermo
APPELLANTE
E
- in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dagli
Avv.ti Guglielmo Corsalini e Paola D'Ilio
APPELLATO
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, agiva Parte_1 per il riconoscimento ex T.U. n. 1124/1965 dell'origine professionale della malattia denunciata all' - lombosciatalgia ricorrente - onde ottenere l'indennizzo per danno biologico permanente CP_1 ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.Lgs. 38/00.
Costituitosi in giudizio, l' contestava la fondatezza della domanda, della quale chiedeva CP_1
il rigetto.
Con sentenza del 3 novembre 2024 il Tribunale adito rigettava la domanda.
A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale, sulla scorta della espletata CTU, riteneva non raggiunta la prova circa l'origine professionale della malattia denunciata dalla ricorrente, in quanto la stessa andava qualificata come temporaneo difetto clinico, nei termini di una occasionale sindrome miotensiva lombare acuta in assenza di oggettivi difetti neurologici periferici radicolari, giunta a rapida e completa remissione e mai più clinicamente ripresentatasi.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 5 dicembre 2024 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando l'incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie da parte del giudicante, il quale, rifacendosi acriticamente alle riduttive valutazioni del ctu, non aveva riconosciuto la compatibilità della riscontrata condizione patologica con l'attività lavorativa svolta da essa ricorrente ed emersa attraverso l'espletata prova testimoniale, ed in particolare con l'esposizione a movimentazione manuale di carichi per il sollevamento di pesi superiori a 15 kg, quindi aveva errato nel far assurgere a criterio di esclusione del requisito sanitario la mera qualificazione diversa della patologia accertata, rispetto a quella oggetto della previa procedura amministrativa, laddove per costante Giurisprudenza di legittimità la diversa definizione non era di ostacolo al riconoscimento della malattia professionale, allorquando vi era sostanziale comunanza nel quadro della sintomatologia allegata. L'appellante ha insistito, pertanto, affinché, in riforma dell'impugnata sentenza, venisse accolta la propria domanda, con vittoria di spese del doppio grado.
L' ha contestato la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto. CP_1
All'esito dell'udienza fissata per la discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Ai fini della decisione, appare esauriente e persuasiva la consulenza tecnica di ufficio espletata nel primo grado, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
Ed infatti, il ctu nominato in quella sede non intravede ostacoli all'indagine medico-legale connessi a problematiche di tipo classificatorio della patologia denunciata, bensì rileva che il quadro clinico della ricorrente, dichiaratasi affetta da lombosciatalgia ricorrente, non è supportato da sufficienti riscontri diagnostici, posto che l'istanza di riconoscimento della malattia professionale è sostenuta esclusivamente dalla certificazione del dr. del 19.9.18, redatta Per_1
in assenza di qualsiasi dato anamnestico e/o semeiologico e/o strumentale per immagine e/o neurofisiologico a supporto ed a motivazione della diagnosi formulata;
viceversa, una condizione di vero e proprio deficit all'apparato lombare è esplicitamente esclusa sulla base del dato semeiologico fornito dal dr. in data 7.11.18; nessuna ulteriore certificazione di patologia Per_2
lombare - lombosciatalgica è stata rinvenuta in atti.
Il CTU, pertanto, ritiene di poter affermare che la denunciata lombosciatalgia ricorrente in realtà si sia sostanziata – a prescindere da ogni qualificazione formale – in un temporaneo difetto clinico, ossia in un'occasionale sindrome miotensiva lombare acuta, in assenza di oggettivi difetti neurologici periferici radicolari, e che la stessa sia giunta a rapida e completa remissione, né si sia più clinicamente ripresentata.
Quanto al parere espresso dal ctp dr. nel senso della sussistenza a carico Per_3 dell'appellante di spondilodiscopatie lombari, il CTU evidenzia che lo stesso trova unico riscontro nella RMN colonna lombo-sacrale del 30.4.19, la quale attesta la presenza di diffuse note degenerative lombari sia discali che interapofisarie, chiaramente preesistenti alla data di presentazione della istanza;
che tali fenomeni degenerativi, tuttavia, non possono da soli costituire aspetti clinici lombari deficitari, ben potendo gli istessi avere un decorso asintomatico.
In altri termini, il CTU evidenzia, mediante corrette riflessioni basate sull'esperienza e scienza medica, che l'effettiva esistenza di una lombosciatalgia ricorrente non possa senz'altro dedursi dalla mera presenza di spondilodiscopatie lombari, difettando l'accertamento di esistenza di specifiche cause - ernie discali, stenosi spinali, ecc. – idonee a determinare la costante compressione delle radici nervose, quindi a provocare ciclicamente l'infiammazione del nervo sciatico e, con essa, a realizzare un vero e proprio deficit funzionale del rachide lombare.
Non è, dunque, pertinente al caso di specie la Giurisprudenza invocata dall'appellante, poiché in questa sede non si controverte della possibilità di diversamente qualificare un quadro patologico effettivamente riscontrato, bensì dell'esistenza stessa di una “malattia”, tale non potendosi definire la mera presenza diffusa di spondilodiscopatie asintomatiche, che non hanno sinora mostrato segni e sintomatologia tali da costituire limitazioni funzionali e deficit del tratto del rachide lombare.
Alla stregua delle surriferite considerazioni, ed in assenza di elementi in atti di specifica valenza, idonei a smentire le conclusioni del consulente nominato nel precedente grado, il Collegio ritiene superfluo qualsiasi altro approfondimento istruttorio e ritiene di poter confermare la sentenza impugnata.
Sussistono le condizioni di legge per tenere esente l'appellante dal pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) dichiara l'appellante non tenuta al pagamento delle spese del grado;
3) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 5 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente