TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1721/2022
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Salvatore Iannone opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Bubbo P.IVA_1
opposta
Il Giudice scaduto il termine del 4.2.2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c..
Crotone, 5.2.2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1721/2022 R.G., vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Salvatore Iannone opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Bubbo P.IVA_1
opposta
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4.2.2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n.
18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n.
37137/2022).
Lo scrivente ritiene che tale principio di diritto debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter
c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a presidiare il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale
e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività
3 processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c.
(come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. In limine litis va anche osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.
2. La ha promosso l'azione monitoria allegando di Controparte_1 essere creditrice di della somma complessiva di € Parte_1
15.300,00, portata dalla cambiale di importo di € 5.300,00 emessa in data 20.11.2012 e dalla cambiale di importo di € 10.000,00, emessa in data 20.11.2012, entrambe scadute e non pagate. In relazione a tale somma è stato emesso dal Tribunale di Crotone il decreto ingiuntivo n. 782/2021, provvisoriamente esecutivo.
Il predetto decreto è stato notificato con pedissequo atto di precetto all'ingiunto il quale ha proposto Parte_1 opposizione ex artt. 645 e 615, c. 2 c.p.c., disconoscendo le sottoscrizioni in calce a ciascuna cambiale ed eccependo la nullità del decreto ingiuntivo per insufficienza della documentazione posta a sostegno della domanda monitoria;
ha, quindi, chiesto la revoca del decreto e del pedissequo atto di precetto.
La società opposta, ritualmente evocata, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita documentalmente e
4 con ctu grafologica e, assegnata allo scrivente, è stata decisa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. L'opposizione è infondata.
Deve, anzitutto, richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr., tra tante,
Cass. civ., n. 12765 del 2007).
Occorre, inoltre, ricordare che il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, sicché alcuna rilevanza assumono le contestazioni mosse dall'opponente in merito alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'emissione del provvedimento monitorio (ex plurimis,
Trib. Roma n. 490/2023).
Ciò posto, va osservato che la pretesa creditoria in questa sede azionata risulta adeguatamente corroborata, avendo la parte creditrice versato in atti i titoli posti a fondamento dell'azione monitoria, prodotti in originale.
Con perizia grafologica del CTU dott. - dalla quale Persona_1 non sussistono valide ragioni di discostarsi, in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi - è stato accertato che
5 le firme apposte sui due titoli cambiari recanti i crediti oggetto di causa sono riferibili alla mano di Parte_1
Quanto alle deduzioni di quest'ultimo in merito all'insussistenza di prove in ordine all'esistenza del rapporto sostanziale sottostante, deve evidenziarsi che, essendo la pretesa monitoria fondata su cambiali, le medesime possono essere utilizzate anche come titolo recante una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988 c.c., risultando in tal caso idonee ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante tra il traente ed il prenditore della stessa, con conseguente inversione dell'onere probatorio, da riferire al debitore quanto alla insussistenza del rapporto fondamentale o alla estinzione delle obbligazioni dal medesimo discendenti (cfr. Cass. n. 19803/2016; cfr. anche, ex multis, Cassazione civile sez. VI, 28.9.2011, n.
19860: “L'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 c.p.c., grava il debitore dell'onere di provare
l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti'; Cassazione civile sez. I, 6.4.2006,
n. 8038: 'La mera circostanza che il titolo dedotto a prova del credito sia privo di efficacia cambiaria non vale ad escludere che esso possa essere fatto valere come chirografo, contenente una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988
c.c., e che quindi, come tale, quel titolo sia idoneo ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante tra il traente e il prenditore del titolo”).
È pertanto pacifico, alla luce della giurisprudenza innanzi citata, che la cambiale possa essere utilizzata anche come titolo recante una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., la cui rilevanza, com'è noto, attiene principalmente all'ambito probatorio: l'effetto principale che ne deriva, infatti, è quello di dispensare dalla prova del rapporto fondamentale il soggetto a favore del quale è fatta la promessa o la ricognizione, così realizzandosi un'astrazione
6 processuale: non occorre cioè la prova del rapporto fondamentale, che si presume iuris tantum.
Rilevato, allora, che l'opposta ha documentalmente provato di essere subentrata nei diritti e nei contratti di , soggetto Persona_2
a favore del quale le cambiali sono state emesse (cfr. atto notarile del Dott. di data 23.11.2018 n. 8444 rep., Persona_3
n. 6303 racc. - doc. 1 fasc. mon.) e ribadito che nei rapporti tra emittente e prenditore della cambiale opera una presunzione iuris tantum di esistenza e liceità della causa del negozio, e quindi della relativa obbligazione, al portatore della cambiale è sufficiente l'esibizione del titolo, spettando al debitore cambiario l'onere di provare le eccezioni fondate sul rapporto causale.
Nella specie, tale presunzione relativa non risulta in alcun modo essere stata superata dall'opponente.
Ed invero, una volta accertata la sottoscrizione delle cambiali da parte dell'emittente, spettava a quest'ultimo la prova dell'inesistenza del rapporto causale sottostante ovvero che lo stesso si è estinto, prova che invece non è stata in alcun modo fornita, sicché costui è tenuto al pagamento.
Da tanto consegue il rigetto dell'opposizione e l'assorbimento di ogni altra questione.
4. Da ultimo, deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., formulata dall'opposta, non ricorrendone i presupposti nel caso di specie, atteso che l'opponente non ha agito con mala fede o colpa grave, essendosi limitato ad esercitare i propri diritti di azione e di difesa, sanciti dall'art. 24 Cost..
Peraltro, va al riguardo ribadito il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte
7 resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (v. Cass. n.
22951/2019).
Invero, la responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale, sicché la relativa domanda richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Nella fattispecie in esame, la deduzione del danno in questione non
è stata accompagnata da concreti elementi atti a consentire un'attendibile liquidazione del lamentato pregiudizio, atteso che la società istante non ha allegato né le conseguenze dannose concretamente rivendicate né il nesso di causalità che le lega all'asserito fatto illecito aquiliano.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147/2022, in virtù dell'attività processuale svolta e della natura delle questioni giuridiche trattate ed esclusa la fase istruttoria, avendo la controversia carattere documentale.
Parimenti le spese di ctu, liquidate con decreto emesso in corso di causa, sono poste definitivamente a carico della parte soccombente in giudizio.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 782/2021 del Tribunale di Crotone, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opposta;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della società opposta delle spese di lite, liquidate in € 2.906,00 oltre 15% rsg, cap e iva come per legge;
8 - pone le spese di ctu, come liquidate con decreto emesso in corso di causa, definitivamente a carico dell'opponente.
Così deciso in Crotone, il 5 febbraio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
9
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1721/2022
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Salvatore Iannone opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Bubbo P.IVA_1
opposta
Il Giudice scaduto il termine del 4.2.2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c..
Crotone, 5.2.2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1721/2022 R.G., vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Salvatore Iannone opponente
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Bubbo P.IVA_1
opposta
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4.2.2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n.
18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n.
37137/2022).
Lo scrivente ritiene che tale principio di diritto debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter
c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a presidiare il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale
e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività
3 processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c.
(come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, noto come correttivo Cartabia) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga.
1.1. In limine litis va anche osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione.
2. La ha promosso l'azione monitoria allegando di Controparte_1 essere creditrice di della somma complessiva di € Parte_1
15.300,00, portata dalla cambiale di importo di € 5.300,00 emessa in data 20.11.2012 e dalla cambiale di importo di € 10.000,00, emessa in data 20.11.2012, entrambe scadute e non pagate. In relazione a tale somma è stato emesso dal Tribunale di Crotone il decreto ingiuntivo n. 782/2021, provvisoriamente esecutivo.
Il predetto decreto è stato notificato con pedissequo atto di precetto all'ingiunto il quale ha proposto Parte_1 opposizione ex artt. 645 e 615, c. 2 c.p.c., disconoscendo le sottoscrizioni in calce a ciascuna cambiale ed eccependo la nullità del decreto ingiuntivo per insufficienza della documentazione posta a sostegno della domanda monitoria;
ha, quindi, chiesto la revoca del decreto e del pedissequo atto di precetto.
La società opposta, ritualmente evocata, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita documentalmente e
4 con ctu grafologica e, assegnata allo scrivente, è stata decisa ex artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte.
3. L'opposizione è infondata.
Deve, anzitutto, richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr., tra tante,
Cass. civ., n. 12765 del 2007).
Occorre, inoltre, ricordare che il giudizio di opposizione ha per oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, sicché alcuna rilevanza assumono le contestazioni mosse dall'opponente in merito alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'emissione del provvedimento monitorio (ex plurimis,
Trib. Roma n. 490/2023).
Ciò posto, va osservato che la pretesa creditoria in questa sede azionata risulta adeguatamente corroborata, avendo la parte creditrice versato in atti i titoli posti a fondamento dell'azione monitoria, prodotti in originale.
Con perizia grafologica del CTU dott. - dalla quale Persona_1 non sussistono valide ragioni di discostarsi, in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi - è stato accertato che
5 le firme apposte sui due titoli cambiari recanti i crediti oggetto di causa sono riferibili alla mano di Parte_1
Quanto alle deduzioni di quest'ultimo in merito all'insussistenza di prove in ordine all'esistenza del rapporto sostanziale sottostante, deve evidenziarsi che, essendo la pretesa monitoria fondata su cambiali, le medesime possono essere utilizzate anche come titolo recante una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988 c.c., risultando in tal caso idonee ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante tra il traente ed il prenditore della stessa, con conseguente inversione dell'onere probatorio, da riferire al debitore quanto alla insussistenza del rapporto fondamentale o alla estinzione delle obbligazioni dal medesimo discendenti (cfr. Cass. n. 19803/2016; cfr. anche, ex multis, Cassazione civile sez. VI, 28.9.2011, n.
19860: “L'utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l'esercizio dell'azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell'art. 1988 c.p.c., grava il debitore dell'onere di provare
l'inesistenza di tale rapporto, ovvero l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti'; Cassazione civile sez. I, 6.4.2006,
n. 8038: 'La mera circostanza che il titolo dedotto a prova del credito sia privo di efficacia cambiaria non vale ad escludere che esso possa essere fatto valere come chirografo, contenente una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988
c.c., e che quindi, come tale, quel titolo sia idoneo ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante tra il traente e il prenditore del titolo”).
È pertanto pacifico, alla luce della giurisprudenza innanzi citata, che la cambiale possa essere utilizzata anche come titolo recante una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., la cui rilevanza, com'è noto, attiene principalmente all'ambito probatorio: l'effetto principale che ne deriva, infatti, è quello di dispensare dalla prova del rapporto fondamentale il soggetto a favore del quale è fatta la promessa o la ricognizione, così realizzandosi un'astrazione
6 processuale: non occorre cioè la prova del rapporto fondamentale, che si presume iuris tantum.
Rilevato, allora, che l'opposta ha documentalmente provato di essere subentrata nei diritti e nei contratti di , soggetto Persona_2
a favore del quale le cambiali sono state emesse (cfr. atto notarile del Dott. di data 23.11.2018 n. 8444 rep., Persona_3
n. 6303 racc. - doc. 1 fasc. mon.) e ribadito che nei rapporti tra emittente e prenditore della cambiale opera una presunzione iuris tantum di esistenza e liceità della causa del negozio, e quindi della relativa obbligazione, al portatore della cambiale è sufficiente l'esibizione del titolo, spettando al debitore cambiario l'onere di provare le eccezioni fondate sul rapporto causale.
Nella specie, tale presunzione relativa non risulta in alcun modo essere stata superata dall'opponente.
Ed invero, una volta accertata la sottoscrizione delle cambiali da parte dell'emittente, spettava a quest'ultimo la prova dell'inesistenza del rapporto causale sottostante ovvero che lo stesso si è estinto, prova che invece non è stata in alcun modo fornita, sicché costui è tenuto al pagamento.
Da tanto consegue il rigetto dell'opposizione e l'assorbimento di ogni altra questione.
4. Da ultimo, deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., formulata dall'opposta, non ricorrendone i presupposti nel caso di specie, atteso che l'opponente non ha agito con mala fede o colpa grave, essendosi limitato ad esercitare i propri diritti di azione e di difesa, sanciti dall'art. 24 Cost..
Peraltro, va al riguardo ribadito il principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte
7 resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (v. Cass. n.
22951/2019).
Invero, la responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale, sicché la relativa domanda richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Nella fattispecie in esame, la deduzione del danno in questione non
è stata accompagnata da concreti elementi atti a consentire un'attendibile liquidazione del lamentato pregiudizio, atteso che la società istante non ha allegato né le conseguenze dannose concretamente rivendicate né il nesso di causalità che le lega all'asserito fatto illecito aquiliano.
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dei parametri minimi di cui al d.m. n. 147/2022, in virtù dell'attività processuale svolta e della natura delle questioni giuridiche trattate ed esclusa la fase istruttoria, avendo la controversia carattere documentale.
Parimenti le spese di ctu, liquidate con decreto emesso in corso di causa, sono poste definitivamente a carico della parte soccombente in giudizio.
P.q.m.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e questione disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 782/2021 del Tribunale di Crotone, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte opposta;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della società opposta delle spese di lite, liquidate in € 2.906,00 oltre 15% rsg, cap e iva come per legge;
8 - pone le spese di ctu, come liquidate con decreto emesso in corso di causa, definitivamente a carico dell'opponente.
Così deciso in Crotone, il 5 febbraio 2025.
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
9