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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/06/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di SC PI, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 499/2025 introdotta con ricorso depositato in data 07.05.2025 da nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
) e residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. Margherita
Massetti e Massimo Cappelli e nata ad [...] il CP_1
21/07/1989 (CF: ), residente in [...]
n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Alisia Laudadio;
avente ad oggetto: separazione consensuale;
conclusioni DEle parti: come da ricorso;
conclusioni DE P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 07.05.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- hanno contratto matrimonio concordatario in Offida (AP) il 08/09/2018, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio DE Comune di Offida (AP) DEl'anno 2018
- Numero 14 Parte Il Serie A Ufficio 1, scegliendo il regime DEla separazione dei beni;
- dall'unione è nato il figlio , nato ad [...] il giorno Per_1
08/02/2020;
- la casa coniugale sita in Offida (AP) alla Via Matteotti n. 8 è di proprietà DE SI.
, padre DEla ricorrente, nella quale i coniugi stabilivano la loro CP_2
residenza familiare;
- il rapporto matrimoniale, sereno ed appagante, nel tempo purtroppo si deteriorava per contrasti, tali da rendere intollerabile la prosecuzione DEla convivenza coniugale ed il venir meno DEla comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
SC PI, disponendo la trattazione scritta DE presente procedimento, di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo DE mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove riterranno opportuno, tenendo in considerazione anche DEl'interesse superiore DE figlio minore;
2. la casa coniugale sita in Offida (AP) alla Via Matteotti n. 8 di proprietà DE SI.
, padre DEla SI.ra , resta assegnata alla medesima CP_2 CP_1
che vi abiterà insieme al loro figlio;
la SIra provvederà al Per_1 CP_1
pagamento DEle relative utenze domestiche;
3. il SI. si impegna pertanto a lasciare l'abitazione coniugale entro il Parte_1
mese di giugno 2025 portando con sé tutti gli effetti personali ed i beni concordati con la SI.ra Provvederà altresì nel termine sopra indicato a CP_1
comunicare all'altra figura genitoriale l'indirizzo DEla nuova residenza in quanto sarà frequentata anche dal piccolo;
Per_1
4. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori nella modalità DEl'affido Per_1
condiviso con eguale distribuzione tra i genitori sia dei tempi di presenza che dei compiti domestici e di cura, garantendo così al minore il diritto alla bigenitorialità
e disponendo la collocazione prevalente DE piccolo con la madre presso Per_1
l'abitazione familiare corrente in Offida (AP) alla Via Matteotti n.
8. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion Parte_2
fatta per decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio si troverà al momento DEl'assunzione Per_1
DEla decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute
(per puro esempio: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento DE verificarsi DEl'urgenza;
5. per effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse DE figlio Per_1
relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni DE minore;
6. entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione DEle necessarie autorizzazioni per l'eventuale espatrio DE minore;
7. per quanto concerne l'esercizio DE diritto di visita padre - figlio, il SI. Parte_1
potrà incontrare giornalmente nei pomeriggi di ciascuna settimana compatibilmente con i propri impegni di lavoro, ma soprattutto tenendo conto DEle esigenze primarie, degli interessi e dei desideri DE piccolo (dopo le attività scolastiche Per_1
e/o quelle ludico-ricreative), previo accordo telefonico, con la madre almeno il giorno prima, al fine di rispettare al meglio il principio DEla bigenitorialità e di salvaguardare la presenza di entrambe le figure genitoriali. Specificamente, il SI. eserciterà a settimane alternate il proprio diritto di visita nella Parte_1
seguente modalità:
DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO - settimana A): il padre prenderà il figlio il martedì pomeriggio dall'uscita Per_1
da scuola, cenerà e pernotterà con lo stesso presso la nuova abitazione corrente in Offida (AP) alla Via Matteotti n. 3 per poi accompagnarlo a scuola il mercoledì mattina.
Il padre, inoltre, prenderà il figlio il sabato nel pomeriggio, cenerà e Per_1
pernotterà con lo stesso presso la propria abitazione per poi riportarlo a scuola il lunedì mattina.
- settimana B): il padre prenderà il figlio il martedi pomeriggio dopo scuola, Per_1
cenerà e pernotterà con lo stesso presso la propria abitazione con il mercoledi compreso e lo accompagnerà a scuola il giovedì mattina.
DURANTE IL PERIODO NON SCOLASTICO (ossia dalla fine DEla scuola al suo inizio) si seguirà il seguente calendario:
- settimana A): il padre prenderà il figlio il martedi mattina, cenerà e Per_1
pernotterà con lo stesso presso la propria abitazione e lo accompagnerà nella casa DEla madre il mercoledi mattina.
Il padre, inoltre, prenderà il figlio il sabato mattina, cenerà e pernotterà Per_1
con lo stesso presso la propria abitazione per poi riportarlo a casa DEla madre il lunedi mattina.
- settimana B): il padre prenderà il figlio il martedi mattina, cenerà e Per_1
pernotterà con lo stesso presso la propria abitazione con il mercoledi compreso e lo accompagnerà a casa DEla madre il giovedi mattina.
Tale calendarizzazione potrà subire DEle variazioni in base alle necessità dei genitori e DE minore e saranno di comune accordo stabilite dai genitori.
Rispetto alle festività ed alle vacanze, i tempi di permanenza DE figlio presso Per_1
ciascun genitore vengono così ripartiti:
Festività di Natale: trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre, pernottando Per_1
la notte DE 24 dicembre di ogni anno presso l'abitazione paterna, mentre trascorrerà il giorno di Natale (25 dicembre) con la madre. Il giorno 26 dicembre, il minore trascorrerà la giornata ad anni alterni con il padre o con la madre.
Parimenti, ad anni alterni, il minore starà con un genitore dal 27 al 31 Dicembre, notte compresa e con l'altro genitore dal 01 al 05 Gennaio, notte compresa.
Il Giorno DEl'Epifania sarà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore.
Festività Pasquali: trascorrerà ad anni alterni la Domenica di Pasqua con un Per_1
genitore e il Lunedi DEl'Angelo con l'altro genitore;
Altre festività: 25 Aprile, 01 Maggio, 02 Giugno, 15 Agosto, 01 Novembre, 08
Dicembre, festa DE Patrono, il figlio minore sarà ad anni alterni con ciascun genitore;
Compleanno di : il papà e la mamma potranno trascorrere il pranzo o la cena Per_1
con il proprio figlio (previo accordo fra gli stessi almeno 3 giorni prima) ovvero trascorso insieme;
Compleanni e festività DE ramo parentale dei genitori: verranno trascorsi dal minore con ciascun genitore DE rispettivo ramo parentale, indipendentemente dall'esercizio DE diritto di vista;
Compleanno DEla SI.ra e DE SI. Festa DEla CP_1 Parte_1
Mamma e Festa DE Papà: per tali giornate sarà con ciascun genitore Per_1
indipendentemente dall'esercizio DE diritto di vista;
Ricevimenti / celebrazioni e / festeggiamenti dedicati al figlio minore : i Per_1
genitori parteciperanno congiuntamente;
nel periodo estivo (interruzione anno scolastico - giugno/ settembre) l'esercizio DE diritto di visita verrà svolto dalla mattinata poiché il minore non è impegnato in attività scolastica, salvo accordi tra i genitori;
nel mese di agosto, il padre e la madre potranno tenere rispettivamente con sé, per 15 giorni ciascuno, da intendersi Per_1
anche in maniera non continuativa, tenendo conto che la giornata DE 15 Agosto di ciascun anno sarà trascorsa dal minore, ad anni alterni, con la madre o con il padre.
I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente il loro periodo almeno entro il 31 maggio di ciascun anno, prima DE loro esercizio DE diritto di visita, al fine di potersi organizzare per eventuale viaggio fuori dal paese di residenza.
8. i genitori sono consapevoli che le festività hanno priorità sui giorni in cui viene esercitato il diritto di visita;
9. qualora per motivi di salute il piccolo dovesse riposare a letto e pertanto fosse Per_1
impossibilitato a spostarsi, rimarrà presso l'abitazione DEla madre ed il padre potrà recarsi a trovarlo per stargli accanto, previo accordo telefonico con la madre;
10. qualora gli impegni di lavoro e personali dei coniugi dovessero comportare DEle variazioni improvvise sulle ordinarie programmazioni, i coniugi dovranno comunicare tempestivamente le proprie necessità, anche telefonicamente, al massimo nelle prime ore DEla medesima giornata;
11. i coniugi, in assenza DEl'altro genitore verificheranno la disponibilità reciproca, nonché la disponibilità dei nonni materni, paterni e zii di ciascun ramo familiate, prima di affidare a terzi il loro figlio minore , previo consenso di entrambi i Per_1
genitori. Nel caso di necessità di una baby-sitter, il genitore che ne avrà bisogno, dopo aver informato l'altro genitore, provvederà a proprie cure anche al pagamento DE servizio che non rientrerà nella compartecipazione alle spese straordinarie;
12. entrambi i genitori garantiranno e favoriranno la frequentazione DE piccolo Per_1
dei nonni e DEla parentela in genere DE proprio ramo familiare, sia materno che paterno, nel tempo a loro riservato;
13. i genitori si impegneranno ad osservare con puntualità, nel rispetto DEl'altra figura genitoriale, gli orari stabiliti per prendere e ricondurre presso ciascuno di Per_1
loro, salvo diversi accordi di volta in volta stabiliti e concordati in caso di necessità;
14. i genitori collaboreranno per qualunque situazione non prevista e/o prevedibile trovando la migliore soluzione nell'esclusivo interesse DE loro figlio minore;
15. il SI. corrisponderà alla SIra a titolo di contributo Parte_1 CP_1
per il mantenimento DE loro figlio minore, l'assegno di mantenimento pari ad €
200,00=, anticipatamente entro il 05 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla SI.ra (IBAN:1715J010306962000001176823) L'importo CP_1 di cui sopra sarà rivalutato in base all'indice ISTAT nel mese di Dicembre di ogni anno in proporzione all'aumento DE costo DEla vita;
16. per quanto riguarda le spese straordinarie i coniugi concordemente dichiarano di voler osservare quanto statuito nel Protocollo d'intesa DE Tribunale di SC
PI ratificato in data 04.09.2019 e pubblicato in data 09.11.2019 sul sito DE
Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di SC PI, ad eccezione DEle spese relative alla mensa scolastica le quali vengono considerate dalle parti quale spese straordinarie non soggette al reciproco consenso da dividersi al 50%.
Le parti specificano altresì che:
- rientrano tra le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo tra le stesse anche quelle relative alle uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero e quelle relative alle feste ed attività conviviali alle quali il minore verrà invitato;
- rientrano tra le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo tra i genitori, quelle relative all'acquisto DE computer, tablet, cellulare e/o altro strumento informatico e/o tecnologico;
acquisto automobile e spese per cerimonie religiose e non per il minore.
Le parti si impegnano a corrispondere al proprio figlio una somma settimanale, in modalità alternata, per le esigenze proprie DE minore, da concordarsi sia nella quantificazione che nell'inizio di tale elargizione;
17. la detrazione DEle spese straordinarie come sopra specificate ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto (50%) DEle spese stesse. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto DEle spese straordinarie, ovvero nella misura di 50% (si veda linee guida CNF DE
29/11/2017);
18. l'assegno unico verrà riconosciuto alla SI.ra nella misura DE 50% CP_1
rimanendo l'altro 50% in favore DE SI;
Parte_1 19. le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione a titolo di mantenimento, riconoscendo di non aver diritto di ricevere alcunché l'uno dall'altra;
20. le parti esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, autorizzando fin da ora il rilascio dei documenti necessari e per l'iscrizione DE figlio minore sui documenti di ciascun genitore;
Persona_2
21. i coniugi dichiarano reciprocamente che:
- non sussistono debiti contratti da entrambi durante il matrimonio o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni comuni;
- non sussistono ragioni di credito, anche a titolo di rimborsi e/o restituzioni ai sensi DEl'art. 192 e ss c.c.;
22. i coniugi si danno atto di aver definito con reciproca soddisfazione tutti i rapporti di ordine economico/patrimoniale e personali non espressamente richiamati e disciplinati in questo atto e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
23. le spese DEla presente procedura restano interamente compensate tra le parti;
In data 23.05.2025 il Presidente DE Tribunale, letto il ricorso depositato dagli istanti, designava il giudice relatore cui DEegava la trattazione DE procedimento e fissava, per la comparizione DEle parti innanzi al magistrato DEegato, l'udienza DE 10.06.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere DE P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda congiuntamente proposta dalle parti, relativa alla pronuncia di separazione personale, merita accoglimento in quanto è venuta meno la convivenza nonché l'affezione tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extra-processuale tenuto dagli stessi.
Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra i ricorrenti non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi degli stessi, nonché DE figlio minore. Le spese di lite, stante la natura necessitata DEla controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono da compensare integralmente tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di SC PI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e alle CP_1 Parte_1
condizioni concordate tra le parti per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata, a cura DEla Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile DE Comune di Offida in quanto l'atto di matrimonio è stato trascritto nel registro DElo Stato Civile DE predetto Comune all'anno 2018 - Numero 14 Parte Il Serie A Ufficio 1;
- spese compensate.
Così deciso ad SC PI nella camera di consiglio DE 26/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di SC PI, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 499/2025 introdotta con ricorso depositato in data 07.05.2025 da nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
) e residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. Margherita
Massetti e Massimo Cappelli e nata ad [...] il CP_1
21/07/1989 (CF: ), residente in [...]
n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Alisia Laudadio;
avente ad oggetto: separazione consensuale;
conclusioni DEle parti: come da ricorso;
conclusioni DE P.M.: il P.M. esprimeva parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 07.05.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- hanno contratto matrimonio concordatario in Offida (AP) il 08/09/2018, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio DE Comune di Offida (AP) DEl'anno 2018
- Numero 14 Parte Il Serie A Ufficio 1, scegliendo il regime DEla separazione dei beni;
- dall'unione è nato il figlio , nato ad [...] il giorno Per_1
08/02/2020;
- la casa coniugale sita in Offida (AP) alla Via Matteotti n. 8 è di proprietà DE SI.
, padre DEla ricorrente, nella quale i coniugi stabilivano la loro CP_2
residenza familiare;
- il rapporto matrimoniale, sereno ed appagante, nel tempo purtroppo si deteriorava per contrasti, tali da rendere intollerabile la prosecuzione DEla convivenza coniugale ed il venir meno DEla comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
SC PI, disponendo la trattazione scritta DE presente procedimento, di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo DE mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove riterranno opportuno, tenendo in considerazione anche DEl'interesse superiore DE figlio minore;
2. la casa coniugale sita in Offida (AP) alla Via Matteotti n. 8 di proprietà DE SI.
, padre DEla SI.ra , resta assegnata alla medesima CP_2 CP_1
che vi abiterà insieme al loro figlio;
la SIra provvederà al Per_1 CP_1
pagamento DEle relative utenze domestiche;
3. il SI. si impegna pertanto a lasciare l'abitazione coniugale entro il Parte_1
mese di giugno 2025 portando con sé tutti gli effetti personali ed i beni concordati con la SI.ra Provvederà altresì nel termine sopra indicato a CP_1
comunicare all'altra figura genitoriale l'indirizzo DEla nuova residenza in quanto sarà frequentata anche dal piccolo;
Per_1
4. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori nella modalità DEl'affido Per_1
condiviso con eguale distribuzione tra i genitori sia dei tempi di presenza che dei compiti domestici e di cura, garantendo così al minore il diritto alla bigenitorialità
e disponendo la collocazione prevalente DE piccolo con la madre presso Per_1
l'abitazione familiare corrente in Offida (AP) alla Via Matteotti n.
8. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion Parte_2
fatta per decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio si troverà al momento DEl'assunzione Per_1
DEla decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute
(per puro esempio: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento DE verificarsi DEl'urgenza;
5. per effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse DE figlio Per_1
relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni DE minore;
6. entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione DEle necessarie autorizzazioni per l'eventuale espatrio DE minore;
7. per quanto concerne l'esercizio DE diritto di visita padre - figlio, il SI. Parte_1
potrà incontrare giornalmente nei pomeriggi di ciascuna settimana compatibilmente con i propri impegni di lavoro, ma soprattutto tenendo conto DEle esigenze primarie, degli interessi e dei desideri DE piccolo (dopo le attività scolastiche Per_1
e/o quelle ludico-ricreative), previo accordo telefonico, con la madre almeno il giorno prima, al fine di rispettare al meglio il principio DEla bigenitorialità e di salvaguardare la presenza di entrambe le figure genitoriali. Specificamente, il SI. eserciterà a settimane alternate il proprio diritto di visita nella Parte_1
seguente modalità:
DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO - settimana A): il padre prenderà il figlio il martedì pomeriggio dall'uscita Per_1
da scuola, cenerà e pernotterà con lo stesso presso la nuova abitazione corrente in Offida (AP) alla Via Matteotti n. 3 per poi accompagnarlo a scuola il mercoledì mattina.
Il padre, inoltre, prenderà il figlio il sabato nel pomeriggio, cenerà e Per_1
pernotterà con lo stesso presso la propria abitazione per poi riportarlo a scuola il lunedì mattina.
- settimana B): il padre prenderà il figlio il martedi pomeriggio dopo scuola, Per_1
cenerà e pernotterà con lo stesso presso la propria abitazione con il mercoledi compreso e lo accompagnerà a scuola il giovedì mattina.
DURANTE IL PERIODO NON SCOLASTICO (ossia dalla fine DEla scuola al suo inizio) si seguirà il seguente calendario:
- settimana A): il padre prenderà il figlio il martedi mattina, cenerà e Per_1
pernotterà con lo stesso presso la propria abitazione e lo accompagnerà nella casa DEla madre il mercoledi mattina.
Il padre, inoltre, prenderà il figlio il sabato mattina, cenerà e pernotterà Per_1
con lo stesso presso la propria abitazione per poi riportarlo a casa DEla madre il lunedi mattina.
- settimana B): il padre prenderà il figlio il martedi mattina, cenerà e Per_1
pernotterà con lo stesso presso la propria abitazione con il mercoledi compreso e lo accompagnerà a casa DEla madre il giovedi mattina.
Tale calendarizzazione potrà subire DEle variazioni in base alle necessità dei genitori e DE minore e saranno di comune accordo stabilite dai genitori.
Rispetto alle festività ed alle vacanze, i tempi di permanenza DE figlio presso Per_1
ciascun genitore vengono così ripartiti:
Festività di Natale: trascorrerà la Vigilia di Natale con il padre, pernottando Per_1
la notte DE 24 dicembre di ogni anno presso l'abitazione paterna, mentre trascorrerà il giorno di Natale (25 dicembre) con la madre. Il giorno 26 dicembre, il minore trascorrerà la giornata ad anni alterni con il padre o con la madre.
Parimenti, ad anni alterni, il minore starà con un genitore dal 27 al 31 Dicembre, notte compresa e con l'altro genitore dal 01 al 05 Gennaio, notte compresa.
Il Giorno DEl'Epifania sarà trascorso ad anni alterni con ciascun genitore.
Festività Pasquali: trascorrerà ad anni alterni la Domenica di Pasqua con un Per_1
genitore e il Lunedi DEl'Angelo con l'altro genitore;
Altre festività: 25 Aprile, 01 Maggio, 02 Giugno, 15 Agosto, 01 Novembre, 08
Dicembre, festa DE Patrono, il figlio minore sarà ad anni alterni con ciascun genitore;
Compleanno di : il papà e la mamma potranno trascorrere il pranzo o la cena Per_1
con il proprio figlio (previo accordo fra gli stessi almeno 3 giorni prima) ovvero trascorso insieme;
Compleanni e festività DE ramo parentale dei genitori: verranno trascorsi dal minore con ciascun genitore DE rispettivo ramo parentale, indipendentemente dall'esercizio DE diritto di vista;
Compleanno DEla SI.ra e DE SI. Festa DEla CP_1 Parte_1
Mamma e Festa DE Papà: per tali giornate sarà con ciascun genitore Per_1
indipendentemente dall'esercizio DE diritto di vista;
Ricevimenti / celebrazioni e / festeggiamenti dedicati al figlio minore : i Per_1
genitori parteciperanno congiuntamente;
nel periodo estivo (interruzione anno scolastico - giugno/ settembre) l'esercizio DE diritto di visita verrà svolto dalla mattinata poiché il minore non è impegnato in attività scolastica, salvo accordi tra i genitori;
nel mese di agosto, il padre e la madre potranno tenere rispettivamente con sé, per 15 giorni ciascuno, da intendersi Per_1
anche in maniera non continuativa, tenendo conto che la giornata DE 15 Agosto di ciascun anno sarà trascorsa dal minore, ad anni alterni, con la madre o con il padre.
I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente il loro periodo almeno entro il 31 maggio di ciascun anno, prima DE loro esercizio DE diritto di visita, al fine di potersi organizzare per eventuale viaggio fuori dal paese di residenza.
8. i genitori sono consapevoli che le festività hanno priorità sui giorni in cui viene esercitato il diritto di visita;
9. qualora per motivi di salute il piccolo dovesse riposare a letto e pertanto fosse Per_1
impossibilitato a spostarsi, rimarrà presso l'abitazione DEla madre ed il padre potrà recarsi a trovarlo per stargli accanto, previo accordo telefonico con la madre;
10. qualora gli impegni di lavoro e personali dei coniugi dovessero comportare DEle variazioni improvvise sulle ordinarie programmazioni, i coniugi dovranno comunicare tempestivamente le proprie necessità, anche telefonicamente, al massimo nelle prime ore DEla medesima giornata;
11. i coniugi, in assenza DEl'altro genitore verificheranno la disponibilità reciproca, nonché la disponibilità dei nonni materni, paterni e zii di ciascun ramo familiate, prima di affidare a terzi il loro figlio minore , previo consenso di entrambi i Per_1
genitori. Nel caso di necessità di una baby-sitter, il genitore che ne avrà bisogno, dopo aver informato l'altro genitore, provvederà a proprie cure anche al pagamento DE servizio che non rientrerà nella compartecipazione alle spese straordinarie;
12. entrambi i genitori garantiranno e favoriranno la frequentazione DE piccolo Per_1
dei nonni e DEla parentela in genere DE proprio ramo familiare, sia materno che paterno, nel tempo a loro riservato;
13. i genitori si impegneranno ad osservare con puntualità, nel rispetto DEl'altra figura genitoriale, gli orari stabiliti per prendere e ricondurre presso ciascuno di Per_1
loro, salvo diversi accordi di volta in volta stabiliti e concordati in caso di necessità;
14. i genitori collaboreranno per qualunque situazione non prevista e/o prevedibile trovando la migliore soluzione nell'esclusivo interesse DE loro figlio minore;
15. il SI. corrisponderà alla SIra a titolo di contributo Parte_1 CP_1
per il mantenimento DE loro figlio minore, l'assegno di mantenimento pari ad €
200,00=, anticipatamente entro il 05 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla SI.ra (IBAN:1715J010306962000001176823) L'importo CP_1 di cui sopra sarà rivalutato in base all'indice ISTAT nel mese di Dicembre di ogni anno in proporzione all'aumento DE costo DEla vita;
16. per quanto riguarda le spese straordinarie i coniugi concordemente dichiarano di voler osservare quanto statuito nel Protocollo d'intesa DE Tribunale di SC
PI ratificato in data 04.09.2019 e pubblicato in data 09.11.2019 sul sito DE
Consiglio DEl'Ordine degli Avvocati di SC PI, ad eccezione DEle spese relative alla mensa scolastica le quali vengono considerate dalle parti quale spese straordinarie non soggette al reciproco consenso da dividersi al 50%.
Le parti specificano altresì che:
- rientrano tra le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo tra le stesse anche quelle relative alle uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero e quelle relative alle feste ed attività conviviali alle quali il minore verrà invitato;
- rientrano tra le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo tra i genitori, quelle relative all'acquisto DE computer, tablet, cellulare e/o altro strumento informatico e/o tecnologico;
acquisto automobile e spese per cerimonie religiose e non per il minore.
Le parti si impegnano a corrispondere al proprio figlio una somma settimanale, in modalità alternata, per le esigenze proprie DE minore, da concordarsi sia nella quantificazione che nell'inizio di tale elargizione;
17. la detrazione DEle spese straordinarie come sopra specificate ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto (50%) DEle spese stesse. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto DEle spese straordinarie, ovvero nella misura di 50% (si veda linee guida CNF DE
29/11/2017);
18. l'assegno unico verrà riconosciuto alla SI.ra nella misura DE 50% CP_1
rimanendo l'altro 50% in favore DE SI;
Parte_1 19. le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione a titolo di mantenimento, riconoscendo di non aver diritto di ricevere alcunché l'uno dall'altra;
20. le parti esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, autorizzando fin da ora il rilascio dei documenti necessari e per l'iscrizione DE figlio minore sui documenti di ciascun genitore;
Persona_2
21. i coniugi dichiarano reciprocamente che:
- non sussistono debiti contratti da entrambi durante il matrimonio o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni comuni;
- non sussistono ragioni di credito, anche a titolo di rimborsi e/o restituzioni ai sensi DEl'art. 192 e ss c.c.;
22. i coniugi si danno atto di aver definito con reciproca soddisfazione tutti i rapporti di ordine economico/patrimoniale e personali non espressamente richiamati e disciplinati in questo atto e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
23. le spese DEla presente procedura restano interamente compensate tra le parti;
In data 23.05.2025 il Presidente DE Tribunale, letto il ricorso depositato dagli istanti, designava il giudice relatore cui DEegava la trattazione DE procedimento e fissava, per la comparizione DEle parti innanzi al magistrato DEegato, l'udienza DE 10.06.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere DE P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda congiuntamente proposta dalle parti, relativa alla pronuncia di separazione personale, merita accoglimento in quanto è venuta meno la convivenza nonché l'affezione tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extra-processuale tenuto dagli stessi.
Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra i ricorrenti non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi degli stessi, nonché DE figlio minore. Le spese di lite, stante la natura necessitata DEla controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono da compensare integralmente tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di SC PI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e alle CP_1 Parte_1
condizioni concordate tra le parti per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata, a cura DEla Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile DE Comune di Offida in quanto l'atto di matrimonio è stato trascritto nel registro DElo Stato Civile DE predetto Comune all'anno 2018 - Numero 14 Parte Il Serie A Ufficio 1;
- spese compensate.
Così deciso ad SC PI nella camera di consiglio DE 26/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi