Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 16/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti magistrati:
NI UZ Presidente GI D’LI Consigliere (relatore)
GU Tarantelli Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24323 del registro di Segreteria, promosso
da
PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA
CALABRIA DELLA CORTE DEI CONTI, con sede in Catanzaro Via E. Buccarelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconti.it
- attore -
nei confronti di TE IE (cod. fisc.: [...]), nato ad [...] il 14 giugno 1943 ed ivi residente in [...];
- convenuto contumace -
nella pubblica udienza del 27 gennaio 2026, udita la relazione del giudice relatore, cons. GI D’LI, udito il pubblico ministero, nella persona del s.p.g. dott. Costantino Nassis, che ha concluso come da verbale di Sentenza n. 30/2026
udienza. Nessuno è comparso per il convenuto TR PO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, depositato il 26 giugno 2025, la procura presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa nei confronti della signor TR PO per un presunto danno erariale, pari ad euro 211.874,67, cagionato ad ARCEA (Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia.
2. L’azione di responsabilità muove dalla segnalazione di danno erariale della Guardia di Finanza di Castrovillari, trasmessa il 22 aprile 2021, con la quale l’organo investigativo, all’esito delle attività di indagine svolte congiuntamente ai Carabinieri di San Donato di Ninea, ha rappresentato la indebita percezione di fondi europei, formalmente da parte dell’OC (Associazione produttori olivicoli calabresi) e sostanzialmente da parte del convenuto, presidente e legale rappresentante dell’associazione. Il signor TR PO, avrebbe, infatti, dichiarato falsamente la disponibilità giuridica di alcuni terreni indicati nelle domande di aiuto riferite alle campagne agricole per gli anni 2011 – 2017, allegando falsi contratti di affitto, di comodato o di vendita dei titoli prodotti unitamente alla documentazione trasmessa all’organismo pagatore.
3. L’invito a dedurre è stato ritualmente notificato al convenuto. Tuttavia, alla preliminare contestazione di responsabilità non hanno fatto seguito né le deduzioni difensive né l’istanza di audizione personale.
4. Secondo l’accusa erariale, i fatti sopra esposti consentono di affermare che il convenuto, in qualità di presidente e legale rappresentante della menzionata associazione, ha percepito indebitamente i contributi comunitari per il periodo in contestazione, in violazione della disciplina applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, perché ha consapevolmente inserito nelle domande uniche di pagamento, terreni di cui non aveva la disponibilità giuridica, supportando tali dichiarazioni con contratti di affitto, di comodato o di vendita titoli falsi, inducendo in errore l’organismo pagatore che gli ha indebitamente erogato l’importo di euro 211.874,67. Sono stati, infatti, acquisiti presso l’Agenzia delle entrate 37 contratti di affitto/comodato o vendita dei titoli rispetto ai quali nessuno dei proprietari ha dato conferma di avere ceduto la disponibilità in favore della menzionata associazione, come invece risulta dalla documentazione prodotta all’organismo pagatore. Il procuratore regionale ha aggiunto che, a seguito di una verifica sulle movimentazioni del conto corrente intestato all’associazione, è stato accertato che il convenuto, unico soggetto legittimato ad operare sul conto, ha disposto delle risorse erogate da ARCEA per fini esclusivamente personali o, comunque, della ristretta cerchia dei suoi familiari. Ad avviso dell’organo requirente, la condotta illecita del convenuto è caratterizzata da dolo erariale, che emerge chiaramente dalle già menzionate dichiarazioni mendaci oltre che, più in generale, dalla condotta fraudolenta congegnata per poter conseguire propri vantaggi di natura personale, oggetto anche di accertamento penale. Inoltre, si può di certo ravvisare nella fattispecie in esame l’occultamento doloso del danno, sicché la conoscibilità delle condotte pregiudizievoli dell’interesse pubblico sono state disvelate a seguito della trasmissione dell’informativa dell’organo investigativo alla procura erariale. Infine, risulta evidente il nesso di causalità tra la condotta illecita del convenuto e il danno erariale cagionato ad ARCEA. Infatti, lo sviamento delle risorse pubbliche dalle finalità per le quali erano state erogate si sarebbe verificato in ragione della già menzionata condotta illecita posta in essere dal signor TR PO.
5. Con decreto presidenziale n. 246/2025 del 27 giugno 2025, è stata fissata l’udienza pubblica di discussione del giudizio. Il decreto, unitamente all’atto di citazione, è stato ritualmente notificato al convenuto a mani proprie il 31 luglio 2025, senza che lo stesso si sia costituito in giudizio.
6. Nell’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, la procura regionale ha concluso, previa dichiarazione della contumacia del convenuto, per l’integrale accoglimento delle domande formulate nell’atto di citazione. Nessuno è comparso per il signor TR PO. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Questa Sezione giurisdizionale osserva, preliminarmente, che, convenendo con la Procura regionale, va dichiarata la contumacia del signor TR PO, il quale, seppur regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituito.
8. L’azione erariale è meritevole di integrale accoglimento. Il convenuto ha, infatti, indebitamente percepito contributi comunitari, per il complessivo importo di euro 211.874,67, come risulta dalla nota prot n. 0005991 del 6 giugno 2024 dell’organismo pagatore e, in particolare, dall’allegata scheda di consultazione debiti e recuperi, in violazione dei regolamenti CE nn. 73 e 1122 del 2009, 1698/2005, 1305 e 1307 del 2013, applicabili ratione temporis alle domande di pagamento presentate per le campagne dal 2011 al 2017.
La disciplina comunitaria sopra richiamata regola, infatti, il regime di sostegno diretto agli agricoltori, nell’ambito della politica agricola comune, da cui derivano le erogazioni in esame a valere sui fondi FEAGA e FEASR. In forza di tale disciplina, l’agricoltore presenta ogni anno domanda di pagamento, in ragione delle misure comunitarie regolate dai citati regolamenti, direttamente all’organismo pagatore o tramite un centro di assistenza agricola
(CAA). Nella domanda deve indicare il numero di ettari di terreno agricolo ammissibili, dei quali dichiara la conduzione in forza di un valido titolo giuridico e in base ai quali diventa destinatario delle varie misure di sostegno per la coltivazione o il pascolo. La quantificazione economica del contributo dipende sia dal tipo di coltura praticata o di pascolo che dall’estensione della superficie aziendale potenzialmente ammissibile e dichiarata nella domanda di pagamento. L’ordinamento italiano ha, inoltre, introdotto la disciplina integrativa specifica, recata dal d.P.R. n. 503 del 31.12.1999 e da vari DD.MM.
del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, secondo cui l’erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca all’agricoltore la disponibilità dei terreni dichiarati. A ciò si aggiunga che, secondo l’art. 30 del Regolamento CE n. 73/2009, “Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno.”. L’art.
60 del Regolamento CE n. 1122/2009, ha, quindi, precisato che nel caso di
“dichiarazione eccessiva intenzionale”, cioè quella “frutto di un comportamento intenzionale” in forza del quale la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie effettivamente determinata è superiore allo 0,5% della superficie determinata o ad un ettaro, l’agricoltore non ha diritto ad alcun sostegno economico. Analoga disposizione è prevista, con riguardo ai Regolamenti CE nn. 1698/2005 e 1305/2013, dall’art. 16, sesto comma, del Regolamento CE n. 65/2011, ove si legge che “Se la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie determinata, di cui al secondo comma del paragrafo 3, è imputabile a dichiarazioni eccessive intenzionali e se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro, il beneficiario è escluso dall’aiuto al quale avrebbe avuto diritto a norma del medesimo comma per il corrispondente anno civile, per la misura connesso alla superficie di cui trattasi.”. Inoltre, ai sensi dell’art. 60 del Regolamento CE n. 1306/2013,
“Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione” e, ai sensi dell’art 19 del Regolamento CE n. 640/2014, in materia di sanzioni amministrative in caso di “sovra dichiarazione”, è previsto che non è concesso alcun beneficio economico all’agricoltore che dichiari una superficie superiore al 20% della superficie determinata, con la conseguente applicazione di una sanzione supplementare, pari all’importo dell’aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata, se la differenza accertata è superiore al 50% (cfr. anche l’art.
21 del Regolamento CE n. 640/2014, primo comma, lett. b), secondo il quale il diritto all’aiuto è corrisposto all’agricoltore che detenga “in proprietà o in affitto” i terreni in ragione dei quali si chiede il sostegno economico). In forza di tali disposizioni, applicabili ratione temporis alle domande presentate nel caso di specie, è del tutto evidente che il signor TR PO non aveva alcun titolo per ottenere i benefici economici in contestazione, posto che tali benefici sono stati concessi in ragione della falsa dichiarazione di conduzione, a diverso titolo, di terreni agricoli, resa nelle domande uniche di pagamento, mediante l’allegazione di contratti di affitto e di altri titoli giuridici falsi, come risulta dalla denuncia di danno erariale del 22 aprile 2021 e dalla documentazione ivi richiamata, versate in atti dall’attore pubblico. In particolare, appaiono dirimenti, ai fini dell’addebito, gli accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza di Castrovillari, contenuti nella menzionata denuncia di danno, e dai Carabinieri di San Donato di Ninea, contenuti nell’informativa alla Procura della Repubblica di Castrovillari prot. n. 30/2-51-2017 dell’11 febbraio 2018, in forza dei quali è emerso in maniera incontrovertibile che il signor PO, ha presentato ad ARCEA domande uniche di pagamento in nome e per conto della Associazione produttori olivicoli calabresi, nelle quali ha dichiarato falsamente il possesso di terreni agricoli, destinati alla coltivazione, raccolta e/o lavorazione di prodotti agrari, in base a falsi contratti di affitto di fondo rustico o di raccolta di frutto pendente, percependo indebitamente le somme oggetto di contestazione erariale. L'attività ispettiva degli organi investigativi ha, infatti, consentito l'acquisizione dei contratti relativi ai terreni indicati nelle domande, al fine di verificare l'effettiva esistenza dei rapporti contrattuali, e l'acquisizione presso l'organismo pagatore dei dati comprovanti le erogazioni di fondi pubblici a favore dell'associazione produttori di cui il convenuto è legale rappresentante. Sono stati, inoltre, escussi buona parte dei proprietari dei terreni interessati, i quali hanno dichiarato di essersi rivolti al signor PO solo per la compilazione e l'inoltro delle domande finalizzate all'ottenimento dei contributi agricoli, di non aver mai ceduto in affitto/comodato i loro terreni all'associazione e di non aver percepito alcuna indennità dall'organismo pagatore. I Carabinieri hanno acquisito presso l’Agenzia delle Entrate trentanove contratti stipulati tra soggetti che si erano rivolti al convenuto per presentare la domanda di contributo e l’associazione
(28 relativi alla vendita di titoli agrari e 11 relativi all’affitto agrario), tutti depositati per la registrazione. Come risulta dall’attività dell’organo investigativo, i contratti in esame sono falsi perché i proprietari dei terreni hanno dichiarato di non averli sottoscritti, perché riportano dati anagrafici incompleti ovvero perché riguardavano soggetti residenti all’estero o deceduti. Le domande uniche di pagamento recanti la indicazione dei terreni falsamente dichiarati in conduzione costituiscono evidente violazione della disciplina eurounitaria sopra richiamata, che comporta la decadenza dai benefici economici corrisposti dall’organismo pagatore, con l’obbligo della restituzione integrale delle somme indebitamente percepite. È, infatti, noto che l’assenza di un idoneo titolo giuridico esclude in radice la possibilità di accedere ai sostegni economici in esame (cfr. in termini, tra le tante, Corte dei conti, Sezione Terza giurisdizionale d’Appello, sentenza n. 224/2022; Sez. giur. Puglia, sentenza n. 398/2019; id., da ultimo, Sez. giur. Calabria, sentenza n. 94/2023)
e che la sussistenza di un idoneo titolo giuridico “non può essere surrogato da presunte relazioni di fatto del soggetto con il fondo interessato, tali da giustificare condotte illecite volte alla produzione di falsi contratti d’affitto.” (cfr.
tra le altre, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, sentenza n. 72/A/2021 del 19.9.2019). Tale requisito appare indispensabile anche perché la mera relazione di fatto può concretizzarsi
“nell’usurpazione di terreni altrui” (cfr. Sez. giur. App. Sicilia, sopra richiamata; id. Sez. giur. App. Sicilia, sentenze nn. 1/2020 e 24/2020; Prima Sez. Centr. App., sentenza n. 326/2020; Seconda Sez. Centr. App., sentenza n. 52/2021; Cass., II sez. penale, sentenza n. 42363/2012). È appena il caso di ricordare, infine, che la previsione, da parte dell’ordinamento italiano, dell’obbligatorietà di un valido titolo di conduzione dei terreni, come condizione indefettibile per l’ottenimento dei contributi agricoli, è stata ritenuta legittima dalla Corte di giustizia europea, a condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i principi generali del diritto comunitario (cfr. Corte di giustizia europea, sentenza n. C-375/08 del 24.6.2014). La condotta del convenuto, unico soggetto legittimato ad operare per conto dell’associazione, appare, pertanto, illecita perché, mediante la intenzionale artefazione di titoli di conduzione dei terreni, ha falsamente dichiarato la disponibilità giuridica di beni aziendali indicati nelle domande di pagamento presentate, integrando le fattispecie previste dalla disciplina euro unitaria e nazionale sopra richiamata della “dichiarazione eccessiva intenzionale”, con la conseguente percezione illecita di tutti i contributi erogati da ARCEA. Alla luce di quanto sin qui esposto la condotta causale è da ritenersi all’evidenza dolosa siccome intenzionalmente preordinata al conseguimento di provvidenze economiche non dovute mercè la mendace dichiarazione in ordine alla titolarità di beni, contenuta nelle domande uniche di pagamento sottoscritte ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. Al riguardo, è bene ricordare, peraltro, che l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, in materia di autocertificazione, dispone che “fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione”.
9. La domanda attrice deve, quindi, essere integralmente accolta, dovendosi ritenere sotto il profilo dell’elemento oggettivo corretta la quantificazione del danno operata dalla procura regionale, sulla base delle indicazioni fornite al riguardo dall’organismo pagatore, in tutti gli importi indebitamente percepiti dal convenuto a titolo di contributo agricolo per le annualità dal 2011 al 2017. Inoltre, trattandosi di fattispecie di danno cagionato con dolo da privato percettore di provvidenze pubbliche, non ricorrono i presupposti per l’applicazione del potere riduttivo dell’addebito, ai sensi dell’art. 1, c. 1-octies, della legge n. 20/1994, come introdotto dall’art. 1, c. 1, lett. a), n. 5, della legge 7 gennaio 2026 n. 1. Il signor TR PO deve, pertanto, essere condannato al pagamento dell’importo complessivo di euro 211.874,67 in favore di ARCEA (Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura).
10. Lo stesso deve, inoltre, essere condannato al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come da nota segretariale a margine, ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 5, c.g.c..
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia della signor TR PO.
Condanna il convenuto al pagamento dell’importo di euro 211.874,67 in favore di ARCEA (Agenzia della Regione Calabria per le Agevolazioni in Agricoltura), oltre alla rivalutazione monetaria, calcolata su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla data delle indebite erogazioni sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e agli interessi legali, calcolati sulla somma rivalutata, dal deposito della sentenza fino al soddisfo. Condanna il convenuto al pagamento in favore dello Stato delle spese del giudizio, liquidate come da nota segretariale a margine.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente GI D’LI NI UZ Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in data 12/02/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente
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