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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA
In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 2697 /2023 tra con sede in Toirano (SV), Via Canepari 7, C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, Sig. , ai fini del presente Parte_2 atto elettivamente domiciliata in EN, Via Malta 2 int. 6 scala sin., presso lo studio dell'Avv. Stefano Bazzani, del foro di EN ( che la rappresenta e difende in CodiceFiscale_1 virtù di mandato in atti.
- ATTRICE
(C.F.: ) titolare dell'impresa individuale omonima P. Parte_3 C.F._2
I.V.A.: ), con sede in Caltavuturo (PA), Via Mameli n° Via G. Garibaldi 61/2 - 17043 P.IVA_2
Carcare (SV) con gli Avv.ti Francesco Legario (C.F.: telefax CodiceFiscale_3
019.5143071, pec: , e Agnese Bellini (C.F.: Email_1
PEC: che lo rappresentano e difendono C.F._4 Email_2 in virtù di mandato in atti,
- CONVENUTO
Oggetto: sub Appalto.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via istruttoria dichiarare la nullità o inattendibilità delle testimonianze rese dai Sigg.ri e Tes_1
ed eventualmente ordinare il confronto tra gli stessi ed il teste Pt_4 Tes_2 nel merito condannare il Sig. a risarcire a favore della i danni alla Parte_3 Parte_1 stessa causati per inadempimento e/o negligenza, per le ragioni e causali esposte nella narrativa dell'atto introduttivo, in misura pari alle somme necessarie per la riparazione dei danni e/o per far fronte alle domande proposte dai terzi danneggiati, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa. Con vittoria in ogni caso delle spese di lite”.
Parte_3
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, ogni diversa istanza eccezione deduzione disattesa, previ gli adempimenti istruttori dedotti e/o deducendi,
- in via preliminare,
1 rigettare in toto le domande rivolte dall'attore nei confronti dell'Impresa in quanto Pt_3 inammissibili e/o irricevibili e/o improcedibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa;
- in via principale, nel merito, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oneri fiscali e previdenziali ai sensi di legge.
Sentenza esecutoria come per legge.”
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La affidava in subappalto al sig. parte dei lavori inerenti alla “manutenzione Parte_1 Pt_3 straordinaria di coperture e facciate con miglioramento energetico ed agevolazioni (Superbonus 110) commissionato dal Condominio di Via D'Azeglio 3 di EN”.
A detta dell'attrice, in detta occasione l'artigiano avrebbe maldestramente arrecato danni al condominio committente cui essa stessa ha dovuto rimediare a propria spese: in particolare, “il Sig. ha effettuato alcuni assaggi sulle coperture del Condominio, realizzando delle forature che Pt_3 dovevano servire ad individuarne la metodologia costruttiva e che dovevano poi essere subito dopo richiuse;
6) Purtroppo, l'Impresa Modaro ha maldestramente richiuso uno dei fori di campionamento delle terrazze dell'ultimo piano, tanto che si sono verificate importanti infiltrazioni d'acqua all'interno dell'appartamento di proprietà della condòmina Sig.ra che la Pt_5 Pt_1 si è dovuta impegnare a ripristinare (v. relativo verbale – prod. n. 2). 7) Anche a causa di tale episodio, il ha deciso di non proseguire nei lavori di appalto commissionati alla CP
(che ha dovuto addirittura presentare ricorso per tutela possessoria per rientrare in Pt_1 possesso dei propri materiali – prod. n. 3) e non ha versato alcun importo alla stessa, con conseguente mancato guadagno della (cfr. atto di citazione). Pt_1
affidava altresì al alcuni interventi da eseguirsi per conto del committente Sig. Parte_1 Pt_3
in Ceriale (SV), anche in questo caso in connessione con le citate agevolazioni fiscali A_
(bonus 110%), subappaltando allo stesso la demolizione ed il rifacimento dell'immobile.
In tale occasione “l'Impresa Modaro, dopo avere parzialmente demolito il tetto, ha dapprima rallentato e poi subitamente ed unilateralmente abbandonato il cantiere. Anche in questo caso, a causa di tale insensato comportamento, si sono verificate copiose infiltrazioni all'interno Per_ dell'abitazione del Sig. , il quale ha dapprima conseguentemente dichiarato risolto l'appalto (prod. n. 4) e poi proposto domanda risarcitoria nei confronti della V. atto di citazione in Pt_1 opposizione a decreto ingiuntivo – prod. n. 5), quantificando le proprie pretese in Euro 44.200,00 per ritardo nell'esecuzione dell'appalto, oltre ad Euro 14.213,00 (opere murarie) + Euro 3.281,80 (ripristino impianto elettrico) per i danni da allagamento dei locali” (cfr. atto di citazione).
Il convenuto, in replica alla richiesta risarcitoria di controparte eccepisce come questa mai in precedenza abbia “contestato né lavorazioni mal eseguite da parte dell'Impresa MODARO né altri danni di qualsivoglia genere, neppure a seguito delle fatture emesse dall'esponente, che sono state oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo”.
La presente iniziativa, in effetti, costituirebbe solo un tardivo tentativo di reagire ad una propria precedente richiesta di ingiunzione avverso la quale proponeva opposizione tardiva ex art. Pt_1
650 c.p.c. oltre il termine di 40 giorni dalla notifica, nella quale, “consapevole della inammissibilità
2 della propria opposizione”, “non avanzava alcuna domanda riconvenzionale” (cfr. comparsa di risposta).
Ad avviso del convenuto “pare evidente come, controparte, ben consapevole della tardività della propria opposizione a decreto ingiuntivo, abbia evitato, volontariamente, di proporre domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione, instaurando, in pari data, separato giudizio - parimenti infondato - relativo a presunti danni ed inadempimenti del - mai prima rilevati - Pt_3 nell'esecuzione di lavori nei due cantieri”.
Ciò posto, il subappaltatore eccepisce la decadenza di cui all'art. 1670 cc a mente del quale
“L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento”.
E pertanto in primo luogo avrebbe dovuto procedere con la comunicazione CP_2 all'Impresa di eventuali lamentati vizi da parte dei rispettivi committenti, per poi, Pt_3 eventualmente, agire in via di regresso nei confronti dell'esponente. Si badi bene, infatti, che in entrambi i cantieri, le lamentate infiltrazioni - in ogni caso non attribuibili a responsabilità del
- venivano denunziate nell'anno 2022 a . Pt_3 CP_2
Nega in ogni caso la sussistenza dei lamentati vizi.
Quanto al foro eseguito sul tetto del riferisce che lo stesso fu Controparte_3 eseguito in data 9.5.2022 proprio su indicazione del sig. (legale rappresentante di Parte_2 Pt_1
) allo scopo di verificare i vari materiali montati sul tetto, ovvero i relativi strati. Il foro fu
[...] chiuso poco dopo alla presenza dello stesso e del “suo geometra i quali assistevano alla Parte_2 chiusura del saggio secondo le direttive impartite”. Dopo di ciò il non intervenne Pt_3 ulteriormente in detto cantiere, cosicché ogni evento avvenuto successivamente – ivi comprese le infiltrazioni verificatesi nel mese di dicembre 2022 - non potrebbe dunque essere a lui imputato.
Per_ Quanto ai lavori in Ceriale per conto del sig. fu proprio il sig. in qualità di Parte_2 appaltatore principale a disporne la sospensione il per carenze organizzative della stessa Parte_2
(“per mancanza dei materiali”). Parte_1
*****
2. La domanda va respinta.
Come correttamente rilevato da parte della difesa del convenuto in caso di lavorazioni affidate in subappalto ogni contestazione relativa alle opere sub-affidate è soggetta all'onere di tempestiva denuncia ex art. 1670 cc (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 23071/2020: “L'appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 1670 c.c., a denunciare tempestivamente al subappaltatore i vizi o le difformità dell'opera
a lui contestati dal committente sia nell'ipotesi in cui agisca in regresso nei confronti del subappaltatore che in quella speculare in cui sia il subappaltatore ad agire nei suoi confronti per inadempimento, tenuto conto che la pretesa dell'appaltatore di andare esente dal pagamento del corrispettivo trova fondamento, in entrambe le ipotesi, nel vizio dell'opera contestato dal committente”).
Ed anzi, in assenza di previe formali contestazioni da parte della committenza l'appaltatore “non ha interesse ad agire in regresso nei confronti del subappaltatore, atteso che il committente potrebbe accettare l'opera nonostante i vizi palesi, non denunciare mai i vizi occulti oppure denunciarli tardivamente. La denuncia effettuata dal committente direttamente al subappaltatore non è idonea
a raggiungere il medesimo scopo di quella effettuata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c., dovendo tale comunicazione provenire dall'appaltatore o da suo incaricato e non già "aliunde"
3 come, ad esempio, dal committente-appaltante principale, poiché i rapporti di appalto e di subappalto sono autonomi e la detta comunicazione ha natura comunicativa o partecipativa la quale impone, in base agli artt. 1669 e 1670 c.c., che non solo il destinatario, ma anche la fonte della dichiarazione si identifichino con i soggetti sulle cui sfere giuridiche gli effetti legali, impeditivi della decadenza, sono destinati a prodursi” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 24717 del 8 ottobre 2018).
Nel caso di specie dalle stesse allegazioni dell'attrice la contestazione del Controparte_3
relativamente alla presenza di infiltrazioni derivanti dal foro effettuato sul tetto dello
[...] stabile, risalgono al più tardi al 27.12.2022, mentre non risulta agli atti alcuna denuncia rivolta al nei 60 giorni successivi. Nemmeno risultano contestazioni tempestive in riferimento al Pt_3 cantiere di Ceriale.
Anche a prescindere da quanto sopra, la domanda di infondata nel merito. Pt_1
Con riferimento al Cantiere di in EN l'attrice, sin dall'atto di citazione, afferma CP_3 che anche a causa delle infiltrazioni provenienti dal tetto “il ha deciso di non CP proseguire nei lavori di appalto commissionati alla , tanti che questa doveva “addirittura Pt_1 presentare ricorso per tutela possessoria per rientrare in possesso dei propri materiali – prod. n. 3.”.
Detta affermazione è, però, smentita dai documenti che essa stessa produce.
In particolare, l'esponente produce sub doc. 3 il ricorso possessorio da essa proposto per ottenere la restituzione dei propri materiali trattenuti dal Condominio ove – nel ripercorrere brevemente le cause della insorgenda controversia – ne riconduce l'origine esclusivamente a problematiche inerenti al mutato contesto legislativo afferente al c.d bonus 110% (“... A causa delle notorie difficoltà di reperimento di soggetto cessionario dei crediti fiscali, l'esecuzione dei lavori ha subito un rallentamento. L'istante, nel mutato contesto legislativo e di mercato, ha chiesto al condominio di rivedere le condizioni contrattuali, chiedendo ai condòmini il versamento di un contributo agli oneri di gestione della commessa, diversamente divenuta economicamente insostenibile ..”).
Lo stesso documento testimonia che, nell'impossibilità di addivenire ad un accordo, fu proprio la ad attivarsi per la risoluzione del contratto (“... I) L'istante, dopo avere inutilmente Pt_1 sollecitato verbalmente e per iscritto la consegna dei documenti e della chiave di cui sopra, ha inviato tramite PEC del 14.9.23 al Condominio diffida ad adempiere a pena di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del Condominio;
II) La missiva è rimasta completamente priva di riscontro;
III) Dovendosi conseguentemente ritenere risolto l'appalto per fatto e colpa del Committente ...”).
Da notare che in detto documento la risoluzione viene fatta risalire al più al settembre del 2023, ben 10 mesi dopo, circa alle percolazioni d'acqua in questa sede invocate (27.12.22), le quali, con tutta evidenza, non hanno influito minimamente sulle sorti complessive dell'appalto.
Tale conclusione è confortata dalle dichiarazioni del teste amministratore del Testimone_3
Condominio, a detta del quale l'unico tema del contendere con l'appaltatrice riguardava le difficoltà nell'ottenere la documentazione richiesta per l'agevolazione fiscale del 110%:
4 “capo 8: il fermo cantiere confermo che si è protratto per circa tre anni poiché la società Pt_1 non ha mai presentato la documentazione attestante l 'idoneità per l'agevolazione fiscale dell'epoca (110%), nonostante tale società si fosse impegnata sottoscrivendo gli impegni assunti alle varie assemblee condominiali a cui aveva partecipato;
adr : i documenti non presentati dalla urono la polizza d'assicurazione , il DURC , copia Pt_1 del progetto dei ponteggi, copia del crono-programma dei lavori e copia della certificazione di abilitazione dei tecnici nominati dalla Pt_1
Preciso che dalla essuna opera di ristrutturazione edile è stata realizzata;
Pt_1 capo 9: non è vero, con diverse PEC sollecitai il a produrre i documenti di cui sopra e Parte_2 nessuna risposta mi fu data, così come non fu data alcuna risposta ai solleciti dagli Avv.ti Pacella e
Rofi; capo 10 : non è vero che addusse delle scuse poiché ribadisco che , a parte firmare i Parte_2 verbali d'assemblea, nulla rispose ai solleciti inotrategli ed è vero che il chiese la CP risoluzione del contratto d'appalto in questione;
adr : non ho mia visto in cantiere ne materiali ne operai edili vi erano solo i ponteggi montati;
adr : ho visto il in cantiere all 'inizio del montaggio dei ponteggi ed in quella occasione mi Pt_3 disse era lì per eseguire i lavori edili e mi esibì la copia della sua abilitazione della Camera di Commercio riferibile solamente alla realizzazione di serramenti così io bloccai il cantiere;
adr : dopo un paio di mesi il mi fece pervenire la certificazione della Camera di Commercio Pt_3 che lo abilitava ad eseguire opere edili e così venne completato il montaggio dei ponteggi , ribadisco che nessuna opera edile venne eseguita”.
Il teste in ogni caso conferma la tesi del per cui fu proprio il sig. Testimone_4 Pt_3 Parte_2 ad indicare le modalità di chiusura del buco appena praticato sulla copertura dello stabile:
“capo 3 : è vero , sentii personalmente ordinare così al e quest'ultimo disse a me Parte_2 Pt_3 di chiudere il foro secondo le indicazioni ricevute;
capi 4 e 5 : è vero , in cantiere eravamo presenti io , il , ed il Geometra;
Pt_3 Parte_2 CP_4 adr : il teste riconosce il Signor presente in udienza”. Parte_2
Del tutto inattendibile è invece la testimonianza del Geometra sia in quanto è Testimone_5 contraddetta dai documenti versati in atti dalla cfr. supra), sia in quanto trattasi dipendente Pt_1 che agiva in cantiere per conto del sigg. , onde ha un chiaro interesse a non vedere Parte_2 riconosciuta una eventuale propria negligenza professionale (“Sono dipendente con contratto a tempo determinato della società attrice e svolgo mansioni di Geometra”).
Le medesime considerazioni vanno ripetute per quanto attiene al cantiere di Ceriale.
La documentazione prodotta dalla conferma, ancora una volta, come la vertenza col Pt_1 Per_ committente sig. avesse a che fare con la pretesa dell'appaltatrice di provvedere ad una revisione dei prezzi in connessione con le vicende legislative legate al c.d superbonus: solo il
dell'art. 246 cod. proc. civ., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'Azione, ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l'interesse, di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Ne' l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere
l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione unicamente incidere sulla attendibilità delle relative deposizioni, che spetta al giudice del merito di deliberare”). 2 Anche detto teste è stato ritenuto incapace a testimoniare. Anche tale eccezione va respinta per i motivi già precisati alla nota 1.
5 mancato accordo su tale aspetto spinse l'impresa, e non il committente, a sospendere unilateralmente il corso dei lavori.
Per_ Tutto ciò si ricava agevolmente dalla lettura dell'atto di citazione del sig. nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dalla che in questa sede la tessa Parte_1 Pt_1 produce sub doc. 5:
cfr. pag. 5: “... Malgrado il ritardo, subito dopo il rilascio della predetta attestazione, la società reclamava una revisione dei prezzi a “corpo”, concordati tra l'Appaltatore e il Parte_1 Committente, contenuti nell'offerta” che, ai sensi dell'art. 13 del contratto, erano “da considerarsi fissi e invariabili”. Nel pretendere infondatamente ciò, l'odierna convenuta si rifiutava di proseguire i lavori, giungendo in data 10/10/2022 a comunicare che “i lavori sono sospesi per vostra causa, e riprenderanno dopo la verifica dei prezzi e condizione” doc. 6) ...”.
*****
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22 valore indeterminabile.
*****
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 2697/2023 così decide:
1. Respinge tutte le domande dell'attrice.
2. Condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in € 10.000,00 per le competenze professionali del difensore oltre accessori di legge.
Savona, 13.3.2025
Il Giudice
Stefano Poggio
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La difesa di ha eccepito l'incapacità a testimoniare del teste in quanto il Condominio dallo stesso Parte_1 amministrato ha attualmente una causa in corso con la presso il Tribunale di EN. L'eccezione è Parte_1 infondata posto che tale situazione non determina un interesse proprio del teste nel presente giudizio ex art. 246 cpc (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 6932 del 13/08/1987: “L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi