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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/12/2025, n. 4663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4663 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 3.12.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 13752 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Michele Geronimo;
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
Convenuta contumace
OGGETTO: risarcimento danni - pronta disponibilità attiva.
******
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 ha premesso di Parte_1 essere tecnico di radiologia medica presso il P.O. di Triggiano.
Ha dunque esposto di aver effettuato servizio di pronta disponibilità, sia notturna che festiva e di essere stato chiamato a prestare attività lavorativa in giorni destinati al riposo (in particolare, nelle giornate di domenica).
A questo proposito, ha evidenziato che, nonostante la perdita del giorno di riposo – appunto causata dal richiamo in servizio in pronta disponibilità o dallo svolgimento dell'attività per tutti i sette giorni della settimana –, non gli fosse stato concesso il giorno di riposo compensativo stabilito dalla vigente disciplina legislativa e contrattuale.
Ha chiarito di aver già adito il Tribunale di Bari, ottenendo sentenza di condanna della convenuta al risarcimento del danno da usura psico CP_2 fisica “legato all'espletamento del servizio di pronta disponibilità attiva nelle settimane come elencate in motivazione e senza fruire del riposo settimanale da quantificarsi in una giornata lavorativa feriale per ogni riposo settimanale non goduto in ciascuna delle citate settimane oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni riposo perduro nei suddetti periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva per cui è causa sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge
724/1994”.
Ha così domandato la quantificazione delle somme maturate, atteso che la convenuta non ha liquidato spontaneamente le spettanze, sulla scorta di apposito conteggio versato in atti, sostenendo di avere diritto all'importo complessivo di € 12.329,55.
Instauratosi il contraddittorio, l non si è costituita in giudizio. CP_1
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che, malgrado la lettera dell'art. 278, comma 1, c.p.c. sembri limitare la possibilità di scindere la pronuncia di merito alla fattispecie in cui ab origine sia stata proposta una domanda di condanna volta ad accertare l'esistenza di un diritto e la liquidazione di una somma e la situazione probatoria consigli di provvedere, intanto, con una sentenza non definitiva che accerti la sussistenza dell'an, rinviando, poi, la quantificazione del quantum alla prosecuzione dello stesso giudizio, la giurisprudenza e parte della dottrina hanno riconosciuto sia la facoltà dell'attore di chiedere successivamente la separazione tra an e quantum in due giudizi diversi, nonostante fosse stata intrapresa un'azione per
Pag. 2 di 9 ottenere la condanna specifica (cioè per an e quantum), sia la possibilità di proporre ab initio un'autonoma azione per ottenere una pronuncia sul solo an, con riserva di proporre un separato giudizio per la quantificazione del danno (cfr. Cass. n. 5551 del 2016; Cass. n. 15066 del 2000).
Si è affermato, infatti, che la scissione della pronuncia sull'an debeatur da quella sul quantum è consentita ogniqualvolta vi sia, nel corso del giudizio ed anche in sede di conclusioni, conforme ed esplicita richiesta della parte interessata, senza che a ciò possa essere di ostacolo la circostanza che la domanda introduttiva del giudizio prevedesse puramente e semplicemente la richiesta del risarcimento dei danni (cfr. Cass. n. 17832 del 2002) e che l'opposizione del convenuto alla domanda di condanna generica al risarcimento del danno è ammissibile ed impone al giudice di stabilire se il pregiudizio si sia verificato, o meno, con certezza e non con semplice probabilità, con la conseguenza che l'accertamento negativo di detto danno preclude la prosecuzione della pretesa attorea in una seconda fase o in un successivo giudizio. Tale prosecuzione è, invece, legittima ove siffatto accertamento, pur condotto in termini di certezza e non di probabilità, dia esito positivo, ma sia nondimeno necessario quantificare in concreto il pregiudizio in esame in una separata fase od in un distinto giudizio (cfr.
Cass. n. 4653 del 2021).
Del resto, anche di recente si è affermato che “il nostro ordinamento costituzionale e processuale è imperniato sui principi di libertà del diritto di azione (art. 24 Cost.), e la libertà del diritto di azione si manifesta ovviamente con la facoltà dell'attore di stabilire, in totale libertà, cosa chiedere, quanto chiedere e quando chiedere, con l'unico limite del divieto di abuso del diritto” (Cass. S.U. n. 29862 del 2022).
A fronte della predetta premessa, in ordine ai rapporti tra azione esecutiva e giudizio di cognizione o azione monitoria, si è registrata un'importante evoluzione giurisprudenziale.
Pag. 3 di 9 Come noto, secondo l'orientamento dominante, elaborato con specifico riferimento alla sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento al lavoratore di un determinato numero di mensilità (in tema di riconoscimento dell'illegittimità del licenziamento, Cass. n. 9132 del 2003; Cass. n. 2816 del 2011), detta sentenza costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, “solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza”.
Se, invece, la sentenza di condanna non consenta di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso, con la conseguenza che, per la determinazione dell'importo, vi sono elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, il creditore può legittimamente fare ricorso al procedimento monitorio, nel cui ambito la sentenza è utilizzabile come atto scritto, dimostrativo del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti e nel cui ambito il creditore può dimostrare l'esigibilità del credito attraverso ulteriori prove attestanti, ex art. 634 c.p.c., la messa a disposizione della sua attività lavorativa a favore del datore di lavoro;
né rileva, in senso preclusivo del procedimento d'ingiunzione, la provvisoria esecuzione delle sentenze previste dagli artt. 431 e 447 c.p.c., la quale presuppone che il credito riconosciuto sia liquido e comunque determinabile alla stregua degli elementi contenuti nella stessa sentenza.
Il predetto indirizzo giurisprudenziale, ben consolidato, oltre ad escludere, ovviamente, che la sentenza di condanna generica sia idonea a fondare l'azione esecutiva, pur essendo utilizzabile quale atto scritto per la concessione del decreto ingiuntivo (Cass. n. 9685 del 2000), richiama immancabilmente, ai fini dell'individuazione del titolo esecutivo, che "il credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza di condanna" (Cass. n. 5784 del 1999),
Pag. 4 di 9 laddove il creditore che abbia ottenuto una sentenza di condanna al pagamento di una somma non direttamente determinata nella sentenza e per la liquidazione della quale sono "necessari elementi estranei al giudizio", da questa concluso, e "non predeterminati per legge", può legittimamente far ricorso al procedimento monitorio (Cass. n. 18519 del
2014), non potendo, evidentemente, in base a tale sentenza, agire "in executivis".
Ciò posto, notevoli aperture si sono registrate nella giurisprudenza più recente, essendosi evidenziato che, per intendere il significato e l'estensione dell'accertamento compiuto dal giudice con la sentenza, ed in genere per decidere della sua autorità, è dato integrare il pensiero del giudice consegnato alla sentenza con quanto risulta dagli atti delle parti, dai documenti da esse prodotti, dalle relazioni degli ausiliari del giudice, se siano stati introdotti nel processo in cui la sentenza che ha definito quel giudizio è stata pronunziata.
In tal modo, si considera la precisa individuazione dell'obbligo dichiarato dal giudice non come un requisito formale del provvedimento giudiziario, ma come ciò che il giudice di merito deve essere stato messo in grado di accertare ed è dimostrabile abbia accertato, integrando ciò che nel provvedimento è dichiarato, con ciò che gli è stato chiesto e vi appare discusso.
In questa prospettiva, si ottiene il sicuro vantaggio di costringere le parti del rapporto controverso al parlare chiaro: il creditore procedente indicando con precisione nel precetto la prestazione richiesta ed i suoi perché; il debitore, con altrettanta precisione, contestando ciò che ritenga non dovuto, perché negato o non accertato, ponendolo a base delle opposizioni che possono precedere o seguire l'inizio dell'esecuzione od affidandole al giudice dell'esecuzione ai fini del suo controllo sull'estensione del titolo;
il creditore dal canto suo proponendo domanda riconvenzionale a fini di
Pag. 5 di 9 accertamento di quanto possa essere ritenuto già non accertato o controbattendo le allegazioni interne al processo esecutivo fatte dal debitore (Cass. S.U. n. 11066 del 2012).
E' stato, in particolare, evidenziato che “la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito dell'accertamento della illegittimita' della risoluzione datoriale del rapporto di lavoro costituisce valido titolo esecutivo se non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito, in quanto alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto di credito che ne costituisce l'oggetto, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dai giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e pertanto acquisiti al processo e non desumibili da elementi esterni” (Cass. n. 19641 del 2015).
Sicché il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma,
n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extra-testuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato (Cass. n. 23159 del 2014); dal che consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e a integrare le difese, anche sul piano probatorio.
In altri termini, “il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2,
n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione
Pag. 6 di 9 extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, sicché, ove sia in tal modo possibile pervenire alla quantificazione del dovuto, è inammissibile la procedura monitoria se l'esclusione dell'esecuzione diretta è avvenuta sulla base del solo esame del dispositivo della sentenza che ne costituiva il titolo” (Cass. n. 26567 del 2016).
A ciò si aggiunga che il principio, secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un decreto ingiuntivo contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto, trova deroga nei casi in cui la domanda di condanna rivolta al giudice, nella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non mira alla duplicazione del titolo già conseguito, ma è diretta a far valere una situazione giuridica che non ha trovato esaustiva tutela, suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunziata (in applicazione del succitato principio di diritto la Suprema Corte, pur in presenza di provvedimento, avente già efficacia di titolo esecutivo, di liquidazione del compenso a un consulente tecnico d'ufficio, ha ritenuto proponibile la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento del medesimo compenso, non costituendo il primo provvedimento titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e così sussistendo un interesse del creditore a precostituirsi un titolo che offrisse maggiori garanzie, in quanto spiegante effetto anche al di fuori del processo esecutivo e nei confronti di eventuali terzi: Cass. n. 15085 del 2006; negli stessi termini Cass. n. 13518 del 2004).
Tanto chiarito, quanto al caso oggetto di odierno scrutinio deve porsi in evidenza che la sentenza resa dal Tribunale di Bari non ha già accertato anche la misura del pregiudizio patito dal ricorrente.
Come chiaramente desumibile dal testo della sentenza [“… la parte ricorrente di fatto ha prestato servizio, lavorando, per tutto quanto sopra esposto, in giornate feriali che avrebbero dovuto
Pag. 7 di 9 essere destinate invece a riposo compensativo, per le quali è stato regolarmente retribuito con la paga ordinaria;
anche per questo motivo, dunque, l'indennizzo sulla base della maggiorazione del lavoro straordinario appare eccessivo. Ne deriva che alla parte ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi in una giornata lavorativa feriale per ogni riposo settimanale non goduto in relazione a ciascuna delle settimane come innanzi analiticamente elencate oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi dalla maturazione di ogni riposo perduto nei suddetti periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva per cui è causa sino al saldo e secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 36, legge 724/1994”], il precedente pronunciamento reso tra le parti si è limitato a dichiarare l'an del risarcimento, rimettendo – alle parti stesse e, in mancanza – ad un successivo giudizio la relativa quantificazione.
Così, il risarcimento del danno da usura psicofisica va riconosciuto in relazione a tutte le giornate indicate in ricorso.
In definitiva, essendo immune da censure il conteggio attoreo, sia in ragione dei parametri di calcolo utilizzati, sia tenuto conto delle settimane di pronta disponibilità attiva (non seguite da riposo compensativo), parte resistente dev'essere condannata al pagamento della complessiva somma di € 12.329,55, oltre accessori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 13752 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' convenuta al CP_2 pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di €
12.329,55, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno da usura psico-fisica;
2) condanna altresì l' convenuta al pagamento, in favore del CP_2 ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.109,00, contributo unificato ove dovuto, rimborso spese generali nella misura
Pag. 8 di 9 del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 3.12.2025 Il giudice della Sezione lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
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