Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5430/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.05.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: statunitense
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio Carrara, con studio in Milano, viale Certosa n. 1 presso il quale hano eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in New York (Stati Uniti d'America) in data 08 agosto 2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano (anno 2009, parte 2, reg. 01, serie C/1, atto n. 04)
separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Milano n. 1151/2024, pubblicata in data 25 luglio 2024, passata in giudicato (v. documenti in atti)
con i seguenti figli: , cittadino italiano, nato a Milano in [...] 05 novembre Parte_3
2012, e , cittadina italiana, nata a [...] in data [...] Parte_4
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10 maggio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni, qui riformulate:
“1) entrambi i ricorrenti dichiarano di essere autonomi economicamente e di poter provvedere al proprio mantenimento e rinunciano reciprocamente all'assegno di divorzio e a qualsiasi forma di mantenimento;
2) i figli minori e sui quali entrambi i coniugi continueranno ad esercitare la Parte_3 Pt_4 responsabilità genitoriale, vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori e pertanto le decisioni qualificanti per la loro educazione ed istruzione saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, con cui continueranno a vivere nella casa familiare;
3) la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di collaborazione al fine di assicurare ai figli minori e una serena crescita ed un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun Parte_3 Pt_4 genitore e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli e a coinvolgere i figli in eventuali tensioni e discussioni fra i genitori;
4) le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione dei figli Pt_3
e saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle
[...] Pt_4 inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
I genitori si impegnano quindi a mantenere fra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca collaborazione con specifico riguardo all'educazione e alla cura dei figli e si impegnano a tenersi reciprocamente informati sulle questioni che riguardano la loro salute (a titolo esemplificativo la scelta dei medici e di eventuali terapie), l'istruzione, la vita e l'educazione (tra cui, a titolo esemplificativo e non esauriente, quelle relative alla scuola, allo studio di lingue straniere, all'opportunità di eventuali soggiorni e viaggi, all'educazione religiosa, al luogo di residenza dei figli).
I coniugi si impegnano inoltre a non usare i figli come messaggeri, mezzi di consegna o mezzi di comunicazione tra i genitori e a non manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza dei figli, quando i figli si trasferiscono da un genitore all'altro;
5) ciascun genitore, nei giorni di frequentazione dei figli, sarà autorizzato ad esercitare la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte ordinarie (ossia inerenti la vita quotidiana dei minori) anche separatamente dall'altro genitore;
6) il GN potrà vedere e trascorrere del tempo con i figli e Parte_2 Parte_3 Pt_4 anche nella casa familiare in caso di autorizzazione della moglie, tutte le volte che vorrà, previo accordo con la moglie almeno ventiquattro ore prima e comunque compatibilmente con gli impegni già assunti dalla GNa e con gli impegni ed esigenze dei figli, e Parte_1 comunque secondo il seguente calendario di massima a settimane alternate:
- nella prima e terza settimana del mese, il mercoledì pomeriggio, dall'uscita da scuola dei figli sino alle ore 21, e dal venerdì dall'uscita da scuola dei figli sino alle ore 19 della domenica;
- nella seconda e quarta settimana del mese, il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola dei figli sino alle ore 21.
Il GN , nei giorni di frequentazione dei figli, avrà cura di prelevarli all'uscita da Parte_2 scuola, al termine dell'orario scolastico, e di accompagnare i figli presso l'abitazione materna all'orario sopra indicato.
I genitori concorderanno, di comune intesa, le date di eventuali recuperi delle visite padre/figli, che non si siano potute tenere per ragioni lavorative e/o per altri impedimenti involontari purché il padre comunichi il motivo dell'impedimento alla madre almeno ventiquattro ore prima.
Viene, in ogni caso, fatto salvo il diverso accordo dei genitori nel rispetto delle loro esigenze lavorative e/o per altri impedimenti involontari e di quelle dei figli e Parte_3 Pt_4
Indipendentemente dalla calendarizzazione delle visite paterne, e potranno Parte_3 Pt_4 trascorrere la giornata del compleanno del papà e della festa del papà con il padre e quella del compleanno della mamma e della festa della mamma con la madre;
7) i genitori si dichiarano reciprocamente di permettere l'accesso alle chat del gruppo classe ed alle comunicazioni inerenti le attività sportive dei figli;
8) entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi ed in generale ad ogni evento, anche religioso, che vedrà protagonisti e Parte_3 Pt_4 indipendentemente dai giorni di frequentazione dei figli;
9) i genitori si accorderanno perché entrambi possano trascorrere del tempo in occasione dei compleanni dei figli.
Nel caso in cui un genitore desideri organizzare le feste di compleanno di e con Parte_3 Pt_4
i compagni di scuola e/o di sport, questi si accorderà con l'altro per l'organizzazione delle feste, le cui spese saranno suddivise tra i coniugi, ed entrambi avranno diritto di parteciparvi a prescindere dai giorni di frequentazione dei figli;
10) ciascun coniuge, salvo migliori accordi, terrà con sé i figli minori e per Parte_3 Pt_4 quattro settimane durante il periodo estivo, anche non consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno per consentire la migliore possibile organizzazione nell'interesse dei figli. In caso di disaccordo tra i coniugi prevarrà per l'anno in corso la volontà della madre e così in via alternata all'altro genitore.
Per le ulteriori settimane delle vacanze estive verrà applicato il calendario ordinario settimanale di frequentazione delle figlie ed il costo per eventuali centri estivi sarà a carico del GN Parte_2
.
[...]
Per quanto riguarda le festività natalizie, e trascorreranno, ad anni alterni, il Parte_3 Pt_4 periodo compreso tra il 23 e il 30 dicembre con un genitore e quello compreso tra il 31 dicembre e il 6 gennaio con l'altro genitore.
Quanto alle vacanze di carnevale e pasquali e agli eventuali ponti previsti dal calendario scolastico,
i coniugi si accorderanno di volta in volta, tenendo presenti le reciproche esigenze e quelle dei figli;
11) i coniugi si impegnano a far mantenere ai figli regolari rapporti con i nonni e i parenti di entrambi, agevolandone la frequentazione;
12) i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare il recapito telefonico dei luoghi di villeggiatura e, quando sono in viaggio o in vacanza con i figli, ad avvisare telefonicamente nel momento in cui giungono a destinazione.
I figli potranno telefonare ed essere contattati telefonicamente da ciascun genitore durante il periodo di villeggiatura o durante le festività trascorsi con l'altro genitore;
13) ciascun genitore si impegna ad introdurre, con la necessaria gradualità e comunque non prima di due anni decorrenti dal deposito del presente ricorso, nella vita dei figli, persone con cui potranno avere nuove relazioni al fine di garantire la serenità dei figli, informando di ciò l'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte, in particolare con la cura e la premura di far comprendere ai figli che i nuovi partners non si sostituiranno ai genitori e che non diminuirà
l'affetto per loro per nessuna ragione;
14) il GN corrisponderà alla GNa a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo ordinario per il mantenimento dei figli e in via anticipata entro il Parte_3 Pt_4 giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di € 350,00 per dodici mensilità per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli e/o sino a quando vivranno con la madre.
Resta inteso tra le parti che, qualora ciascun figlio, divenuto maggiorenne, dovesse trasferire la propria residenza/domicilio in un luogo diverso da quello della residenza materna e non fosse ancora economicamente indipendente, il GN verserà il contributo al mantenimento Parte_2 direttamente al figlio nella misura sopra indicata di € 350,00 mensili per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Ciascun genitore provvederà, con le modalità dirette e nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, al vitto dei figli e all'acquisto di farmaci da banco, mentre i costi del materiale di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno, delle scarpe e del vestiario saranno esclusivamente a carico del GN . Parte_2
La GNa avrà diritto a percepire, in misura del 100%, l'Assegno Parte_1
Unico erogato dall'INPS per i figli;
15) il GN si impegna inoltre a rimborsare alla moglie il 100% delle spese extra Parte_2 assegno di mantenimento sostenute per i figli, così come indicate e disciplinate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Milano, al quale i coniugi dichiarano espressamente di aderire e, nella stessa misura percentuale, i costi della refezione scolastica dei figli e della babysitter, che si occuperà tutti i giorni della gestione della casa materna e dei figli dei coniugi per un'ora al giorno.
Il GN , previo accordo con la moglie, sosterrà i costi della babysitter nelle serate Parte_2 in cui la GNa per qualsiasi esigenza, non potesse stare con i figli, Parte_1
e ciò fino al rientro a casa della madre.
Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il previo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica, WhatsApp o simili); l'altro genitore avrà dieci giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il decimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) che dimostrano il pagamento.
Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile di mantenimento del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti avvenga entro il giorno 20 del mese precedente;
16) la casa familiare sita in Milano, via Giovanni Battista Morgagni n° 33, condotta in locazione dai coniugi, unitamente agli arredi attualmente esistenti, viene assegnata in godimento alla GNa
che vi abiterà con i figli. Parte_1
Il GN , quale ulteriore forma di contributo al mantenimento dei figli e a titolo di Parte_2 mantenimento della moglie, sosterrà in via esclusiva il pagamento dei canoni di locazione della casa familiare, delle spese condominiali e di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative all'abitazione e di quelle relative alle utenze domestiche (ad eccezione dell'utenza della luce), nonché la tassa di raccolta rifiuti, e tutto ciò sino a quando i figli saranno economicamente indipendenti e/o vivranno con la madre.
Il GN provvederà a quanto sopra anche nel caso in cui la GNa Parte_2 [...]
per qualsiasi esigenza o necessità, dovesse trasferirsi in altra abitazione, e ciò Parte_1 nei limiti del canone annuo, adeguato secondo gli indici ISTAT, e delle spese per le utenze domestiche dell'attuale casa familiare, e ciò sino a quando i figli vivranno con lei. Il GN , quando i figli lasceranno l'abitazione materna e non vivranno quindi più Parte_2 con la madre, si impegna ad affittare un bilocale in Milano in cui la moglie potrà abitare da sola e le cui spese per canone di godimento e per utenze domestiche saranno a carico del GN Parte_2
, e ciò sino a quando la moglie non avrà una stabile convivenza;
[...]
17) il GN ha lasciato la casa familiare, asportando i propri beni ed effetti Parte_2 personali, e si è trasferito in un immobile di sua proprietà, gravato da mutuo e costituito in fondo patrimoniale, sito in Nebbiuno (NO), località Poggio Radioso Alto, strada dei Rododendri snc, nel complesso denominato “Poggio Alto”.
Il suddetto immobile, una volta estinto il mutuo, verrà intestato ai figli e Parte_3 Pt_4
18) i coniugi regolano di seguito i reciproci rapporti patrimoniali:
a) l'autovettura modello Jeep Wrangler, targata GB944WA, intestata alla società e CP_1 utilizzata da entrambi i coniugi, rimarrà in possesso della suddetta società e verrà utilizzata dal solo
GN ; Parte_2
b) il saldo del conto corrente USA Citybank n° 9967112685, intestato alla GNa
[...]
e alimentato dai soli proventi derivanti dall'attività professionale del GN Parte_1
, verrà trasferito, così come previsto nel ricorso congiunto e recepito nella sentenza Parte_2 di separazione, in un fondo fiduciario o in una polizza assicurativa, di cui gli esclusivi beneficiari saranno i figli e e lasciato nella loro esclusiva disponibilità, in modo tale che, Parte_3 Pt_4 divenuti maggiorenni, potranno utilizzare in parti uguali la giacenza in essere per le loro esigenze di vita e/o universitarie;
c) il GN , quale ulteriore contributo al mantenimento della moglie, ha corrisposto Parte_2 alla stessa l'importo di € 10.000,00;
d) la GNa così come previsto nel ricorso congiunto e recepito nella Parte_1 sentenza di separazione, si impegna a cedere al marito a titolo gratuito le quote di partecipazione nelle società e IPA S.r.l., rispettivamente in misura del 100% e del 20%; CP_1
e) il GN ha corrisposto alla madre della moglie, GNa Parte_2 Parte_5
l'importo di € 20.000,00 per permettere alla stessa di acquistare un immobile in Colombia. Il GN si impegna a corrispondere l'ulteriore importo a saldo di € 10.000,00 (o il Parte_2 diverso importo dovuto a saldo alla data di deposito del presente ricorso), così come previsto nel ricorso congiunto e recepito nella sentenza di separazione;
19) i coniugi danno atto di aver già provveduto a dividere tutti i beni mobili comuni e di non avere più nulla a pretendere economicamente l'uno dall'altro;
20) i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di passaporti e documenti d'identità validi per l'espatrio degli stessi nonché dei figli e ” Parte_3 Pt_4
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. In data 17.07.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai GNi e Parte_1
in New York (Stati Uniti d'America) in data 08 agosto 2008 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese.
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni