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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 12/02/2026, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2439/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente e Relatore DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15245/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220042017744501 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220042017744501 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220042017744501 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220042017744501 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1749/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: come da atti
La ricorrente Ricorrente_1, quale erede di Nominativo_1, (deceduta il data), impugna la cartella di pagamento n. 071 2022 00420177 44 501- IMU (anni 2014–2017) notificata il 5.6.2025.
Formula i seguenti motivi di ricorso:
Violazione dell'art. 8 d.lgs. 472/1997 – Non trasmissibilità delle sanzioni agli eredi La cartella richiede illegittimamente il pagamento di sanzioni tributarie (€ 1.004 per ciascun anno) nei confronti dell'erede, nonostante la natura personale e afflittiva delle sanzioni amministrative tributarie, pacificamente non trasmissibili agli eredi. Il ruolo e la cartella sono stati formati dopo il decesso della contribuente originaria.
Decadenza. La ricorrente, non convivente con la de cuius, non ha avuto conoscenza degli avvisi di accertamento presupposti. Eccepisce la decadenza dell'Ente impositore, poiché gli avvisi risulterebbero notificati il 22.11.2019 e la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2023.
Conclude, in via principale, per l'annullamento integrale della cartella per illegittimità della pretesa. In via subordinata, per l'annullamento della cartella limitatamente alle sanzioni tributarie, con rideterminazione del dovuto, con vittoria di spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-NE costituitasi in giudizio ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in relazione a tutte le censure mosse dalla ricorrente, trattandosi di doglianze attinenti alla fase di accertamento e formazione del ruolo, di esclusiva competenza del Comune di Napoli, unico titolare del credito. L'AdER è mero esecutore del ruolo trasmesso dall'Ente impositore e non è tenuta a verificare né la legittimità del credito né la regolarità della notifica degli atti presupposti (art. 39 d.lgs. 112/1999; art. 12 DPR 602/1973; Cass. n. 1985/2014).
Sulla dedotta decadenza. L'eccezione è infondata, poiché i termini di decadenza sono stati sospesi per effetto della normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 d.l. 18/2020 e successive modifiche), con conseguente proroga dei termini applicabili. La cartella include anche crediti non tributari (violazioni al Codice della Strada), rispetto ai quali il giudice tributario è privo di giurisdizione;
pertanto, un eventuale accoglimento non potrebbe comportare l'annullamento totale dell'atto, ma solo quello limitato ai tributi. Conclude per il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Il Comune di Napoli costituitosi in giudizio ha eccepito e provato che l'iscrizione a ruolo è stata regolarmente preceduta dai seguenti atti:
avviso in rettifica IMU per l'anno 2014 prot. n. 553045/709 del 25/06/2019 (All. 01),
regolarmente notificato in data 22/11/2019 (All. 02);
avviso in rettifica IMU per l'anno 2015 prot. n. 556654/911 del 26/06/2019 (All. 03),
regolarmente notificato in data 22/11/2019 (All. 04);
avviso in rettifica IMU per l'anno 2016 prot. n. 562978719 del 27/06/2019 (All. 05),
regolarmente notificato in data 22/11/2019 (All. 06);
avviso in rettifica IMU per l'anno 2017 prot. n. 564814/917 del 28/06/2019 (All. 07),
regolarmente notificato in data 22/11/2019 (All. 08).
Atti non impugnati e l'Ufficio ha reso esecutivo il ruolo in data 30/11/2021, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.504/92. Ha precisato che a seguito dell'eccezione sollevata sull'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi ha provveduto alla cancellazione delle stesse come risulta dal prospetto allegato dall'Agente della NE. Conclude per il parziale accoglimento del ricorso limitatamente agli importi relativi alle sanzioni con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Con memorie illustrative il difensore della ricorrente ha replicato:
Decadenza della riscossione Gli avvisi di accertamento IMU risultano notificati il 22.11.2019 e sono divenuti definitivi il 21.1.2020 per mancata impugnazione.
Ai sensi dell'art. 1, comma 163, L. 296/2006, la cartella di pagamento doveva essere notificata entro il 31.12.2023.
La cartella è stata invece notificata il 5.6.2025, oltre il termine decadenziale.
La decadenza è quindi pienamente maturata.
Erroneità del richiamo all'art. 12 d.lgs. 504/1992
La disciplina richiamata dal Comune è superata dalle modifiche introdotte dalla L. 296/2006.
Per i tributi locali, il termine decadenziale rilevante è quello relativo alla notifica del titolo esecutivo, non alla formazione del ruolo.
Inapplicabilità della normativa emergenziale COVID
Le sospensioni ex artt. 67 e 68 d.l. 18/2020 non si applicano al caso di specie: i termini di pagamento degli avvisi erano già scaduti prima dell'8.3.2020; i carichi sono stati affidati all'Agente della riscossione nel 2022, quindi fuori dal periodo di sospensione.Un termine già scaduto non è suscettibile di sospensione o proroga.
Autotutela sulle sanzioni. Il Comune ha riconosciuto la non debenza delle sanzioni tributarie richieste all'erede e ne ha disposto la cancellazione in autotutela.Nonostante ciò, ha chiesto la condanna alle spese, in contrasto con l'ammissione di soccombenza e con l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992.
Replica alle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate-NE.
La Corte, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Gli avvisi di accertamento IMU oggetto di causa risultano notificati in data 22 novembre 2019 e sono divenuti definitivi in data 21 gennaio 2020, per mancata impugnazione nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, per i tributi locali la riscossione coattiva deve essere avviata mediante notifica del titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Nel caso di specie, il termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento scadeva pertanto il 31 dicembre 2023. La cartella è stata invece notificata solo in data 5 giugno 2025, quando il potere di riscossione dell'ente impositore risultava ormai definitivamente decaduto. Ne consegue che la decadenza della riscossione risulta pienamente maturata, con conseguente illegittimità della cartella impugnata. Il richiamo effettuato dal Comune all'art. 12 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 è del tutto inconferente, in quanto tale disciplina risulta superata dalle modifiche introdotte dalla L. 296/2006, che ha riformato organicamente i termini decadenziali dei tributi locali.
Per costante orientamento giurisprudenziale, a seguito della riforma del 2006, il termine decadenziale rilevante non è più quello relativo alla formazione del ruolo, bensì quello concernente la notifica del titolo esecutivo al contribuente. Pertanto, eventuali atti interni o meri adempimenti amministrativi (quali la formazione o l'affidamento del ruolo) non sono idonei a impedire il maturare della decadenza.
Parimenti infondato è il richiamo alla normativa emergenziale di cui agli artt. 67 e 68 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020.
Nel caso di specie:
i termini di pagamento degli avvisi di accertamento erano già spirati prima dell'8 marzo 2020, data di inizio delle sospensioni emergenziali;
i carichi risultano essere stati affidati all'Agente della riscossione nel corso del 2022, dunque al di fuori del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale. È principio pacifico che un termine già scaduto non è suscettibile né di sospensione né di proroga, con la conseguenza che la disciplina emergenziale non può in alcun modo incidere su una decadenza già maturata.
Alla luce di quanto esposto, la cartella di pagamento impugnata risulta emessa e notificata in violazione dei termini decadenziali previsti dalla legge. Superfluo l'esame delle altre questioni prospettate in ricorso.
Le spese di giudizio, in considerazione della complessità della ricostruzione della normativa applicabile e della rettifica in autotutela di parte della pretesa, giustificano la pronuncia di compensazione delle spese del giudizio.
PQM
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli, Sezione 27,definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e compensa le spese del giudizio.
- Così deciso in Napoli in data 2.2.2026 Il Presidente
Dr.ssa Marida Corso
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente e Relatore DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15245/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220042017744501 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220042017744501 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220042017744501 IMU 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220042017744501 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1749/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: come da atti
La ricorrente Ricorrente_1, quale erede di Nominativo_1, (deceduta il data), impugna la cartella di pagamento n. 071 2022 00420177 44 501- IMU (anni 2014–2017) notificata il 5.6.2025.
Formula i seguenti motivi di ricorso:
Violazione dell'art. 8 d.lgs. 472/1997 – Non trasmissibilità delle sanzioni agli eredi La cartella richiede illegittimamente il pagamento di sanzioni tributarie (€ 1.004 per ciascun anno) nei confronti dell'erede, nonostante la natura personale e afflittiva delle sanzioni amministrative tributarie, pacificamente non trasmissibili agli eredi. Il ruolo e la cartella sono stati formati dopo il decesso della contribuente originaria.
Decadenza. La ricorrente, non convivente con la de cuius, non ha avuto conoscenza degli avvisi di accertamento presupposti. Eccepisce la decadenza dell'Ente impositore, poiché gli avvisi risulterebbero notificati il 22.11.2019 e la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2023.
Conclude, in via principale, per l'annullamento integrale della cartella per illegittimità della pretesa. In via subordinata, per l'annullamento della cartella limitatamente alle sanzioni tributarie, con rideterminazione del dovuto, con vittoria di spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-NE costituitasi in giudizio ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in relazione a tutte le censure mosse dalla ricorrente, trattandosi di doglianze attinenti alla fase di accertamento e formazione del ruolo, di esclusiva competenza del Comune di Napoli, unico titolare del credito. L'AdER è mero esecutore del ruolo trasmesso dall'Ente impositore e non è tenuta a verificare né la legittimità del credito né la regolarità della notifica degli atti presupposti (art. 39 d.lgs. 112/1999; art. 12 DPR 602/1973; Cass. n. 1985/2014).
Sulla dedotta decadenza. L'eccezione è infondata, poiché i termini di decadenza sono stati sospesi per effetto della normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 d.l. 18/2020 e successive modifiche), con conseguente proroga dei termini applicabili. La cartella include anche crediti non tributari (violazioni al Codice della Strada), rispetto ai quali il giudice tributario è privo di giurisdizione;
pertanto, un eventuale accoglimento non potrebbe comportare l'annullamento totale dell'atto, ma solo quello limitato ai tributi. Conclude per il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Il Comune di Napoli costituitosi in giudizio ha eccepito e provato che l'iscrizione a ruolo è stata regolarmente preceduta dai seguenti atti:
avviso in rettifica IMU per l'anno 2014 prot. n. 553045/709 del 25/06/2019 (All. 01),
regolarmente notificato in data 22/11/2019 (All. 02);
avviso in rettifica IMU per l'anno 2015 prot. n. 556654/911 del 26/06/2019 (All. 03),
regolarmente notificato in data 22/11/2019 (All. 04);
avviso in rettifica IMU per l'anno 2016 prot. n. 562978719 del 27/06/2019 (All. 05),
regolarmente notificato in data 22/11/2019 (All. 06);
avviso in rettifica IMU per l'anno 2017 prot. n. 564814/917 del 28/06/2019 (All. 07),
regolarmente notificato in data 22/11/2019 (All. 08).
Atti non impugnati e l'Ufficio ha reso esecutivo il ruolo in data 30/11/2021, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.504/92. Ha precisato che a seguito dell'eccezione sollevata sull'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi ha provveduto alla cancellazione delle stesse come risulta dal prospetto allegato dall'Agente della NE. Conclude per il parziale accoglimento del ricorso limitatamente agli importi relativi alle sanzioni con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Con memorie illustrative il difensore della ricorrente ha replicato:
Decadenza della riscossione Gli avvisi di accertamento IMU risultano notificati il 22.11.2019 e sono divenuti definitivi il 21.1.2020 per mancata impugnazione.
Ai sensi dell'art. 1, comma 163, L. 296/2006, la cartella di pagamento doveva essere notificata entro il 31.12.2023.
La cartella è stata invece notificata il 5.6.2025, oltre il termine decadenziale.
La decadenza è quindi pienamente maturata.
Erroneità del richiamo all'art. 12 d.lgs. 504/1992
La disciplina richiamata dal Comune è superata dalle modifiche introdotte dalla L. 296/2006.
Per i tributi locali, il termine decadenziale rilevante è quello relativo alla notifica del titolo esecutivo, non alla formazione del ruolo.
Inapplicabilità della normativa emergenziale COVID
Le sospensioni ex artt. 67 e 68 d.l. 18/2020 non si applicano al caso di specie: i termini di pagamento degli avvisi erano già scaduti prima dell'8.3.2020; i carichi sono stati affidati all'Agente della riscossione nel 2022, quindi fuori dal periodo di sospensione.Un termine già scaduto non è suscettibile di sospensione o proroga.
Autotutela sulle sanzioni. Il Comune ha riconosciuto la non debenza delle sanzioni tributarie richieste all'erede e ne ha disposto la cancellazione in autotutela.Nonostante ciò, ha chiesto la condanna alle spese, in contrasto con l'ammissione di soccombenza e con l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992.
Replica alle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate-NE.
La Corte, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Gli avvisi di accertamento IMU oggetto di causa risultano notificati in data 22 novembre 2019 e sono divenuti definitivi in data 21 gennaio 2020, per mancata impugnazione nei termini di legge.
Ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, per i tributi locali la riscossione coattiva deve essere avviata mediante notifica del titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Nel caso di specie, il termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento scadeva pertanto il 31 dicembre 2023. La cartella è stata invece notificata solo in data 5 giugno 2025, quando il potere di riscossione dell'ente impositore risultava ormai definitivamente decaduto. Ne consegue che la decadenza della riscossione risulta pienamente maturata, con conseguente illegittimità della cartella impugnata. Il richiamo effettuato dal Comune all'art. 12 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 è del tutto inconferente, in quanto tale disciplina risulta superata dalle modifiche introdotte dalla L. 296/2006, che ha riformato organicamente i termini decadenziali dei tributi locali.
Per costante orientamento giurisprudenziale, a seguito della riforma del 2006, il termine decadenziale rilevante non è più quello relativo alla formazione del ruolo, bensì quello concernente la notifica del titolo esecutivo al contribuente. Pertanto, eventuali atti interni o meri adempimenti amministrativi (quali la formazione o l'affidamento del ruolo) non sono idonei a impedire il maturare della decadenza.
Parimenti infondato è il richiamo alla normativa emergenziale di cui agli artt. 67 e 68 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020.
Nel caso di specie:
i termini di pagamento degli avvisi di accertamento erano già spirati prima dell'8 marzo 2020, data di inizio delle sospensioni emergenziali;
i carichi risultano essere stati affidati all'Agente della riscossione nel corso del 2022, dunque al di fuori del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale. È principio pacifico che un termine già scaduto non è suscettibile né di sospensione né di proroga, con la conseguenza che la disciplina emergenziale non può in alcun modo incidere su una decadenza già maturata.
Alla luce di quanto esposto, la cartella di pagamento impugnata risulta emessa e notificata in violazione dei termini decadenziali previsti dalla legge. Superfluo l'esame delle altre questioni prospettate in ricorso.
Le spese di giudizio, in considerazione della complessità della ricostruzione della normativa applicabile e della rettifica in autotutela di parte della pretesa, giustificano la pronuncia di compensazione delle spese del giudizio.
PQM
La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli, Sezione 27,definitivamente pronunciando, così provvede: Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato e compensa le spese del giudizio.
- Così deciso in Napoli in data 2.2.2026 Il Presidente
Dr.ssa Marida Corso