Sentenza 13 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2004, n. 12945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12945 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - rel. Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SE NI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 344/01 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 25/05/01 - R.G.N. 1198/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/02/04 dal Presidente Relatore Dott. E. Mercurio;
udito l'Avvocato BOCCIA per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. CA IE conveniva in giudizio la Ferrovie dello Stato s.p.a. innanzi al Pretore di LE e chiedeva la condanna di questa, quale dipendente della stessa, al pagamento di differenze del compenso per lavoro straordinario sull'assunto che tale compenso era stato determinato in misura inferiore al dovuto in quanto nella relativa base di calcolo non erano stati computati, in violazione dell'art. 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, gli aumenti stipendiali intervenuti nel periodo di espletamento del lavoro stesso.
Il Tribunale di LE in composizione monocratica rigettava la domanda ritenendo sussistente un impedimento legislativo al chiesto adeguamento del compenso per lavoro straordinario. La Corte d'Appello di LE ha pronunciato la sentenza indicata in epigrafe con la quale, parzialmente accogliendo l'appello del lavoratore, ha dichiarato il di lui diritto al compenso del lavoro straordinario svolto nel periodo dedotto, da calcolarsi tenuto conto della retribuzione convenzionale come determinata anno per anno e con la sola indennità integrativa speciale bloccata al 31 dicembre 1992 nonché delle aliquote fissate per ciascuna tipologia di straordinario nel contratto collettivo nazionale 1990/92 ed ha condannato la società Ferrovie dello Stato a pagare all'appellante la somma di lire 920.843, oltre accessori di legge.
Il giudice d'appello ha motivato osservando - tra l'altro - con riguardo alla norma di cui all'art. 7 quinto comma del D.L. 19 settembre 1992 n. 384 convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438
ed in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 1999, che la suddetta norma ha prodotto effetti di blocco soltanto sui meccanismi automatici di indicizzazione, sicché non può ritenersi bloccata la complessiva misura del compenso per lavoro straordinario ma soltanto la quota di tale compenso costituita dalla indennità integrativa speciale. Ed ha quindi affermato che il compenso del lavoro straordinario dei ferrovieri a partire dal gennaio 1993 deve essere calcolato sulla base della retribuzione convenzionale con il solo blocco dell'indennità integrativa speciale a quella dell'anno 1992 e con la utilizzazione delle percentuali di maggiorazione assunte come parametro dall'art. 44 del contratto collettivo nazionale 1990/92.
Avverso questa sentenza la Rete Ferroviaria Italiana - società per azioni (già Ferrovie dello Stato - società di trasporti e servizi per azioni) ricorre per Cassazione, formulando due articolati motivi di censura.
L'intimato non è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La società Rete ferroviaria Italiana denunzia con il primo motivo violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all'art. 7, commi 1 e 5 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384 (convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 428), all'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 ed all'art. 1, comma 66 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su punto decisivo (ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.). Censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto che le norme del citato art. 7 e le modifiche introdotte dalle successive leggi finanziarie non avessero inteso bloccare alla misura dell'anno 1992 l'intero compenso del lavoro straordinario, ma bloccare soltanto la quota di tale compenso costituita dalla indennità integrativa speciale;
e deduce che il mancato adeguamento delle aliquote dello straordinario per gli anni successivi al 1992 trovava dunque giustificazioni in norme imperative di legge, prima ancora che collettive.
Con il secondo motivo la stessa società denunzia omessa motivazione su punto decisivo della controversia nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c. e dell'art. 1 R.D.L. n. 692 del 1923 in relazione all'art. 5 del C.C.N.L. 18 novembre 1994
(ex art. 360 n. 5 e n. 3 c.p.c.), e deduce che anche in forza di esplicita pattuizione contrattuale, gli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo nazionale 1993/1995 non erano rilevanti ai fini del computo del compenso per lavoro straordinario, e che le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste da tale contratto neppure si opponevano in contrasto con l'art. 2108 c.c.. 2. I due motivi, suscettibili di trattazione unitaria per la loro connessione, non sono fondati alla stregua di costante ed uniforme giurisprudenza recentemente espressa in materia da questa Corte, ed alla quale la Corte stessa ritiene doversi uniformare in mancanza di nuovi argomenti o ragioni che giustifichino mutamenti d'orientamento. Deve dunque ribadirsi quanto appunto già deciso in analoghe fattispecie, e cioè che "in relazione alle misure urgenti in materia di previdenza, sanità e pubblico impiego assunte con D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992, l'art. 7, comma 5, del suddetto decreto (che prevede che tutte le indennità, compensi gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere comprensivi di una quota di indennità integrativa speciale o di indennità di contingenza, o comunque rivalutabili in relazione alle variazioni del costo della vita, sono corrisposti nell'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992) è applicabile non solo ai dipendenti degli enti pubblici in senso stretto, ma altresì ai dipendenti di enti, aziende o società produttrici di servizi di pubblica utilità (nella specie Ferrovie dello Stato); e che tale disposizione va interpretata nel senso che devono essere corrisposti per l'anno 1993 tutti gli emolumenti sopra citati nella misura prevista per l'anno precedente e non soltanto le parti dei suddetti emolumenti che siano riferibili ad indennità integrativa speciale" (Cass. 28 marzo 2002 n. 4554). Così come va pure precisato che il detto art. 7, comma 5 (D.L. n. 384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992), "si riferisce anche alla maggiorazione per il lavoro straordinario, essendo tale compenso certamente influenzato dalla rivalutazione automatica della retribuzione base derivante dai meccanismi di indicizzazione: ne' ciò è in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, non potendosi riferire il concetto di sufficienza e proporzionalità della retribuzione ad un singolo elemento della stessa" (v. Corte Costituzionale n. 22 novembre 2002 n. 470, Cass. 14 marzo 2003 n. 3770; cfr., nella fattispecie similare, Cass. 10 giugno 1999 n. 5719). Ed ancora giova rimarcare, richiamando giurisprudenza di questa Corte, che "nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva fissi un limite di orario normale inferiore a quello predeterminato per legge, deve ritenersi legittima la condotta del datore di lavoro che corrisponda ai propri dipendenti che abbiano superato il limite convenzionale, ma non quello legale, un corrispettivo per il suddetto lavoro inferiore a quello prescritto dall'art. 2108 c.c. per l'orario straordinario, sia perché l'inderogabilità di tale disposizione opera solo in presenza di violazioni dei tetti massimi di orario normale previsti da norme legislative, sia perché il principio di proporzionalità di cui all'art. 36 della Costituzione va riferito al complessivo trattamento economico riconosciuto al lavoratore e non ai singoli elementi retributivi" (Cass. 5 dicembre 2003 n. 18601).
3. La decisione della Corte d'appello non si è attenuta ai principi di diritto ora riportati ed è pertanto incorsa nelle denunziate violazioni di legge, onde l'impugnata sentenza deve essere cassata. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito (ex art. 384 primo comma c.p.c.); e, dovendo, alla stregua delle argomentazioni sopra svolte, escludersi il diritto alle chieste differenze di compenso di lavoro straordinario, fatto valere in giudizio, la domanda del CA deve essere rigettata. Stimasi equa la compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2004