Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 23391/2022 R.G. promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , tutti nella qualità di unici Parte_4 Parte_5 eredi legittimi di con il Persona_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PALLADINO ROSARIO e dell'avv.to CIRO PALLADINO, con elezione di domicilio in VIA MASSIMO
STANZIONE 4, FRATTAMAGGIORE (NA)
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv.to MARIA PIA TEDESCHI, con CP_1 elezione di domicilio in VIA ALCIDE DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione atpo
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20-12-2022, il dante causa degli attuali ricorrenti ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il TU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento e dello status di disabilità ex art. 3, comma 3, l. 104/92, di cui alla domanda amministrativa del 18-11-2020; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta e il pagamento dei ratei scaduti, oltre accessori. L si costituiva contestando la fondatezza della domanda. CP_1
*****
L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c..
Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il TU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa.
Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice lamentato la omessa valutazione da parte del TU della visita geriatrica domiciliare del
26.04.2022; deduceva, altresì, l'aggravamento delle proprie condizioni psico fisiche, come certificate da nuova documentazione medica, incidenti sulla capacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
E le censure, nel merito, rilevanti gli asseriti aggravamenti ex art. 149 disp. att. cpc, a seguito della rinnovazione delle operazioni peritali da parte del TU , sono risultate parzialmente fondate. Persona_2
Il TU, con motivazione esente da lacune o errori che può essere integralmente condivisa, ha ritenuto che l'istante risultava affetto da: Insufficienza renale cronica, cardiopatia ipertensiva, vasculopatia cerebrale cronica, polaiartrosi della colonna con crolli vertebrale da marcata osteoporosi, con impossibilità a deambulare in autonomia.
Il TU ha, quindi, ritenuto che doveva essere Persona_1
2 considerato invalido nella misura del 100% con diritto alla indennità di accompagnamento perché' non in grado di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita. Secondo il TU, l'epoca in cui il quadro patologico ha raggiunto dimensioni invalidanti di siffatta gravità può farsi risalire, in via presuntiva, al gennaio 2022, in rapporto all'aggravamento della malattia osteoarticolare fino alla data del decesso, in data 13-12-2023.
Le conclusioni del TU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate, che trovano riscontro nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e l'affermazione della sussistenza delle condizioni sanitarie come accertate nella relazione del
TU, dott. . Persona_2
Non può, invece, dichiararsi il diritto degli eredi del periziando alla prestazione dell'indennità di accompagnamento alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. nn. 6084/2014, 27010/2018, 9755/2019) in materia di limiti del giudizio di cognizione ex art. 445 bis c.p.c..
In ragione dello spostamento della decorrenza del requisito sanitario in data successiva al deposito del ricorso per ATP, si ritiene sussistere motivi per compensare per metà le spese dell'intero procedimento, che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione della serialità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando:
a) dichiara sussistere in favore di , Parte_1 Parte_2
, , , nella qualità di eredi di Parte_3 Parte_4 Parte_5
, il requisito sanitario ai fini dell'indennità di Persona_1 accompagnamento dalla data dell'1-1-2022 al 13-12-2023; b) condanna l' alla rifusione, per metà, rifusione delle spese CP_1 di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano in complessivi € 3000,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa con attribuzione agli avv.
Antistatari in soldo.
Così deciso in data 02/04/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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