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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6443 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 2237/2020 All'udienza collegiale del giorno 05/11/2025 ore 10:40
Presidente Dott. IO NE
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa Appellante/i
CP_1 Avv. PESIRI MICHELE presente
Appellato/i
CP_2 Avv. MURANO VALENTINA presente
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
L'avv si dichiara antistataria CP_2
La Corte
trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
IO NE MA EL NN Assistente giudiziario pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. IO NE - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 5/11/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2237 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Via G. A. Guattani n. 14/A, presso lo studio dell'avv. Michele Pesiri
(C.F.: PEC: ) che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ) CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n. 157, presso lo studio dell'avv. Valentina
AN (C.F.: -PEC: ) che lo C.F._4 Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti pagina 2 di 13 - APPELLATO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 2568/2020, CP_1 emessa dal Tribunale di Roma – pubblicata il 6/2/2020 – resa nel procedimento R.G. n. 79388/2017, promosso dallo stesso nei confronti di . CP_1 CP_2
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con citazione ritualmente notificata citava l'Avv. per sentirne CP_1 CP_2 accertare l'inadempimento dell'incarico difensivo conferitogli in relazione ad un giudizio di divisione e condannare il convenuto al risarcimento del danno patito liquidato in € 227.003,22 oltre interessi.
Deduceva l'attore di aver conferito mandato all'Avv. per la difesa nel giudizio promosso CP_2 dall' e con citazione del 10.6.1997 ed avente ad oggetto la domanda di Parte_1 CP_3 scioglimento della comunione con divisione di alcuni immobili tra cui quello sito in Roma Via R.
Lanciani n. 4 di cui il era proprietario, in virtù di atto di acquisto del 1995, nella misura del CP_1
50% essendo il restante 50% originariamente di proprietà di e da questa lasciato in CP_4 eredità alla . Esponeva che: in tale giudizio il si costituiva non opponendosi alla Parte_1 CP_1 divisione ma deducendo di aver effettuato consistenti lavori di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria i cui oneri chiedeva considerarsi in sede di conguaglio;
all'esito della disposta CTU il Tribunale di Velletri con sentenza n. 328/2004 assegnava al la piena proprietà CP_1 dell'immobile sito in Roma, Via Lanciani n. 4 piano terzo con l'obbligo di pagare un conguaglio in favore dell' di euro 137.609,34, oltre interessi legali dalla Controparte_5 data della sentenza. Deduceva che su consiglio dell'Avv. il proponeva appello CP_2 CP_1 chiedendo dichiararsi l'obbligo del di corrispondere a titolo di conguaglio all'appellato CP_1 CP_6
una minor somma in relazione alla diversa valutazione delle spese di ristrutturazione
[...] CP_3 sostenute e del minor valore dell'indennizzo dovuto per il godimento dell'immobile. Precisava che nel giudizio di appello l''Istituto si costituiva svolgendo appello incidentale con il quale lamentava CP_3
l'attribuzione di un valore inferiore a quello di mercato dell'immobile ed un erroneo conteggio dei frutti civili derivanti dal possesso dell'immobile; che il nel tentativo di ovviare al rischio di CP_1 riforma della sentenza di primo grado dava mandato ad altro difensore il quale cercava invano di chiudere transattivamente la controversia per la somma di € 210.000 e che il giudizio si concludeva, all'esito di nuova CTU, con sentenza n. 3778/2011 con la quale veniva rigettato l'appello principale ed CP_ in accoglimento di quello incidentale il veniva dichiarato tenuto al pagamento all'Istituto G. CP_1
pagina 3 di 13 della maggior somma di euro 280.379,28 oltre interessi per € 48.827,00. Tutto ciò posto CP_3 lamentava il che il era rimasto inadempiente ai suoi doveri informativi e di dissuasione CP_1 CP_2 avendo consigliato la proposizione dell'appello senza correttamente informare il cliente del rischio di proposizione di appello incidentale e di quello derivante dall'espletamento di una nuova perizia;
aveva consigliato la proposizione dell'appello senza tener conto del principio consolidato secondo il quale in materia di divisione la valutazione dell'immobile (del bene da dividere) deve essere compiuta con riferimento al tempo in cui viene effettuata la divisione;
aveva proceduto alla proposizione dell'appello nonostante il gli avesse chiesto di soprassedere;
aveva notificato l'atto di appello ben 5 mesi CP_1 prima della scadenza del termine così determinando la proposizione dell'appello incidentale da parte dell' il quale altrimenti avrebbe senz'altro prestato acquiescenza alla sentenza di primo Controparte_7 grado. Lamentava che in conseguenza di tale condotta negligente aveva patito un danno patrimoniale costituito dal maggiore esborso economico derivante dalla riforma della sentenza di primo grado.
Precisava che in data 28.9.2017 era intervenuta tra il Sig. e l' una transazione CP_1 Controparte_7 con la quale le parti ponevano fine a tutte le vicende processuali dietro versamento da parte del CP_1 della somma di euro 340.000,00 e che pertanto l'aggravio di costi che il aveva sostenuto era CP_1 pari ad € 205.282,22 (pari alla differenza tra quanto versato e il conguaglio stabilito nella sentenza n.
328/04 del Tribunale di Velletri pari ad € 134.717,78) oltre agli esborsi dovuti per imposte e sanzioni, in seguito alla rideterminazione del valore dell'immobile pari ad euro 6.721,00 e gli onorari del difensore per euro 15.000,00. Si costituiva l'Avv. contestando integralmente la domanda, CP_2 evidenziando in primo luogo di aver correttamente informato il in ordine ai contenuti CP_1 dell'appello che il , peraltro, aveva espressamente incaricato di proporre, sottoscrivendo nuova CP_1 procura a margine dell'atto di appello. Deduceva inoltre che l'appello era stato correttamente proposto sussistendo margini per una valutazione migliorativa come confermato dal fatto che la CTU svolta in appello aveva quantificato i lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Lanciani in €
89.055,27, come indicato dal nell'atto di appello. Contestava la sussistenza del nesso causale CP_2 tra la dedotta omissione ed il danno atteso che l' avrebbe senz'altro proposto appello Controparte_7 autonomo anche ove il non lo avesse proposto alla luce della ribadita intenzione di conseguire il CP_1 pagamento di un conguaglio rispondente al valore di mercato del bene, come comprovato dal rifiuto della offerta transattiva di € 210.000. Contestava, infine, il quantum dei danni lamentati. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e la condanna del e dell'Avv. Pesiri in solido tra loro al CP_1 risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “1. rigetta la domanda di
[...] nei confronti di;
2. condanna alla refusione delle spese CP_1 CP_2 CP_1
pagina 4 di 13 processuali in favore di che liquida in complessivi € 12.678 per compensi oltre CP_2 accessori come per legge.”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2568/2020: accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. CP_2
e, per l'effetto, condannare l'Avv. a risarcire il Sig. dei danni
[...] CP_2 CP_1 patrimoniali sino ad oggi patiti pari ad € 227.003,22. Con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, iva e cpa da distrarsi in favore de procuratore che si dichiara antistatario per entrambi i gradi di giudizio.”.
§ 5. – L'appellato si è costituito con comparsa di costituzione e risposta depositata CP_2 in data 16/9/2021, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e
348-bis c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione e ha chiesto di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice aveva accertato il suo inadempimento agli obblighi informativi, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuto ammissibile l'appello proposto dal Sig. , respingere lo stesso, siccome infondato in fatto ed in CP_1 diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellato in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni. Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., essa è ormai superata dall'esame del merito della controversia.
Sempre in via preliminare, osserva il Collegio che le censure proposte dall'appellato avverso la sentenza di primo grado – nella parte in cui è stato accertato l'inadempimento dello stesso, consistito nell'aver omesso di informare il dei rischi dell'impugnazione – sono inammissibili, atteso che il CP_1 avrebbe dovuto proporre appello incidentale per poter ampliare il “thema decidendum” del CP_2 presente giudizio e contestare le statuizioni del Tribunale. Invece l'appellato, nelle conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta, non ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, bensì soltanto il rigetto dell'appello principale proposto dal . CP_1
pagina 5 di 13 Si deve a tal fine rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa - che consiste nell'illegittima pretermissione o nella violazione dell'ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte medesima - deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica. Infatti, non può limitarsi alla mera riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento” (cfr. Cass. Civ., n. 20315/2021).
Infine, occorre rilevare che i documenti prodotti in primo grado dall'attore con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. sono inutilizzabili, attesa l'irritualità del loro deposito, avvenuto, per l'appunto, solo con la memoria di replica, quando la causa era ormai in decisione e il convenuto non poteva più controdedurre sulla rilevanza o meno di detti documenti.
§ 8. — Nel merito l'appello si articola in due motivi.
§ 8.1 — Con il primo motivo di appello viene dedotta la: “errata valutazione dell'operato dell'Avvocato imperizia ed errata strategia processuale”. CP_2
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Per quanto attiene al dedotto inadempimento occorre precisare che nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, dovendo ritenersi insufficiente al riguardo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (così la recente Cass. n. 19520 del 19/07/2019). Nel caso di specie, ritenuto che la sottoscrizione della procura a margine dell'atto di appello vada ritenuta come prova del conferimento di un incarico alla proposizione dello stesso, non si ritiene tuttavia raggiunta la prova che l'incarico volto alla proposizione dell'appello sia stato conferito all'esito di pagina 6 di 13 una compiuta informazione in ordine alla opportunità ed ai rischi della impugnazione essendosi il limitato ad allegare senza provare che il conferimento dell'incarico venne preceduto da CP_2 numerosi incontri. Ciò posto va, peraltro, chiarito che la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata dal giudice di merito "ex ante", in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri e non
"ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente (Cfr Cass. n. 11906 del
10/06/2016). Nel caso in esame, alla luce della documentazione in atti ed in particolare della sentenza di primo grado e della CTU svolta in grado di appello, non può dirsi che la strategia del CP_2 nell'appellare la sentenza di primo grado fosse inadeguata in relazione all'interesse del cliente a vedersi riconosciuto il maggior valore delle migliorie apportate all'immobile. La CTU svolta in appello, in particolare, dà conto del notevole pregio delle migliorie apportate dal CP_1 rideterminandone il valore in aumento.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “Innanzitutto, occorre osservare che la rideterminazione in aumento del valore delle migliorie è risultato di pochissimo rilievo a fronte della rideterminazione in aumento del valore dell'immobile oggetto di divisione e del corrispettivo per il godimento dell'immobile. L'appartamento, infatti, è stato valutato non più con il valore di mercato del 1995/98 ma al 2004, anno di emissione della sentenza di divisione, con un aumentato del 100%, visto l'andamento del mercato immobiliare in quegli anni. E nello stesso tempo anche il godimento del bene
è stato parametrato al nuovo valore del canone mensile di locazione, anche calcolato con il valore del
2004 e non più del 1995/98. (…) L'avvocato operando con diligenza e professionalità, grazie CP_2 alle sue competenze, agendo con perizia, avrebbe dovuto rappresentare, sin da subito, al signor CP_1 che, a fronte della domanda avanzata dall' a titolo di conguaglio, il giudizio di primo Controparte_7 grado era stato per lui favorevole, avendo attribuito all'immobile oggetto della domanda di divisione un valore di mercato nettamente inferiore. La scelta migliore per il signor sarebbe stata quella CP_1 di attendere con pazienza il decorso del termine lungo per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, considerato che la stessa non era ancora esecutiva. (…) Non si comprende, dunque, per quale ragione il Giudice di prime cure non abbia rilevato che l'Avvocato nel decidere di CP_2 procedere all'appello, ha agito con imperizia, non avendo considerato che in materia di divisione la valutazione dell'immobile (del bene da dividere) deve essere compiuta con riferimento al tempo in cui pagina 7 di 13 viene effettuata la divisione. (…) Orbene, nel caso di specie è ravvisabile sia l'imperizia sia la responsabilità per una errata strategia processuale. L'imperizia è data dal fatto di non aver, nella valutazione in merito alla proposizione dell'appello, tenuto conto della disciplina applicata alla divisione mentre l'errore nella scelta della strategia processuale è dato dal fatto di aver proceduto con l'appello anziché consigliare al signor di dare esecuzione alla sentenza di primo grado. (…) Nel CP_1 contempo, il Giudice di prime cure, avrebbe dovuto imputare all'Avvocato anche la CP_2 responsabilità per la strategia professionale adottata in quanto, se avesse ben ponderato la questione del valore del conguaglio stabilito dal Tribunale di Velletri, alla luce della disciplina della divisione, e quella del valore degli interventi di ristrutturazione, ben avrebbe potuto proporre all' Controparte_7 un accordo transattivo che prevedesse il pagamento immediato del conguaglio. (…)”.
§ 8.2 — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la: “omessa valutazione delle circostanze che escludevano la proposizione dell'appello da parte dell' l'errata decisione di Controparte_7 rigetto delle istanze istruttorie del signor;
l'omessa valutazione del danno e del nesso CP_1 eziologico.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Per affermare la responsabilità civile dei difensori nei confronti del proprio cliente occorre, peraltro, provare il danno e il nesso causale tra la condotta del professionista ed il danno del quale è chiesto il risarcimento. La relativa prova incombe sul cliente.
Per affermare il nesso eziologico, il giudice, applicando il principio penalistico di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 cod. pen.) è tenuto ad accertare se l'evento - esito sfavorevole della causa civile presupposto - non si sarebbe verificato qualora (giudizio prognostico contro fattuale) il difensore avesse posto in essere la condotta imposta dall'incarico di rappresentanza tecnica conferitogli, secondo la regola della diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ. Sussiste dunque la responsabilità dell'avvocato per inadempimento dell'obbligo di diligenza nell'espletamento dell'attività professionale, solo se, sostituendo la condotta tenuta con quella alternativa dovuta, il buon esito della lite sarebbe stato, con elevato grado di probabilità razionale e credibilità logica, raggiunto.
Nel caso di specie, posto che l'evento di danno lamentato dall'attore è la soccombenza in grado di appello nella causa civile presupposto, foriera di danni di natura patrimoniale e che la condotta diligente secondo le allegazioni attoree sarebbe consistita nel dissuadere il dalla proposizione CP_1 dell'impugnazione, occorre evidenziare che l'esito sfavorevole per il del giudizio di appello non CP_1 può dirsi causalmente determinato dalla condotta del difensore che si assume negligente, discendendo piuttosto dalla proposizione dell'appello incidentale da parte dell' Né può dirsi che la Controparte_7 proposizione dell'impugnazione incidentale sia stata “indotta” o favorita dalla proposizione dell'appello da parte del . Numerosi elementi depongono infatti nel senso che l' CP_1 Controparte_7
pagina 8 di 13 avrebbe in ogni caso proposto appello autonomo avverso la sentenza di primo grado. In primo luogo, va considerata la circostanza che il giudizio di primo grado era stato promosso proprio dall' CP_7 che aveva chiaramente manifestato l'intenzione di tutelare le proprie le ragioni. In secondo
[...] luogo, la somma che la sentenza di primo grado condannava il a versare a conguaglio era CP_1 notevolmente inferiore a quella richiesta in citazione e l'intenzione di ottenere una nuova valutazione delle proprie pretese economiche emerge anche dalla circostanza del rigetto (pacificamente ammesso anche da parte attrice) da parte dell'Istituto di pervenire nelle more del giudizio di appello ad una soluzione transattiva. Deve, infine, evidenziarsi che tra l'attore e l' erano pendenti altri Controparte_7 giudizi come emerge dal contenuto dell'accordo transattivo raggiunto nel settembre 2017 ove si menziona la sussistenza di altra posizione di credito fondata su altra sentenza in grado di appello. In conclusione, la domanda di risarcimento del danno va rigettata in quanto non provata.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “è d'obbligo eccepire che la dottoressa ha del tutto Per_1
Par travisato i fatti, omettendo di valutare che: - l' è un'opera , istituto sottoposto a Controparte_7 regole statutarie molto rigide ed alle regole del diritto canonico e del diritto dello Stato per l'alienazione delle opere degli enti religiosi;
(…) - l'introduzione di un giudizio avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali dello Stato, essendo un atto di straordinaria amministrazione, è soggetto a stringenti controlli e ad una attività autorizzatoria (cfr.
Istruzioni in materia amministrativa IMA, approvata dall'Assemblea Generale della Conferenza
Episcopale Italiana del 30/31 Maggio 2005 e promulgata con Decreto del 1 Settembre 2005); - il lascito della signora all' costituiva un accrescimento del patrimonio per CP_4 Controparte_7
l'Ente; - l'Ente, non perseguendo finalità lucrative, era solo intenzionato a liquidare il lascito e a massimizzare i profitti;
- nell'anno 2004/2005 l' aveva vissuto un periodo di transizione, per CP_7 cambiamento dei suoi vertici, ragion per cui risultavano assai difficoltose le delibere sugli atti di straordinaria amministrazione, oltre che l'ottenimento della licentia per la proposizione di un appello autonomo;
- l'avvocato che in primo grado ha assistito l' era diverso dal legale che ha Controparte_7 ricevuto il mandato per rappresentare l' in appello e proporre l'appello incidentale. Si tratta di CP_7 dati di rilevante importanza che smentiscono quanto affermato dal Giudice di prime cure nel sostenere che numerosi elementi depongono nel senso che l' avrebbe in ogni caso proposto Controparte_7 appello autonomo. (…) In verità, l'unico dato che emerge dalla domanda avanzata in primo grado dall' è che l'interesse dell'Ente era quello di sciogliere la comunione e liquidare il patrimonio CP_7 ereditario. Non per niente, infatti, tutte le altre posizioni di comproprietà, estranee al signor , CP_1 sono state definite in via transattiva. E con la sentenza del Tribunale di Velletri la divisione era completa ed il patrimonio interamente monetizzato ovvero l'obiettivo dell'Ente era realizzato. Difatti, pagina 9 di 13 l' subito dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, ha inteso darvi Controparte_7 esecuzione, intraprendendo – ancor prima della proposizione dell'appello – azione esecutiva nei confronti del signor in forza della pronuncia del Tribunale di Velletri. (…) A causa del giudizio CP_1 di appello, invece, il signor è giunto alla transazione soltanto nel 2017, dopo aver dovuto far CP_1 fronte a ben tre gradi di giudizio e ad una serie di azioni esecutive, che sono state sempre sospese o interrotte perché la sentenza di primo grado non è divenuta esecutiva fin quando non si è consumato anche il terzo grado di giudizio. Proprio questa transazione ci permette di determinare l'importo del danno patito dal signor , in ragione dell'operato dell'Avvocato avendo dovuto versare CP_1 CP_2 all' - a tacitazione di ogni pretesa - la somma di € 340.000,00 a fronte di € 134.717,78, Controparte_7 liquidati dal Tribunale di Velletri con la sentenza n. 328/04.”.
I suddetti motivi possono esaminarsi congiuntamente, attesa la loro stretta connessione, e devono ritenersi infondati.
Bisogna innanzitutto rammentare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale – correttamente citato anche dal Giudice di primo grado – “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente” (Cass. Civ. n. 7462/2025).
Ciò posto, nel caso di specie non sussistono i profili di responsabilità professionale (imperizia ed errata strategia processuale) che il ha contestato al CP_1 CP_2
Invero, come condivisibilmente affermato dal Giudice di prime cure, la strategia processuale seguita dall'appellato era adeguata ex ante al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente (vale a dire ottenere una riduzione della somma che quest'ultimo era stato condannato a pagare a titolo di conguaglio in primo grado), atteso che la c.t.u. svolta in grado di appello aveva riconosciuto al , CP_1 sulla scorta di quanto affermato nell'atto introduttivo del giudizio e dal proprio c.t.p., una somma maggiore per remunerare le migliorie apportate all'immobile oggetto di causa – somma da opporre in compensazione per il 50% all' –, passando da € 66.000,00 circa (in base alla c.t.u. di Controparte_7 primo grado) a € 89.055,27. pagina 10 di 13 Il fatto che, all'esito del giudizio, l'odierno appellante fosse stato condannato a versare un importo superiore a titolo di conguaglio è da ricondursi esclusivamente all'accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' con conseguente rideterminazione in aumento del valore Controparte_7 dell'immobile oggetto di divisione, in forza del principio secondo cui la valutazione del bene da dividere deve essere compiuta con riferimento al momento della decisione del giudizio di divisione.
A tal riguardo, non si può però sostenere che il fosse stato imperito – non avendo CP_2 considerato, a detta dell'appellante, il citato principio di diritto – dato che, nella predisposizione dell'atto di appello, l'avvocato aveva fondato il gravame su censure diverse rispetto a quella relativa al valore dell'immobile da dividere, tra cui appunto il mancato riconoscimento in primo grado di tutti i lavori di ristrutturazione effettuati dal . CP_1
Né si può affermare che il avrebbe potuto proporre all' un accordo CP_2 Controparte_7 transattivo che prevedesse il pagamento immediato del conguaglio, tenuto conto che, nel corso del giudizio di appello e prima che venisse rinnovata la c.t.u., il (a mezzo del nuovo difensore) aveva CP_1 tentato di risolvere in via bonaria la controversia, senza però successo.
In definitiva, si può concludere che non sussistono i profili di responsabilità professionale che il ha contestato al con l'atto di gravame. CP_1 CP_2
In ogni caso, osserva il Collegio che nella fattispecie difetta il nesso causale tra il comportamento dell'avvocato e il danno lamentato dal cliente.
In base alla ricostruzione dell'appellante, se il non avesse proposto appello principale CP_2 avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, l' non avrebbe mai impugnato detta Controparte_7 sentenza e, per l'effetto, il non sarebbe stato condannato a versare un conguaglio maggiore. CP_1
Ebbene tale ricostruzione non è condivisibile.
Invero – come ben evidenziato nella sentenza impugnata – vi sono diversi elementi che depongono nel senso che l' avrebbe in ogni caso proposto appello autonomo avverso la sentenza CP_7
e, segnatamente, quelli di seguito indicati: 1) il giudizio di primo grado era stato promosso proprio dall' che pertanto aveva interesse ad ottenere una (corretta) divisione dell'asse Controparte_7 ereditario;
2) l'ente, come già sottolineato, aveva rifiutato la proposta transattiva formulata dal CP_1 nelle more del giudizio di appello e prima che venisse rinnovata la c.t.u. (fatto pacifico tra le parti) – proposta che prevedeva la corresponsione da parte del di € 210.000,00 a titolo di conguaglio, CP_1 mentre il Giudice di primo grado avevo liquidato € 137.609,34 – così dimostrando che l'Istituto non avrebbe di certo fatto acquiescenza alla sentenza del Tribunale di Velletri;
3) se l'ente avesse effettivamente voluto attendere il passaggio in giudicato della sentenza, l'avrebbe notificata a controparte per far decorrere il termine breve di impugnazione. pagina 11 di 13 Il ha elencato tutta una serie di circostanze che, a detta dello stesso, dimostrerebbero che CP_1
l' non avrebbe proposto appello autonomo. CP_7
Osserva il Collegio che dette circostanze non sono convincenti, né dirimenti.
Innanzitutto, il fatto che l'ente necessitasse di un'autorizzazione per proporre impugnazione e che l'avvocato – che aveva assistito in primo grado l' – non avesse ricevuto mandato per Controparte_7 rappresentarlo anche nella fase di appello, non escludono di per sé che l' avrebbe comunque CP_7 proposto gravame, richiedendo la relativa autorizzazione e conferendo una procura alle liti ad hoc ad un altro legale (come di fatto avvenuto per la proposizione dell'appello incidentale).
Del pari, risulta inconferente e alquanto generica la circostanza secondo cui nel 2005 l' CP_7 avrebbe vissuto un periodo di transizione, per cambiamento dei suoi vertici, tale da rendergli difficile l'adozione di delibere sugli atti di straordinaria amministrazione.
Infine, occorre evidenziare che l'avvio dell'esecuzione forzata nei confronti del , basata CP_1 sulla sentenza del Tribunale di Velletri, non dimostra affatto che l'ente non avesse interesse alla riforma della decisione di primo grado, bensì soltanto che l' volesse ottenere immediatamente la CP_7 parte del conguaglio già liquidato da tale pronuncia.
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, si deve concludere che, nel caso di specie, difetta il nesso causale tra il comportamento del e il danno lamentato dall'appellante. CP_2
Ne consegue che l'appello proposto da deve essere respinto. CP_1
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della Legge 27/2012 e degli articoli 1-11 D.M. 55/14 - così come modificati dal DM
Giustizia 147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001,00 a € 260.000,00), applicando i compensi medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, attesa la assenza di attività istruttoria, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Totale compenso tabellare: € 12.154,00
§ 10. — Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di CP_1
, avverso la sentenza n. 2568/2020, emessa dal Tribunale di Roma, così provvede: CP_2
1. Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2. Condanna a rifondere in favore di , le spese di lite, da distrarsi in CP_1 CP_2 favore del procuratore antistatario avvocato Valentina AN, che liquida in complessivi €
12.154,00 per compensi ed € 1.165,50 per spese, oltre accessori di legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Roma in data 5/11/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. IO NE
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott. Nicolò Papi CP_8
pagina 13 di 13
Presidente Dott. IO NE
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa Appellante/i
CP_1 Avv. PESIRI MICHELE presente
Appellato/i
CP_2 Avv. MURANO VALENTINA presente
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
L'avv si dichiara antistataria CP_2
La Corte
trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
IO NE MA EL NN Assistente giudiziario pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. IO NE - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 5/11/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2237 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Via G. A. Guattani n. 14/A, presso lo studio dell'avv. Michele Pesiri
(C.F.: PEC: ) che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende giusta procura in atti
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ) CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita n. 157, presso lo studio dell'avv. Valentina
AN (C.F.: -PEC: ) che lo C.F._4 Email_2 rappresenta e difende giusta procura in atti pagina 2 di 13 - APPELLATO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 2568/2020, CP_1 emessa dal Tribunale di Roma – pubblicata il 6/2/2020 – resa nel procedimento R.G. n. 79388/2017, promosso dallo stesso nei confronti di . CP_1 CP_2
§ 2. – I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con citazione ritualmente notificata citava l'Avv. per sentirne CP_1 CP_2 accertare l'inadempimento dell'incarico difensivo conferitogli in relazione ad un giudizio di divisione e condannare il convenuto al risarcimento del danno patito liquidato in € 227.003,22 oltre interessi.
Deduceva l'attore di aver conferito mandato all'Avv. per la difesa nel giudizio promosso CP_2 dall' e con citazione del 10.6.1997 ed avente ad oggetto la domanda di Parte_1 CP_3 scioglimento della comunione con divisione di alcuni immobili tra cui quello sito in Roma Via R.
Lanciani n. 4 di cui il era proprietario, in virtù di atto di acquisto del 1995, nella misura del CP_1
50% essendo il restante 50% originariamente di proprietà di e da questa lasciato in CP_4 eredità alla . Esponeva che: in tale giudizio il si costituiva non opponendosi alla Parte_1 CP_1 divisione ma deducendo di aver effettuato consistenti lavori di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria i cui oneri chiedeva considerarsi in sede di conguaglio;
all'esito della disposta CTU il Tribunale di Velletri con sentenza n. 328/2004 assegnava al la piena proprietà CP_1 dell'immobile sito in Roma, Via Lanciani n. 4 piano terzo con l'obbligo di pagare un conguaglio in favore dell' di euro 137.609,34, oltre interessi legali dalla Controparte_5 data della sentenza. Deduceva che su consiglio dell'Avv. il proponeva appello CP_2 CP_1 chiedendo dichiararsi l'obbligo del di corrispondere a titolo di conguaglio all'appellato CP_1 CP_6
una minor somma in relazione alla diversa valutazione delle spese di ristrutturazione
[...] CP_3 sostenute e del minor valore dell'indennizzo dovuto per il godimento dell'immobile. Precisava che nel giudizio di appello l''Istituto si costituiva svolgendo appello incidentale con il quale lamentava CP_3
l'attribuzione di un valore inferiore a quello di mercato dell'immobile ed un erroneo conteggio dei frutti civili derivanti dal possesso dell'immobile; che il nel tentativo di ovviare al rischio di CP_1 riforma della sentenza di primo grado dava mandato ad altro difensore il quale cercava invano di chiudere transattivamente la controversia per la somma di € 210.000 e che il giudizio si concludeva, all'esito di nuova CTU, con sentenza n. 3778/2011 con la quale veniva rigettato l'appello principale ed CP_ in accoglimento di quello incidentale il veniva dichiarato tenuto al pagamento all'Istituto G. CP_1
pagina 3 di 13 della maggior somma di euro 280.379,28 oltre interessi per € 48.827,00. Tutto ciò posto CP_3 lamentava il che il era rimasto inadempiente ai suoi doveri informativi e di dissuasione CP_1 CP_2 avendo consigliato la proposizione dell'appello senza correttamente informare il cliente del rischio di proposizione di appello incidentale e di quello derivante dall'espletamento di una nuova perizia;
aveva consigliato la proposizione dell'appello senza tener conto del principio consolidato secondo il quale in materia di divisione la valutazione dell'immobile (del bene da dividere) deve essere compiuta con riferimento al tempo in cui viene effettuata la divisione;
aveva proceduto alla proposizione dell'appello nonostante il gli avesse chiesto di soprassedere;
aveva notificato l'atto di appello ben 5 mesi CP_1 prima della scadenza del termine così determinando la proposizione dell'appello incidentale da parte dell' il quale altrimenti avrebbe senz'altro prestato acquiescenza alla sentenza di primo Controparte_7 grado. Lamentava che in conseguenza di tale condotta negligente aveva patito un danno patrimoniale costituito dal maggiore esborso economico derivante dalla riforma della sentenza di primo grado.
Precisava che in data 28.9.2017 era intervenuta tra il Sig. e l' una transazione CP_1 Controparte_7 con la quale le parti ponevano fine a tutte le vicende processuali dietro versamento da parte del CP_1 della somma di euro 340.000,00 e che pertanto l'aggravio di costi che il aveva sostenuto era CP_1 pari ad € 205.282,22 (pari alla differenza tra quanto versato e il conguaglio stabilito nella sentenza n.
328/04 del Tribunale di Velletri pari ad € 134.717,78) oltre agli esborsi dovuti per imposte e sanzioni, in seguito alla rideterminazione del valore dell'immobile pari ad euro 6.721,00 e gli onorari del difensore per euro 15.000,00. Si costituiva l'Avv. contestando integralmente la domanda, CP_2 evidenziando in primo luogo di aver correttamente informato il in ordine ai contenuti CP_1 dell'appello che il , peraltro, aveva espressamente incaricato di proporre, sottoscrivendo nuova CP_1 procura a margine dell'atto di appello. Deduceva inoltre che l'appello era stato correttamente proposto sussistendo margini per una valutazione migliorativa come confermato dal fatto che la CTU svolta in appello aveva quantificato i lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Lanciani in €
89.055,27, come indicato dal nell'atto di appello. Contestava la sussistenza del nesso causale CP_2 tra la dedotta omissione ed il danno atteso che l' avrebbe senz'altro proposto appello Controparte_7 autonomo anche ove il non lo avesse proposto alla luce della ribadita intenzione di conseguire il CP_1 pagamento di un conguaglio rispondente al valore di mercato del bene, come comprovato dal rifiuto della offerta transattiva di € 210.000. Contestava, infine, il quantum dei danni lamentati. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e la condanna del e dell'Avv. Pesiri in solido tra loro al CP_1 risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “1. rigetta la domanda di
[...] nei confronti di;
2. condanna alla refusione delle spese CP_1 CP_2 CP_1
pagina 4 di 13 processuali in favore di che liquida in complessivi € 12.678 per compensi oltre CP_2 accessori come per legge.”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2568/2020: accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. CP_2
e, per l'effetto, condannare l'Avv. a risarcire il Sig. dei danni
[...] CP_2 CP_1 patrimoniali sino ad oggi patiti pari ad € 227.003,22. Con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, iva e cpa da distrarsi in favore de procuratore che si dichiara antistatario per entrambi i gradi di giudizio.”.
§ 5. – L'appellato si è costituito con comparsa di costituzione e risposta depositata CP_2 in data 16/9/2021, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e
348-bis c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione e ha chiesto di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice aveva accertato il suo inadempimento agli obblighi informativi, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuto ammissibile l'appello proposto dal Sig. , respingere lo stesso, siccome infondato in fatto ed in CP_1 diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa dell'appellato in quanto, dalla lettura dell'atto di appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni. Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c., essa è ormai superata dall'esame del merito della controversia.
Sempre in via preliminare, osserva il Collegio che le censure proposte dall'appellato avverso la sentenza di primo grado – nella parte in cui è stato accertato l'inadempimento dello stesso, consistito nell'aver omesso di informare il dei rischi dell'impugnazione – sono inammissibili, atteso che il CP_1 avrebbe dovuto proporre appello incidentale per poter ampliare il “thema decidendum” del CP_2 presente giudizio e contestare le statuizioni del Tribunale. Invece l'appellato, nelle conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta, non ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, bensì soltanto il rigetto dell'appello principale proposto dal . CP_1
pagina 5 di 13 Si deve a tal fine rammentare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa - che consiste nell'illegittima pretermissione o nella violazione dell'ordine di decisione delle domande e/o delle eccezioni impresso dalla parte medesima - deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica. Infatti, non può limitarsi alla mera riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento” (cfr. Cass. Civ., n. 20315/2021).
Infine, occorre rilevare che i documenti prodotti in primo grado dall'attore con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. sono inutilizzabili, attesa l'irritualità del loro deposito, avvenuto, per l'appunto, solo con la memoria di replica, quando la causa era ormai in decisione e il convenuto non poteva più controdedurre sulla rilevanza o meno di detti documenti.
§ 8. — Nel merito l'appello si articola in due motivi.
§ 8.1 — Con il primo motivo di appello viene dedotta la: “errata valutazione dell'operato dell'Avvocato imperizia ed errata strategia processuale”. CP_2
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Per quanto attiene al dedotto inadempimento occorre precisare che nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, dovendo ritenersi insufficiente al riguardo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (così la recente Cass. n. 19520 del 19/07/2019). Nel caso di specie, ritenuto che la sottoscrizione della procura a margine dell'atto di appello vada ritenuta come prova del conferimento di un incarico alla proposizione dello stesso, non si ritiene tuttavia raggiunta la prova che l'incarico volto alla proposizione dell'appello sia stato conferito all'esito di pagina 6 di 13 una compiuta informazione in ordine alla opportunità ed ai rischi della impugnazione essendosi il limitato ad allegare senza provare che il conferimento dell'incarico venne preceduto da CP_2 numerosi incontri. Ciò posto va, peraltro, chiarito che la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata dal giudice di merito "ex ante", in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri e non
"ex post", sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità - in astratto o con riferimento al caso concreto - tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente (Cfr Cass. n. 11906 del
10/06/2016). Nel caso in esame, alla luce della documentazione in atti ed in particolare della sentenza di primo grado e della CTU svolta in grado di appello, non può dirsi che la strategia del CP_2 nell'appellare la sentenza di primo grado fosse inadeguata in relazione all'interesse del cliente a vedersi riconosciuto il maggior valore delle migliorie apportate all'immobile. La CTU svolta in appello, in particolare, dà conto del notevole pregio delle migliorie apportate dal CP_1 rideterminandone il valore in aumento.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “Innanzitutto, occorre osservare che la rideterminazione in aumento del valore delle migliorie è risultato di pochissimo rilievo a fronte della rideterminazione in aumento del valore dell'immobile oggetto di divisione e del corrispettivo per il godimento dell'immobile. L'appartamento, infatti, è stato valutato non più con il valore di mercato del 1995/98 ma al 2004, anno di emissione della sentenza di divisione, con un aumentato del 100%, visto l'andamento del mercato immobiliare in quegli anni. E nello stesso tempo anche il godimento del bene
è stato parametrato al nuovo valore del canone mensile di locazione, anche calcolato con il valore del
2004 e non più del 1995/98. (…) L'avvocato operando con diligenza e professionalità, grazie CP_2 alle sue competenze, agendo con perizia, avrebbe dovuto rappresentare, sin da subito, al signor CP_1 che, a fronte della domanda avanzata dall' a titolo di conguaglio, il giudizio di primo Controparte_7 grado era stato per lui favorevole, avendo attribuito all'immobile oggetto della domanda di divisione un valore di mercato nettamente inferiore. La scelta migliore per il signor sarebbe stata quella CP_1 di attendere con pazienza il decorso del termine lungo per il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, considerato che la stessa non era ancora esecutiva. (…) Non si comprende, dunque, per quale ragione il Giudice di prime cure non abbia rilevato che l'Avvocato nel decidere di CP_2 procedere all'appello, ha agito con imperizia, non avendo considerato che in materia di divisione la valutazione dell'immobile (del bene da dividere) deve essere compiuta con riferimento al tempo in cui pagina 7 di 13 viene effettuata la divisione. (…) Orbene, nel caso di specie è ravvisabile sia l'imperizia sia la responsabilità per una errata strategia processuale. L'imperizia è data dal fatto di non aver, nella valutazione in merito alla proposizione dell'appello, tenuto conto della disciplina applicata alla divisione mentre l'errore nella scelta della strategia processuale è dato dal fatto di aver proceduto con l'appello anziché consigliare al signor di dare esecuzione alla sentenza di primo grado. (…) Nel CP_1 contempo, il Giudice di prime cure, avrebbe dovuto imputare all'Avvocato anche la CP_2 responsabilità per la strategia professionale adottata in quanto, se avesse ben ponderato la questione del valore del conguaglio stabilito dal Tribunale di Velletri, alla luce della disciplina della divisione, e quella del valore degli interventi di ristrutturazione, ben avrebbe potuto proporre all' Controparte_7 un accordo transattivo che prevedesse il pagamento immediato del conguaglio. (…)”.
§ 8.2 — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la: “omessa valutazione delle circostanze che escludevano la proposizione dell'appello da parte dell' l'errata decisione di Controparte_7 rigetto delle istanze istruttorie del signor;
l'omessa valutazione del danno e del nesso CP_1 eziologico.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Per affermare la responsabilità civile dei difensori nei confronti del proprio cliente occorre, peraltro, provare il danno e il nesso causale tra la condotta del professionista ed il danno del quale è chiesto il risarcimento. La relativa prova incombe sul cliente.
Per affermare il nesso eziologico, il giudice, applicando il principio penalistico di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 cod. pen.) è tenuto ad accertare se l'evento - esito sfavorevole della causa civile presupposto - non si sarebbe verificato qualora (giudizio prognostico contro fattuale) il difensore avesse posto in essere la condotta imposta dall'incarico di rappresentanza tecnica conferitogli, secondo la regola della diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ. Sussiste dunque la responsabilità dell'avvocato per inadempimento dell'obbligo di diligenza nell'espletamento dell'attività professionale, solo se, sostituendo la condotta tenuta con quella alternativa dovuta, il buon esito della lite sarebbe stato, con elevato grado di probabilità razionale e credibilità logica, raggiunto.
Nel caso di specie, posto che l'evento di danno lamentato dall'attore è la soccombenza in grado di appello nella causa civile presupposto, foriera di danni di natura patrimoniale e che la condotta diligente secondo le allegazioni attoree sarebbe consistita nel dissuadere il dalla proposizione CP_1 dell'impugnazione, occorre evidenziare che l'esito sfavorevole per il del giudizio di appello non CP_1 può dirsi causalmente determinato dalla condotta del difensore che si assume negligente, discendendo piuttosto dalla proposizione dell'appello incidentale da parte dell' Né può dirsi che la Controparte_7 proposizione dell'impugnazione incidentale sia stata “indotta” o favorita dalla proposizione dell'appello da parte del . Numerosi elementi depongono infatti nel senso che l' CP_1 Controparte_7
pagina 8 di 13 avrebbe in ogni caso proposto appello autonomo avverso la sentenza di primo grado. In primo luogo, va considerata la circostanza che il giudizio di primo grado era stato promosso proprio dall' CP_7 che aveva chiaramente manifestato l'intenzione di tutelare le proprie le ragioni. In secondo
[...] luogo, la somma che la sentenza di primo grado condannava il a versare a conguaglio era CP_1 notevolmente inferiore a quella richiesta in citazione e l'intenzione di ottenere una nuova valutazione delle proprie pretese economiche emerge anche dalla circostanza del rigetto (pacificamente ammesso anche da parte attrice) da parte dell'Istituto di pervenire nelle more del giudizio di appello ad una soluzione transattiva. Deve, infine, evidenziarsi che tra l'attore e l' erano pendenti altri Controparte_7 giudizi come emerge dal contenuto dell'accordo transattivo raggiunto nel settembre 2017 ove si menziona la sussistenza di altra posizione di credito fondata su altra sentenza in grado di appello. In conclusione, la domanda di risarcimento del danno va rigettata in quanto non provata.”.
Deduce l'appellante al riguardo: “è d'obbligo eccepire che la dottoressa ha del tutto Per_1
Par travisato i fatti, omettendo di valutare che: - l' è un'opera , istituto sottoposto a Controparte_7 regole statutarie molto rigide ed alle regole del diritto canonico e del diritto dello Stato per l'alienazione delle opere degli enti religiosi;
(…) - l'introduzione di un giudizio avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali dello Stato, essendo un atto di straordinaria amministrazione, è soggetto a stringenti controlli e ad una attività autorizzatoria (cfr.
Istruzioni in materia amministrativa IMA, approvata dall'Assemblea Generale della Conferenza
Episcopale Italiana del 30/31 Maggio 2005 e promulgata con Decreto del 1 Settembre 2005); - il lascito della signora all' costituiva un accrescimento del patrimonio per CP_4 Controparte_7
l'Ente; - l'Ente, non perseguendo finalità lucrative, era solo intenzionato a liquidare il lascito e a massimizzare i profitti;
- nell'anno 2004/2005 l' aveva vissuto un periodo di transizione, per CP_7 cambiamento dei suoi vertici, ragion per cui risultavano assai difficoltose le delibere sugli atti di straordinaria amministrazione, oltre che l'ottenimento della licentia per la proposizione di un appello autonomo;
- l'avvocato che in primo grado ha assistito l' era diverso dal legale che ha Controparte_7 ricevuto il mandato per rappresentare l' in appello e proporre l'appello incidentale. Si tratta di CP_7 dati di rilevante importanza che smentiscono quanto affermato dal Giudice di prime cure nel sostenere che numerosi elementi depongono nel senso che l' avrebbe in ogni caso proposto Controparte_7 appello autonomo. (…) In verità, l'unico dato che emerge dalla domanda avanzata in primo grado dall' è che l'interesse dell'Ente era quello di sciogliere la comunione e liquidare il patrimonio CP_7 ereditario. Non per niente, infatti, tutte le altre posizioni di comproprietà, estranee al signor , CP_1 sono state definite in via transattiva. E con la sentenza del Tribunale di Velletri la divisione era completa ed il patrimonio interamente monetizzato ovvero l'obiettivo dell'Ente era realizzato. Difatti, pagina 9 di 13 l' subito dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, ha inteso darvi Controparte_7 esecuzione, intraprendendo – ancor prima della proposizione dell'appello – azione esecutiva nei confronti del signor in forza della pronuncia del Tribunale di Velletri. (…) A causa del giudizio CP_1 di appello, invece, il signor è giunto alla transazione soltanto nel 2017, dopo aver dovuto far CP_1 fronte a ben tre gradi di giudizio e ad una serie di azioni esecutive, che sono state sempre sospese o interrotte perché la sentenza di primo grado non è divenuta esecutiva fin quando non si è consumato anche il terzo grado di giudizio. Proprio questa transazione ci permette di determinare l'importo del danno patito dal signor , in ragione dell'operato dell'Avvocato avendo dovuto versare CP_1 CP_2 all' - a tacitazione di ogni pretesa - la somma di € 340.000,00 a fronte di € 134.717,78, Controparte_7 liquidati dal Tribunale di Velletri con la sentenza n. 328/04.”.
I suddetti motivi possono esaminarsi congiuntamente, attesa la loro stretta connessione, e devono ritenersi infondati.
Bisogna innanzitutto rammentare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale – correttamente citato anche dal Giudice di primo grado – “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente” (Cass. Civ. n. 7462/2025).
Ciò posto, nel caso di specie non sussistono i profili di responsabilità professionale (imperizia ed errata strategia processuale) che il ha contestato al CP_1 CP_2
Invero, come condivisibilmente affermato dal Giudice di prime cure, la strategia processuale seguita dall'appellato era adeguata ex ante al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente (vale a dire ottenere una riduzione della somma che quest'ultimo era stato condannato a pagare a titolo di conguaglio in primo grado), atteso che la c.t.u. svolta in grado di appello aveva riconosciuto al , CP_1 sulla scorta di quanto affermato nell'atto introduttivo del giudizio e dal proprio c.t.p., una somma maggiore per remunerare le migliorie apportate all'immobile oggetto di causa – somma da opporre in compensazione per il 50% all' –, passando da € 66.000,00 circa (in base alla c.t.u. di Controparte_7 primo grado) a € 89.055,27. pagina 10 di 13 Il fatto che, all'esito del giudizio, l'odierno appellante fosse stato condannato a versare un importo superiore a titolo di conguaglio è da ricondursi esclusivamente all'accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' con conseguente rideterminazione in aumento del valore Controparte_7 dell'immobile oggetto di divisione, in forza del principio secondo cui la valutazione del bene da dividere deve essere compiuta con riferimento al momento della decisione del giudizio di divisione.
A tal riguardo, non si può però sostenere che il fosse stato imperito – non avendo CP_2 considerato, a detta dell'appellante, il citato principio di diritto – dato che, nella predisposizione dell'atto di appello, l'avvocato aveva fondato il gravame su censure diverse rispetto a quella relativa al valore dell'immobile da dividere, tra cui appunto il mancato riconoscimento in primo grado di tutti i lavori di ristrutturazione effettuati dal . CP_1
Né si può affermare che il avrebbe potuto proporre all' un accordo CP_2 Controparte_7 transattivo che prevedesse il pagamento immediato del conguaglio, tenuto conto che, nel corso del giudizio di appello e prima che venisse rinnovata la c.t.u., il (a mezzo del nuovo difensore) aveva CP_1 tentato di risolvere in via bonaria la controversia, senza però successo.
In definitiva, si può concludere che non sussistono i profili di responsabilità professionale che il ha contestato al con l'atto di gravame. CP_1 CP_2
In ogni caso, osserva il Collegio che nella fattispecie difetta il nesso causale tra il comportamento dell'avvocato e il danno lamentato dal cliente.
In base alla ricostruzione dell'appellante, se il non avesse proposto appello principale CP_2 avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, l' non avrebbe mai impugnato detta Controparte_7 sentenza e, per l'effetto, il non sarebbe stato condannato a versare un conguaglio maggiore. CP_1
Ebbene tale ricostruzione non è condivisibile.
Invero – come ben evidenziato nella sentenza impugnata – vi sono diversi elementi che depongono nel senso che l' avrebbe in ogni caso proposto appello autonomo avverso la sentenza CP_7
e, segnatamente, quelli di seguito indicati: 1) il giudizio di primo grado era stato promosso proprio dall' che pertanto aveva interesse ad ottenere una (corretta) divisione dell'asse Controparte_7 ereditario;
2) l'ente, come già sottolineato, aveva rifiutato la proposta transattiva formulata dal CP_1 nelle more del giudizio di appello e prima che venisse rinnovata la c.t.u. (fatto pacifico tra le parti) – proposta che prevedeva la corresponsione da parte del di € 210.000,00 a titolo di conguaglio, CP_1 mentre il Giudice di primo grado avevo liquidato € 137.609,34 – così dimostrando che l'Istituto non avrebbe di certo fatto acquiescenza alla sentenza del Tribunale di Velletri;
3) se l'ente avesse effettivamente voluto attendere il passaggio in giudicato della sentenza, l'avrebbe notificata a controparte per far decorrere il termine breve di impugnazione. pagina 11 di 13 Il ha elencato tutta una serie di circostanze che, a detta dello stesso, dimostrerebbero che CP_1
l' non avrebbe proposto appello autonomo. CP_7
Osserva il Collegio che dette circostanze non sono convincenti, né dirimenti.
Innanzitutto, il fatto che l'ente necessitasse di un'autorizzazione per proporre impugnazione e che l'avvocato – che aveva assistito in primo grado l' – non avesse ricevuto mandato per Controparte_7 rappresentarlo anche nella fase di appello, non escludono di per sé che l' avrebbe comunque CP_7 proposto gravame, richiedendo la relativa autorizzazione e conferendo una procura alle liti ad hoc ad un altro legale (come di fatto avvenuto per la proposizione dell'appello incidentale).
Del pari, risulta inconferente e alquanto generica la circostanza secondo cui nel 2005 l' CP_7 avrebbe vissuto un periodo di transizione, per cambiamento dei suoi vertici, tale da rendergli difficile l'adozione di delibere sugli atti di straordinaria amministrazione.
Infine, occorre evidenziare che l'avvio dell'esecuzione forzata nei confronti del , basata CP_1 sulla sentenza del Tribunale di Velletri, non dimostra affatto che l'ente non avesse interesse alla riforma della decisione di primo grado, bensì soltanto che l' volesse ottenere immediatamente la CP_7 parte del conguaglio già liquidato da tale pronuncia.
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, si deve concludere che, nel caso di specie, difetta il nesso causale tra il comportamento del e il danno lamentato dall'appellante. CP_2
Ne consegue che l'appello proposto da deve essere respinto. CP_1
§ 9. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della Legge 27/2012 e degli articoli 1-11 D.M. 55/14 - così come modificati dal DM
Giustizia 147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001,00 a € 260.000,00), applicando i compensi medi, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione, attesa la assenza di attività istruttoria, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Totale compenso tabellare: € 12.154,00
§ 10. — Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di CP_1
, avverso la sentenza n. 2568/2020, emessa dal Tribunale di Roma, così provvede: CP_2
1. Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2. Condanna a rifondere in favore di , le spese di lite, da distrarsi in CP_1 CP_2 favore del procuratore antistatario avvocato Valentina AN, che liquida in complessivi €
12.154,00 per compensi ed € 1.165,50 per spese, oltre accessori di legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Roma in data 5/11/2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. IO NE
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott. Nicolò Papi CP_8
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