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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 4322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4322 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 111/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli, n. 3853/2020, pubblicata in data
5.6.2020, non notificata
TRA
cf. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
09.07.1995, residente in Teora (AV) alla Contrada Petruzze n.1, elettivamente domiciliato in (83047) Lioni (AV) alla Via S. Antonio n.82, nello studio dell'avv.
Alfonso Petito, cf. , dal quale è rappresentato e difeso, giusta C.F._2
procura in calce all'atto di appello
Appellante
E
in persona del Controparte_1 CP_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso la cui sede domicilia per legge, in via A. Diaz n. 11, cf. P.IVA_1
Appellato
1 NONCHE'
Controparte_3
P.I. , , in persona del
[...] P.IVA_2 Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n.
112, domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Moscardino in Napoli (NA), Riviera
di Chiaia n. 263, nonché rappresentato e difeso, per delega posta a margine della comparsa costitutiva datata 31.03.2017 depositata nell'ambito del procedimento dinnanzi al tribunale di Napoli, sez. II Civile, RG. n. 767/2017 dagli avv.ti Angelo
Pariani, cf. e , cf. C.F._3 Parte_2
C.F.: , con studio in Milano, via C. Hajech 10, presso cui C.F._4
elettivamente domicilia
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 22.5.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio il indicato in intestazione al fine di ottenere la condanna del CP_1
medesimo al risarcimento dei danni a causa delle lesioni patite in occasione di una caduta verificatasi in data 11.3.2014, all'interno dell'istituto scolastico Luigi
Vanvitelli di Lioni da lui frequentato, alle ore 08:30 circa, quando, nel passare attraverso l'atrio della scuola al fine di recarsi in palestra per l'ora di educazione fisica, in attesa dell'insegnante, a causa del pavimento bagnato, scivolava rovinosamente a terra, subendo una grave frattura della tibia, che lo costringeva a
2 sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico, seguito da numerosi controlli ambulatoriali e ad un lungo percorso di riabilitazione e cure mediche.
A.b.) Il primo giudice, ammessa la chiamata in lite dell'ente assicurativo da parte del , nella resistenza di quest'ultimo e della terza chiamata, ammessa ed CP_1
espletata l'istruttoria mediante escussione dei testi, rigettava la domanda, ponendo le spese di lite a carico dell'attore secondo soccombenza, come da dispositivo.
Il tribunale così testualmente argomentava: <comunque si voglia qualificare la domanda, appare evidente l'assenza di responsabilità del in ordine ai danni subiti dall'alunno. Parte_1 C.F._1
09.07.1995, residente in Teora (AV) alla Contrada Petruzze n.1, elettivamente domiciliato in (83047) Lioni (AV) alla Via S. Antonio n.82, nello studio dell'avv.
Alfonso Petito, cf. , dal quale è rappresentato e difeso, giusta C.F._2
procura in calce all'atto di appello
Appellante
E
in persona del Controparte_1 CP_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso la cui sede domicilia per legge, in via A. Diaz n. 11, cf. P.IVA_1
Appellato
1 NONCHE'
Controparte_3
P.I. , , in persona del
[...] P.IVA_2 Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n.
112, domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Moscardino in Napoli (NA), Riviera
di Chiaia n. 263, nonché rappresentato e difeso, per delega posta a margine della comparsa costitutiva datata 31.03.2017 depositata nell'ambito del procedimento dinnanzi al tribunale di Napoli, sez. II Civile, RG. n. 767/2017 dagli avv.ti Angelo
Pariani, cf. e , cf. C.F._3 Parte_2
C.F.: , con studio in Milano, via C. Hajech 10, presso cui C.F._4
elettivamente domicilia
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 22.5.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio il indicato in intestazione al fine di ottenere la condanna del CP_1
medesimo al risarcimento dei danni a causa delle lesioni patite in occasione di una caduta verificatasi in data 11.3.2014, all'interno dell'istituto scolastico Luigi
Vanvitelli di Lioni da lui frequentato, alle ore 08:30 circa, quando, nel passare attraverso l'atrio della scuola al fine di recarsi in palestra per l'ora di educazione fisica, in attesa dell'insegnante, a causa del pavimento bagnato, scivolava rovinosamente a terra, subendo una grave frattura della tibia, che lo costringeva a
2 sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico, seguito da numerosi controlli ambulatoriali e ad un lungo percorso di riabilitazione e cure mediche.
A.b.) Il primo giudice, ammessa la chiamata in lite dell'ente assicurativo da parte del , nella resistenza di quest'ultimo e della terza chiamata, ammessa ed CP_1
espletata l'istruttoria mediante escussione dei testi, rigettava la domanda, ponendo le spese di lite a carico dell'attore secondo soccombenza, come da dispositivo.
Il tribunale così testualmente argomentava:CP_5
Dalla prova testimoniale, infatti, è emerso chiaramente che l'alunno è uscito dalla classe senza chiedere l'autorizzazione dell'insegnate. Sul punto si precisa che le regole di diligenza e prudenza impongono all'alunno di non allontanarsi dalla classe senza l'autorizzazione del docente. Nel caso in esame, pertanto, il non sarebbe Pt_1 dovuto uscire dalla classe senza il permesso dell'insegnante. Dunque, se l'insegnate era presente in aula (come riferito dal teste di parte convenuta), il si sarebbe Pt_1 dovuto limitare ad andare in bagno, mentre si è recato senza alcun motivo nel cortile, sito al lato opposto. Viceversa, se l'insegnante era assente, (come riferito dai testi attorei), il non doveva uscire dall'aula senza il permesso. Pt_1
Il alluno dell'ultimo anno della scuola secondaria superiore e maggiorenne, Pt_1 avrebbe dovuto conoscere e rispettare questa elementare regola di diligenza scolastica.
Avendola ignorata o comunque trasgredita, non può imputare alla scuola la responsabilità dell'evento per la mancanza di sorveglianza, dovendo ritenersi egli stesso esclusivo responsabile dell'incidente ex art. 1227 c.c. >>.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia ha proposto appello il da intendersi qui Pt_1
integralmente ritrascritto e alla cui lettura si rimanda quale parte integrante della presente sentenza, lamentando, in estrema sintesi, che il tribunale aveva dato credito alla testimonianza del professore, a dispetto delle dichiarazioni raccolte dagli alunni,
uno dei quali anche presente personalmente al fatto, senza considerare i doveri di 3 vigilanza, organizzativi e di protezione che governano la responsabilità in ambito scolastico, dovendo farsi applicazione delle regole di giudizio previste dall'art. 1218
c.c..
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“1) In accoglimento del gravame ed in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande e le difese avanzate dall'appellante in corso di causa e, per lo effetto, affermare e dichiarare la responsabilità solidale e concorsuale dei convenuti- odierni appellati nella causazione del danno subito dal signor a seguito Parte_1 dell'evento occorso l'11.03.2014, allorquando lo stesso riportò gravi lesioni personali;
2) Per lo effetto, condannare gli appellati, in solido tra loro ed ognuno per quanto di ragione, al pagamento dei danni così come quantificati a seguito della allegata C.T.P., in
€ 12.390,00 per danno biologico, € 2.772,00 per 60 giorni di ITT, € 1.270,50 per 55 giorni di ITP al 50%, quantificati così come previsto dalle vigenti tabelle predisposte dal
Tribunale di Milano essendo queste ultime le più diffusamente utilizzate dagli uffici giudiziari, oltre le spese mediche sostenute pari ad € 921,14, €uro 8.000,00 forfettariamente quantificati (ulteriore danno biologico, morale, patrimoniale, incluse le giornate di degenza e convalescenza) in virtù della circostanza che il Sig. Parte_1
dovrà sottoporsi in futuro ad un nuovo intervento chirurgico per la rimozione
[...] della placca metallica e così in totale condannare i convenuti al pagamento della complessiva somma di € 22.821,97 (€uro ventiduemilaottocentoventuno/97), avendo già decurtato in sede di calcolo la somma di €uro 2.531,97 già corrisposta e trattenuta sul maggiore avere o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
3) All'esito, condannare gli appellati, sempre con vincolo di solidarietà, al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio, con accessori come per legge ed attribuzione”.
B.b.) Si è costituito in giudizio il ministero appellato resistendo all'impugnazione e così concludendo:
“Rigettare integralmente l'avverso ricorso in appello e per l'effetto confermare in toto la gravata sentenza;
Nella denegata e remota ipotesi di soccombenza condannare la sola compagnia
4 assicurativa per l'operare dell'istanza di manleva che si ripropone ai sensi degli artt. 345
e 346 c.p.c., lasciando indenne il . CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio a carico di controparte.”.
B.c.) Si è costituita l'originaria terza chiamata resistendo anch'essa all'impugnazione, così concludendo:
“Nel merito, in via preliminare e pregiudiziale
Dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c., nonché per assenza dei presupposti di fatto e di diritto contenuti nell'art. 342 c.p.c.; dacché confermare la Sentenza n. 3853/2020, emessa dal Tribunale di Napoli, in data 05.06.2020, in ogni sua parte e nella sua integralità considerata;
Nel merito, comunque
Solo in ipotesi di dichiarata ammissibilità dell'atto di appello proposto, comunque respingere integralmente lo stesso e per conseguenza confermare la Sentenza n.
3853/2020, emessa dal Tribunale di Napoli, in data 05.06.2020, in ogni sua parte e nella sua integralità considerata;
e comunque respingere le domande formulate dagli appellanti perché totalmente infondate in fatto ed in diritto
Emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso.
In via subordinata: Nella mera e denegata eventualità in cui non fosse accolta la richiesta formulata in via principale, accertare e dichiarare l'applicabilità dell'art. 26
“Norme Generali” delle C.G.A., nonché del principio indennitario e, conseguentemente, in caso di condanna dell'appellato
[...]
, liquidare negli stretti limiti di giustizia il danno subito Controparte_6 da , che verrà eventualmente accertato al termine dell'espletanda Parte_1 istruttoria nella misura percentuale in cui avesse ad essere accertata e dichiarata la responsabilità dell' assicurato con Controparte_7 Controparte_3
e decurtate la somma di € 2.531,97 già percepita quale
[...] indennizzo infortunio.
In ogni caso
Con integrale rifusione di spese e competenze e rimborso forfettario del 15% (oltre
5 accessori come per legge) del Giudizio di appello.”.
B.c.) La causa, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità ex art. 127
ter c.p.c., veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
di giorni 60+20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Relativamente all'eccezione avanzata ex art. 348 bis c.p.c. il rinvio per la precisazione delle conclusioni assorbe ogni questione, essendo stata oramai superata la fase in cui detta ordinanza poteva essere assunta, mentre, per quel che concerne l'eccezione proposta di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. si osserva che l'impugnazione, sebbene contenga, come vedremo aspetti che incidono sulla sua fondatezza, ha un sufficiente grado di specificità, avendo l'appellante indicato le parti della decisione che ritiene erronee, gli errori addebitati al percorso motivazionale seguito dal tribunale e le conseguenze che si vogliono far discendere riguardo alla modifica della sentenza di primo grado.
C.b.) Tanto premesso, l'appello è sicuramente infondato.
Non appare in primo luogo superfluo evidenziare che è certamente onere della parte che invochi il risarcimento del danno, sia nel caso in cui si applichino le regole della responsabilità governata dagli artt. 1218 e ss. cc., sia quelle relative alla responsabilità extracontrattuale, fornire un'adeguata ricostruzione del fatto dannoso e del nesso causale tra l'accadimento e le lesioni subite, spettando poi,
applicando l'art. 1218 c.c., al soggetto obbligato dare la prova di avere correttamente adempiuto.
Partendo da tale considerazione e venendo all'esame dei motivi di appello, si osserva che, come correttamente oppongono le parti appellate, in realtà non è
esatto sostenere che il giudice di primo grado ha accordato maggiore importanza
6 alla deposizione del professore rispetto a quella degli alunni.
Egli ha, evidentemente, detto cosa diversa: sia che si voglia dare credito a quanto raccontato dal docente, sia che si attribuisca maggior fede alle dichiarazioni degli alunni ascoltati, nessuna responsabilità poteva ascriversi alla struttura scolastica, dovendo la responsabilità essere imputata al comportamento dello stesso danneggiato, il quale, in ogni caso, o ha tenuto un comportamento incongruo,
recandosi in luogo diverso da quello per il quale aveva avuto l'autorizzazione ad allontanarsi dall'aula, o ha violato la regola di condotta che richiede che l'alunno non si allontani dall'aula in assenza del professore.
D'altro canto, sotto altro profilo appare singolare che adesso l'appellante paia addirittura prospettare quasi l'incapacità a testimoniale del teste , quando Tes_1
era stato egli stesso a inserirlo nella lista testi.
Comunque, ad avviso della corte, essendo il collegio chiamato a rivisitare il materiale istruttorio raccolto, come richiesto dall'appellante nell'impugnazione,
seguendo quanto evidenziato in apertura, è la complessiva ricostruzione fornita dal a presentare palesi deficit di verosimiglianza, risultando in definitiva Pt_1
assolutamente non credibile.
Evidentemente l'intera prospettazione dell'attore muove dalla tesi che egli si stesse recando in palestra per l'ora di educazione fisica.
Ebbene, posto che nessun tipo di prova documentale è stata offerta per dare la dimostrazione del calendario scolastico, nessuno dei suoi due compagni di classe ha confermato tale basilare e decisiva circostanza.
Il teste , pur sostenendo che non vi fosse il professore in aula, ha Tes_2
dichiarato che il si allontanò “spontaneamente”, ma subito dopo “Ma non Pt_1
so dove stesse andando”; anche se ha riferito che pure il resto della classe si stesse
7 successivamente recando nel piazzale, non ha mai detto che dovesse tenersi l'ora di educazione fisica.
Ancora più significativa al riguardo è la testimonianza del compagno Tes_3
su cui pare fare particolare affidamento la difesa dell'appellante, il quale, dopo avere raccontato di trovarsi insieme al in aula quando l'attore si Pt_1
allontanava dalla stessa, dirigendosi “verso la palestra, passando per il piazzale”,
riferisce testualmente “di aver assistito personalmente al fatto, perché ero anch'io nel piazzale”, ma, in merito alla materia che doveva tenersi alla prima ora candidamente dichiara: “Non ricordo quale materia ci fosse la prima ora di lezione,
quel giorno”, dato davvero singolare che porta all'evidenza a dubitare, se non ad escludere, che si stessero recando in palestra per fare educazione fisica e non piuttosto arbitrariamente, tenendo un comportamento che non può che portare,
anche in considerazione della maggiore età del ad imputare a se stesso la Pt_1
causa della caduta.
Non appare, inoltre, di scarsa importanza considerare che cosa diversa è cadere in un atrio della scuola al chiuso, dove è sicuramente richiesto che la pavimentazione sia asciutta, come sostenuto in citazione, dal cadere nel piazzale all'aperto, come accertato durante l'istruzione, soprattutto in presenza della diversa ricostruzione del teste che riferisce che il doveva recarsi in Tes_1 Pt_1
bagno, al coperto e all'interno dell'edificio.
Inoltre, il medesimo ha raccontato che egli ha continuato a fare Tes_1
lezione dopo avere autorizzato l'alunno ad allontanarsi per andare in bagno,
riferimento evidentemente che postula che la lezione si stava e doveva svolgersi in classe, cosa in aperto contrasto – e ad ulteriore conferma negativa – con la tesi che fosse prevista l'ora di educazione fisica in palestra, senza che l'attore/appellante
8 abbia provato a dare una spiegazione alternativa di tale circostanza.
Tutto conduce a ritenere maggiormente credibile la deposizione dell'insegnante,
a dispetto delle considerazioni svolte dalla difesa del Pt_1
Né, in verità, si può pretendere che venga esercitato un controllo assiduo e penetrante di un alunno dell'ultimo anno, oltretutto già divenuto maggiorenne,
come invece indubitabilmente richiesto per gli scolari o gli alunni della scuola media.
In presenza di tali incongruenze e deficit di prova addirittura relativamente alla ricostruzione del fatto, l'appello non può che essere rigettato.
D – Le spese
Le spese del grado seguono la regola della soccombenza, tenuto conto del valore indeterminato della domanda (vds., comunque, Cass. n. 10984/2021 secondo la quale <
la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c.,
applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.>>) e avuto riguardo all'ulteriore principio espresso dal giudice di legittimità per il quale <
9 di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 -
secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".>> (Cass.
nn. 968/2022 e 26113/2023), considerando che indicativamente veniva richiesta 'in prima battuta', la somma oggetto di condanna di euro 22.000,00, in base ai medi tariffari (nei minimi per la sola fase di trattazione e istruttoria, che non ha visto svolgersi la seconda).
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado in favore di ciascuna delle parti appellate che liquida in euro 4.888,00 per compensi, oltre spese generali, in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
10 Napoli, così deciso in data 15 settembre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 111/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli, n. 3853/2020, pubblicata in data
5.6.2020, non notificata
TRA
cf. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
09.07.1995, residente in Teora (AV) alla Contrada Petruzze n.1, elettivamente domiciliato in (83047) Lioni (AV) alla Via S. Antonio n.82, nello studio dell'avv.
Alfonso Petito, cf. , dal quale è rappresentato e difeso, giusta C.F._2
procura in calce all'atto di appello
Appellante
E
in persona del Controparte_1 CP_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso la cui sede domicilia per legge, in via A. Diaz n. 11, cf. P.IVA_1
Appellato
1 NONCHE'
Controparte_3
P.I. , , in persona del
[...] P.IVA_2 Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n.
112, domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Moscardino in Napoli (NA), Riviera
di Chiaia n. 263, nonché rappresentato e difeso, per delega posta a margine della comparsa costitutiva datata 31.03.2017 depositata nell'ambito del procedimento dinnanzi al tribunale di Napoli, sez. II Civile, RG. n. 767/2017 dagli avv.ti Angelo
Pariani, cf. e , cf. C.F._3 Parte_2
C.F.: , con studio in Milano, via C. Hajech 10, presso cui C.F._4
elettivamente domicilia
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 22.5.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio il indicato in intestazione al fine di ottenere la condanna del CP_1
medesimo al risarcimento dei danni a causa delle lesioni patite in occasione di una caduta verificatasi in data 11.3.2014, all'interno dell'istituto scolastico Luigi
Vanvitelli di Lioni da lui frequentato, alle ore 08:30 circa, quando, nel passare attraverso l'atrio della scuola al fine di recarsi in palestra per l'ora di educazione fisica, in attesa dell'insegnante, a causa del pavimento bagnato, scivolava rovinosamente a terra, subendo una grave frattura della tibia, che lo costringeva a
2 sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico, seguito da numerosi controlli ambulatoriali e ad un lungo percorso di riabilitazione e cure mediche.
A.b.) Il primo giudice, ammessa la chiamata in lite dell'ente assicurativo da parte del , nella resistenza di quest'ultimo e della terza chiamata, ammessa ed CP_1
espletata l'istruttoria mediante escussione dei testi, rigettava la domanda, ponendo le spese di lite a carico dell'attore secondo soccombenza, come da dispositivo.
Il tribunale così testualmente argomentava: <comunque si voglia qualificare la domanda, appare evidente l'assenza di responsabilità del in ordine ai danni subiti dall'alunno. Parte_1 C.F._1
09.07.1995, residente in Teora (AV) alla Contrada Petruzze n.1, elettivamente domiciliato in (83047) Lioni (AV) alla Via S. Antonio n.82, nello studio dell'avv.
Alfonso Petito, cf. , dal quale è rappresentato e difeso, giusta C.F._2
procura in calce all'atto di appello
Appellante
E
in persona del Controparte_1 CP_2
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, presso la cui sede domicilia per legge, in via A. Diaz n. 11, cf. P.IVA_1
Appellato
1 NONCHE'
Controparte_3
P.I. , , in persona del
[...] P.IVA_2 Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n.
112, domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Moscardino in Napoli (NA), Riviera
di Chiaia n. 263, nonché rappresentato e difeso, per delega posta a margine della comparsa costitutiva datata 31.03.2017 depositata nell'ambito del procedimento dinnanzi al tribunale di Napoli, sez. II Civile, RG. n. 767/2017 dagli avv.ti Angelo
Pariani, cf. e , cf. C.F._3 Parte_2
C.F.: , con studio in Milano, via C. Hajech 10, presso cui C.F._4
elettivamente domicilia
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 22.5.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio il indicato in intestazione al fine di ottenere la condanna del CP_1
medesimo al risarcimento dei danni a causa delle lesioni patite in occasione di una caduta verificatasi in data 11.3.2014, all'interno dell'istituto scolastico Luigi
Vanvitelli di Lioni da lui frequentato, alle ore 08:30 circa, quando, nel passare attraverso l'atrio della scuola al fine di recarsi in palestra per l'ora di educazione fisica, in attesa dell'insegnante, a causa del pavimento bagnato, scivolava rovinosamente a terra, subendo una grave frattura della tibia, che lo costringeva a
2 sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico, seguito da numerosi controlli ambulatoriali e ad un lungo percorso di riabilitazione e cure mediche.
A.b.) Il primo giudice, ammessa la chiamata in lite dell'ente assicurativo da parte del , nella resistenza di quest'ultimo e della terza chiamata, ammessa ed CP_1
espletata l'istruttoria mediante escussione dei testi, rigettava la domanda, ponendo le spese di lite a carico dell'attore secondo soccombenza, come da dispositivo.
Il tribunale così testualmente argomentava:
Dalla prova testimoniale, infatti, è emerso chiaramente che l'alunno è uscito dalla classe senza chiedere l'autorizzazione dell'insegnate. Sul punto si precisa che le regole di diligenza e prudenza impongono all'alunno di non allontanarsi dalla classe senza l'autorizzazione del docente. Nel caso in esame, pertanto, il non sarebbe Pt_1 dovuto uscire dalla classe senza il permesso dell'insegnante. Dunque, se l'insegnate era presente in aula (come riferito dal teste di parte convenuta), il si sarebbe Pt_1 dovuto limitare ad andare in bagno, mentre si è recato senza alcun motivo nel cortile, sito al lato opposto. Viceversa, se l'insegnante era assente, (come riferito dai testi attorei), il non doveva uscire dall'aula senza il permesso. Pt_1
Il alluno dell'ultimo anno della scuola secondaria superiore e maggiorenne, Pt_1 avrebbe dovuto conoscere e rispettare questa elementare regola di diligenza scolastica.
Avendola ignorata o comunque trasgredita, non può imputare alla scuola la responsabilità dell'evento per la mancanza di sorveglianza, dovendo ritenersi egli stesso esclusivo responsabile dell'incidente ex art. 1227 c.c. >>.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia ha proposto appello il da intendersi qui Pt_1
integralmente ritrascritto e alla cui lettura si rimanda quale parte integrante della presente sentenza, lamentando, in estrema sintesi, che il tribunale aveva dato credito alla testimonianza del professore, a dispetto delle dichiarazioni raccolte dagli alunni,
uno dei quali anche presente personalmente al fatto, senza considerare i doveri di 3 vigilanza, organizzativi e di protezione che governano la responsabilità in ambito scolastico, dovendo farsi applicazione delle regole di giudizio previste dall'art. 1218
c.c..
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“1) In accoglimento del gravame ed in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande e le difese avanzate dall'appellante in corso di causa e, per lo effetto, affermare e dichiarare la responsabilità solidale e concorsuale dei convenuti- odierni appellati nella causazione del danno subito dal signor a seguito Parte_1 dell'evento occorso l'11.03.2014, allorquando lo stesso riportò gravi lesioni personali;
2) Per lo effetto, condannare gli appellati, in solido tra loro ed ognuno per quanto di ragione, al pagamento dei danni così come quantificati a seguito della allegata C.T.P., in
€ 12.390,00 per danno biologico, € 2.772,00 per 60 giorni di ITT, € 1.270,50 per 55 giorni di ITP al 50%, quantificati così come previsto dalle vigenti tabelle predisposte dal
Tribunale di Milano essendo queste ultime le più diffusamente utilizzate dagli uffici giudiziari, oltre le spese mediche sostenute pari ad € 921,14, €uro 8.000,00 forfettariamente quantificati (ulteriore danno biologico, morale, patrimoniale, incluse le giornate di degenza e convalescenza) in virtù della circostanza che il Sig. Parte_1
dovrà sottoporsi in futuro ad un nuovo intervento chirurgico per la rimozione
[...] della placca metallica e così in totale condannare i convenuti al pagamento della complessiva somma di € 22.821,97 (€uro ventiduemilaottocentoventuno/97), avendo già decurtato in sede di calcolo la somma di €uro 2.531,97 già corrisposta e trattenuta sul maggiore avere o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
3) All'esito, condannare gli appellati, sempre con vincolo di solidarietà, al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado di giudizio, con accessori come per legge ed attribuzione”.
B.b.) Si è costituito in giudizio il ministero appellato resistendo all'impugnazione e così concludendo:
“Rigettare integralmente l'avverso ricorso in appello e per l'effetto confermare in toto la gravata sentenza;
Nella denegata e remota ipotesi di soccombenza condannare la sola compagnia
4 assicurativa per l'operare dell'istanza di manleva che si ripropone ai sensi degli artt. 345
e 346 c.p.c., lasciando indenne il . CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio a carico di controparte.”.
B.c.) Si è costituita l'originaria terza chiamata resistendo anch'essa all'impugnazione, così concludendo:
“Nel merito, in via preliminare e pregiudiziale
Dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello notificato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 348 bis e ter c.p.c., nonché per assenza dei presupposti di fatto e di diritto contenuti nell'art. 342 c.p.c.; dacché confermare la Sentenza n. 3853/2020, emessa dal Tribunale di Napoli, in data 05.06.2020, in ogni sua parte e nella sua integralità considerata;
Nel merito, comunque
Solo in ipotesi di dichiarata ammissibilità dell'atto di appello proposto, comunque respingere integralmente lo stesso e per conseguenza confermare la Sentenza n.
3853/2020, emessa dal Tribunale di Napoli, in data 05.06.2020, in ogni sua parte e nella sua integralità considerata;
e comunque respingere le domande formulate dagli appellanti perché totalmente infondate in fatto ed in diritto
Emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso.
In via subordinata: Nella mera e denegata eventualità in cui non fosse accolta la richiesta formulata in via principale, accertare e dichiarare l'applicabilità dell'art. 26
“Norme Generali” delle C.G.A., nonché del principio indennitario e, conseguentemente, in caso di condanna dell'appellato
[...]
, liquidare negli stretti limiti di giustizia il danno subito Controparte_6 da , che verrà eventualmente accertato al termine dell'espletanda Parte_1 istruttoria nella misura percentuale in cui avesse ad essere accertata e dichiarata la responsabilità dell' assicurato con Controparte_7 Controparte_3
e decurtate la somma di € 2.531,97 già percepita quale
[...] indennizzo infortunio.
In ogni caso
Con integrale rifusione di spese e competenze e rimborso forfettario del 15% (oltre
5 accessori come per legge) del Giudizio di appello.”.
B.c.) La causa, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità ex art. 127
ter c.p.c., veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
di giorni 60+20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Relativamente all'eccezione avanzata ex art. 348 bis c.p.c. il rinvio per la precisazione delle conclusioni assorbe ogni questione, essendo stata oramai superata la fase in cui detta ordinanza poteva essere assunta, mentre, per quel che concerne l'eccezione proposta di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. si osserva che l'impugnazione, sebbene contenga, come vedremo aspetti che incidono sulla sua fondatezza, ha un sufficiente grado di specificità, avendo l'appellante indicato le parti della decisione che ritiene erronee, gli errori addebitati al percorso motivazionale seguito dal tribunale e le conseguenze che si vogliono far discendere riguardo alla modifica della sentenza di primo grado.
C.b.) Tanto premesso, l'appello è sicuramente infondato.
Non appare in primo luogo superfluo evidenziare che è certamente onere della parte che invochi il risarcimento del danno, sia nel caso in cui si applichino le regole della responsabilità governata dagli artt. 1218 e ss. cc., sia quelle relative alla responsabilità extracontrattuale, fornire un'adeguata ricostruzione del fatto dannoso e del nesso causale tra l'accadimento e le lesioni subite, spettando poi,
applicando l'art. 1218 c.c., al soggetto obbligato dare la prova di avere correttamente adempiuto.
Partendo da tale considerazione e venendo all'esame dei motivi di appello, si osserva che, come correttamente oppongono le parti appellate, in realtà non è
esatto sostenere che il giudice di primo grado ha accordato maggiore importanza
6 alla deposizione del professore rispetto a quella degli alunni.
Egli ha, evidentemente, detto cosa diversa: sia che si voglia dare credito a quanto raccontato dal docente, sia che si attribuisca maggior fede alle dichiarazioni degli alunni ascoltati, nessuna responsabilità poteva ascriversi alla struttura scolastica, dovendo la responsabilità essere imputata al comportamento dello stesso danneggiato, il quale, in ogni caso, o ha tenuto un comportamento incongruo,
recandosi in luogo diverso da quello per il quale aveva avuto l'autorizzazione ad allontanarsi dall'aula, o ha violato la regola di condotta che richiede che l'alunno non si allontani dall'aula in assenza del professore.
D'altro canto, sotto altro profilo appare singolare che adesso l'appellante paia addirittura prospettare quasi l'incapacità a testimoniale del teste , quando Tes_1
era stato egli stesso a inserirlo nella lista testi.
Comunque, ad avviso della corte, essendo il collegio chiamato a rivisitare il materiale istruttorio raccolto, come richiesto dall'appellante nell'impugnazione,
seguendo quanto evidenziato in apertura, è la complessiva ricostruzione fornita dal a presentare palesi deficit di verosimiglianza, risultando in definitiva Pt_1
assolutamente non credibile.
Evidentemente l'intera prospettazione dell'attore muove dalla tesi che egli si stesse recando in palestra per l'ora di educazione fisica.
Ebbene, posto che nessun tipo di prova documentale è stata offerta per dare la dimostrazione del calendario scolastico, nessuno dei suoi due compagni di classe ha confermato tale basilare e decisiva circostanza.
Il teste , pur sostenendo che non vi fosse il professore in aula, ha Tes_2
dichiarato che il si allontanò “spontaneamente”, ma subito dopo “Ma non Pt_1
so dove stesse andando”; anche se ha riferito che pure il resto della classe si stesse
7 successivamente recando nel piazzale, non ha mai detto che dovesse tenersi l'ora di educazione fisica.
Ancora più significativa al riguardo è la testimonianza del compagno Tes_3
su cui pare fare particolare affidamento la difesa dell'appellante, il quale, dopo avere raccontato di trovarsi insieme al in aula quando l'attore si Pt_1
allontanava dalla stessa, dirigendosi “verso la palestra, passando per il piazzale”,
riferisce testualmente “di aver assistito personalmente al fatto, perché ero anch'io nel piazzale”, ma, in merito alla materia che doveva tenersi alla prima ora candidamente dichiara: “Non ricordo quale materia ci fosse la prima ora di lezione,
quel giorno”, dato davvero singolare che porta all'evidenza a dubitare, se non ad escludere, che si stessero recando in palestra per fare educazione fisica e non piuttosto arbitrariamente, tenendo un comportamento che non può che portare,
anche in considerazione della maggiore età del ad imputare a se stesso la Pt_1
causa della caduta.
Non appare, inoltre, di scarsa importanza considerare che cosa diversa è cadere in un atrio della scuola al chiuso, dove è sicuramente richiesto che la pavimentazione sia asciutta, come sostenuto in citazione, dal cadere nel piazzale all'aperto, come accertato durante l'istruzione, soprattutto in presenza della diversa ricostruzione del teste che riferisce che il doveva recarsi in Tes_1 Pt_1
bagno, al coperto e all'interno dell'edificio.
Inoltre, il medesimo ha raccontato che egli ha continuato a fare Tes_1
lezione dopo avere autorizzato l'alunno ad allontanarsi per andare in bagno,
riferimento evidentemente che postula che la lezione si stava e doveva svolgersi in classe, cosa in aperto contrasto – e ad ulteriore conferma negativa – con la tesi che fosse prevista l'ora di educazione fisica in palestra, senza che l'attore/appellante
8 abbia provato a dare una spiegazione alternativa di tale circostanza.
Tutto conduce a ritenere maggiormente credibile la deposizione dell'insegnante,
a dispetto delle considerazioni svolte dalla difesa del Pt_1
Né, in verità, si può pretendere che venga esercitato un controllo assiduo e penetrante di un alunno dell'ultimo anno, oltretutto già divenuto maggiorenne,
come invece indubitabilmente richiesto per gli scolari o gli alunni della scuola media.
In presenza di tali incongruenze e deficit di prova addirittura relativamente alla ricostruzione del fatto, l'appello non può che essere rigettato.
D – Le spese
Le spese del grado seguono la regola della soccombenza, tenuto conto del valore indeterminato della domanda (vds., comunque, Cass. n. 10984/2021 secondo la quale <
la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c.,
applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.>>) e avuto riguardo all'ulteriore principio espresso dal giudice di legittimità per il quale <
9 di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 -
secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia".>> (Cass.
nn. 968/2022 e 26113/2023), considerando che indicativamente veniva richiesta 'in prima battuta', la somma oggetto di condanna di euro 22.000,00, in base ai medi tariffari (nei minimi per la sola fase di trattazione e istruttoria, che non ha visto svolgersi la seconda).
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado in favore di ciascuna delle parti appellate che liquida in euro 4.888,00 per compensi, oltre spese generali, in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
10 Napoli, così deciso in data 15 settembre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
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