TRIB
Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
Ronzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.822/2022 di ruolo generale dell'anno
2022 del Tribunale di Treviso e promossa
DA
, difeso e rappresentato, come da procura depositata Parte_1
telematicamente, dall'Avv. Benedetto Pinto e domiciliato presso lo studio dello stesso in Montebelluna (TV)
-ATTORE-
CONTRO
, IN PERSONA DEL SINDACO RAG. Controparte_1
, rappresentato e difeso, come da procura depositata CP_2
telematicamente, dall'Avv. Stefano Cerutti e domiciliato eletto presso lo studio dello stesso in Venezia-Mestre (VE)
-CONVENUTO-
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI PER L'ATTORE:
Nel merito: Ogni avversa istanza, richiesta e deduzione rigettata, accertata e dichiarata la
responsabilità esclusiva del in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore nella determinazione del sinistro per cui è causa condannarsi il
convenuto a rifondere i danni tutti patiti dall'attore per le poste di cui alle narrativa
dell'atto di citazione nonché alla dimessa Consulenza medica, come sofferti e patiti
dall'attore, peraltro anche alla data attuale, in conseguenza dell'evento in parola
danni che si quantificano in € 87.310,83, o quella somma diversa altra anche
maggiore meglio ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e la svalutazione monetaria
intervenuta se dovuta.
In ogni caso con la vittoria delle spese e competenze di lite tutte
con distrazione in favore del deducente che si dichiara antistatario
e rifusione delle spese di CTU e CTP.
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO:
Preliminarmente:
Accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc, non avendo
parte attrice minimamente esposto i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento
della domanda.
Nel merito:
Respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di
spese ed onorari di causa.
Nel merito in via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea,
ridotta ad equità e giustizia la stessa, accertata e dichiarata la prevalente e/o
concorrente responsabilità dell'attore nell'occorso, condannarsi il
[...]
al risarcimento dei danni subiti dal Sig. nella Controparte_1 Parte_1
2 misura rigorosamente provata in corso di causa e previa deduzione della quota
parte corrispondente alla prevalente o, quanto meno, equivalente responsabilità
riconosciuta in capo all'attore. Spese, diritti ed onorari di causa compensati.
In via istruttoria:
Con riserva di produrre e dedurre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
, in persona del suo sindaco pro tempore, al fine di Controparte_1
ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti in conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 29.03.2019, alle ore
18.00 circa, all'interno del campo sportivo del suddetto comune.
Esponeva l'attore che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, durante una partita di calcio inciampava su di un cordolo, delimitante il campo da calcio dalla pista di atletica, occultato dalla vegetazione e non debitamente segnalato che ne provocava la caduta a terra.
Pertanto, ravvisava per l'accaduto una condotta colpevole del
[...]
ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto allo stesso competeva Controparte_1
l'obbligo di custodia della cosa assumendosene il rischio per i danni prodotti dalla stessa.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta datata 08.04.2022, il
, eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di Controparte_1
citazione ex art. 164 c.p.c. per non avere parte attrice esposto i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda.
3 Contestava sia l'an che il quantum delle pretese attoree, ritenendole infondate in fatto e in diritto.
Deduceva, altresì, che l'attore aveva limitato la pretesa risarcitoria al danno biologico temporaneo e permanente, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute;
affermava che era priva di valore probatorio, perché mera allegazione difensiva, la documentazione medica prodotta.
Infine, precisava, a mero scrupolo defensionale, come il danno morale non era dovuto in quanto lo stesso doveva essere corrisposto solo nei casi di eccezionale gravità delle lesioni, risultando destituita di fondamento anche l'ulteriore richiesta di personalizzazione.
Escusse le prove orali e ammessa CTU medico legale, in data 03.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni ut supra rassegnate dalle parti con modalità cartolari.
Diritto
La preliminare eccezione ribadita in sede di precisazioni delle conclusioni dal convenuto va rigettata reiterando le motivazioni già espresse nel CP_1
provvedimento del 5.5.2022, da intendersi qui richiamato e trascritto.
Ciò premesso, la domanda attorea è infondata e va quindi respinta per i motivi di seguito esposti.
In ordine all'an debeatur, parte attrice ha prospettato una responsabilità in capo al
, nella produzione dell'evento. Controparte_1
In particolare, ha censurato la condotta di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Va preliminarmente ricordato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e
4 l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/02/2007, n. 2563).
La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato (Cass. Sez. u.
20943 del 30.06.2022).
Ai fini del riparto dell'onere probatorio, dunque, per l'attore sarà sufficiente la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre al custode spetterà dare la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che,
in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, anche comprensivo della condotta incauta della vittima
(Cassazione civile, sez. III, 28/02/2019, n. 5808).
Ciò premesso, nel caso di specie si può rilevare che, anche laddove volesse ritenersi raggiunta la prova del fatto storico e del nesso causale fornita da parte attrice, proprio le caratteristiche oggettive del cordolo raffigurate nelle fotografie prodotte in giudizio, unitamente alle ulteriori condizioni spazio-temporali in cui si è
verificato l'infortunio, inducono ad affermare che la condotta dell'attore abbia, in tale concreta circostanza, interrotto il nesso causale.
“In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del
danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del
grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art.
1227, 1 comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di
ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall' art. 2 della
Costituzione.
5 Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere
prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso
eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso
comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio
probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza
causale nella produzione del sinistro (cfr. Cassazione civile, Sez. un. n.20943/2022, nonché
sent. Cass. 1 febbraio 2018 nn. 2480 e 2481)”.
Invero, nel caso de quo, dalle immagini fotografiche allegate dalla stessa parte attrice (cfr. doc. 6) emerge come il cordolo sia ben visibile, non occultato dall'erba se non in minima parte assolutamente irrilevante, di dimensioni apprezzabili anche per lo spessore, il rialzo e la lunghezza che lo connotano, perimetrando due differenti zone, caratterizzate da due diverse tipologie di superficie: da un lato la pista di atletica di colore rosso e dall'altra parte il campo da calcio.
Va, anche, posto in luce che dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del
17.04.2023, è emerso che l'attore si recava presso il campo sportivo in oggetto molto spesso pertanto, dovendo, ragionevolmente ben conoscere lo stato dei luoghi, era a lui nota, quanto meno in via presuntiva, la presenza del cordolo che delimita la pista di atletica dal campo da calcio (cfr. la deposizione del teste Tes_1
.
[...]
Quest'ultima circostanza avrebbe richiesto di prestare una maggiore attenzione e diligenza, peraltro rientrante nella ragionevole cautela imposta dallo stato dei luoghi e l'adozione di questa minima diligenza avrebbe sicuramente impedito la
6 verificazione dell'evento.
Va aggiunto che il fatto si è verificato alle ore 18.00 circa e che, come dichiarato da in sede di interrogatorio formale, c'era ancora luce solare e i lamponi Parte_1
del campo sportivo erano accesi in quanto entrano in funzione appena comincia il tramonto.
In definitiva, dall'esame dello stato dei luoghi va esclusa la pericolosità della cosa in sé così come una reale situazione di pericolo, atteso che il cordolo in esame proprio per la sua conformazione non presenta i connotati dell'insidia e una maggiore accortezza da parte dell'attore, comunque nell'ambito della esigibile ordinaria diligenza, avrebbe permesso al medesimo di evitare la caduta.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza, tenuto conto del possibile danno liquidabile, valutata la natura della questione giuridica affrontata che giustifica l'applicazione dei parametri minimi.
Le spese di CTU nella somma già liquidata vanno definitivamente poste a carico di parte attrice che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna a rifondere al le spese di Parte_1 Controparte_1
lite che liquida nella somma di € 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute per legge.
3) Pone le spese di Ctu, nella misura già liquidata definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate.
7 Treviso 25.01.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
8
TRIBUNALE DI TREVISO
I^ SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice Dott.ssa Daniela
Ronzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.822/2022 di ruolo generale dell'anno
2022 del Tribunale di Treviso e promossa
DA
, difeso e rappresentato, come da procura depositata Parte_1
telematicamente, dall'Avv. Benedetto Pinto e domiciliato presso lo studio dello stesso in Montebelluna (TV)
-ATTORE-
CONTRO
, IN PERSONA DEL SINDACO RAG. Controparte_1
, rappresentato e difeso, come da procura depositata CP_2
telematicamente, dall'Avv. Stefano Cerutti e domiciliato eletto presso lo studio dello stesso in Venezia-Mestre (VE)
-CONVENUTO-
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI PER L'ATTORE:
Nel merito: Ogni avversa istanza, richiesta e deduzione rigettata, accertata e dichiarata la
responsabilità esclusiva del in persona del Sindaco Controparte_1
pro tempore nella determinazione del sinistro per cui è causa condannarsi il
convenuto a rifondere i danni tutti patiti dall'attore per le poste di cui alle narrativa
dell'atto di citazione nonché alla dimessa Consulenza medica, come sofferti e patiti
dall'attore, peraltro anche alla data attuale, in conseguenza dell'evento in parola
danni che si quantificano in € 87.310,83, o quella somma diversa altra anche
maggiore meglio ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e la svalutazione monetaria
intervenuta se dovuta.
In ogni caso con la vittoria delle spese e competenze di lite tutte
con distrazione in favore del deducente che si dichiara antistatario
e rifusione delle spese di CTU e CTP.
CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO:
Preliminarmente:
Accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc, non avendo
parte attrice minimamente esposto i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento
della domanda.
Nel merito:
Respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di
spese ed onorari di causa.
Nel merito in via subordinata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea,
ridotta ad equità e giustizia la stessa, accertata e dichiarata la prevalente e/o
concorrente responsabilità dell'attore nell'occorso, condannarsi il
[...]
al risarcimento dei danni subiti dal Sig. nella Controparte_1 Parte_1
2 misura rigorosamente provata in corso di causa e previa deduzione della quota
parte corrispondente alla prevalente o, quanto meno, equivalente responsabilità
riconosciuta in capo all'attore. Spese, diritti ed onorari di causa compensati.
In via istruttoria:
Con riserva di produrre e dedurre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ex art.132 cpc. così come modificato dalla L. n.69 del 18.6.2009
Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
, in persona del suo sindaco pro tempore, al fine di Controparte_1
ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti in conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 29.03.2019, alle ore
18.00 circa, all'interno del campo sportivo del suddetto comune.
Esponeva l'attore che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, durante una partita di calcio inciampava su di un cordolo, delimitante il campo da calcio dalla pista di atletica, occultato dalla vegetazione e non debitamente segnalato che ne provocava la caduta a terra.
Pertanto, ravvisava per l'accaduto una condotta colpevole del
[...]
ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto allo stesso competeva Controparte_1
l'obbligo di custodia della cosa assumendosene il rischio per i danni prodotti dalla stessa.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta datata 08.04.2022, il
, eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di Controparte_1
citazione ex art. 164 c.p.c. per non avere parte attrice esposto i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda.
3 Contestava sia l'an che il quantum delle pretese attoree, ritenendole infondate in fatto e in diritto.
Deduceva, altresì, che l'attore aveva limitato la pretesa risarcitoria al danno biologico temporaneo e permanente, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute;
affermava che era priva di valore probatorio, perché mera allegazione difensiva, la documentazione medica prodotta.
Infine, precisava, a mero scrupolo defensionale, come il danno morale non era dovuto in quanto lo stesso doveva essere corrisposto solo nei casi di eccezionale gravità delle lesioni, risultando destituita di fondamento anche l'ulteriore richiesta di personalizzazione.
Escusse le prove orali e ammessa CTU medico legale, in data 03.01.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni ut supra rassegnate dalle parti con modalità cartolari.
Diritto
La preliminare eccezione ribadita in sede di precisazioni delle conclusioni dal convenuto va rigettata reiterando le motivazioni già espresse nel CP_1
provvedimento del 5.5.2022, da intendersi qui richiamato e trascritto.
Ciò premesso, la domanda attorea è infondata e va quindi respinta per i motivi di seguito esposti.
In ordine all'an debeatur, parte attrice ha prospettato una responsabilità in capo al
, nella produzione dell'evento. Controparte_1
In particolare, ha censurato la condotta di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Va preliminarmente ricordato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e
4 l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/02/2007, n. 2563).
La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato (Cass. Sez. u.
20943 del 30.06.2022).
Ai fini del riparto dell'onere probatorio, dunque, per l'attore sarà sufficiente la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre al custode spetterà dare la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che,
in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, anche comprensivo della condotta incauta della vittima
(Cassazione civile, sez. III, 28/02/2019, n. 5808).
Ciò premesso, nel caso di specie si può rilevare che, anche laddove volesse ritenersi raggiunta la prova del fatto storico e del nesso causale fornita da parte attrice, proprio le caratteristiche oggettive del cordolo raffigurate nelle fotografie prodotte in giudizio, unitamente alle ulteriori condizioni spazio-temporali in cui si è
verificato l'infortunio, inducono ad affermare che la condotta dell'attore abbia, in tale concreta circostanza, interrotto il nesso causale.
“In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del
danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del
grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art.
1227, 1 comma, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di
ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall' art. 2 della
Costituzione.
5 Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere
prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso
eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso
comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio
probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza
causale nella produzione del sinistro (cfr. Cassazione civile, Sez. un. n.20943/2022, nonché
sent. Cass. 1 febbraio 2018 nn. 2480 e 2481)”.
Invero, nel caso de quo, dalle immagini fotografiche allegate dalla stessa parte attrice (cfr. doc. 6) emerge come il cordolo sia ben visibile, non occultato dall'erba se non in minima parte assolutamente irrilevante, di dimensioni apprezzabili anche per lo spessore, il rialzo e la lunghezza che lo connotano, perimetrando due differenti zone, caratterizzate da due diverse tipologie di superficie: da un lato la pista di atletica di colore rosso e dall'altra parte il campo da calcio.
Va, anche, posto in luce che dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del
17.04.2023, è emerso che l'attore si recava presso il campo sportivo in oggetto molto spesso pertanto, dovendo, ragionevolmente ben conoscere lo stato dei luoghi, era a lui nota, quanto meno in via presuntiva, la presenza del cordolo che delimita la pista di atletica dal campo da calcio (cfr. la deposizione del teste Tes_1
.
[...]
Quest'ultima circostanza avrebbe richiesto di prestare una maggiore attenzione e diligenza, peraltro rientrante nella ragionevole cautela imposta dallo stato dei luoghi e l'adozione di questa minima diligenza avrebbe sicuramente impedito la
6 verificazione dell'evento.
Va aggiunto che il fatto si è verificato alle ore 18.00 circa e che, come dichiarato da in sede di interrogatorio formale, c'era ancora luce solare e i lamponi Parte_1
del campo sportivo erano accesi in quanto entrano in funzione appena comincia il tramonto.
In definitiva, dall'esame dello stato dei luoghi va esclusa la pericolosità della cosa in sé così come una reale situazione di pericolo, atteso che il cordolo in esame proprio per la sua conformazione non presenta i connotati dell'insidia e una maggiore accortezza da parte dell'attore, comunque nell'ambito della esigibile ordinaria diligenza, avrebbe permesso al medesimo di evitare la caduta.
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza, tenuto conto del possibile danno liquidabile, valutata la natura della questione giuridica affrontata che giustifica l'applicazione dei parametri minimi.
Le spese di CTU nella somma già liquidata vanno definitivamente poste a carico di parte attrice che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa promossa con atto di citazione tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna a rifondere al le spese di Parte_1 Controparte_1
lite che liquida nella somma di € 3.809,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute per legge.
3) Pone le spese di Ctu, nella misura già liquidata definitivamente a carico di parte attrice che le ha anticipate.
7 Treviso 25.01.2025
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani
8