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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/07/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione terza Civile – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott. Francesco Rizzi Consigliere relatore dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 922/2023 R.G. promossa da:
residente in [...] ed in Milano elettivamente Parte_1
domiciliato in via Goldoni n.1 presso lo studio degli avv. Vincenzo Paltrinieri e
Luca Paltrinieri che lo rappresentano e difendono come da procura in atti con indicazione degli indirizzi PEC
APPELLANTE
c o n t r o
, in persona del legale rappresentante, con sede in Trieste ed in CP_1
Torino elettivamente domiciliata in via Bertola n.59 presso lo studio dell'avv.
Vittorio Vaira che la rappresenta e difende per procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLATA
Oggetto: polizza assicurativa infortuni
pagina 1 di 20 Udienza di rimessione della causa in decisione del 12.6.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE: in totale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'operatività della polizza n.068035032 ed il conseguente diritto dell'attore a vedersi CP_1
riconosciuta immediatamente una rendita vitalizia mensile di euro 1.550,00 e, di conseguenza, condannare ad erogare direttamente in favore di CP_1 Pt_1
etta rendita vitalizia mensile da rivalutarsi annualmente, con decorrenza
[...]
dalla data dell'infortunio del 2.11.2014, ovvero con costituzione di rendita vitalizia mensile di euro 1.550,00 a far data dal 2.11.2014 da rivalutarsi annualmente tramite stipulazione di specifica polizza vita, nella forma a premio unico, a nome e a favore dello stesso, senza alcun onere a suo carico.
Condannare altresi' a corrispondere i ratei scaduti e non pagati di detta CP_1
rendita vitalizia di euro 1.550,00 dal 2.11.2014 sino al momento della pronuncia della sentenza. Il tutto oltre interessi e rivalutazione. In via subordinata, dichiarare la civile responsabilità precontrattuale, contrattuale e/o extracontrattuale dell'Agenzia principale di Alessandria Controparte_2
e condannare ex art.1228 e 2049 c.c. a risarcire tutti i danni patiti dal CP_1
sig. nella misura di euro 1.041.600,00 ovvero mediante Parte_1
costituzione di una rendita vitalizia mensile di euro 1.550,00 in favore dello stesso, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso condannare a rimborsare a le spese legali per l'assistenza stragiudiziale CP_1 Parte_1
pari ad euro 1.459,12 nonché le spese sostenute per il procedimento di mediazione pari ad euro 48,8. Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori.
pagina 2 di 20 PER PARTE APPELLATA: respingere le domande tutte di parte appellante e confermare in ogni sua parte la sentenza di prime cure. In ogni caso, in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di rispetto alle domande formulate in via Parte_1
subordinata e assolvere da ogni avversaria pretesa. In via subordinata, CP_1
contenere l'eventuale condanna di entro i limiti previsti dalle CP_1
condizioni tutte di polizza, anche tenuto conto dell'applicazione degli art.1362 e ss. c.c.. In ogni caso, liquidare le anticipazioni di cui alla documentazione in atti e i compensi professionali tutti di cui alla nota allegata, oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. propone appello Parte_1
avverso la sentenza n. 504/2023 del 12.6.2023 con cui il tribunale di Alessandria ha rigettato integralmente le domande attoree volte a richiedere la dichiarazione di operatività della polizza infortuni n. 068035032 e ad accertare il CP_1
diritto del sig. (beneficiario dell'assicurazione) ad ottenere una rendita Pt_1
vitalizia mensile di € 1.550,00, a seguito dell'incidente occorsogli in data
02.11.2014.
Primo grado
Con atto di citazione il sig. adiva il tribunale di Alessandria al fine Parte_1
di ottenere la condanna della al pagamento, in suo favore, della CP_1
rendita vitalizia mensile di € 1.550,00 prevista dalla polizza stipulata dal padre
pagina 3 di 20 della quale lui risultava beneficiario (unitamente al padre ed alla Parte_2
madre).
L'attore esponeva che in data 2.11.2014, durante una partita di basket, a seguito di un'azione di gioco, urtava violentemente il capo contro un muro posto nelle immediate vicinanze del campo da gioco. Questo gli causava lesioni gravissime, paraparesi spastica associata ad epilessia, una quasi totale limitazione motoria oltreché cefalea subcontinua. Dal momento che all'epoca dei fatti l'attore risultava tra gli assicurati della polizza infortuni denominata “Universo CP_1
Persona – Polizza Infortuni”, stipulata per lui da parte del padre, sig. Pt_2
il sig. procedeva con l'attivazione della stessa.
[...] Parte_1
Parte attrice allegava l'avvenuta stipula, nel 2005, da parte sempre del padre, di una prima polizza Ras, con l'Agenzia Principale di Alessandria “ CP_2
, denominata “Sistema Persona – Formula Piena”, con cui si prevedeva, in
[...]
caso di invalidità permanente, una rendita vitalizia mensile di € 1.550,00.
Dichiarava poi che, nel 2009, tale polizza veniva sostituita, a seguito di una proposta da parte dell'Agenzia Principale di Alessandria, con quella succitata della restando ferma l'intenzione del sig. di CP_3 Parte_2
mantenere la garanzia della rendita vitalizia mensile prevista nella prima polizza. Per tale motivo a seguito dell'incidente veniva richiesta alla la CP_1
corresponsione delle mensilità della rendita come sopra esposto. Quando all'esito delle visite medico-legali disposte dalla Compagnia assicurativa gli veniva riconosciuta una invalidità permanente del 100%, l'assicurazione procedeva, in data 03.09.2015, a versare all'attore (a titolo di invalidità biologica) un primo acconto di € 98.750,00 , ma rifiutando, al contempo, la corresponsione della rendita vitalizia, obiettando che la somma assicurata di €
1.550,00 si riferisse al capitale assicurato per tutta la durata della vita, e non ad una rendita vitalizia mensile. Parte attrice obiettava ritenendo che tale somma, interpretando il contratto ex art. 1366 c.c., avrebbe dovuto essere considerata pagina 4 di 20 non una somma una tantum. Chiedeva, in subordine, che venisse dichiarata la responsabilità precontrattuale (nonché contrattuale o extracontrattuale) dell'Agenzia Principale di Alessandria per non aver adeguatamente informato il contraente dell'esatto contenuto della polizza assicurativa proposta.
Si costituiva deducendo la totale infondatezza dell'atto di CP_1
citazione e contestando le avversarie pretese, ritenendo di aver correttamente adempiuto all'obbligazione contrattualmente pattuita riferita ad una rendita da liquidarsi in unica soluzione ed in somma prestabilita nella cifra di euro
1.550,00. Sottolineava, inoltre, come non si potesse interpretare il contratto diversamente dal momento che la polizza in questione prevedeva una sensibile riduzione del premio pagato rispetto a quella pregressa e, di conseguenza, una copertura assicurativa necessariamente diversa ed inferiore. Non riteneva ricavabile dal contenuto della polizza precedente una volontà negoziale identica.
Con sentenza n. 504/2023 pubblicata in data 12.06.2023, il tribunale di
Alessandria rigettava integralmente le domande di parte attrice e la condannava, altresì, al pagamento in favore di delle spese di lite per un importo pari CP_1
ad € 3.809,00. Il giudice di prime cure riteneva le domande del sig. Parte_1
infondate e non meritevoli di accoglimento.
Accertava la non contestazione dello stato di invalidità permanente dell'attore e della operatività della polizza. Riteneva, tuttavia, che dall'esame complessivo del documento contrattuale non emergesse che la rendita di € 1.550,00 fosse da intendersi come rendita mensile (come anche confermato dal teste escusso sig. , collaboratore della , dal momento che Testimone_1 Controparte_2
le clausole inserite nelle due polizze succedutesi nel tempo erano formulate in maniera differente (nella prima era espressamente indicata la periodicità mensile della rendita vitalizia).
pagina 5 di 20 In considerazione del principio di buona fede reputava l'interpretazione della clausola in oggetto proposta dalla parte attrice contrastante con l'articolo 1366
c.c., aderendo alle difese della compagnia. Rilevava come apparisse irragionevole ipotizzare il mantenimento di garanzie identiche alla polizza precedente a fronte di una sensibile diminuzione del premio assicurativo. La tesi dell'assicurato veniva considerata altresì contrastante con il principio generale di ragionevolezza ed equilibrio tra entità dei primi versati ed ammontare degli indennizzi dovuti.
Il giudice di prime cure spiegava, inoltre, che non fosse accoglibile la domanda proposta, ex art.2049 o 1228 c.c., nei confronti della causa la (eventuale) CP_1
condotta non rispettosa del principio di buona fede tenuta, ex art.1337 c.c., dell'agenzia Principale di Alessandria e radicante una responsabilità precontrattuale, dal momento che il terzo beneficiario di una polizza non ha diritto ad avvalersi dei rimedi contrattuali, a disposizione unicamente dei contraenti, e che, pertanto, l'unico titolare dell'eventuale diritto al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale sarebbe stato il contraente della polizza e dunque il padre dell'attore.
Con atto di citazione propone appello il sig. articolando due Parte_1
motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità e la ingiustizia della sentenza di primo grado nella parte in cui ha scorrettamente interpretato la polizza stipulata con la arrivando a non riconoscere la rendita vitalizia CP_1
mensile.
Il tribunale sarebbe giunto a tale conclusione sulla base dell'esame complessivo del contratto dal quale riteneva non emergesse che la rendita fosse da intendersi come mensile e in considerazione di quanto sostenuto dal teste sig. Tes_1
nell'udienza del 31.1.2023.
[...]
pagina 6 di 20 Facendo ciò, il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in considerazione i principi di ermeneutica contrattuale (artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1370 c.c.), né quanto detto dallo stesso teste in una precedente udienza, del Tes_1
28.4.22, e nella conversazione registrata dell'11.11.2016, di cui è stato prodotto il relativo audio e la trascrizione. Proprio rispondendo in relazione alla registrazione prodotta in giudizio, il sig. dichiarava inequivocabilmente Tes_1
che al momento della emissione della polizza l'intenzione del contraente CP_1
e dell'agenzia mandataria di fosse quella di prevedere la garanzia della CP_1
rendita vitalizia mensile.
Il tribunale non avrebbe altresì considerato la testimonianza del sig.
[...]
con cui questi confermava l'intenzione del contraente di mantenere Tes_2
inalterate le garanzie della polizza precedente in quella che stava stipulando e che l'agente lo rassicurava in tal senso, confermando anche, al momento Tes_1
del diniego dell'indennizzo da parte della Compagnia, successivamente all'incidente, che questo fosse un errore dalla Assicurazione facilmente chiaribile.
Riguardo poi alla formulazione della clausola sulla quale si basa la pretesa della rendita vitalizia mensile (clausola 3.17), il giudice di prime cure la interpretava escludendo tale periodicità, basandosi sull'assenza, nella stessa, di una aggettivazione periodica.
L'appellante, a riguardo, richiama il significato stesso della parola “rendita”, sottolineando come quest'ultima intrinsecamente comprenda il requisito della periodicità.
Per quanto concerne, invece, la “somma assicurata”, si evidenzia che questa non coincide con il capitale assicurato, di cui nella polizza non si parla. Sulla base di ciò dovrebbe risultare pacifico che la somma indicata è, appunto, quella periodica da corrispondere come, inoltre, emergerebbe anche dalla lettura combinata della clausola 3.17 con quella della polizza precedente (clausola
pagina 7 di 20 3.15, che contiene sempre la formula “somma assicurata”, pur riferendosi pacificamente alla rendita vitalizia mensile), utile, altresì, a rivelare la volontà delle parti a riguardo.
Che la periodicità da considerare sia quella mensile emergerebbe, comunque, da plurimi fattori, ovvero le prassi contrattuali assicurative, il tenore delle polizze precedentemente stipulate dal sig. la storia assicurativa della Parte_2
famiglia la comune intenzione delle parti. Pt_1
Infatti, per oltre 10 anni il sig. ha stipulato polizze in favore del Parte_2
figlio che prevedevano la rendita mensile vitalizia di € 1.550,00 e sarebbe, dunque, difficile pensare che abbia voluto successivamente cambiare. La parte appellante, al riguardo, spiega che il diverso valore del premio della polizza non deriva da una minore garanzia nei confronti del figlio, ma dalla eliminazione di alcune garanzie in favore dello stesso sig. e di Parte_2
sua moglie. L'odierno appellante specifica, ulteriormente, di essere stato rassicurato dalla medesima agenzia di assicurazione che sarebbe stata mantenuta la garanzia della rendita vitalizia mensile.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità nella decisione con cui il tribunale ha respinto la domanda del danno da responsabilità precontrattuale/contrattuale/extracontrattuale nei confronti di , chiamata a CP_1
rispondere in vece dell'agenzia mandataria.
La motivazione a riguardo è, secondo l'appellante, affetta da plurimi vizi. In particolare, sebbene la domanda dell'attore si riferisse a responsabilità sia precontrattuale che contrattuale ed extracontrattuale il tribunale si sarebbe pronunciato solo sulla prima di queste. Nel far ciò, inoltre, mal avrebbe sostenuto che il sig. non avesse la titolarità di una pretesa Parte_1
risarcitoria per la domanda di risarcimento del danno in quanto l'unico titolare sarebbe stato il contraente, ovvero il padre dell'odierno appellante.
pagina 8 di 20 Il soggetto danneggiato dal comportamento colposo della compagnia, tuttavia, è solo il sig. e proprio in ragione di ciò sarebbe l'unico legittimato ad Parte_1
agire. È, infatti, pacifico che il fatto che il contraente e il soggetto assicurato non coincidano non comporti un venir meno della legittimazione di quest'ultimo a richiedere il risarcimento dei danni.
Sarebbe evidente, in considerazione della volontà della parte, più volte spiegata, che se l'interpretazione della polizza non fosse quella fornita dall'appellante residuerebbe l'unica possibilità della sussistenza di un errore colposo da parte della per aver previsto una garanzia assicurativa Controparte_2
differente da quella richiesta dal contraente, con conseguente responsabilità.
In conclusione, sussisterebbe in capo alla compagnia una responsabilità contrattuale dal momento che ha previsto una garanzia assicurativa nei confronti del consumatore diversa da quella da quest'ultimo voluta e per non averlo correttamente informato della polizza emessa;
precontrattuale per non aver adeguatamente informato il sig. prima della sottoscrizione, del Parte_2
contenuto della polizza assicurativa proposta e della diversità di contenuto in ordine alla garanzia aggiuntiva “rendita vitalizia”, rispetto a quella richiesta;
extracontrattuale in virtù del principio del neminem laedere.
Si costituisce in sede di appello la e risponde al primo motivo di CP_1
appello sostenendo che l'intera doglianza dell'appellante muove da una prospettiva errata giacchè ricostruisce la volontà precontrattuale, anteriore alla stipula della polizza, sulla base della volontà che è stata espressa e dichiarata, invece, in un momento temporale differente, ovvero quello successivo alla verificazione dell'infortunio ed al diniego da parte di ad erogare la CP_1
rendita mensile.
La compagnia inquadra, inoltre, il contratto, ex art. 1411 c.c., nella fattispecie del contratto a favore di terzo ed in forza di ciò sottolinea che il sig. in Parte_1
quanto terzo, è da considerarsi estraneo alla volontà del contraente, non potendo pagina 9 di 20 quindi ricostruire lui quanto voluto dal padre, effettivo stipulatore della polizza.
Se tanto vale riguardo alla volontà contrattuale, a maggior ragione deve ritenersi valido per la responsabilità precontrattuale della quale, dunque, il sig. Pt_1
non ha alcuna titolarità attiva. Il fatto di non essere parte né formale né
[...]
sostanziale del contratto, ma solo titolare del diritto di credito che ne è sorto, lo priva di qualunque azione risarcitoria per asserita responsabilità precontrattuale e/o aquiliana.
La polizza stipulata, inoltre, riguarda tre soggetti, dei quali il sig. Parte_2
risulta essere contemporaneamente contraente ed assicurato e le garanzie differiscono per ciascuno di loro.
Dalle polizze precedenti, inoltre, non si potrebbe evincere una volontà negoziale identica giacchè il contenuto di alcune delle polizze precedenti mostra come non solo differiscano i soggetti interessati dalla polizza, ma anche il valore degli importi.
Riguardo al teste sig. la pone l'attenzione sul fatto che Tes_1 CP_1
quest'ultimo avesse affermato a più riprese di non ricordare l'oggetto della conversazione citata nel nastro trascritto e che il sig. comunque, Parte_2
volesse ridurre l'ammontare del premio della polizza. Chiarisce, inoltre, che il teste non avrebbe mai detto, nemmeno durante la conversazione registrata, che la polizza coprisse effettivamente una rendita vitalizia mensile pari all'importo in questione. Anzi, avrebbe, invece, a più riprese detto che il sistema all'epoca fosse mutato rispetto al precedente e che la polizza non indicava alcun importo mensile.
L'appellata rimarca che dalla polizza del 2005 alla polizza del 2009 il sig. conveniva una riduzione significativa del premio assicurativo Parte_2
a fronte di una offerta assicurativa logicamente diversa e più “ristretta”, nel rispetto del principio sinallagmatico che governa la materia assicurativa.
pagina 10 di 20 Le definizioni della polizza chiarirebbero che la somma assicurata sia
“l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa in relazione alle garanzie prestate” e nella polizza stessa si legge che la somma assicurata per la garanzia aggiuntiva di rendita vitalizia a favore dell'appellante è di € 1.550,00.
La clausola 3.17, poi, è una condizione generale di assicurazione che, infatti, non riporta al suo interno l'ammontare della rendita. La determinazione del premio è elemento determinante per accertare il limite massimo dell'obbligazione facente capo all'assicuratore e per riempire di contenuto l'obbligazione stessa dell'assicuratore. La giurisprudenza di legittimità, a più riprese, ha ribadito il principio della necessaria corrispondenza tra ammontare del premio e contenuto dell'obbligazione dell'assicuratore.
Secondo la compagnia, inoltre, a nulla servirebbe richiamare l'art. 1370 c.c. dal momento che la clausola in esame non suscita dubbi giacchè l'appellante stesso non lamenta equivocità e incertezza testuale.
Replica, altresì, al secondo motivo di appello, con il quale l'appellante censura la sentenza per averlo ritenuto privo di legittimazione attiva in riferimento alla domanda inerente la responsabilità risarcitoria della CP_1
L'appellata ribatte asserendo che tale domanda non solo sarebbe sorta in una fase del procedimento avanzata, comportando una inammissibile mutatio libelli, ma che sarebbe stata formulata da un soggetto non legittimato dal momento che attiene ad una fase “genetica” del contratto, quale quella delle trattative fra altri soggetti, e rispetto alla quale l'odierno appellante si pone come terzo.
La pretesa, in ogni caso, risulta infondata in quanto l'appellante pretende di dare rilevanza alla volontà di parti estranee alla presente contesa, quali il sig. Pt_2
e la e pacificamente non si può chiamare a
[...] Controparte_2 CP_1
rispondere per il fatto, ipotetico, di quest'ultima. L'agente di assicurazione, infatti, rappresenta una figura a sé stante e, pertanto, non sussisterebbe alcuna responsabilità della compagnia per i fatti da questo commessi.
pagina 11 di 20 L'APPELLO E' FONDATO E DEV'ESSERE ACCOLTO
In via preliminare è bene specificare che la riconosce CP_1
espressamente l'operatività della polizza assicurativa oggetto del giudizio
(stipulata nell'anno 2009 dal contraente oltre che a favore di sé Parte_2
stesso anche, ex art.1891 c.c., della moglie e del figlio ) e la circostanza Pt_1
che l'invalidità permanente subita da nella percentuale del 100% Parte_1
(accertata dalla stessa assicurazione) rientra nelle disposizioni negoziali che riconoscono all'assicurato una rendita vitalizia prevista, appunto, per le invalidità permanenti di percentuale superiore al 66% (quale quella da cui è affetto l'interessato).
L'assicurazione ha già liquidato a (oltre alla pacifica indennità per Parte_1
invalidità permanente, non oggetto del presente giudizio) la cifra onnicomprensiva a titolo di “rendita vitalizia” di euro 1.550,00. La tesi di parte appellata è che (pag.11 e s. della comparsa di risposta) essendo la
“somma assicurata” (in forza delle “definizioni” contenute nelle condizioni generali di contratto) “il massimo esborso dell'impresa in relazione alle garanzie prestate” ed essendo la somma assicurata per la garanzia aggiuntiva della rendita vitalizia, a favore di di euro 1.500,00 , pari “al capitale Parte_1
indicato in polizza”, non sarebbe stato possibile, a termini di polizza, pagare indennizzi superiori (a quello da effettuarsi, appunto, in unica soluzione). Non è così.
L'art.
3.17 delle condizioni generali di contratto prevede che nel caso in cui, a seguito di infortunio indennizzabile (come nel caso in questione), residui in capo all'assicurato un'invalidità permanente pari o superiore al 66% “l'Impresa, contestualmente e in aggiunta alla corresponsione a titolo definitivo dell'indennità per invalidità permanente, riconosce all'Assicurato una rendita pagina 12 di 20 vitalizia immediata determinata sulla base del capitale indicato in polizza. I coefficienti applicati dall'Impresa per la conversione di detto capitale in rendita e le relative condizioni contrattuali saranno quelli in vigore all'epoca del sinistro…La rendita assicurata, annualmente rivalutata, verrà corrisposta all'Assicurato vita natural durante”.
Nel “Dettaglio Garanzie” riferito all'assicurato tra le garanzie Parte_1
aggiuntive è espressamente ricompresa “Rendita vitalizia” individuata nell'importo, sotto l'indicazione “somme assicurate”, nella cifra di “Euro
1.550,00”.
Il suddetto contenuto della polizza porta a ritenere che tale somma debba essere corrisposta mensilmente e non, in unica soluzione, una volta sola.
La fattispecie “rendita vitalizia” (e la relativa espressione letterale), infatti, implica necessariamente, in forza della stessa natura dell'istituto, la periodicità dell'erogazione indennitaria, giacché la rendita vitalizia (tra le cui fonti negoziali vi è proprio il contratto di assicurazione) è qualificata dalla costanza e dalla periodicità delle prestazioni (quale rapporto di durata) e la relativa alea contrattuale è riferita, appunto, alla durata della vita del destinatario della rendita periodica medesima (Cass.1980 n.5855). La rendita vitalizia, del resto, ha natura di rapporto aleatorio proprio in relazione allo svolgimento ed alla durata del rapporto stesso con la conseguenza che la relativa mancanza di alea rende nullo il negozio per difetto di causa (Cass.1999 n.117) e non puo' esservi alcuna alea a fronte di un importo pagato una volta sola in una somma prestabilita.
L'art.
3.17 C.G.C., non per nulla, prevede espressamente non solo che tale rendita verrà “annualmente rivalutata” (il che implica che sia versata periodicamente lungo la durata del rapporto), ma anche verrà corrisposta “vita natural durante”, il che esclude che possa essere pagata in unica soluzione una rendita di euro 1.550,00.
pagina 13 di 20 Detto che alcun “capitale” (come invece sostiene l risulta CP_1
“indicato in polizza”, l'art.
3.17 C.G.C., altri non indica (invece) che la “somma assicurata”, la colonna in cui è inserita nelle “garanzie aggiuntive” comprende anche la somma di euro 1.550,00 riferita, espressamente, alla rendita vitalizia.
Tale corrispondenza tra rendita vitalizia di euro 1.550,00 e la somma assicurata comporta che la suddetta definizione di “somma assicurata” contenuta in polizza quale “importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa in relazione alle garanzie prestate” non può che essere interpretata quale somma (massimo esborso) di euro 1.550,00 dovuta (non certo una tantum, ma) quale “rendita vitalizia” e, cioè, nel suddetto importo vita natural durante a cadenza mensile.
Questa è l'interpretazione letterale assorbente da attribuire al contratto di assicurazione oggetto del presente giudizio, ex art.1362, 1°c., c.c., che fa emergere la comune volontà delle parti (Cass.2024 n.5234).
Identiche conclusioni si traggono, ex art.1362, 2°c., c.c., anche volendo far riferimento al comportamento complessivo delle parti per determinare la loro comune intenzione. Criterio utilizzabile anche con riguardo ai comportamenti tenuti dalle parti nella fase anteriore alla stipulazione e, in particolare, a quelli desumibili dalla circostanza che le medesime parti abbiano fatto ricorso ad una disciplina univoca in diversi e precedenti contratti aventi lo stesso contenuto, sembrando lecito presumere, da un siffatto comportamento, che esse vorranno, nel concludere altri contratti di quel tipo, continuare ad uniformarsi a tale disciplina (Cass.2002 n.11707).
Ora, con polizza stipulata nel 1998 con la compagnia Lavoro&Sicurtà (poi assorbita nella s.p.a. Ras, a sua volta assorbita in ) CP_1 Parte_2
(stipulante) concludeva una polizza “garanzia infortuni” a favore suo, della moglie e del figlio (assicurato), avente il medesimo oggetto di quella Pt_1
relativa al presente giudizio che prevedeva, appunto, tra le “somme assicurate” a favore di anche una rendita vitalizia di due milioni di lire. Ai sensi Parte_1
pagina 14 di 20 dell'art.
4.6 C.G.C., era previsto che nel caso (neretto dell'estensore) “residui all'assicurato un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 66% della totale…la Società, contestualmente ed in aggiunta alla corresponsione a titolo definitivo dell'indennità per invalidità permanente, mette a disposizione dell'assicurato la somma necessaria per la costituzione di una rendita vitalizia immediata rivalutabile…pari all'importo mensile iniziale indicato in polizza…La rendita assicurata, annualmente rivalutata, viene corrisposta all'assicurato vita natural durante”.
Con successiva polizza stipulata nel 2005 con la compagnia Ras, inoltre, concludeva analogo contratto di assicurazione infortuni, Parte_2
nuovamente anche a favore del figlio , ove era prevista tra “le somme Pt_1
assicurate” una “rendita vitalizia da infortunio” di euro 1.550,00 che, ai sensi dell'art.
3.15 C.G.C. (di identico contenuto rispetto all'art.
4.6 della precedente polizza), la compagnia riconosceva (nuovamente in caso di invalidità superiore al 66%) quale (neretto dell'estensore) “rendita vitalizia immediata rivalutabile…pari all'importo mensile iniziale indicato in polizza…la rendita assicurata, annualmente rivalutata, viene corrisposta all'assicurato vita natural durante”.
Nessun dubbio, quindi, che la comune intenzione delle parti, ricavabile dalla conclusione delle due precedenti polizze aventi lo stesso contenuto, fosse nel senso di stabilire una rendita vitalizia il cui importo individuato tra le “somme assicurate” dovesse essere pagato mensilmente all'assicurato Parte_1
Né ha alcun rilievo, ai nostri fini, che l'art.
3.17 della polizza oggetto del CP_1
presente giudizio dopo aver riconosciuto “all'Assicurato una rendita vitalizia immediata determinata sulla base del capitale indicato in polizza” assuma che
“i coefficienti applicati dall'impresa per la conversione di detto capitale in rendita e le relative condizioni contrattuali saranno quelli in vigore all'epoca del sinistro”.
pagina 15 di 20 Il contratto di assicurazione, infatti, non fa il minimo cenno a tali (del tutto indeterminati) coefficienti, né la allega in alcun modo l'esistenza CP_1
ed il contenuto di tali coefficienti. Il “capitale” individuato in Polizza, del resto, corrisponde unicamente alla “somma assicurata” di euro 1.550,00 e non può che
“convertirsi” in rendita periodica e, quindi, ordinariamente mensile, in assenza di qualsivoglia allegato coefficiente. Del resto, l'assenza dei coefficienti non ha certo impedito all'assicurazione di liquidare la rendita vitalizia individuando la somma assicurata-capitale in euro 1.550,00 (erroneamente pagata una tantum).
sostiene (pag.9 comparsa di risposta di secondo grado) che le CP_1
due precedenti polizze prevedevano il pagamento mensile della somma assicurata quale rendita vitalizia giacché il premio di polizza era molto più alto
(circa il triplo, euro 3.436,00 annui) e che il premio più basso della presente polizza (euro 1.222,00) si giustifica, appunto, con la riduzione di alcune garanzie
(ed il passaggio dal riconoscimento della rendita vitalizia da euro 1.550,00 al mese per l'intera durata della vita di ad euro 1.550,00 da pagarsi Parte_1
una sola volta). La tesi è del tutto infondata.
Innanzi tutto, non rileva l'importo del premio complessivo della polizza (che, come detto, è riferita a tre soggetti, di cui due estranei al presente giudizio), ma il premio annuo di polizza riferito al solo che nella polizza oggetto del Parte_1
presente giudizio ammonta ad euro 300,65, mentre nella precedente ammontava ad euro 633,20. Il motivo del divario nell'ammontare dei premi è facilmente evincibile dalla lettura comparata degli importi delle garanzie, ove la precedente polizza Ras garantiva, per l'invalidità permanente da infortunio, la somma di euro 250.000,00 mentre la presente polizza limita la garanzia assicurata CP_1
per la stessa voce ad euro 150.000,00 (con relativa diminuzione del premio).
Si deve, infine, sottolineare che anche dall'assunzione dei due testi escussi (tra cui l'agente che ha concluso il contratto) emerge chiaramente quale fosse la comune intenzione delle parti la quale, ex art.1362, 2°c., c.c., ben può emergere pagina 16 di 20 dalla prova testimoniale. Questo anche nel caso la legge ponga limiti a tale prova richiedendo la forma scritta del contratto ad substantiam o ad probationem
(Cass.2019 n.4078), come fa l'art.1888 c.c. a proposito del contratto di assicurazione, giacché a fronte della presenza del contratto scritto (prodotto nella presente causa) la prova orale può consentire di accertare quale sia stata la comune intenzione delle parti (Cass.1996 n.8838).
Ora, il teste (agente che stipulò la polizza oggetto del presente Testimone_1
giudizio) ha espressamente dichiarato (dopo aver ascoltato la registrazione di una conversazione successivamente avuta con lo stipulante) “…evidentemente il aveva richiesto la rendita vitalizia per il caso di infortunio Parte_2
dell'importo di euro 1.550,00 mensili” ed alla domanda rivoltagli sul capo di prova n.9 dell'attore, in forza del quale si richiedeva se fosse “vero che il sig. riferiva al sig. di aver indicato in polizza l'importo di Tes_1 Parte_2
euro 1.550,00 quale importo di rendita vitalizia mensile spettante al sig. Pt_1
”, il teste ha risposto espressamente “da quello che ho sentito durante la
[...]
conversazione ora riprodotta si, sarà andata così”.
Sullo stesso capo di prova n.9 ha deposto anche il teste (cugino Testimone_2
di e a sua volta broker assicurativo) dichiarando: “confermo, ci Parte_2
rassicurò dicendo che si trattava secondo lui di un errore della compagnia che peraltro secondo lui si sarebbe chiarito”.
Alcun dubbio sussiste, di conseguenza, sul fatto che le parti del contratto abbiano pattuito una rendita vitalizia consistente nel pagamento di una somma di euro 1.550,00 mensili a favore di In caso di residuo dubbio, Parte_1
comunque, la clausola si deve interpreta a favore del cliente, ex art.1370 c.c., e contra stipulatorem.
Per completezza è bene chiarire che risulta infondata l'eccezione sollevata
(tramite breve accenno) da parte appellata (pag.23 della comparsa CP_1
di risposta) circa il divieto di cumulo tra l'indennizzo assicurativo (oggetto del pagina 17 di 20 presente giudizio) ed il risarcimento del danno (avente ad oggetto il medesimo evento) riconosciuto a (nei riguardi anche di terzi responsabili) dal Parte_1
tribunale di Alessandria con sentenza n.111 del 2022 e (parzialmente) confermata dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza n.579/2024.
La compensatio lucri cum damno che opera nell'ambito della struttura dell'illecito anche contrattuale, comporta che è dall'ammontare del risarcimento del danno che dev'essere detratto l'importo dell'indennità che il danneggiato- assicurato abbia eventualmente riscosso in forza di polizza assicurativa contro i danni in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato (Cass.2023
n.33900). Tale principio, invece, non può comportare, al contrario, la decurtazione di un'indennità negozialmente pattuita ed oggetto del sinallagma contrattuale, quale prestazione oggetto di un'obbligazione vincolante per le parti dal rapporto, cui la responsabilità risarcitoria di soggetti terzi verso l'assicurato
è del tutto estranea.
La sentenza di primo grado, quindi, dev'essere riformata in accoglimento dell'appello proposto, con relativa condanna della ad erogare CP_1
direttamente in favore di la rendita vitalizia mensile di euro Parte_1
1.550,00 a decorre dalla data dell'infortunio del 2.11.2014, vita natural durante, da rivalutarsi annualmente (in forza dell'art.
3.17 CGC) secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, comprensiva dei ratei scaduti e non pagati da tale data;
con ulteriore condanna della CP_1
al pagamento degli interessi ex art.1284, 1°c., c.c., maturati sulle rate scadute a decorrere dalla scadenza delle singole rate fino al pagamento.
Le spese dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi delle tabelle ministeriali riferite al valore
(indeterminato alto) della causa, da distrarsi su richiesta a favore dei difensori.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;
in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
in totale riforma della sentenza n.504/2023 pubblicata in data 12/06/2023 del
Tribunale di Alessandria;
dichiara tenuta e condanna la ad erogare direttamente in favore di CP_1
la rendita vitalizia mensile di euro 1.550,00 a decorre dal Parte_1
2.11.2014, vita natural durante;
rendita da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, comprensiva dei ratei scaduti e non pagati da tale data del 2.11.2014; condanna ulteriormente la al pagamento degli interessi ex art.1284, 1°c., c.c., CP_1
maturati sulle rate scadute a decorrere dalla scadenza delle singole rate fino al pagamento;
dichiara tenuta e condanna a pagare a le spese del CP_1 Parte_1
primo grado del giudizio che liquida per esposti in euro 545,00 e per compensi in euro 11.268,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili, da distrarsi su richiesta a favore dei difensori;
dichiara tenuta e condanna parte appellata a pagare a parte appellante le spese del presente grado del giudizio che liquida per esposti in euro 777,00 e per compensi in euro 12.154,00, oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili, da distrarsi su richiesta a favore dei difensori.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18/6/2025 della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello.
La Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
Il Consigliere estensore dott. Francesco Rizzi
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