Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 269/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 269/2025 V.G. posta in decisione il 08/04/2025
e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. , ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] (avv. Lia Biscottini)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...] (avv. Lia Biscottini)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
27/01/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 11.09.1988 in Ravenna, in regime di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 118, Parte I, anno 1988;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati;
il signor ha già lasciato la casa familiare, prelevato Parte_2
in parte i propri beni ed effetti personali e trasferito altrove la propria abitazione in Ravenna via Timavo n.1 in un immobile condotto in locazione. Le parti concorderanno un termine per il ritiro dei restanti beni ed effetti personali da parte del marito.
2) La casa famigliare comprensiva delle pertinenze, costituita da immobile sito in Ravenna via
Romolo Conti n.47, censita al NCEU del Comune di RAVENNA Sez. Urb. RA Foglio 71
Particella 2827 Subalterno 18 Zona censuaria 1, Categoria A/2a, Classe 2, Consistenza 5,0 vani e Foglio 71 Particella 2827 Subalterno 6 Categoria C/6c, Classe 1, Consistenza 17 m2 resterà nella temporanea disponibilità della sig.ra che continuerà ad abitarvi Parte_1
e ad utilizzarla, con i beni e gli arredi ivi contenuti, nei limiti di cui all'art.1022 c.c., senza che alcun corrispettivo sia dovuto dalla NO al signor sino all'apertura Pt_1 Parte_2 della successione della propria madre, NO . All'avverarsi di tale condizione Per_1
dovrà intendersi irrevocabilmente rinunziato il diritto di abitazione della NO con Pt_1
conseguente contestuale obbligo di rilascio del suddetto immobile al signor o a terzi Parte_2
che dovessero vantare diritti reali su di esso.
3) Le spese di gestione dell'immobile saranno suddivise fra le parti come per legge, restando esclusivamente a carico del signor quelle aventi carattere straordinario, spettanti Parte_2
al proprietario.
4) Al rilascio della casa famigliare da parte della NO i coniugi procederanno alla Pt_1
divisione dei beni e degli arredi in pari quote. 5) Essendo intenzione delle parti procedere alla definizione dei rapporti economico– patrimoniali tra loro in essere ed alla divisione dei beni in regime di comunione legale, al fine di darvi compiuto assetto e risolvere consensualmente ogni contenzioso avente causa nella regolamentazione delle condizioni separative, le parti convengono quanto segue:
a) Ciascuno dei coniugi rimarrà esclusivo titolare dei rapporti bancari, conti correnti, conti deposito titoli, assicurazioni, fondi pensione, libretti di deposito nonché di ogni forma di investimento e risparmio rispettivamente allo stesso intestati. Il libretto aperto presso Poste
Italiane n.19435205, pur rimanendo formalmente cointestato ai coniugi, viene assegnato alla NO che sarà esclusiva titolare dei buoni postali ad esso riferibili, rinunciando il Pt_1
signor ad ogni diritto e pretesa sui buoni postali e sulle somme derivanti dalla loro Parte_2
liquidazione.
b) A titolo di conguaglio il signor corrisponderà alla NO Parte_2 Pt_1 la somma di € 115.000,00 (centoquindicimila/00) mediante bonifico bancario a valuta
[...]
fissa sul c/c alla stessa intestato n.195818 acceso presso Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.,
IBAN [...]CC0820195818 entro sette giorni dall'avvenuto deposito del presente ricorso.
c) Le autovetture Renault CAPTURE targata FX292SD, l'autovettura FIAT AN targata
FT092BT e l'autovettura Citroen C3 Tg. EK839KG, formalmente intestate al signor Parte_2
vengono assegnate nella sua piena ed esclusiva proprietà; la NO avrà Parte_1
l'uso esclusivo ed irrevocabile dell'autovettura Fiat Panda con spese per l'utilizzo, bollo, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria a suo esclusivo carico. Il signor si impegna ed obbliga a porre in vendita l'autovettura esclusivamente su richiesta Parte_2 della NO alla quale spetterà l'intero prezzo di realizzo dalla stessa indicato, al Pt_1
netto delle eventuali spese di passaggio di proprietà con obbligo delle parti al compimento di quanto necessario per i relativi adempimenti. L'autovettura Citroen C3 Tg. EK839KG rimarrà in uso esclusivo del figlio maggiore Persona_2
6) Il signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla NO la somma Parte_2 Pt_1 mensile di € 700,00 a decorrere dal mese di gennaio 2025 compreso a titolo di contributo al suo mantenimento ex art. 156 c.c. da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico a valuta fissa sul c/c intestato alla NO , di cui al Parte_1
punto b) che precede da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, con prima rivalutazione a gennaio 2026. 7) A decorrere dal mese di gennaio 2025 compreso saranno a carico della NO le Pt_1
spese per i consumi relativi alla casa di abitazione decorrenti dal gennaio 2025 compresi, con riserva di chiedere le volture delle utenze.
8) Le parti convengono che al momento in cui la NO sarà percettrice di pensione, Pt_1
il contributo al mantenimento di cui al punto sub 6) verrà rimodulato nella misura che le parti riservano di quantificare.
9) Con l'esecuzione dei presenti accordi i coniugi dichiarano di avere provveduto alla regolamentazione dei rapporti fra gli stessi in essere nonché alla divisione dei beni comuni, e per l'effetto di null'altro avere reciprocamente a pretendere o richiedere per qualsivoglia titolo o ragione.
10) Le spese legali sono esclusivamente a carico del signor ” Parte_2
Così deciso in Ravenna il 09.04.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi