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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/06/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 402/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. FRANCESCO IADEROSA Parte_1 C.F._1
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), con l'avv. FRANCESCO CURTI e l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANTONELLO VENEZIANO
Parte convenuta opposta
Oggetto: Fideiussione.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Nel merito:
1 - dichiarare il difetto di legittimazione ad processum della ingiungente CP_2 [...]
(C.F. ), la nullità della procura, e per l'effetto revocare il decreto CP_1 P.IVA_1
opposto;
- dichiarare il difetto di titolarità del credito in capo alla Banca ingiungente CP_1
(C.F. ) e per l'effetto revocare il decreto opposto;
[...] P.IVA_1
- dichiarare la nullità ex art. 33 del Codice del Consumo della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione;
- dichiarare la Banca ingiungente (C.F. decaduta Controparte_1 P.IVA_1
l'azione nei confronti della opponente ex art. 1957 c.c. anche come derogata dalle clausole della fideiussione;
- dichiarare la nullità, eventualmente anche parziale, della fideiussione rilasciata dalla signora in favore di per violazione di norma imperativa ex art. 1418 Parte_1 Parte_2
c.c. e, in ogni caso, per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) della Legge “antitrust” n.
287/1990 e/o per violazione di norma imperativa ex artt. 1418 e/o 1419 c.c.
- dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria in capo alla signora nei Parte_1
confronti della (C.F. ) per il titolo di cui è Controparte_3 P.IVA_1
causa;
- accertato e dichiarato tutto quanto dedotto ed eccepito l'opponente nulla deve per nessun titolo e/o ragione all'opposta C.F. ); CP_1 CP_1 P.IVA_1
- dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria vantata da parte opposta nei confronti dell'opponente nella sua qualità di fideiussore per i motivi tutti esposti e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
2019/2023, RG 5298/2023, emesso dal Tribunale di Vicenza in data 10 novembre 2023.
- accertato e dichiarato tutto quanto dedotto ed eccepito in narrativa previa revoca del decreto ingiuntivo n. 2019/2023, RG 5298/2023, emesso dal Tribunale di Vicenza e qui opposto,
2 fermo l'onere probatorio in capo all'opposta, dichiararsi che l'opponente nulla deve per nessun titolo e/o ragione all'opposta;
- rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 Testo unico legge bancaria previa sospensione del presente giudizio;
- in ogni caso con il favore delle spese.
Per parte convenuta
In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, essendo l'opposizione infondata e, comunque, non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
In via principale nel merito, rigettare l'opposizione e le domande con la stessa proposte nei confronti della Banca opposta, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento e/o revoca e/o declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente, al pagamento della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori fino al saldo effettivo.
In ogni caso, condannare l'opponente al pagamento in favore della delle spese di CP_2
giudizio e del procedimento monitorio.
MOTIVAZIONE
Fatto
Il 4.11.2013 Credito Emiliano s.p.a. ha concesso a un mutuo fondiario di Parte_3
€ 650.000,00, mediante apertura di credito in conto corrente, garantito da ipoteca concessa anche dalla moglie del mutuatario, , quale terza datrice di ipoteca. Parte_1
3 La stessa risulta altresì avere rilasciato alla banca fideiussione specifica, a Parte_1
garanzia della restituzione del suddetto finanziamento, con contratto datato 30.10.2013.
Credito Emiliano s.p.a. ha poi agito in esecuzione, valendosi del titolo costituito dal contratto di mutuo fondiario, avverso le terze datrici di ipoteca (proc. n. 755/17 R.G. Es. Tribunale di
Padova), ricavandone la somma di € 450.604,55.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 2019/23 del 13.11.2023 questo Tribunale ha intimato a Pt_1
di pagare alla ricorrente qualificatasi come cessionaria del credito
[...] Controparte_1
in origine facente capo a Credito Emiliano s.p.a., la somma di € 300.201,53, in relazione alla fideiussione del 30.10.2013, oltre ad interessi e spese.
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, di cui ha chiesto la revoca. Parte_1
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Per l'udienza del 27.5.2025, tenutasi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale si è riservato il deposito della sentenza nel termine di cui al terzo comma del medesimo articolo 281 sexies c.p.c.
Ragioni della decisione
Tra le ragioni di opposizione formulate da quella consistente nella Parte_1
contestazione della titolarità del credito in capo alla convenuta opposta appare fondata e idonea a definire la lite.
afferma di avere acquisito il credito per cui è causa nell'ambito di una Controparte_1
cessione di crediti in blocco di cui all'art. 58 TUB, perfezionatasi il 18.5.2022. Ha dimesso: copia dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.5.2022; copia, in parte oscurata, del contratto di cessione: estratto di un “elenco notarizzato” dei crediti oggetto di cessione nel
4 quale risulta il nome di e codici numerici identificativi del rapporto Parte_3
(“ndg originario” e “numero rapporto originario”).
L'attrice deduce che la convenuta non avrebbe provato l'inclusione del credito per cui è causa nel novero di quelli che essa avrebbe acquisito da Credito Emiliano s.p.a.
L'eccezione è fondata.
L'individuazione dei crediti ceduti, secondo quanto risulta dall'avviso di cessione, comporta che essi siano compresi in una “lista di crediti denominata 'Elenco Crediti - Cessione Pt_4
2022' a N. Rep. 49641 e N. Racc. 21286 depositata presso il Notaio
[...] Persona_1
di Padova”. Detta lista non è stata prodotta in causa né è stata data prova del fatto che il credito verso fosse presente nella lista medesima. L'elenco dimesso per Parte_3
estratto da è un documento proveniente dalla stessa convenuta opposta e Controparte_1
quindi privo di valenza probatoria. Nel contratto di cessione non vi è alcun riferimento al credito oggetto di causa.
Pertanto, sulla base dei documenti in atti, non può dirsi dimostrato che il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, né la convenuta si è offerta di fornire altrimenti detta dimostrazione (Cass. n. 17944/23, rv. 668451).
Mancando la prova della titolarità del credito azionato, che evidentemente spettava al preteso creditore fornire, ogni ulteriore questione resta assorbita.
Segue a quanto sopra la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della convenuta opposta a rifondere all'attrice opponente le spese di questo giudizio, liquidate, come in dispositivo, in conformità al valore e alla complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2019/23;
5 2) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € Controparte_1 Parte_1
10.064,00, di cui € 8.200,00 per compensi, € 634,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 4 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. FRANCESCO IADEROSA Parte_1 C.F._1
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), con l'avv. FRANCESCO CURTI e l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANTONELLO VENEZIANO
Parte convenuta opposta
Oggetto: Fideiussione.
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Nel merito:
1 - dichiarare il difetto di legittimazione ad processum della ingiungente CP_2 [...]
(C.F. ), la nullità della procura, e per l'effetto revocare il decreto CP_1 P.IVA_1
opposto;
- dichiarare il difetto di titolarità del credito in capo alla Banca ingiungente CP_1
(C.F. ) e per l'effetto revocare il decreto opposto;
[...] P.IVA_1
- dichiarare la nullità ex art. 33 del Codice del Consumo della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione;
- dichiarare la Banca ingiungente (C.F. decaduta Controparte_1 P.IVA_1
l'azione nei confronti della opponente ex art. 1957 c.c. anche come derogata dalle clausole della fideiussione;
- dichiarare la nullità, eventualmente anche parziale, della fideiussione rilasciata dalla signora in favore di per violazione di norma imperativa ex art. 1418 Parte_1 Parte_2
c.c. e, in ogni caso, per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) della Legge “antitrust” n.
287/1990 e/o per violazione di norma imperativa ex artt. 1418 e/o 1419 c.c.
- dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria in capo alla signora nei Parte_1
confronti della (C.F. ) per il titolo di cui è Controparte_3 P.IVA_1
causa;
- accertato e dichiarato tutto quanto dedotto ed eccepito l'opponente nulla deve per nessun titolo e/o ragione all'opposta C.F. ); CP_1 CP_1 P.IVA_1
- dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria vantata da parte opposta nei confronti dell'opponente nella sua qualità di fideiussore per i motivi tutti esposti e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
2019/2023, RG 5298/2023, emesso dal Tribunale di Vicenza in data 10 novembre 2023.
- accertato e dichiarato tutto quanto dedotto ed eccepito in narrativa previa revoca del decreto ingiuntivo n. 2019/2023, RG 5298/2023, emesso dal Tribunale di Vicenza e qui opposto,
2 fermo l'onere probatorio in capo all'opposta, dichiararsi che l'opponente nulla deve per nessun titolo e/o ragione all'opposta;
- rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 Testo unico legge bancaria previa sospensione del presente giudizio;
- in ogni caso con il favore delle spese.
Per parte convenuta
In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, essendo l'opposizione infondata e, comunque, non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
In via principale nel merito, rigettare l'opposizione e le domande con la stessa proposte nei confronti della Banca opposta, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento e/o revoca e/o declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente, al pagamento della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori fino al saldo effettivo.
In ogni caso, condannare l'opponente al pagamento in favore della delle spese di CP_2
giudizio e del procedimento monitorio.
MOTIVAZIONE
Fatto
Il 4.11.2013 Credito Emiliano s.p.a. ha concesso a un mutuo fondiario di Parte_3
€ 650.000,00, mediante apertura di credito in conto corrente, garantito da ipoteca concessa anche dalla moglie del mutuatario, , quale terza datrice di ipoteca. Parte_1
3 La stessa risulta altresì avere rilasciato alla banca fideiussione specifica, a Parte_1
garanzia della restituzione del suddetto finanziamento, con contratto datato 30.10.2013.
Credito Emiliano s.p.a. ha poi agito in esecuzione, valendosi del titolo costituito dal contratto di mutuo fondiario, avverso le terze datrici di ipoteca (proc. n. 755/17 R.G. Es. Tribunale di
Padova), ricavandone la somma di € 450.604,55.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 2019/23 del 13.11.2023 questo Tribunale ha intimato a Pt_1
di pagare alla ricorrente qualificatasi come cessionaria del credito
[...] Controparte_1
in origine facente capo a Credito Emiliano s.p.a., la somma di € 300.201,53, in relazione alla fideiussione del 30.10.2013, oltre ad interessi e spese.
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, di cui ha chiesto la revoca. Parte_1
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Per l'udienza del 27.5.2025, tenutasi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale si è riservato il deposito della sentenza nel termine di cui al terzo comma del medesimo articolo 281 sexies c.p.c.
Ragioni della decisione
Tra le ragioni di opposizione formulate da quella consistente nella Parte_1
contestazione della titolarità del credito in capo alla convenuta opposta appare fondata e idonea a definire la lite.
afferma di avere acquisito il credito per cui è causa nell'ambito di una Controparte_1
cessione di crediti in blocco di cui all'art. 58 TUB, perfezionatasi il 18.5.2022. Ha dimesso: copia dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.5.2022; copia, in parte oscurata, del contratto di cessione: estratto di un “elenco notarizzato” dei crediti oggetto di cessione nel
4 quale risulta il nome di e codici numerici identificativi del rapporto Parte_3
(“ndg originario” e “numero rapporto originario”).
L'attrice deduce che la convenuta non avrebbe provato l'inclusione del credito per cui è causa nel novero di quelli che essa avrebbe acquisito da Credito Emiliano s.p.a.
L'eccezione è fondata.
L'individuazione dei crediti ceduti, secondo quanto risulta dall'avviso di cessione, comporta che essi siano compresi in una “lista di crediti denominata 'Elenco Crediti - Cessione Pt_4
2022' a N. Rep. 49641 e N. Racc. 21286 depositata presso il Notaio
[...] Persona_1
di Padova”. Detta lista non è stata prodotta in causa né è stata data prova del fatto che il credito verso fosse presente nella lista medesima. L'elenco dimesso per Parte_3
estratto da è un documento proveniente dalla stessa convenuta opposta e Controparte_1
quindi privo di valenza probatoria. Nel contratto di cessione non vi è alcun riferimento al credito oggetto di causa.
Pertanto, sulla base dei documenti in atti, non può dirsi dimostrato che il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, né la convenuta si è offerta di fornire altrimenti detta dimostrazione (Cass. n. 17944/23, rv. 668451).
Mancando la prova della titolarità del credito azionato, che evidentemente spettava al preteso creditore fornire, ogni ulteriore questione resta assorbita.
Segue a quanto sopra la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della convenuta opposta a rifondere all'attrice opponente le spese di questo giudizio, liquidate, come in dispositivo, in conformità al valore e alla complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2019/23;
5 2) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € Controparte_1 Parte_1
10.064,00, di cui € 8.200,00 per compensi, € 634,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 4 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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