TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/11/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1024/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente relatore dott.ssa Concetta Serino
dott. Roberto Bianco Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
tra
Parte 1 (C.f. C.F. 1
e
Parte 2 , (C.f. C.F. 2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ANTONNICOLA ALESSANDRO, giusta delega in atti,
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 22/05/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) Ognuno vivrà nella rispettiva abitazione ove attualmente risiedono. PIANO
GENITORIALE 2) La minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico -fisica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3)
La minore sarà collocata presso entrambi i genitori, in modo paritetico, con residenza anagrafica presso l'abitazione materna. Come sopra detto, le abitazioni ove vivono i ricorrenti (idonee e confacenti alle esigenze della figlia) distano circa 2 km l'una dall'altra; la scuola e la palestra frequentate dalla minore, sono ubicate a metà strada dalle rispettive abitazioni;
di fatto già dalla rottura del rapporto coniugale, la minore trascorre una settimana intera con la madre ed una settimana intera con il padre tenuto conto dei rispettivi orari/turni di lavoro;
4) Si aggiunga che i ricorrenti, in caso di loro impedimento nella gestione della figlia, beneficiano della collaborazione dei nonni materni (la nonna abita nell'appartamento sovrastante quello in cui vive la sig.ra Pt_2 ed il nonno materno vive ad un km di distanza ed è pensionato). 5) La minore trascorrerà le festività con i genitori seguendo il principio dell'alternanza, così come il di lei compleanno. Durante le vacanze estive la bambina trascorrerà con ciascun genitore due/tre settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. A tal fine i ricorrenti si impegnano a richiedere alle rispettive aziende ove lavorano, periodi di ferie diversi e non concomitanti. 6)
Il sig. Parte 1 si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte 2
mantenimento della figlia, la somma mensile di €150,00 da bonificare entro il 08 di ogni mese. Invero il sig. Parte 1 nel corso degli ultimi quattro anni, ossia da quando ha lasciato l'abitazione coniugale, ha sempre corrisposto alla sig.ra Pt 2 a titolo di mantenimento della figlia, la somma di €150,00 mensili oltre alla quota percepita dallo stesso a titolo di assegno familiare. I ricorrenti hanno concordato detto importo, sulla base che il sig. Parte 1 percepisce una retribuzione maggiore ed è proprietario dell'immobile ove vive, mentre la sig.ra Pt_2 non è proprietaria dell'appartamento ove abita, ma è in locazione corrispondendo un canone mensile pari ad €431,00 (vedasi all.2). Le spese straordinarie, concordate, verranno anticipate da ciascun genitore con conguaglio nella misura del 50%, previa esibizione e consegna delle ricevute. Il sig. Parte 1 si impegna altresì a corrispondere alla sig.ra Pt 2 la quota dell'assegno familiare che percepisce nell'interesse della figlia. 8) Le parti sono titolari di rispettivi conti correnti;
non hanno beni in comune;
sono proprietari esclusivi delle loro automobili".
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio.
La liquidazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in LATINA (LT) il 15/09/2012,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 144, Parte 2, Serie A, dell'anno 2012);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 11/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente relatore dott.ssa Concetta Serino
dott. Roberto Bianco Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
tra
Parte 1 (C.f. C.F. 1
e
Parte 2 , (C.f. C.F. 2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ANTONNICOLA ALESSANDRO, giusta delega in atti,
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 22/05/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“1) Ognuno vivrà nella rispettiva abitazione ove attualmente risiedono. PIANO
GENITORIALE 2) La minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico -fisica in ogni ambito della vita, seguendo le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3)
La minore sarà collocata presso entrambi i genitori, in modo paritetico, con residenza anagrafica presso l'abitazione materna. Come sopra detto, le abitazioni ove vivono i ricorrenti (idonee e confacenti alle esigenze della figlia) distano circa 2 km l'una dall'altra; la scuola e la palestra frequentate dalla minore, sono ubicate a metà strada dalle rispettive abitazioni;
di fatto già dalla rottura del rapporto coniugale, la minore trascorre una settimana intera con la madre ed una settimana intera con il padre tenuto conto dei rispettivi orari/turni di lavoro;
4) Si aggiunga che i ricorrenti, in caso di loro impedimento nella gestione della figlia, beneficiano della collaborazione dei nonni materni (la nonna abita nell'appartamento sovrastante quello in cui vive la sig.ra Pt_2 ed il nonno materno vive ad un km di distanza ed è pensionato). 5) La minore trascorrerà le festività con i genitori seguendo il principio dell'alternanza, così come il di lei compleanno. Durante le vacanze estive la bambina trascorrerà con ciascun genitore due/tre settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. A tal fine i ricorrenti si impegnano a richiedere alle rispettive aziende ove lavorano, periodi di ferie diversi e non concomitanti. 6)
Il sig. Parte 1 si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di Parte 2
mantenimento della figlia, la somma mensile di €150,00 da bonificare entro il 08 di ogni mese. Invero il sig. Parte 1 nel corso degli ultimi quattro anni, ossia da quando ha lasciato l'abitazione coniugale, ha sempre corrisposto alla sig.ra Pt 2 a titolo di mantenimento della figlia, la somma di €150,00 mensili oltre alla quota percepita dallo stesso a titolo di assegno familiare. I ricorrenti hanno concordato detto importo, sulla base che il sig. Parte 1 percepisce una retribuzione maggiore ed è proprietario dell'immobile ove vive, mentre la sig.ra Pt_2 non è proprietaria dell'appartamento ove abita, ma è in locazione corrispondendo un canone mensile pari ad €431,00 (vedasi all.2). Le spese straordinarie, concordate, verranno anticipate da ciascun genitore con conguaglio nella misura del 50%, previa esibizione e consegna delle ricevute. Il sig. Parte 1 si impegna altresì a corrispondere alla sig.ra Pt 2 la quota dell'assegno familiare che percepisce nell'interesse della figlia. 8) Le parti sono titolari di rispettivi conti correnti;
non hanno beni in comune;
sono proprietari esclusivi delle loro automobili".
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio.
La liquidazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in LATINA (LT) il 15/09/2012,
(matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto
Comune, atto n. 144, Parte 2, Serie A, dell'anno 2012);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 11/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino