Accoglimento
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/08/2025, n. 7018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7018 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07018/2025REG.PROV.COLL.
N. 00142/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2024, proposto dalla società Italiana Costruzione Arredamenti S.I.C.A. s.r.l. ( olim, Romana Alberghi S.A.R.A. s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Luca Lemmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Ponza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Brusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Capitaneria di Porto di Ponza, della Regione Lazio, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di IN (Sezione Prima), n. 340 del 29 maggio 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Ponza del 14 maggio 2025;
Viste le memorie del Comune di Ponza del 26 maggio 2025 e del 5 giugno 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dalla società Italiana Costruzione Arredamenti S.I.C.A. s.r.l. avverso la sentenza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di IN (Sezione Prima), n. 340 del 29 maggio 2023, che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla medesima società.
2. Il giudizio ha ad oggetto:
- il provvedimento del Comune di Ponza prot. n. 2966 del 3 aprile 2015, con cui è stata rigettata l’istanza di permesso di costruire proposta dalla società ricorrente per la riqualificazione dell’immobile ad uso turistico-ricettivo, sito in località “Spiaggia del Frontone”, impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio dalla società Sica s.r.l. già Sara S.r.l. Romana Alberghi,
- il provvedimento del Comune di Ponza prot. n. 9944 del 29 novembre 2019, con cui è stata conclusa negativamente la conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge 7 agosto 1990 n. 241, convocata relativamente alla richiesta di rilascio del provvedimento unico per la realizzazione dell’impianto di depurazione e delle annesse condotte di adduzione e scarico a mare, impugnato con motivi aggiunti.
3. Si espongono i fatti rilevanti per la decisione.
3.1. In data 9 gennaio 2015, la società appellante ha presentato presso il Comune di Ponza l’istanza finalizzata alla realizzazione di un intervento di “ riqualificazione estetico-funzionale dell'immobile, comprendente opere di nuova distribuzione interna dell'immobile, di modificazione dei fronti esterni per la regolarizzazione delle aperture delle facciate, della modifica dei corpi scala esistenti, nonché del rifacimento e messa a norma degli impianti fognario, idrico, elettrico ed affini. Sono previsti inoltre interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e del nuovo impianto del verde ornamentale ”.
3.2. Nel corso del procedimento, il Comune ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, a cui la società ha controdedotto.
3.3. Con il provvedimento n. 2966/2015, la società ha respinto l’istanza.
4. La società ha impugnato il provvedimento di diniego innanzi al T.a.r., nella resistenza del Comune di Ponza.
4.1. Successivamente, il 21 dicembre 2015, la società ha presentato una Scia al fine di procedere ad “ opera di restauro e risanamento conservativo dei fronti esterni e della copertura dello edificio ai fini di una riqualificazione estetico-funzionale dell’immobile nonché opere di nuova distribuzione intera dello immobile ai fini del rispetto delle norme di settore e del riferimento a messa a norma degli impianti allocati ”, superando la precedente istanza di permesso di costruire del 09 gennaio 2015.
4.2. Con l’istanza acquisita in data 14 novembre 2017 al protocollo SUAP al n.9911 del Comune di Ponza, la società ha domandato il rilascio del provvedimento unico per la realizzazione dell’impianto di depurazione e delle annesse condotte di adduzione e scarico a mare.
All’esito dello svolgimento della conferenza di servizi, il Comune ha respinto l’istanza con un provvedimento plurimotivato sulla scorta di molteplici mancanze relative all’istanza della società.
4.3. La società ha pertanto impugnato anche questo secondo diniego nel processo pendente, notificando motivi aggiunti.
5. Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio (capo non impugnato), ha respinto i motivi aggiunti e ha compensato le spese del giudizio.
5.1. La società ha impugnato la sentenza, formulando un unico motivo di appello.
5.2. Si è costituito il Comune di Ponza, resistendo all’appello.
5.3. Il Comune di Ponza ha depositato nel corso del giudizio sia la memoria difensiva sia le repliche.
6. All’udienza del 26 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In limine litis , va dichiarata inammissibile la memoria di replica del Comune di Ponza depositata in data 5 giugno 2025, perché l’appellante non ha depositato in giudizio alcuna memoria difensiva in vista dell’udienza.
Nel processo amministrativo la facoltà di replica discende in via diretta dall'esercizio della correlata facoltà di controparte di depositare memoria difensiva nel termine di trenta giorni prima dell'udienza di merito, con la conseguenza che ove quest'ultima facoltà non sia stata esercitata non può consentirsi la produzione di memoria – definita solo formalmente di replica - dilatando il termine di produzione della memoria conclusionale, pari a trenta giorni e non a quello di venti giorni prima dell'udienza, riservato dal menzionato art. 73 c.p.a. alle repliche ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 22 aprile 2024, n. 3610; Sez. V, 03 aprile 2023, n. 3434).
8. Con l’appello proposto, la società impugna la sentenza di primo grado, censurandone, con un unico motivo, i due capi decisori con cui si è accertato la legittimità di due delle ragioni giustificatrici opposte dal Comune all’accoglimento dell’istanza.
9. Con la prima censura, riguardante il capo della sentenza che ha ritenuto legittima la ragione giustificatrice basata sulla mancata acquisizione del “parere AUA” della Provincia di IN, la società deduce che il T.a.r. ha errato nell’applicazione della disciplina in materia di conferenza di servizi.
Viene evidenziato, che nell’ambito della conferenza di servizi, la Provincia aveva già espresso un parere favorevole rispetto all’istanza della società e tanto sarebbe stato sufficiente ai fini dell’accoglimento dell’istanza relativamente a questo profilo, in quanto la società si era limitata ad accogliere la proposta della Provincia e, anzi, si era mostrata disponibile a realizzare una conduttura di maggiore lunghezza.
Viene inoltre evidenziato che, ad ogni modo, quand’anche fosse stato necessario un nuovo apporto valutativo o istruttorio, o comunque un atto di assenso da parte dell’amministrazione provinciale, quest’ultimo poteva e doveva essere reso nell’ambito della conferenza di servizi e, dunque, la mancata acquisizione del parere non poteva costituire di per sé una delle ragioni poste a giustificazione del diniego.
9.1. La prima censura è fondata.
9.2. Una delle ragioni giustificatrici del provvedimento oggetto di impugnazione è la seguente: “ non risulta acquisita il parere AUA della Provincia di IN concernente il nuovo scarico a mare con tubazione sottomarina prolungata di oltre 200 mt dalla riva della spiaggia di Frontone ”.
Invero, nella deliberazione impugnata si dà atto che la Provincia si è espressa favorevolmente al rilascio dell’AUA “ in relazione all’impianto con una condotta sottomarina di mt 100 ” e la società si è detta disponibile ad allungare la condotta di scarico fino a 200 mt.
In proposito, il T.a.r. ha affermato che: “ Sotto questo profilo va rilevato che l’assenza del parere AUA della Provincia è ammesso pacificamente dalla stessa ricorrente, che si limita a predicarne l’inutilità nel caso di specie.
Tale tesi non può essere condivisa, perché l’asserito intervenuto assenso allo scarico a 100 metri dalla riva non può contenere in sé la superfluità del ridetto parere per il prolungamento a 200 metri. La rilevanza e necessarietà di tale atto endoprocedimentale provinciale non può, dunque, essere rimessa alla discrezionalità di parte ricorrente ”.
9.3. La società ha impugnato tale capo della sentenza, evidenziando che, nel corso della conferenza di servizi, è stato emanato il parere favorevole dell’organo deputato e rilevando come fosse proprio la conferenza di servizi la sede dove acquisire tutti gli atti d’assenso, comunque denominati, necessari all’accoglimento dell’istanza.
Il Collegio rileva la fondatezza di tale doglianza risultando corretto che il parere AUA – anche a voler seguire il ragionamento dell’amministrazione comunale, secondo cui tale apporto valutativo andasse nuovamente reso in ragione della proposta di prolungamento della conduttura di scarico da parte della ditta su sollecitazione della Provincia - doveva comunque essere reso nell’ambito della conferenza di servizi decisoria, ex art. 14 comma 2, ad opera del SUAP.
9.4. Questa ragione giustificatrice del provvedimento è pertanto illegittima e il capo della sentenza di primo grado ad essa relativo va riformato.
10. Con la seconda censura la società impugna il capo della sentenza che ha ritenuto legittima l’ulteriore ragione giustificatrice posta a fondamento del diniego e concernente l’abusività di alcune opere presenti nell’edificio alberghiero di proprietà della società.
In proposito, la società rileva:
- con un primo assunto che il Comune di Ponza, a seguito della presentazione della SCIA n. 4903/2022, non avendo adottato alcun provvedimento inibitorio o repressivo, avrebbe sostanzialmente confermato la legittimità dell’immobile;
- che il giudicato penale non risulterebbe vincolante nell’ambito del giudizio amministrativo;
- che invece occorrerebbe tenere conto del giudicato amministrativo che ha annullato l’ordinanza di demolizione.
10.1. La seconda censura è infondata.
10.2. Quanto al primo assunto, contrariamente a quanto affermato dalla società, la presentazione della SCIA del 3 maggio 2022 prot. n. 4903 per il compimento di taluni interventi edilizi non comporta, in caso di mancato esercizio dei poteri di cui all’art. 19 comma 3 legge n. 241/1990 da parte del Comune, l’accertamento dello stato legittimo dei pregressi interventi edilizi realizzati sull’immobile.
Si evidenzia, in proposito, che il d.P.R. n. 380/2001 disciplina, a regime, altri strumenti, quelli disciplinati dagli artt. 36, 36 bis e 37, per poter determinare la conformità edilizia di opere precedentemente realizzate senza titolo, laddove ne ricorrano i presupposti.
10.3. Quanto al secondo assunto, le allegazioni di parte non chiariscono adeguatamente quale sarebbe il rilievo del giudicato penale rispetto alla motivazione del provvedimento amministrativo e quale l’interesse della società all’accoglimento di tali deduzioni, che, a parere del Collegio, risultano irrilevanti ai fini della decisione circa la legittimità dell’atto.
Del resto, il T.a.r. ha, in proposito, statuito che: “ l’asserito giudicato penale intervenuto sulla vicenda in esame, non rileva ai fini della ritenuta abusività delle opere evidenziata dal Comune ”.
10.4. Quanto al terzo assunto, infine, è fondata la difesa comunale. Infatti, la sentenza del T.a.r. Campania n. 898 del 16 marzo 2020 ha annullato l’ordinanza di demolizione per violazione dell’art. 7, legge n. 241/1990, e, dunque, per un mero vizio formale, sicché quella pronuncia non contiene alcun accertamento sullo stato legittimo delle opere e, perciò, non giova in alcun modo alla tesi dell’appellante.
10.5. La reiezione della censura di appello in esame, determina il consolidarsi di una delle ragioni giustificatrici poste a base del diniego al rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di un impianto di depurazione (e opere annesse) al servizio dell’immobile esistente e con destinazione ad uso turistico-recettivo e, conseguentemente, accerta la legittimità in parte qua del provvedimento.
11. Senonché, con una censura logicamente subordinata alle precedenti, la società deduce che il diniego del Comune sarebbe illegittimo, per difetto di motivazione e proporzionalità, quantomeno rispetto a quella parte della proprietà della società che non risulta essere abusiva. Si evidenzia che “ il diniego dell’opera basato sulla presunta illegittimità, comunque inesistente, del solo fabbricato penalizza in maniera del tutto ingiustificata le altre strutture, ben potendo l’amministrazione, a tutto concedere, limitare l’allaccio all’impianto delle sole strutture balneari ”.
11.1. La censura articolata in subordine è fondata.
11.2. Benché formulata a pag. 23 dei motivi aggiunti, il T.a.r. non l’ha esaminata.
11.3. Dagli atti di causa e, in particolare, dalla relazione del progettista, dove si dichiara che l’opera è anche al servizio “ delle strutture stagionali amovibili da adibirsi ad attività turistiche o del tempo libero ”, e dal provvedimento di diniego, il cui oggetto evidenzia come la realizzazione dell’impianto di depurazione sia al servizio anche delle “ strutture stagionali amovibili nel Comune di Ponza in località spiaggia di Frontone ”, si evince che l’istanza fosse diretta ad ottenere il titolo per la realizzazione della conduttura non soltanto a servizio dell’edificio alberghiero, ma anche a servizio del lido.
11.4. Su questa parte della richiesta di parte, il Comune di Ponza ha totalmente omesso di pronunciarsi e, dunque, non ha motivato la ragione o le ragioni per le quali l’istanza non possa essere accolta almeno in parte qua.
11.5. Tale censura va dunque accolta e, per l’effetto, se permane l’interesse della società che dovrà farsi parte diligente a riattivare il procedimento, il Comune dovrà dunque riprovvedere, sull’istanza di realizzazione dell’impianto di depurazione e delle annesse condotte di adduzione e scarico a mare, limitatamente alle strutture stagionali, impregiudicato ogni esito del procedimento.
12. In conclusione, per le motivazioni suesposte, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado va dichiarato l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
13. Nel tenore delle questioni controverse, si ravvisano le eccezionali ragioni sancite dal combinato disposto degli artt. 26 comma 1 c.p.a. e 92 comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie i motivi aggiunti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado del processo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Conforti | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO