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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/05/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II sez. civile
Il Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi,
➢ esaminati gli atti della causa n. 7969/2022 R. G.
➢ all' esito udienza del 02.05.2025, tenuta nelle forme dell'udienza cartolare, con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
➢ viste le note di trattazione scritta dei procuratori delle parti, decide con sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. Lecce, addì 02.05.2025
Il Giudice Onorario
dott. Cosimo Calvi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O.P. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 7969/2022 R.G., passata in decisione all'udienza del 02.05.2025, tra
(già ), in persona del legale rapp. p.t., Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica e Ivano Fazio in virtù mandato alle liti in atti
-attrice- contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Dario Controparte_1
Malinconico in virtù mandato alle liti in atti
-convenuto- Oggetto: adempimento contrattuale
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. ha convenuto in giudizio il chiedendo la condanna dell'ente civico Parte_1 Controparte_1 al pagamento di somme cedute in forza di una cessione di credito intervenuta tra e la Parte_1 società cedente Audax Energia Srl per un totale di € 2.074,16, a titolo di sorte capitale, oltre interessi di mora ed anatocistici ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come modificato dal D.Lgs n.
192/12; ha chiesto altresì la condanna ente civico al pagamento della somma di € 20.440,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, oltre agli interessi legali. Si è costituito il contrastando la Controparte_1 domanda attrice e chiedendo la chiamata in causa del terzo Audax Energia Srl;
alla prima udienza del 21/04/23 parte attrice dava atto che il credito ceduto da , nelle more, era Controparte_2 stato corrisposto e all' udienza del 10/11/23 parte convenuta rinunciava alla chiamata in causa il terzo. La causa è stata istruita documentalmente. Precisate le conclusioni, all' udienza del
24/05/2024 la causa è stata rinviata all' udienza del 02/05/2025 per la discussione e decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma. La domanda è in parte infondata ed in parte improcedibile.
Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere della domanda inerente il pagamento della fattura n. 58 del 23/04/2022 dell'importo di Euro 2.074,00, Controparte_2 stante il riconoscimento della stessa attrice dell' avvenuto pagamento della stessa, come da precisazione delle conclusioni contenuta nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. del
11.12.2023 ed il riconoscimento effettuato con le memorie ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. del
29.91.2024. Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n.22650). Il pagamento è stato effettuato prima della notificazione della citazione, ragion per cui di tanto deve tenersi in debito conto, ai fini della corretta regolamentazione delle spese di lite.
Tanto premesso, la somma di Euro 78,65 a titolo di interessi moratori ed anatocistici non è dovuta: la mancanza della prova della data dell' avvenuto pagamento della fattura in questione ne rende impossibile il calcolo degli interessi e la relativa quantificazione. Quanto, infine, alla somma di
Euro 20.440,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, essa si riferisce ai costi di recupero del credito di fatture ad essa cedute da IFIS, , Edison, Servizio Elettrico Nazionale, Audax Energia, e di Parte_2 essa stessa Orbene, la domanda di pagamento delle stesse fatture risulta per tabulas Pt_1 essere già state oggetto di altri giudizi, ragion per cui la ulteriore domanda avente ad oggetto risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 deve essere dichiarata improcedibile. Sul punto, la S.C. ha chiarito che “il frazionamento del credito è abusivo quando «le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo (…)» (Cass., Sezioni Unite, n. 4090/2017). La violazione del divieto comporta l'improcedibilità della domanda (cfr. Cass., civ., sez. II, ord. 24/05/2021, n. 14143 «La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ex art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria»). Il frazionamento del credito contrasta con il principio di buona fede e correttezza, che deve orientare il comportamento dei privati non soltanto nella fase fisiologica del rapporto (formazione ed esecuzione del contratto), ma anche nella fase patologica del ricorso alla tutela giurisdizionale. Infatti l'inutile parcellizzazione processuale del credito configura una fattispecie di abuso del diritto, sub specie abuso del processo, che contrasta anche con il superiore principio costituzionale del giusto processo (111 Cost.). La domanda, per altro verso, sarebbe comunque infondata, aderendo questo
Giudice all' orientamento di parte della giurisprudenza di merito secondo cui l'importo forfettario di Euro 40,00 debba essere calcolato in relazione al credito complessivo (e non, quindi, per ogni singola fattura) ovvero che, addirittura, tale importo non debba essere proprio riconosciuto in favore del creditore. Tali pronunce si fondano principalmente sulla natura unitaria delle attività di recupero dei crediti, soprattutto nei casi di cessione massiva (cfr. sentenze Trib. Catanzaro 27/07/2022, n.
1057; Trib. Pavia 02/12/2021, n. 1518; Trib. Frosinone 01/02/2023, n. 129/2023); su una presunta indebita duplicazione di poste aventi analoga funzione, quali il risarcimento in esame e gli interessi moratori (cfr. sentenza Trib. Cosenza, 14/10/2024, n. 1960); tanto poiché, nella realtà, manca la prova che il creditore abbia dovuto svolgere alcuna attività di recupero, con conseguente non debenza del rimborso forfettario richiesto in quanto relativo a costi “non sostenuti” (cfr. sentenze C. Appello Genova 25/03/2024, n. 467; Trib. Modena 18/04/2024, n. 774; Trib. Oristano 29/01/2024,
n. 44).
Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario avv. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di pagamento della fattura
”. n. 58 del 23/04/2022 dell'importo di Euro 2.074,00; Controparte_2
2. rigetta la domanda di pagamento degli interessi moratori ed anatocistici;
3. dichiara improcedibile la domanda di pagamento della somma di Euro 20.440,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02;
4. condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite, che liquida, applicato il D.M. 55/2014, in
Euro 5.077,00 quale compenso tabellare, oltre RFSG, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 02.02.2025
Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI
II sez. civile
Il Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi,
➢ esaminati gli atti della causa n. 7969/2022 R. G.
➢ all' esito udienza del 02.05.2025, tenuta nelle forme dell'udienza cartolare, con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
➢ viste le note di trattazione scritta dei procuratori delle parti, decide con sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. Lecce, addì 02.05.2025
Il Giudice Onorario
dott. Cosimo Calvi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O.P. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 7969/2022 R.G., passata in decisione all'udienza del 02.05.2025, tra
(già ), in persona del legale rapp. p.t., Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica e Ivano Fazio in virtù mandato alle liti in atti
-attrice- contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Dario Controparte_1
Malinconico in virtù mandato alle liti in atti
-convenuto- Oggetto: adempimento contrattuale
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. ha convenuto in giudizio il chiedendo la condanna dell'ente civico Parte_1 Controparte_1 al pagamento di somme cedute in forza di una cessione di credito intervenuta tra e la Parte_1 società cedente Audax Energia Srl per un totale di € 2.074,16, a titolo di sorte capitale, oltre interessi di mora ed anatocistici ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come modificato dal D.Lgs n.
192/12; ha chiesto altresì la condanna ente civico al pagamento della somma di € 20.440,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, oltre agli interessi legali. Si è costituito il contrastando la Controparte_1 domanda attrice e chiedendo la chiamata in causa del terzo Audax Energia Srl;
alla prima udienza del 21/04/23 parte attrice dava atto che il credito ceduto da , nelle more, era Controparte_2 stato corrisposto e all' udienza del 10/11/23 parte convenuta rinunciava alla chiamata in causa il terzo. La causa è stata istruita documentalmente. Precisate le conclusioni, all' udienza del
24/05/2024 la causa è stata rinviata all' udienza del 02/05/2025 per la discussione e decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma. La domanda è in parte infondata ed in parte improcedibile.
Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere della domanda inerente il pagamento della fattura n. 58 del 23/04/2022 dell'importo di Euro 2.074,00, Controparte_2 stante il riconoscimento della stessa attrice dell' avvenuto pagamento della stessa, come da precisazione delle conclusioni contenuta nelle memorie ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. del
11.12.2023 ed il riconoscimento effettuato con le memorie ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. del
29.91.2024. Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n.22650). Il pagamento è stato effettuato prima della notificazione della citazione, ragion per cui di tanto deve tenersi in debito conto, ai fini della corretta regolamentazione delle spese di lite.
Tanto premesso, la somma di Euro 78,65 a titolo di interessi moratori ed anatocistici non è dovuta: la mancanza della prova della data dell' avvenuto pagamento della fattura in questione ne rende impossibile il calcolo degli interessi e la relativa quantificazione. Quanto, infine, alla somma di
Euro 20.440,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, essa si riferisce ai costi di recupero del credito di fatture ad essa cedute da IFIS, , Edison, Servizio Elettrico Nazionale, Audax Energia, e di Parte_2 essa stessa Orbene, la domanda di pagamento delle stesse fatture risulta per tabulas Pt_1 essere già state oggetto di altri giudizi, ragion per cui la ulteriore domanda avente ad oggetto risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 deve essere dichiarata improcedibile. Sul punto, la S.C. ha chiarito che “il frazionamento del credito è abusivo quando «le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo (…)» (Cass., Sezioni Unite, n. 4090/2017). La violazione del divieto comporta l'improcedibilità della domanda (cfr. Cass., civ., sez. II, ord. 24/05/2021, n. 14143 «La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ex art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria»). Il frazionamento del credito contrasta con il principio di buona fede e correttezza, che deve orientare il comportamento dei privati non soltanto nella fase fisiologica del rapporto (formazione ed esecuzione del contratto), ma anche nella fase patologica del ricorso alla tutela giurisdizionale. Infatti l'inutile parcellizzazione processuale del credito configura una fattispecie di abuso del diritto, sub specie abuso del processo, che contrasta anche con il superiore principio costituzionale del giusto processo (111 Cost.). La domanda, per altro verso, sarebbe comunque infondata, aderendo questo
Giudice all' orientamento di parte della giurisprudenza di merito secondo cui l'importo forfettario di Euro 40,00 debba essere calcolato in relazione al credito complessivo (e non, quindi, per ogni singola fattura) ovvero che, addirittura, tale importo non debba essere proprio riconosciuto in favore del creditore. Tali pronunce si fondano principalmente sulla natura unitaria delle attività di recupero dei crediti, soprattutto nei casi di cessione massiva (cfr. sentenze Trib. Catanzaro 27/07/2022, n.
1057; Trib. Pavia 02/12/2021, n. 1518; Trib. Frosinone 01/02/2023, n. 129/2023); su una presunta indebita duplicazione di poste aventi analoga funzione, quali il risarcimento in esame e gli interessi moratori (cfr. sentenza Trib. Cosenza, 14/10/2024, n. 1960); tanto poiché, nella realtà, manca la prova che il creditore abbia dovuto svolgere alcuna attività di recupero, con conseguente non debenza del rimborso forfettario richiesto in quanto relativo a costi “non sostenuti” (cfr. sentenze C. Appello Genova 25/03/2024, n. 467; Trib. Modena 18/04/2024, n. 774; Trib. Oristano 29/01/2024,
n. 44).
Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario avv. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di pagamento della fattura
”. n. 58 del 23/04/2022 dell'importo di Euro 2.074,00; Controparte_2
2. rigetta la domanda di pagamento degli interessi moratori ed anatocistici;
3. dichiara improcedibile la domanda di pagamento della somma di Euro 20.440,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02;
4. condanna l'attrice alla refusione delle spese di lite, che liquida, applicato il D.M. 55/2014, in
Euro 5.077,00 quale compenso tabellare, oltre RFSG, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 02.02.2025
Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI