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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2157/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando via Piave n. C.F._1
157 presso lo studio dell'Avv. AMADORE EMILIANO che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. FOTI MICHELA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l' Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: ME AT
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.07.2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 05.05.2022 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere dell'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/92; che visitata in data 08.07.2022 era stata riconosciuta invalida grave al 100%, senza diritto alla richiesta prestazione assistenziale e soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.104/92; ; che pertanto aveva depositato in data 14.12.2022 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
(giudizio iscritto al n. RG 4444/2022, acquisito alla presente controversia); che all'esito della consulenza, il C.T.U. Dott.ssa , aveva confermato Persona_1
il parere reso dalla Commissione medica , riconoscendo un grado invalidante CP_1
pari al 100% senza necessità di assistenza continua.
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto all'indennità di accompagnamento e al riconoscimento della disabilità ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3 sin dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 23.12.2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previo richiamo del CTU della prima fase.
In data odierna la causa viene decisa.
La domanda è meritevole di accoglimento parziale.
Ed invero, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di , descrivendo dettagliatamente le patologie Persona_2
da cui la stessa risulta affetta, riconoscendo l'invalidità al 100% con necessità di assistenza continua in quanto soggetto non in grado di svolgere autonomamente
2 gli atti della vita quotidiana e la disabilità ai sensi del comma 3, art. 3 della legge
104/ 92, a decorrere dal Marzo 2025. (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal
Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è persona invalida nella misura del Persona_2
100% con necessità di assistenza continua, in quanto soggetto non in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana, e soggetto in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi del comma 3, art. 3 della legge
104/ 92, a decorrere dal Marzo 2025.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa CP_3
la natura del presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' l'accertamento di tutte le ulteriori CP_1
condizioni di erogabilità della prestazione.
In ragione della decorrenza del beneficio richiesto, invero successiva all'epoca della domanda amministrativa, a quella del deposito del ricorso per AT e financo a quella del deposito dell'odierno ricorso, sussistono obiettive e fondate ragioni per compensare le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'AT.
Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui “In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente
3 vittoriosa e pertanto il giudice- al quale ai sensi dell'art 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa- può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass.
Sez. L, n. 1738/2014).
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Persona_2
CP_ ricorso depositato in data 11.07.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è persona invalida nella misura del 100% Persona_2
con necessità di assistenza continua, in quanto soggetto non in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana, a decorrere dal
Marzo 2025.
- Dichiara che è soggetto in condizione di disabilità con Persona_2
necessità di sostegno elevato ai sensi del comma 3, art. 3 della legge 104/
92, a decorrere dal Marzo 2025.
- Compensa le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di AT;
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 23 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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