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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 19/06/2024, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 237/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 237/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MATTIOLI MASSIMILIANO, con Parte_1 P.IVA_1 domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBERISI Controparte_1 C.F._1
ANTONIO, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellato/Appellante incidentale
IN PERSONA DELL'AMM.RE (C.F. Controparte_2 CP_3
), con il patrocinio dell'avv. FILIPPETTI FRANCA con domicilio digitale come da P.IVA_2
PEC tratta dai Registri di Giustizia
89 IN PERSONA AMM.RE P.T. (C.F. Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. BORDONI MARIA GRAZIA con domicilio digitale P.IVA_3 come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
pagina 1 di 7 (C.F. , con il Controparte_5 P.IVA_4 patrocinio dell'avv. NATALI PIERLUIGI, con domicilio digitale come da PEC tratta dai
Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 18.1.23, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 14.12.23 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo
1. La quale proprietaria di un immobile sito in Corso del Popolo n. Parte_1 CP_4
81-82, piano terra e piano sottostrada, adibito ad attività commerciale nel settore dell'abbigliamento di lusso, si avvedeva nel settembre 2014 che si erano verificate infiltrazioni di acqua – manifestatesi in misura sempre maggiore fino al l'11.9.2014 - da ricondurre alla rottura di una tubatura “scolatoio” che proveniva sia il Condominio
[...]
sia il popolo n. 89, Controparte_2 CP_2 CP_2
2. L'attrice intimava gli amministratori dei condomini ad intervenire e non ricevendo tempestiva risposta né disponibilità alla riparazione ritardava l'esecuzione dei lavori di ripristino;
lavori che venivano individuati con perizia di parte, quantificati in € 70.033,84 Part oltre IVA. Per tali causali la ha convenuto i due condomini avanti al Tribunale di Terni chiedendone la condanna al pagamento della predetta somma, oltre agli interessi, e al danno da liquidarsi in via equitativa per non aver potuto offrite sul mercato il locale in questione.
3. Il si è costituito in primo grado eccependo: 1) la Controparte_6 nullità della citazione rilevando la difformità tra i lavori indicati nell'atto di citazione e quelli individuati nell'allegata perizia di parte;
2) la mancanza di adeguati riferimenti cronologici non rilevando quando il sarebbe stato avvertito e messo in mora;
3) difetto di CP_2 allegazione e prova circa l'esistenza e l'origine dei danni e al nesso di causalità tra gli stessi e la proprietà del Rilevava che l'attrice aveva già provveduto ai lavori di CP_2 ristrutturazione dei locali Non escludeva la causa di forza maggiore derivata da “bombe d'acqua” verificatesi a nel settembre 2014; 4) mancanza di prova del , CP_4 CP_2 atteso che lo stesso perito di parte attrice, nell'indicare alternativamente l'origine del pagina 2 di 7 fenomeno nella “rottura di una tubatura d'acqua del locale confinante o più verosimilmente di un discendente presente all'interno della muratura”, non era stato in grado di individuare con ragionevole certezza la causa delle infiltrazioni, che peraltro ben potevano esser state cagionate dai lavori di ristrutturazione eseguiti dall'attrice nei locali;
5) il concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c., avendo il legale rappresentante della società attrice omesso di attivarsi per circa undici giorni dal momento della scoperta delle infiltrazioni, cagionando così l'aggravarsi dei danni;
6) l'abnormità del quantum preteso poiché i locali acquistati dall'attrice erano in realtà vetusti e bisognosi di ingenti ristrutturazioni. Concludeva pe la eccepita la nullità dell'atto di citazione, e concludeva nel merito per l'integrale rigetto dell'avversa domanda, ovvero, in subordine, per una sua consistente riduzione nel quantum anche in applicazione dell'art. 1227 c.c..
4. Il condominio di si costituiva eccependo anch'esso la nullità Controparte_2 dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi, al caso fortuito integrato dalle straordinarie precipitazioni del periodo, al concorso di colpa della società attrice nella causazione del danno (comunque non provato, così come il nesso di causalità, genericamente dedotto), all'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino (il cui ritardo non le era in alcun modo imputabile) e alla mancanza di prova sul quantum del danno lamentato.
Chiedeva l'autorizzazione a chiamare la propria compagnia assicurativa Controparte_7
e concludeva per il rigetto della domanda attorea, in subordine, per la
[...] riduzione dell'importo del risarcimento anche ai sensi dell'art. 1227 c.c..
5. Nel giudizio è intervenuto il sig. chiedendo il risarcimento per le Controparte_1 infiltrazioni alla sua proprietà in Corso del Polo n. 85, assumendo si essere state CP_4 originate dalla medesima situazione esposta da parte attrice e chiedeva la condanna dei condominii convenuti al pagamento di € 5.982,11 oltre interessi, nonché di un'ulteriore somma da liquidarsi secondo equità a titolo di danno da “perdita locativa”.
6. Autorizzata la chiamata in causa della si costituiva associandosi alle Controparte_8 difese del . Controparte_2
7. Respinta l'eccezione di nullità della citazione, ammessa CTU per la verifica dei danni, ma il c.t.u., accettato l'incarico, comunicava il 20.02.2020 l'impossibilità di rispondere ai quesiti “mancando agli atti di causa documentazione necessaria all'uopo”. Nella successiva udienza del 07.07.2020 ha confermato di non essere in grado “di stabilire le cause dei danni dedotti da parte attrice (nonché dalla parte intervenuta) in quanto non vi è in atti sufficiente documentazione relativa allo stato dei luoghi antecedente alla verificazione dei danni
pagina 3 di 7 medesimi”, non bastando “al riguardo la produzione delle fotografie a colori per stabilire tali cause”.
8. Il Tribunale di Terni ha pronunciato sentenza n. 200/2021 del 23.02.2021 (R.G. n.
2829/2016 R.G.) rigettata la domanda introdotta da e dall'intervenuto sig. Pt_1
Controparte_1
9. ha proposto appello sostenendo che il Tribunale sarebbe incorso in errata Parte_1 interpretazione delle risultanze istruttorie ritenendo mancante la prova dell'origine dei danni e della quantificazione degli stessi;
non avrebbe valutando la perizia tecnica di parte e le prove testimoniali. Lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art 2051 c.c., la errata esclusione dei capitoli di prova. Ritiene la sentenza nulla per difetto di motivazione.
Contesta infine la imputazione delle spese legali. Previa istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, ha chiesto il rinnovo dell'istruttoria con ammissione di tutte le prove richieste e la nomina di nuovo CTU e l'accoglimento della iniziale domanda.
10. Il condominio di si è costituito in appello eccependo la Controparte_2 manifesta infondatezza dell'appello e, opponendosi alla istanza di sospensione, ha concluso per il rigetto. Anche il si è costituito per chiedere il Controparte_9 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Parimenti ha concluso la soc. per il rigetto dell'appello. Controparte_8
11. Il Sig. si è costituito proponendo appello incidentale e ricalcando i Controparte_10 motivi di impugnazione proposti da Parte_1
12. La Corte, con ordinanza 21.10.21 ha rigettato l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata ritenendola non sostenuta dal necessario fumus boni juris.
motivi della decisione
13. La sentenza di primo grado si incentra su due aspetti fondamentali che i motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale non pare abbiano considerato adeguatamente.
Infatti, il Tribunale di Terni ha previamente ricordato che la perizia di parte ha il valore di una mera allegazione difensiva, ma non ha autonomo valore probatorio, pertanto, il giudice di merito non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto e a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute perché, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo (ex plurimis, Cass. 29 giugno 1977, n. 2812; Cass. 19 febbraio 1979, n. 1088; Cass. 19 maggio pagina 4 di 7 1997, n. 4437; Cass. 11 febbraio 2002, n. 1902; Cass. 29 luglio 2011, n. 16650; Cass. 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass. 23 novembre 2022, n. 34450).
L'altra condizione determinante per la decisione del Tribunale è risultata la dichiarazione resa alla udienza del 7.7.20 dal CTU nominato: “Non sono in grado di stabilire le cause dei danni dedotti da parte attrice (nonché dalla parte intervenuta) in quanto non vi è in atti sufficiente documentazione relativa allo stato dei luoghi antecedente alla verificazione dei danni medesimi, né basterebbe al riguardo la produzione delle fotografie a colori per stabilire tali cause”. Si segnala che gli eventi da cui deriverebbero le infiltrazioni sono del settembre 2014 e il giudizio è stato introdotto nell'ottobre 2016 senza che vi sia stato un preventivo accertamento.
14. La difesa appellante chiede la “rinnovazione dell'istruttoria” (cfr punto 4 dell'atto di appello) secondo cui “ Il perito avrebbe pertanto potuto svolgere un giudizio, se non altro, in termini di elevata probabilità anche secondo un giudizio controfattuale, attraverso la visione dei luoghi e della tubatura della cui recente riparazione, indubbiamente, vi è traccia, esaminando la documentazione prodotta, le relazioni tecniche e le prove dichiarative indicanti nello specifico il punto da scaturivano le infiltrazioni e le conseguenze delle medesime”
In verità le foto allegate alla CTP attestano l'allagamento sul pavimento ma dalle stesse non è possibile attingere con sufficiente attendibilità la provenienza dell'acqua.
Si deve in particolare osservare che difetta la prova che le infiltrazioni d'acqua provengano, con sufficiente probabilità, dalla proprietà dei convenuti tanto meno può essere dedotto da una fotografia (n. 9).
Quanto all'invocato riscontro della deposizione dei testi, da questi non è possibile evincere con sufficiente certezza neppure quando avrebbero costatato l'allagamento, né da essi è possibile estrarne valutazioni. Ad esempio, il teste (sentito il 19.3.19) Tes_1 afferma di non ricordare quando ha fatto il sopralluogo : “ A.D.R.: “Non ricordo esattamente la data, ma mi pare fosse l'estate (credo luglio) del 2014 o 2015. Il sig. mi chiede si Pt_2 verificare di persona cosa stesse accadendo nei locali….”
Nella stessa perizia di parte, nel paragrafo intestato “Cause ed origini delle infiltrazioni d'acqua”, il CTP afferma: “In base alle analisi condotte, le infiltrazioni d'acqua sono da ritenersi probabilmente causate dalla rottura di una tubatura d'acqua del locale vicino, o più verosimilmente di un discendente presente all'interno della muratura, più precisamente, in corrispondenza del muro divisorio fra locale in oggetto e la proprietà adiacente. [foto 9, 10 allegate]”
pagina 5 di 7 Detta circostanza è stata specificamente contestata dalla difesa del
[...]
nella comparsa di costituzione di primo grado (cfr. pag. 5 e 6) ed in Parte_3 particolare contesta il fatto che i lavori siano stati eseguiti senza che vi sia stato un preventivo accertamento in contradittorio, sia per la causazione, sia per verifica dei danni.
La difesa appellante invoca in fine il ricorso alla valutazione equitativa del danno, ma a tal riguardo giova ricordare che “La liquidazione equitativa del danno presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica. Se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione.” Cassazione civile sez. III, 15/03/2024, n.7072
Gli argomenti sopra esposti confermano la correttezza e condivisibilità della valutazione operata dal Tribunale con conseguente assorbimento degli altri motivi proposti che attengono ad aspetti istruttori non idonei ad integrare la rilevata mancanza di prova idonea a sostenere la domanda attorea.
15. Al rigetto dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore del giudizio e tenuto conto dei parametri minimi, considerata la semplicità della trattazione, di cui al DM. 55/2014, - (scaglione tra € 52.000,00 e
260.000,00- )(aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022), con esclusione della fase istruttoria poiché non si è effettivamente svolta Cassazione civile sez. III, 16/04/2021,
n.10206), vengono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'appello e conferma la sentenza appellata
Condanna altresì la parte appellante principale e appellante incidentale a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessive € 5.000,00 , per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale,
pagina 6 di 7 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 12 giugno 2024
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott.ssa Claudia Matteini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 237/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MATTIOLI MASSIMILIANO, con Parte_1 P.IVA_1 domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBERISI Controparte_1 C.F._1
ANTONIO, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellato/Appellante incidentale
IN PERSONA DELL'AMM.RE (C.F. Controparte_2 CP_3
), con il patrocinio dell'avv. FILIPPETTI FRANCA con domicilio digitale come da P.IVA_2
PEC tratta dai Registri di Giustizia
89 IN PERSONA AMM.RE P.T. (C.F. Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. BORDONI MARIA GRAZIA con domicilio digitale P.IVA_3 come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
pagina 1 di 7 (C.F. , con il Controparte_5 P.IVA_4 patrocinio dell'avv. NATALI PIERLUIGI, con domicilio digitale come da PEC tratta dai
Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 18.1.23, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 14.12.23 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo
1. La quale proprietaria di un immobile sito in Corso del Popolo n. Parte_1 CP_4
81-82, piano terra e piano sottostrada, adibito ad attività commerciale nel settore dell'abbigliamento di lusso, si avvedeva nel settembre 2014 che si erano verificate infiltrazioni di acqua – manifestatesi in misura sempre maggiore fino al l'11.9.2014 - da ricondurre alla rottura di una tubatura “scolatoio” che proveniva sia il Condominio
[...]
sia il popolo n. 89, Controparte_2 CP_2 CP_2
2. L'attrice intimava gli amministratori dei condomini ad intervenire e non ricevendo tempestiva risposta né disponibilità alla riparazione ritardava l'esecuzione dei lavori di ripristino;
lavori che venivano individuati con perizia di parte, quantificati in € 70.033,84 Part oltre IVA. Per tali causali la ha convenuto i due condomini avanti al Tribunale di Terni chiedendone la condanna al pagamento della predetta somma, oltre agli interessi, e al danno da liquidarsi in via equitativa per non aver potuto offrite sul mercato il locale in questione.
3. Il si è costituito in primo grado eccependo: 1) la Controparte_6 nullità della citazione rilevando la difformità tra i lavori indicati nell'atto di citazione e quelli individuati nell'allegata perizia di parte;
2) la mancanza di adeguati riferimenti cronologici non rilevando quando il sarebbe stato avvertito e messo in mora;
3) difetto di CP_2 allegazione e prova circa l'esistenza e l'origine dei danni e al nesso di causalità tra gli stessi e la proprietà del Rilevava che l'attrice aveva già provveduto ai lavori di CP_2 ristrutturazione dei locali Non escludeva la causa di forza maggiore derivata da “bombe d'acqua” verificatesi a nel settembre 2014; 4) mancanza di prova del , CP_4 CP_2 atteso che lo stesso perito di parte attrice, nell'indicare alternativamente l'origine del pagina 2 di 7 fenomeno nella “rottura di una tubatura d'acqua del locale confinante o più verosimilmente di un discendente presente all'interno della muratura”, non era stato in grado di individuare con ragionevole certezza la causa delle infiltrazioni, che peraltro ben potevano esser state cagionate dai lavori di ristrutturazione eseguiti dall'attrice nei locali;
5) il concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 c.c., avendo il legale rappresentante della società attrice omesso di attivarsi per circa undici giorni dal momento della scoperta delle infiltrazioni, cagionando così l'aggravarsi dei danni;
6) l'abnormità del quantum preteso poiché i locali acquistati dall'attrice erano in realtà vetusti e bisognosi di ingenti ristrutturazioni. Concludeva pe la eccepita la nullità dell'atto di citazione, e concludeva nel merito per l'integrale rigetto dell'avversa domanda, ovvero, in subordine, per una sua consistente riduzione nel quantum anche in applicazione dell'art. 1227 c.c..
4. Il condominio di si costituiva eccependo anch'esso la nullità Controparte_2 dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi, al caso fortuito integrato dalle straordinarie precipitazioni del periodo, al concorso di colpa della società attrice nella causazione del danno (comunque non provato, così come il nesso di causalità, genericamente dedotto), all'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino (il cui ritardo non le era in alcun modo imputabile) e alla mancanza di prova sul quantum del danno lamentato.
Chiedeva l'autorizzazione a chiamare la propria compagnia assicurativa Controparte_7
e concludeva per il rigetto della domanda attorea, in subordine, per la
[...] riduzione dell'importo del risarcimento anche ai sensi dell'art. 1227 c.c..
5. Nel giudizio è intervenuto il sig. chiedendo il risarcimento per le Controparte_1 infiltrazioni alla sua proprietà in Corso del Polo n. 85, assumendo si essere state CP_4 originate dalla medesima situazione esposta da parte attrice e chiedeva la condanna dei condominii convenuti al pagamento di € 5.982,11 oltre interessi, nonché di un'ulteriore somma da liquidarsi secondo equità a titolo di danno da “perdita locativa”.
6. Autorizzata la chiamata in causa della si costituiva associandosi alle Controparte_8 difese del . Controparte_2
7. Respinta l'eccezione di nullità della citazione, ammessa CTU per la verifica dei danni, ma il c.t.u., accettato l'incarico, comunicava il 20.02.2020 l'impossibilità di rispondere ai quesiti “mancando agli atti di causa documentazione necessaria all'uopo”. Nella successiva udienza del 07.07.2020 ha confermato di non essere in grado “di stabilire le cause dei danni dedotti da parte attrice (nonché dalla parte intervenuta) in quanto non vi è in atti sufficiente documentazione relativa allo stato dei luoghi antecedente alla verificazione dei danni
pagina 3 di 7 medesimi”, non bastando “al riguardo la produzione delle fotografie a colori per stabilire tali cause”.
8. Il Tribunale di Terni ha pronunciato sentenza n. 200/2021 del 23.02.2021 (R.G. n.
2829/2016 R.G.) rigettata la domanda introdotta da e dall'intervenuto sig. Pt_1
Controparte_1
9. ha proposto appello sostenendo che il Tribunale sarebbe incorso in errata Parte_1 interpretazione delle risultanze istruttorie ritenendo mancante la prova dell'origine dei danni e della quantificazione degli stessi;
non avrebbe valutando la perizia tecnica di parte e le prove testimoniali. Lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art 2051 c.c., la errata esclusione dei capitoli di prova. Ritiene la sentenza nulla per difetto di motivazione.
Contesta infine la imputazione delle spese legali. Previa istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata, ha chiesto il rinnovo dell'istruttoria con ammissione di tutte le prove richieste e la nomina di nuovo CTU e l'accoglimento della iniziale domanda.
10. Il condominio di si è costituito in appello eccependo la Controparte_2 manifesta infondatezza dell'appello e, opponendosi alla istanza di sospensione, ha concluso per il rigetto. Anche il si è costituito per chiedere il Controparte_9 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. Parimenti ha concluso la soc. per il rigetto dell'appello. Controparte_8
11. Il Sig. si è costituito proponendo appello incidentale e ricalcando i Controparte_10 motivi di impugnazione proposti da Parte_1
12. La Corte, con ordinanza 21.10.21 ha rigettato l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata ritenendola non sostenuta dal necessario fumus boni juris.
motivi della decisione
13. La sentenza di primo grado si incentra su due aspetti fondamentali che i motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale non pare abbiano considerato adeguatamente.
Infatti, il Tribunale di Terni ha previamente ricordato che la perizia di parte ha il valore di una mera allegazione difensiva, ma non ha autonomo valore probatorio, pertanto, il giudice di merito non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto e a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute perché, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo (ex plurimis, Cass. 29 giugno 1977, n. 2812; Cass. 19 febbraio 1979, n. 1088; Cass. 19 maggio pagina 4 di 7 1997, n. 4437; Cass. 11 febbraio 2002, n. 1902; Cass. 29 luglio 2011, n. 16650; Cass. 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass. 23 novembre 2022, n. 34450).
L'altra condizione determinante per la decisione del Tribunale è risultata la dichiarazione resa alla udienza del 7.7.20 dal CTU nominato: “Non sono in grado di stabilire le cause dei danni dedotti da parte attrice (nonché dalla parte intervenuta) in quanto non vi è in atti sufficiente documentazione relativa allo stato dei luoghi antecedente alla verificazione dei danni medesimi, né basterebbe al riguardo la produzione delle fotografie a colori per stabilire tali cause”. Si segnala che gli eventi da cui deriverebbero le infiltrazioni sono del settembre 2014 e il giudizio è stato introdotto nell'ottobre 2016 senza che vi sia stato un preventivo accertamento.
14. La difesa appellante chiede la “rinnovazione dell'istruttoria” (cfr punto 4 dell'atto di appello) secondo cui “ Il perito avrebbe pertanto potuto svolgere un giudizio, se non altro, in termini di elevata probabilità anche secondo un giudizio controfattuale, attraverso la visione dei luoghi e della tubatura della cui recente riparazione, indubbiamente, vi è traccia, esaminando la documentazione prodotta, le relazioni tecniche e le prove dichiarative indicanti nello specifico il punto da scaturivano le infiltrazioni e le conseguenze delle medesime”
In verità le foto allegate alla CTP attestano l'allagamento sul pavimento ma dalle stesse non è possibile attingere con sufficiente attendibilità la provenienza dell'acqua.
Si deve in particolare osservare che difetta la prova che le infiltrazioni d'acqua provengano, con sufficiente probabilità, dalla proprietà dei convenuti tanto meno può essere dedotto da una fotografia (n. 9).
Quanto all'invocato riscontro della deposizione dei testi, da questi non è possibile evincere con sufficiente certezza neppure quando avrebbero costatato l'allagamento, né da essi è possibile estrarne valutazioni. Ad esempio, il teste (sentito il 19.3.19) Tes_1 afferma di non ricordare quando ha fatto il sopralluogo : “ A.D.R.: “Non ricordo esattamente la data, ma mi pare fosse l'estate (credo luglio) del 2014 o 2015. Il sig. mi chiede si Pt_2 verificare di persona cosa stesse accadendo nei locali….”
Nella stessa perizia di parte, nel paragrafo intestato “Cause ed origini delle infiltrazioni d'acqua”, il CTP afferma: “In base alle analisi condotte, le infiltrazioni d'acqua sono da ritenersi probabilmente causate dalla rottura di una tubatura d'acqua del locale vicino, o più verosimilmente di un discendente presente all'interno della muratura, più precisamente, in corrispondenza del muro divisorio fra locale in oggetto e la proprietà adiacente. [foto 9, 10 allegate]”
pagina 5 di 7 Detta circostanza è stata specificamente contestata dalla difesa del
[...]
nella comparsa di costituzione di primo grado (cfr. pag. 5 e 6) ed in Parte_3 particolare contesta il fatto che i lavori siano stati eseguiti senza che vi sia stato un preventivo accertamento in contradittorio, sia per la causazione, sia per verifica dei danni.
La difesa appellante invoca in fine il ricorso alla valutazione equitativa del danno, ma a tal riguardo giova ricordare che “La liquidazione equitativa del danno presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica. Se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione.” Cassazione civile sez. III, 15/03/2024, n.7072
Gli argomenti sopra esposti confermano la correttezza e condivisibilità della valutazione operata dal Tribunale con conseguente assorbimento degli altri motivi proposti che attengono ad aspetti istruttori non idonei ad integrare la rilevata mancanza di prova idonea a sostenere la domanda attorea.
15. Al rigetto dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore del giudizio e tenuto conto dei parametri minimi, considerata la semplicità della trattazione, di cui al DM. 55/2014, - (scaglione tra € 52.000,00 e
260.000,00- )(aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022), con esclusione della fase istruttoria poiché non si è effettivamente svolta Cassazione civile sez. III, 16/04/2021,
n.10206), vengono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'appello e conferma la sentenza appellata
Condanna altresì la parte appellante principale e appellante incidentale a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessive € 5.000,00 , per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante e dell'appellante incidentale,
pagina 6 di 7 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 12 giugno 2024
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott.ssa Claudia Matteini
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