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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11232 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1891/2025
Il Giudice ZI LA, all'udienza del 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to PARIS FEDERICA Parte_1
ricorrente contro
CP_1
resistente contumace
OGGETTO: impugnazione avviso addebito gestione commercianti
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “ conclude come da ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 20.1.2025 impugna l'avviso di addebito n. Parte_1 finale 0019923942000, notificatogli da per il presunto omesso versamento di CP_1 contributi riguardanti la gestione commercianti , relativi al periodo dal 1/2018 al CP_1
12/2023.
La Difesa contesta, in particolare, l'inesistenza, in capo al proprio assistito, dei requisiti per l'iscrizione nella gestione commercianti atteso che quest'ultimo, nel periodo in esame, ha sempre e unicamente svolto il proprio ruolo di amministratore di Nextwin srl senza svolgere alcuna attività lavorativa e che lo stesso, dal 2021, è alle dipendenze esclusive di . CP_2
, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio. CP_1
Il Tribunale, all'udienza del 6.11.2025, all'esito della discussione e della camera di consiglio, decideva la causa con la presente sentenza che contestualmente si allega.
Motivi della decisione
Il ricorso in esame è fondato.
L'art. 1, comma 203 L. n. 662/1996 stabilisce:” L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613,
e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Pag. 2 di 4 La Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ritiene che “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Nella specie, S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti) (cfr. Cass. N. 19273/2018).
Nel caso di specie non ha adempiuto al proprio onere probatorio, ex. art. 2697 CP_1
c.c., non avendo né dedotto né provato, a fronte della sua contumacia, l'effettivo svolgimento, da parte del ricorrente, in maniera abituale e prevalente, di una attività lavorativa esulante quella propria dell'amministratore di società.
Quanto esposto trova ulteriore conferma nella circostanza che il ricorrente, a far data dal
2021, lavora, a tempo pieno, alle dipendenze di altra società (v. CU in atti) e non potrebbe, pertanto, prestare analoga attività, con uguale impegno orario e operativo, a favore di Nextwin srl.
Il ricorso va, pertanto, integralmente accolto con condanna di alla corresponsione CP_1 delle spese legali, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della controversia e dell'esigua attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara illegittimo l'avviso di addebito impugnato e, per l'effetto, dichiara insussistente il credito previdenziale richiesto da;
CP_1 condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare al CP_1 ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1900,00, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pag. 3 di 4 Roma, lì 06/11/2025
Il Giudice
ZI LA
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In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1891/2025
Il Giudice ZI LA, all'udienza del 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to PARIS FEDERICA Parte_1
ricorrente contro
CP_1
resistente contumace
OGGETTO: impugnazione avviso addebito gestione commercianti
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “ conclude come da ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 20.1.2025 impugna l'avviso di addebito n. Parte_1 finale 0019923942000, notificatogli da per il presunto omesso versamento di CP_1 contributi riguardanti la gestione commercianti , relativi al periodo dal 1/2018 al CP_1
12/2023.
La Difesa contesta, in particolare, l'inesistenza, in capo al proprio assistito, dei requisiti per l'iscrizione nella gestione commercianti atteso che quest'ultimo, nel periodo in esame, ha sempre e unicamente svolto il proprio ruolo di amministratore di Nextwin srl senza svolgere alcuna attività lavorativa e che lo stesso, dal 2021, è alle dipendenze esclusive di . CP_2
, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio. CP_1
Il Tribunale, all'udienza del 6.11.2025, all'esito della discussione e della camera di consiglio, decideva la causa con la presente sentenza che contestualmente si allega.
Motivi della decisione
Il ricorso in esame è fondato.
L'art. 1, comma 203 L. n. 662/1996 stabilisce:” L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613,
e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Pag. 2 di 4 La Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ritiene che “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Nella specie, S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti) (cfr. Cass. N. 19273/2018).
Nel caso di specie non ha adempiuto al proprio onere probatorio, ex. art. 2697 CP_1
c.c., non avendo né dedotto né provato, a fronte della sua contumacia, l'effettivo svolgimento, da parte del ricorrente, in maniera abituale e prevalente, di una attività lavorativa esulante quella propria dell'amministratore di società.
Quanto esposto trova ulteriore conferma nella circostanza che il ricorrente, a far data dal
2021, lavora, a tempo pieno, alle dipendenze di altra società (v. CU in atti) e non potrebbe, pertanto, prestare analoga attività, con uguale impegno orario e operativo, a favore di Nextwin srl.
Il ricorso va, pertanto, integralmente accolto con condanna di alla corresponsione CP_1 delle spese legali, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della controversia e dell'esigua attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara illegittimo l'avviso di addebito impugnato e, per l'effetto, dichiara insussistente il credito previdenziale richiesto da;
CP_1 condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare al CP_1 ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1900,00, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pag. 3 di 4 Roma, lì 06/11/2025
Il Giudice
ZI LA
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