Art. 47.
Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato il requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5 e' sostituito da quello di aver compiuto, da laureato in scienze biologiche, una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.
Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato il requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5 e' sostituito da quello di aver compiuto, da laureato in scienze biologiche, una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.