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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 20/02/2026, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1110/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 460/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8618/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972023902050777 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070107536736000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070107536736000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070107536736000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070107536736000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070107536736000 IRAP 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 322/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 097/2023/902050777, dell'importo complessivo di € 40.144,00, emessa in relazione a cartella di pagamento afferente tributi relativi all'anno d'imposta 2002, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine legale, in assenza di validi ed efficaci atti interruttivi. Il ricorrente eccepiva, altresì, la nullità e/o inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, asseritamente eseguita nell'ottobre 2007, per violazione delle disposizioni che regolano il procedimento notificatorio, con particolare riferimento all'omesso invio della raccomandata informativa in ipotesi di consegna a soggetto diverso dal destinatario. Analoga doglianza veniva formulata in ordine al preavviso di iscrizione ipotecaria notificato nel 2016. Il contribuente contestava, inoltre, la debenza di interessi e sanzioni, deducendone la prescrizione quinquennale.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, quale ente subentrato a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, già facenti capo TÀ , contestando integralmente le avverse deduzioni.
In via preliminare, l'Agente della riscossione eccepiva la correttezza della pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi, sostenendo che la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi dell'azione deve essere compiuta con esclusivo riferimento all'atto introduttivo del giudizio, non potendo le difese della parte resistente integrare o sanare eventuali carenze originarie del ricorso.
Nel merito, l'Ufficio deduceva la ritualità della notificazione della cartella di pagamento n. 09720070107536736000, eseguita in data 18 ottobre 2007 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con consegna a familiare convivente, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973. Richiamava, a sostegno, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. 30 giugno 2021, n. 18484), secondo cui, in caso di notificazione diretta a mezzo posta, la consegna dell'atto a familiare convivente è valida anche in difetto di successivo invio della raccomandata informativa. Evidenziava, inoltre, che la relata di notifica, in quanto atto pubblico redatto da soggetto investito della qualità di pubblico ufficiale, è assistita da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., sindacabile esclusivamente mediante proposizione di querela di falso. Quanto all'eccezione di prescrizione, l'Agente sosteneva che, trattandosi di crediti erariali relativi a ritenute IRPEF, trova applicazione il termine prescrizionale ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dalla scadenza del credito ovvero dall'ultimo atto interruttivo validamente notificato. Nel caso di specie, alla notificazione della cartella in data 18 ottobre 2007 sarebbe seguito un ulteriore atto interruttivo in data 12 settembre 2016; pertanto, alla data di notificazione dell'intimazione impugnata, il termine prescrizionale non sarebbe ancora maturato.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi e, in ogni caso, riteneva provata la rituale notificazione della cartella in data 18 ottobre 2007, rigettando il ricorso anche nel merito.
Ricorrente_1Avverso tale decisione il sig. proponeva appello, censurando la statuizione di inammissibilità per erronea applicazione delle norme processuali e riproponendo, nel merito, le eccezioni già sollevate in prime cure. In particolare, deduceva l'incongruenza tra l'importo risultante dall'estratto di ruolo e la somma intimata, nonché la mancata prova della regolare notificazione della cartella di pagamento e degli atti successivi, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione e per la declaratoria di prescrizione del credito azionato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata e ribadendo tanto l'inammissibilità originaria del ricorso quanto l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle censure articolate dall'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con il primo motivo l'appellante censura la statuizione di inammissibilità del ricorso introduttivo, assumendo che la stessa non avrebbe potuto essere pronunciata in difetto di specifica eccezione della parte resistente e che, comunque, la costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione con difese nel merito avrebbe determinato la sanatoria delle eventuali carenze dell'atto. Il collegio, osserva che nel processo tributario, l'atto introduttivo deve contenere l'indicazione dell'atto impugnato, dei fatti rilevanti, dei motivi specifici di censura e degli elementi idonei a consentire al giudice il controllo sulla fondatezza della domanda. Il requisito della specificità dei motivi costituisce presupposto indefettibile per la valida instaurazione del rapporto processuale e per la delimitazione del thema decidendum. La verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi di ammissibilità deve essere compiuta dal giudice sulla base del solo ricorso, senza che le difese della parte resistente possano integrare o sanare carenze originarie dell'atto. La declaratoria di inammissibilità per difetto di Banca_1specificità , infatti, rilievo officioso, attinente a profili di ordine pubblico processuale e alla corretta instaurazione del contraddittorio. Nel caso di specie, il primo giudice ha puntualmente evidenziato che il ricorso difettava degli elementi essenziali necessari per consentire l'esame della domanda, segnatamente con riferimento:
– alla mancata univoca identificazione della cartella presupposta;
– alla carente specificazione della natura dei tributi e del titolo della pretesa;
– alla generica deduzione della prescrizione, in assenza della ricostruzione della sequenza degli atti asseritamente interruttivi e delle relative date. Il collegio ritiene che, Tali carenze risultano idonee a giustificare la declaratoria di inammissibilità, correttamente pronunciata dal primo giudice, con conseguente infondatezza del motivo di gravame.
Con il secondo motivo, sulla censura relativa alla notificazione della cartella presupposta, l''appellante insiste nel sostenere la mancata notificazione della cartella di pagamento, deducendo l'illegittimità dell'intimazione impugnata per difetto del titolo presupposto.
Il collegio rileva, che dalla documentazione prodotta in atti risulta che la cartella di pagamento n. 09720070107536736000 è stata notificata in data 18 ottobre 2007 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con consegna a familiare convivente.La modalità notificatoria descritta è conforme all'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, che consente la notificazione diretta a mezzo posta e prevede il perfezionamento della stessa alla data risultante dall'avviso di ricevimento sottoscritto da soggetto legittimato alla ricezione presso l'abitazione del destinatario. La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che, in caso di notificazione diretta a mezzo del servizio postale, la consegna al familiare convivente non richiede l'invio di ulteriore raccomandata informativa. La relata e l'avviso di ricevimento, provenienti da soggetto investito della qualità di pubblico ufficiale, sono assistiti da fede privilegiata fino a querela di falso quanto alle attestazioni ivi contenute.Deve, pertanto, ritenersi provata la rituale notificazione della cartella, con conseguente validità del titolo posto a fondamento dell'attività di riscossione.
Con il terzo motivo, sulla dedotta prescrizione del credito, quanto all'eccezione di prescrizione, l'appellante assume che, trattandosi di tributi relativi all'anno 2002, il credito sarebbe estinto per decorso del tempo. Il collegio rileva che accertata la notificazione della cartella in data 18 ottobre 2007, risulta altresì documentata la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 12 settembre 2016, atto idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale. Anche a voler ritenere applicabile il termine quinquennale per talune componenti accessorie, deve rilevarsi che tra l'atto interruttivo del 12 settembre 2016 e la successiva intimazione di pagamento del 2023 non risulta decorso un periodo superiore al termine prescrizionale applicabile, con conseguente permanenza del diritto di credito in capo all'ente impositore. L'eccezione di prescrizione deve, pertanto, essere respinta. In conclusione, la Corte ritiene legittima la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, comprovata la rituale notificazione della cartella di pagamento in data 18 ottobre 2007 e provata l'interruzione del termine prescrizionale mediante atto del 12 settembre 2016, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione. L'appello deve, dunque, essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello del contribuente e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alle spese del grado liquidate in euro 4.100,00 oltre accessori di legge se dovuti a favore di AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA.
Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026 Relatore Presidente Liliana Speranza Giuliana Passero
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente SPERANZA LILIANA, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 460/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8618/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 27/06/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972023902050777 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070107536736000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070107536736000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070107536736000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070107536736000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720070107536736000 IRAP 2002
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 322/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 097/2023/902050777, dell'importo complessivo di € 40.144,00, emessa in relazione a cartella di pagamento afferente tributi relativi all'anno d'imposta 2002, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine legale, in assenza di validi ed efficaci atti interruttivi. Il ricorrente eccepiva, altresì, la nullità e/o inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, asseritamente eseguita nell'ottobre 2007, per violazione delle disposizioni che regolano il procedimento notificatorio, con particolare riferimento all'omesso invio della raccomandata informativa in ipotesi di consegna a soggetto diverso dal destinatario. Analoga doglianza veniva formulata in ordine al preavviso di iscrizione ipotecaria notificato nel 2016. Il contribuente contestava, inoltre, la debenza di interessi e sanzioni, deducendone la prescrizione quinquennale.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, quale ente subentrato a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, già facenti capo TÀ , contestando integralmente le avverse deduzioni.
In via preliminare, l'Agente della riscossione eccepiva la correttezza della pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi, sostenendo che la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi dell'azione deve essere compiuta con esclusivo riferimento all'atto introduttivo del giudizio, non potendo le difese della parte resistente integrare o sanare eventuali carenze originarie del ricorso.
Nel merito, l'Ufficio deduceva la ritualità della notificazione della cartella di pagamento n. 09720070107536736000, eseguita in data 18 ottobre 2007 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con consegna a familiare convivente, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973. Richiamava, a sostegno, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. 30 giugno 2021, n. 18484), secondo cui, in caso di notificazione diretta a mezzo posta, la consegna dell'atto a familiare convivente è valida anche in difetto di successivo invio della raccomandata informativa. Evidenziava, inoltre, che la relata di notifica, in quanto atto pubblico redatto da soggetto investito della qualità di pubblico ufficiale, è assistita da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., sindacabile esclusivamente mediante proposizione di querela di falso. Quanto all'eccezione di prescrizione, l'Agente sosteneva che, trattandosi di crediti erariali relativi a ritenute IRPEF, trova applicazione il termine prescrizionale ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dalla scadenza del credito ovvero dall'ultimo atto interruttivo validamente notificato. Nel caso di specie, alla notificazione della cartella in data 18 ottobre 2007 sarebbe seguito un ulteriore atto interruttivo in data 12 settembre 2016; pertanto, alla data di notificazione dell'intimazione impugnata, il termine prescrizionale non sarebbe ancora maturato.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di specificità dei motivi e, in ogni caso, riteneva provata la rituale notificazione della cartella in data 18 ottobre 2007, rigettando il ricorso anche nel merito.
Ricorrente_1Avverso tale decisione il sig. proponeva appello, censurando la statuizione di inammissibilità per erronea applicazione delle norme processuali e riproponendo, nel merito, le eccezioni già sollevate in prime cure. In particolare, deduceva l'incongruenza tra l'importo risultante dall'estratto di ruolo e la somma intimata, nonché la mancata prova della regolare notificazione della cartella di pagamento e degli atti successivi, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione e per la declaratoria di prescrizione del credito azionato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata e ribadendo tanto l'inammissibilità originaria del ricorso quanto l'infondatezza, in fatto e in diritto, delle censure articolate dall'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con il primo motivo l'appellante censura la statuizione di inammissibilità del ricorso introduttivo, assumendo che la stessa non avrebbe potuto essere pronunciata in difetto di specifica eccezione della parte resistente e che, comunque, la costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione con difese nel merito avrebbe determinato la sanatoria delle eventuali carenze dell'atto. Il collegio, osserva che nel processo tributario, l'atto introduttivo deve contenere l'indicazione dell'atto impugnato, dei fatti rilevanti, dei motivi specifici di censura e degli elementi idonei a consentire al giudice il controllo sulla fondatezza della domanda. Il requisito della specificità dei motivi costituisce presupposto indefettibile per la valida instaurazione del rapporto processuale e per la delimitazione del thema decidendum. La verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi di ammissibilità deve essere compiuta dal giudice sulla base del solo ricorso, senza che le difese della parte resistente possano integrare o sanare carenze originarie dell'atto. La declaratoria di inammissibilità per difetto di Banca_1specificità , infatti, rilievo officioso, attinente a profili di ordine pubblico processuale e alla corretta instaurazione del contraddittorio. Nel caso di specie, il primo giudice ha puntualmente evidenziato che il ricorso difettava degli elementi essenziali necessari per consentire l'esame della domanda, segnatamente con riferimento:
– alla mancata univoca identificazione della cartella presupposta;
– alla carente specificazione della natura dei tributi e del titolo della pretesa;
– alla generica deduzione della prescrizione, in assenza della ricostruzione della sequenza degli atti asseritamente interruttivi e delle relative date. Il collegio ritiene che, Tali carenze risultano idonee a giustificare la declaratoria di inammissibilità, correttamente pronunciata dal primo giudice, con conseguente infondatezza del motivo di gravame.
Con il secondo motivo, sulla censura relativa alla notificazione della cartella presupposta, l''appellante insiste nel sostenere la mancata notificazione della cartella di pagamento, deducendo l'illegittimità dell'intimazione impugnata per difetto del titolo presupposto.
Il collegio rileva, che dalla documentazione prodotta in atti risulta che la cartella di pagamento n. 09720070107536736000 è stata notificata in data 18 ottobre 2007 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con consegna a familiare convivente.La modalità notificatoria descritta è conforme all'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, che consente la notificazione diretta a mezzo posta e prevede il perfezionamento della stessa alla data risultante dall'avviso di ricevimento sottoscritto da soggetto legittimato alla ricezione presso l'abitazione del destinatario. La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che, in caso di notificazione diretta a mezzo del servizio postale, la consegna al familiare convivente non richiede l'invio di ulteriore raccomandata informativa. La relata e l'avviso di ricevimento, provenienti da soggetto investito della qualità di pubblico ufficiale, sono assistiti da fede privilegiata fino a querela di falso quanto alle attestazioni ivi contenute.Deve, pertanto, ritenersi provata la rituale notificazione della cartella, con conseguente validità del titolo posto a fondamento dell'attività di riscossione.
Con il terzo motivo, sulla dedotta prescrizione del credito, quanto all'eccezione di prescrizione, l'appellante assume che, trattandosi di tributi relativi all'anno 2002, il credito sarebbe estinto per decorso del tempo. Il collegio rileva che accertata la notificazione della cartella in data 18 ottobre 2007, risulta altresì documentata la notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 12 settembre 2016, atto idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale. Anche a voler ritenere applicabile il termine quinquennale per talune componenti accessorie, deve rilevarsi che tra l'atto interruttivo del 12 settembre 2016 e la successiva intimazione di pagamento del 2023 non risulta decorso un periodo superiore al termine prescrizionale applicabile, con conseguente permanenza del diritto di credito in capo all'ente impositore. L'eccezione di prescrizione deve, pertanto, essere respinta. In conclusione, la Corte ritiene legittima la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, comprovata la rituale notificazione della cartella di pagamento in data 18 ottobre 2007 e provata l'interruzione del termine prescrizionale mediante atto del 12 settembre 2016, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione. L'appello deve, dunque, essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata. Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello del contribuente e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alle spese del grado liquidate in euro 4.100,00 oltre accessori di legge se dovuti a favore di AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA.
Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026 Relatore Presidente Liliana Speranza Giuliana Passero