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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 9381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9381 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa EL CO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 6206 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, e vertente
DA
nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via CodiceFiscale_1
Piegaro n. 174, presso lo studio degli Avv.ti Luciano Mancini e Giulio Carnevale,
che lo rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso
Ricorrente
CONTRO nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1 [...]
). C.F._2
Convenuto contumace
OGGETTO: Domanda di pagamento dei compensi professionali per la difesa in procedimento penale.
CONCLUSIONI: per il ricorrente: “Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria richiesta, accertare e dichiarare che l'Avv. ha diritto ai compensi Parte_1 professionali per l'attività svolta in qualità di difensore d'ufficio e, per l'effetto,
1 condannare al pagamento del complessivo importo di euro Controparte_1
10.939,81 - di cui euro 9.147,00 per compensi professionali, euro 1.372,05 a titolo di rimborso forfetario spese generali al 15% ed euro 420,76 per CPA - come da analitica parcella del 30 ottobre 2024, resa in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 174/2022; il tutto oltre IVA come per legge ed interessi di mora. In via meramente gradata, accertato il diritto dell'Avv. ai compensi Parte_1
per l'attività difensiva svolta, liquidare il dovuto per tale titolo secondo i criteri di cui all'art. 2233 c.c. o nella diversa misura ritenuta di giustizia, con conseguente condanna di al pagamento del relativo importo, oltre oneri di Controparte_1
legge ed interessi moratori. In ogni caso con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore dei Procuratori di parte ricorrente in quanto antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c., l'Avv. ha premesso Controparte_2
che
➢ con decreto del 10 dicembre 2021 era stato nominato difensore d'ufficio di imputato nel procedimento n. 54619/2018 R.G.N.R. e Controparte_1
n. 6161/2021 R.G. Dib., svoltosi innanzi alla Prima Sezione Penale del
Tribunale di Roma, in composizione collegiale;
➢ nel suindicato procedimento, era imputato dei reati di Controparte_1
cui agli artt. 609 bis c.p., 609 ter, n. 5 bis, c.p., 609 septies, n. 3, c.p., e 479
c.p.;
➢ nel corso del giudizio, le due persone offese – ovvero e Controparte_3
– si erano costituite parti civili;
Controparte_4
➢ l'attività difensiva svolta in favore di era stata Controparte_1
particolarmente impegnativa, anche in ragione della rilevante evidenzia mediatica dei fatti allo Stesso ascritti oltre che della totale assenza di collaborazione tra quest' ed il proprio difensore;
CP_5
➢ ad ogni buon conto, EG aveva svolto l'attività difensiva per l'intera fase dibattimentale;
2 ➢ il procedimento a carico di era stato definito, in primo Controparte_1 grado, con sentenza resa all'esito dell'udienza del 31.10.2024;
➢ in particolare, la Prima Sezione Penale del Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ritenuta la responsabilità di Controparte_1
per i reati di cui agli artt. 609 bis c.p., 609 ter, n. 5 bis, c.p. e 609 septies,
n. 3, c.p., lo aveva condannato alla pena di anni 3 di reclusione, mentre lo aveva assolto dal delitto di cui all'art. 479 c.p..
Ciò premesso, l'Avv. ha dedotto che, esaurita l'attività Parte_1
difensiva affidatagli, aveva richiesto a il pagamento dei Controparte_1
compensi di sua spettanza, senza ottenere fattivo riscontro;
ha, dunque, rassegnato le conclusioni richiamate in premessa.
Pur all'esito di rituale e tempestiva notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, non ha inteso costituirsi. Controparte_1
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., è stata riservata la decisione, ex art. 281 sexies, III co., c.p.c..
*************************
Ritiene questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, la domanda proposta dall'Avv. possa trovare accoglimento, sia Parte_1
pur nei limiti di seguito indicati.
Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti, va rammentato che la difesa d'ufficio è un “servizio” previsto dal nostro Ordinamento con la finalità di assicurare l'assistenza tecnica all'indagato o imputato che non abbia nominato un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo;
il difensore d'ufficio, dunque, nominato dall'Autorità giudiziaria, non è legato da rapporto fiduciario o da vincolo contrattuale con l'assistito ma è tenuto a prestare la propria attività di assistenza e difesa nell'espletamento di un munus, al ricorrere dei presupposti di cui sopra. Sul punto l'art. 97 c.p.c., dopo aver previsto, ai commi 1 e 3, che
“l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è
3 assistito da un difensore di ufficio. […] Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2. […] Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo”, al VI comma così dispone: “Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia”.
La difesa d'ufficio ha, dunque, natura sussidiaria rispetto a quella di fiducia in quanto interviene solo in mancanza di quest'ultima o per invalida nomina del difensore di fiducia o, ancora, allorquando venga meno per qualunque causa la difesa fiduciaria.
E, proprio in ragione del cennato carattere, la difesa d'ufficio viene meno – con conseguente cessazione del munus e venir meno dei poteri in capo al difensore d'ufficio – solo se e nel momento in cui l'imputato o indagato provveda alla nomina di un difensore di fiducia.
Resta, poi, fermo che il difensore d'ufficio, sebbene nominato dall'Autorità giudiziaria nella sussistenza dei presupposti sopra richiamati, ha diritto di ricevere il compenso per l'attività prestata dal proprio assistito, salvo che quest' non CP_5 versi nelle condizioni richieste per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Sul punto l'art. 31 disp. att. c.p.p. così recita: “Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita”.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che l'Avv. ha fornito Parte_1
adeguata prova del titolo a fondamento del diritto azionato.
Invero, l'odierno ricorrente ha prodotto copia del provvedimento con il quale il
Presidente del III Collegio della Prima Sezione Penale dell'intestato Tribunale, nel rilevare che – imputato nel procedimento n. 6161/2021 Controparte_1
4 R.G. Dib. – era privo di un Legale di fiducia, lo nominava difensore d'ufficio, ex art. 97, I co., c.p.c..
L'odierno ricorrente ha, altresì, documentato l'attività professionale in concreto svolta in esecuzione del suindicato incarico, nella fase dibattimentale del procedimento a carico, inter alia, di svoltasi innanzi alla Controparte_1
Prima Sezione Penale del Tribunale di Roma, in composizione collegiale.
Segnatamente, l'Avv. ha prodotto copia dei verbali delle Parte_1
varie udienze celebrate nel procedimento n. 54619/2018 R.G.N.R. e n. 6161/2021
R.G. Dib., alle quali risulta aver presenziato personalmente;
ha, in particolare, documentato che nel corso dell'istruttoria dibattimentale venivano escussi sei testi indicati dall'accusa ed acquisiti i verbali di s.i.t. per altre persone informate dei fatti, veniva depositata la relazione redatta dal consulente di una delle persone offese costituitasi parte civile e veniva acquisita ulteriore documentazione.
L'odierno ricorrente ha, altresì, prodotto copia del dispositivo della sentenza resa, alla pubblica udienza del 31 ottobre 2024, a definizione del suindicato giudizio;
dispositivo dal quale risulta che la Prima Sezione Penale dell'intestato
Tribunale, in composizione collegiale, dava seguito a talune delle richieste rassegnate dall'Avv. in sede di discussione. Parte_1
Il ricorrente ha anche prodotto copia delle numerose missive inviate all'indirizzo e-mail di onde comunicargli l'avvenuta nomina e, Controparte_1
successivamente, informarlo degli sviluppi del procedimento a suo carico e dell'esito dello stesso (con puntuale relazione in merito alle attività svolte in ciascuna udienza); in particolare, dall'esame di tale corrispondenza emerge che l'Avv. comunicava reiteratamente al proprio assistito la Parte_1
necessità di incontrarlo per concordare la linea difensiva, rendendolo, altresì, edotto di tutte le facoltà riconosciutegli dalla legge e degli strumenti di difesa a disposizione, senza, tuttavia, ottenere fattivo riscontro.
Acclarato il diritto dell'odierno ricorrente al compenso per l'attività professionale svolta, in qualità di difensore d'ufficio di per Controparte_1
l'intera fase dibattimentale del procedimento n. 54619/2018 R.G.N.R. e n.
6161/2021 R.G. Dib., celebrato innanzi alla Prima Sezione Penale dell'intestato
5 Tribunale in composizione collegiale, prima di procedere concreta quantificazione di tale compenso va precisato che, avuto riguardo all'epoca nella quale l'incarico difensivo è stato portato a compimento, lo stesso va liquidato facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dapprima con il D.M. n. 37/2018 e, poi, con il D.M. n. 147/2022, e dei parametri previsti per l'attività difensiva svolta nel giudizio penale innanzi al Tribunale in composizione collegiale, come adeguati con il citato D.M. n. 147/2022.
Ciò posto, avuto riguardo alla richiesta avanzata dall'Avv. Parte_1
tanto con il preavviso di fattura trasmesso a che con il ricorso Controparte_1
introduttivo del presente procedimento, va osservato che, alla luce delle risultanze della documentazione prodotta, appare immeritevole di seguito la pretesa dello alla liquidazione del compenso anche per la cd. fase introduttiva;
e tanto in Pt_2
considerazione del fatto che non risulta che l'odierno ricorrente, nell'espletamento dell'incarico professionale per cui è causa, abbia posto in essere taluno degli atti che – secondo le previsioni esemplificative contenute nell'art. 12, III co., lett. b, del D.M. n. 55/2014 – sono riconducibili alla suindicata fase.
Ed invece, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata e documentata in atti, all'Avv. va senz'altro riconosciuto il Parte_1
compenso per le ulteriori tre fasi (studio, istruttoria dibattimentale e decisionale); segnatamente, si ritiene che, in applicazione dei criteri di cui all'art. 12, I co., del
D.M. n. 55/2014 – e tenuto conto, in particolare, del numero e della gravità delle imputazioni, nonché dell'importanza del procedimento e dei risultati utili conseguiti – il compenso dovuto in favore del ricorrente possa essere liquidato aumentando del 30% i parametri medi di riferimento per ciascuna delle suddette tre fasi, come contenuti nella Tabella 15 allegata al D.M. n. 147/2022 (di adeguamento dei parametri originariamente previsti con il D.M. n. 55/2014).
Sull'importo di complessivi euro 3.932,50 così ottenuto va, poi, riconosciuto un ulteriore aumento del 30%, in ossequio al disposto del secondo comma del citato art. 12 del D.M. n. 55/2014 ed in considerazione del fatto che al procedimento penale nel quale l'Avv. ha svolto la propria Parte_1
6 attività professionale in qualità di difensore d'ufficio di hanno Controparte_1
partecipato due parti civili.
In definitiva, dunque, all'odierno ricorrente, per l'attività professionale espletata, in qualità di difensore d'ufficio di nella fase Controparte_1
dibattimentale del procedimento penale n. 54619/2018 R.G.N.R. e n. 6161/2021
R.G. Dib., svoltasi innanzi alla Prima Sezione Penale del Tribunale di Roma in composizione collegiale, va riconosciuto, a titolo di compenso, il complessivo importo di euro 5.112,25, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% (euro
766,84), CPA (euro 235,16) ed IVA come per legge (euro 1.345,14).
Pertanto, va condannato al pagamento, in favore dell'Avv. Controparte_1
della complessiva somma di euro 7.459,39 – già comprensiva Parte_1
del dovuto per rimborso forfetario spese generali ed oneri di legge – oltre interessi da calcolare facendo applicazione del tasso di cui all'art. 1284, I co., c.c. con decorrenza dalla data della prima messa in mora (31.10.2024) e fino a quella della domanda giudiziale, e del tasso di cui all'art. 1284, IV co., c.c. a decorrere dalla data dalla domanda e fino all'effettivo pagamento.
Alla soccombenza consegue la condanna di alla rifusione Controparte_1
delle spese del presente procedimento, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività effettivamente svolte, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati con D.M. n.
147/2022.
Gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione vanno, poi, distratti in favore degli Avv.ti Luciano Mancini e Giulio Carnevale, Procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EL CO, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 281 decies e ss. c.p.c., iscritto al n. 6206/2025 R.G., così provvede:
7 - Condanna al pagamento, in favore dell'Avv. Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di euro 7.459,39 – di cui euro 5.112,25,
[...]
per compensi professionali, euro 766,84 a titolo di rimborso forfetario spese generali, euro 235,16 per CPA ed euro 1.345,14 per IVA – oltre interessi di mora ai tassi e con le decorrenze indicati in motivazione.
➢ Condanna alla rifusione delle spese del presente Controparte_1
procedimento, che liquida in complessivi euro 2.745,00 - di cui euro
145,00 per spese vive documentate ed euro 2.600,00 per compensi professionali - oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
➢ Dispone che gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione vengano distratti in favore degli Avv.ti Luciano Mancini e Giulio
Carnevale, Procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso, in Roma, il 23 giugno 2025
Il Giudice
EL CO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa EL CO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 6206 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, e vertente
DA
nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via CodiceFiscale_1
Piegaro n. 174, presso lo studio degli Avv.ti Luciano Mancini e Giulio Carnevale,
che lo rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso
Ricorrente
CONTRO nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1 [...]
). C.F._2
Convenuto contumace
OGGETTO: Domanda di pagamento dei compensi professionali per la difesa in procedimento penale.
CONCLUSIONI: per il ricorrente: “Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria richiesta, accertare e dichiarare che l'Avv. ha diritto ai compensi Parte_1 professionali per l'attività svolta in qualità di difensore d'ufficio e, per l'effetto,
1 condannare al pagamento del complessivo importo di euro Controparte_1
10.939,81 - di cui euro 9.147,00 per compensi professionali, euro 1.372,05 a titolo di rimborso forfetario spese generali al 15% ed euro 420,76 per CPA - come da analitica parcella del 30 ottobre 2024, resa in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 174/2022; il tutto oltre IVA come per legge ed interessi di mora. In via meramente gradata, accertato il diritto dell'Avv. ai compensi Parte_1
per l'attività difensiva svolta, liquidare il dovuto per tale titolo secondo i criteri di cui all'art. 2233 c.c. o nella diversa misura ritenuta di giustizia, con conseguente condanna di al pagamento del relativo importo, oltre oneri di Controparte_1
legge ed interessi moratori. In ogni caso con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore dei Procuratori di parte ricorrente in quanto antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c., l'Avv. ha premesso Controparte_2
che
➢ con decreto del 10 dicembre 2021 era stato nominato difensore d'ufficio di imputato nel procedimento n. 54619/2018 R.G.N.R. e Controparte_1
n. 6161/2021 R.G. Dib., svoltosi innanzi alla Prima Sezione Penale del
Tribunale di Roma, in composizione collegiale;
➢ nel suindicato procedimento, era imputato dei reati di Controparte_1
cui agli artt. 609 bis c.p., 609 ter, n. 5 bis, c.p., 609 septies, n. 3, c.p., e 479
c.p.;
➢ nel corso del giudizio, le due persone offese – ovvero e Controparte_3
– si erano costituite parti civili;
Controparte_4
➢ l'attività difensiva svolta in favore di era stata Controparte_1
particolarmente impegnativa, anche in ragione della rilevante evidenzia mediatica dei fatti allo Stesso ascritti oltre che della totale assenza di collaborazione tra quest' ed il proprio difensore;
CP_5
➢ ad ogni buon conto, EG aveva svolto l'attività difensiva per l'intera fase dibattimentale;
2 ➢ il procedimento a carico di era stato definito, in primo Controparte_1 grado, con sentenza resa all'esito dell'udienza del 31.10.2024;
➢ in particolare, la Prima Sezione Penale del Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ritenuta la responsabilità di Controparte_1
per i reati di cui agli artt. 609 bis c.p., 609 ter, n. 5 bis, c.p. e 609 septies,
n. 3, c.p., lo aveva condannato alla pena di anni 3 di reclusione, mentre lo aveva assolto dal delitto di cui all'art. 479 c.p..
Ciò premesso, l'Avv. ha dedotto che, esaurita l'attività Parte_1
difensiva affidatagli, aveva richiesto a il pagamento dei Controparte_1
compensi di sua spettanza, senza ottenere fattivo riscontro;
ha, dunque, rassegnato le conclusioni richiamate in premessa.
Pur all'esito di rituale e tempestiva notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, non ha inteso costituirsi. Controparte_1
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., è stata riservata la decisione, ex art. 281 sexies, III co., c.p.c..
*************************
Ritiene questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, la domanda proposta dall'Avv. possa trovare accoglimento, sia Parte_1
pur nei limiti di seguito indicati.
Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti, va rammentato che la difesa d'ufficio è un “servizio” previsto dal nostro Ordinamento con la finalità di assicurare l'assistenza tecnica all'indagato o imputato che non abbia nominato un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo;
il difensore d'ufficio, dunque, nominato dall'Autorità giudiziaria, non è legato da rapporto fiduciario o da vincolo contrattuale con l'assistito ma è tenuto a prestare la propria attività di assistenza e difesa nell'espletamento di un munus, al ricorrere dei presupposti di cui sopra. Sul punto l'art. 97 c.p.c., dopo aver previsto, ai commi 1 e 3, che
“l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è
3 assistito da un difensore di ufficio. […] Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2. […] Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo”, al VI comma così dispone: “Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia”.
La difesa d'ufficio ha, dunque, natura sussidiaria rispetto a quella di fiducia in quanto interviene solo in mancanza di quest'ultima o per invalida nomina del difensore di fiducia o, ancora, allorquando venga meno per qualunque causa la difesa fiduciaria.
E, proprio in ragione del cennato carattere, la difesa d'ufficio viene meno – con conseguente cessazione del munus e venir meno dei poteri in capo al difensore d'ufficio – solo se e nel momento in cui l'imputato o indagato provveda alla nomina di un difensore di fiducia.
Resta, poi, fermo che il difensore d'ufficio, sebbene nominato dall'Autorità giudiziaria nella sussistenza dei presupposti sopra richiamati, ha diritto di ricevere il compenso per l'attività prestata dal proprio assistito, salvo che quest' non CP_5 versi nelle condizioni richieste per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Sul punto l'art. 31 disp. att. c.p.p. così recita: “Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita”.
Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che l'Avv. ha fornito Parte_1
adeguata prova del titolo a fondamento del diritto azionato.
Invero, l'odierno ricorrente ha prodotto copia del provvedimento con il quale il
Presidente del III Collegio della Prima Sezione Penale dell'intestato Tribunale, nel rilevare che – imputato nel procedimento n. 6161/2021 Controparte_1
4 R.G. Dib. – era privo di un Legale di fiducia, lo nominava difensore d'ufficio, ex art. 97, I co., c.p.c..
L'odierno ricorrente ha, altresì, documentato l'attività professionale in concreto svolta in esecuzione del suindicato incarico, nella fase dibattimentale del procedimento a carico, inter alia, di svoltasi innanzi alla Controparte_1
Prima Sezione Penale del Tribunale di Roma, in composizione collegiale.
Segnatamente, l'Avv. ha prodotto copia dei verbali delle Parte_1
varie udienze celebrate nel procedimento n. 54619/2018 R.G.N.R. e n. 6161/2021
R.G. Dib., alle quali risulta aver presenziato personalmente;
ha, in particolare, documentato che nel corso dell'istruttoria dibattimentale venivano escussi sei testi indicati dall'accusa ed acquisiti i verbali di s.i.t. per altre persone informate dei fatti, veniva depositata la relazione redatta dal consulente di una delle persone offese costituitasi parte civile e veniva acquisita ulteriore documentazione.
L'odierno ricorrente ha, altresì, prodotto copia del dispositivo della sentenza resa, alla pubblica udienza del 31 ottobre 2024, a definizione del suindicato giudizio;
dispositivo dal quale risulta che la Prima Sezione Penale dell'intestato
Tribunale, in composizione collegiale, dava seguito a talune delle richieste rassegnate dall'Avv. in sede di discussione. Parte_1
Il ricorrente ha anche prodotto copia delle numerose missive inviate all'indirizzo e-mail di onde comunicargli l'avvenuta nomina e, Controparte_1
successivamente, informarlo degli sviluppi del procedimento a suo carico e dell'esito dello stesso (con puntuale relazione in merito alle attività svolte in ciascuna udienza); in particolare, dall'esame di tale corrispondenza emerge che l'Avv. comunicava reiteratamente al proprio assistito la Parte_1
necessità di incontrarlo per concordare la linea difensiva, rendendolo, altresì, edotto di tutte le facoltà riconosciutegli dalla legge e degli strumenti di difesa a disposizione, senza, tuttavia, ottenere fattivo riscontro.
Acclarato il diritto dell'odierno ricorrente al compenso per l'attività professionale svolta, in qualità di difensore d'ufficio di per Controparte_1
l'intera fase dibattimentale del procedimento n. 54619/2018 R.G.N.R. e n.
6161/2021 R.G. Dib., celebrato innanzi alla Prima Sezione Penale dell'intestato
5 Tribunale in composizione collegiale, prima di procedere concreta quantificazione di tale compenso va precisato che, avuto riguardo all'epoca nella quale l'incarico difensivo è stato portato a compimento, lo stesso va liquidato facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dapprima con il D.M. n. 37/2018 e, poi, con il D.M. n. 147/2022, e dei parametri previsti per l'attività difensiva svolta nel giudizio penale innanzi al Tribunale in composizione collegiale, come adeguati con il citato D.M. n. 147/2022.
Ciò posto, avuto riguardo alla richiesta avanzata dall'Avv. Parte_1
tanto con il preavviso di fattura trasmesso a che con il ricorso Controparte_1
introduttivo del presente procedimento, va osservato che, alla luce delle risultanze della documentazione prodotta, appare immeritevole di seguito la pretesa dello alla liquidazione del compenso anche per la cd. fase introduttiva;
e tanto in Pt_2
considerazione del fatto che non risulta che l'odierno ricorrente, nell'espletamento dell'incarico professionale per cui è causa, abbia posto in essere taluno degli atti che – secondo le previsioni esemplificative contenute nell'art. 12, III co., lett. b, del D.M. n. 55/2014 – sono riconducibili alla suindicata fase.
Ed invece, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata e documentata in atti, all'Avv. va senz'altro riconosciuto il Parte_1
compenso per le ulteriori tre fasi (studio, istruttoria dibattimentale e decisionale); segnatamente, si ritiene che, in applicazione dei criteri di cui all'art. 12, I co., del
D.M. n. 55/2014 – e tenuto conto, in particolare, del numero e della gravità delle imputazioni, nonché dell'importanza del procedimento e dei risultati utili conseguiti – il compenso dovuto in favore del ricorrente possa essere liquidato aumentando del 30% i parametri medi di riferimento per ciascuna delle suddette tre fasi, come contenuti nella Tabella 15 allegata al D.M. n. 147/2022 (di adeguamento dei parametri originariamente previsti con il D.M. n. 55/2014).
Sull'importo di complessivi euro 3.932,50 così ottenuto va, poi, riconosciuto un ulteriore aumento del 30%, in ossequio al disposto del secondo comma del citato art. 12 del D.M. n. 55/2014 ed in considerazione del fatto che al procedimento penale nel quale l'Avv. ha svolto la propria Parte_1
6 attività professionale in qualità di difensore d'ufficio di hanno Controparte_1
partecipato due parti civili.
In definitiva, dunque, all'odierno ricorrente, per l'attività professionale espletata, in qualità di difensore d'ufficio di nella fase Controparte_1
dibattimentale del procedimento penale n. 54619/2018 R.G.N.R. e n. 6161/2021
R.G. Dib., svoltasi innanzi alla Prima Sezione Penale del Tribunale di Roma in composizione collegiale, va riconosciuto, a titolo di compenso, il complessivo importo di euro 5.112,25, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% (euro
766,84), CPA (euro 235,16) ed IVA come per legge (euro 1.345,14).
Pertanto, va condannato al pagamento, in favore dell'Avv. Controparte_1
della complessiva somma di euro 7.459,39 – già comprensiva Parte_1
del dovuto per rimborso forfetario spese generali ed oneri di legge – oltre interessi da calcolare facendo applicazione del tasso di cui all'art. 1284, I co., c.c. con decorrenza dalla data della prima messa in mora (31.10.2024) e fino a quella della domanda giudiziale, e del tasso di cui all'art. 1284, IV co., c.c. a decorrere dalla data dalla domanda e fino all'effettivo pagamento.
Alla soccombenza consegue la condanna di alla rifusione Controparte_1
delle spese del presente procedimento, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività effettivamente svolte, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati con D.M. n.
147/2022.
Gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione vanno, poi, distratti in favore degli Avv.ti Luciano Mancini e Giulio Carnevale, Procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EL CO, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 281 decies e ss. c.p.c., iscritto al n. 6206/2025 R.G., così provvede:
7 - Condanna al pagamento, in favore dell'Avv. Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di euro 7.459,39 – di cui euro 5.112,25,
[...]
per compensi professionali, euro 766,84 a titolo di rimborso forfetario spese generali, euro 235,16 per CPA ed euro 1.345,14 per IVA – oltre interessi di mora ai tassi e con le decorrenze indicati in motivazione.
➢ Condanna alla rifusione delle spese del presente Controparte_1
procedimento, che liquida in complessivi euro 2.745,00 - di cui euro
145,00 per spese vive documentate ed euro 2.600,00 per compensi professionali - oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.
➢ Dispone che gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione vengano distratti in favore degli Avv.ti Luciano Mancini e Giulio
Carnevale, Procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso, in Roma, il 23 giugno 2025
Il Giudice
EL CO
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