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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17469 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11538/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11538/2025 promossa da:
(C.F. ) -legale r.nte- con sede in Roma, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MORESCANTI SILVIA;
elettivamente domiciliata Roma alla via Eustachio Manfredi 8 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) residente in Roma, con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1 CALABRESE VITO ALBERTO in Roma alla via Monte Zebio 19, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
OGGETTO: rilascio di immobile occupato senza titolo.
CONCLUSIONI: è discussa eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea afferma che l'immobile di cui al ricorso è occupato dalla convenuta senza alcuna titolazione causale.
Precisa che il bene venne a suo tempo concesso in uso a dipendente ( su sua Controparte_2 domanda e in ragione e connessione con le sue prestazioni lavorative.
Il suddetto ha cessato il servizio in data 31/12/2006 e vane sono state le richieste di rilascio, oltre che di pagamento di indennità.
Accertata poi l'occupazione da parte dell'odierna convenuta, pur ad essa sono state rese inutilmente richieste formali di rilascio e risarcimento del danno pagina 1 di 2 La convenuta documenta essere la figlia di deceduto in data 19/3/2020; ella Controparte_2 conferma di abitare nell'immobile, con la propria famiglia, argomentando su diritto a regolarizzazione.
E' decisa con sentenza eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
L'eccezione è infondata e va respinta.
La domanda attorea non è rivolta nei confronti dell'assegnatario dell'alloggio di servizio e men che meno attiene a questioni riguardanti il titolo di detenzione.
Parte ricorrente agisce deducendo la proprietà come “causa petendi” e afferma che la disponibilità in fatto del bene da parte di terzo soggetto (rispetto al primevo assegnatario) è priva di ogni titolazione causale: ciò che radica la giurisdizione del giudice ordinario.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, nel proc. 11538/2025 così dispone:
• rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
• rigetta la richiesta del resistente per termine ex art. 281 duodecies c.4 c.p.c.;
• ammette la prova documentale offerta dalle parti;
• fissa l'ud. 2/4/2026 per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con facoltà di note fino al 28/2/2026; sostituisce detta udienza (art. 127 ter c.p.c.) con deposito di note scritte entro la stessa data;
• differisce la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva.
Roma 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Valletta
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Valletta ha pronunciato la seguente SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11538/2025 promossa da:
(C.F. ) -legale r.nte- con sede in Roma, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MORESCANTI SILVIA;
elettivamente domiciliata Roma alla via Eustachio Manfredi 8 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) residente in Roma, con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1 CALABRESE VITO ALBERTO in Roma alla via Monte Zebio 19, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
OGGETTO: rilascio di immobile occupato senza titolo.
CONCLUSIONI: è discussa eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea afferma che l'immobile di cui al ricorso è occupato dalla convenuta senza alcuna titolazione causale.
Precisa che il bene venne a suo tempo concesso in uso a dipendente ( su sua Controparte_2 domanda e in ragione e connessione con le sue prestazioni lavorative.
Il suddetto ha cessato il servizio in data 31/12/2006 e vane sono state le richieste di rilascio, oltre che di pagamento di indennità.
Accertata poi l'occupazione da parte dell'odierna convenuta, pur ad essa sono state rese inutilmente richieste formali di rilascio e risarcimento del danno pagina 1 di 2 La convenuta documenta essere la figlia di deceduto in data 19/3/2020; ella Controparte_2 conferma di abitare nell'immobile, con la propria famiglia, argomentando su diritto a regolarizzazione.
E' decisa con sentenza eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
L'eccezione è infondata e va respinta.
La domanda attorea non è rivolta nei confronti dell'assegnatario dell'alloggio di servizio e men che meno attiene a questioni riguardanti il titolo di detenzione.
Parte ricorrente agisce deducendo la proprietà come “causa petendi” e afferma che la disponibilità in fatto del bene da parte di terzo soggetto (rispetto al primevo assegnatario) è priva di ogni titolazione causale: ciò che radica la giurisdizione del giudice ordinario.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, nel proc. 11538/2025 così dispone:
• rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
• rigetta la richiesta del resistente per termine ex art. 281 duodecies c.4 c.p.c.;
• ammette la prova documentale offerta dalle parti;
• fissa l'ud. 2/4/2026 per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con facoltà di note fino al 28/2/2026; sostituisce detta udienza (art. 127 ter c.p.c.) con deposito di note scritte entro la stessa data;
• differisce la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva.
Roma 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Valletta
pagina 2 di 2