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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1505.
(Diritti costituiti dal compratore sulla cosa).
Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma e' tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purche' abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.
(Diritti costituiti dal compratore sulla cosa).
Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma e' tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purche' abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.
Commentari • 9
- 1. La vendita con patto di riscattohttps://www.studiocataldi.it/ · 160.04144
[…] Effetti del riscatto Con la vendita con patto di riscatto, il venditore ha il diritto di riacquistare la cosa libera da pesi e ipoteche ma è tenuto a mantenere le locazioni (fatte senza frode) purchè risultino da data certa e siano state convenute per un tempo non superiore a 3 anni (art. 1505 c.c.). […]
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Giurisprudenza • 10
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7189Provvedimento: […] Una particolare applicazione della regola generale posta dall'art. 1606 si rinviene nell'art. 1505 c.c., con riferimento al fatto estintivo del diritto del locatore costituito dall'esercizio del riscatto che il venditore eserciti sul bene in precedenza venduto con patto di riscatto al compratore che, medio tempore, lo abbia dato in locazione. Anche qui esiste il diritto del locatore (compratore con patto di riscatto) quando egli stipula la locazione;Leggi di più...
- mantenimento delle locazioni da lui concluse·
- necessità·
- presupposti·
- sussistenza del diritto del locatore di stipulate la locazione alla data del relativo contratto·
- locazione·
- estinzione del diritto del locatore