Articolo 1505 del Codice civile
Articolo 1504Articolo 1469 ter
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19 aprile 1942
Art. 1505.

(Diritti costituiti dal compratore sulla cosa).

Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma e' tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purche' abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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