Provvedimento: […] A tal riguardo, la Suprema Corte, in pronunce risalenti ma appropriate al caso di specie, in quanto rese in materia di riscatto agrario, ha ritenuto che l'azione di riscatto, avente natura personale propter rem ed esperibile nei confronti di qualsiasi terzo acquirente del fondo, determinando la sostituzione ex tunc del riscattante al terzo, comporta come conseguenza necessaria l'inefficacia anche delle ipoteche iscritte successivamente all'atto di compravendita soggetto al retratto, in analogia a quanto disposto dall'art. 1505 c.c. in tema di riscatto convenzionale (Cass. 1252/1980, Cass. 6300/1980). Ha, inoltre, anche escluso che il creditore del compratore del fondo, garantito da ipoteca sul medesimo,
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