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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/03/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 4469/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Torre Annunziata, n. 1070/2020, pubblicata in data 9.7.2020
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, con sede legale in Verona (VR) alla Via Del Fante 21, P. IVA , P.IVA_1
rappresentata e difesa per mandato in atti dall'avv. Lucia Piscitelli, cf.
, presso il cui studio in Caserta, alla via Fulvio Renella n. 88 C.F._1
elettivamente domicilia
Appellante
E
, nato il [...], cf. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Torre Annunziata, via Gino Alfani n.15, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Varcaccio Garofalo, cf. , quale Associato C.F._3
dell'associazione professionale “ ”, dal Controparte_2
1 quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato allegato all'atto di citazione del giudizio di primo grado
Appellato
NONCHÉ
, cf. , elettivamente Controparte_3 C.F._4
domiciliata in Torre Annunziata, via Gino Alfani n.15, presso lo studio dell'avv.
Carmela Corradini, cf. , quale Associato dell'associazione C.F._5
professionale “ ”, dalla quale è Controparte_2
rappresentata e difesa in virtù di mandato allegato all'atto di citazione del giudizio di primo grado
Appellata
NONCHE'
, nato il [...], cf. Controparte_4 C.F._6
Appellato non citato
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con autonomi atti di citazione e (con Controparte_3 Controparte_5
riunione di una delle cause, ex art. 40 c.p.c., inizialmente introdotta innanzi al giudice di pace), citando in giudizio l'impresa assicuratrice su indicata e , Controparte_4
deducevano, come esposto in sentenza “che, in data 25.11.2019, in Torre Annunziata, in via Vittorio Veneto, il motoveicolo di proprietà del convenuto, giunto in prossimità del
Palazzo delle Catene, a causa dell'elevata velocità tenuta dal suo conducente, non si avvedeva della presenza dell'istante che era intento ad attraversare la strada sulle CP_1
strisce pedonali, investendolo e cagionandone la caduta al suolo;
che, in seguito a detto investimento, lo stesso motoveicolo attoreo rovinava in terra, cagionando altresì la caduta
2 al suolo del suo conducente e della trasportata ”. Controparte_3
Il giudice di primo grado, istruita la causa, così statuiva:
“1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , in pers. del Parte_2
legale rapp.te p.t., e , al pagamento, in solido fra loro, in favore di Controparte_4 CP_1
, della somma di euro 31.057,86, oltre interessi legali codicistici sulla somma
[...] devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat (prezzi foi senza tabacchi), dalla data del sinistro (25.11.2016) a quella di pubblicazione della sentenza – il tutto per la complessiva somma di euro 32.165,75 – oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di euro 32.165,75;
2) Condanna la , in pers. del legale rapp.te p.t., e , al Parte_2 Controparte_4
pagamento, in favore di in solido fra loro, della somma di euro Controparte_3
164.265,26, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat (prezzi foi senza tabacchi), dalla data del sinistro ( 25.11.2016) a quella di pubblicazione della sentenza – il tutto per la complessiva somma di euro 170.124,84 – oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di euro 170.124,84;
3) Condanna la , in pers. del legale rapp.te p.t., e , al Parte_2 Controparte_4
pagamento, in favore di , in solido fra loro, delle spese processuali del Controparte_1
presente giudizio, che liquida in € 310,00 per spese ed € 6.950,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00 % sui compensi, oltre iva e cpa, con attribuzione;
4) Condanna la , in pers. del legale rapp.te p.t., e , al Parte_2 Controparte_4
pagamento, in favore di in solido fra loro, delle spese processuali Controparte_3 del presente giudizio, che liquida in € 610,00 per spese ed € 19.800,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00 % sui compensi, oltre iva e cpa, con attribuzione;
5) Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra loro, le spese di CTU già liquidate.”
Il tribunale, in estrema sintesi, visto anche l'esito in rito che si sta per esporre, a)
dopo aver ritenuto attendibili e coincidenti le dichiarazioni dei testi escussi, riportate anche testualmente, e dimostrato il fatto storico, nonché la responsabilità esclusiva del conducente del motociclo, b) ed aver qualificato l'azione avanzata da CP_3
3 come azione proposta ex art. 141 d.lgs. 209/2005, che prescinde CP_4
dall'accertamento di qualsiasi responsabilità, in quanto “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge”, c) relativamente alla posizione di , affermando di Controparte_1
fare applicazione delle tabelle milanesi e applicando la personalizzazione del 40%,
C liquidava, rispetto a 10 punti di danno biologico e per e itp (come da pag. 10 della sentenza impugnata), la somma complessiva di 32.165,75, comprensiva di spese mediche e interessi annui, sulla somma devalutata di euro 31.057,86 e via via annualmente rivalutata;
d) relativamente alla posizione di Controparte_3
affermando di fare applicazione delle tabelle milanesi e applicando la personalizzazione del 60%, liquidava, rispetto a 28 punti di danno biologico e per Itt e itp (come da pag. 11, 12 e 13 della sentenza impugnata), la somma complessiva di euro 170.124,84, comprensiva di spese mediche e interessi annui, sulla somma devalutata di euro 164.265,26 e via via annualmente rivalutata;
e) regolando le spese di lite e di c.t.u. secondo soccombenza.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello da intendersi Parte_2
qui integralmente ritrascritto e alla cui lettura si rimanda quale parte integrante la
presente sentenza, con cui, in estrema sintesi, censurava la decisione sia 1) riguardo alla ritenuta credibilità e attendibilità delle deposizioni dei testi e alla ricostruzione del fatto storico, 2) sia in relazione alla sussistenza del nesso causale tra le lesioni subite dagli attori e l'evento dedotto in lite, contestando quanto emergente dalla documentazione, nonché le risultanze della c.t.u.; 3) contestava, altresì, la quantificazione dei danni sia riguardo alla invalidità temporanea, che alla riconosciuta
4 personalizzazione del danno, in nessun modo né dedotta, né provata, tantomeno richiesta, 4) invocando ogni conseguenza derivante dall'accoglimento dell'appello in ordine alla condanna alle spese e di c.t.u., nonché 5) nelle pagine conclusive del gravame (da pagg. 25 a 27, nuovamente richiamate per intero) esponendo “ulteriori criticità” che avrebbero dovuto far dubitare della fondatezza della domanda;
6)
rappresentava, infine, di aver provveduto al pagamento di quanto oggetto di condanna in sentenza, come da allegata documentazione.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“1)- accogliere il presente gravame per le motivazioni tutte espresse in premessa e, per l'effetto,
- dichiarare le domande di e infondate in fatto e Controparte_3 Controparte_1
diritto;
- condannare questi ultimi alla restituzione degli importi ricevuti ( € CP_4
170.124,84 - € 32.165,75), nonché alla restituzione delle spese legali del giudizio CP_1 di primo grado corrisposte in favore degli avvocati antistatari (€ 26.092,00 competenze
per posizione Scarpa + € 9.887,19 competenza Studio Controparte_2 legale per posizione Solofra + € 6.421,00 ritenuta acconto Studio Controparte_2
legale per entrambe le posizioni); Controparte_2
- condannare gli appellati alla restituzione dei costi delle due CTU medicolegali espletate nel giudizio di prime cure (€ 750,00 ed € 550,00 ) e di quelle che CP_4 CP_1
si andranno a svolgere nel corso del presente giudizio;
- vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2)- in subordine, accogliere il presente gravame per le motivazioni tutte espresse in premessa e, in ragione di un rinnovo delle operazioni peritali, ridurre il quantum spettante a e e, per l'effetto, condannare gli stessi Controparte_3 Controparte_1
alla restituzione della differenza tra quanto liquidato a seguito della sentenza di primo grado e quanto si andrà a riconoscere a seguito del chiesto rinnovo delle operazioni peritali;
- sempre per l'effetto, parametrare nuovamente le spese legali di primo grado (già liquidate in favore degli avvocati antistatari) e condannare gli appellati alla restituzione della differenza rispetto a quanto già versato;
5 - anche in tale caso, condannare gli appellati alla restituzione dei costi delle due CTU medico-legali e di quelle che si andranno a svolgere nel corso del presente giudizio;
- vittoria di spese del presente grado di giudizio.”.
B.b.) Si costituiva il quale, eccependo di aver provveduto a Controparte_1
notificare, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la sentenza di primo grado in data 10.7.2020, mentre l'appello era stato notificato il 7.12.2020, così
concludeva:
“a) rigettare l'appello proposto perché improponibile ed inammissibile per tardività dello stesso e, comunque, infondato in fatto ed in diritto;
b) accertare e dichiarare la decadenza della dal diritto di Parte_2
impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c.;
c) condannare per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., la Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni subiti dal sig. CP_1
, con liquidazione da determinarsi in via equitativa;
[...]
d) condannare la al pagamento, in favore del sig. , Parte_2 Controparte_1
delle spese e dei compensi professionali del presente grado di giudizio (da liquidarsi ex
D.M. n. 55/2014 e succ. mod. ex D.M. 37/2018), oltre spese generali (15%), C.P.A. ed
I.V.A. come per legge, nonché maggiorazione dei compensi previsto dall'art. 4, co.
1-bis ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. ex D.M. 37/2018, da attribuirsi al sottoscritto procuratore costituito essendone stato antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
B.c.) Si costituiva la quale svolgeva difese e formulava Controparte_3
conclusioni analoghe a quelle di . Controparte_1
B.d.) Autorizzata la rinotifica a , non risulta che la stessa sia stata Controparte_4
effettuata, tanto che l'appellante chiede di essere nuovamente autorizzata a provvedervi.
B.e.) All'udienza indicata in epigrafe, tenutasi con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190, applicabili ratione temporis, c.p.c., decorrenti dalla data della comunicazione del
6 provvedimento.
C – Analisi dei motivi di appello
L'appellante assicurazione, convenuta in primo grado, era difesa dall'avv.
Maurizio Vitiello.
Gli appellati e hanno depositato le notifiche Controparte_1 Controparte_3
a mezzo pec, inoltrate a due indirizzi di posta elettronica dell'avv. Vitiello -
i e – “messaggio Email_1 Email_2 Email_3
"NOTIFICA EX LEGGE 53/1994 - SENTENZA 1070/2020”, con attestazione di accettazione e, soprattutto, di avvenuta consegna nella casella di destinazione,
contenenti i files “conformità sentenza”, “relata sentenza” e “sentenza”, datate
10.7.2020, ore 09:29:59 e ore 09:29:55.
L'appellante, costituita in questo grado con diverso difensore, sostiene che,
interpellato l'avv. Vitiello, le notifiche non sarebbero mai pervenute agli indirizzi e ha depositato degli screenshots della relativa casella, con l'intento di dimostrare quanto affermato, a fronte dei quali gli appellati, negli scritti conclusionali, hanno depositato
'analoghi' documenti attestati l'avvenuto esito positivo, ivi compreso della consegna.
E' importante rilevare che l'appellante non mette in dubbio che quelle siano le caselle di posta elettronica certificata dell'avv. Vitiello, né il contenuto del messaggio,
ma segnala presunte incongruenze o irregolarità dei documenti telematici prodotti dalle controparti.
Innanzi tutto, si evidenzia che gli screenshots provenienti dallo stesso difensore non possono dimostrare nulla, semmai dovendo chi sostiene l'irritualità (ma qui si sta parlando di radicale mancata ricezione) della notifica, ricorrere all'attestazione del proprio gestore di posta elettronica, che 'certifichi' che il messaggio, diversamente da quanto risulta dalla notifica emessa dallo stesso gestore, non è stato consegnato, visto
7 che, fino a prova del contrario, i documenti prodotti dagli appellati indicano che il messaggio “è stato consegnato nella casella di destinazione”.
Tantomeno l'ulteriore questione sollevata – “Il numero identificativo messaggio
riporta 33 caratteri in luogo dei 32 previsti dal sistema di scambio di posta
elettronica certificata” – è esatta, considerato che i numeri identificativi, aprendo il
file “daticert.xml”, sono, appunto, 32.
Né si comprende quale sia la reale portata della contestazione, se cioè rivolta a denunciare vizi o irregolarità di natura telematica, o addirittura di falsità della documentazione prodotta, che avrebbe richiesto ben altra tipologia di formulazione.
Resta il dato decisivo, si ripete, che è stata documentata non solo l'accettazione del messaggio di posta elettronica contenente la notifica della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine per impugnare, indirizzato alle non contestate caselle di posta del difensore in primo grado dell'appellante, conformemente al disposto dell'art. 170 e 285 c.p.c., ma anche di avvenuta consegna da parte del gestore, senza che sia stata prodotta un'analoga dichiarazione che ne attesti, con esauriente esplicitazione di eventuali problematiche insorte, l'erroneità.
Da ciò discende che il gravame non può che essere dichiarato inammissibile, per essere stato proposto tardivamente solo nel dicembre del 2020.
Peraltro, trattandosi, comunque, anch'essa di questione in rito, si evidenzia, altresì,
che l'appellante non ha neppure documentato di avere adempiuto all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile , Controparte_4
correttamente evocato in giudizio in primo grado sia dal che da CP_1 CP_3
[...]
Già con ordinanza 19.4.2021 la corte rinviava all'udienza del 25.6.2021, al fine di consentire all'appellante di depositare l'avviso di ricevimento relativo alla notifica
8 allo CP_4
Con ordinanza datata 25.6.2021, la corte autorizzava la rinnovazione della notifica,
avendo la società appellante rappresentato di non avere ricevuto risposta da CP_7
alla richiesta di duplicato, con assegnazione di termine perentorio di gg. 60 per
[...]
provvedervi, osservando i termini di comparizione e rinviando all'udienza del
10.12.2021, poi rinviata d'ufficio al 27.5.2022.
Con provvedimento del 27.5.2022, preso atto che la notifica non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario (come documentato mediante l'avviso di ricevimento depositato con le note del 22.5.2022), la causa veniva nuovamente rinviata con assegnazione di altro termine perentorio di gg. 60, al 9.12.2022.
La stessa subiva rinvii d'ufficio per il trasferimento ad altra sezione del giudice relatore, ma all'udienza del 15.9.2023 l'appellante produceva l'atto rinotificato senza produrre alcunché in merito all'esito, mancando di depositare l'avviso di ricevimento,
che costituisce la prova della notificazione, cosa che non faceva neppure alle udienze del 21.3.2024 e del 9.1.2025, sicché, in suo difetto, non sussisterebbero neppure gli estremi per concedere una nuova autorizzazione;
non si dimentichi che lo CP_4
riveste la posizione di responsabile civile, litisconsorte necessario rispetto alle domande avanzate da e , con ogni conseguenza Controparte_3 Controparte_1
di legge, pure eccepita dalle controparti, in difetto di tempestiva integrazione del contraddittorio.
D – le spese
Le spese del grado vanno regolate secondo soccombenza, in base al valore della somma in contestazione oggetto della condanna in primo grado, in misura maggiormente prossima ai minimi, tenuto conto dell'esito in rito della lite,
sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il
9 versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Si ritiene invece, che non vi siano elementi per condannare l'appellante società
assicurativa ex art. 96 c.p.c., non potendo darsi per provato l'elemento soggettivo della colpa grave, considerato il cambio di patrocinatore che ha certamente influito nel difetto di comunicazione tra i due legali.
P.Q.M
La corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello in di cui in epigrafe, ogni altra domanda rigettata come da motivazione,
così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado, con attribuzione ai relativi procuratori antistatari, che liquida b1), in relazione alla posizione di CP_3
in euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e
[...]
c.p.a.; b2) in relazione alla posizione di in euro 6.000,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il cons. rel. est. dott. Francesco Notaro La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 4469/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Torre Annunziata, n. 1070/2020, pubblicata in data 9.7.2020
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, con sede legale in Verona (VR) alla Via Del Fante 21, P. IVA , P.IVA_1
rappresentata e difesa per mandato in atti dall'avv. Lucia Piscitelli, cf.
, presso il cui studio in Caserta, alla via Fulvio Renella n. 88 C.F._1
elettivamente domicilia
Appellante
E
, nato il [...], cf. Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Torre Annunziata, via Gino Alfani n.15, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Varcaccio Garofalo, cf. , quale Associato C.F._3
dell'associazione professionale “ ”, dal Controparte_2
1 quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato allegato all'atto di citazione del giudizio di primo grado
Appellato
NONCHÉ
, cf. , elettivamente Controparte_3 C.F._4
domiciliata in Torre Annunziata, via Gino Alfani n.15, presso lo studio dell'avv.
Carmela Corradini, cf. , quale Associato dell'associazione C.F._5
professionale “ ”, dalla quale è Controparte_2
rappresentata e difesa in virtù di mandato allegato all'atto di citazione del giudizio di primo grado
Appellata
NONCHE'
, nato il [...], cf. Controparte_4 C.F._6
Appellato non citato
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Con autonomi atti di citazione e (con Controparte_3 Controparte_5
riunione di una delle cause, ex art. 40 c.p.c., inizialmente introdotta innanzi al giudice di pace), citando in giudizio l'impresa assicuratrice su indicata e , Controparte_4
deducevano, come esposto in sentenza “che, in data 25.11.2019, in Torre Annunziata, in via Vittorio Veneto, il motoveicolo di proprietà del convenuto, giunto in prossimità del
Palazzo delle Catene, a causa dell'elevata velocità tenuta dal suo conducente, non si avvedeva della presenza dell'istante che era intento ad attraversare la strada sulle CP_1
strisce pedonali, investendolo e cagionandone la caduta al suolo;
che, in seguito a detto investimento, lo stesso motoveicolo attoreo rovinava in terra, cagionando altresì la caduta
2 al suolo del suo conducente e della trasportata ”. Controparte_3
Il giudice di primo grado, istruita la causa, così statuiva:
“1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la , in pers. del Parte_2
legale rapp.te p.t., e , al pagamento, in solido fra loro, in favore di Controparte_4 CP_1
, della somma di euro 31.057,86, oltre interessi legali codicistici sulla somma
[...] devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat (prezzi foi senza tabacchi), dalla data del sinistro (25.11.2016) a quella di pubblicazione della sentenza – il tutto per la complessiva somma di euro 32.165,75 – oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di euro 32.165,75;
2) Condanna la , in pers. del legale rapp.te p.t., e , al Parte_2 Controparte_4
pagamento, in favore di in solido fra loro, della somma di euro Controparte_3
164.265,26, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat (prezzi foi senza tabacchi), dalla data del sinistro ( 25.11.2016) a quella di pubblicazione della sentenza – il tutto per la complessiva somma di euro 170.124,84 – oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di euro 170.124,84;
3) Condanna la , in pers. del legale rapp.te p.t., e , al Parte_2 Controparte_4
pagamento, in favore di , in solido fra loro, delle spese processuali del Controparte_1
presente giudizio, che liquida in € 310,00 per spese ed € 6.950,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00 % sui compensi, oltre iva e cpa, con attribuzione;
4) Condanna la , in pers. del legale rapp.te p.t., e , al Parte_2 Controparte_4
pagamento, in favore di in solido fra loro, delle spese processuali Controparte_3 del presente giudizio, che liquida in € 610,00 per spese ed € 19.800,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali del 15,00 % sui compensi, oltre iva e cpa, con attribuzione;
5) Pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra loro, le spese di CTU già liquidate.”
Il tribunale, in estrema sintesi, visto anche l'esito in rito che si sta per esporre, a)
dopo aver ritenuto attendibili e coincidenti le dichiarazioni dei testi escussi, riportate anche testualmente, e dimostrato il fatto storico, nonché la responsabilità esclusiva del conducente del motociclo, b) ed aver qualificato l'azione avanzata da CP_3
3 come azione proposta ex art. 141 d.lgs. 209/2005, che prescinde CP_4
dall'accertamento di qualsiasi responsabilità, in quanto “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge”, c) relativamente alla posizione di , affermando di Controparte_1
fare applicazione delle tabelle milanesi e applicando la personalizzazione del 40%,
C liquidava, rispetto a 10 punti di danno biologico e per e itp (come da pag. 10 della sentenza impugnata), la somma complessiva di 32.165,75, comprensiva di spese mediche e interessi annui, sulla somma devalutata di euro 31.057,86 e via via annualmente rivalutata;
d) relativamente alla posizione di Controparte_3
affermando di fare applicazione delle tabelle milanesi e applicando la personalizzazione del 60%, liquidava, rispetto a 28 punti di danno biologico e per Itt e itp (come da pag. 11, 12 e 13 della sentenza impugnata), la somma complessiva di euro 170.124,84, comprensiva di spese mediche e interessi annui, sulla somma devalutata di euro 164.265,26 e via via annualmente rivalutata;
e) regolando le spese di lite e di c.t.u. secondo soccombenza.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello da intendersi Parte_2
qui integralmente ritrascritto e alla cui lettura si rimanda quale parte integrante la
presente sentenza, con cui, in estrema sintesi, censurava la decisione sia 1) riguardo alla ritenuta credibilità e attendibilità delle deposizioni dei testi e alla ricostruzione del fatto storico, 2) sia in relazione alla sussistenza del nesso causale tra le lesioni subite dagli attori e l'evento dedotto in lite, contestando quanto emergente dalla documentazione, nonché le risultanze della c.t.u.; 3) contestava, altresì, la quantificazione dei danni sia riguardo alla invalidità temporanea, che alla riconosciuta
4 personalizzazione del danno, in nessun modo né dedotta, né provata, tantomeno richiesta, 4) invocando ogni conseguenza derivante dall'accoglimento dell'appello in ordine alla condanna alle spese e di c.t.u., nonché 5) nelle pagine conclusive del gravame (da pagg. 25 a 27, nuovamente richiamate per intero) esponendo “ulteriori criticità” che avrebbero dovuto far dubitare della fondatezza della domanda;
6)
rappresentava, infine, di aver provveduto al pagamento di quanto oggetto di condanna in sentenza, come da allegata documentazione.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“1)- accogliere il presente gravame per le motivazioni tutte espresse in premessa e, per l'effetto,
- dichiarare le domande di e infondate in fatto e Controparte_3 Controparte_1
diritto;
- condannare questi ultimi alla restituzione degli importi ricevuti ( € CP_4
170.124,84 - € 32.165,75), nonché alla restituzione delle spese legali del giudizio CP_1 di primo grado corrisposte in favore degli avvocati antistatari (€ 26.092,00 competenze
per posizione Scarpa + € 9.887,19 competenza Studio Controparte_2 legale per posizione Solofra + € 6.421,00 ritenuta acconto Studio Controparte_2
legale per entrambe le posizioni); Controparte_2
- condannare gli appellati alla restituzione dei costi delle due CTU medicolegali espletate nel giudizio di prime cure (€ 750,00 ed € 550,00 ) e di quelle che CP_4 CP_1
si andranno a svolgere nel corso del presente giudizio;
- vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2)- in subordine, accogliere il presente gravame per le motivazioni tutte espresse in premessa e, in ragione di un rinnovo delle operazioni peritali, ridurre il quantum spettante a e e, per l'effetto, condannare gli stessi Controparte_3 Controparte_1
alla restituzione della differenza tra quanto liquidato a seguito della sentenza di primo grado e quanto si andrà a riconoscere a seguito del chiesto rinnovo delle operazioni peritali;
- sempre per l'effetto, parametrare nuovamente le spese legali di primo grado (già liquidate in favore degli avvocati antistatari) e condannare gli appellati alla restituzione della differenza rispetto a quanto già versato;
5 - anche in tale caso, condannare gli appellati alla restituzione dei costi delle due CTU medico-legali e di quelle che si andranno a svolgere nel corso del presente giudizio;
- vittoria di spese del presente grado di giudizio.”.
B.b.) Si costituiva il quale, eccependo di aver provveduto a Controparte_1
notificare, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., la sentenza di primo grado in data 10.7.2020, mentre l'appello era stato notificato il 7.12.2020, così
concludeva:
“a) rigettare l'appello proposto perché improponibile ed inammissibile per tardività dello stesso e, comunque, infondato in fatto ed in diritto;
b) accertare e dichiarare la decadenza della dal diritto di Parte_2
impugnazione ex artt. 325 e 326 c.p.c.;
c) condannare per responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., la Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni subiti dal sig. CP_1
, con liquidazione da determinarsi in via equitativa;
[...]
d) condannare la al pagamento, in favore del sig. , Parte_2 Controparte_1
delle spese e dei compensi professionali del presente grado di giudizio (da liquidarsi ex
D.M. n. 55/2014 e succ. mod. ex D.M. 37/2018), oltre spese generali (15%), C.P.A. ed
I.V.A. come per legge, nonché maggiorazione dei compensi previsto dall'art. 4, co.
1-bis ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. ex D.M. 37/2018, da attribuirsi al sottoscritto procuratore costituito essendone stato antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
B.c.) Si costituiva la quale svolgeva difese e formulava Controparte_3
conclusioni analoghe a quelle di . Controparte_1
B.d.) Autorizzata la rinotifica a , non risulta che la stessa sia stata Controparte_4
effettuata, tanto che l'appellante chiede di essere nuovamente autorizzata a provvedervi.
B.e.) All'udienza indicata in epigrafe, tenutasi con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190, applicabili ratione temporis, c.p.c., decorrenti dalla data della comunicazione del
6 provvedimento.
C – Analisi dei motivi di appello
L'appellante assicurazione, convenuta in primo grado, era difesa dall'avv.
Maurizio Vitiello.
Gli appellati e hanno depositato le notifiche Controparte_1 Controparte_3
a mezzo pec, inoltrate a due indirizzi di posta elettronica dell'avv. Vitiello -
i e – “messaggio Email_1 Email_2 Email_3
"NOTIFICA EX LEGGE 53/1994 - SENTENZA 1070/2020”, con attestazione di accettazione e, soprattutto, di avvenuta consegna nella casella di destinazione,
contenenti i files “conformità sentenza”, “relata sentenza” e “sentenza”, datate
10.7.2020, ore 09:29:59 e ore 09:29:55.
L'appellante, costituita in questo grado con diverso difensore, sostiene che,
interpellato l'avv. Vitiello, le notifiche non sarebbero mai pervenute agli indirizzi e ha depositato degli screenshots della relativa casella, con l'intento di dimostrare quanto affermato, a fronte dei quali gli appellati, negli scritti conclusionali, hanno depositato
'analoghi' documenti attestati l'avvenuto esito positivo, ivi compreso della consegna.
E' importante rilevare che l'appellante non mette in dubbio che quelle siano le caselle di posta elettronica certificata dell'avv. Vitiello, né il contenuto del messaggio,
ma segnala presunte incongruenze o irregolarità dei documenti telematici prodotti dalle controparti.
Innanzi tutto, si evidenzia che gli screenshots provenienti dallo stesso difensore non possono dimostrare nulla, semmai dovendo chi sostiene l'irritualità (ma qui si sta parlando di radicale mancata ricezione) della notifica, ricorrere all'attestazione del proprio gestore di posta elettronica, che 'certifichi' che il messaggio, diversamente da quanto risulta dalla notifica emessa dallo stesso gestore, non è stato consegnato, visto
7 che, fino a prova del contrario, i documenti prodotti dagli appellati indicano che il messaggio “è stato consegnato nella casella di destinazione”.
Tantomeno l'ulteriore questione sollevata – “Il numero identificativo messaggio
riporta 33 caratteri in luogo dei 32 previsti dal sistema di scambio di posta
elettronica certificata” – è esatta, considerato che i numeri identificativi, aprendo il
file “daticert.xml”, sono, appunto, 32.
Né si comprende quale sia la reale portata della contestazione, se cioè rivolta a denunciare vizi o irregolarità di natura telematica, o addirittura di falsità della documentazione prodotta, che avrebbe richiesto ben altra tipologia di formulazione.
Resta il dato decisivo, si ripete, che è stata documentata non solo l'accettazione del messaggio di posta elettronica contenente la notifica della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine per impugnare, indirizzato alle non contestate caselle di posta del difensore in primo grado dell'appellante, conformemente al disposto dell'art. 170 e 285 c.p.c., ma anche di avvenuta consegna da parte del gestore, senza che sia stata prodotta un'analoga dichiarazione che ne attesti, con esauriente esplicitazione di eventuali problematiche insorte, l'erroneità.
Da ciò discende che il gravame non può che essere dichiarato inammissibile, per essere stato proposto tardivamente solo nel dicembre del 2020.
Peraltro, trattandosi, comunque, anch'essa di questione in rito, si evidenzia, altresì,
che l'appellante non ha neppure documentato di avere adempiuto all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile , Controparte_4
correttamente evocato in giudizio in primo grado sia dal che da CP_1 CP_3
[...]
Già con ordinanza 19.4.2021 la corte rinviava all'udienza del 25.6.2021, al fine di consentire all'appellante di depositare l'avviso di ricevimento relativo alla notifica
8 allo CP_4
Con ordinanza datata 25.6.2021, la corte autorizzava la rinnovazione della notifica,
avendo la società appellante rappresentato di non avere ricevuto risposta da CP_7
alla richiesta di duplicato, con assegnazione di termine perentorio di gg. 60 per
[...]
provvedervi, osservando i termini di comparizione e rinviando all'udienza del
10.12.2021, poi rinviata d'ufficio al 27.5.2022.
Con provvedimento del 27.5.2022, preso atto che la notifica non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario (come documentato mediante l'avviso di ricevimento depositato con le note del 22.5.2022), la causa veniva nuovamente rinviata con assegnazione di altro termine perentorio di gg. 60, al 9.12.2022.
La stessa subiva rinvii d'ufficio per il trasferimento ad altra sezione del giudice relatore, ma all'udienza del 15.9.2023 l'appellante produceva l'atto rinotificato senza produrre alcunché in merito all'esito, mancando di depositare l'avviso di ricevimento,
che costituisce la prova della notificazione, cosa che non faceva neppure alle udienze del 21.3.2024 e del 9.1.2025, sicché, in suo difetto, non sussisterebbero neppure gli estremi per concedere una nuova autorizzazione;
non si dimentichi che lo CP_4
riveste la posizione di responsabile civile, litisconsorte necessario rispetto alle domande avanzate da e , con ogni conseguenza Controparte_3 Controparte_1
di legge, pure eccepita dalle controparti, in difetto di tempestiva integrazione del contraddittorio.
D – le spese
Le spese del grado vanno regolate secondo soccombenza, in base al valore della somma in contestazione oggetto della condanna in primo grado, in misura maggiormente prossima ai minimi, tenuto conto dell'esito in rito della lite,
sussistendo, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il
9 versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Si ritiene invece, che non vi siano elementi per condannare l'appellante società
assicurativa ex art. 96 c.p.c., non potendo darsi per provato l'elemento soggettivo della colpa grave, considerato il cambio di patrocinatore che ha certamente influito nel difetto di comunicazione tra i due legali.
P.Q.M
La corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello in di cui in epigrafe, ogni altra domanda rigettata come da motivazione,
così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado, con attribuzione ai relativi procuratori antistatari, che liquida b1), in relazione alla posizione di CP_3
in euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e
[...]
c.p.a.; b2) in relazione alla posizione di in euro 6.000,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il cons. rel. est. dott. Francesco Notaro La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
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