CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/06/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere avv. Luigi Carmine Chiarelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 376/2024 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. ELEONORA DANIELA LUPIS ROGGES, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in VIA ROMA n. 4 ad ALTAMURA, presso la difenditrice,
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONARDO. Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA V. DE ROMITA n.14 (C/O AVV. SANTAMATO) a CP_2
BARI, presso il difensore,
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con sentenza numero 459/2024, il Tribunale di Bari, definitivamente pronunziandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 3432/2018 del 13.9.2018, contenente domande riconvenzionali, proposta da con ricorso dell'8.10.2018, nei confronti di Parte_1 Controparte_1 rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, rigettava le domande riconvenzionali e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite e accessori.
Con ricorso depositato il 22.03.2024 proponeva appello chiedendo alla Corte, in Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza: 1) in via preliminare: a) di dichiarare la carenza di legittimazione del sig. a richiedere i canoni di locazione di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per Controparte_1 l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3432/2018 Tribunale di Bari;
b) di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 3432/2018 Tribunale di Bari del 13.09.2019 per insussistenza del diritto di credito azionato;
2) in via riconvenzionale c) di dichiarare il sig. Controparte_1 tenuto a restituire a la cauzione ricevuta e, condannare l'opposto a pagare, in Parte_1 favore della società la somma di €. 10.000,00 versata a titolo di restituzione Parte_1 cauzione oltre agli interessi previsti come per legge;
d) di ritenere e dichiarare il sig, CP_1 tenuto a restituire a l'impianto di condizionamento e/o tenuto il sig
[...] Parte_1 a versare in favore di la somma di €. 15.530,00 quale Controparte_1 Parte_1 importo speso per l'esecuzione dell'impianto e, per l'effetto, condannare il sig. a restituire a CP_1 l'impianto di condizionamento e/o a versare in favore di Parte_1 Parte_1 la somma di €. 15.530,00 quale importo speso per l'esecuzione dell'impianto; In ogni caso, condannare parte convenuta-appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 3.9.2024, depositata il giorno successivo, si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo alla Corte di rigettare l'avverso atto di appello e confermare la sentenza di primo
[...] grado impugnata. Con vittoria degli onorari di causa.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è discussa e decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 12.03.2025.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con conseguente nuova pronunzia sulle spese del giudizio, che tenga conto delle reciproche soccombenze.
Con il primo motivo la società appellante si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della controparte sulla scorta dell'atto di cessione del credito del 20.3.2014, notificatale il 28.3.2014, con il quale l'appellato aveva ceduto alla il credito che Controparte_3 lo stesso aveva poi azionato, in via monitoria, originando il giudizio.
La censura non ha pregio. L'atto di cessione del credito, indipendentemente dall'oggetto e cioè se ricomprendesse o meno i canoni per i quali il ha agito in giudizio, non ha avuto efficacia. CP_1
La Suprema Corte ha affermato il principio che la natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisca dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o pagina 2 di 5 all'accettazione della cessione al contraente ceduto. (Cass. n. 13954 del 16.6.2006 e successivamente, conforme, Cass. n. 22280/2010)
Nel nostro caso, benché la cessione fosse stata comunicata alla società conduttrice, questa non l'accettava e contestava l'esistenza stessa del credito. Deve desumersi dal fatto che i pagamenti successivi dei canoni locativi avvenivano, pacificamente, in favore del che, come ritenuto CP_1 Contr dal primo giudice, la cessione non abbia acquisito efficacia e la abbia rinunziato quindi ad avvalersene.
Con il secondo motivo d'appello si impugna la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto fondata la richiesta della controparte di ottenere il pagamento della mensilità di marzo 2018, invece non dovuta.
E' pacifico che la materiale riconsegna dell'immobile al locatore è avvenuta il 26.3.2018, a fronte della scadenza contrattuale del 28.2.2018, stabilita nel contratto del 1.3.2012.
Per la verità parte conduttrice già da un paio di anni prima aveva manifestato e motivato la propria volontà di risolvere anticipatamente il contratto, ormai non più funzionale ai propri scopi sociali, non trovando una corrispondente volontà del locatore di accettare la risoluzione anticipata. Questi, infatti, disconosceva la sussistenza delle condizioni per tale forma di risoluzione, pretendendo che il contratto andasse a scadenza. La conduttrice, quindi, inviava regolare e tempestiva disdetta per la scadenza naturale del 28.2.2018.
Approssimandosi tale data, sempre la conduttrice, che aveva provveduto anche a formalizzare la risoluzione del contratto all'agenzia delle entrate, continuava a dichiarare la propria disponibilità a rilasciare l'immobile anche in una data antecedente a quella di scadenza, come da lett. Raccomandata a.r. del 22.2.2018, che il locatore non contesta di aver ricevuto.
Il rilascio però slittava quasi di un mese e ciò non può essere addebitato che ad un comportamento ostruzionistico del locatore, che il Tribunale non ha voluto invece apprezzare. Il primo giudice lo esclude per il solo fatto che, per procedere al rilascio, erano intervenuti tra le parti numerosi incontri, con la presenza dei rispettivi legali. Alla cosa però non può essere dato un significato così univoco, anzi, che gli incontri fossero finalizzati a procedere al rilascio è dato scontato, mentre le ragioni per le quali non vi si è proceduto prima sono da collegarsi, più verosimilmente, al fatto che il locatore tentasse di posticiparlo il più possibile.
Ulteriori elementi sulla mancata collaborazione del a procedere ad un tempestivo rilascio CP_1 dell'immobile alla scadenza si traggono anche dalla testimonianza della sig.ra , Testimone_1 che rivestiva, all'epoca dei fatti, il ruolo di direttore amministrativo e del personale della società appellante, sentita all'udienza del 1.6.2022, che riferiva di infruttuosi tentativi fatti telefonicamente sia da lei personalmente che dal legale rappresentante della società, in sua presenza, per fissare con parte locatrice la data del rilascio.
Non rilevante è poi che la parte conduttrice non abbia dato prova di aver formalmente intimato al locatore, di prendere possesso dell'immobile.
Ritiene infatti la Corte di aderire all'orientamento maggioritario e più recente espresso dalla Suprema
Corte affermando il principio secondo cui “in tema di riconsegna dell'immobile locato, mentre l'adozione della complessa procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, comma secondo, cod. civ., costituita pagina 3 di 5 dall'intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207 cod. civ.), l'adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 cod. civ.) - purché serie, concrete e tempestive (nel caso ivi esaminato, sovrapponibile al nostro,
l'invio di lettere raccomandate nelle quali il conduttore informava il locatore della messa a sua disposizione delle chiavi dell'immobile) e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore - pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione (costituita, anche in quel caso, dal pagamento dei canoni maturati dopo la risoluzione del contratto di locazione)” ( Cass. n. 18496 del
3.9.2007 e, successivamente, conformi Cass. n. 1684/2010, n.1337/2011, n.21004/2012, 15433/2013,
n.15876/2013, n.8672/2017 e n.23639/2019)
Ravvisandosi nelle ripetute offerte non formali fatte dalla conduttrice le caratteristiche della serietà, dell'affidabilità e della tempestività, non può che ritenersi escluso che la stessa sia in mora nel pagamento dei canoni successivi alla data di scadenza del contratto e quindi nessuna somma è dovuta per la mensilità di marzo 2018.
Con il terzo motivo d'appello si contesta il rigetto della domanda, avanzata in via riconvenzionale, di restituzione da parte del locatore del deposito cauzionale dell'importo di € 10.000,00 che nel contratto del 7.5.201\2, oggetto del presente giudizio, dichiarava di aver già ricevuto. Controparte_1
Pacifico essendo che la cauzione non veniva restituita al momento del rilascio dell'immobile il
Tribunale ha rigettato la richiesta ritendendo che la stessa fosse stata oggetto della scrittura privata del
14.5.2012 (quindi alcuni giorni dopo la stipula del nuovo contratto), intervenuta tra la stessa
[...]
e precedente locatrice. Parte_2 Controparte_4
Nella stessa, in realtà, dopo aver dato atto che alla conduttrice doveva essere restituita una cauzione di
€ 10.800,00, nel compensare una serie di dare ed avere relativi al precedente rapporto locativo, la società conduttrice dichiarava di rinunziare alla restituzione di detta cauzione.
Alla Corte appare evidente che la restituzione della cauzione a cui si fa riferimento in tale scrittura privata nulla ha a che fare con quella che il dichiarava di aver ricevuto al momento della CP_1 sottoscrizione del nuovo contratto.
Vi osta, oltre alla diversità soggettiva (parte locatrice è un soggetto diverso) ed al differente importo (€
10.800,00 e non 10.000,00), soprattutto il fatto che in quel momento si dava atto che la cauzione doveva essere restituita.
Non vi era ragione di dover restituire in quel momento il deposito cauzionale pattuito appena qualche giorno prima e che rivestiva la funzione di garantire l'adempimento di oneri contrattuali che erano appena stati assunti e si dovevano protrarre nel futuro.
Il fatto che al momento della stipula dell'originario contratto del 2.2.2009, come evidenziato dal
Tribunale, che richiama la sua clausola n. 11 (rectius 12) in cui le parti convenivano, in considerazione della natura giuridica della conduttrice, di non costituire alcuna cauzione, non è decisivo, ben potendo la cauzione essere stata versata successivamente.
Non sussistono quindi valide ragioni per cui la cauzione di € 10.000,00, di cui vi è prova del versamento, non debba essere restituita. pagina 4 di 5 Con il quarto ed ultimo motivo si obbietta che ingiustamente il Tribunale abbia rigettato la richiesta, avanzata sempre in via riconvenzionale, di restituzione dell'impianto di condizionamento o il pagamento del suo valore, di € 15.300,00.
La censura non può essere condivisa. Non vi è ragione di discostarsi sul punto dalla decisione di primo grado che ha ritenuto che la realizzazione dell'impianto, pacificamente avvenuta all'inizio della prima locazione, nel 2009-2010 (come si ricava dalle due fatture della ditta DO ZI e dalla sua dichiarazione di consegna, prodotte in atti dalla stessa appellante) ha, questa si, formato oggetto della scrittura privata del 14.5.2012 tra l'originaria locatrice e la società appellante, in cui venivano compensate le opere che quest'ultima aveva realizzato nella struttura (che nelle due fatture, dove l'impianto di condizionamento e elencato insieme ad altri impianti, quale quelli idrico-sanitario e fognante, necessari per poter utilizzare dell'immobile e non asportabili, sono conteggiate cumulativamente) con i crediti che a quella data la locatrice vantava.
Non significativa appare la dichiarazione dell'appellato, inserita nel verbale di riconsegna, che si limita a riservarsi la verifica del suo funzionamento né il riferimento esplicito all'esistenza dell'impianto. La richiesta è stata contestata in giudizio.
Quanto alle spese di lite del doppio grado, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della reciproca soccombenza, si ritiene applicabile l'art. 92 c.p.c., compensandole integralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 22.03.2024 nei confronti di avverso la sentenza n. 459/2024 Controparte_1 del Tribunale di Bari, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Definitivamente pronunziando sull'appello lo accoglie parzialmente e, per l'effetto, accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3432/2018 del 13.09.2018 del Tribunale di Bari, che revoca;
2) In accoglimento parziale della domanda proposta in via monitoria, dichiara non dovuto il canone relativo alla mensilità di marzo 2018 e condanna al pagamento, in Controparte_5 favore di della minor somma di € 2.080,00 per canoni locativi scaduti e Controparte_1 non pagati, oltre interessi come da domanda;
3) In accoglimento parziale della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, condanna alla restituzione a della somma di € 10.000,00 Controparte_1 Parte_1 versata a titolo di deposito cauzionale, oltre interessi legali dal 7.5.2012 al saldo;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 12.3.2025
Il Presidente
Dott. Salvatore GRILLO
Il Giudice Ausiliario Relatore Avv. Luigi Carmine CHIARELLI
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere avv. Luigi Carmine Chiarelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 376/2024 promossa da:
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. ELEONORA DANIELA LUPIS ROGGES, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in VIA ROMA n. 4 ad ALTAMURA, presso la difenditrice,
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONARDO. Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA V. DE ROMITA n.14 (C/O AVV. SANTAMATO) a CP_2
BARI, presso il difensore,
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con sentenza numero 459/2024, il Tribunale di Bari, definitivamente pronunziandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 3432/2018 del 13.9.2018, contenente domande riconvenzionali, proposta da con ricorso dell'8.10.2018, nei confronti di Parte_1 Controparte_1 rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto, rigettava le domande riconvenzionali e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite e accessori.
Con ricorso depositato il 22.03.2024 proponeva appello chiedendo alla Corte, in Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza: 1) in via preliminare: a) di dichiarare la carenza di legittimazione del sig. a richiedere i canoni di locazione di cui al decreto ingiuntivo opposto e, per Controparte_1 l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3432/2018 Tribunale di Bari;
b) di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n. 3432/2018 Tribunale di Bari del 13.09.2019 per insussistenza del diritto di credito azionato;
2) in via riconvenzionale c) di dichiarare il sig. Controparte_1 tenuto a restituire a la cauzione ricevuta e, condannare l'opposto a pagare, in Parte_1 favore della società la somma di €. 10.000,00 versata a titolo di restituzione Parte_1 cauzione oltre agli interessi previsti come per legge;
d) di ritenere e dichiarare il sig, CP_1 tenuto a restituire a l'impianto di condizionamento e/o tenuto il sig
[...] Parte_1 a versare in favore di la somma di €. 15.530,00 quale Controparte_1 Parte_1 importo speso per l'esecuzione dell'impianto e, per l'effetto, condannare il sig. a restituire a CP_1 l'impianto di condizionamento e/o a versare in favore di Parte_1 Parte_1 la somma di €. 15.530,00 quale importo speso per l'esecuzione dell'impianto; In ogni caso, condannare parte convenuta-appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 3.9.2024, depositata il giorno successivo, si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo alla Corte di rigettare l'avverso atto di appello e confermare la sentenza di primo
[...] grado impugnata. Con vittoria degli onorari di causa.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è discussa e decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 12.03.2025.
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con conseguente nuova pronunzia sulle spese del giudizio, che tenga conto delle reciproche soccombenze.
Con il primo motivo la società appellante si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della controparte sulla scorta dell'atto di cessione del credito del 20.3.2014, notificatale il 28.3.2014, con il quale l'appellato aveva ceduto alla il credito che Controparte_3 lo stesso aveva poi azionato, in via monitoria, originando il giudizio.
La censura non ha pregio. L'atto di cessione del credito, indipendentemente dall'oggetto e cioè se ricomprendesse o meno i canoni per i quali il ha agito in giudizio, non ha avuto efficacia. CP_1
La Suprema Corte ha affermato il principio che la natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisca dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o pagina 2 di 5 all'accettazione della cessione al contraente ceduto. (Cass. n. 13954 del 16.6.2006 e successivamente, conforme, Cass. n. 22280/2010)
Nel nostro caso, benché la cessione fosse stata comunicata alla società conduttrice, questa non l'accettava e contestava l'esistenza stessa del credito. Deve desumersi dal fatto che i pagamenti successivi dei canoni locativi avvenivano, pacificamente, in favore del che, come ritenuto CP_1 Contr dal primo giudice, la cessione non abbia acquisito efficacia e la abbia rinunziato quindi ad avvalersene.
Con il secondo motivo d'appello si impugna la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto fondata la richiesta della controparte di ottenere il pagamento della mensilità di marzo 2018, invece non dovuta.
E' pacifico che la materiale riconsegna dell'immobile al locatore è avvenuta il 26.3.2018, a fronte della scadenza contrattuale del 28.2.2018, stabilita nel contratto del 1.3.2012.
Per la verità parte conduttrice già da un paio di anni prima aveva manifestato e motivato la propria volontà di risolvere anticipatamente il contratto, ormai non più funzionale ai propri scopi sociali, non trovando una corrispondente volontà del locatore di accettare la risoluzione anticipata. Questi, infatti, disconosceva la sussistenza delle condizioni per tale forma di risoluzione, pretendendo che il contratto andasse a scadenza. La conduttrice, quindi, inviava regolare e tempestiva disdetta per la scadenza naturale del 28.2.2018.
Approssimandosi tale data, sempre la conduttrice, che aveva provveduto anche a formalizzare la risoluzione del contratto all'agenzia delle entrate, continuava a dichiarare la propria disponibilità a rilasciare l'immobile anche in una data antecedente a quella di scadenza, come da lett. Raccomandata a.r. del 22.2.2018, che il locatore non contesta di aver ricevuto.
Il rilascio però slittava quasi di un mese e ciò non può essere addebitato che ad un comportamento ostruzionistico del locatore, che il Tribunale non ha voluto invece apprezzare. Il primo giudice lo esclude per il solo fatto che, per procedere al rilascio, erano intervenuti tra le parti numerosi incontri, con la presenza dei rispettivi legali. Alla cosa però non può essere dato un significato così univoco, anzi, che gli incontri fossero finalizzati a procedere al rilascio è dato scontato, mentre le ragioni per le quali non vi si è proceduto prima sono da collegarsi, più verosimilmente, al fatto che il locatore tentasse di posticiparlo il più possibile.
Ulteriori elementi sulla mancata collaborazione del a procedere ad un tempestivo rilascio CP_1 dell'immobile alla scadenza si traggono anche dalla testimonianza della sig.ra , Testimone_1 che rivestiva, all'epoca dei fatti, il ruolo di direttore amministrativo e del personale della società appellante, sentita all'udienza del 1.6.2022, che riferiva di infruttuosi tentativi fatti telefonicamente sia da lei personalmente che dal legale rappresentante della società, in sua presenza, per fissare con parte locatrice la data del rilascio.
Non rilevante è poi che la parte conduttrice non abbia dato prova di aver formalmente intimato al locatore, di prendere possesso dell'immobile.
Ritiene infatti la Corte di aderire all'orientamento maggioritario e più recente espresso dalla Suprema
Corte affermando il principio secondo cui “in tema di riconsegna dell'immobile locato, mentre l'adozione della complessa procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, comma secondo, cod. civ., costituita pagina 3 di 5 dall'intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207 cod. civ.), l'adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 cod. civ.) - purché serie, concrete e tempestive (nel caso ivi esaminato, sovrapponibile al nostro,
l'invio di lettere raccomandate nelle quali il conduttore informava il locatore della messa a sua disposizione delle chiavi dell'immobile) e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore - pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione (costituita, anche in quel caso, dal pagamento dei canoni maturati dopo la risoluzione del contratto di locazione)” ( Cass. n. 18496 del
3.9.2007 e, successivamente, conformi Cass. n. 1684/2010, n.1337/2011, n.21004/2012, 15433/2013,
n.15876/2013, n.8672/2017 e n.23639/2019)
Ravvisandosi nelle ripetute offerte non formali fatte dalla conduttrice le caratteristiche della serietà, dell'affidabilità e della tempestività, non può che ritenersi escluso che la stessa sia in mora nel pagamento dei canoni successivi alla data di scadenza del contratto e quindi nessuna somma è dovuta per la mensilità di marzo 2018.
Con il terzo motivo d'appello si contesta il rigetto della domanda, avanzata in via riconvenzionale, di restituzione da parte del locatore del deposito cauzionale dell'importo di € 10.000,00 che nel contratto del 7.5.201\2, oggetto del presente giudizio, dichiarava di aver già ricevuto. Controparte_1
Pacifico essendo che la cauzione non veniva restituita al momento del rilascio dell'immobile il
Tribunale ha rigettato la richiesta ritendendo che la stessa fosse stata oggetto della scrittura privata del
14.5.2012 (quindi alcuni giorni dopo la stipula del nuovo contratto), intervenuta tra la stessa
[...]
e precedente locatrice. Parte_2 Controparte_4
Nella stessa, in realtà, dopo aver dato atto che alla conduttrice doveva essere restituita una cauzione di
€ 10.800,00, nel compensare una serie di dare ed avere relativi al precedente rapporto locativo, la società conduttrice dichiarava di rinunziare alla restituzione di detta cauzione.
Alla Corte appare evidente che la restituzione della cauzione a cui si fa riferimento in tale scrittura privata nulla ha a che fare con quella che il dichiarava di aver ricevuto al momento della CP_1 sottoscrizione del nuovo contratto.
Vi osta, oltre alla diversità soggettiva (parte locatrice è un soggetto diverso) ed al differente importo (€
10.800,00 e non 10.000,00), soprattutto il fatto che in quel momento si dava atto che la cauzione doveva essere restituita.
Non vi era ragione di dover restituire in quel momento il deposito cauzionale pattuito appena qualche giorno prima e che rivestiva la funzione di garantire l'adempimento di oneri contrattuali che erano appena stati assunti e si dovevano protrarre nel futuro.
Il fatto che al momento della stipula dell'originario contratto del 2.2.2009, come evidenziato dal
Tribunale, che richiama la sua clausola n. 11 (rectius 12) in cui le parti convenivano, in considerazione della natura giuridica della conduttrice, di non costituire alcuna cauzione, non è decisivo, ben potendo la cauzione essere stata versata successivamente.
Non sussistono quindi valide ragioni per cui la cauzione di € 10.000,00, di cui vi è prova del versamento, non debba essere restituita. pagina 4 di 5 Con il quarto ed ultimo motivo si obbietta che ingiustamente il Tribunale abbia rigettato la richiesta, avanzata sempre in via riconvenzionale, di restituzione dell'impianto di condizionamento o il pagamento del suo valore, di € 15.300,00.
La censura non può essere condivisa. Non vi è ragione di discostarsi sul punto dalla decisione di primo grado che ha ritenuto che la realizzazione dell'impianto, pacificamente avvenuta all'inizio della prima locazione, nel 2009-2010 (come si ricava dalle due fatture della ditta DO ZI e dalla sua dichiarazione di consegna, prodotte in atti dalla stessa appellante) ha, questa si, formato oggetto della scrittura privata del 14.5.2012 tra l'originaria locatrice e la società appellante, in cui venivano compensate le opere che quest'ultima aveva realizzato nella struttura (che nelle due fatture, dove l'impianto di condizionamento e elencato insieme ad altri impianti, quale quelli idrico-sanitario e fognante, necessari per poter utilizzare dell'immobile e non asportabili, sono conteggiate cumulativamente) con i crediti che a quella data la locatrice vantava.
Non significativa appare la dichiarazione dell'appellato, inserita nel verbale di riconsegna, che si limita a riservarsi la verifica del suo funzionamento né il riferimento esplicito all'esistenza dell'impianto. La richiesta è stata contestata in giudizio.
Quanto alle spese di lite del doppio grado, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e della reciproca soccombenza, si ritiene applicabile l'art. 92 c.p.c., compensandole integralmente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 22.03.2024 nei confronti di avverso la sentenza n. 459/2024 Controparte_1 del Tribunale di Bari, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Definitivamente pronunziando sull'appello lo accoglie parzialmente e, per l'effetto, accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3432/2018 del 13.09.2018 del Tribunale di Bari, che revoca;
2) In accoglimento parziale della domanda proposta in via monitoria, dichiara non dovuto il canone relativo alla mensilità di marzo 2018 e condanna al pagamento, in Controparte_5 favore di della minor somma di € 2.080,00 per canoni locativi scaduti e Controparte_1 non pagati, oltre interessi come da domanda;
3) In accoglimento parziale della domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, condanna alla restituzione a della somma di € 10.000,00 Controparte_1 Parte_1 versata a titolo di deposito cauzionale, oltre interessi legali dal 7.5.2012 al saldo;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 12.3.2025
Il Presidente
Dott. Salvatore GRILLO
Il Giudice Ausiliario Relatore Avv. Luigi Carmine CHIARELLI
pagina 5 di 5