Decreto 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il dottor Giuseppe Alfonso, Giudice Designato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 24.3.2001 n. 89 nel procedimento camerale iscritto al n. 737/2024
V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...] elettivamente domiciliata a Siracusa, Corso Gelone n. 68, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Giorgio Nicastro del Lago – già Giorgio Magliocco
Nicastro – che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti
RICORRENTE CONTRO il , in persona del Ministro pro tempore, c.f. Controparte_1
rappresentato ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_1 di Catania
RESISTENTE
**********
Letto il ricorso depositato in data 12.9.2024 con cui ha Parte_1 chiesto la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 2 bis della legge 24.3.2001 n. 89, per l'irragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti il
Tribunale di Siracusa (R.G. n. 514/2012) e definito in sede di impugnazione dalla Corte di Appello di Catania (R.G. n. 1763/2019);
Esaminati gli atti e la documentazione allegata;
Ritenuta la competenza di questo Ufficio e la tempestività del ricorso;
Rilevato:
a. quanto al primo grado, che il processo è iniziato il 27.1.2012 e si è concluso il 16.7.2019, sicché ha avuto una durata di sette anni, quattro mesi e diciannove giorni;
b. quanto al secondo grado, che il processo è iniziato il 30.9.2019 ed è stato definito il 13.12.2023, sicché ha avuto una durata di quattro anni, due mesi e tredici giorni;
Ritenuto che, unitariamente considerato (Cass.
5.7.2022 n. 21194), il
Valutati l'oggetto ed il valore del giudizio, il comportamento delle parti e dei giudici, nonché quello degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
Ritenuto che sulla base degli interessi coinvolti nel processo e dell'esito finale, avuto riguardo ai criteri fissati dall'art. 2 bis della legge 24.3.2001 n. 89 come sostituito dall'art. 55, comma 1, del D.L. 22.6.2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012 n. 134, in mancanza di allegazioni specifiche ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, appare congruo ed equo liquidare, ai sensi dell'art. 2056 cod. civ., la somma di €
600,00 in ragione di ogni anno di ritardo, senza alcuna maggiorazione per gli anni successivi al terzo, e così complessivamente € 4.200,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, ma senza la chiesta rivalutazione monetaria
(Cass. 19.12.2016 n. 26206; Cass.
5.9.2011 n. 18150);
Ritenuto, inoltre, che va disattesa l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. art. 2 bis, comma 1, della legge 24.3.2001 n. 89 sollevata dalla ricorrente, atteso che la stessa Corte europea ha riconosciuto la possibilità di derogare agli ordinari criteri di liquidazione dell'indennizzo su base annua dalla stessa individuati, mentre la Corte di Cassazione, nella vigenza della precedente disciplina, ha ritenuto che il discostamento da tali parametri non è di per sé irragionevole e inidoneo ad assicurare un adeguato ristoro (Cass. 16.4.2018
n. 9284; Cass. 27.10.2014 n. 22772), ed ha quindi ritenuto la norma conforme ai principi dettati dalla Costituzione;
Ritenuto, infine, che vanno riconosciute alla ricorrente le spese ed i compensi del procedimento che, sulla base della tabella 8 allegata al D.M.
13.8.2022 n. 147 per i procedimenti monitori (Cass. 31.7.2020 n. 16512), si quantificano in complessivi € 500,00, di cui € 27,00 per spese vive (marca iscrizione a ruolo), oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
Visto l'art. 3 della legge 24.3.2001 n. 89, come sostituito dall'art. 55, comma
1, del D.L. 22.6.2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012
n. 134
INGIUNGE al , in persona del Ministro pro tempore, a titolo di Controparte_1
- 2 - equa riparazione per il superamento di durata ragionevole del giudizio di cui in premessa, il pagamento senza dilazione in favore di , della Parte_1 complessiva somma di € 4.200,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché delle spese e dei compensi del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 500,00, di cui € 27,00 per spese vive, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Giorgio Nicastro del Lago che si è dichiarato antistatario, ed autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione.
Così deciso in Catania, 4 febbraio 2025
IL GIUDICE DESIGNATO
Giuseppe Alfonso
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