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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 10967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10967 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11083 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, vertente TRA
- ( , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Stefàno, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- , nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Andrea De Petris, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: all'udienza del 26.02.2025 le parti precisavano le conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio con rito concordatario in Roma in data 19.12.1999
(registro atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1999, atto n. 01563, p. 2, serie
A02), dal quale nascevano i figli (23/11/2001) e (06/09/2004), divenuti Per_1 Per_2 ad oggi entrambi maggiorenni;
la residenza familiare veniva fissata presso l'immobile in Roma, Via Giuseppe Aprea 8, acquistato per la quota dell'80% dal marito e del restante 20% dalla moglie.
Parte ricorrente rappresentava che, con il passare del tempo, il rapporto coniugale, inizialmente felice, si incrinava irrimediabilmente, già nel 2016, quando essi decidevano di dormire in camere separate;
che successivamente, nel mese di agosto del 2022, egli si trasferiva nella sala hobby al piano seminterrato della casa familiare, apportandovi (nel gennaio del 2023) lavori volti a rendere indipendente la porzione immobiliare. Tanto premesso, chiedeva fosse pronunciata la separazione personale delle parti, economicamente autonome, l'assegnazione a sé della casa coniugale dove avrebbe vissuto unitamente ai figli maggiorenni, ma non economicamente indipendenti, nonché un contributo paterno per il mantenimento di e di complessivi € 1.500 Per_1 Per_2 mensili (€ 750 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il giudizio il sig. il quale, aderendo alla domanda di separazione CP_1 formulata dalla moglie, contestava tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito, in modo particolare con riguardo alle condizioni economiche, chiedendo di contro l'assegnazione a sé della casa familiare, ove avrebbe vissuto unitamente ai figli, che la porzione della casa coniugale posta al piano seminterrato (dell'immobile sito in Roma, Via Aprea 8) fosse assegnata alla moglie, nonché infine che fosse disposto un contributo materno per il mantenimento dei figli di complessivi € 650 mensili (€ 325 per ciascun figlio), oltre alla metà delle spese straordinarie.
In data 04.06.2023 il Presidente f.f. sentite le parti ed esperito negativamente il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava alla signora a casa familiare, determinava un contributo paterno per il mantenimento dei Parte_1 figli di complessivi € 850 mensili (€ 425 per ciascun figlio), con decorrenza dal mese di luglio 2023, ponendo a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie al 50%.
In seguito, con memoria integrativa nella fase istruttoria la signora in Parte_1 parziale modifica delle conclusioni rassegnate nel ricorso e dei provvedimenti provvisori pronunciati in fase presidenziale, di cui chiedeva per il resto la conferma, chiedeva fosse disposto l'aumento dell'assegno paterno per il mantenimento dei figli fino alla somma di complessivi € 1.000 mensili (€500 ciascuno). Di contro, invece, il sig. si riportava ai propri scritti, ribadendo le conclusioni CP_1 rassegnate e rappresentando un aumento di spese dovuto ai costi della locazione (di ulteriori € 800 mensili, € 9.600 annui) dell'appartamento dove si era trasferito dopo aver lasciato la casa familiare.
Assegnati i termini istruttori e trattenuta la causa in decisione sullo status, con sentenza non definitiva n. 17659/2023 pubbl. il 04/12/2023, il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni.
Il sig. in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, chiedeva la modifica delle CP_1 statuizioni economiche riguardanti il contributo per il mantenimento dei figli, chiedendone la riduzione nella misura di € 325 a figlio.
All'udienza del 17.04.2024 il Giudice istruttore, ritenuto di confermare le statuizioni assunte in sede presidenziale atteso che non rilevavano fatti modificativi tali da prevedere la revisione del contributo paterno;
ritenute altresì superflue le istanze istruttorie avanzate, vista la natura documentale della causa, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.02.2025, onerando le parti a produrre la dichiarazione dei redditi aggiornata e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
All'udienza fissata il GI riservava la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Preso atto che con sentenza non definitiva sullo status (n. 17659/2023 pubbl. il
04/12/2023) è stata pronunciata la separazione personale delle parti, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande riguardanti il mantenimento in favore dei figli maggiorenni non autonomi e , nonché la domanda di assegnazione Per_1 Per_2 della casa familiare.
Domanda di separazione
La domanda di separazione è già stata accolta (sentenza sullo status n. n. 17659/2023 pubbl. il 04/12/2023) in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. Peraltro, come emerso dagli atti ed espressamente dedotto da entrambe le parti, queste vivono ininterrottamente separate già dal 2016, periodo durante il quale le parti decidevano di vivere separate in casa, e comunque dal mese di agosto del 2022, quando il sig. si trasferiva in un'altra porzione della casa (sala hobby al piano seminterrato). CP_1
Mantenimento dei figli e e assegnazione casa familiare Per_1 Per_2
Le parti sono genitori di (23 anni) e (20 anni) entrambi maggiorenni, Per_1 Per_2 ma non autosufficienti: il primo, frequenta il corso di laurea in ingegneria elettronica, mentre la secondogenita frequenta il corso di Accademia di Belle Arti.
Preliminarmente, il Collegio osserva che non vi sono statuizioni in tema di affidamento, collocamento dei figli, stante la loro raggiunta maggiore età. Con l'ordinanza presidenziale era stato previsto un contributo paterno per il mantenimento di entrambi i figli di complessivi € 850 mensili (€ 425 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con successivo adeguamento automatico annuale
Istat, ripartendosi in capo a entrambi i genitori le spese straordinarie. Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, è necessario verificare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto.
La signora -come emerso dalla documentazione versata in atti e dalle Parte_1 dichiarazioni rese- è impiegata presso la società POSTEVITA del Gruppo Poste Italiane S.p.A., percependo un reddito mensile netto di circa € 1.720 mensili per 13 mensilità, oltre primi di produzione (reddito annuo pari a € 27.672,46). Oltre a ciò, la signora ha dichiarato di essere proprietaria delle seguenti porzioni immobiliari: quota 1/5 dell'immobili adibito a casa familiare e pertinenze;
quota ½ di un immobile sito in Roma, Via Antonio Smareglia 1, pervenuto giusta successione paterna. Parte ricorrente ha dichiarato inoltre di essere titolare di una polizza assicurativa presso Banca Generali (decorrente dal 10.06.2016) di importo pari a € 30.000, e di un portafoglio titoli presso Banca ING DIRECT per € 27.195,23. Infine, la signora ha dichiarato di sostenere spesa mensile di € 140,65 per l'apertura di un finanziamento AGOS di € 6.000 (acceso nel 2022 e con scadenza luglio 2026). Di contro, invece, il sig. -come emerso dalla documentazione versata in atti e dalle CP_1 dichiarazioni rese- è impiegato con mansioni di quadro A1 presso Poste Italiane S.p.A. percependo uno stipendio mensile netto di €.2.600,00 oltre 13^ e 14^ (Mod 730/CUD 2022 € 46.815; Mod 730/CUD 2023 48.206,81; Mod 730/CUD 2024 49.800). Il signore ha dichiarato di essere proprietario, oltre alla quota dell'80% dell'immobile adibito a casa familiare, assegnata alla moglie convivente con i figli e , di quote Per_1 Per_2 indivise di immobili in Ascoli Piceno e Fano, unitamente alle due sorelle e Per_3 [...]
dalle quali trae pro quota una rendita di € 180 al mese circa. Oltre a ciò, Persona_4 il resistente ha dichiarato di detenere: la quota del 50% della società Visper S.r.l. (società non ancora attiva); deposito titoli presso Banca Generali per € 23.263,29; fondo di gestione patrimoniale in condivisione con le sorelle e per Per_3 Persona_4 un controvalore di € 49.261,66. Il resistente ha dichiarato di corrispondere mensilmente il canone di locazione di €800 mensili (€ 9.600 annui), oltre oneri condominiali per l'appartamento dove vive, nonché un finanziamento di € 327 mensili (somma complessiva di € 16.300) acceso per l'acquisto della autovettura Range Rover OQ (con scadenza nel giugno 2026).
Pertanto, dato atto della documentazione complessivamente prodotta dalle parti e considerata la loro situazione economico reddituale, avuto riguardo dell'età dei figli e , maggiorenni e studenti universitari non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti conviventi con la madre, la quale provvede in via prevalente alle loro esigenze e necessità, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, il Tribunale dispone che il sig. corrisponda alla signora l'assegno mensile di € 870 (€ 435 CP_1 Parte_1 per ciascun figlio) per il mantenimento dei figli, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con successivo adeguamento automatico annuale Istat, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Con riguardo invece alla domanda formulata da entrambe le parti di assegnazione della casa coniugale, deve confermarsi l'assegnazione alla signora Invero, Parte_1 l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale ha lo scopo di preservare la continuità delle abitudini domestiche dei figli nell'immobile costituente l'habitat familiare, al fine di non far gravare sui figli stessi il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza. Ad oggi, infatti, l'abitazione sita in Roma, Via Giuseppe Aprea 8 costituisce habitat domestico per entrambi i figli e . Per_1 Per_2
Pertanto, la domanda di assegnazione della casa familiare formulata da parte ricorrente deve essere accolta.
Spese di giudizio In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento RGAC n. 11083/2023, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda respinta, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, preso atto che, con sentenza non definitiva n.
17659/2023 pubbl. il 04/12/2023 è stata pronunciata la separazione personale delle parti, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, così decide:
- dispone che il sig. corrisponda alla signora per il mantenimento dei CP_1 Parte_1 figli e , maggiorenni non autonomi, la somma mensile di complessivi Per_1 Per_2
€ 870 (€ 435 per ciascun figlio) per il mantenimento dei figli, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con successivo adeguamento automatico annuale Istat, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che i genitori contribuiscano in pari misura alle spese straordinarie;
- assegna la casa familiare sita in Roma, Via Giuseppe Aprea 8 alla signora Parte_1 dove vivrà unitamente ai figli;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 09.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Filomena Albano dott.ssa Marta Ienzi