TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/12/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1699 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F: ) elettivamente domiciliato in Roma Via Parte_1 C.F._1
Boezio 14, nello studio dell'Avv. Giuseppe ITRI e dell'Avv. Loredana GOMBIA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1
) elettivamente domiciliato in Civitavecchia, Via Sofia de Filippi Mariani snc, presso P.IVA_1
l'Avv. Marco MORETTI, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.11.2021, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo di:
«accertare e dichiarare che la malattia contratta dal Sig. e denunciata all' in Parte_1 CP_1 data 10.12.2020 è stata contratta in occasione ed a causa dell'attività lavorativa da quest'ultimo svolta e che in conseguenza di tale patologia al ricorrente è residuata una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del
12%, o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, comunque superiore al 6%; per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore dell'istante della somma dovuta per differenza dell'indennizzo per CP_1 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
danno biologico corrispondente al grado di menomazione che verrà accertato, da corrispondersi nei modi e nei termini di legge, con gli interessi legali e quanto altro di competenza con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, o da quell'altra data, anche successiva, che verrà accertata in corso di causa;
condannare l' al rimborso delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari;
CP_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
-di aver lavorato come infermiere da dicembre 1996 a dicembre 1999 alle dipendenze della Clinica di
Riabilitazione Santa Lucia di Roma;
da dicembre 1999 a febbraio 2001 presso l'Ospedale di Trento nel reparto di ortopedia;
da marzo 2001 a luglio 2002 presso la ASL San Filippo Neri di Roma nel reparto di terapia intensiva;
da luglio 2002 ad agosto 2003 alle dipendenze della di Controparte_2
Roma e da settembre 2003 a tutt'oggi alle dipendenze dell' Controparte_3
, con la qualifica di CPS (Collaboratore Professionale Sanitario)-Infermiere
[...] assegnato al mezzo di soccorso;
- che, nello specifico, le sue mansioni consistono nel coordinare le operazioni e prestare soccorso a persone malate o colpite da patologie acute o ferite a causa di incidenti, mediante i mezzi di soccorso e rianimazione;
- che, nello svolgimento delle mansioni di soccorritore, la conduzione dei mezzi utilizzati per il servizio di soccorso e la rianimazione in ambienti diversificati e spesso disagiati, il ricorrente assume spesso posture incongrue, anche in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro è attualmente articolato su due turni (diurno e notturno) ciascuno di 12 ore, per sei giorni a settimana, effettuando una media di 7/8 soccorsi per ogni turno di lavoro, sul territorio di Roma e Provincia e nel caso di necessità anche fuori dalla Regione Lazio;
- che per l'intero turno di lavoro, il ricorrente si trova esposto alle sollecitazioni del rachide lombo- sacrale conseguenti alla movimentazione manuale dei pazienti da mobilizzare, sollevare, trasferire e trasportare in barella o nei teli da trasporto per il pronto soccorso, in assenza di ausili o sollevatori, idonei a movimentare pesi;
- che, in data 10.12.2020, ha presentato domanda all' per il riconoscimento della malattia CP_1 professionale “plurispondilodiscopatia del segmento lombo-sacrale, con protrusioni discali a vari livelli e con sofferenza neuro-radicolare cronica L4 sn, L5 dx, S1 bilaterale” e delle consequenziali indennità previste dalla legge;
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- che, con provvedimento del 18.03.2021, l' ha riconosciuto l'origine professionale e la CP_1 sussistenza della patologia “modica limitazione funzionale rachide lombo sacrale”, con un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 6%;
- di aver proposto ricorso amministrativo in data 17.05.2021, contestando tale accertamento nella misura in cui ha quantificato il danno biologico nella misura del 6%, ritenendo che il grado complessivo di invalidità fosse da accertarsi in misura non inferiore al 12%, come da certificato medico allegato del Dott. in atti;
Persona_1
- che ad oggi l'istituto non ha comunicato alcun provvedimento in merito;
In data 1.06.2022 si è costituito l' , chiedendo il rigetto della domanda perché infondata. CP_1
La causa, istruita documentalmente e previo esperimento di CTU medico legale, veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
Preliminarmente, per quanto attiene alla malattia professionale, si ricorda che il D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124 (“Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) e una successiva sentenza della Corte costituzionale (la n. 179 del 10 febbraio
1988), hanno sancito il riconoscimento dell'obbligo assicurativo delle malattie professionali, introducendo un sistema misto di tutela che prevede due diverse tipologie di malattie professionali, a seconda che siano contenute in una specifica tabella allegata al D.P.R. 1124/1965 (malattie tabellate) oppure non incluse nella medesima tabella (malattie non tabellate). Le tabelle possono essere periodicamente aggiornate con decreto del ministro del lavoro ai sensi dell'art 10 d.lgs. 38/2000.
Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, la prova del nesso causale è a CP_1 esclusivo carico del lavoratore. Per le malattie tabellate vige il principio della presunzione legale di origine, mentre per quelle non tabellate spetta al lavoratore l'onere di provarne l'origine professionale
(da ultimo in tal senso Cassazione civile sez. lav., 15/05/2024, n. 13546).
Da ultimo, si ricorda che, secondo la giurisprudenza, l'elenco delle malattie tabellate è tassativo, per cui non può ricorrersi all'interpretazione analogica (così come stabilito dalla Corte di Cassazione, sentenza 9 marzo 1990, n. 1919).
Per quanto interessa ai fini del presente ricorso, si osserva che non è oggetto di contestazione tra le parti che la menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente sia eziologicamente collegata allo
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
svolgimento della prestazione lavorativa, riconosciuta dall' con provvedimento del 18.03.2021. CP_1
Neppure sussiste contestazione in ordine alla circostanza che il ricorrente abbia riportato postumi di invalidità permanente. Le contestazioni attoree oggetto del presente giudizio vertono, dunque, soltanto in ordine alla quantificazione di tali postumi (riconosciuti da nella misura del 6% e CP_1 pretesi dal ricorrente nella misura del 12% o, eventualmente, anche maggiore/minore, comunque superiore al 6%).
Pertanto, acclarata la natura professionale della malattia, deve essere valutato il danno biologico la cui definizione è contenuta nell'art 13 del d.lgs. 38/2000 e che, per espressa previsione del legislatore, può essere indennizzato con un indennizzo in capitale ove quantificabile in una condizione di invalidità dal
6% al 16% o mediante la costituzione di una rendita nel caso venga accertata un'invalidità superiore.
È stata pertanto disposta CTU medico legale al fine di accertare l'effettiva entità dello stato invalidante.
Il CTU nominato, Dott. ha, in primis, ribadito la derivazione professionale delle Persona_2 patologie che affliggono il ricorrente (“patologia discale lombare a livello di L3-S1 con associata sofferenza radicolare L4-L5-S1”) ed ha rammentato che per indennizzare la spondiloartropatia come malattia professionale, deve essere necessariamente precisata:
“la diagnosi in termini di un quadro clinico, anatomo-funzionale e strumentale nosograficamente definito in senso diagnostico-differenziale e caratterizzato da fenomeni biologici più precoci e/o intensi rispetto a quello/i presentato/i dalla popolazione non lavorativa, tenuto conto delle caratteristiche individuali (costituzione, sesso, età, etc.);
- la pregressa esposizione in termini significativi per natura, intensità e durata ad uno o più fattori di rischio lavorativo;
la relazione tra fattori morbigeni extralavorativi e noxae professionali, che devono aver svolto un ruolo superiore a quello assunto etiopatogeneticamente dai primi”.
Tali patologie (patologia discale lombare a livello L3-S1 con associata sofferenza radicolare L4-L5-S1) sono state accertate mediante visita del ricorrente ed esame dei vari accertamenti strumentali eseguiti
(la RMN della colonna del 26.11.2020 e l'esame EMG del 09.12.2020).
Assodata la sussistenza del nesso causale tra le menomazioni riscontrate e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, nella relazione definitiva il consulente tecnico ha accertato la sussistenza di postumi di invalidità permanente con un danno valutabile in n. 9 punti percentuali, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 e, in particolare, del codice 213 delle tabelle allegate al citato decreto.
Tali conclusioni, alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono il ricorrente ed applicando in modo
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
corretto i parametri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, devono essere integralmente recepite, anche considerando il riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari al 9% sin dal novembre
2020.
Il consulente, infatti, ha evidenziato “la comparsa dei fenomeni biologici è più precoce rispetto a quelli presentati dalla popolazione non lavorativa in quanto trattasi di soggetto che già all'età di 48 anni presentava un quadro clinico conclamato (trattandosi di patologia a carattere progressivo);...per circa 22 anni ha svolto attività lavorativa a rischio come infermiere sulle ambulanze dell' 11”. CP_3
Va, dunque, dichiarato che, a seguito dell'attività lavorativa svolta, ha Parte_1 riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in complessivi n. 9 punti percentuali, con conseguente condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori di legge. CP_1
L'accoglimento parziale del ricorso (il ricorrente chiedeva l'accertamento di una menomazione pari al
12%, insisteva per la quantificazione nella misura del 6%, mentre è stata accertata una CP_1 menomazione del 9%), comporta la parziale soccombenza reciproca che rende equa la compensazione tra le parti della metà delle spese di lite;
la restante metà segue come di norma la soccombenza di nei confronti di parte ricorrente e va distratta in favore dei procuratori antistatari. CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di atteso l'esito della CP_1 consulenza.
PQM
Ogni altra istanza disattesa,
Dichiara che ha subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, una Parte_1 menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari a n. 9 punti percentuali.
Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo corrispondente, oltre CP_1 accessori di legge.
Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della metà delle spese giudizio che CP_1 liquida per l'intero in euro 2.697,00 sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022), stante la semplicità della controversia, con riguardo allo scaglione di riferimento, da distrarsi in favore degli avv.ti Giuseppe Itri e Loredana Gombia
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dichiaratisi antistatari.Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
compensa tra le parti la restante metà delle spese.
Pone a definitivo carico di le spese di CTU, liquidate in separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 23.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Dominici
6 di 6
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1699 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F: ) elettivamente domiciliato in Roma Via Parte_1 C.F._1
Boezio 14, nello studio dell'Avv. Giuseppe ITRI e dell'Avv. Loredana GOMBIA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1
) elettivamente domiciliato in Civitavecchia, Via Sofia de Filippi Mariani snc, presso P.IVA_1
l'Avv. Marco MORETTI, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.11.2021, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo di:
«accertare e dichiarare che la malattia contratta dal Sig. e denunciata all' in Parte_1 CP_1 data 10.12.2020 è stata contratta in occasione ed a causa dell'attività lavorativa da quest'ultimo svolta e che in conseguenza di tale patologia al ricorrente è residuata una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del
12%, o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, comunque superiore al 6%; per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore dell'istante della somma dovuta per differenza dell'indennizzo per CP_1 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
danno biologico corrispondente al grado di menomazione che verrà accertato, da corrispondersi nei modi e nei termini di legge, con gli interessi legali e quanto altro di competenza con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, o da quell'altra data, anche successiva, che verrà accertata in corso di causa;
condannare l' al rimborso delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari;
CP_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
-di aver lavorato come infermiere da dicembre 1996 a dicembre 1999 alle dipendenze della Clinica di
Riabilitazione Santa Lucia di Roma;
da dicembre 1999 a febbraio 2001 presso l'Ospedale di Trento nel reparto di ortopedia;
da marzo 2001 a luglio 2002 presso la ASL San Filippo Neri di Roma nel reparto di terapia intensiva;
da luglio 2002 ad agosto 2003 alle dipendenze della di Controparte_2
Roma e da settembre 2003 a tutt'oggi alle dipendenze dell' Controparte_3
, con la qualifica di CPS (Collaboratore Professionale Sanitario)-Infermiere
[...] assegnato al mezzo di soccorso;
- che, nello specifico, le sue mansioni consistono nel coordinare le operazioni e prestare soccorso a persone malate o colpite da patologie acute o ferite a causa di incidenti, mediante i mezzi di soccorso e rianimazione;
- che, nello svolgimento delle mansioni di soccorritore, la conduzione dei mezzi utilizzati per il servizio di soccorso e la rianimazione in ambienti diversificati e spesso disagiati, il ricorrente assume spesso posture incongrue, anche in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro è attualmente articolato su due turni (diurno e notturno) ciascuno di 12 ore, per sei giorni a settimana, effettuando una media di 7/8 soccorsi per ogni turno di lavoro, sul territorio di Roma e Provincia e nel caso di necessità anche fuori dalla Regione Lazio;
- che per l'intero turno di lavoro, il ricorrente si trova esposto alle sollecitazioni del rachide lombo- sacrale conseguenti alla movimentazione manuale dei pazienti da mobilizzare, sollevare, trasferire e trasportare in barella o nei teli da trasporto per il pronto soccorso, in assenza di ausili o sollevatori, idonei a movimentare pesi;
- che, in data 10.12.2020, ha presentato domanda all' per il riconoscimento della malattia CP_1 professionale “plurispondilodiscopatia del segmento lombo-sacrale, con protrusioni discali a vari livelli e con sofferenza neuro-radicolare cronica L4 sn, L5 dx, S1 bilaterale” e delle consequenziali indennità previste dalla legge;
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- che, con provvedimento del 18.03.2021, l' ha riconosciuto l'origine professionale e la CP_1 sussistenza della patologia “modica limitazione funzionale rachide lombo sacrale”, con un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 6%;
- di aver proposto ricorso amministrativo in data 17.05.2021, contestando tale accertamento nella misura in cui ha quantificato il danno biologico nella misura del 6%, ritenendo che il grado complessivo di invalidità fosse da accertarsi in misura non inferiore al 12%, come da certificato medico allegato del Dott. in atti;
Persona_1
- che ad oggi l'istituto non ha comunicato alcun provvedimento in merito;
In data 1.06.2022 si è costituito l' , chiedendo il rigetto della domanda perché infondata. CP_1
La causa, istruita documentalmente e previo esperimento di CTU medico legale, veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
Preliminarmente, per quanto attiene alla malattia professionale, si ricorda che il D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124 (“Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) e una successiva sentenza della Corte costituzionale (la n. 179 del 10 febbraio
1988), hanno sancito il riconoscimento dell'obbligo assicurativo delle malattie professionali, introducendo un sistema misto di tutela che prevede due diverse tipologie di malattie professionali, a seconda che siano contenute in una specifica tabella allegata al D.P.R. 1124/1965 (malattie tabellate) oppure non incluse nella medesima tabella (malattie non tabellate). Le tabelle possono essere periodicamente aggiornate con decreto del ministro del lavoro ai sensi dell'art 10 d.lgs. 38/2000.
Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, la prova del nesso causale è a CP_1 esclusivo carico del lavoratore. Per le malattie tabellate vige il principio della presunzione legale di origine, mentre per quelle non tabellate spetta al lavoratore l'onere di provarne l'origine professionale
(da ultimo in tal senso Cassazione civile sez. lav., 15/05/2024, n. 13546).
Da ultimo, si ricorda che, secondo la giurisprudenza, l'elenco delle malattie tabellate è tassativo, per cui non può ricorrersi all'interpretazione analogica (così come stabilito dalla Corte di Cassazione, sentenza 9 marzo 1990, n. 1919).
Per quanto interessa ai fini del presente ricorso, si osserva che non è oggetto di contestazione tra le parti che la menomazione dell'integrità psico-fisica del ricorrente sia eziologicamente collegata allo
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
svolgimento della prestazione lavorativa, riconosciuta dall' con provvedimento del 18.03.2021. CP_1
Neppure sussiste contestazione in ordine alla circostanza che il ricorrente abbia riportato postumi di invalidità permanente. Le contestazioni attoree oggetto del presente giudizio vertono, dunque, soltanto in ordine alla quantificazione di tali postumi (riconosciuti da nella misura del 6% e CP_1 pretesi dal ricorrente nella misura del 12% o, eventualmente, anche maggiore/minore, comunque superiore al 6%).
Pertanto, acclarata la natura professionale della malattia, deve essere valutato il danno biologico la cui definizione è contenuta nell'art 13 del d.lgs. 38/2000 e che, per espressa previsione del legislatore, può essere indennizzato con un indennizzo in capitale ove quantificabile in una condizione di invalidità dal
6% al 16% o mediante la costituzione di una rendita nel caso venga accertata un'invalidità superiore.
È stata pertanto disposta CTU medico legale al fine di accertare l'effettiva entità dello stato invalidante.
Il CTU nominato, Dott. ha, in primis, ribadito la derivazione professionale delle Persona_2 patologie che affliggono il ricorrente (“patologia discale lombare a livello di L3-S1 con associata sofferenza radicolare L4-L5-S1”) ed ha rammentato che per indennizzare la spondiloartropatia come malattia professionale, deve essere necessariamente precisata:
“la diagnosi in termini di un quadro clinico, anatomo-funzionale e strumentale nosograficamente definito in senso diagnostico-differenziale e caratterizzato da fenomeni biologici più precoci e/o intensi rispetto a quello/i presentato/i dalla popolazione non lavorativa, tenuto conto delle caratteristiche individuali (costituzione, sesso, età, etc.);
- la pregressa esposizione in termini significativi per natura, intensità e durata ad uno o più fattori di rischio lavorativo;
la relazione tra fattori morbigeni extralavorativi e noxae professionali, che devono aver svolto un ruolo superiore a quello assunto etiopatogeneticamente dai primi”.
Tali patologie (patologia discale lombare a livello L3-S1 con associata sofferenza radicolare L4-L5-S1) sono state accertate mediante visita del ricorrente ed esame dei vari accertamenti strumentali eseguiti
(la RMN della colonna del 26.11.2020 e l'esame EMG del 09.12.2020).
Assodata la sussistenza del nesso causale tra le menomazioni riscontrate e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, nella relazione definitiva il consulente tecnico ha accertato la sussistenza di postumi di invalidità permanente con un danno valutabile in n. 9 punti percentuali, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 e, in particolare, del codice 213 delle tabelle allegate al citato decreto.
Tali conclusioni, alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono il ricorrente ed applicando in modo
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
corretto i parametri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, devono essere integralmente recepite, anche considerando il riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari al 9% sin dal novembre
2020.
Il consulente, infatti, ha evidenziato “la comparsa dei fenomeni biologici è più precoce rispetto a quelli presentati dalla popolazione non lavorativa in quanto trattasi di soggetto che già all'età di 48 anni presentava un quadro clinico conclamato (trattandosi di patologia a carattere progressivo);...per circa 22 anni ha svolto attività lavorativa a rischio come infermiere sulle ambulanze dell' 11”. CP_3
Va, dunque, dichiarato che, a seguito dell'attività lavorativa svolta, ha Parte_1 riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in complessivi n. 9 punti percentuali, con conseguente condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori di legge. CP_1
L'accoglimento parziale del ricorso (il ricorrente chiedeva l'accertamento di una menomazione pari al
12%, insisteva per la quantificazione nella misura del 6%, mentre è stata accertata una CP_1 menomazione del 9%), comporta la parziale soccombenza reciproca che rende equa la compensazione tra le parti della metà delle spese di lite;
la restante metà segue come di norma la soccombenza di nei confronti di parte ricorrente e va distratta in favore dei procuratori antistatari. CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di atteso l'esito della CP_1 consulenza.
PQM
Ogni altra istanza disattesa,
Dichiara che ha subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, una Parte_1 menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari a n. 9 punti percentuali.
Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo corrispondente, oltre CP_1 accessori di legge.
Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della metà delle spese giudizio che CP_1 liquida per l'intero in euro 2.697,00 sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 (così come modificato dal DM 147/2022), stante la semplicità della controversia, con riguardo allo scaglione di riferimento, da distrarsi in favore degli avv.ti Giuseppe Itri e Loredana Gombia
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
dichiaratisi antistatari.Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
compensa tra le parti la restante metà delle spese.
Pone a definitivo carico di le spese di CTU, liquidate in separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 23.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Dominici
6 di 6