Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del dott. Mario Cigna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 8375/2024 del Ruolo
Generale promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonilda A. Marzano Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Nell'udienza del 28-5-2025, previa discussione orale, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 1-12-2023 , quale proprietaria del veicolo Parte_1
Fiat Qubo, tg. EM859NX, proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace di Lecce avverso il verbale di contestazione N.R.G. 60962/23 – V053947 del
30-9-2023, elevato dalla Polizia Locale del Comune di per la CP
violazione dell'art. 142 co. 8 CdS, commessa in data 3-8-2023 sulla SS 101
in particolare, per avere il veicolo in questione viaggiato alla velocità di Km/h 110,27, e quindi oltre il limite massimo di 90 Km/h (infrazione rilevata a mezzo apparecchio
“Photored F17DR”).
In particolare, la ricorrente deduceva l'illegittimità del verbale impugnato per mancanza del titolo abilitativo del dispositivo utilizzato, l'omessa contestazione immediata, la violazione dell'obbligo di informazione all'utenza circa la presenza del dispositivo di rilevazione della velocità, la mancata produzione del certificato di taratura, il difetto di notifica,
l'utilizzo non conforme alle norme ministeriali dell'apparecchio rilevatore nonché la mancata omologazione dello stesso.
Si costituiva il resistendo ai motivi di opposizione e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 3745/2024 del 17-7-2024, l'adito Giudice di Pace rigettava il ricorso, confermando la validità del verbale impugnato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 14-12-2024, ha proposto Parte_1
appello avverso detta sentenza, dolendosi che il Giudice di Pace avesse errato nel ritenere sufficiente, ai fini della regolarità dell'accertamento, la semplice approvazione dell'apparecchiatura, e non invece necessaria anche l'omologazione, lamentando che, nella specie, il dispositivo utilizzato non risultava omologato ma solo approvato;
ha altresì dedotto la violazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio, rilevando che, in ipotesi di contestazione da parte del contravventore, incombe sulla pubblica amministrazione dalla quale dipende l'organo accertatore l'onere di provare la corretta funzionalità del dispositivo.
2 Ha chiesto pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento del verbale di contestazione anche in punto di regolamentazione delle spese di lite.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito il CP
.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, a seguito di discussione orale, è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 28-5-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
In conformità a quanto statuito dalla S.C. con ordinanza n. 10505/2024 (da ultimo v. anche Cass. ord. 12924/2025), si osserva che, “in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché
l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al
Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento;
in altri termini, precisa la S.C., “l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale
3 legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”; pertanto, “in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore (Cass. n. 14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. 3335/2024)”.
Tanto premesso, nel caso di specie, dall'esame degli atti di causa, è emerso che il dispositivo “Photored F17DR” utilizzato dal è Controparte_1
stato solo approvato (cfr. Decreto prot. 257 del 19-1-2016 emanato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e non anche omologato, circostanza questa pacificamente ammessa nel giudizio di primo grado dallo stesso ne consegue, alla luce dei principi su esposti, CP
l'illegittimità del verbale di contestazione opposto, che pertanto deve essere annullato.
In considerazione della novità della questione giuridica esaminata, solo di recente decisa dalla S.C. nel senso su indicato, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona del Dott. Mario Cigna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato il 14-12-2024 da avverso Parte_1
la sentenza n. 3745/2024 del 17-7-2024 emessa dal Giudice di Pace di
Lecce nei confronti del , così provvede: Controparte_1
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla il verbale di contestazione N.R.G. 60962/23 – V053947 del 30-9-
2023, elevato dalla Polizia Locale del Comune di nei confronti di CP
; Parte_1
dichiara integralmente compensate le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Lecce, 5-6-2025
Il Giudice
Dott. Mario Cigna
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio del processo, Dott.ssa Azzurra Buia
Il Giudice
Dott. Mario Cigna
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