Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4963 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Parte_1 C.F._1
Licci, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa, dall'avv. Claudia Controparte_1 C.F._2
Protopapa, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 7/02/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento in data 27/08/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/07/2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 10/07/2014, in Squinzano (LE); che dalla loro unione sono Controparte_1
ER nate due figlie, l'8/08/2015 e il 9/09/2019; che l'unione matrimoniale è entrata ER1 in crisi per incomprensioni insanabili tali da far venir meno l'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata la separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
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All'udienza del 7/02/2024, le parti, dopo breve discussione, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo riportato integralmente nel verbale d'udienza, per definire consensualmente la controversia nei seguenti termini:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
ER
2) le figlie e sono affidate congiuntamente a entrambi i coniugi, con ER1 collocamento prevalente presso la madre, cui è assegnata la casa familiare sita a Surbo in via Cristoforo Colombo n. 40;
3) il padre eserciterà il proprio diritto di visita nei confronti delle figlie: nei giorni di martedì
e giovedì, durante il periodo scolastico dalle ore 17.15 alle ore 21.00 e in estate dalle ore
17.15 alle ore 23.00; a settimane alterne, dalle ore 17.15 del venerdì alle ore 21.00 della domenica in periodo scolastico e alle ore 23.00 della domenica in estate;
con riguardo alle festività natalizie e pasquali (vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, 31 dicembre, 1 gennaio, epifania, Pasqua e Pasquetta) trascorreranno l'intera giornata con un genitore dalle 10.00 fino alle 00.30 (o la viglia o la festività) con alternanza ogni anno;
anche per le altre festività (carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre) saranno trascorse con l'uno o con l'altro genitore, seguendo il criterio di alternanza;
il periodo della vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre un periodo di 10 giorni consecutivi, o a luglio o ad agosto, previa comunicazione del padre entro il 30 giugno;
il compleanno delle figlie e i riti religiosi, verranno trascorsi metà giornata con la madre e metà col padre, salvo diversi accordi;
i compleanni e gli onomastici dei genitori saranno trascorsi dalle minori con il festeggiato, salvo diversi accordi;
4) il sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento delle figlie, alla sig.ra la Pt_1 CP_1 somma mensile di € 250,00 per ogni figlia, entro il giorno 15 di ogni mese;
il padre corrisponderà alla madre, inoltre, il 100% delle spese straordinarie, per come individuate dal protocollo in vigore presso questo Tribunale, fino a idonea collocazione lavorativa della sig.ra CP_1
5) l'assegno unico universale verrà percepito dalle parti al 50% per ciascuna;
2 6) il sig. corrisponderà alla sig.ra ogni 15 del mese, a titolo di mantenimento Pt_1 CP_1 personale, la somma di € 200,00, oltre rivalutazione ISTAT, fino a idonea collocazione lavorativa della beneficiaria;
7) l'importo garantito dalla “carta dedicata” rilasciata dal Comune verrà diviso in parti uguali;
8) le parti si impegnano a che il libretto di risparmio postale n. 50560550, intestato ad ER
, attualmente detenuto dalla sig.ra e a firma disgiunta, sia vincolato a firma CP_1 congiunta.
Nella medesima udienza le parti hanno rinunciato ai termini per conclusionali;
pertanto, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda volta alla pronuncia della separazione possa trovare accoglimento.
Ed invero, le concordi dichiarazioni dei coniugi in ordine alla perdurante disgregazione dell'unità familiare confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate tra le parti sono conformi ai criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 19/07/2024 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Squinzano (LE), il 10/07/2014 (trascritto nei registri di matrimonio
3 di quel Comune al n. 18, parte II, serie A, anno 2014), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in parte motiva;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14/02/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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