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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/07/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott. ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1234 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nata il [...] a [...], Stato di Goias (Brasile), Parte_1
residente in [...](Stato di Goias, Brasile) in Avenida Prado, Quadra 17, Lote 29 s/n,
Residencial Prado;
, nato il [...] a [...], Stato di Goias (Brasile), Controparte_1
residente in [...](Stato di Goias, Brasile), in Avenida Prado, Quadra 17, Lote 29 s/n,
Residencial Prado;
, nata il [...] a [...], Stato di Goias (Brasile), residente Controparte_2
in AD AN (Stato di Goias, Brasile), Rua Milton Costa, Quadra 1x, Lote 2;
nata il [...] a [...], Stato di Goias (Brasile), residente Controparte_3
in PO GR (Stato di Mato Grosso do Sul, Brasile) in Rua Petropolis, 1650, Residencial
Montalcino, Bloco 12, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale per le figlie minori , nata il [...] a [...], Stato di Goias (Brasile) e Persona_1
, nata il [...] a [...], Stato di Goias (Brasile); Persona_2 tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Bruno Troya del Foro di Verona che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 26 maggio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_4
dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
, nato il [...] a [...], provincia di Vibo Valentia (doc. Persona_3
n. 1), successivamente emigrato in Brasile senza avere mai perduto la cittadinanza italiana (doc. n.
4) e potendo trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare aveva contratto matrimonio con in data Persona_3 Parte_2
13.05.1905 (doc. n. 2). Successivamente decedeva in data 22.09.1952 in Brasile (doc. n. 3).
Dall' unione coniugale nasceva il 16.04.1915 (doc. n. 5) e dall'unione Persona_4
con senza avere contratto matrimonio (doc. n. 6) nasceva il 8.09.1941 Persona_5 [...]
(doc. n. 7). Per_6
Dall'unione tra e nascevano il 08.07.1959 Persona_6 Parte_3 Persona_7
(doc. n. 8) e il 10.06.1864 (doc. n. 16).
[...] Parte_4
1. La linea di discendenza di Persona_7
contraeva matrimonio con in data 14.06.1977 (doc.
[...] Persona_8
n. 9) e dall'unione nasceva il 11.10.1977 (doc. n. 10) e il 16.01.1987 Controparte_2
(doc. n. 12). Parte_1
1.1 La ricorrente contraeva matrimonio con in data CP_2 Persona_9
20.05.2005, passando ad usare l'attuale nome completo di Controparte_2
(doc. n. 11).
1.2 contraeva matrimonio con e Parte_1 Persona_10 dall'unione coniugale nasceva il 23.01.1999 (doc. Controparte_1 n. 13). In quanto dichiarato alla nascita solo dal padre, nato fuori dal matrimonio si riscontra agli atti scrittura pubblica di dichiarazione di maternità (doc. n. 14).
In data 04.07.2003 contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_11
adottando il nome completo (doc. n. 15).
[...] Parte_1
2. La linea di discendenza di Parte_4
contraeva matrimonio con in data 08.10.1988 (doc. n. 17).
[...] Persona_12
Dall'unione coniugale nasceva il 25.04.1989 (doc. n. 18). Controparte_3
2.1 Dall'unione tra ed nascevano Controparte_3 Persona_13
il 30.09.2012 (doc. n. 19 e n. 20) e il 23.08.2020 Persona_2 [...]
(doc. n. 21 e n. 22). Persona_1
Il si è costituito in giudizio contestare nel merito la domanda di Controparte_4
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via gradata, la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha formulato conclusioni non afferenti all'oggetto della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 26 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
2. Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Monteleone di Calabria, provincia di Vibo Valentia, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
2.1 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_5 L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_6
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del
2008).
I ricorrenti hanno provato di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato
d'Italia di San Paolo (Brasile) producendo documentazione dalla quale risulta che al momento risulta difficile trovare un posto disponibile nella lista d'attesa (doc. n. 24). Gli altri ricorrenti, residenti nello Stato di Goias, hanno avviato, o tentato di avviare, la procedura amministrativa presso il servizio consolare dell'Ambasciata di Brasilia (doc. n. 25) senza ottenere alcun riscontro, in quanto sono in evasione le richieste presentate nel corso del 2015 (cfr. doc. n. 27).
Inoltre, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
Altresì, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo alle figlie minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del
19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”).
3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Persona_3
discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Va, però, esaminata una criticità.
Come detto, l'avo italiano trasmetteva la cittadinanza al figlio , il quale la Persona_4
trasmetteva al proprio figlio Successivamente sposato con Persona_6 Persona_6
trasmetteva la cittadinanza ai figli nata il [...] Parte_3 Persona_7
e nato il [...]. Parte_4
contraeva matrimonio con in data 14.06.1977 Persona_7 Persona_8
Con riferimento alla posizione di occorre mettere in evidenza che Persona_7
tale circostanza, sulla base della legge del tempo, avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero).
Tuttavia, con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_4 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti.
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 26.05.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Concetta Belcastro