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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 14/07/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2110/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel. est.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 2110/2022 promossa da:
(p.iva ), quale impresa designata per la Regione Toscana per Parte_1 P.IVA_1 la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Poli, come da procura in atti
-appellante-
contro
(c.f. ), (c.f. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 CP_3
(c.f. , quali eredi di , deceduto in Massarosa l'11.05.2008,
[...] C.F._3 Persona_1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Taliani, in forza della procura rilasciata in calce all'atto di citazione nel giudizio in primo grado avanti n. 3694/2019 R.G. promossa avanti al Tribunale di Lucca
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Alessandro Controparte_4 CodiceFiscale_4
Bagatti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado innanzi al
Tribunale di Lucca
-appellati-
nonchè
[...]
Controparte_5
[...]
Controparte_6 -appellati contumaci-
avverso la sentenza n. 365/2022 del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 14.4.2022,
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare dell'1.4.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 10.4.2025, pubblicata in data 11.4.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis previa riforma della appellata sentenza n. 365/2022 del Giudice Monocratico del Tribunale di Lucca: A) Accertare preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della Compagnia ovvero nel merito la esclusiva o Parte_2 quantomeno la concorrente responsabilità del Sig. nella causazione dell'evento; B) Persona_1
Condannare i SI , , , in proprio nonché Controparte_5 Controparte_5 CP CP_1 unitamente alla SI , quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore Controparte_6 CP_2
e alla restituzione delle somme indebitamente percepite con condanna alle spese,
[...] Controparte_3 diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata “Piaccia all'ill.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni ulteriore istanza reietta CP_1
e disattesa IN VIA PRELIMINARE E ASSORBENTE: accertata la tardività della notifica dell'atto di appello, effettuata a mezzo pec in data 15.11.2022 presso il domicilio eletto, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del presente giudizio e conseguentemente il passaggio in giudicato della sentenza n.
365/2022 del Tribunale di Lucca emessa in data 14.04.2022 e pubblicata nel medesimo giorno 14.04.2022, IN
DENEGATA IPOTESI SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: accertato il vizio della vocatio in ius, per i motivi di cui in premessa, dichiarare la nullità dell'atto di appello con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza. IN ULTERIORE DENEGTA IPOTESI, NEL MERITO: rigettare, per tutti i motivi di cui in premessa l'appello promosso dalla quale impresa designata per la Regione Controparte_7
Toscana per la liquidazione di sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada avverso la sentenza n. n. 365/2022 del Tribunale di Lucca emessa in data 14.04.2022 e pubblicata nel medesimo giorno
14.04.2022, con conseguente integrale conferma della stessa. Il tutto con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria delle competenze e delle spese del presente grado di giudizio.”
Per parte appellata “conclude affinché, l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze voglia: − in via preliminare, CP_4 rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall'appellante “ ”; − in Parte_3 via principale e nel merito, riformare la sentenza n. 365/22 emessa dal Tribunale di Lucca in data 14.04.2022 oggi impugnata, rilevare una corresponsabilità nell'accadimento del sinistro anche in capo alla vittima sig.
nella percentuale di colpa risultante in esito all'istruttoria di causa, dichiarare il diritto dei Persona_1 sig.ri l risarcimento dei danni da perdita parentale CP_1 Controparte_2 Controparte_3 nei limiti di quanto provato e comunque in valori inferiori a quanto riconosciuto dal primo Giudice (negato il danno morale non patrimoniale c.d. terminale o da lucida agonia), e per l'effetto condannare i sig.ri
[...]
e alla restituzione delle somme indebitamente percepite in CP_1 Controparte_2 Controparte_3 esito alla pronuncia di primo grado. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio ovvero, in ipotesi, con compensazione degli emolumenti professionali e delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria. La difesa del sig. chiede ammettersi, nel presente grado d'appello, le Controparte_4 prove già richieste con l'originaria comparsa di costituzione e risposta ed integrate con propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. del 10.02.2020 (disattese dal primo Giudice senza giustificazione di sorta). In particolare, si insiste per l'ammissione della prova testimoniale. All'uopo, si evidenzia e ribadisce la necessità
e rilevanza di tale prova al fine di determinare l'effettivo grado di responsabilità del sig. nell'accaduto CP_4 (atteso che il giudicato penale riconosce unicamente una generica responsabilità in capo al presente comparente) oltre che per definire e stimare il contributo causale apportato dall'improvvido comportamento della vittima nella causazione del sinistro (corresponsabilità anch'essa riconosciuta nel procedimento penale).
In questa prospettiva, a conferma dell'univoco indirizzo giurisprudenziale (ex multis Cass. Sez. 3^ 09.03.2018
n. 5660; Sez. 3^ 14.02.2019 n. 4318), si richiama in particolare un approdo della Corte di Cassazione (cfr. Sez.
3^ Ord. 16 gennaio – 05 maggio 2020 n. 8477) per cui il giudicato penale non esonera il giudice civile dall'accertamento del danno conseguenza -anzi ne impone la verifica-, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità, dell'esistenza e della quantificazione del danno (in motivazione: “[…] ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli … e del nesso di derivazione causale”). Per comodità di consultazione, vengono qui di seguito ritrascritti i capitoli della prova per testi di cui si rinnova la richiesta di ammissione:
1. DCV che, nel pomeriggio del giorno 11.05.2008, si trovava sul lago di Massaciuccoli a bordo del barchino condotto da suo padre assieme al sig. Persona_1
(si indica a teste il sig. ;
2. DCV che lo scopo della gita in barca era trascorrere il pomeriggio a Tes_1 visitare il lago di Massaciuccoli (si indica a teste il sig. ;
3. DCV che, nel pomeriggio del giorno Tes_1
11.05.2008 verso le h. 17:00, si trovava presso uno chalet sulle rive del lago di Massaciuccoli e da tale punto di osservazione vide passare un barchino condotto da un adulto e con a bordo anche un bambino ed un altro adulto (si indica a teste il sig. ;
4. DCV che mentre si trovava presso lo chalet sulle rive del Testimone_2 lago di Massaciuccoli vide il passeggero adulto che era seduto presso la zona di prua del barchino alzarsi improvvisamente (si indica a teste il sig. ;
5. DCV che dopo che il passeggero adulto si fu Testimone_2 alzato vide il barchino ribaltarsi facendo cadere tutti gli occupanti nelle acque del lago di Massaciuccoli (si indica a teste il sig. ;
6. DCV che, durante la fase di navigazione, il sig. si alzò Testimone_2 Persona_1 improvvisamente senza preavvertire di questo suo comportamento suo padre che al momento, si trovava alla conduzione dell'imbarcazione (si indicano a testi i sig.ri ;
7. DCV che immediatamente dopo che Tes_1 passeggero adulto che era seduto presso la zona di prua del barchino si era alzato l'imbarcazione ondeggiò e si rovesciò, facendo cadere in acqua tutti gli occupanti (si indicano a testi i sig.ri e Tes_1 [...]
;
8. DCV che, caduto in acqua, il sig. è sparito fra le acque, senza riemergere dalla Tes_2 Persona_1 superficie (si indica a testi i sig.ri ;
9. DCV che, dopo il ribaltamento del barchino e la caduta in Tes_1 acqua degli occupanti, lei ha visto uno dei due adulti sparire fra le acque senza riemergere dalla superficie (si indica a teste il sig. ; 10. DCV che, nel momento in cui avvenne il ribaltamento, il barchino si Testimone_2 trovava a circa 100/150 mt. dalla riva del lago (si indicano a testi i sig.ri e;
11. Tes_1 Testimone_2
DCV che dalla partenza dal porticciolo di Torre del Lago sino al momento del ribaltamento il barchino ha navigato costeggiando la riva del lago (si indicano a testi i sig.ri e;
12. DCV che, Tes_1 Testimone_2 al momento dell'incidente, il viaggiava ad una andatura contenuta (si indicano a testi i sig.ri Pt_4 Tes_1
e ; 13. DCV che dalla partenza dal porticciolo di Torre del Lago sino al momento del
[...] Testimone_2 ribaltamento il barchino ha sempre navigato ad una andatura contenuta (si indica a teste il sig. ; Tes_1
14. DCV che il sig. era un cacciatore con anni di attività e che aveva avuto esperienze di Persona_1 navigazioni su piccole imbarcazioni in acque interne per la caccia agli uccelli acquatici (si indica a teste il sig.
; 15. DCV che il sig. aveva partecipato a varie trasferte di caccia organizzate, Tes_3 Persona_1 anche all'estero, dalla sua agenzia (si indica a teste il sig. ; 16. DCV che il giorno 11.05.2008 Tes_3 venne trasportato sull'imbarcazione condotta dal sig. presente il sig. dal porticciolo di CP_4 Persona_1
Massaciuccoli sino a quello di Torre del Lago (si indica a teste il sig. ; 17. DCV che Testimone_4
l'imbarcazione utilizzata quel giorno dai sig.ri e su cui venne trasportato, era in ottime CP_4 CP_1 condizioni (si indica a teste il sig. . 18. DCV che pochi minuti prima di partire con il barchino Testimone_4 dal porticciolo di Torre del Lago vi siete fermati al bar/gelateria sito sul lungolago dove il sig. Persona_1 ha bevuto una birra presa dal frigorifero del locale (si indica a testi i sig.ri . 19. DCV che conosce Tes_1 da molti anni il sig. e sa che il medesimo pratica regolarmente la caccia soprattutto di volatili acquatici CP_4 utilizzando barchini per la navigazione in acque interne (si indicano a testi i sig.ri e Tes_3 [...]
.” Tes_4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e , quali CP_1 Controparte_3 Controparte_2 eredi di , avevano convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Lucca, la Persona_1 [...]
quale impresa designata per la Regione Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_8 del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (di seguito e al fine di Parte_1 Controparte_4 ottenere - previa declaratoria della responsabilità esclusiva di quest'ultimo nella causazione del sinistro avvenuto in data 11.05.2008, che aveva determinato il decesso del proprio congiunto - la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per le spese funerarie che avevano dovuto sostenere e di quelli non patrimoniali da loro subiti, iure proprio, per la perdita del rapporto parentale, pari a complessivi euro 621.160,00 (331.920,00 per , 144.620.00 per e CP_1 Controparte_2
144.620,00 per ) e iure hereditatis, per la sofferenza provata dal loro congiunto a causa Controparte_3 della percezione consapevole dell'imminente approssimarsi della morte nel momento dell'annegamento, da liquidarsi in via equitativa.
A fondamento della domanda, gli attori avevano esposto che: 1) il giorno 11.5.2008, era stato Persona_1 invitato da ad assistere, come spettatore, al “ 42° Palio della Madonna del Lago”, che si Controparte_4 teneva ogni anno sul lago di Massaciuccoli, a bordo del natante di sua proprietà e da lui condotto, ove si trovava anche suo figlio;
2) il Palio consisteva in una gara tra piccole imbarcazioni a remi che si svolgeva Tes_1 tra due sponde del lago (ovvero tra la sponda di Torre del Lago e quella di Massaciuccoli); 3) verso le ore
17,15, a gara iniziata, erano partiti dal porticciolo di Torre del Lago per recarsi verso la sponda di
Massaciuccoli ove si stava svolgendo la manifestazione e poco dopo, durante la fase di navigazione, la barca si era capovolta, con conseguente caduta in acqua di tutti gli occupanti, tra cui il che era deceduto CP_1 nell'occasione; 4) la barca di proprietà del era dotata di un motore potente, inadeguato alle CP_4 caratteristiche del natante, che non era stato assicurato;
5) in data 24.7.2008, era stata inviata dagli eredi del al Fondo di Garanzia Vittime della Strada ed alla Fondiaria Sai S.p.A., quale impresa designata per la Per_2
Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, una raccomandata a/r contenente la richiesta di risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del congiunto e l'invio era stato ripetuto in data 5.3.2009
e 31.7.2013; 6) il procedimento penale iscritto a carico di per il reato di cui all'art. 589 Controparte_4
c.p. (“per la mancata osservanza delle regole che disciplinano la sicurezza della navigazione ed in particolare, per aver viaggiato a velocità non consona e per aver omesso di dotare la propria imbarcazione di qualsiasi sistema di sicurezza a bordo”), si era concluso con la sentenza di condanna n. 1179/13 Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, con cui il medesimo era stato condannato (in solido con il responsabile civile,
Fondiaria Sai, oggi anche al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili Controparte_8 costituite ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 25.000,00 in favore di e;
euro 20.000,00 in favore di;
euro 25.000 in favore di Controparte_5 CP Controparte_5 CP_1
; euro 10.000 in favore di ed euro 10.000,00 in favore di e
[...] Controparte_3 CP_1 CP_6
, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...] Controparte_2 demandando al giudice civile la determinazione ed integrale liquidazione dei danni subiti dai medesimi;
7) con atto di citazione ritualmente notificato, , , , , Controparte_5 Controparte_5 CP CP_1 in proprio ed unitamente a quale genitore esercenti la potestà sul figlio minore Controparte_6 CP_2
, avevano convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale civile di Lucca (proc. n. 4217/2014 r.g.),
[...] [...]
l quale impresa designata per il FGVS per ottenere il risarcimento dei danni subiti CP_4 Parte_1
a seguito del decesso del proprio congiunto;
8) nel corso del giudizio civile era deceduto , Controparte_5 lasciando quali eredi e (rispettivamente moglie e figlio del medesimo), che si CP Controparte_3 erano costituiti in giudizio ex art. 302 c.p.c., dichiarando di far proprie le domande proposte dal loro congiunto;
9) il aveva, dapprima, appellato la sentenza penale avanti la Corte di Appello di Firenze e, CP_4 successivamente, a seguito del deposito della sentenza n. 3081/2014 del 21.9.2015, confermativa della pronuncia del Giudice di prime cure, aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla
Corte di Appello penale;
10) la Corte di cassazione penale, con sentenza n. 34866/17 del 13.3.2017, aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato era estinto per intervenuta prescrizione ed aveva rigettato il ricorso agli effetti civili e 10) nel corso del giudizio civile (proc. n. 4217/14
r.g.), erano deceduti anche (coniuge di , che aveva lasciato, quale unico erede Persona_3 Persona_1 il figlio ) e , madre di . CP_1 CP Persona_1
, e avevano, inoltre, esposto che, essendo trascorsi i CP_1 Controparte_3 Controparte_2 termini per la riassunzione del giudizio n. 4217/2014, avevano promosso un nuovo giudizio civile avanti al
Tribunale di Lucca (n. 3697/19 r.g.).
Si era costituita in giudizio la nella qualità predetta, che aveva eccepito il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva, deducendo la carenza dei presupposti per l'operatività della copertura assicurativa del Fondo di garanzia per le vittime della strada in ragione dell'assenza di prove in ordine alla sussistenza di un obbligo di assicurazione per il natante di proprietà del CP_4
Nel merito, aveva chiesto il rigetto della domanda, contestando la ricostruzione del sinistro fornita da parte attrice, nonché deducendo il concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro mortale;
l'eccessività della somma chiesta dagli attori a titolo risarcitorio (specialmente in relazione alla posizione di CP_2 TE minorenne non convivente); l'ammontare del massimale di legge che, all'epoca del sinistro, era pari ad euro 774.685,00 e l'avvenuta corresponsione alle parti civili costituite nel processo penale della provvisionale stabilita dal Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio.
Si era costituito in giudizio anche il che aveva chiesto il rigetto della domanda, deducendo anch'esso il CP_4 concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro e l'eccessività della pretesa risarcitoria.
La causa, istruita documentalmente, era stata era stata definita dal Tribunale di Lucca con la sentenza n.
365/2022, pubblicata in data 14.4.2022, con la quale il predetto Tribunale aveva: 1) dichiarato l'esclusiva responsabilità di nella produzione del sinistro verificatosi in data 11 maggio 2008 e, per Controparte_4
l'effetto, condannato i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore di e di CP_1 CP_3
a) della somma di euro 8.976,25 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
b) della rispettiva
[...] somma di euro 200.000,00 e di euro 56.000,00, a titolo di risarcimento del danno morale non patrimoniale
(iure proprio) subito per la perdita del rapporto parentale e c) della somma di euro 9.000,00, a titolo di risarcimento del danno morale non patrimoniale (iure hereditatis) per la sofferenza provata dal loro congiunto a causa della percezione consapevole dell'imminente approssimarsi della morte nel momento dell'annegamento (c.d. danno morale terminale o catastrofale o da lucida agonia), da ripartirsi in ragione delle rispettive quote ereditarie;
con detrazione dalle somme come sopra quantificate degli acconti da ciascuno già percepiti per effetto della provvisionale liquidata in sede penale, oltre interessi, il tutto da liquidarsi, come indicato, anche quanto ai criteri di calcolo, in motivazione;
2) rigettato ogni altra domanda, eccezione ed istanza formulata dalle parti e 3) condannato i convenuti in solido a rifondere agli attori i due terzi delle spese legali, compensando il rimanente terzo.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“La domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
2. Preliminarmente, con riferimento al difetto di legittimazione passiva di Controparte_8
L'eccezione di rito concernente il difetto di legittimazione passiva, formulata da Controparte_8 nella propria comparsa di costituzione e risposta, è infondata. La legislazione italiana (cfr. Codice delle
Assicurazioni Private) prevede che sono soggetti all'obbligo assicurativo anche i natanti che siano muniti di motori amovibili, di qualsiasi tipo (benzina, diesel, 2 tempi, 4 tempi, elettrici, idrogetto, ecc.) e potenza. In tal caso l'assicurazione di responsabilità civile non viene stipulata sull'imbarcazione, ma sul propulsore stesso.
Dunque, se su un'imbarcazione è presente un motore è obbligatoria la copertura assicurativa. (Cfr Art.123 comma 3 Codice Assicurazioni Private “L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore”).
Il Fondo vittime della strada copre i danni a cose e persone in conseguenza di sinistri cagionati da veicoli identificati privi di copertura assicurativa. Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione versata in atti (cfr. perizia Ing. pag. 40), il natante risultava privo di assicurazione, pertanto, alla luce di quanto Per_4 sopra detto, è legittimata a stare in giudizio. Controparte_8
3. Sulla responsabilità di nella causazione del sinistro mortale. Con riferimento all'an Controparte_4 debeatur, risulta accertato che l'odierno convenuto sia stato condannato in sede penale, con sentenza di primo e secondo grado, per il delitto di omicidio colposo di , nonché alla rifusione delle spese Persona_1 di costituzione e difesa di tutte le parti civili. Anche i giudici di legittimità hanno ritenuto il ricorso non manifestamente infondato sia in punto di sussistenza del rapporto di causalità sia in punto di prevedibilità dell'evento, rigettandolo solo per intervenuta prescrizione.
Alla luce dell'esame delle sentenze emesse in sede penale, della ricostruzione del sinistro fornita dalle parti e dei documenti prodotti, si ritiene provata, anche nel presente giudizio, la responsabilità di CP_4 ella causazione del sinistro che ha determinato la morte di;
responsabilità che deve
[...] Persona_1 essere configurata, peraltro, come esclusiva, non ravvisandosi nel caso di specie un concorso di colpa della vittima.
In particolare, dagli atti di causa, risulta provato: - che il giorno del sinistro si trovava a bordo Persona_1 dell'imbarcazione di proprietà di er partecipare alla gara che si tiene ogni anno sul lago Controparte_4 di Massaciuccoli e che prevede una gara a remi tra piccole imbarcazioni;
- che il “barchino” di proprietà di all'atto del sinistro era equipaggiato con un motore a combustione da 25 cv, il cui Controparte_4 impiego era assolutamente vietato sul Lago di Massaciuccoli, anche in occasione del “Palio della Madonna del Lago”; - che il motore di cui sopra risultava privo di copertura assicurativa;
- che, in condizioni statiche, il peso del motore installato non costituiva particolare criticità per la stabilità del barchino;
- che, tuttavia, il motore consentiva al “barchino” il raggiungimento di velocità superiori ai 21 nodi, di gran lunga superiori al limite massimo consentito sul lago di Massaciuccoli pari a 4 nodi;
- che la velocità raggiungibile dal barchino, seppur parecchio elevata, da sola non poteva produrre il ribaltamento dello stesso. Tuttavia, essa riduceva notevolmente la stabilità di forma dello stesso e, quando combinata con altri fattori di criticità, poteva (come di fatto è successo) innescare il ribaltamento del mezzo stesso;
- che anche il movimento del sig. da CP_1 solo non poteva produrre il ribaltamento del barchino, seppure ne producesse un notevole rollio
(sbandamento trasversale) in condizioni statiche;
- che il ribaltamento del barchino deve essere stato causato necessariamente dalla combinazione di più fattori, ciascuno dei quali, singolarmente, non era in grado di provocare il ribaltamento del barchino, ma che insieme hanno fatto sì che questo avvenisse;
- che la velocità
e il movimento del sono stati sicuramente fattori che hanno innescato il fenomeno di ribaltamento CP_1 del barchino (di conseguenza anche gli altri occupanti si sono mossi ed hanno contribuito alla destabilizzazione del mezzo); - che all'atto del sinistro le condizioni meteomarine sul lago di Massaciuccoli non presentavano alcuna criticità per la navigazione, né tantomeno per il barchino coinvolto nel sinistro in oggetto;
- che non è dato sapere a che distanza dalle sponde del lago si sia verificato l'incidente, vista l'assenza di rilievi;
- che il indipendentemente dalla distanza a cui si trovava quando si è verificato l'incidente, CP_4 avrebbe dovuto dotare l'equipaggio di opportune dotazioni di sicurezza (secondo quanto disposto dal D.M.
478/99), in quanto anche se era sul posto in qualità di semplice spettatore, avrebbe comunque seguito la competizione durante tutto il suo percorso;
inevitabilmente, dunque, prima o poi, si sarebbe venuto a trovare ad una distanza dalle sponde del lago superiore a 300 mt.
Le considerazioni di cui sopra consentono, quindi, di ritenere che la condotta gravemente negligente e imprudente del sia da considerarsi causa dell'evento morte occorso al Tale condotta, oltre ad CP_4 CP_1 essere contraria alle disposizioni che regolano la navigazione (nello specifico quelle che vietano l'utilizzo di un motore di 25 cav., quelle che vietano il superamento di una determinata velocità e, infine, quelle che impongono l'utilizzo di opportune dotazioni di sicurezza), denota anche il mancato rispetto del generale obbligo di prudenza richiesto in materia di circolazione dei veicoli/natanti.
Quanto al comportamento del i convenuti eccepiscono un concorso di colpa nella causazione CP_1 dell'evento, per essersi lo stesso improvvisamente alzato durante la navigazione. Effettivamente, in sede peritale, è stato accertato che il ribaltamento del “barchino” è stato provocato dalla combinazione di più fattori, quali il peso del motore installato, la velocità del natante e il movimento del Tuttavia, è CP_1 necessario precisare che la condotta della vittima non può configurarsi come colposa (e cioè irrispettosa di precetti legali, di patti contrattuali o di regole di comune prudenza), in quanto configura un comportamento del tutto naturale, prevedibile e normalmente consentito durante la navigazione.
Peraltro, come condivisibilimente espresso dal Giudice in sede penale: “il comportamento del CP_1 rientrava nella piena dominabilità del nel senso che il verificarsi di quel comportamento, e cioè CP_4
l'improvviso alzarsi per varie ragioni di uno dei passeggeri, è un fatto che lo stesso avrebbe potuto CP_4 prevedere se avesse avuto la diligenza richiesta”; anche il non aver dotato l'imbarcazione di opportuni dispositivi di sicurezza (giubbotti salvagente), che se utilizzati avrebbero quasi sicuramente evitato l'evento, denota una grave mancanza di diligenza, anche in considerazione della circostanza che a bordo vi era anche un bambino (figlio dell'altro passeggero).
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la responsabilità in capo all'odierno convenuto circa la causazione dell'evento di cui si discute, sia da configurarsi come esclusiva.
4. Con riferimento al quantum debeatur, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno patrimoniale, il risarcimento del danno morale non patrimoniale (iure proprio) subito a causa della perdita del rapporto parentale ed, infine, il risarcimento del danno morale non patrimoniale (iure hereditatis) dovuto in conseguenza della sofferenza provata dal loro congiunto a causa della percezione consapevole dell'imminente approssimarsi della morte nel momento dell'annegamento (c.d. danno morale terminale o catastrofale o da lucida agonia).
Occorre, quindi, esaminare analiticamente la risarcibilità di ogni singola voce di danno sopra elencata.
4.1. Liquidazione del danno patrimoniale. Sono certamente risarcibili i danni patrimoniali lamentati dagli attori, pari ad euro 8.976,25, in quanto documentalmente provati (cfr. doc. 16, 17, 18, 19 parte attrice) e non contestati da parte convenuta.
4.2. Liquidazione del danno morale non patrimoniale (iure proprio) da perdita del rapporto parentale. Gli attori lamentano il pregiudizio subito in conseguenza della morte del loro congiunto, , c.d. Persona_1 danno da perdita del rapporto parentale o “danno parentale”. Giova premettere che il danno da perdita del rapporto parentale consiste nella perdita di un prossimo congiunto da cui consegue normalmente una condizione di vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà che caratterizzano un sistema di vita che viene irreversibilmente stravolto. Per quanto concerne, invece, la liquidazione della suddetta voce di danno, occorre precisare che lo stesso è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.. Tuttavia, per garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, nonché, l'uniformità di giudizio in casi simili, la Cassazione ha ritenuto di dover ancorare la liquidazione di tale pregiudizio ad un sistema tabellare, privilegiando quello predisposto dal Tribunale di Milano.
Le tabelle Milanesi per il danno parentale prevedono una forbice edittale risarcitoria che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto tipizzabili, in particolare: - della sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario (fino al secondo grado di parentela); - della convivenza o meno di questi ultimi;
- della qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua;
- della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta;
- dell'età della vittima primaria e secondaria. In base a questi parametri sono stati identificati dei valori edittali massimi e minimi, differenziati a seconda del rapporto di parentela sussistente tra danneggiato e congiunto deceduto.
In relazione al caso di specie, il risarcimento del danno perdita del rapporto parentale è stato richiesto dai seguenti congiunti: figlio, LL e TE del defunto. Quanto al figlio e al LL della vittima, il risarcimento è dovuto e dovrà essere quantificato, per il primo nella somma di euro 200.000,00 e per il secondo nella somma di euro 56.000,00 per i motivi di seguito meglio esposti. Le tabelle di Milano prevedono, per il figlio, un valore edittale massimo di 336.500,00 e minimo di 168.250,00. Analizzate le circostanze del caso concreto ossia l'età del de cuius al momento dell'incidente (60 anni), l'aspettativa di vita dello stesso (più lunga, vista l'assenza di patologie specifiche), l'età del figlio (32 anni al momento del sinistro mortale), la mancanza di convivenza, oltre che la stabilità e l'intensità del legame familiare, appare giusto riconoscere un elevato livello di sofferenza.
Tanto premesso, questo Giudice, in applicazione dei criteri previsti dalla Tabella Milanese, liquida a CP_1 la somma di euro 200.000,00. Analoghe considerazioni devono farsi anche per quanto riguarda il
[...] LL. Le tabelle di Milano prevedono un valore edittale massimo di 146.120,00 e minimo di 24.350,00;
Analizzate le circostanze del caso concreto ossia: l'età del de cuius al momento dell'incidente (60 anni),
l'aspettativa di vita dello stesso (più lunga, vista l'assenza di patologie specifiche), l'età del LL (55 anni al momento del sinistro mortale), la mancanza di convivenza, oltre che la stabilità e l'intensità del legame familiare, questo Giudice, in applicazione dei suddetti criteri liquida a la somma di Euro Controparte_3
56.000,00.
Nulla spetta, per converso, al TE , vista la mancanza di prova dell'esistenza di Controparte_2 rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
La Cassazione, infatti, ha più volte precisato che l'uccisione di un congiunto, quale un genitore, coniuge o LL, appartenente ad un ristretto nucleo familiare implica un danno non patrimoniale presunto (ex art. 2727 c.c.), consistente nella sofferenza morale che normalmente si accompagna alla morte di una persona cara e nella perdita del rapporto parentale. In tali ipotesi si configura la lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che di regola caratterizza la vita familiare, dovendosi ritenere sussistente tra detti stretti congiunti un intenso vincolo affettivo e un progetto di vita in comune. Di talché, i soggetti danneggiati non devono provare il danno non patrimoniale effettivamente subito, spettando alla controparte offrire elementi di segno contrario tali da far superare la predetta presunzione semplice. Mentre, il TE, deve fornire la prova della sussistenza di un intenso legame affettivo con il defunto e di un reale sconvolgimento di vita a seguito della morte o della grave lesione biologica del congiunto;
prova che di fatto non è stata fornita. (sul punto cfr. Cass. n. 14422/ 2021; Cass. n. 5452 del 2020).
Nel caso di specie il TE non ha fornito alcuna prova della sussistenza di un intenso legame affettivo con il nonno e di un conseguente stravolgimento delle sue abitudini di vita a seguito del decesso di quest'ultimo
(nello specifico non sono state formulate apposite istanze istruttorie per dare prova del suddetto legame). Per tali ragioni nulla è dovuto a tale titolo.
Sempre con riferimento al “quantum debeatur”, deve ritenersi inammissibile, in quanto nuova (tardivamente introdotta in giudizio solo con la memoria n. 1 ex. art. 183 VI co c.p.c,), la domanda proposta dagli attori, in qualità di eredi legittimi, di risarcimento dei danni sofferti anche dagli altri congiunti del defunto ( CP
, e rispettivamente padre, madre e coniuge del defunto) deceduti in epoca
[...] CP Persona_3 successiva all'evento. Trattasi, invero, di domanda che si differenzia rispetto alla domanda originariamente proposta sia quanto al “petitum” che quanto alla causa “petendi”, afferendo ad un diverso rapporto parentale e non potendo, pertanto, costituire una pretesa implicitamente contenuta nella domanda di cui all'atto di citazione.
4.3. Liquidazione del danno morale non patrimoniale (iure hereditatis) dovuto in conseguenza della sofferenza provata dal loro congiunto a causa della percezione consapevole dell'imminente approssimarsi della morte nel momento dell'annegamento (c.d. danno morale terminale o catastrofale o da lucida agonia). Gli attori hanno chiesto, altresì, iure hereditatis il danno non patrimoniale patito dal de cuius prima del Persona_1 decesso – c.d. “danno morale terminale” o “catastrofale” o da “lucida agonia”.
Appare opportuno, in relazione al caso di specie, fare chiarezza tra danno morale terminale, danno biologico terminale e danno tanatologico.
Secondo l'indirizzo della Suprema Corte, "in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto: - il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
- mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che (anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità) sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo" (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019).
Mentre il cosiddetto “danno tanatologico”, è il danno che consiste nella “perdita del bene-vita”. Sul punto la
Corte di cassazione (cfr. ss.uu Cass. n. 15350 del 22 luglio 2015 e Cass. 22451/2017) ha precisato che esso non
è risarcibile se il decesso si verifica immediatamente o dopo brevissimo tempo, dalle lesioni personali;
in tal caso, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il credito risarcitorio, ovvero nel caso del decesso dopo un esiguo lasso temporale, della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. In breve, si può concludere dicendo che qualora la morte intervenga contestualmente alle lesioni, non si può liquidare il danno tanatologico. In tale ipotesi, infatti, non si configura un danno biologico poiché la compromissione del diritto alla salute ex art. 32 Cost. non si concretizza poiché l'evento morte è immediato.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che, in base a dati di comune esperienza, la morte per annegamento determini nella vittima (tra l'inizio dell'evento lesivo e la morte) una lucida percezione dell'approssimarsi della morte consentendo così di configurare il danno subito quale danno morale terminale (o “catastrofale” o da
“lucida agonia”), non come danno tanatologico e, pertanto, risarcibile iure hereditatis. Ai fini della liquidazione del danno catastrofale, come poc'anzi detto, rileva soltanto l'intensità della sofferenza patita dalla vittima e non l'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso. Nel caso di annegamento si può presumere che la vittima abbia vissuto, anche se per alcuni minuti, un'esperienza terrificante consistente nella consapevolezza dell'approssimarsi del pericolo di annegamento (sul punto cfr. Cassazione civile sez. III,
13/02/2020, ud. 12/11/2019, dep. 13/02/2020, n.3557). Tutto ciò premesso, questo Giudice, sempre facendo in applicazione dei criteri previsti dalle Tabelle Milanesi, liquida in via equitativa, a tale titolo, a CP_1
e la somma di euro 9.000,00 da ripartirsi in ragione delle rispettive quote ereditarie. Parte_5
Dalle somme come sopra complessivamente quantificate devono detrarsi gli acconti ricevuti per effetto delle provvisionali concesse in sede penale. In presenza di acconti, peraltro, come chiarito dalla Cassazione, occorre mantenere, nella loro decurtazione, termini omogenei di calcolo.
È noto, infatti, che l'acconto viene imputato al capitale, in considerazione del principio affermato dalla
Cassazione secondo cui l'art. 1194 c.c. (il quale prescrive di imputare i pagamenti parziali prima agli interessi e poi al capitale) è dettato con riferimento alle obbligazioni pecuniarie e non trova applicazione in materia di risarcimento del danno derivante da fatto illecito. Nel caso di specie, si deve, quindi, procedere a devalutare tutti i valori (del danno e degli acconti) alla data del fatto, rivalutando poi la differenza all'attualità computando quindi gli interessi calcolati secondo i criteri di cui Cass. Sez. Unite n. 1712 del 1995; ciò che esprimerà, in moneta attuale, il credito residuo dei danneggiati. Dal momento della sentenza sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Pertanto, i convenuti, in solido tra loro, devono essere condannati al risarcimento dei danni in favore degli attori come sopra quantificati.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, l ha proposto appello avverso detta sentenza, Parte_1 impugnando la stessa con tre motivi di gravame (con i quali ha censurato la decisione del giudice di primo grado di rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva da essa avanzata e quella di ravvisare la responsabilità esclusiva del e di liquidare il risarcimento in modo eccessivo). CP_4
Si sono costituiti in giudizio , e , quali eredi di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Per_1
, che hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto, nonché la nullità
[...] dell'appello principale per vizio di vocatio in ius, avendo l' citato in giudizio persone che non erano Parte_1 parti del giudizio di primo grado (ovvero , , e ) ed Controparte_5 Controparte_5 CP Controparte_6 hanno chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 27.6.2023, la Corte, rilevato che l'atto di appello non era stato notificato al CP_4 litisconsorte necessario, aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo ex art. 331 c.p.c. e fissato il termine per la notifica dell'atto di appello.
Si è costituito in giudizio che ha chiesto il rigetto dell'appello proposto dall' Controparte_4 Parte_1 proponendo, a sua volta, appello incidentale in relazione alla decisione del primo giudice di escludere il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 19.3.2024 e rimessa sul ruolo con ordinanza del Presidente di Sezione del 6.3.2025 stante l'impedimento di un componente del Collegio.
Successivamente, all'udienza collegiale dell'1.4.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 10.4.2025, pubblicata in data 11.4.2025 e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello proposto dalla formulata dagli appellati , e . Parte_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Al riguardo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per computare i termini processuali mensili o semestrali (fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c.) si deve seguire il sistema della computazione civile non ex numero, bensì ex nominatione dierum, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., nel senso che il decorso del tempo si matura, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale e che, quando il termine di decadenza interferisce con il periodo di sospensione feriale, al termine semestrale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., devono aggiungersi i 31 giorni attualmente previsti per il periodo feriale, che vanno, però, computati "ex numeratione dierum" (cfr Cass. civ. ord. n. 22518 del 26.7.2023; n. 17640 del
25.8.2020; n. 15029 del 15.7.2020).
Pertanto, considerato che, nel caso di specie, la sentenza impugnata, non notificata, era stata emessa in data
14.4.2022 dal Tribunale di Lucca e pubblicata in pari data;
che il termine semestrale per l'impugnazione scadeva il 14.10.2022, ma che allo stesso dovevano aggiungersi i 31 giorni di sospensione feriale (periodo che, essendo neutro, non doveva essere considerato ai fini del decorso del termine), ne consegue che il termine ultimo per notificare l'appello scadeva il 15.11.2022 ovvero proprio il giorno in cui l'atto di citazione era stato notificato, via pec, dalla gli appellati, per cui l'appello deve ritenersi tempestivo. Parte_1
Va, inoltre, rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello incidentale avanzato da
[...]
formulata sempre dagli appellati , e CP_4 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
a seguito dell'avvenuta costituzione in giudizio del atteso che la (che non aveva notificato CP_4 Parte_1
l'atto di citazione in appello al nonostante la qualifica di litisconsorte necessario del medesimo) aveva CP_4 integrato il contraddittorio solo a seguito dell'ordinanza di questa Corte di Appello del 27.6.2023 (che lo aveva disposto ex art. 331 c.p.c.), notificando al l'atto di appello nel termine fissato. CP_4
Ne consegue che la censura, mossa dal nella comparsa di costituzione e risposta in appello, in relazione CP_4 alla decisione del giudice di primo grado di non ravvisare la sussistenza di un concorso del nella CP_1 causazione del sinistro, va qualificata alla stregua di un appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c., tempestivamente proposto in quanto proveniente da una parte chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.
Va, infine, dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli appellati , , Controparte_5 Controparte_5
e , trattandosi di persone che, pur essendosi costituite parti civili nel processo CP Controparte_6 penale ed essere state parti del giudizio civile n. 4217/2014 promosso davanti al Tribunale civile di Lucca, non avevano poi partecipato ( , e , perché deceduti) al nuovo processo Persona_3 Controparte_5 CP civile n. 3697/19 r.g., promosso unicamente da , e , CP_1 Controparte_3 Controparte_2 nel frattempo divenuto maggiorenne.
Con il primo motivo di gravame l'appellante a censurato la decisione del giudice di primo grado di Parte_1 rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva da essa formulata.
In particolare, l'appellante ha affermato che il giudice avrebbe dovuto tener conto del fatto che la l'assicurazione RC era obbligatoria per i motori e non per i natanti, come quello di proprietà del di CP_4 lunghezza sino a mt/l 10 e non provvisti di targa identificativa e che gli attori non avevano fornito la prova dell'omessa stipula di un contratto assicurativo RC.
Il motivo è infondato.
Ed invero, va ricordato che la disciplina delle assicurazioni private introdotta nel 2005 (cd C.A.P.) ha sottratto l'assicurazione obbligatoria r.c. della nautica da diporto applicabile alle barche a motore lunghe 10 metri o meno;
alle imbarcazioni di oltre 10 metri fino a 24 ed ai motovelieri - fino ad allora regolata dalla L. 172/2003
e dal codice della nautica da diporto (istituito, sempre nel 2005, con il D.Lgs. n. 171) - alle assicurazioni marittime previste dal codice della navigazione, riconducendola ai principi regolanti la r.c. auto ed in particolare, a quello secondo cui tutti le imbarcazioni motorizzate devono essere obbligatoriamente assicurate per tutelare i terzi da danni causati dalle stesse durante la navigazione od anche quando sono ferme in porto od in rada.
Tanto ricordato, si osserva che, come correttamente evidenziato dal primo giudice, l'art. 123 del C.A.P. aveva esteso l'obbligo assicurativo anche ai natanti privi di motori fissi ma muniti di motori amovibili (come quello di specie) di qualsiasi tipo e potenza, precisando che, in tale situazione, era il motore e non il natante a dover essere assicurato in quanto l'imbarcazione sarebbe stata coperta dalla polizza assicurativa del motore montato.
Nel caso in esame, trattandosi di un natante che era stato munito di un motore, la mancata assicurazione dello stesso determinava quella dell'imbarcazione, che risultava non coperta da garanzia assicurativa e faceva sorgere la legittimazione passiva del Fondo di Garanzia. Si rileva, inoltre, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, gli attori avevano fornito la prova della mancata assicurazione del motore, atteso che detta circostanza era emersa nel corso del procedimento penale in quanto accertata dall'Ing. , che aveva redatto una c.t.u. cinematica e che detta Persona_5 perizia che era stata depositata nel giudizio civile di primo grado sia dagli attori che dal convenuto CP_4
Con il secondo motivo di gravame dell'appello principale e con l'unico motivo dell'appello incidentale, gli appellanti e hanno rispettivamente censurato la decisione del giudice di primo grado di Parte_1 CP_4 escludere il concorso di colpa di nella causazione del sinistro mortale. Persona_1
I motivi sono entrambi fondati nei limiti di seguito indicati.
Ed invero, va ricordato che sebbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 651 c.p.p., così come quelle degli artt. 652, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti, per cui il giudice civile
- anche se può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile - deve procedere autonomamente all'accertamento ed alla valutazione dei fatti (cfr Cass, civ. 9.10.2014
n. 21299 e sez. un. 26.1.2011 n. 1768), tuttavia, qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione (cfr Cass. civ. ord. n. 11467 del 15.6.2020 e sent. n. 14921 del 21.6.2010).
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, nel giudizio penale concluso con una pronuncia estintiva del reato per prescrizione, si è formato il giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, in quanto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 334866/17 del 13.3.2017 (vd doc. 11 del fascicolo di parte dei , nell'annullare senza rinvio la CP_1 pronuncia della Corte di merito di condanna del per essere il reato estinto per prescrizione, ha tenuto CP_4 ferme le statuizioni civili, per cui quest'ultimo (o altri, quali, nel caso in esame, il FGVS, quale responsabile civile), pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità e della declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzione, ma solo l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile (cfr Cass. civ. ord. n. 27055 del 18.10.2024 e n.
8477 del 5.5.2020 e sent. n. 2083 del 29.1.2013).
Ciò precisato, con riferimento a quest'ultimo accertamento, questo Collegio ritiene non condivisibile la decisione del giudice di primo grado di ravvisare - pur dando atto delle risultanze della perizia cinematica svolta nel processo penale, recepite nelle sentenze di merito penali, che aveva imputato il ribaltamento del alla “combinazione di più fattori, quali il peso del motore installato, la velocità del natante e il Pt_4 movimento del – la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro, atteso che il CP_1 CP_4 movimento del seppur naturale, era tuttavia stato improvviso ed incauto, in quanto avvenuto in CP_1 fase di forte accelerazione del natante, per cui lo stesso, oltre a non essere prevedibile nella sua specificità, non era stato neanche dominabile dal che, nel momento in cui il i era alzato in piedi, si trovava CP_4 CP_1 seduto a poppa vicino al motore ed era intento nella guida del natante ovvero in posizione tale, rispetto al da essere abbastanza lontano da non poter trattenere quest'ultimo e riportarlo a sedere. CP_1 Pertanto, considerato che il movimento posto in essere dal pur avendo sicuramente contribuito al CP_1 ribaltamento del barchino (lungo mtr 4,99, con il fondo piatto ed i bordi bassi, come tutte le tipiche imbarcazioni da lago, nonché gravato a poppa del peso eccessivo di un motore di 25 cv sovradimensionato per l'imbarcazione e tale da alterarne la stabilità), non ne era stata la concausa principale, atteso che la stabilità del barchino era stata alterata in via del tutto prevalente dalla velocità non idonea tenuta dal CP_4
(che, al fine di avvicinarsi alla punto ove si stava svolgendo la gara per assistere alla stessa, aveva guidato alla velocità presunta di 15 nodi in un luogo ove quella di sicurezza consentita agli spettatori era di 4 nodi) e che il movimento compiuto, di per sé considerato, poteva unicamente provocare il rollio dell'imbarcazione ma non il rovesciamento della stessa (vd perizia redatta in sede penale dall'Ing. ), la sentenza va Per_4 riformata su punto e va riconosciuto il concorso (minoritario) del nella causazione del sinistro nella CP_1 misura del 20%.
Conseguentemente, l' anno condannati, in solido tra loro, al pagamento: 1) Parte_1 Controparte_4 in favore di e di , della somma complessiva di euro 7.037,00 (euro 8.796,25 CP_1 Controparte_3
x 80%), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito;
2) in favore di e di CP_1 CP_3
della somma rispettiva di euro 160.000,00 (euro 200.000,00 x 80%) e di euro 44.800,00 (euro
[...]
56.000,00 x 80%), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, subito iure proprio dai medesimi, per la perdita del rapporto parentale con e 3) in favore di e di , Persona_1 CP_1 Controparte_3 della somma complessiva di euro 7.200,00 (euro 9.000,00 x 80%), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, subito iure hereditatis dai medesimi, per il danno catastrofale subito da , da Persona_1 ripartirsi in ragione delle rispettive quote ereditarie.
Da dette somme si devono, poi, detrarre gli acconti ricevuti (in data non precisata in questa sede) da CP_1
e per effetto delle provvisionali concesse in sede penale (pari a rispettivi euro
[...] Controparte_3
25.000,00 ed euro 10.000,00) e, successivamente, procedersi alla devalutazione di tutti i valori (del danno e degli acconti) alla data del fatto, rivalutando poi la differenza all'attualità computando quindi gli interessi calcolati secondo i criteri di cui Cass. Sez. Unite n. 1712 del 1995. (ciò che esprimerà, in moneta attuale, il credito residuo dei danneggiati). Inoltre, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha criticato la liquidazione del danno effettuata dal Parte_1 giudice di primo grado, affermando che il medesimo “nella quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, alla luce dei criteri tabellari utilizzati, proprio sulla scorta dei ragionamenti svolti nella qualificazione del rapporto parentale riferito al singolo attore, avrebbe dovuto attenersi ai valori minimi previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano”.
Il motivo è inammissibile, atteso che l'appellante, in violazione dell'art. 342 c.p.c. nuova formulazione, non ha mosso alcuna critica specifica ai criteri adottati dal primo giudice per effettuare la quantificazione del danno (peraltro informati all'età del danneggiato e del congiunto al momento del sinistro;
all'aspettativa di vita del de cuius, alla mancanza di convivenza ed alla stabilità e l'intensità del legame familiare), né ha chiarito quali fossero i “ragionamenti svolti nella qualificazione del rapporto parentale riferito al singolo attore” che avrebbero dovuto indurlo a liquidare il danno subito da e , rispettivamente CP_1 Controparte_3 figlio e LL del de cuius, in base ai valori minimi tabellari.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del 12.4.2018 e n. 1775 del
24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi, gli appellati sono CP_1 risultati maggiormente vittorioso con riferimento alle domande risarcitorie, per cui le spese dei due dei due gradi, previa compensazione delle stesse nella misura del 20% per la soccombenza reciproca, vanno poste a carico degli appellanti ulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22 Parte_1 CP_4
(in vigore dal 23.10.2022).
Pertanto, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, applicabili nel caso in esame in base al valore del credito riconosciuto, si deve liquidare, in favore di , e , CP_1 Controparte_3 Controparte_2 per il primo grado, la somma complessiva di euro 10.744,00 e, per il secondo grado, euro 11.453,60 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dalla
[...]
quale impresa designata per la Regione Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico Parte_1 del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e da avverso la sentenza n. 365/2022 Controparte_4 del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 14.4.2022, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata e fermo il resto, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di , , e Controparte_5 Controparte_5 CP CP_6
;
[...]
- in parziale accoglimento degli appelli, condanna la nella predetta qualità e Parte_1
in solido tra loro, al pagamento: 1) in favore di e di Controparte_4 CP_1 Controparte_3 della complessiva somma di euro 7.037,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito;
2) in favore di e di , la rispettiva somma di euro 160.000,00 e di euro 44.800,00 CP_1 Controparte_3
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, subito iure proprio dai medesimi, per la perdita del rapporto parentale con e 3) in favore di e di , la Persona_1 CP_1 Controparte_3 complessiva somma di euro 7.200,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, subito iure hereditatis dai medesimi, per il danno catastrofale patito da , da ripartirsi in ragione delle Persona_1 rispettive quote ereditarie;
con detrazione dalle somme come sopra quantificate degli acconti da ciascuno già percepiti per effetto della provvisionale liquidata in sede penale, oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati sulla predetta somma devalutata alla data del fatto e rivalutata anno per anno secondo indice Istat Foi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
- condanna la nella predetta qualità e in solido tra loro, Parte_1 Controparte_4 alla rifusione delle spese di lite sostenute da , e in CP_1 Controparte_3 Controparte_2 entrambi i gradi di giudizio che liquida, previa compensazione delle stesse nella misura del 20% in ragione della reciproca soccombenza, per il primo grado, nell'importo di euro 10.744,00 e, per questo grado di giudizio, in euro 11.453,60 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Presidente estensore dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel. est.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 2110/2022 promossa da:
(p.iva ), quale impresa designata per la Regione Toscana per Parte_1 P.IVA_1 la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Poli, come da procura in atti
-appellante-
contro
(c.f. ), (c.f. ) e CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 CP_3
(c.f. , quali eredi di , deceduto in Massarosa l'11.05.2008,
[...] C.F._3 Persona_1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Taliani, in forza della procura rilasciata in calce all'atto di citazione nel giudizio in primo grado avanti n. 3694/2019 R.G. promossa avanti al Tribunale di Lucca
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Alessandro Controparte_4 CodiceFiscale_4
Bagatti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado innanzi al
Tribunale di Lucca
-appellati-
nonchè
[...]
Controparte_5
[...]
Controparte_6 -appellati contumaci-
avverso la sentenza n. 365/2022 del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 14.4.2022,
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare dell'1.4.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 10.4.2025, pubblicata in data 11.4.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis previa riforma della appellata sentenza n. 365/2022 del Giudice Monocratico del Tribunale di Lucca: A) Accertare preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della Compagnia ovvero nel merito la esclusiva o Parte_2 quantomeno la concorrente responsabilità del Sig. nella causazione dell'evento; B) Persona_1
Condannare i SI , , , in proprio nonché Controparte_5 Controparte_5 CP CP_1 unitamente alla SI , quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore Controparte_6 CP_2
e alla restituzione delle somme indebitamente percepite con condanna alle spese,
[...] Controparte_3 diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata “Piaccia all'ill.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni ulteriore istanza reietta CP_1
e disattesa IN VIA PRELIMINARE E ASSORBENTE: accertata la tardività della notifica dell'atto di appello, effettuata a mezzo pec in data 15.11.2022 presso il domicilio eletto, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del presente giudizio e conseguentemente il passaggio in giudicato della sentenza n.
365/2022 del Tribunale di Lucca emessa in data 14.04.2022 e pubblicata nel medesimo giorno 14.04.2022, IN
DENEGATA IPOTESI SEMPRE IN VIA PRELIMINARE: accertato il vizio della vocatio in ius, per i motivi di cui in premessa, dichiarare la nullità dell'atto di appello con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza. IN ULTERIORE DENEGTA IPOTESI, NEL MERITO: rigettare, per tutti i motivi di cui in premessa l'appello promosso dalla quale impresa designata per la Regione Controparte_7
Toscana per la liquidazione di sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada avverso la sentenza n. n. 365/2022 del Tribunale di Lucca emessa in data 14.04.2022 e pubblicata nel medesimo giorno
14.04.2022, con conseguente integrale conferma della stessa. Il tutto con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria delle competenze e delle spese del presente grado di giudizio.”
Per parte appellata “conclude affinché, l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze voglia: − in via preliminare, CP_4 rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dall'appellante “ ”; − in Parte_3 via principale e nel merito, riformare la sentenza n. 365/22 emessa dal Tribunale di Lucca in data 14.04.2022 oggi impugnata, rilevare una corresponsabilità nell'accadimento del sinistro anche in capo alla vittima sig.
nella percentuale di colpa risultante in esito all'istruttoria di causa, dichiarare il diritto dei Persona_1 sig.ri l risarcimento dei danni da perdita parentale CP_1 Controparte_2 Controparte_3 nei limiti di quanto provato e comunque in valori inferiori a quanto riconosciuto dal primo Giudice (negato il danno morale non patrimoniale c.d. terminale o da lucida agonia), e per l'effetto condannare i sig.ri
[...]
e alla restituzione delle somme indebitamente percepite in CP_1 Controparte_2 Controparte_3 esito alla pronuncia di primo grado. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio ovvero, in ipotesi, con compensazione degli emolumenti professionali e delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria. La difesa del sig. chiede ammettersi, nel presente grado d'appello, le Controparte_4 prove già richieste con l'originaria comparsa di costituzione e risposta ed integrate con propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. del 10.02.2020 (disattese dal primo Giudice senza giustificazione di sorta). In particolare, si insiste per l'ammissione della prova testimoniale. All'uopo, si evidenzia e ribadisce la necessità
e rilevanza di tale prova al fine di determinare l'effettivo grado di responsabilità del sig. nell'accaduto CP_4 (atteso che il giudicato penale riconosce unicamente una generica responsabilità in capo al presente comparente) oltre che per definire e stimare il contributo causale apportato dall'improvvido comportamento della vittima nella causazione del sinistro (corresponsabilità anch'essa riconosciuta nel procedimento penale).
In questa prospettiva, a conferma dell'univoco indirizzo giurisprudenziale (ex multis Cass. Sez. 3^ 09.03.2018
n. 5660; Sez. 3^ 14.02.2019 n. 4318), si richiama in particolare un approdo della Corte di Cassazione (cfr. Sez.
3^ Ord. 16 gennaio – 05 maggio 2020 n. 8477) per cui il giudicato penale non esonera il giudice civile dall'accertamento del danno conseguenza -anzi ne impone la verifica-, sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità, dell'esistenza e della quantificazione del danno (in motivazione: “[…] ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli … e del nesso di derivazione causale”). Per comodità di consultazione, vengono qui di seguito ritrascritti i capitoli della prova per testi di cui si rinnova la richiesta di ammissione:
1. DCV che, nel pomeriggio del giorno 11.05.2008, si trovava sul lago di Massaciuccoli a bordo del barchino condotto da suo padre assieme al sig. Persona_1
(si indica a teste il sig. ;
2. DCV che lo scopo della gita in barca era trascorrere il pomeriggio a Tes_1 visitare il lago di Massaciuccoli (si indica a teste il sig. ;
3. DCV che, nel pomeriggio del giorno Tes_1
11.05.2008 verso le h. 17:00, si trovava presso uno chalet sulle rive del lago di Massaciuccoli e da tale punto di osservazione vide passare un barchino condotto da un adulto e con a bordo anche un bambino ed un altro adulto (si indica a teste il sig. ;
4. DCV che mentre si trovava presso lo chalet sulle rive del Testimone_2 lago di Massaciuccoli vide il passeggero adulto che era seduto presso la zona di prua del barchino alzarsi improvvisamente (si indica a teste il sig. ;
5. DCV che dopo che il passeggero adulto si fu Testimone_2 alzato vide il barchino ribaltarsi facendo cadere tutti gli occupanti nelle acque del lago di Massaciuccoli (si indica a teste il sig. ;
6. DCV che, durante la fase di navigazione, il sig. si alzò Testimone_2 Persona_1 improvvisamente senza preavvertire di questo suo comportamento suo padre che al momento, si trovava alla conduzione dell'imbarcazione (si indicano a testi i sig.ri ;
7. DCV che immediatamente dopo che Tes_1 passeggero adulto che era seduto presso la zona di prua del barchino si era alzato l'imbarcazione ondeggiò e si rovesciò, facendo cadere in acqua tutti gli occupanti (si indicano a testi i sig.ri e Tes_1 [...]
;
8. DCV che, caduto in acqua, il sig. è sparito fra le acque, senza riemergere dalla Tes_2 Persona_1 superficie (si indica a testi i sig.ri ;
9. DCV che, dopo il ribaltamento del barchino e la caduta in Tes_1 acqua degli occupanti, lei ha visto uno dei due adulti sparire fra le acque senza riemergere dalla superficie (si indica a teste il sig. ; 10. DCV che, nel momento in cui avvenne il ribaltamento, il barchino si Testimone_2 trovava a circa 100/150 mt. dalla riva del lago (si indicano a testi i sig.ri e;
11. Tes_1 Testimone_2
DCV che dalla partenza dal porticciolo di Torre del Lago sino al momento del ribaltamento il barchino ha navigato costeggiando la riva del lago (si indicano a testi i sig.ri e;
12. DCV che, Tes_1 Testimone_2 al momento dell'incidente, il viaggiava ad una andatura contenuta (si indicano a testi i sig.ri Pt_4 Tes_1
e ; 13. DCV che dalla partenza dal porticciolo di Torre del Lago sino al momento del
[...] Testimone_2 ribaltamento il barchino ha sempre navigato ad una andatura contenuta (si indica a teste il sig. ; Tes_1
14. DCV che il sig. era un cacciatore con anni di attività e che aveva avuto esperienze di Persona_1 navigazioni su piccole imbarcazioni in acque interne per la caccia agli uccelli acquatici (si indica a teste il sig.
; 15. DCV che il sig. aveva partecipato a varie trasferte di caccia organizzate, Tes_3 Persona_1 anche all'estero, dalla sua agenzia (si indica a teste il sig. ; 16. DCV che il giorno 11.05.2008 Tes_3 venne trasportato sull'imbarcazione condotta dal sig. presente il sig. dal porticciolo di CP_4 Persona_1
Massaciuccoli sino a quello di Torre del Lago (si indica a teste il sig. ; 17. DCV che Testimone_4
l'imbarcazione utilizzata quel giorno dai sig.ri e su cui venne trasportato, era in ottime CP_4 CP_1 condizioni (si indica a teste il sig. . 18. DCV che pochi minuti prima di partire con il barchino Testimone_4 dal porticciolo di Torre del Lago vi siete fermati al bar/gelateria sito sul lungolago dove il sig. Persona_1 ha bevuto una birra presa dal frigorifero del locale (si indica a testi i sig.ri . 19. DCV che conosce Tes_1 da molti anni il sig. e sa che il medesimo pratica regolarmente la caccia soprattutto di volatili acquatici CP_4 utilizzando barchini per la navigazione in acque interne (si indicano a testi i sig.ri e Tes_3 [...]
.” Tes_4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e , quali CP_1 Controparte_3 Controparte_2 eredi di , avevano convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Lucca, la Persona_1 [...]
quale impresa designata per la Regione Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_8 del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (di seguito e al fine di Parte_1 Controparte_4 ottenere - previa declaratoria della responsabilità esclusiva di quest'ultimo nella causazione del sinistro avvenuto in data 11.05.2008, che aveva determinato il decesso del proprio congiunto - la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per le spese funerarie che avevano dovuto sostenere e di quelli non patrimoniali da loro subiti, iure proprio, per la perdita del rapporto parentale, pari a complessivi euro 621.160,00 (331.920,00 per , 144.620.00 per e CP_1 Controparte_2
144.620,00 per ) e iure hereditatis, per la sofferenza provata dal loro congiunto a causa Controparte_3 della percezione consapevole dell'imminente approssimarsi della morte nel momento dell'annegamento, da liquidarsi in via equitativa.
A fondamento della domanda, gli attori avevano esposto che: 1) il giorno 11.5.2008, era stato Persona_1 invitato da ad assistere, come spettatore, al “ 42° Palio della Madonna del Lago”, che si Controparte_4 teneva ogni anno sul lago di Massaciuccoli, a bordo del natante di sua proprietà e da lui condotto, ove si trovava anche suo figlio;
2) il Palio consisteva in una gara tra piccole imbarcazioni a remi che si svolgeva Tes_1 tra due sponde del lago (ovvero tra la sponda di Torre del Lago e quella di Massaciuccoli); 3) verso le ore
17,15, a gara iniziata, erano partiti dal porticciolo di Torre del Lago per recarsi verso la sponda di
Massaciuccoli ove si stava svolgendo la manifestazione e poco dopo, durante la fase di navigazione, la barca si era capovolta, con conseguente caduta in acqua di tutti gli occupanti, tra cui il che era deceduto CP_1 nell'occasione; 4) la barca di proprietà del era dotata di un motore potente, inadeguato alle CP_4 caratteristiche del natante, che non era stato assicurato;
5) in data 24.7.2008, era stata inviata dagli eredi del al Fondo di Garanzia Vittime della Strada ed alla Fondiaria Sai S.p.A., quale impresa designata per la Per_2
Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, una raccomandata a/r contenente la richiesta di risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del congiunto e l'invio era stato ripetuto in data 5.3.2009
e 31.7.2013; 6) il procedimento penale iscritto a carico di per il reato di cui all'art. 589 Controparte_4
c.p. (“per la mancata osservanza delle regole che disciplinano la sicurezza della navigazione ed in particolare, per aver viaggiato a velocità non consona e per aver omesso di dotare la propria imbarcazione di qualsiasi sistema di sicurezza a bordo”), si era concluso con la sentenza di condanna n. 1179/13 Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, con cui il medesimo era stato condannato (in solido con il responsabile civile,
Fondiaria Sai, oggi anche al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili Controparte_8 costituite ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 25.000,00 in favore di e;
euro 20.000,00 in favore di;
euro 25.000 in favore di Controparte_5 CP Controparte_5 CP_1
; euro 10.000 in favore di ed euro 10.000,00 in favore di e
[...] Controparte_3 CP_1 CP_6
, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...] Controparte_2 demandando al giudice civile la determinazione ed integrale liquidazione dei danni subiti dai medesimi;
7) con atto di citazione ritualmente notificato, , , , , Controparte_5 Controparte_5 CP CP_1 in proprio ed unitamente a quale genitore esercenti la potestà sul figlio minore Controparte_6 CP_2
, avevano convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale civile di Lucca (proc. n. 4217/2014 r.g.),
[...] [...]
l quale impresa designata per il FGVS per ottenere il risarcimento dei danni subiti CP_4 Parte_1
a seguito del decesso del proprio congiunto;
8) nel corso del giudizio civile era deceduto , Controparte_5 lasciando quali eredi e (rispettivamente moglie e figlio del medesimo), che si CP Controparte_3 erano costituiti in giudizio ex art. 302 c.p.c., dichiarando di far proprie le domande proposte dal loro congiunto;
9) il aveva, dapprima, appellato la sentenza penale avanti la Corte di Appello di Firenze e, CP_4 successivamente, a seguito del deposito della sentenza n. 3081/2014 del 21.9.2015, confermativa della pronuncia del Giudice di prime cure, aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla
Corte di Appello penale;
10) la Corte di cassazione penale, con sentenza n. 34866/17 del 13.3.2017, aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato era estinto per intervenuta prescrizione ed aveva rigettato il ricorso agli effetti civili e 10) nel corso del giudizio civile (proc. n. 4217/14
r.g.), erano deceduti anche (coniuge di , che aveva lasciato, quale unico erede Persona_3 Persona_1 il figlio ) e , madre di . CP_1 CP Persona_1
, e avevano, inoltre, esposto che, essendo trascorsi i CP_1 Controparte_3 Controparte_2 termini per la riassunzione del giudizio n. 4217/2014, avevano promosso un nuovo giudizio civile avanti al
Tribunale di Lucca (n. 3697/19 r.g.).
Si era costituita in giudizio la nella qualità predetta, che aveva eccepito il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva, deducendo la carenza dei presupposti per l'operatività della copertura assicurativa del Fondo di garanzia per le vittime della strada in ragione dell'assenza di prove in ordine alla sussistenza di un obbligo di assicurazione per il natante di proprietà del CP_4
Nel merito, aveva chiesto il rigetto della domanda, contestando la ricostruzione del sinistro fornita da parte attrice, nonché deducendo il concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro mortale;
l'eccessività della somma chiesta dagli attori a titolo risarcitorio (specialmente in relazione alla posizione di CP_2 TE minorenne non convivente); l'ammontare del massimale di legge che, all'epoca del sinistro, era pari ad euro 774.685,00 e l'avvenuta corresponsione alle parti civili costituite nel processo penale della provvisionale stabilita dal Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio.
Si era costituito in giudizio anche il che aveva chiesto il rigetto della domanda, deducendo anch'esso il CP_4 concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro e l'eccessività della pretesa risarcitoria.
La causa, istruita documentalmente, era stata era stata definita dal Tribunale di Lucca con la sentenza n.
365/2022, pubblicata in data 14.4.2022, con la quale il predetto Tribunale aveva: 1) dichiarato l'esclusiva responsabilità di nella produzione del sinistro verificatosi in data 11 maggio 2008 e, per Controparte_4
l'effetto, condannato i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore di e di CP_1 CP_3
a) della somma di euro 8.976,25 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
b) della rispettiva
[...] somma di euro 200.000,00 e di euro 56.000,00, a titolo di risarcimento del danno morale non patrimoniale
(iure proprio) subito per la perdita del rapporto parentale e c) della somma di euro 9.000,00, a titolo di risarcimento del danno morale non patrimoniale (iure hereditatis) per la sofferenza provata dal loro congiunto a causa della percezione consapevole dell'imminente approssimarsi della morte nel momento dell'annegamento (c.d. danno morale terminale o catastrofale o da lucida agonia), da ripartirsi in ragione delle rispettive quote ereditarie;
con detrazione dalle somme come sopra quantificate degli acconti da ciascuno già percepiti per effetto della provvisionale liquidata in sede penale, oltre interessi, il tutto da liquidarsi, come indicato, anche quanto ai criteri di calcolo, in motivazione;
2) rigettato ogni altra domanda, eccezione ed istanza formulata dalle parti e 3) condannato i convenuti in solido a rifondere agli attori i due terzi delle spese legali, compensando il rimanente terzo.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“La domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
2. Preliminarmente, con riferimento al difetto di legittimazione passiva di Controparte_8
L'eccezione di rito concernente il difetto di legittimazione passiva, formulata da Controparte_8 nella propria comparsa di costituzione e risposta, è infondata. La legislazione italiana (cfr. Codice delle
Assicurazioni Private) prevede che sono soggetti all'obbligo assicurativo anche i natanti che siano muniti di motori amovibili, di qualsiasi tipo (benzina, diesel, 2 tempi, 4 tempi, elettrici, idrogetto, ecc.) e potenza. In tal caso l'assicurazione di responsabilità civile non viene stipulata sull'imbarcazione, ma sul propulsore stesso.
Dunque, se su un'imbarcazione è presente un motore è obbligatoria la copertura assicurativa. (Cfr Art.123 comma 3 Codice Assicurazioni Private “L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore”).
Il Fondo vittime della strada copre i danni a cose e persone in conseguenza di sinistri cagionati da veicoli identificati privi di copertura assicurativa. Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione versata in atti (cfr. perizia Ing. pag. 40), il natante risultava privo di assicurazione, pertanto, alla luce di quanto Per_4 sopra detto, è legittimata a stare in giudizio. Controparte_8
3. Sulla responsabilità di nella causazione del sinistro mortale. Con riferimento all'an Controparte_4 debeatur, risulta accertato che l'odierno convenuto sia stato condannato in sede penale, con sentenza di primo e secondo grado, per il delitto di omicidio colposo di , nonché alla rifusione delle spese Persona_1 di costituzione e difesa di tutte le parti civili. Anche i giudici di legittimità hanno ritenuto il ricorso non manifestamente infondato sia in punto di sussistenza del rapporto di causalità sia in punto di prevedibilità dell'evento, rigettandolo solo per intervenuta prescrizione.
Alla luce dell'esame delle sentenze emesse in sede penale, della ricostruzione del sinistro fornita dalle parti e dei documenti prodotti, si ritiene provata, anche nel presente giudizio, la responsabilità di CP_4 ella causazione del sinistro che ha determinato la morte di;
responsabilità che deve
[...] Persona_1 essere configurata, peraltro, come esclusiva, non ravvisandosi nel caso di specie un concorso di colpa della vittima.
In particolare, dagli atti di causa, risulta provato: - che il giorno del sinistro si trovava a bordo Persona_1 dell'imbarcazione di proprietà di er partecipare alla gara che si tiene ogni anno sul lago Controparte_4 di Massaciuccoli e che prevede una gara a remi tra piccole imbarcazioni;
- che il “barchino” di proprietà di all'atto del sinistro era equipaggiato con un motore a combustione da 25 cv, il cui Controparte_4 impiego era assolutamente vietato sul Lago di Massaciuccoli, anche in occasione del “Palio della Madonna del Lago”; - che il motore di cui sopra risultava privo di copertura assicurativa;
- che, in condizioni statiche, il peso del motore installato non costituiva particolare criticità per la stabilità del barchino;
- che, tuttavia, il motore consentiva al “barchino” il raggiungimento di velocità superiori ai 21 nodi, di gran lunga superiori al limite massimo consentito sul lago di Massaciuccoli pari a 4 nodi;
- che la velocità raggiungibile dal barchino, seppur parecchio elevata, da sola non poteva produrre il ribaltamento dello stesso. Tuttavia, essa riduceva notevolmente la stabilità di forma dello stesso e, quando combinata con altri fattori di criticità, poteva (come di fatto è successo) innescare il ribaltamento del mezzo stesso;
- che anche il movimento del sig. da CP_1 solo non poteva produrre il ribaltamento del barchino, seppure ne producesse un notevole rollio
(sbandamento trasversale) in condizioni statiche;
- che il ribaltamento del barchino deve essere stato causato necessariamente dalla combinazione di più fattori, ciascuno dei quali, singolarmente, non era in grado di provocare il ribaltamento del barchino, ma che insieme hanno fatto sì che questo avvenisse;
- che la velocità
e il movimento del sono stati sicuramente fattori che hanno innescato il fenomeno di ribaltamento CP_1 del barchino (di conseguenza anche gli altri occupanti si sono mossi ed hanno contribuito alla destabilizzazione del mezzo); - che all'atto del sinistro le condizioni meteomarine sul lago di Massaciuccoli non presentavano alcuna criticità per la navigazione, né tantomeno per il barchino coinvolto nel sinistro in oggetto;
- che non è dato sapere a che distanza dalle sponde del lago si sia verificato l'incidente, vista l'assenza di rilievi;
- che il indipendentemente dalla distanza a cui si trovava quando si è verificato l'incidente, CP_4 avrebbe dovuto dotare l'equipaggio di opportune dotazioni di sicurezza (secondo quanto disposto dal D.M.
478/99), in quanto anche se era sul posto in qualità di semplice spettatore, avrebbe comunque seguito la competizione durante tutto il suo percorso;
inevitabilmente, dunque, prima o poi, si sarebbe venuto a trovare ad una distanza dalle sponde del lago superiore a 300 mt.
Le considerazioni di cui sopra consentono, quindi, di ritenere che la condotta gravemente negligente e imprudente del sia da considerarsi causa dell'evento morte occorso al Tale condotta, oltre ad CP_4 CP_1 essere contraria alle disposizioni che regolano la navigazione (nello specifico quelle che vietano l'utilizzo di un motore di 25 cav., quelle che vietano il superamento di una determinata velocità e, infine, quelle che impongono l'utilizzo di opportune dotazioni di sicurezza), denota anche il mancato rispetto del generale obbligo di prudenza richiesto in materia di circolazione dei veicoli/natanti.
Quanto al comportamento del i convenuti eccepiscono un concorso di colpa nella causazione CP_1 dell'evento, per essersi lo stesso improvvisamente alzato durante la navigazione. Effettivamente, in sede peritale, è stato accertato che il ribaltamento del “barchino” è stato provocato dalla combinazione di più fattori, quali il peso del motore installato, la velocità del natante e il movimento del Tuttavia, è CP_1 necessario precisare che la condotta della vittima non può configurarsi come colposa (e cioè irrispettosa di precetti legali, di patti contrattuali o di regole di comune prudenza), in quanto configura un comportamento del tutto naturale, prevedibile e normalmente consentito durante la navigazione.
Peraltro, come condivisibilimente espresso dal Giudice in sede penale: “il comportamento del CP_1 rientrava nella piena dominabilità del nel senso che il verificarsi di quel comportamento, e cioè CP_4
l'improvviso alzarsi per varie ragioni di uno dei passeggeri, è un fatto che lo stesso avrebbe potuto CP_4 prevedere se avesse avuto la diligenza richiesta”; anche il non aver dotato l'imbarcazione di opportuni dispositivi di sicurezza (giubbotti salvagente), che se utilizzati avrebbero quasi sicuramente evitato l'evento, denota una grave mancanza di diligenza, anche in considerazione della circostanza che a bordo vi era anche un bambino (figlio dell'altro passeggero).
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la responsabilità in capo all'odierno convenuto circa la causazione dell'evento di cui si discute, sia da configurarsi come esclusiva.
4. Con riferimento al quantum debeatur, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno patrimoniale, il risarcimento del danno morale non patrimoniale (iure proprio) subito a causa della perdita del rapporto parentale ed, infine, il risarcimento del danno morale non patrimoniale (iure hereditatis) dovuto in conseguenza della sofferenza provata dal loro congiunto a causa della percezione consapevole dell'imminente approssimarsi della morte nel momento dell'annegamento (c.d. danno morale terminale o catastrofale o da lucida agonia).
Occorre, quindi, esaminare analiticamente la risarcibilità di ogni singola voce di danno sopra elencata.
4.1. Liquidazione del danno patrimoniale. Sono certamente risarcibili i danni patrimoniali lamentati dagli attori, pari ad euro 8.976,25, in quanto documentalmente provati (cfr. doc. 16, 17, 18, 19 parte attrice) e non contestati da parte convenuta.
4.2. Liquidazione del danno morale non patrimoniale (iure proprio) da perdita del rapporto parentale. Gli attori lamentano il pregiudizio subito in conseguenza della morte del loro congiunto, , c.d. Persona_1 danno da perdita del rapporto parentale o “danno parentale”. Giova premettere che il danno da perdita del rapporto parentale consiste nella perdita di un prossimo congiunto da cui consegue normalmente una condizione di vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà che caratterizzano un sistema di vita che viene irreversibilmente stravolto. Per quanto concerne, invece, la liquidazione della suddetta voce di danno, occorre precisare che lo stesso è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.. Tuttavia, per garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, nonché, l'uniformità di giudizio in casi simili, la Cassazione ha ritenuto di dover ancorare la liquidazione di tale pregiudizio ad un sistema tabellare, privilegiando quello predisposto dal Tribunale di Milano.
Le tabelle Milanesi per il danno parentale prevedono una forbice edittale risarcitoria che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto tipizzabili, in particolare: - della sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario (fino al secondo grado di parentela); - della convivenza o meno di questi ultimi;
- della qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua;
- della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta;
- dell'età della vittima primaria e secondaria. In base a questi parametri sono stati identificati dei valori edittali massimi e minimi, differenziati a seconda del rapporto di parentela sussistente tra danneggiato e congiunto deceduto.
In relazione al caso di specie, il risarcimento del danno perdita del rapporto parentale è stato richiesto dai seguenti congiunti: figlio, LL e TE del defunto. Quanto al figlio e al LL della vittima, il risarcimento è dovuto e dovrà essere quantificato, per il primo nella somma di euro 200.000,00 e per il secondo nella somma di euro 56.000,00 per i motivi di seguito meglio esposti. Le tabelle di Milano prevedono, per il figlio, un valore edittale massimo di 336.500,00 e minimo di 168.250,00. Analizzate le circostanze del caso concreto ossia l'età del de cuius al momento dell'incidente (60 anni), l'aspettativa di vita dello stesso (più lunga, vista l'assenza di patologie specifiche), l'età del figlio (32 anni al momento del sinistro mortale), la mancanza di convivenza, oltre che la stabilità e l'intensità del legame familiare, appare giusto riconoscere un elevato livello di sofferenza.
Tanto premesso, questo Giudice, in applicazione dei criteri previsti dalla Tabella Milanese, liquida a CP_1 la somma di euro 200.000,00. Analoghe considerazioni devono farsi anche per quanto riguarda il
[...] LL. Le tabelle di Milano prevedono un valore edittale massimo di 146.120,00 e minimo di 24.350,00;
Analizzate le circostanze del caso concreto ossia: l'età del de cuius al momento dell'incidente (60 anni),
l'aspettativa di vita dello stesso (più lunga, vista l'assenza di patologie specifiche), l'età del LL (55 anni al momento del sinistro mortale), la mancanza di convivenza, oltre che la stabilità e l'intensità del legame familiare, questo Giudice, in applicazione dei suddetti criteri liquida a la somma di Euro Controparte_3
56.000,00.
Nulla spetta, per converso, al TE , vista la mancanza di prova dell'esistenza di Controparte_2 rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
La Cassazione, infatti, ha più volte precisato che l'uccisione di un congiunto, quale un genitore, coniuge o LL, appartenente ad un ristretto nucleo familiare implica un danno non patrimoniale presunto (ex art. 2727 c.c.), consistente nella sofferenza morale che normalmente si accompagna alla morte di una persona cara e nella perdita del rapporto parentale. In tali ipotesi si configura la lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che di regola caratterizza la vita familiare, dovendosi ritenere sussistente tra detti stretti congiunti un intenso vincolo affettivo e un progetto di vita in comune. Di talché, i soggetti danneggiati non devono provare il danno non patrimoniale effettivamente subito, spettando alla controparte offrire elementi di segno contrario tali da far superare la predetta presunzione semplice. Mentre, il TE, deve fornire la prova della sussistenza di un intenso legame affettivo con il defunto e di un reale sconvolgimento di vita a seguito della morte o della grave lesione biologica del congiunto;
prova che di fatto non è stata fornita. (sul punto cfr. Cass. n. 14422/ 2021; Cass. n. 5452 del 2020).
Nel caso di specie il TE non ha fornito alcuna prova della sussistenza di un intenso legame affettivo con il nonno e di un conseguente stravolgimento delle sue abitudini di vita a seguito del decesso di quest'ultimo
(nello specifico non sono state formulate apposite istanze istruttorie per dare prova del suddetto legame). Per tali ragioni nulla è dovuto a tale titolo.
Sempre con riferimento al “quantum debeatur”, deve ritenersi inammissibile, in quanto nuova (tardivamente introdotta in giudizio solo con la memoria n. 1 ex. art. 183 VI co c.p.c,), la domanda proposta dagli attori, in qualità di eredi legittimi, di risarcimento dei danni sofferti anche dagli altri congiunti del defunto ( CP
, e rispettivamente padre, madre e coniuge del defunto) deceduti in epoca
[...] CP Persona_3 successiva all'evento. Trattasi, invero, di domanda che si differenzia rispetto alla domanda originariamente proposta sia quanto al “petitum” che quanto alla causa “petendi”, afferendo ad un diverso rapporto parentale e non potendo, pertanto, costituire una pretesa implicitamente contenuta nella domanda di cui all'atto di citazione.
4.3. Liquidazione del danno morale non patrimoniale (iure hereditatis) dovuto in conseguenza della sofferenza provata dal loro congiunto a causa della percezione consapevole dell'imminente approssimarsi della morte nel momento dell'annegamento (c.d. danno morale terminale o catastrofale o da lucida agonia). Gli attori hanno chiesto, altresì, iure hereditatis il danno non patrimoniale patito dal de cuius prima del Persona_1 decesso – c.d. “danno morale terminale” o “catastrofale” o da “lucida agonia”.
Appare opportuno, in relazione al caso di specie, fare chiarezza tra danno morale terminale, danno biologico terminale e danno tanatologico.
Secondo l'indirizzo della Suprema Corte, "in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto: - il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
- mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che (anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità) sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo" (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019).
Mentre il cosiddetto “danno tanatologico”, è il danno che consiste nella “perdita del bene-vita”. Sul punto la
Corte di cassazione (cfr. ss.uu Cass. n. 15350 del 22 luglio 2015 e Cass. 22451/2017) ha precisato che esso non
è risarcibile se il decesso si verifica immediatamente o dopo brevissimo tempo, dalle lesioni personali;
in tal caso, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il credito risarcitorio, ovvero nel caso del decesso dopo un esiguo lasso temporale, della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. In breve, si può concludere dicendo che qualora la morte intervenga contestualmente alle lesioni, non si può liquidare il danno tanatologico. In tale ipotesi, infatti, non si configura un danno biologico poiché la compromissione del diritto alla salute ex art. 32 Cost. non si concretizza poiché l'evento morte è immediato.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che, in base a dati di comune esperienza, la morte per annegamento determini nella vittima (tra l'inizio dell'evento lesivo e la morte) una lucida percezione dell'approssimarsi della morte consentendo così di configurare il danno subito quale danno morale terminale (o “catastrofale” o da
“lucida agonia”), non come danno tanatologico e, pertanto, risarcibile iure hereditatis. Ai fini della liquidazione del danno catastrofale, come poc'anzi detto, rileva soltanto l'intensità della sofferenza patita dalla vittima e non l'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso. Nel caso di annegamento si può presumere che la vittima abbia vissuto, anche se per alcuni minuti, un'esperienza terrificante consistente nella consapevolezza dell'approssimarsi del pericolo di annegamento (sul punto cfr. Cassazione civile sez. III,
13/02/2020, ud. 12/11/2019, dep. 13/02/2020, n.3557). Tutto ciò premesso, questo Giudice, sempre facendo in applicazione dei criteri previsti dalle Tabelle Milanesi, liquida in via equitativa, a tale titolo, a CP_1
e la somma di euro 9.000,00 da ripartirsi in ragione delle rispettive quote ereditarie. Parte_5
Dalle somme come sopra complessivamente quantificate devono detrarsi gli acconti ricevuti per effetto delle provvisionali concesse in sede penale. In presenza di acconti, peraltro, come chiarito dalla Cassazione, occorre mantenere, nella loro decurtazione, termini omogenei di calcolo.
È noto, infatti, che l'acconto viene imputato al capitale, in considerazione del principio affermato dalla
Cassazione secondo cui l'art. 1194 c.c. (il quale prescrive di imputare i pagamenti parziali prima agli interessi e poi al capitale) è dettato con riferimento alle obbligazioni pecuniarie e non trova applicazione in materia di risarcimento del danno derivante da fatto illecito. Nel caso di specie, si deve, quindi, procedere a devalutare tutti i valori (del danno e degli acconti) alla data del fatto, rivalutando poi la differenza all'attualità computando quindi gli interessi calcolati secondo i criteri di cui Cass. Sez. Unite n. 1712 del 1995; ciò che esprimerà, in moneta attuale, il credito residuo dei danneggiati. Dal momento della sentenza sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Pertanto, i convenuti, in solido tra loro, devono essere condannati al risarcimento dei danni in favore degli attori come sopra quantificati.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, l ha proposto appello avverso detta sentenza, Parte_1 impugnando la stessa con tre motivi di gravame (con i quali ha censurato la decisione del giudice di primo grado di rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva da essa avanzata e quella di ravvisare la responsabilità esclusiva del e di liquidare il risarcimento in modo eccessivo). CP_4
Si sono costituiti in giudizio , e , quali eredi di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Per_1
, che hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto, nonché la nullità
[...] dell'appello principale per vizio di vocatio in ius, avendo l' citato in giudizio persone che non erano Parte_1 parti del giudizio di primo grado (ovvero , , e ) ed Controparte_5 Controparte_5 CP Controparte_6 hanno chiesto, nel merito, il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 27.6.2023, la Corte, rilevato che l'atto di appello non era stato notificato al CP_4 litisconsorte necessario, aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo ex art. 331 c.p.c. e fissato il termine per la notifica dell'atto di appello.
Si è costituito in giudizio che ha chiesto il rigetto dell'appello proposto dall' Controparte_4 Parte_1 proponendo, a sua volta, appello incidentale in relazione alla decisione del primo giudice di escludere il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno.
La causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 19.3.2024 e rimessa sul ruolo con ordinanza del Presidente di Sezione del 6.3.2025 stante l'impedimento di un componente del Collegio.
Successivamente, all'udienza collegiale dell'1.4.2025 svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 10.4.2025, pubblicata in data 11.4.2025 e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello proposto dalla formulata dagli appellati , e . Parte_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Al riguardo, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per computare i termini processuali mensili o semestrali (fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c.) si deve seguire il sistema della computazione civile non ex numero, bensì ex nominatione dierum, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., nel senso che il decorso del tempo si matura, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale e che, quando il termine di decadenza interferisce con il periodo di sospensione feriale, al termine semestrale di decadenza dal gravame, di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., devono aggiungersi i 31 giorni attualmente previsti per il periodo feriale, che vanno, però, computati "ex numeratione dierum" (cfr Cass. civ. ord. n. 22518 del 26.7.2023; n. 17640 del
25.8.2020; n. 15029 del 15.7.2020).
Pertanto, considerato che, nel caso di specie, la sentenza impugnata, non notificata, era stata emessa in data
14.4.2022 dal Tribunale di Lucca e pubblicata in pari data;
che il termine semestrale per l'impugnazione scadeva il 14.10.2022, ma che allo stesso dovevano aggiungersi i 31 giorni di sospensione feriale (periodo che, essendo neutro, non doveva essere considerato ai fini del decorso del termine), ne consegue che il termine ultimo per notificare l'appello scadeva il 15.11.2022 ovvero proprio il giorno in cui l'atto di citazione era stato notificato, via pec, dalla gli appellati, per cui l'appello deve ritenersi tempestivo. Parte_1
Va, inoltre, rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello incidentale avanzato da
[...]
formulata sempre dagli appellati , e CP_4 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
a seguito dell'avvenuta costituzione in giudizio del atteso che la (che non aveva notificato CP_4 Parte_1
l'atto di citazione in appello al nonostante la qualifica di litisconsorte necessario del medesimo) aveva CP_4 integrato il contraddittorio solo a seguito dell'ordinanza di questa Corte di Appello del 27.6.2023 (che lo aveva disposto ex art. 331 c.p.c.), notificando al l'atto di appello nel termine fissato. CP_4
Ne consegue che la censura, mossa dal nella comparsa di costituzione e risposta in appello, in relazione CP_4 alla decisione del giudice di primo grado di non ravvisare la sussistenza di un concorso del nella CP_1 causazione del sinistro, va qualificata alla stregua di un appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c., tempestivamente proposto in quanto proveniente da una parte chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.
Va, infine, dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli appellati , , Controparte_5 Controparte_5
e , trattandosi di persone che, pur essendosi costituite parti civili nel processo CP Controparte_6 penale ed essere state parti del giudizio civile n. 4217/2014 promosso davanti al Tribunale civile di Lucca, non avevano poi partecipato ( , e , perché deceduti) al nuovo processo Persona_3 Controparte_5 CP civile n. 3697/19 r.g., promosso unicamente da , e , CP_1 Controparte_3 Controparte_2 nel frattempo divenuto maggiorenne.
Con il primo motivo di gravame l'appellante a censurato la decisione del giudice di primo grado di Parte_1 rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva da essa formulata.
In particolare, l'appellante ha affermato che il giudice avrebbe dovuto tener conto del fatto che la l'assicurazione RC era obbligatoria per i motori e non per i natanti, come quello di proprietà del di CP_4 lunghezza sino a mt/l 10 e non provvisti di targa identificativa e che gli attori non avevano fornito la prova dell'omessa stipula di un contratto assicurativo RC.
Il motivo è infondato.
Ed invero, va ricordato che la disciplina delle assicurazioni private introdotta nel 2005 (cd C.A.P.) ha sottratto l'assicurazione obbligatoria r.c. della nautica da diporto applicabile alle barche a motore lunghe 10 metri o meno;
alle imbarcazioni di oltre 10 metri fino a 24 ed ai motovelieri - fino ad allora regolata dalla L. 172/2003
e dal codice della nautica da diporto (istituito, sempre nel 2005, con il D.Lgs. n. 171) - alle assicurazioni marittime previste dal codice della navigazione, riconducendola ai principi regolanti la r.c. auto ed in particolare, a quello secondo cui tutti le imbarcazioni motorizzate devono essere obbligatoriamente assicurate per tutelare i terzi da danni causati dalle stesse durante la navigazione od anche quando sono ferme in porto od in rada.
Tanto ricordato, si osserva che, come correttamente evidenziato dal primo giudice, l'art. 123 del C.A.P. aveva esteso l'obbligo assicurativo anche ai natanti privi di motori fissi ma muniti di motori amovibili (come quello di specie) di qualsiasi tipo e potenza, precisando che, in tale situazione, era il motore e non il natante a dover essere assicurato in quanto l'imbarcazione sarebbe stata coperta dalla polizza assicurativa del motore montato.
Nel caso in esame, trattandosi di un natante che era stato munito di un motore, la mancata assicurazione dello stesso determinava quella dell'imbarcazione, che risultava non coperta da garanzia assicurativa e faceva sorgere la legittimazione passiva del Fondo di Garanzia. Si rileva, inoltre, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, gli attori avevano fornito la prova della mancata assicurazione del motore, atteso che detta circostanza era emersa nel corso del procedimento penale in quanto accertata dall'Ing. , che aveva redatto una c.t.u. cinematica e che detta Persona_5 perizia che era stata depositata nel giudizio civile di primo grado sia dagli attori che dal convenuto CP_4
Con il secondo motivo di gravame dell'appello principale e con l'unico motivo dell'appello incidentale, gli appellanti e hanno rispettivamente censurato la decisione del giudice di primo grado di Parte_1 CP_4 escludere il concorso di colpa di nella causazione del sinistro mortale. Persona_1
I motivi sono entrambi fondati nei limiti di seguito indicati.
Ed invero, va ricordato che sebbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 651 c.p.p., così come quelle degli artt. 652, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti, per cui il giudice civile
- anche se può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile - deve procedere autonomamente all'accertamento ed alla valutazione dei fatti (cfr Cass, civ. 9.10.2014
n. 21299 e sez. un. 26.1.2011 n. 1768), tuttavia, qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile ed il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione (cfr Cass. civ. ord. n. 11467 del 15.6.2020 e sent. n. 14921 del 21.6.2010).
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, nel giudizio penale concluso con una pronuncia estintiva del reato per prescrizione, si è formato il giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, in quanto la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 334866/17 del 13.3.2017 (vd doc. 11 del fascicolo di parte dei , nell'annullare senza rinvio la CP_1 pronuncia della Corte di merito di condanna del per essere il reato estinto per prescrizione, ha tenuto CP_4 ferme le statuizioni civili, per cui quest'ultimo (o altri, quali, nel caso in esame, il FGVS, quale responsabile civile), pur prosciolto dal reato, non può più contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità e della declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzione, ma solo l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile (cfr Cass. civ. ord. n. 27055 del 18.10.2024 e n.
8477 del 5.5.2020 e sent. n. 2083 del 29.1.2013).
Ciò precisato, con riferimento a quest'ultimo accertamento, questo Collegio ritiene non condivisibile la decisione del giudice di primo grado di ravvisare - pur dando atto delle risultanze della perizia cinematica svolta nel processo penale, recepite nelle sentenze di merito penali, che aveva imputato il ribaltamento del alla “combinazione di più fattori, quali il peso del motore installato, la velocità del natante e il Pt_4 movimento del – la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro, atteso che il CP_1 CP_4 movimento del seppur naturale, era tuttavia stato improvviso ed incauto, in quanto avvenuto in CP_1 fase di forte accelerazione del natante, per cui lo stesso, oltre a non essere prevedibile nella sua specificità, non era stato neanche dominabile dal che, nel momento in cui il i era alzato in piedi, si trovava CP_4 CP_1 seduto a poppa vicino al motore ed era intento nella guida del natante ovvero in posizione tale, rispetto al da essere abbastanza lontano da non poter trattenere quest'ultimo e riportarlo a sedere. CP_1 Pertanto, considerato che il movimento posto in essere dal pur avendo sicuramente contribuito al CP_1 ribaltamento del barchino (lungo mtr 4,99, con il fondo piatto ed i bordi bassi, come tutte le tipiche imbarcazioni da lago, nonché gravato a poppa del peso eccessivo di un motore di 25 cv sovradimensionato per l'imbarcazione e tale da alterarne la stabilità), non ne era stata la concausa principale, atteso che la stabilità del barchino era stata alterata in via del tutto prevalente dalla velocità non idonea tenuta dal CP_4
(che, al fine di avvicinarsi alla punto ove si stava svolgendo la gara per assistere alla stessa, aveva guidato alla velocità presunta di 15 nodi in un luogo ove quella di sicurezza consentita agli spettatori era di 4 nodi) e che il movimento compiuto, di per sé considerato, poteva unicamente provocare il rollio dell'imbarcazione ma non il rovesciamento della stessa (vd perizia redatta in sede penale dall'Ing. ), la sentenza va Per_4 riformata su punto e va riconosciuto il concorso (minoritario) del nella causazione del sinistro nella CP_1 misura del 20%.
Conseguentemente, l' anno condannati, in solido tra loro, al pagamento: 1) Parte_1 Controparte_4 in favore di e di , della somma complessiva di euro 7.037,00 (euro 8.796,25 CP_1 Controparte_3
x 80%), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito;
2) in favore di e di CP_1 CP_3
della somma rispettiva di euro 160.000,00 (euro 200.000,00 x 80%) e di euro 44.800,00 (euro
[...]
56.000,00 x 80%), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, subito iure proprio dai medesimi, per la perdita del rapporto parentale con e 3) in favore di e di , Persona_1 CP_1 Controparte_3 della somma complessiva di euro 7.200,00 (euro 9.000,00 x 80%), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, subito iure hereditatis dai medesimi, per il danno catastrofale subito da , da Persona_1 ripartirsi in ragione delle rispettive quote ereditarie.
Da dette somme si devono, poi, detrarre gli acconti ricevuti (in data non precisata in questa sede) da CP_1
e per effetto delle provvisionali concesse in sede penale (pari a rispettivi euro
[...] Controparte_3
25.000,00 ed euro 10.000,00) e, successivamente, procedersi alla devalutazione di tutti i valori (del danno e degli acconti) alla data del fatto, rivalutando poi la differenza all'attualità computando quindi gli interessi calcolati secondo i criteri di cui Cass. Sez. Unite n. 1712 del 1995. (ciò che esprimerà, in moneta attuale, il credito residuo dei danneggiati). Inoltre, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha criticato la liquidazione del danno effettuata dal Parte_1 giudice di primo grado, affermando che il medesimo “nella quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, alla luce dei criteri tabellari utilizzati, proprio sulla scorta dei ragionamenti svolti nella qualificazione del rapporto parentale riferito al singolo attore, avrebbe dovuto attenersi ai valori minimi previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano”.
Il motivo è inammissibile, atteso che l'appellante, in violazione dell'art. 342 c.p.c. nuova formulazione, non ha mosso alcuna critica specifica ai criteri adottati dal primo giudice per effettuare la quantificazione del danno (peraltro informati all'età del danneggiato e del congiunto al momento del sinistro;
all'aspettativa di vita del de cuius, alla mancanza di convivenza ed alla stabilità e l'intensità del legame familiare), né ha chiarito quali fossero i “ragionamenti svolti nella qualificazione del rapporto parentale riferito al singolo attore” che avrebbero dovuto indurlo a liquidare il danno subito da e , rispettivamente CP_1 Controparte_3 figlio e LL del de cuius, in base ai valori minimi tabellari.
La riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass. civ. ord. n. 9064 del 12.4.2018 e n. 1775 del
24.1.2017, nonché sent.
1.6.2016 n. 11423).
Nel regolare tali spese, si deve muovere dalla premessa che, all'esito dei due gradi, gli appellati sono CP_1 risultati maggiormente vittorioso con riferimento alle domande risarcitorie, per cui le spese dei due dei due gradi, previa compensazione delle stesse nella misura del 20% per la soccombenza reciproca, vanno poste a carico degli appellanti ulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22 Parte_1 CP_4
(in vigore dal 23.10.2022).
Pertanto, secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, applicabili nel caso in esame in base al valore del credito riconosciuto, si deve liquidare, in favore di , e , CP_1 Controparte_3 Controparte_2 per il primo grado, la somma complessiva di euro 10.744,00 e, per il secondo grado, euro 11.453,60 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dalla
[...]
quale impresa designata per la Regione Toscana per la liquidazione dei sinistri a carico Parte_1 del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e da avverso la sentenza n. 365/2022 Controparte_4 del Tribunale di Lucca, pubblicata in data 14.4.2022, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata e fermo il resto, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di , , e Controparte_5 Controparte_5 CP CP_6
;
[...]
- in parziale accoglimento degli appelli, condanna la nella predetta qualità e Parte_1
in solido tra loro, al pagamento: 1) in favore di e di Controparte_4 CP_1 Controparte_3 della complessiva somma di euro 7.037,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito;
2) in favore di e di , la rispettiva somma di euro 160.000,00 e di euro 44.800,00 CP_1 Controparte_3
, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, subito iure proprio dai medesimi, per la perdita del rapporto parentale con e 3) in favore di e di , la Persona_1 CP_1 Controparte_3 complessiva somma di euro 7.200,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, subito iure hereditatis dai medesimi, per il danno catastrofale patito da , da ripartirsi in ragione delle Persona_1 rispettive quote ereditarie;
con detrazione dalle somme come sopra quantificate degli acconti da ciascuno già percepiti per effetto della provvisionale liquidata in sede penale, oltre interessi compensativi al tasso legale calcolati sulla predetta somma devalutata alla data del fatto e rivalutata anno per anno secondo indice Istat Foi fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo;
- condanna la nella predetta qualità e in solido tra loro, Parte_1 Controparte_4 alla rifusione delle spese di lite sostenute da , e in CP_1 Controparte_3 Controparte_2 entrambi i gradi di giudizio che liquida, previa compensazione delle stesse nella misura del 20% in ragione della reciproca soccombenza, per il primo grado, nell'importo di euro 10.744,00 e, per questo grado di giudizio, in euro 11.453,60 per compenso professionale (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.7.2025.
Il Presidente estensore dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.