Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00211/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02398/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2398 del 2025, proposto da GA VA Calì, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Sicurella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 212 del 17.01.2025, resa dal Tribunale di Catania-Sezione Lavoro nel procedimento n. 9749/2024 R.G., passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. EM CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 6 novembre 2025 e depositato il successivo 15 novembre, la dott.ssa GA VA Calì ha adito questo Tribunale per ottenere l'ottemperanza della sentenza n. 212/2025, emessa dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, in data 17 gennaio 2025.
Con la predetta pronuncia, il Giudice del Lavoro ha:
- accertato il diritto della ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” , prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;
- condannato, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito all'attribuzione della suddetta carta elettronica per un valore complessivo di € 1.000,00, oltre accessori di legge;
- condannato il medesimo Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 515,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La ricorrente espone che la sentenza, munita di attestazione di passaggio in giudicato in data 11 giugno 2025, è stata ritualmente notificata all'Amministrazione in data 20 gennaio 2025, senza che la stessa abbia provveduto a dare spontanea esecuzione al giudicato, nonostante i solleciti inviati, da ultimo in data 3 febbraio 2025.
L'Amministrazione intimata, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il titolo di cui si chiede l'esecuzione è costituito da una sentenza passata in giudicato, come da attestazione del Funzionario Giudiziario del Tribunale di Catania in data 11 giugno 2025 (cfr. all. 6 del ricorso introduttivo).
La sentenza è stata notificata all'Amministrazione debitrice in data 20 gennaio 2025.
Alla data di notifica del presente ricorso per ottemperanza (6 novembre 2025) era ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Rilevato che persiste l'inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo di conformarsi al giudicato risulta necessaria l'adozione delle misure idonee a garantirne l'esatta esecuzione.
Va, pertanto, ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n. 212/2025 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, dalla sua notificazione a istanza di parte.
Per il caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, si nomina sin d'ora, quale Commissario ad acta, il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, o un funzionario da questi delegato, il quale, senza alcun onere economico a carico delle parti, dovrà provvedere in via sostitutiva agli adempimenti necessari per l'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della natura della prestazione professionale, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
- ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza n. 212 del 17.01.2025 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a istanza di parte;
- per il caso di ulteriore inadempimento, nomina Commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un funzionario della medesima Amministrazione, affinché provveda in via sostitutiva entro l'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni;
- condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00) omnicomprensivi, da distrarsi in favore dell'Avv. Davide Sicurella, procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IC, Presidente
EM CA, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EM CA | EL IC |
IL SEGRETARIO