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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/09/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Loredana Giglio Presidente dott.ssa Gaia Muscato Giudice dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5889 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via della Gessara n.5 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Giuliani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Gramsci n.6 – 06073 Corciano (PG) (pec:
giusta procura in atti;
Email_1
Ricorrente
Contro
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Pierluigi IA del Foro di Fermo (pec:
e dall'Avv. Lara Greco del Foro di Perugia Email_2
(pec: , elettivamente domiciliato presso lo studio legale Email_3 dell'Avv. Pierluigi IA in Fermo, piazzale Michelangelo n. 3, giusta procura in atti;
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Perugia.
Conclusioni delle parti: per la “in via istruttoria, si insiste sull'ammissione delle _1 prove per testi articolate nella memoria ex art. 183 cpc n.2, in quanto utili a confermare
l'esclusiva responsabilità del IG. IA nella genesi e nell'aggravamento della crisi
1 coniugale; nel merito, essendo già stata pronunciata la separazione con sentenza non definitiva, si chiede: pronunciare l'addebito della separazione al IG. IA, per aver tentato di riallacciare una relazione extraconiugale con la sorella della IG.ra _1
(circostanza non tempestivamente contestata e quindi pacifica ex art.115 cpc) e per aver compiuto, prima del giudizio di separazione, atti volti a sottrarre beni al nucleo familiare e ad emarginare economicamente la IG.ra (sottrazione denaro dai conti comuni, _1 dirottamento delle pensioni su conti personali, ecc..), in evidente esecuzione di un piano di vita in solitaria;
riconoscere il diritto ad un assegno di mantenimento in favore della IG.ra
nella misura di €.800 mensili, in virtù dell'abissale differenza delle condizioni Parte_1 reddituali dei coniugi, resa ancor più manifesta dai documenti da ultimo acquisiti grazie all'ordine di esibizione ex art.210 cpc, che hanno consentito di acclarare gli elevati importi delle due pensioni percepite dallo IA, gli accumuli di ricchezza mediante acquisti di titoli (BOT e BTP per oltre €.120.000) ed i saldi dei conti correnti sempre nascosti dal convenuto;
- condannare il IG. IA alla restituzione della somma di €.12.070,00, quota parte della IG.ra del saldo attivo dei conti correnti comuni svuotati dallo IA;
_1
Con condanna del IG. IA alla refusione delle spese e dei compensi di lite, in virtù della condotta processuale dallo stesso tenuta nel corso del procedimento, che lo ha visto affermare fatti platealmente smentiti dai documenti (es. sottrazione dei soldi dai conti comuni, sempre negata ma risultante per tabulas) e nascondere volontariamente la reale consistenza del suo patrimonio omettendo di dichiarare (tra le altre cose) l'esistenza di un conto corrente presso la e la disponibilità di un deposito titoli di Controparte_2 consistente valore”; per lo IA: “1 – In via istruttoria, si insiste sull'ammissione delle istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c. ordinando altresì ai sensi dell'art.
210 c.p.c. a banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Maggione (PG) l'esibizione degli estratti conto del rapporto intestato a dal 1° luglio 2022 al 31/12/2024 incluso il conto Parte_1 corrente contrassegnato da IBAN: [...] cointestato a Parte_2 per accertare la destinazione dei versamenti in favore esclusivo di
[...] Parte_1 trasmigrate da detto conto dal 1° giugno 2022 al 31 dicembre 2022,
2 – nel merito, essendo già stata pronunciata la separazione con sentenza non definitiva, si chiede:
2 –pronunciare l'addebito della separazione a carico della sig.ra per violazione Parte_1 dei doveri coniugali, ai sensi dell'art. 146 c.c., in riferimento all'abbandono ingiustificato della casa coniugale, determinato non già da una condizione di intollerabilità mai rappresentata, ma da una condotta dettata esclusivamente da interessi personali, in aperta violazione dei principi di correttezza e lealtà coniugale;
–respingere, pertanto la richiesta di un assegno di mantenimento in forza dell'addebito, nonché in virtù della palese differenza delle condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi accertata, salvo ogni richiesta di ripetizione delle somme indebitamente percette e della divisione dei beni immobili cointestati in separato giudizio.
In ogni caso condannare la alla rifusione delle spese e dei compensi di lite”. Parte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: non sono pervenute conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel ricorso depositato il 22.12.22 la sig.ra ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1 con addebito al marito , esponendo: di aver contratto con lui matrimonio Controparte_1 concordatario il 2.08.1980 in Terni e che dall'unione sono nati quattro figli, maggiorenni ed autonomi;
che già nel 1986 il marito aveva intrapreso una relazione extraconiugale con sua sorella, , rimasta clandestina per circa tre anni e nel corso della quale era nato il Persona_1 terzo figlio dei coniugi, e che, una volta venuta alla luce, aveva causato una grande crisi, sfociata nel 1990 in un giudizio di separazione giudiziale, poi abbandonato essendo intervenuta nel
1993 riappacificazione tra i coniugi, che avevano ripreso la convivenza ed avevano avuto la quarta figlia, nata nel 1997.
La ricorrente ha aggiunto che le condizioni economiche della famiglia erano molto buone, grazie all'attività di agente di commercio intrapresa dal marito, che aveva garantito consistenti entrate, mentre lei aveva dato il proprio contributo alla famiglia con attività casalinga ed aveva inoltre sempre fatto confluire nel patrimonio comune i lasciti ereditari ed ogni provento personale, tra i quali il ricavato della vendita della casa paterna e il ricavato della vendita della casa lasciatale dalla nonna paterna. Tale situazione di benessere era stata consolidata da una progressiva espansione del patrimonio immobiliare della famiglia, avendo i coniugi poi anche acquistato due garage nelle vicinanze dell'abitazione di Perugia, un appartamento a Cornappo
(Friuli) e una casa sul lungomare marchigiano, a Marina di NO.
La ha quindi riferito che nel 2020 i litigi, anche per futili motivi, si erano fatti sempre _1 più accesi e frequenti, ed il marito aveva iniziato a manifestare insofferenza e ad aggredirla
3 verbalmente, causandole uno stato di stress e di ansia, tanto da costringerla a trascorrere lunghi periodi nella casa a NO e ridurre la permanenza a Perugia. Nel 2021, verso la fine dell'estate, si era verificato lo strappo decisivo, quando il marito aveva convocato moglie e figli ad una riunione di famiglia, esternando loro la propria volontà di dividere le autovetture di sua proprietà tra i figli e di vendere tutti gli immobili, così liquidando il patrimonio di famiglia con il rischio di non lasciare nulla ai figli, mosso dall'intento di “andarsene a fare la bella vita all'estero”. La situazione era poi peggiorata ulteriormente, al punto che la ricorrente non aveva più fatto rientro nella casa coniugale, fermandosi presso la casa di Marina di
NO, ed il marito aveva iniziato a non accreditare più le sue pensioni sui conti comuni e ad effettuare (a luglio e agosto 2022) consistenti prelievi dai conti comuni, per un totale di euro 18.000,00, spostando dette somme su conti personali. La ha riferito di _1 avere essa stessa, ad agosto 2022, prelevato dal conto cointestato con il marito la somma di euro 45.000,00 per costituirsi una riserva e lasciando comunque sul conto una riserva di euro
30.000,00, poi definitivamente prosciugata dal marito, che in definitiva aveva trattenuto per sé ben più della metà. Ha aggiunto, a conferma della impossibilità di recuperare il rapporto coniugale, che la sorella le aveva confessato che il marito nel 2016 aveva tentato di riallacciare la relazione sentimentale con lei, alla cui fine non si era mai veramente rassegnato.
La ricorrente ha sostenuto doversi addebitare al marito la rottura della affectio coniugalis, per avere violato il dovere di fedeltà tentando di instaurare di nuovo una relazione extraconiugale con la cognata, per avere manifestato costante disprezzo verso la moglie aggredendola verbalmente e facendo scenate per futili motivi tanto da indurla a temere per la propria incolumità, per avere manifestato l'intenzione di vendere tutti i beni familiari e per avere iniziato a sottrarre consistenti somme di denaro dal conto corrente comune per trasferirle in conti propri.
Con riferimento alle rispettive condizioni patrimoniali, la ricorrente ha riferito di essere priva di reddito da lavoro o di pensione non avendo mai svolto attività lavorativa, mentre il marito ha una pensione INPS e una pensione ENASARCO per complessivi euro 2.300 complessivi.
Sulla base di tale disparità reddituale ha chiesto prevedersi in proprio favore la corresponsione di un assegno di mantenimento di euro 800,00.
1.2 Si è costituito in giudizio, con comparsa depositata il 21.4.23, il sig. , Controparte_1 che ha contestato quanto riferito in ricorso circa le cause della fine dell'unione, da imputarsi a suo dire alla moglie, che aveva omesso di dedicarsi ai bisogni e alle esigenze della famiglia dedicandosi invece assiduamente alle frequentazioni e agli impegni del “ CP_3
4 Neocatecumentale” cui aveva aderito fin dai primi anni 90, che aveva assorbito il suo tempo, e che la aveva portata a sentire come un “peso” perfino l'accudimento dei nipotini, affetti dalla nascita da gravi patologie. Le condotte di disinteresse della moglie erano infine culminate con l'abbandono della residenza familiare e le fine di ogni rapporto e comunicazione. Il resistente, sempre in punto di fatto, ha precisato di aver voluto affrontare insieme alla moglie e ai figli la situazione finanziaria familiare, divenuta insostenibile a causa degli impegni economici necessari a gestire tutte le proprietà, e di avere avanzato proposte comunque tese a favorire il prioritario interesse dei figli (anche acquistando loro, con il ricavato delle vendite, 4 mini appartamenti); tali proposte avevano scatenato una violenta e travisante reazione da parte della moglie. Ha riferito che comunque quest'ultima, oltre agli immobili in comunione con il marito, è proprietaria esclusiva di altri immobili (3 appartamenti ed un garage), da due dei quali percepisce reddito da locazione, e gode di liquidità superiore ai 50.000 euro. Ha concluso chiedendo pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie, rigettando la sua richiesta di assegno di mantenimento.
1.3 All'esito della udienza di comparizione del 27.4.23 il Presidente, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ha quantificato in euro 200,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto in via provvisoria dallo IA in favore della moglie ed ha rimesso le parti dinanzi al giudice istruttore.
Nel corso della successiva fase, è stata emessa, su richiesta del resistente, sentenza non definitiva sullo status, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la decisione delle altre domande. La causa è poi stata istruita documentalmente, anche mediante ordine di esibizione inoltrati ad istituti di credito. All'esito, all'udienza del 20.5.25, sulle conclusioni riportate, la causa è stata rimessa al collegio, previa concessione del termine per il deposito degli scritti difensivi finali.
*****
2. La presente pronuncia, che segue a quella già pronunciata in ordine allo status, ha ad oggetto le sole altre domande accessorie e, dunque, le contrapposte domande di addebito della separazione e la domanda di assegno di mantenimento.
E' invero inammissibile nella presente sede la domanda, proposta dalla ricorrente e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, di condanna dello IA alla restituzione della somma di euro 12.070,00, quale quota parte del saldo attivo dei conti correnti comuni svuotati, essendo pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate
5 di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. E' dunque esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno o domande di condanna alla corresponsione o rimborso di somme essendo queste ultime soggette al rito ordinario e di cognizione monocratica, del tutto autonome e distinte dalle prime.
2.1 La ha chiesto pronunciarsi l'addebito della separazione al marito, per avere questi _1 tentato di riallacciare una relazione extraconiugale con la sorella di lei e per avere compiuto, prima della separazione, atti volti ad sottrarre beni al nucleo familiare al fine di costruirsi una vita in solitaria, emarginando la moglie. Lo IA ha posto invece a fondamento della domanda di addebito della separazione alla moglie il fatto che lei aveva abbandonato il tetto coniugale, disinteressandosi dei bisogni familiari.
In punto di diritto, deve ricordarsi che, secondo costante giurisprudenza, per fondare la domanda di addebito occorre non soltanto l'accertamento della sussistenza di una violazione dei doveri del matrimonio, ma anche l'efficienza causale della stessa rispetto alla rottura del vincolo (cfr. Cass. n. 2740/2008, la cui massima non è stata superata, preceduta da Cass. n.
12383/2005 e n. 14840/2006: “Sulla parte la quale richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento di questi ai doveri che derivano dal matrimonio e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”).
In altri termini, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dal coniuge e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Procedendo all'applicazione degli esposti principi alla fattispecie, deve considerarsi che nella stessa prospettazione dei fatti offerta dalla la crisi coniugale che ha condotto alla _1 separazione dal marito è iniziata già a partire dall'anno 2020, quando i litigi tra i coniugi hanno iniziato ad essere sempre più frequenti, quando la ricorrente ha iniziato ad alternare ad alcuni periodi trascorsi nella casa coniugale a Perugia ad altri periodi continuativamente trascorsi alla casa al mare;
l'episodio “scatenante”, che avrebbe reso definitiva ed insuperabile la crisi coniugale già in atto, viene dalla individuato nella proposta del marito, da lui comunicata _1 in occasione della riunione di famiglia da lui convocata alla fine dell'estate 2021, di vendere gli
6 immobili familiari. Questa iniziativa viene “letta” dalla come un tentativo da parte del _1 marito di emarginarla e di disfarsi di ogni bene per trasferirsi da solo all'estero. Lo
IA, dal canto suo, ha riferito di avere sì ipotizzato di procedere a vendita di due immobili familiari ma ha chiarito che con il ricavato avrebbe voluto acquistare 4 mini- appartamenti da intestare ai figli e aggiunto che tale iniziativa trovava la sua unica giustificazione nel peso degli oneri di mantenimento delle proprietà, una delle quali per altro
(la casa di Cornappo, in Friuli) inutilizzata da anni.
Le ragioni di riorganizzazione finanziaria addotte dallo IA a sostegno della proposta avanzata ai familiari nell'estate del 2021 appaiono ragionevoli, tanto più ove si consideri che, come poi da lui riferito all'udienza di comparizione personale del 3.4.24, sono di una certa consistenza le spese fisse anche solo per le utenze delle proprietà immobiliari in comproprietà tra i coniugi (circa euro 900,00 mensili, secondo quanto dichiarato). Per altro, considerando che la proposta di alienazione degli immobili familiari non poteva che essere, appunto, una mera “proposta” – occorrendo comunque l'assenso e la partecipazione agli atti della moglie per procedere alle vendite, trattandosi di immobili in comproprietà - non vi sono margini obiettivi per interpretare anche solo in astratto i fatti riferiti come condotte violative degli obblighi e dei doveri matrimoniali.
Nessuna efficienza causale nella determinazione della crisi coniugale può poi riconoscersi al fatto che la avrebbe appreso, nell'estate del 2022, in occasione di un dialogo _1 chiarificatore con la sorella, che il marito nell'anno 2016 avrebbe tentato di riallacciare una relazione extraconiugale con lei (relazione che vi era stata diversi anni prima e che aveva condotto ad un primo ricorso per separazione, poi abbandonato per intervenuta riconciliazione). La stessa infatti, colloca questa scoperta in un momento (l'estate 2022) _1 in cui era ampiamente conclamata la crisi coniugale con il marito, tanto che i coniugi non vivevano più insieme ed erano in atto le contrapposte condotte di prelievo di somme dai conti correnti cointestati. E' allora evidente che la circostanza, anche ove in ipotesi comprovata, può sì avere rafforzato ed accentuato la definitiva disaffezione della moglie nei confronti del marito, ma non può certo aver avuto alcun rilievo causale nell'insorgere della crisi coniugale, già in atto da tempo e derivata da altre ragioni.
Per le ragioni esposte, non può trovare accoglimento la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla _1
2.2 Non miglior sorte incontra la domanda di addebito avanzata dallo IA, ove solo si osservi, da un lato, la estrema genericità delle allegazioni inerenti il presunto disinteresse
7 serbato dalla moglie verso le esigenze familiari e, d'altro lato, che secondo l'interpretazione giurisprudenziale pacifica, l'abbandono della casa coniugale da parte di uno dei coniugi non giustifica l'addebito della separazione se si sia verificato qualora la convivenza fosse già divenuta intollerabile. La in ricorso aveva dettagliato le ragioni per le quali già dall'anno _1
2020 capitava che si fermasse per alcuni periodi nella casa al mare di Marina di
NO (che comunque era una casa familiare ove il coniuge avrebbe in qualunque momento potuto raggiungerla), fino alla decisione, assunta verso la fine dell'anno 2021, quando la crisi con il marito appariva già non recuperabile, di ivi fermarsi e di non far rientro nella casa a Perugia.
3. Venendo alla domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla deve _1 considerarsi, in diritto, che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 34728/23).
E' stato anche di recente ribadito che condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge - cui non sia addebitabile la separazione - sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio (cfr., da ultimo, Cass. 11494/24).
Procedendo per la tracciata via, deve considerarsi che la che non ha mai svolto attività _1 lavorativa durante il matrimonio: percepisce da luglio 2024 pensione di vecchiaia di circa euro
700,00 mensili (i contributi che danno diritto alla pensione pare siano stati pagati negli anni dal marito); è proprietaria esclusiva di un appartamento, in Perugia, nel quale vive, e di altri due appartamenti, locati a terzi con alterne vicende contrattuali, ma comunque produttivi di reddito. Dispone di liquidità in conto corrente di circa euro 55.000,00 ed è comproprietaria, insieme al marito, della villa in via della Gessara che costituiva casa coniugale, di un
8 appartamento a Cornappo, in Friuli, e di un appartamento a Marina di NO, oltre che di due garage.
Lo IA percepisce mensilmente trattamento pensionistico di circa euro 2.170,00, non è proprietario di altri immobili oltre a quelli, detti, in comproprietà con la moglie e può contare su accantonamenti in denaro di circa euro 153.000,00.
Considerato che la sproporzione degli introiti mensili rispettivamente percepiti (decisamente maggiori quelli dello IA) e dei rispettivi accantonamenti in denaro viene solo in parte compensata dalla maggiore consistenza del patrimonio immobiliare di cui dispone la
(proprietaria esclusiva, come detto, di tre unità immobiliari, due delle quali suscettibili _1 di essere messe a reddito), si ritiene di dovere quantificare in euro 300,00 mensili l'assegno di mantenimento che il resistente dovrà versare alla moglie, che appare congruo in relazione alle rispettive condizioni patrimoniali, anche tenuto conto della durata del matrimonio.
Nessuna altra questione deve essere decisa nella presente sede, considerando che i quattro figli nati dall'unione matrimoniale sono ampiamente maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Le spese di lite, infine, tenuto conto della natura e dell'esito del procedimento, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, così provvede:
1. Rigetta le contrapposte domande di addebito della separazione.
2. Pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, assegno di mantenimento di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
3. Spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Giudice rel.
Ilenia Miccichè
Il Presidente
Loredana Giglio
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