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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 24/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, in persona del Giudice unico dott. Quirino Caturano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al numero 1362 del Ruolo generale degli Affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente ad oggetto arricchimento senza causa, riservata in decisione alla udienza del 21 gennaio 2025, e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Francesco Cicconi e Pietro Cappannini, in virtù di atto di incarico in atti.
ATTORE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Domenico Formica, come da investitura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Alla udienza del 21 gennaio 2025 procuratori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
La domanda deve essere disattesa.
ha premesso di aver concluso in data 20 agosto 2014, un primo contratto Parte_1 preliminare di compravendita “su progetto” (cd. “primo preliminare”), in base al quale il convenuto , in qualità di promissario acquirente, si era impegnato all'acquisto di un CP_1
appartamento sito a Civitanova Marche in via Esine n. 1, al prezzo di complessivi euro
120.000,00, versando al l'importo di euro 70.000,00. Ha soggiunto che con Pt_1
scrittura privata del 28 giugno 2016 le parti hanno successivamente risolto detto contratto preliminare ed il ha provveduto alla restituzione della somma di euro 70.000,00. Pt_1
Inoltre ha dedotto di aver eseguito ulteriori pagamenti in favore del convenuto.
Richiamando quindi una pronuncia intervenuta inter partes, ha dedotto che i pagamenti effettuati tra il 3 settembre 2014 ed il 28 agosto 2018, al netto di Euro 70.000,00 imputabili
1 a restituzione dell'anticipo di cui alla risoluzione del “primo preliminare”, rimangono privi del necessario titolo giustificativo.
Orbene, in senso contrario alla fondatezza della pretesa, deve rappresentarsi che in sede di opposizione al decreto ingiuntivo adottato su ricorso dell'adesso resistente , il CP_1 Pt_1
era così a concludere:
“In via subordinata, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Giudice accerti la posizione debitoria del Sig. nei confronti del Sig. , ridurre Parte_1 Controparte_1
la pretesa avversa delle somme non dovute e comunque non provate per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto;
- In via riconvenzionale, accertato e dichiarato quanto dovuto al Sig. tanto in Pt_1 conseguenza del deprezzamento dell'attico sito in via Esine 1 a Civitanova Marche nell'ambito della vendita a terzi quanto a titolo di indennità di occupazione del capannone sito in località Palombaretta di Morrovalle (come meglio esplicitato in narrativa), conseguentemente condannare il Sig. al risarcimento della somma complessiva di CP_1
Euro 35.256,00 oltre interessi da calcolarsi dal dì del dovuto sino ad oggi, o della maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia.”
Tanto, veniva dal argomentato sulla scorta degli assunti seguenti: “gli stessi Pt_1
preliminari sono stati poi formalmente risolti (rispettivamente in data 28/06/2016 e
29/08/2018 …) … i pagamenti dal Sig. al Sig. sono avvenuti addirittura CP_1 Pt_1 prima della stipula dei preliminari, cioè prima del 20/08/2014 … e … il Sig. ha Pt_1
iniziato a restituire il denaro al Sig. prima delle loro risoluzioni del 28/06/2016 e CP_1
29/08/2018 …, più precisamente a partire da settembre 2014, continuando ad effettuare pagamenti anche successivamente alle medesime per un totale di Euro 320.000,00”.
Ancora: “i due contratti preliminari stavano concretamente schermando un accordo di finanziamento tra le parti … è stato ampiamente dimostrato che l'odierno opponente ha infatti effettuato pagamenti in favore del Sig. per Euro 320.000,00”. CP_1
Con sentenza n. 1043/2022, il Tribunale di Macerata ebbe a rigettare la domanda riconvenzionale dell'opposto oltre che la relativa opposizione, per le seguenti ragioni:
“parte opponente, la quale ha lamentato solamente l'usura c.d. soggettiva …, nemmeno allega, e tantomeno prova, se tale riconoscimento di debito per l'importo di 290.000,00 € fosse invero diretto ad occultare il pagamento di interessi superiori ai limiti stabiliti dalla legge ai fini dell'usura e, quindi, interessi usurari in senso oggettivo. Sulla scorta di tali considerazioni, non possono in ogni caso essere presi in considerazione i pagamenti,
2 risultanti dalla documentazione di cui all'allegato 2 all'atto di citazione, di data antecedente a quella della predetta scrittura privata”. “Peraltro, secondo il principale assunto di parte opponente, la ragione della simulazione dei contratti preliminari di vendita del 2014 era legata alle proprie limitate condizioni economiche, donde l'usura soggettiva, e alla conseguente necessità di procurarsi liquidità e di accreditare la bontà dell'operazione immobiliare intrapresa, in modo tale da ottenere dall'istituto bancario un mutuo fondiario per 800.000,00 €. Tuttavia, rispetto a tale assunto, parte opponente non ha offerto il benché minimo supporto probatorio”.
La pronuncia non è stata impugnata, con la conseguenza che l'attore , con il Pt_1
presente giudizio, ha inteso far valere una pretesa che, già promossa (o che, in quanto ad essa strettamente interrelata, avrebbe avuto l'onere di promuovere) e rigettata in altro e pregresso definito con sentenza non impugnata, ha nuovamente calato in lite.
Al riguardo, è noto il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.
La domanda deve pertanto essere disattesa.
In considerazione della singolarità della questione giuridica trattata, ricorrono i presupposti per la integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1362 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione respinte, così provvede:
1) rigetta la domanda intentata da;
Parte_1
2) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Macerata, 24 febbraio 2025
Il Giudice
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