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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 84/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 84 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
, con sede in Roma, in persona del in carica e Controparte_1 CP_2
in persona del legale Controparte_3
rappresentante, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Cagliari, presso i cui uffici in via Dante n. 23 sono ex lege domiciliati;
APPELLANTI
CONTRO
, contumace, Controparte_4
APPELLATA
All'esito della udienza collegiale del 28 maggio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle appellanti:
Voglia la Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata, in accoglimento dell'appello ed
1 in riforma della sentenza impugnata: - revocare il decreto ingiuntivo opposto e, quindi, mandare assolto il e l'Istituto opponenti, odierni appellanti, da ogni avversa pretesa CP_1 CP_5
siccome improponibile e, comunque, infondata.
Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 luglio 2013 il (all'epoca Controparte_1
denominato ) ed il e Controparte_1 Controparte_3 [...]
di Cagliari hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 696/2013 col Controparte_3
quale gli era stato ingiunto il pagamento di complessivi 10.775,64 euro in favore di CP_4
a titolo di indennità per funzioni superiori e di direzione quale collaboratrice del
[...]
dirigente scolastico con funzioni vicarie del predetto istituto scolastico.
A sostegno della opposizione, richiamato il quadro normativo di riferimento e la disciplina contrattuale vigente ratione temporis, hanno eccepito la improponibilità della domanda in confronto dell'istituto sicccome privo di legittimazione passiva. Controparte_3
Nel merito hanno contestato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle predette indennità, lo svolgimento in fatto delle funzioni vicarie del dirigente scolastico e, comunque,
l'esattezza del calcolo effettuato dalla onde pervenire all'importo rivendicato in causa. CP_4
Quest'ultima, ritualmente costituitasi in giudizio, ha insistito per l'accoglimento delle ragioni di credito azionate in via monitoria ed ha pertanto concluso per il rigetto della opposizione e la conferma del decreto opposto.
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 749/2022 del 4
ottobre 2022, ha rigettato il ricorso in opposizione ritenendolo infondato disponendo, altresì, la compensazione integrale delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ed il e Controparte_1 Controparte_3 [...]
hanno proposto appello ribadendo, nella sostanza, le ragioni poste a Controparte_3
fondamento del ricorso in opposizione promosso davanti al giudice di primo grado con riguardo, in particolare, alla insussistenza degli stessi presupposti per l'insorgenza del credito vantato dalla
2 lamentando, altresì ,l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in ordine alla CP_4
eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo all' appellante. Pt_1
Hanno quindi concluso per l'accoglimento dell'atto di appello ed in riforma della sentenza impugnata per la revoca del decreto monitorio opposto domandando dichiararsi la improponibilità
delle avverse domande e comunque accertarsi la infondatezza delle stesse.
2. Con nota depositata in atti il 18 febbraio 2025 la difesa erariale ha rappresentato che nelle more della notifica dell'atto di appello la parte appellata ha comunicato di voler rinunciare agli effetti della sentenza primo grado ed agli atti del relativo procedimento con compensazione integrale delle spese di lite.
Ha quindi dichiarato di voler aderire a tale richiesta in ordine alla compensazione delle spese di lite, precisando di non voler dare impulso alla impugnazione nemmeno avendo curato di procedere alla rituale notifica dell'atto di appello alla controparte.
3. Osserva la Corte che a seguito della rinuncia alla impugnazione, come espressa nei termini testè indicati dalle amministrazioni appellanti, consegue la cessazione della materia del contendere.
Difatti nel giudizio di appello la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante, principale o incidentale, equivale a rinuncia all'azione posto che determina in venir meno del potere dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza necessitare, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte della parte appellata (in tal senso cfr. Cass. ord. n. 821/2022 e,
nei medesimi termini, Corte di Appello di Cagliari sent. n. 12/2025 est. Coinu).
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione,
l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c.,
che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità della regolazione delle spese processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass., ord. n. 5250/2018).
3 Nella specie tuttavia tale questione non si pone posto che risulta che le parti hanno concordato per la compensazione delle stesse quanto al giudizio di primo grado (in tal modo confermando la statuizione già adottata dal primo giudice), mentre per il presente grado di giudizio nulla deve disporsi in difetto di rituale instaurazione del contraddittorio in confronto di . Controparte_4
4. In conclusione non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere ferma restando la compensazione delle spese di lite per il primo grado di giudizio già disposta dal primo giudice, nulla dovendo disporsi al riguardo per il giudizio di appello per gli esposti motivi.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, ferma restando la compensazione delle spese di lite per il primo grado di giudizio già disposta dal Tribunale;
2. Nulla dispone quanto alle spese di lite del giudizio di appello.
Così deciso in Cagliari il 29 maggio 2025.
L'estensore Il Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 84 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
, con sede in Roma, in persona del in carica e Controparte_1 CP_2
in persona del legale Controparte_3
rappresentante, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Cagliari, presso i cui uffici in via Dante n. 23 sono ex lege domiciliati;
APPELLANTI
CONTRO
, contumace, Controparte_4
APPELLATA
All'esito della udienza collegiale del 28 maggio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle appellanti:
Voglia la Corte Ecc.ma, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza gravata, in accoglimento dell'appello ed
1 in riforma della sentenza impugnata: - revocare il decreto ingiuntivo opposto e, quindi, mandare assolto il e l'Istituto opponenti, odierni appellanti, da ogni avversa pretesa CP_1 CP_5
siccome improponibile e, comunque, infondata.
Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 luglio 2013 il (all'epoca Controparte_1
denominato ) ed il e Controparte_1 Controparte_3 [...]
di Cagliari hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 696/2013 col Controparte_3
quale gli era stato ingiunto il pagamento di complessivi 10.775,64 euro in favore di CP_4
a titolo di indennità per funzioni superiori e di direzione quale collaboratrice del
[...]
dirigente scolastico con funzioni vicarie del predetto istituto scolastico.
A sostegno della opposizione, richiamato il quadro normativo di riferimento e la disciplina contrattuale vigente ratione temporis, hanno eccepito la improponibilità della domanda in confronto dell'istituto sicccome privo di legittimazione passiva. Controparte_3
Nel merito hanno contestato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle predette indennità, lo svolgimento in fatto delle funzioni vicarie del dirigente scolastico e, comunque,
l'esattezza del calcolo effettuato dalla onde pervenire all'importo rivendicato in causa. CP_4
Quest'ultima, ritualmente costituitasi in giudizio, ha insistito per l'accoglimento delle ragioni di credito azionate in via monitoria ed ha pertanto concluso per il rigetto della opposizione e la conferma del decreto opposto.
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 749/2022 del 4
ottobre 2022, ha rigettato il ricorso in opposizione ritenendolo infondato disponendo, altresì, la compensazione integrale delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ed il e Controparte_1 Controparte_3 [...]
hanno proposto appello ribadendo, nella sostanza, le ragioni poste a Controparte_3
fondamento del ricorso in opposizione promosso davanti al giudice di primo grado con riguardo, in particolare, alla insussistenza degli stessi presupposti per l'insorgenza del credito vantato dalla
2 lamentando, altresì ,l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in ordine alla CP_4
eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo all' appellante. Pt_1
Hanno quindi concluso per l'accoglimento dell'atto di appello ed in riforma della sentenza impugnata per la revoca del decreto monitorio opposto domandando dichiararsi la improponibilità
delle avverse domande e comunque accertarsi la infondatezza delle stesse.
2. Con nota depositata in atti il 18 febbraio 2025 la difesa erariale ha rappresentato che nelle more della notifica dell'atto di appello la parte appellata ha comunicato di voler rinunciare agli effetti della sentenza primo grado ed agli atti del relativo procedimento con compensazione integrale delle spese di lite.
Ha quindi dichiarato di voler aderire a tale richiesta in ordine alla compensazione delle spese di lite, precisando di non voler dare impulso alla impugnazione nemmeno avendo curato di procedere alla rituale notifica dell'atto di appello alla controparte.
3. Osserva la Corte che a seguito della rinuncia alla impugnazione, come espressa nei termini testè indicati dalle amministrazioni appellanti, consegue la cessazione della materia del contendere.
Difatti nel giudizio di appello la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante, principale o incidentale, equivale a rinuncia all'azione posto che determina in venir meno del potere dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza necessitare, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte della parte appellata (in tal senso cfr. Cass. ord. n. 821/2022 e,
nei medesimi termini, Corte di Appello di Cagliari sent. n. 12/2025 est. Coinu).
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione,
l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c.,
che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità della regolazione delle spese processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass., ord. n. 5250/2018).
3 Nella specie tuttavia tale questione non si pone posto che risulta che le parti hanno concordato per la compensazione delle stesse quanto al giudizio di primo grado (in tal modo confermando la statuizione già adottata dal primo giudice), mentre per il presente grado di giudizio nulla deve disporsi in difetto di rituale instaurazione del contraddittorio in confronto di . Controparte_4
4. In conclusione non resta al Collegio che dichiarare la cessazione della materia del contendere ferma restando la compensazione delle spese di lite per il primo grado di giudizio già disposta dal primo giudice, nulla dovendo disporsi al riguardo per il giudizio di appello per gli esposti motivi.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, ferma restando la compensazione delle spese di lite per il primo grado di giudizio già disposta dal Tribunale;
2. Nulla dispone quanto alle spese di lite del giudizio di appello.
Così deciso in Cagliari il 29 maggio 2025.
L'estensore Il Presidente
Giorgio Murru Maria Luisa Scarpa
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