Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/05/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 280/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 280/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza con scadenza in data 23.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., promossa
DA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 6.5.1979 e residente in [...] al corso Vittorio Emanuele II n. 146, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANLUIGI FIGLIOLIA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Canosa di C.F._2
IA (BT) alla via Andrea Doria n. 34 presso lo studio del difensore, pec:
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-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
27.12.1982 e ivi residente alla I traversa Aldo Moro n. 9, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. GIANLUIGI FIGLIOLIA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Canosa di C.F._2
IA (BT) alla via Andrea Doria n. 34 presso lo studio del difensore, pec:
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1
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione consensuale;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 23.4.2025; per il Pubblico
Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 13.2.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di separazione personale, deducendo di aver contratto matrimonio concordatario in Venosa (PZ) il 7.5.2011 e che dall'unione coniugale era nata la figlia (23.2.2015). Per_1
A sostegno della domanda, le parti hanno rappresentato che ormai da diversi anni era venuta meno l'affectio maritalis a causa di divergenze di intenti. Pertanto, hanno domandato dichiararsi la loro separazione personale alle seguenti concordate condizioni:
2 R.G. N. 280/2025 V.G.
3 R.G. N. 280/2025 V.G.
II Con provvedimento del 28.3.2025, esaminato l'accordo di separazione personale di cui all'atto introduttivo, i genitori sono stati invitati a integrazione il punto 2) delle condizioni separative relativo al regime di frequentazione della figlia minore Per_1
con il padre, nonché a depositare nel fascicolo telematico il piano genitoriale, e la causa
è stata rinviata all'udienza del 23.4.2025.
All'udienza da ultimo indicata, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., esaminate le condizioni di separazione consensuale così come da ultimo integrate e versate in atti, la causa è stata rimessa la Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di separazione personale alle seguenti condizioni:
4 R.G. N. 280/2025 V.G.
5 R.G. N. 280/2025 V.G.
In ordine alle riportate condizioni separative, il Collegio ritiene che esse siano conformi all'interesse della figlia minorenne , sia in riferimento all'aspetto Per_1
relazionale attinente all'esercizio del diritto alla bigenitorialità sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale relativo al sostentamento materiale della prole in proporzione alla capacità economico-reddituale dei genitori, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia. Pertanto, va dichiarata la separazione personale delle parti in causa con omologa delle condizioni di separazione personale convenute.
La presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sarà trasmessa dalla
Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 14 e 69, D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto nonché per assenza di questione in merito alla luce del punto 8) delle sopra riprodotte condizioni di separazione personale.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n.
280/2025 V.G., promossa da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], i quali hanno C.F._3
contratto matrimonio concordatario in Venosa (PZ) in data 7.5.2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 6, Parte II, Serie A,
Ufficio 1, Anno 2011;
2) omologa gli accordi di separazione personale intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate tra le parti indicate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venosa (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, D.P.R. n. 396/2000;
6 R.G. N. 280/2025 V.G.
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 30.4.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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