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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5106 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 29.5.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2841 /2023 R.G.
TRA
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
SQUILLANTE ALESSANDRO e GIUSEPPE TALO', presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. CHIUMMARIELLO MIRIAM presso il quale é elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.2 2023 il ricorrente in epigrafe agiva dinanzi il Tribunale di
Napoli affinchè fossero accolte le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che l'istante ha prestato la propria attività lavorativa nei giorni destinati al riposo settimanale cadenti di
Domenica dopo sei giorni consecutivi di lavoro, analiticamente indicati nell'attestazione di servizio di provenienza datoriale versata in atti che per completezza di allegazione si notifica in uno al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, e che non ha fruito dei riposi compensativi correlati a tali prestazioni, nel periodo dal 01.12.2008 al 31.12.2018; accertare e dichiarare, pertanto, che il datore di lavoro convenuto è rimasto inadempiente al proprio obbligo, impostogli dalle norme contrattuali collettive richiamate nella parte
1 espositiva, di concessione al lavoratore istante dei prescritti riposi compensativi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla stessa normativa di settore, finalizzati al recupero dei riposi festivi settimanali non goduti di cui al precedente capo 2), con conseguente accertamento e declaratoria della violazione da parte dello stesso convenuto delle norme imperative di legge richiamate nella narrativa che precede;
accertare e dichiarare, pertanto, il diritto di esso istante a percepire specifiche attribuzioni patrimoniali, a titolo di risarcimento e/o indennizzo a fronte del pregiudizio da egli sofferto per la maggiore usura psicofisica e per la sottrazione agli affetti e alla vita familiare e sociale, conseguente all'inadempimento da parte del convenuto dell'obbligazione di far godere ad esso lavoratore un giorno di riposo compensativo entro un ben determinato e perentorio lasso di tempo successivamente ad ogni giornata di lavoro festivo prestato nel settimo giorno consecutivo, nonché commisurate sia alla retribuzione giornaliera, anche comprensiva della aliquota per straordinario festivo
(quest'ultima da riconoscersi, in via gradata, anche ex art. 2126, 2° co., c.c. ovvero ancora, in via residuale, ex art. 2041, 1° co., c.c.), sia alla maggiorazione retributiva prevista dalla citata normativa contrattuale collettiva, per quelle stesse giornate di mancati riposi festivi settimanali dopo sei giorni consecutivi di lavoro non seguiti dai corrispondenti e dovuti riposi compensativi;
per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro- Controparte_1
tempore, al pagamento in suo favore della complessiva somma di €23.490,59 per tutte le causali ed i titoli innanzi specificati, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore che il Giudice vorrà ritenere di giustizia, oltre interessi dalla data di maturazione di ciascun credito alla data di presentazione del presente atto e interessi, da quest'ultima data sino all'effettivo soddisfo, da definirsi nella misura di cui all'art. 1284 4° comma c.c. Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA se dovute, da liquidarsi secondo i parametri inderogabili stabiliti con D.M. n. 55/2014 così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
Rappresentato di essere stato dipendente di ruolo del Comune di , in servizio dal CP_1
20.12.1984 al 30.11.2018 presso il Comando di Polizia Locale (Polizia Municipale), con qualifica di Agente di P.M., ultima categoria di inquadramento C/5 del CCNL per il
Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali , ha dedotto che nel periodo dal dicembre 2008 al novembre 2018, l'istante non aveva goduto dei corrispondenti giorni di riposo compensativo nelle occasioni in cui aveva prestato attività lavorativa per sette giorni consecutivi, lavorando anche nel giorno destinato al riposo settimanale coincidente con la domenica. Ciò dedotto in fatto ha sostenuto in diritto la violazione del precetto dell'art. 36
Cost., sulla cadenza settimanale del riposo chiedendo il riconoscimento del risarcimento del
2 danno da “maggiore usura psico-fisica” per la maggiore gravosità della prestazione e per l'usura e la sottrazione agli affetti e alla vita familiare e sociale (che nel giorno della domenica trovano un momento di salutare aggregazione) cagionate dal mancato recupero del giorno di riposo settimanale non goduto dopo sei giorni consecutivi di lavoro e la violazione dell'art. 24 comma I CCNL ento locali del 14.9.2000
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha concluso chiedendo di : Controparte_1
A) accertare e dichiarare la prescrizione, quanto meno parziale, del presunto diritto al risarcimento del sig. Pt_1
B) accertare e dichiarare la formazione del giudicato esterno;
C) rigettare il ricorso notificato al , in persona del p.t., ad Controparte_1 CP_2
istanza del sig. perché inammissibile, nullo, improcedibile e, comunque, infondato Pt_1
in fatto ed in diritto, oltre, che non provato per le suesposte causali;
D ) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri riflessi nella misura del 23,8 % e spese generali nella misura del 15 % da attribuirsi in favore del di CP_1
. CP_1
La causa istruita solo documentalmente è stata decisa all'udienza del 29.5.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. .
****
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento e la declaratoria del diritto di Pt_1 al “risarcimento e/o indennizzo a fronte del pregiudizio da egli sofferto per la
[...]
maggiore usura psicofisica e per la sottrazione agli affetti e alla vita familiare e sociale, conseguente all'inadempimento da parte del convenuto dell'obbligazione di far godere ad esso lavoratore un giorno di riposo compensativo entro un ben determinato e perentorio lasso di tempo successivamente ad ogni giornata di lavoro festivo prestato nel settimo giorno consecutivo”.
Il ha dedotto l'esistenza di un giudicato esterno in quanto con Controparte_1
precedente ricorso proposto innanzi al Tribunale Ordinario di Napoli, in funzione del Giudice del Lavoro (RG: 45219/09) il sig. aveva convenuto il comune di , Parte_1 CP_1
sostenendo di aver prestato attività lavorativa, talora, per sette giorni consecutivi tra il
01.07.1998 ed il 31.12.06, lavorando di domenica senza godere del giorno di riposo settimanale. Pertanto, asseriva di aver diritto al risarcimento del danno da maggiore usura psicofisica derivante dalla prestazione lavorativa oltre il sesto giorno lavorato, quantificandolo nel 100% della retribuzione giornaliera per una somma di € 11.523,20 e che on sentenza n. 5092/11 emessa dal Tribunale di Napoli in funzione del Giudice del Lavoro, il
3 ricorso citato era stato rigettato, decisione confermata sia dalla Corte di Appello di Napoli
(sent, n. 3437/2015) sia dalla corte di Cassazione (sentenza n. 41890/21).
Certamente è corretto affermare – come fa il Comune di che il giudicato copre il CP_1
dedotto ed il deducibile, tuttavia nel caso che occupa la domanda originariamente avanzata dal ricorrente e scrutinata sino al giudizio di legittimità attiene ad un periodo del tutto diverso da quello che è invece oggetto del presente giudizio e per fatti asseritamente generativi di responsabilità datoriale che, all'epoca della introduzione del primo ricorso, non si erano ancora verificati. Pertanto non può ritenersi fondata l'eccezione di giudicato avanzata dal resistente. CP_1
Il ricorrente assume che “nel periodo dal dicembre 2008 al novembre 2018, l'istante ha ripetutamente prestato la propria attività lavorativa per sette giorni consecutivi, lavorando anche nel giorno destinato al riposo settimanale coincidente con la domenica, senza corrispondente recupero del riposo non goduto in altro giorno successivo”.
Sosteneva inoltre che “Il riposo settimanale è un diritto irrinunciabile, costituzionalmente garantito (art.36), finalizzato a consentire al lavoratore il recupero delle proprie energie psico-fisiche impegnate continuamente nel corso della settimana lavorativa, oltre che a consentire lo svolgimento della normale attività relazionale in famiglia e nella comunità di appartenenza;
ragion per cui consegue che dalla definitiva perdita del riposo settimanale non goduto – in quanto non recuperato in un giorno successivo con il corrispondente riposo compensativo – egli matura il diritto ad una pluralità di attribuzioni patrimoniali (per alcune anche ex artt. 2126 e/o 2041 c.c. come si dirà più innanzi) compreso il particolare trattamento economico eventualmente previsto dalla disciplina collettiva per la penosità del lavoro festivo, nonché il risarcimento del danno da “maggiore usura psico-fisica” (del tutto distinto, si badi bene, dall'ulteriore danno alla salute o “danno biologico”, che si concretizza, invece, in una infermità del lavoratore determinata dall'attività lavorativa svolta senza la fruizione dei riposi settimanali, il quale non può essere ritenuto in via presuntiva ma deve essere dimostrato sia nella sua sussistenza sia nel suo nesso eziologico e che, si sottolinea, non costituisce minimamente oggetto della presente azione) per la maggiore gravosità della prestazione e per l'usura e la sottrazione agli affetti e alla vita familiare e sociale (che nel giorno della domenica trovano un momento di salutare aggregazione) cagionate dal mancato recupero del giorno di riposo settimanale non goduto dopo sei giorni consecutivi di lavoro”.
Il ricorrente agisce in giudizio quindi esclusivamente per il riconoscimento in suo favore del danno da “maggiore usura psico-fisica”asseritamente subito per il lavoro svolto oltre il sesto
4 giorno e coincidente con la domenica. Dunque, non è chiesto l'accertamento del danno per il lavoro domenicale o per il lavoro svolto oltre il sesto giorno e coincidente con la giornata compresa dal lunedì al sabato o del danno per la ritardata o mancata fruizione del riposo compensativo: la parte ricorrente ha, infatti, lamentato lo svolgimento dell'attività lavorativa nel giorno della domenica – generalmente destinato al riposo – successivamente all'attività lavorativa già svolta per 6 giorni.
In tal modo delineati la causa petendi ed il petitum, al giudice non è dunque rimessa la cognizione dell'adempimento a cura del dei trattamenti economici di cui all'art. 22 CP_1
CCNL, non essendosi la parte ricorrente lamentata dell'omesso pagamento di questi ultimi ed avenfo dedottto solo la mancata fruizione dei riposi compensativi.
Ha allegato a tale fine che la prestazione di attività lavorativa per sette giorni consecutivi anche coincidenti con la domenica sia avvenuta: nell'anno 2008 per n. 1 giornata di mancato riposo settimanale;
anno 2009 per n. 13 giornate di mancato riposo settimanale;
anno 2010 per n. 13 giornate di mancato riposo settimanale;
anno 2011 per n. 1 giornata di mancato riposo settimanale;
anno 2012 per n. 4 giornate di mancato riposo settimanale;
anno 2013 per n. 6 giornate di mancato riposo settimanale;
anno 2016 per n. 24 giornate di mancato riposo settimanale;
anno 2017 per n. 31 giornate di mancato riposo settimanale;
anno 2018 per n. 16 giornate di mancato riposo settimanale;
per un totale di n. 109 domeniche lavorate senza fruire del riposo settimanale .
Il resistente –pur avversando ab imis la prospettazione di controparte –ha in ogni CP_1
caso affermato che dalla relazione di servizio del Settore Risorse e Patrimonio – Ufficio del
Patrimonio del 28.06.2023 emergerebbe che i giorni da recuperare sarebbero 70 e non già
109.
Occorre qui richiamare – delineato come sopra l'oggetto della domanda avanzata nel presente giudizio – il chiaro arresto della Suprema Corte ( ord. n.25336/2022) che ha ribadito il principio secondo cui “ né la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie né le fonti normative interne e sovranazionali impongono che il godimento del riposo, che deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette, debba anche avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo e, pertanto, è smentita in radice la tesi del ricorrente, secondo cui il mancato rispetto dell'intervallo temporale sarebbe sufficiente a generare un danno da usura psico- fisica, risarcibile a prescindere da ogni allegazione e prova del danno ( Cass. n. 41891/2021;
Cass. n. 41273/2021); né a diverse conclusioni sono giunti Cass. n. 24563/2016 e Cass.
n.24180/2013 che, in continuità con Cass. S.U. n. 142/2013, hanno riconosciuto il danno da usura psico-fisica in ragione della prestazione di lavoro nel settimo giorno consecutivo,
5 perché in quei casi, pur venendo in rilievo il sistema di turnazione imposto da ente territoriale ad appartenenti alla Polizia Municipale, la Corte territoriale aveva accertato la totale soppressione del riposo settimanale, sia pure limitata ad una settimana su cinque, non già il mero spostamento temporale dello stesso;
quelle pronunce hanno ribadito che qualora la fruizione del risposo avvenga oltre il settimo giorno, ma nel rispetto della disciplina contrattuale e normativa inerente la specifica organizzazione del tempo di lavoro, al lavoratore, ferma la necessità di assicurare il riposo compensativo, per l'attività lavorativa svolta nel settimo giorno sarà dovuta solo la maggiorazione del compenso prevista dalle parti collettive, in ragione della maggiore gravosità del lavoro prestato;
la risarcibilità del danno da usura psico-fisica, invece, presuppone che la prestazione nel settimo giorno sia stata resa in assenza di previsioni legittimanti ed in violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 cod. civ., perché solo in tal caso la perdita definitiva del riposo settimanale è di per sé produttiva di danno, che può essere liquidato in via equitativa, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito”.
Ebbene attenendosi all'orientamento, inaugurato da Cass. n. 8458/2010 ed ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. fra le tante Cass. n. 32905/2021; Cass. n.
19326/2021; Cass. n. 28628/2020), la speciale disciplina dettata dall'art. 22 del CCNL 2000 compensa interamente il disagio che deriva dall'articolazione dell'orario, a condizione che risulti rispettato il limite massimo settimanale, sicché l'applicazione dell'art. 24 dello stesso contratto, che riguarda l'attività prestata in giorno festivo, resta limitata ai casi in cui si verifichi un'eccedenza rispetto al normale orario di lavoro assegnato al turnista, ossia qualora, in via eccezionale ovvero occasionale, al lavoratore venga richiesto di prestare la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato.
Nel caso che occupa parte ricorrente pur non avendo dedotto l'eccedenza rispetto all'orario di lavoro ha sostenuto di non aver goduto dei riposi compensativi previsti dall'art. 22 cit e tale circostanza non è stata avversata dal che al contrario , nella relazione Controparte_1
del settore risorse e patrimonio ufficio personale del 28.6.2023 ha espressamente attestato che
“Con riferimento alla richiesta di informazioni circa la fruizione dei riposi compensativi, dall'esame dei documenti in possesso all'ufficio, è emerso che il dipendente non avrebbe recuperato n. 70 giorni di riposi compensativi”.
Pertanto in presenza di una specifica previsione contrattuale che disciplinava la prestazione del lavoro nel settimo giorno cadente di domenica e la contestuale mancata concessione dei riposi compensativi, circostanza questa pacifica per almeno 70 giornate, deve ritenersi
6 provata l'esistenza in capo al ricorrente di un danno da “maggiore usura psico-fisica” per la maggiore gravosità della prestazione e per l'usura e la sottrazione agli affetti e alla vita familiare e sociale, che nel giorno della domenica trovano un momento di salutare aggregazione., in considerazione della circostanza che il di non ha provato CP_1 CP_1
di aver corrisposto al la maggiorazione prevista dall'art. 22 del CCNL – che è volta Pt_1
appunto a compensare questa maggiore gravosità della prestazione. Il sig. non ha Pt_1
offerto infatti alcun elemento a sostegno della esistenza di un numero maggiore di giornate lavorate senza concessione del riposo compensativo.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, non è fondata trattandosi di CP_1
crediti risarcitori derivanti da responsabilità contrattuale, soggetti al termine di prescrizione ordinaria .Quanto alla richiesta subordinata ex art 2026 e 2041 c.c la stessa risulta assorbita dall'accoglimento della domanda per la causale sopra indicata.
Quanto alla liquidazione equitativa del danno da usura psico-fisica per il lavoro prestato, deve considerarsi, da un lato, la cadenza del lavoro prestato il settimo giorno e, dall'altro, la previsione contrattuale di un riposo compensativo differito. Pertanto, appare equa la liquidazione in ragione del 50% della retribuzione normale giornaliera, in considerazione della frequenza non eccessiva della perdita del riposo settimanale, pari a 70 giornate in quasi
10 anni. In conclusione, il deve essere condannato al risarcimento del danno per CP_1
usura psicofisica nella misura del 50% della retribuzione giornaliera per ogni giornata di lavoro domenicale prestata dopo sei giorni consecutivi, come liquidato in dispositivo, laddove la retribuzione giornaliera, in assenza di contestazione, è quella indicata in ricorso e ricavata dagli statini paga ed il numero di domeniche è quello indicato in precedenza. Il danno, pertanto, deve determinarsi in €2693,95. Su tali somme vanno, inoltre, calcolati, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, i soli interessi legali sulle somme dovute dalle singole date di maturazione del credito al saldo. Ed infatti, in ordine agli accessori sui crediti riconosciuti, come noto la Corte Costituzionale, con sentenza 2 novembre 2000 n.
459, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), limitatamente alle parole «e privati»; la norma in questione prevede che, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici (e non più privati) in attività di servizio o in quiescenza, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito. La norma, quindi,
7 estende ai crediti di lavoro dei pubblici dipendenti la medesima regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già prevista per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, riconoscendo, in buona sostanza, al lavoratore pubblico la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria.
Per la soccombenza reciproca e per i contrasti interpretativi in giurisprudenza, le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/2 con condanna del convenuto al pagamento del CP_1
residuo nella misura liquidata nel dispositivo con attribuzione ai procuratori antistatari.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
-1)accoglie parzialmente la domanda proposta per quanto di ragione e per l'effetto condanna il al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1
danno da usura psicofisica di €2693,95 per le causali di cui in motivazione oltre interessi legali da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
2) compensa le spese di lite nella misura di 1/2 con condanna del al pagamento della CP_1
residua parte che liquida in €1200,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Napoli, 25.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 29.5.2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2841 /2023 R.G.
TRA
, ) rappresentato e difeso dall'Avv.
Parte_1 C.F._1
SQUILLANTE ALESSANDRO e GIUSEPPE TALO', presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. CHIUMMARIELLO MIRIAM presso il quale é elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.2 2023 il ricorrente in epigrafe agiva dinanzi il Tribunale di
Napoli affinchè fossero accolte le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che l'istante ha prestato la propria attività lavorativa nei giorni destinati al riposo settimanale cadenti di
Domenica dopo sei giorni consecutivi di lavoro, analiticamente indicati nell'attestazione di servizio di provenienza datoriale versata in atti che per completezza di allegazione si notifica in uno al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, e che non ha fruito dei riposi compensativi correlati a tali prestazioni, nel periodo dal 01.12.2008 al 31.12.2018; accertare e dichiarare, pertanto, che il datore di lavoro convenuto è rimasto inadempiente al proprio obbligo, impostogli dalle norme contrattuali collettive richiamate nella parte
1 espositiva, di concessione al lavoratore istante dei prescritti riposi compensativi secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla stessa normativa di settore, finalizzati al recupero dei riposi festivi settimanali non goduti di cui al precedente capo 2), con conseguente accertamento e declaratoria della violazione da parte dello stesso convenuto delle norme imperative di legge richiamate nella narrativa che precede;
accertare e dichiarare, pertanto, il diritto di esso istante a percepire specifiche attribuzioni patrimoniali, a titolo di risarcimento e/o indennizzo a fronte del pregiudizio da egli sofferto per la maggiore usura psicofisica e per la sottrazione agli affetti e alla vita familiare e sociale, conseguente all'inadempimento da parte del convenuto dell'obbligazione di far godere ad esso lavoratore un giorno di riposo compensativo entro un ben determinato e perentorio lasso di tempo successivamente ad ogni giornata di lavoro festivo prestato nel settimo giorno consecutivo, nonché commisurate sia alla retribuzione giornaliera, anche comprensiva della aliquota per straordinario festivo
(quest'ultima da riconoscersi, in via gradata, anche ex art. 2126, 2° co., c.c. ovvero ancora, in via residuale, ex art. 2041, 1° co., c.c.), sia alla maggiorazione retributiva prevista dalla citata normativa contrattuale collettiva, per quelle stesse giornate di mancati riposi festivi settimanali dopo sei giorni consecutivi di lavoro non seguiti dai corrispondenti e dovuti riposi compensativi;
per l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco pro- Controparte_1
tempore, al pagamento in suo favore della complessiva somma di €23.490,59 per tutte le causali ed i titoli innanzi specificati, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore che il Giudice vorrà ritenere di giustizia, oltre interessi dalla data di maturazione di ciascun credito alla data di presentazione del presente atto e interessi, da quest'ultima data sino all'effettivo soddisfo, da definirsi nella misura di cui all'art. 1284 4° comma c.c. Il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA se dovute, da liquidarsi secondo i parametri inderogabili stabiliti con D.M. n. 55/2014 così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
Rappresentato di essere stato dipendente di ruolo del Comune di , in servizio dal CP_1
20.12.1984 al 30.11.2018 presso il Comando di Polizia Locale (Polizia Municipale), con qualifica di Agente di P.M., ultima categoria di inquadramento C/5 del CCNL per il
Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali , ha dedotto che nel periodo dal dicembre 2008 al novembre 2018, l'istante non aveva goduto dei corrispondenti giorni di riposo compensativo nelle occasioni in cui aveva prestato attività lavorativa per sette giorni consecutivi, lavorando anche nel giorno destinato al riposo settimanale coincidente con la domenica. Ciò dedotto in fatto ha sostenuto in diritto la violazione del precetto dell'art. 36
Cost., sulla cadenza settimanale del riposo chiedendo il riconoscimento del risarcimento del
2 danno da “maggiore usura psico-fisica” per la maggiore gravosità della prestazione e per l'usura e la sottrazione agli affetti e alla vita familiare e sociale (che nel giorno della domenica trovano un momento di salutare aggregazione) cagionate dal mancato recupero del giorno di riposo settimanale non goduto dopo sei giorni consecutivi di lavoro e la violazione dell'art. 24 comma I CCNL ento locali del 14.9.2000
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha concluso chiedendo di : Controparte_1
A) accertare e dichiarare la prescrizione, quanto meno parziale, del presunto diritto al risarcimento del sig. Pt_1
B) accertare e dichiarare la formazione del giudicato esterno;
C) rigettare il ricorso notificato al , in persona del p.t., ad Controparte_1 CP_2
istanza del sig. perché inammissibile, nullo, improcedibile e, comunque, infondato Pt_1
in fatto ed in diritto, oltre, che non provato per le suesposte causali;
D ) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri riflessi nella misura del 23,8 % e spese generali nella misura del 15 % da attribuirsi in favore del di CP_1
. CP_1
La causa istruita solo documentalmente è stata decisa all'udienza del 29.5.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. .
****
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento e la declaratoria del diritto di Pt_1 al “risarcimento e/o indennizzo a fronte del pregiudizio da egli sofferto per la
[...]
maggiore usura psicofisica e per la sottrazione agli affetti e alla vita familiare e sociale, conseguente all'inadempimento da parte del convenuto dell'obbligazione di far godere ad esso lavoratore un giorno di riposo compensativo entro un ben determinato e perentorio lasso di tempo successivamente ad ogni giornata di lavoro festivo prestato nel settimo giorno consecutivo”.
Il ha dedotto l'esistenza di un giudicato esterno in quanto con Controparte_1
precedente ricorso proposto innanzi al Tribunale Ordinario di Napoli, in funzione del Giudice del Lavoro (RG: 45219/09) il sig. aveva convenuto il comune di , Parte_1 CP_1
sostenendo di aver prestato attività lavorativa, talora, per sette giorni consecutivi tra il
01.07.1998 ed il 31.12.06, lavorando di domenica senza godere del giorno di riposo settimanale. Pertanto, asseriva di aver diritto al risarcimento del danno da maggiore usura psicofisica derivante dalla prestazione lavorativa oltre il sesto giorno lavorato, quantificandolo nel 100% della retribuzione giornaliera per una somma di € 11.523,20 e che on sentenza n. 5092/11 emessa dal Tribunale di Napoli in funzione del Giudice del Lavoro, il
3 ricorso citato era stato rigettato, decisione confermata sia dalla Corte di Appello di Napoli
(sent, n. 3437/2015) sia dalla corte di Cassazione (sentenza n. 41890/21).
Certamente è corretto affermare – come fa il Comune di che il giudicato copre il CP_1
dedotto ed il deducibile, tuttavia nel caso che occupa la domanda originariamente avanzata dal ricorrente e scrutinata sino al giudizio di legittimità attiene ad un periodo del tutto diverso da quello che è invece oggetto del presente giudizio e per fatti asseritamente generativi di responsabilità datoriale che, all'epoca della introduzione del primo ricorso, non si erano ancora verificati. Pertanto non può ritenersi fondata l'eccezione di giudicato avanzata dal resistente. CP_1
Il ricorrente assume che “nel periodo dal dicembre 2008 al novembre 2018, l'istante ha ripetutamente prestato la propria attività lavorativa per sette giorni consecutivi, lavorando anche nel giorno destinato al riposo settimanale coincidente con la domenica, senza corrispondente recupero del riposo non goduto in altro giorno successivo”.
Sosteneva inoltre che “Il riposo settimanale è un diritto irrinunciabile, costituzionalmente garantito (art.36), finalizzato a consentire al lavoratore il recupero delle proprie energie psico-fisiche impegnate continuamente nel corso della settimana lavorativa, oltre che a consentire lo svolgimento della normale attività relazionale in famiglia e nella comunità di appartenenza;
ragion per cui consegue che dalla definitiva perdita del riposo settimanale non goduto – in quanto non recuperato in un giorno successivo con il corrispondente riposo compensativo – egli matura il diritto ad una pluralità di attribuzioni patrimoniali (per alcune anche ex artt. 2126 e/o 2041 c.c. come si dirà più innanzi) compreso il particolare trattamento economico eventualmente previsto dalla disciplina collettiva per la penosità del lavoro festivo, nonché il risarcimento del danno da “maggiore usura psico-fisica” (del tutto distinto, si badi bene, dall'ulteriore danno alla salute o “danno biologico”, che si concretizza, invece, in una infermità del lavoratore determinata dall'attività lavorativa svolta senza la fruizione dei riposi settimanali, il quale non può essere ritenuto in via presuntiva ma deve essere dimostrato sia nella sua sussistenza sia nel suo nesso eziologico e che, si sottolinea, non costituisce minimamente oggetto della presente azione) per la maggiore gravosità della prestazione e per l'usura e la sottrazione agli affetti e alla vita familiare e sociale (che nel giorno della domenica trovano un momento di salutare aggregazione) cagionate dal mancato recupero del giorno di riposo settimanale non goduto dopo sei giorni consecutivi di lavoro”.
Il ricorrente agisce in giudizio quindi esclusivamente per il riconoscimento in suo favore del danno da “maggiore usura psico-fisica”asseritamente subito per il lavoro svolto oltre il sesto
4 giorno e coincidente con la domenica. Dunque, non è chiesto l'accertamento del danno per il lavoro domenicale o per il lavoro svolto oltre il sesto giorno e coincidente con la giornata compresa dal lunedì al sabato o del danno per la ritardata o mancata fruizione del riposo compensativo: la parte ricorrente ha, infatti, lamentato lo svolgimento dell'attività lavorativa nel giorno della domenica – generalmente destinato al riposo – successivamente all'attività lavorativa già svolta per 6 giorni.
In tal modo delineati la causa petendi ed il petitum, al giudice non è dunque rimessa la cognizione dell'adempimento a cura del dei trattamenti economici di cui all'art. 22 CP_1
CCNL, non essendosi la parte ricorrente lamentata dell'omesso pagamento di questi ultimi ed avenfo dedottto solo la mancata fruizione dei riposi compensativi.
Ha allegato a tale fine che la prestazione di attività lavorativa per sette giorni consecutivi anche coincidenti con la domenica sia avvenuta: nell'anno 2008 per n. 1 giornata di mancato riposo settimanale;
anno 2009 per n. 13 giornate di mancato riposo settimanale;
anno 2010 per n. 13 giornate di mancato riposo settimanale;
anno 2011 per n. 1 giornata di mancato riposo settimanale;
anno 2012 per n. 4 giornate di mancato riposo settimanale;
anno 2013 per n. 6 giornate di mancato riposo settimanale;
anno 2016 per n. 24 giornate di mancato riposo settimanale;
anno 2017 per n. 31 giornate di mancato riposo settimanale;
anno 2018 per n. 16 giornate di mancato riposo settimanale;
per un totale di n. 109 domeniche lavorate senza fruire del riposo settimanale .
Il resistente –pur avversando ab imis la prospettazione di controparte –ha in ogni CP_1
caso affermato che dalla relazione di servizio del Settore Risorse e Patrimonio – Ufficio del
Patrimonio del 28.06.2023 emergerebbe che i giorni da recuperare sarebbero 70 e non già
109.
Occorre qui richiamare – delineato come sopra l'oggetto della domanda avanzata nel presente giudizio – il chiaro arresto della Suprema Corte ( ord. n.25336/2022) che ha ribadito il principio secondo cui “ né la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie né le fonti normative interne e sovranazionali impongono che il godimento del riposo, che deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette, debba anche avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo e, pertanto, è smentita in radice la tesi del ricorrente, secondo cui il mancato rispetto dell'intervallo temporale sarebbe sufficiente a generare un danno da usura psico- fisica, risarcibile a prescindere da ogni allegazione e prova del danno ( Cass. n. 41891/2021;
Cass. n. 41273/2021); né a diverse conclusioni sono giunti Cass. n. 24563/2016 e Cass.
n.24180/2013 che, in continuità con Cass. S.U. n. 142/2013, hanno riconosciuto il danno da usura psico-fisica in ragione della prestazione di lavoro nel settimo giorno consecutivo,
5 perché in quei casi, pur venendo in rilievo il sistema di turnazione imposto da ente territoriale ad appartenenti alla Polizia Municipale, la Corte territoriale aveva accertato la totale soppressione del riposo settimanale, sia pure limitata ad una settimana su cinque, non già il mero spostamento temporale dello stesso;
quelle pronunce hanno ribadito che qualora la fruizione del risposo avvenga oltre il settimo giorno, ma nel rispetto della disciplina contrattuale e normativa inerente la specifica organizzazione del tempo di lavoro, al lavoratore, ferma la necessità di assicurare il riposo compensativo, per l'attività lavorativa svolta nel settimo giorno sarà dovuta solo la maggiorazione del compenso prevista dalle parti collettive, in ragione della maggiore gravosità del lavoro prestato;
la risarcibilità del danno da usura psico-fisica, invece, presuppone che la prestazione nel settimo giorno sia stata resa in assenza di previsioni legittimanti ed in violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 cod. civ., perché solo in tal caso la perdita definitiva del riposo settimanale è di per sé produttiva di danno, che può essere liquidato in via equitativa, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito”.
Ebbene attenendosi all'orientamento, inaugurato da Cass. n. 8458/2010 ed ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. fra le tante Cass. n. 32905/2021; Cass. n.
19326/2021; Cass. n. 28628/2020), la speciale disciplina dettata dall'art. 22 del CCNL 2000 compensa interamente il disagio che deriva dall'articolazione dell'orario, a condizione che risulti rispettato il limite massimo settimanale, sicché l'applicazione dell'art. 24 dello stesso contratto, che riguarda l'attività prestata in giorno festivo, resta limitata ai casi in cui si verifichi un'eccedenza rispetto al normale orario di lavoro assegnato al turnista, ossia qualora, in via eccezionale ovvero occasionale, al lavoratore venga richiesto di prestare la propria attività nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato.
Nel caso che occupa parte ricorrente pur non avendo dedotto l'eccedenza rispetto all'orario di lavoro ha sostenuto di non aver goduto dei riposi compensativi previsti dall'art. 22 cit e tale circostanza non è stata avversata dal che al contrario , nella relazione Controparte_1
del settore risorse e patrimonio ufficio personale del 28.6.2023 ha espressamente attestato che
“Con riferimento alla richiesta di informazioni circa la fruizione dei riposi compensativi, dall'esame dei documenti in possesso all'ufficio, è emerso che il dipendente non avrebbe recuperato n. 70 giorni di riposi compensativi”.
Pertanto in presenza di una specifica previsione contrattuale che disciplinava la prestazione del lavoro nel settimo giorno cadente di domenica e la contestuale mancata concessione dei riposi compensativi, circostanza questa pacifica per almeno 70 giornate, deve ritenersi
6 provata l'esistenza in capo al ricorrente di un danno da “maggiore usura psico-fisica” per la maggiore gravosità della prestazione e per l'usura e la sottrazione agli affetti e alla vita familiare e sociale, che nel giorno della domenica trovano un momento di salutare aggregazione., in considerazione della circostanza che il di non ha provato CP_1 CP_1
di aver corrisposto al la maggiorazione prevista dall'art. 22 del CCNL – che è volta Pt_1
appunto a compensare questa maggiore gravosità della prestazione. Il sig. non ha Pt_1
offerto infatti alcun elemento a sostegno della esistenza di un numero maggiore di giornate lavorate senza concessione del riposo compensativo.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, non è fondata trattandosi di CP_1
crediti risarcitori derivanti da responsabilità contrattuale, soggetti al termine di prescrizione ordinaria .Quanto alla richiesta subordinata ex art 2026 e 2041 c.c la stessa risulta assorbita dall'accoglimento della domanda per la causale sopra indicata.
Quanto alla liquidazione equitativa del danno da usura psico-fisica per il lavoro prestato, deve considerarsi, da un lato, la cadenza del lavoro prestato il settimo giorno e, dall'altro, la previsione contrattuale di un riposo compensativo differito. Pertanto, appare equa la liquidazione in ragione del 50% della retribuzione normale giornaliera, in considerazione della frequenza non eccessiva della perdita del riposo settimanale, pari a 70 giornate in quasi
10 anni. In conclusione, il deve essere condannato al risarcimento del danno per CP_1
usura psicofisica nella misura del 50% della retribuzione giornaliera per ogni giornata di lavoro domenicale prestata dopo sei giorni consecutivi, come liquidato in dispositivo, laddove la retribuzione giornaliera, in assenza di contestazione, è quella indicata in ricorso e ricavata dagli statini paga ed il numero di domeniche è quello indicato in precedenza. Il danno, pertanto, deve determinarsi in €2693,95. Su tali somme vanno, inoltre, calcolati, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994, i soli interessi legali sulle somme dovute dalle singole date di maturazione del credito al saldo. Ed infatti, in ordine agli accessori sui crediti riconosciuti, come noto la Corte Costituzionale, con sentenza 2 novembre 2000 n.
459, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), limitatamente alle parole «e privati»; la norma in questione prevede che, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici (e non più privati) in attività di servizio o in quiescenza, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito. La norma, quindi,
7 estende ai crediti di lavoro dei pubblici dipendenti la medesima regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già prevista per i crediti previdenziali dall'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, riconoscendo, in buona sostanza, al lavoratore pubblico la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria.
Per la soccombenza reciproca e per i contrasti interpretativi in giurisprudenza, le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/2 con condanna del convenuto al pagamento del CP_1
residuo nella misura liquidata nel dispositivo con attribuzione ai procuratori antistatari.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
-1)accoglie parzialmente la domanda proposta per quanto di ragione e per l'effetto condanna il al pagamento in favore di a titolo di risarcimento del Controparte_1 Parte_1
danno da usura psicofisica di €2693,95 per le causali di cui in motivazione oltre interessi legali da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
2) compensa le spese di lite nella misura di 1/2 con condanna del al pagamento della CP_1
residua parte che liquida in €1200,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Napoli, 25.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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